Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 24/11/2025, n. 3345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3345 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03345/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01171/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1171 del 2025, proposto da
AN CH, rappresentato e difeso dagli avvocati Carmelo Martino Anzalone e Alfina La Piana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Acireale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Calabretta, Antonella Cardillo e Andrea Malvagna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento del Comune di Acireale, Area 6 Urbanistica, del 2 aprile 2025, trasmesso a mezzo pec in pari data, di comunicazione di inefficacia della SCIA alternativa a P.d.C. del 13 marzo 2025 numero 23811 Urbix 237/25;
- ove occorra e per quanto di interesse, il non meglio conosciuto parere non favorevole dell'1 aprile 2025 del Comune di Acireale, contenente i motivi ostativi che hanno condotto all'adozione del provvedimento del 2 aprile 2025 di comunicazione di inefficacia della SCIA alternativa a P.d.C. del 13 marzo 2025 numero 23811;
- ove occorra e per quanto di interesse, dell'articolo 26 del Regolamento Edilizio del Comune di Acireale;
- ove occorra e per quanto di interesse, dell'allegato 3 al Regolamento Edilizio del Comune di Acireale;
- nonché ogni altro atto e/o provvedimento, comunque presupposto connesso e/o consequenziale;
- con riserva di far valere la condanna del Comune al risarcimento dei danni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Acireale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 novembre 2025 la dott.ssa PP DR OT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso in esame, il deducente, proprietario dell’immobile sito in Acireale censito al N.C.E.U. nel foglio 44 particella 175, ha impugnato il provvedimento del Comune di Acireale di comunicazione di inefficacia della SCIA alternativa a p.d.c. del 13 marzo 2025, n. 23811, nonché gli ulteriori atti presupposti indicati in epigrafe.
Il ricorrente ha esposto, in fatto, che:
- in data 30 luglio 2021, lo stesso chiedeva al Comune il permesso di costruire per il progetto inerente al recupero volumetrico ai fini abitativi del piano cantinato di pertinenza del predetto immobile, a cui seguiva il rilascio del permesso di costruire n. 267/2023 del 6 luglio 2023;
- ultimati i relativi lavori, in data 1 agosto 2024, procedeva con la variazione catastale presso la competente Agenzia delle Entrate;
- in data 13 marzo 2025, trasmetteva al Comune di Acireale richiesta di SCIA alternativa al permesso di costruire per un “… intervento di diversa distribuzione degli spazi interni, modifica dei prospetti e realizzazione di una struttura precaria in corrispondenza della terrazza di copertura nell’immobile …”;
- con provvedimento del 2 aprile 2025, il Comune di Acireale comunicava di avere “… espresso in data 01/04/2025 parere non favorevole per i seguenti motivi ostativi:
1. La struttura precaria a piano copertura, a chiusura di parte del terrazzo, contrasta con quanto disposto dall’allegato 3 del vigente R.E., che vieta la realizzazione di tali strutture sui lastrici solari.
2. La diversa distribuzione interna del piano terra prevede la realizzazione di due servizi igienici, entrambi privi di apertura verso l’esterno, e ciò in contrasto con l’art. 26 del vigente regolamento edilizio, che impone per gli alloggi la presenza di almeno un servizio igienico provvisto di apertura verso l’esterno;
3. la pianta in progetto del piano sottostrada riporta una destinazione ad uso abitativo dei locali, non assentibili sia per il fatto che trattasi di piano interrato, sia per l’altezza utile dei locali, pari a m. 2,20. A riguardo, vista la variazione catastale del 01/08/2024, va prodotta documentazione comprovante che tale cambio d’uso di fatto non sia stato già realizzato;
4. Ricadendo l’immobile all’interno della fascia di m. 30 dal Demanio Marittimo, manca per la struttura a piano copertura, il parere preventivo da parte della Struttura Territoriale dell’Ambiente – S.T.A., ai sensi dell’art. 55 del Codice di Navigazione…”; conseguentemente, il Comune comunicava “…ai sensi dell’art. 27 comma 7 della L.R. 7/2019, la inefficacia della S.C.I.A. alternativa a P.d.C. prot. 23811 del 13/03/2025 …”.
1.1. Avverso tale ultimo atto, parte ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:
I) Violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 20 della legge regionale 4/2003 - Eccesso di potere per travisamento, difetto di presupposti, contraddittorietà, difetto di istruttoria e difetto assoluto di motivazione, ingiustizia grave e manifesta – Violazione e\o falsa applicazione dell’articolo 7 della legge regionale 21/05/2019 n. 7 – Violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 97 della Costituzione.
Il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo per travisamento e difetto dei presupposti, nella parte in cui ha ritenuto che “… la struttura precaria a piano copertura, a chiusura di parte del terrazzo, contrasta con quanto disposto dall’allegato 3 del vigente R.E., che vieta la realizzazione di tali strutture sui lastrici solari …”.
Il Comune avrebbe errato nel qualificare la terrazza di collegamento - pavimentata, circoscritta da parapetti e collegata al vano sottostante da una scala - quale lastrico solare, con conseguente realizzabilità della struttura oggetto di SCIA in forza dell’art. 20 l.r. n. 4/2003 e dell’allegato 3 del Regolamento Edilizio del Comune di Acireale.
Il provvedimento sarebbe viziato anche per difetto di istruttoria e per violazione dell’art. 7 l. n. 7 del 2019.
II) Violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 20 della legge regionale 4/2003 - Eccesso di potere per travisamento, difetto di presupposti, contraddittorietà, difetto di istruttoria e difetto assoluto di motivazione, ingiustizia grave e manifesta – Violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 7 della legge regionale 21/05/2019 n. 7 – Violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 97 della Costituzione.
Quanto alle motivazioni di cui al punto 2 del provvedimento (realizzazione di servizi igienici privi di apertura verso l’esterno), l’Amministrazione avrebbe omesso di considerare che, seppure nel progetto presentato il ricorrente non abbia previsto la presenza di apertura esterne per i servizi igienici, avrebbe però previsto l’installazione di un impianto di aerazione meccanizzata, come consentito dalla normativa di settore in materia igienico-sanitaria; inoltre, si tratterebbe di servizi igienici già presenti nell’immobile e non oggetto di nuova realizzazione, bensì di mero ampliamento, sicché essi sarebbero conformi a quanto previsto dall’art. 7 D.M. del 5 luglio 1975, e non rientrerebbero nell’ambito di applicazione dell’art. 26 del Regolamento edilizio comunale.
III) Violazione e/o falsa applicazione dei principi contenuti nella legge 7 agosto 241, come recepita dalla legge regionale 21.05.2019 n.7 - Eccesso di potere per difetto di istruttoria – Violazione dell’articolo 97 della Costituzione.
Sotto altro profilo, censurando la destinazione ad uso abitativo dei locali del piano sottostrada (punto 3 del provvedimento), il Comune avrebbe erroneamente omesso di considerare l’esistenza di un titolo abilitativo che ha sancito il recupero abitativo del piano cantinato, nel rispetto dei requisiti di legge di cui all’art. 5, co. 1, lett. d) della l.r. n. 16/2016.
Il provvedimento gravato pretenderebbe di disapplicare, ma senza annullarlo in autotutela, il permesso di costruire n. 267/2023 del 6 luglio 2023, in violazione dell’art. 21-nonies l. n. 241 del 1990 e del principio eurounitario di proporzionalità dell’azione amministrativa, omettendo la necessaria ponderazione tra tutte le possibilità a sua disposizione.
IV) Violazione e/o falsa applicazione dei principi contenuti nella legge 7 agosto 241, come recepita dalla legge regionale 21.05.2019 n.7 -eccesso di potere per difetto di istruttoria – Violazione dell’articolo 97 della Costituzione.
A parere della parte ricorrente, il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo anche nella parte in cui ha indicato, quale motivo ostativo, la mancata acquisizione del parere della Struttura Territoriale dell’Ambiente ai sensi dell’art. 55 del Codice di Navigazione (punto 4 della motivazione), in quanto, ai sensi dell’art. 5, comma 1 bis, D.P.R. n. 380/2001, il Comune avrebbe dovuto acquisire autonomamente detto parere; parte deducente aggiunge, inoltre, di avere richiesto, in data 3 marzo 2025, il citato parere all’Autorità preposta.
2. In data 16 giugno 2025 si è costituito, per resistere, il Comune di Acireale.
3. In vista della pubblica udienza. con memoria depositata l’1 ottobre 2025, parte ricorrente ha ribadito le tesi già esposte, chiedendo in via istruttoria la nomina di un consulente tecnico d’ufficio al fine di verificare la sussistenza dei presupposti di fatto per la corretta qualificazione della terrazza; quanto alla richiesta di parte ricorrente del 3 marzo 2025 alla Struttura Territoriale dell’Ambiente, ha sostenuto che su di essa si sarebbe formato il silenzio assenso.
4. Con memoria del 2 ottobre 2025, il Comune di Acireale ha replicato analiticamente ai singoli motivi dedotti, sostenendo la legittimità degli atti posti in essere dall’Amministrazione.
Ha inoltre specificato che, anche se lo spazio in questione fosse considerato terrazzo, l’intervento previsto su di esso non potrebbe realizzarsi in forza del regolamento edilizio, che vieta la realizzazione di verande sui terrazzi di copertura soprastanti un appartamento e in quelli che non sono posti alla stessa quota del vano; nel caso in esame, inoltre, non sarebbero rispettati i parametri urbanistici ed edilizi del p.r.g. poiché l’immobile ricade in centro storico (zona A del p.r.g.) e, in assenza di piano particolareggiato, in tale zona, è possibile eseguire solo interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di restauro e risanamento conservativo.
5. Con memoria di replica del 10 ottobre 2025, il Comune ha, poi, controdedotto alle argomentazioni di parte ricorrente di cui alla memoria ex art. 73 c.p.a..
6. In data 13 ottobre 2025, il ricorrente ha prodotto memoria di replica, in cui, tra l’altro, ha sostenuto l’inconducenza del richiamo ai parametri urbanistici ed edilizi previsti nel p.r.g.; tale motivazione, invero, non sarebbe contenuta nel provvedimento impugnato e, in ogni caso, non vi sarebbe alcuna disposizione ostativa all’intervento in questione, il quale ricade in zona territoriale omogenea A2 (e non A), disciplinata dall’art. 4 delle n.t.a. del vigente p.r.g..
7. Alla pubblica udienza del 4 novembre 2025 il ricorso è stato posto in decisione.
DIRITTO
1. La vicenda contenziosa in esame ha ad oggetto la legittimità del provvedimento con cui il Comune di Acireale ha comunicato alla parte ricorrente l’inefficacia della SCIA alternativa al permesso di costruire presentata in data 13 marzo 2025, concernente un “ intervento di diversa distribuzione degli spazi interni, modifica dei prospetti e realizzazione di una struttura precaria in corrispondenza della terrazza di copertura ”.
2. Il ricorso è fondato nei sensi che seguono.
3. Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente contesta la legittimità del provvedimento impugnato nella parte in cui afferma che “La struttura precaria a piano copertura, a chiusura di parte del terrazzo, contrasta con quanto disposto dall’allegato 3 del vigente R.E., che vieta la realizzazione di tali strutture sui lastrici solar i”.
Secondo il ricorrente, l’area in questione sarebbe stata erroneamente qualificata dal Comune come “lastrico solare”, trattandosi invece di una terrazza di collegamento, pavimentata, circoscritta da parapetti e collegata al vano sottostante da una scala.
Sul punto, secondo quanto controdedotto dal Comune resistente, l’area de qua andrebbe qualificata come lastrico solare, come confermato dagli elaborati grafici del progetto allegati alla C.E. in sanatoria n. 156 del 31 luglio 2014, nonché dal certificato di abitabilità n. 622 del 25 giugno 2015, ove non si fa riferimento ad alcuna terrazza. In particolare, detta area non potrebbe essere qualificata come terrazza in quanto “ non si trova sullo stesso piano di altri vani e non ne forma parte integrante strutturalmente e funzionalmente ”.
In ogni caso, dovrebbe trovare applicazione quanto disposto dall’Allegato 3, punto B, del Regolamento Edilizio Comunale, secondo cui “ È assolutamente vietato realizzare verande su terrazze di copertura soprastanti appartamenti, ovvero su terrazze non a livello, se non nel rispetto dei parametri urbanistici ed edilizi previsti nel P.R.G .”; e nel caso di specie, i parametri urbanistici ed edilizi del p.r.g. non sarebbero rispettati poiché l’immobile ricade in centro storico (zona A del p.r.g.), ove, in assenza di piano particolareggiato, è possibile eseguire solo interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di restauro e risanamento conservativo.
Sostiene, inoltre, il Comune che non è ravvisabile la presunta violazione dell’art. 7 della l.r. n. 7/2019, in quanto l’istruttoria condotta sulla base delle dichiarazioni e dei documenti presentati dallo stesso ricorrente non ha fatto sorgere l’esigenza di effettuare un sopralluogo.
3.1. Il motivo è fondato nei sensi che seguono.
3.2. Il menzionato allegato 3 del Regolamento Edilizio precisa, quanto all’applicazione dell’art. 20 L.R. n. 4/2003, che “ I lastrici solari, intesi come solaio di copertura dell’ultimo piano abitabile, non sono soggetti all’applicazione della norma e pertanto non sono soggetti a chiusura. La norma al comma 1 infatti fa riferimento alla chiusura di terrazze e la giurisprudenza è concorde nell'affermate che mentre il lastrico solare, al pari del tetto, assolve essenzialmente la funzione di copertura dell'edificio, di cui forma parte integrante sia sotto il profilo meramente materiale, sia sotto il profilo giuridico, la terrazza a livello è invece costituita da una superficie scoperta posta al sommo di alcuni vani e nel contempo sullo stesso piano di altri, dei quali forma parte integrante strutturalmente e funzionalmente, nel senso che per il modo in cui è realizzata, risulta destinata non tanto a coprire le verticali di edifici sottostanti, quanto e soprattutto a dare un affaccio e ulteriori comodità all'appartamento cui è collegata e del quale costituisce una proiezione verso l'esterno" (Cass. civ., sez. II, 28 aprile 1986, n. 2924) ”.
Per costante giurisprudenza, “ la differenza tra un lastrico solare e un terrazzo consiste nella circostanza che il primo si configura quale parte di un edificio che, pur praticabile e piana, resta un tetto, o quanto meno una copertura di ambienti sottostanti, mentre il terrazzo è inteso come ripiano anch’esso di copertura, ma che nasce già delimitato all'intorno da balaustre, ringhiere o muretti, indici di una ben precisa funzione di accesso e utilizzo per utenti ” (Consiglio di Stato, sez. IV, 20 marzo 2025, n. 2307).
In termini analoghi, è stato precisato che “ il lastrico solare ed il terrazzo differiscono tra loro sin dagli elementi strutturali e per il relativo utilizzo: mentre il lastrico solare è una parte di un edificio che, pur praticabile e piana, resta un tetto, o quantomeno una copertura di ambienti sottostanti, la terrazza è intesa come ripiano anch’esso di copertura, ma che nasce già delimitato all’intorno da balaustre, ringhiere o muretti, indici di una ben precisa funzione di accesso e utilizzo per utenti. Ne deriva che il cambio destinazione d’uso di un solaio di copertura non praticabile, in terrazzo, mediante specifici interventi edilizi costituisce una “ristrutturazione edilizia” perché altera, almeno in parte, il prospetto e la sagoma dell’immobile aumentando anche il carico urbanistico, e, pertanto, necessita del permesso di costruire (in terminis, questo C.G.A.R.S. n. 662/2021) ” (C.G.A.R.S., 1 ottobre 2024, n. 737).
Inoltre, “ sulla interpretazione e limiti di applicabilità dell’articolo 20 della legge regionale 4 del 2003, giova richiamare il parere 771 del 2015 del CGARS (Tar Catania 703 del 2021), nel quale si è chiarito che tale norma contempla in realtà quattro tipi di intervento: a) la chiusura di verande o balconi (si tratta di interventi di chiusura perimetrale di volumi già delimitati superiormente da una – legittima - preesistente copertura); b) la chiusura di terrazze di collegamento (ipotesi in cui mancano sia la copertura superiore sia una o anche due delimitazioni laterali: in tali casi ciò che può essere chiuso è la porzione di lastrico solare interposta tra almeno due corpi di fabbrica - legittimamente – preesistenti); c) la chiusura di terrazze, non di collegamento, purché non superiori a mq. 50 (è il caso delle semplici terrazze che non hanno le preesistenze appena illustrate, e in tali casi la chiusura è consentita solo ove la superficie interessata non sia superiore a mq. 50; solo in questo caso inoltre la struttura precaria può concernere sia la copertura superiore che tutti e quattro i lati perimetrali; d) la copertura di spazi interni (cortili, chiostrine e simili) ” (T.A.R. Catania, sez. IV, 7 novembre 2024, n. 3669).
3.3. Orbene, avuto riguardo alla normativa e giurisprudenza su richiamata, ritiene il Collegio che il motivo sia fondato laddove lamenta la carenza di istruttoria e di motivazione.
Ciò in quanto, dalla documentazione (anche) fotografica allegata alla S.C.I.A. per cui è causa (in atti), l’area in questione appare delimitata da un muretto, pavimentata e collegata al vano sottostante; inoltre, dal modello unico informatico di aggiornamento degli atti catastali, in cui il ricorrente ha espressamente dichiarato che la copertura fosse un terrazzo praticabile, nonché dalle visure e planimetrie catastali, risulta la qualificazione di terrazza dell’area in questione.
È vero che non si fa menzione di un terrazzo né nel permesso di costruire n. 156 del 31 luglio 2014 né nell’atto di donazione in favore del ricorrente del 18 dicembre 2017, tuttavia, il Collegio ritiene che, in un caso quale quello in questione, in cui sussistono molti dei presupposti individuati dalla giurisprudenza per la qualificazione della parte di edificio di interesse quale terrazza e in cui le visure e planimetrie catastali indicano l’area quale terrazza, prima di dichiarare l’inefficacia della SCIA, il Comune avrebbe dovuto verificare compiutamente lo stato dei luoghi ai sensi della l.r. n. 7 del 2019 art. 7, a mente del quale il responsabile del procedimento “… accerta d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria, in particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali … ”; ciò al fine di pervenire alla corretta qualificazione dell’area de qua (qualunque essa sia), a seguito di idoneo iter istruttorio, e di motivare adeguatamente il provvedimento adottato.
3.4. Inammissibile è poi il rilievo dell’amministrazione secondo cui, anche se lo spazio in questione fosse considerato terrazzo, l’intervento si porrebbe in contrasto con il regolamento edilizio poiché l’immobile ricade in centro storico (zona A del p.r.g.), in cui, in assenza di piano particolareggiato, è possibile eseguire solo interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di restauro e risanamento conservativo.
Come obiettato dalla parte ricorrente, l’argomento è inconducente (rectius : inammissibile) in quanto estraneo alla motivazione contenuta nel provvedimento impugnato.
4. Il secondo motivo di ricorso attiene alle ulteriori contestazioni contenute nell’atto gravato secondo cui “ La diversa distribuzione interna del piano terra prevede la realizzazione di due servizi igienici, entrambi privi di apertura verso l’esterno, e ciò in contrasto con l’art. 26 del vigente regolamento edilizio, che impone per gli alloggi la presenza di almeno un servizio igienico provvisto di apertura verso l’esterno ”.
Deduce il ricorrente che entrambi i servizi igienici erano già presenti nell’immobile e privi di apertura esterna. Essi sarebbero comunque conformi all’art. 7 D.M. del 5 luglio 1975, poiché è stata prevista l’installazione di un impianto di aspirazione meccanica.
Inoltre, a parere del ricorrente, trattandosi di mero ampliamento di un bagno esistente, non potrebbe trovare applicazione l’art. 26 del Regolamento Edilizio.
Obietta il Comune che, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, l’art. 26 del r.e. non disciplina solo le nuove costruzioni, ma regolamenta a carattere generale la progettazione dei locali;
inoltre, l’art. 26 del r.e. non contrasterebbe con l’art. 7 del d.m. Sanità del 5.07.1975 poiché l’art. 6 di tale d.m. stabilisce che il ricorso alla ventilazione meccanica sia consentito, ma “ quando le caratteristiche tipologiche degli alloggi diano luogo a condizioni che non consentano di fruire di ventilazione naturale ”, ipotesi non ricorrente nel caso in questione.
4.1. Il motivo è infondato.
L’articolo 26 del R.E., avente ad oggetto le caratteristiche costruttive e funzionali degli edifici, dispone in ordine alle dotazioni minime degli alloggi che “ i servizi igienici devono essere dotati di apertura verso l’esterno per il ricambio dell’aria di dimensioni e caratteristiche conformi a quanto previsto per i locali di abitazione. L’eventuale secondo bagno può essere realizzato privo di aperture verso l’esterno. In tal caso, deve essere dotato di un impianto di aspirazione meccanica dell’aria che deve assicurare un coefficiente di ricambio minimo di 5 volumi/ora se in espulsione continua, di 10 volumi/ora se in aspirazione meccanica ad intermittenza con comando adeguatamente temporizzato in modo da ottenere 3 ricambi completi ad ogni utilizzazione ”.
Orbene, nello specifico caso in esame, non è contestato dalle parti che entrambi i servizi igienici già esistessero e che fossero privi di apertura verso l’esterno sin dal momento della loro realizzazione, avvenuta in forza di titoli già rilasciati – e non annullati – dall’Amministrazione comunale, sicché la dichiarazione di inefficacia, con riferimento a tale aspetto, non risulta adeguatamente motivata.
La S.C.I.A. presentata dal ricorrente prevede, infatti, la sola ridistribuzione degli spazi interni e risulta che sia stato rispettato quanto disposto dalla normativa in materia igienico-sanitaria, con specifico riguardo alla necessità che sia previsto un ricambio d’aria dei servizi igienici, alternativamente, mediante apertura all’esterno o impianto di aspirazione meccanica.
5. Con il terzo motivo di ricorso, parte ricorrente contesta la contraddittorietà delle contestazioni mosse dal Comune con riguardo al piano sottostrada rispetto al permesso di costruire n. 26 del 6 luglio 2023, già rilasciato dalla medesima Amministrazione per lavori di recupero volumetrico ai fini abitativi del piano cantinato di pertinenza dell’unità abitativa.
Sul punto, il Comune resistente rileva la mancata indicazione da parte del ricorrente del suddetto permesso di costruire n. 26/2023 nel modello S.C.I.A. presentato, nel quale si fa riferimento alla sola C.E. n. 156 del 31 luglio 2014.
Aggiunge il Comune che, “in presenza di una esatta dichiarazione, da parte del ricorrente, dei titoli edilizi inerenti l’immobile in parola, l’Ufficio del Comune resistente non avrebbe rilevato solamente il punto tre (oggetto del presente motivo di diritto) dei motivi ostativi, indicati nella comunicazione di inefficacia, confermando per il resto l’esito dell’istruttoria come già cristallizzata nel provvedimento impugnato ” (p. 11, memoria ex art. 73 c.p.a.).
5.1. Il motivo è fondato.
Non c’è contestazione tra le parti circa la preesistenza del titolo rilasciato dal medesimo Comune con riguardo alle medesime opere ritenute illegittime nel provvedimento in questa sede impugnato.
In particolare, il Comune ha contestato la destinazione ad uso abitativo dei locali collocati al piano sottostrada, che sarebbe incompatibile con il fatto che essi si trovino al piano interrato e con un’altezza pari a m. 2,20 e, a seguito della difesa di parte ricorrente sul punto, ha replicato che il ricorrente non aveva indicato, in seno alla SCIA, il permesso di costruire n. 26/2023, ammettendo che, in caso di dichiarazione completa, il provvedimento non avrebbe indicato tale ragione di inefficacia.
Orbene, il motivo merita accoglimento poiché, da una parte, non risulta che, quanto alla destinazione d’uso, vi siano state variazioni rispetto al progetto assentito con il permesso di costruire n. 26 del 6 luglio 2023 rilasciato dallo stesso Comune e, dall’altra, il Comune avrebbe dovuto, in fase istruttoria, verificare l’esistenza del permesso di costruire numero 26/2023, documento che era nel suo pieno possesso. Né la mancata allegazione di tale titolo può assurgere ad una rappresentazione non veritiera della realtà, posto che il ricorrente, al più, non ha prodotto un documento a suo favore, ma certamente non ha celato l’esistenza di un fatto a lui sfavorevole.
In definitiva, trattandosi di titolo rilasciato dalla medesima Amministrazione, quest’ultima avrebbe potuto/dovuto conoscerne l’esistenza e il contenuto, non potendo, di contro, dichiarare l’inefficacia della SCIA per assenza di condizioni per una destinazione ad uso abitativo che la stessa, con precedente atto, aveva invece ritenuto sussistenti, rilasciando il relativo permesso.
6. Con il quarto motivo di ricorso, parte ricorrente argomenta in ordine all’illegittimità dell’assunto per cui “ Ricadendo l’immobile all’interno della fascia di m. 30 dal Demanio Marittimo, manca per la struttura a piano copertura, il parere preventivo da parte della Struttura Territoriale dell’Ambiente – S.T.A., ai sensi dell’art. 55 del Codice di Navigazione ”.
A parere del ricorrente, l’Amministrazione avrebbe dovuto autonomamente acquisire il citato parere ai sensi dell’art. 5, comma 1 bis, d.P.R. n. 380/2001, in quanto verrebbe in considerazione una S.C.I.A. condizionata all’acquisizione degli atti di assenso e dei pareri necessari al consolidarsi dei suoi effetti; in ogni caso, in data 3 marzo 2025, il ricorrente avrebbe presentato alla Struttura Territoriale dell’Ambiente l’istanza relativa a detto parere, sulla quale, nelle more, si sarebbe formato il silenzio assenso.
L’Amministrazione replica che parte ricorrente non avrebbe spuntato la casella della SCIA condizionata, ma di quella unica, che attesta l’esistenza di tali atti di assenso alla data di presentazione della SCIA né alcun obbligo informativo circa tale carenza incombeva sul Comune.
6.1. Il motivo è fondato nei sensi che seguono.
6.2. Sul punto, emerge dalla documentazione in atti che il ricorrente ha presentato una S.C.I.A. unica, che, ai sensi dell’art. 19 bis, comma 2, L. n. 241/1990, è dotata di “ efficacia abilitante diretta ed immediata ” (cfr. Consiglio di Stato, sez. VII, 12 giugno 2025, n. 5136).
È altresì pacifico che, nel caso di specie, sarebbe stata necessaria l’acquisizione del parere di cui all’art. 55 del Codice di Navigazione, il quale, peraltro, esclude la possibilità di rinvenire un’ipotesi di silenzio assenso, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente con la memoria conclusionale. Il comma 3 del citato articolo, infatti, dispone che “ L'autorizzazione si intende negata se entro novanta giorni l'amministrazione non ha accolta la domanda dell'interessato ”.
Ciò posto, il Collegio condivide l’indirizzo giurisprudenziale (cfr. T.A.R. Palermo, sez. II, 6 giugno 2023, n. 1869; id., n. 2516/2023; C.G.A. n. 823 del 2024) in virtù del quale l’eventuale mancata richiesta del parere in questione non poteva, di per sé, giustificare i gravati provvedimenti di inefficacia della S.C.I.A., tenuto conto che l'art. 5, co. 1-bis, D.P.R. n. 380/2001, impone allo sportello unico per l'edilizia di acquisire gli atti di assenso, comunque, denominati, di tutte le pubbliche amministrazioni preposte alla tutela ambientale e paesaggistico-territoriale, anche mediante conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Il Collegio ritiene che se, per un verso, la mancata produzione da parte della parte ricorrente degli atti di assenso delle Amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli che gravano sull’area interessata evidentemente impedisce il “consolidarsi” degli effetti della detta SCIA, per altro verso, l’inibitoria, per tale motivo, non può essere disposta dal Comune; ciò non significa la possibilità di iniziare i lavori senza il detto parere, ma che il Comune debba attivare il procedimento per acquisire il parere, ove non vi abbia già provveduto parte ricorrente. Restano fermi, inoltre, gli eventuali sviluppi della procedura di acquisizione del parere - non di pertinenza del presente giudizio -, che parte ricorrente ha dichiarato in giudizio di avere attivato in data 3 marzo 2025 ( rectius , 3 aprile 2025, secondo quanto in atti).
7. Nel complesso, il provvedimento risulta viziato da difetto di istruttoria e di motivazione, in quanto l’Amministrazione non ha provveduto a verificare in concreto e in contraddittorio con il privato né - in punto di fatto - l’attuale stato dell’immobile, né - da un punto di vista formale - l’esistenza di titoli precedentemente rilasciati e l’eventuale ottenimento dei pareri necessari per la realizzazione degli interventi di cui alla S.C.I.A.
Ciò emerge, oltre che con riferimento all’assenza del detto parere, anche in riferimento alla qualificazione dell’area esterna come lastrico solare, alle contestazioni circa la realizzazione dei servizi igienici e alla destinazione d’uso del piano sottostrada.
Vengono in rilievo i principi di leale collaborazione e di buona fede di cui all’art. 1, comma 2 bis, L. n. 241/1990, poiché, in termini generali, “ i principi di cui alla legge n.241 del 1990 non consentono che un’istanza del privato possa essere respinta per la sola circostanza che non risulti adeguatamente documentata allorquando l’amministrazione abbia il potere e il dovere di richiedere all’interessato un’integrazione documentale ” (T.A.R. Catania, sez. I, 27 dicembre 2018, n. 2537).
L’applicazione di detti principi è coerente, peraltro, con la specifica disciplina della S.C.I.A. di cui all’art. 19, comma 3, L. n. 241/1990, ai sensi del quale “L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata ”.
In quest’ottica, possono valere in materia di S.C.I.A. i medesimi principi già richiamati da questo Tribunale con riguardo alla presentazione di C.I.L.A. da parte del privato, in quanto essa “ consentendo alla P.A. di “conoscere” l’intervento edilizio allo scopo di attivare la vigilanza per escluderne la riconducibilità alle diverse categorie escluse a priori o necessitanti un diverso titolo edilizio – non solo qualifica l’intervento come immediatamente non abusivo, ma costituisce, anzi uno strumento di “dialogo” volto ad inverare i principi di collaborazione e buona fede tra cittadino e P.A. richiamati, con valenza ricognitiva, dall’art. 1, comma 2-bis della l. n. 241/1990, come novellato dall’art. 12, comma 1, lett. 0a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modif., dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 («Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali»)” (T.A.R. Catania, sez. I, 31 marzo 2025, n. 1061; cfr. T.A.R. Catania, sez. V, 16 luglio 2025, n. 2273).
Tale dialogo risulta a maggior ragione attivabile nell’arco temporale immediatamente successivo alla presentazione della S.C.I.A. in quanto, come già detto, la legge attribuisce all’Amministrazione dei poteri conformativi volti a consentire al privato di adeguare la propria attività alla normativa vigente.
8. Conclusivamente, il ricorso va accolto per difetto di adeguata istruttoria e motivazione, con assorbimento degli ulteriori motivi sin qui non delibati, e, per l’effetto, va annullato il provvedimento di comunicazione di inefficacia della Scia impugnato, salvi i successivi atti dell’amministrazione nel rispetto dei principi conformativi di cui alla presente decisione.
9. Le spese, in considerazione della peculiarità della vicenda contenziosa, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in parte motiva e, per l’effetto, annulla il provvedimento del Comune di Acireale del 2 aprile 2025 indicato in epigrafe, salvi i successivi provvedimenti dell’amministrazione comunale.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
GN NN NE, Presidente
PP DR OT, Consigliere, Estensore
Salvatore Accolla, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PP DR OT | GN NN NE |
IL SEGRETARIO