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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 29/04/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA Sezione procedure concorsuali riunito in camera di consiglio e così composto: dott. Francesco Parisoli presidente dott. Simona Boiardi giudice dott. Niccolo' Stanzani Maserati giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A letto il ricorso n. 73/2025 per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della Controparte_1
(p.iva: ), con sede in Albinea (RE), via Salvo d'Acquisto P.IVA_1
n. 1, in persona del legale rappresentante pro-tempore, nonché del socio accomandatario illimitatamente responsabile CP_1
(cf: , residente in [...]
Cesare Pavese n. 12, proposto in proprio dalla debitrice;
ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 27 ccii, in considerazione dell'ubicazione nel circondario di Reggio Emilia della sede legale della resistente;
rilevato che la ricorrente ha depositato i documenti previsti dall'articolo 39 ccii;
rilevato che la ricorrente ha espressamente rinunciato alla propria audizione;
rilevato che la debitrice è soggetta alle disposizioni del ccii (art. 1), essendo organizzata in forma di società in accomandita semplice e svolgendo attività commerciale (carpenteria metallica); è tuttora iscritta nel Registro delle Imprese, sicché non risulta trascorso il termine stabilito dall'art. 33 ccii;
ritenuto che la società versa in stato di insolvenza, come si desume dalle circostanze esposte in ricorso;
che è positivamente dimostrato che la ricorrente nei tre esercizi antecedenti ha superato i limiti di cui all'articolo 2 comma 1 let. d) ccii;
rilevato inoltre che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente non inferiore ad euro 30 mila;
osservato che, secondo l'articolo 256 co. 1 cci, l'apertura della liquidazione giudiziale della società produce l'apertura della
1 procedura di liquidazione giudiziale anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili;
ritenuto che, per la particolare complessità della procedura, l'udienza per la verifica dello stato passivo può essere fissata oltre il termine minimo di legge;
p.q.m.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 ccii, così provvede: I. dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della
(p.iva: ), con Controparte_1 P.IVA_1 sede in Albinea (RE), via Salvo d'Acquisto n. 1, in persona del legale rappresentante pro-tempore, nonché del socio accomandatario illimitatamente responsabile (cf: CP_1
, residente in [...]
Cesare Pavese n. 12; II. nomina giudice delegato il dott. Niccolò Stanzani Maserati;
III. nomina curatore il dott. Persona_1
IV. stabilisce il giorno 30/09/2025 ore 10:00 (ufficio 2A.11, 2° piano del tribunale) per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo che avrà luogo innanzi al giudice delegato;
V. assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di trenta giorni prima della data dell'adunanza di cui al numero precedente per la presentazione delle domande di insinuazione con le modalità di cui all'art. 201 ccii, mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
VI. autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disp. att. del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del decreto-legge 31/05/2010 n. 78, convertito dalla legge 30/07/2010 n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
VII. dichiara che la presente sentenza è provvisoriamente esecutiva;
VIII. ordina la comunicazione e pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 49 comma 4 ccii.
2 Così deciso in Reggio Emilia il 23/04/2025, nella camera di consiglio della sezione fallimentare. il giudice rel. Niccolo' Stanzani Maserati il presidente Francesco Parisoli
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S E N T E N Z A letto il ricorso n. 73/2025 per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della Controparte_1
(p.iva: ), con sede in Albinea (RE), via Salvo d'Acquisto P.IVA_1
n. 1, in persona del legale rappresentante pro-tempore, nonché del socio accomandatario illimitatamente responsabile CP_1
(cf: , residente in [...]
Cesare Pavese n. 12, proposto in proprio dalla debitrice;
ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 27 ccii, in considerazione dell'ubicazione nel circondario di Reggio Emilia della sede legale della resistente;
rilevato che la ricorrente ha depositato i documenti previsti dall'articolo 39 ccii;
rilevato che la ricorrente ha espressamente rinunciato alla propria audizione;
rilevato che la debitrice è soggetta alle disposizioni del ccii (art. 1), essendo organizzata in forma di società in accomandita semplice e svolgendo attività commerciale (carpenteria metallica); è tuttora iscritta nel Registro delle Imprese, sicché non risulta trascorso il termine stabilito dall'art. 33 ccii;
ritenuto che la società versa in stato di insolvenza, come si desume dalle circostanze esposte in ricorso;
che è positivamente dimostrato che la ricorrente nei tre esercizi antecedenti ha superato i limiti di cui all'articolo 2 comma 1 let. d) ccii;
rilevato inoltre che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente non inferiore ad euro 30 mila;
osservato che, secondo l'articolo 256 co. 1 cci, l'apertura della liquidazione giudiziale della società produce l'apertura della
1 procedura di liquidazione giudiziale anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili;
ritenuto che, per la particolare complessità della procedura, l'udienza per la verifica dello stato passivo può essere fissata oltre il termine minimo di legge;
p.q.m.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 ccii, così provvede: I. dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della
(p.iva: ), con Controparte_1 P.IVA_1 sede in Albinea (RE), via Salvo d'Acquisto n. 1, in persona del legale rappresentante pro-tempore, nonché del socio accomandatario illimitatamente responsabile (cf: CP_1
, residente in [...]
Cesare Pavese n. 12; II. nomina giudice delegato il dott. Niccolò Stanzani Maserati;
III. nomina curatore il dott. Persona_1
IV. stabilisce il giorno 30/09/2025 ore 10:00 (ufficio 2A.11, 2° piano del tribunale) per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo che avrà luogo innanzi al giudice delegato;
V. assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di trenta giorni prima della data dell'adunanza di cui al numero precedente per la presentazione delle domande di insinuazione con le modalità di cui all'art. 201 ccii, mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
VI. autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disp. att. del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del decreto-legge 31/05/2010 n. 78, convertito dalla legge 30/07/2010 n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
VII. dichiara che la presente sentenza è provvisoriamente esecutiva;
VIII. ordina la comunicazione e pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 49 comma 4 ccii.
2 Così deciso in Reggio Emilia il 23/04/2025, nella camera di consiglio della sezione fallimentare. il giudice rel. Niccolo' Stanzani Maserati il presidente Francesco Parisoli
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