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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 27/11/2025, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Enna, nella persona del Giudice onorario dott.ssa VI MA, all'esito dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 19.03.2024, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile R.G. n. 1722/2018 avente ad oggetto: opposizione avverso ordinanza ingiunzione
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'avv. Giusi Maria Rossella Nicoletti, giusta procura in atti,
OPPONENTE
CONTRO
Controparte_1
[...]
[...]
– IN PERSONA DEL
[...]
LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE, in giudizio a mezzo di propri funzionari delegati,
OPPOSTO
All'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 19.03.2024, le parti concludevano e discutevano come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2
n. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge n. 69 del 2009 e redatta la sentenza alla luce del nuovo testo dell'art. 118 co. I disp. att. c.p.c., come novellato all'art. 52 co.
V L. 69/2009, applicabile anche ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge medesima, a norma del suo art. 58, - e precisandosi, in via preliminare, che la
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presente sentenza viene redatta con espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni “rilevanti ai fini della decisione” con la conseguenza che le questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dal giudicante - il giudizio trae origine dalla domanda proposta da , per l'annullamento, previa Parte_1
sospensione, dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento n. 18/0055, prot. 01882 del
25.07.2018 notificata il 16.11.2018, a seguito del rapporto prot. nr. 3 del 18.01.2028 relativo all'illecito n. 17/0096 notificato il 16.05.2017, da cui risulta a seguito degli accertamenti conclusi in data 08.05.2017 e di cui al verbale unico di accertamento e notificazione n. 17/90 del 98.05.2017 notificato il 10.05.2017, che il sig. Parte_1
, titolare responsabile dell'omonima ditta individuale, ha violato le disposizioni di
[...]
cui al Decreto Legge 22.02.2002, n. 12, conv. in legge il 23.4.2002, n. 73, art. 3, comma
3, primo periodo, come sostituito dall'art. 4, comma 1^ , lett. A) della legge 4.11.10 n.
183, per avere impiegato lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di datore domestico. La sanzione amministrativa è stabilita dal comma 3 del medesimo articolo, nell'importo da €. 1.500,00 a €. 9.000,00 , per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro, per un importo totale di €. 3.000,00 oltre spese di notifica per €. 15,90.
L'opponente insorge avverso le predette ordinanze – ingiunzione, sostanzialmente sulla scorta dei seguenti motivi:
- nullità dell'ordinanza impugnata per abolizione delle sanzioni amministrative ex art. 166, co. XII, L. 388/2000;
- nullità dell'ordinanza impugnata illegittimità delle contestazioni sollevate;
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E, in sintesi, per totale mancanza di presupposti giacché, in sede di accertamento del
17.02.2017, il cantiere risultava chiuso, con la sola presenza di e senza Parte_2
la presenza di altri lavoratori né del titolare e, sostanzialmente, per carenza di elementi che potessero fare configurare la sussistenza di un rapporto di subordinazione.
Fissata l'udienza di prima comparizione si costituiva l' opposto chiedendo il CP_1
rigetto dell'opposizione.
Respinte le richieste di prove orali, la causa dopo molteplici rinvii per la mancanza di disponibilità del fascicolo, in parte qua formato in modalità cartacea, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 19.03.2024 alla quale veniva discussa unicamente dall'opponente con deposito delle note scritte.
Ciò posto, l'opposizione è fondata, nei termini di seguito esplicitati.
Premesso che, per il principio della ragione più liquida, e ragioni di economia processuale, la domanda può essere accolta o respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., conformemente all'orientamento già espresso a
Sezioni Unite dalla Suprema Corte ( n. 26242-3/2014; n. 9936/2014).
Va, infatti, rammentato che nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa è onere della Pubblica Amministrazione dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa creditoria qualora l'opponente abbia sollevato contestazioni, in particolare la sussistenza dell'infrazione e la legittimità del procedimento sanzionatorio.
La Pubblica Amministrazione, dunque “attrice in senso sostanziale” in un giudizio di opposizione introdotto dal soggetto sanzionato, ha l'ulteriore onere di fornire una prova cosiddetta “sufficiente”. La legge esclude che possano essere applicate sanzioni amministrative in forza di un processo “indiziario”. L'art. 23, comma 12, della Legge n.
689/1981 sotto la rubrica “giudizio di opposizione” dispone che “il giudice accoglie
l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”.
Strettamente collegato al precetto di cui all'art. 23, comma 12, della Legge n. 689/1981 è
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l'art. 3 della stessa legge dal quale consegue che l'onere della prova incombente sull'Amministrazione include non solo l'azione materiale, commissiva od omissiva, ma anche l'elemento psicologico.
Gli elementi costitutivi dell'azione di accertamento, e conseguente sanzione, dell'illecito amministrativo sono: 1) l'azione materiale vietata dalla norma;
2) la coscienza e volontà della predetta azione materiale;
3) l'elemento psicologico costituito dal dolo o dalla colpa.
I tre predetti elementi rientrano nel thema probandi che l'art. 23, comma 12, della Legge
n. 689/1981 assegna all'Amministrazione titolare dello ius puniendi.
Nell'illecito amministrativo non sono astrattamente possibili casi di responsabilità oggettiva. Al contrario, l'azione materiale deve essere sempre sorretta dalla colpevolezza, sia nel substrato della coscienza e volontà, sia nell'elemento soggettivo specifico del dolo e della colpa.
Riguardo, poi, gli esiti degli accertamenti essi non sono di per sé fonte di prova ma elementi rimessi alla valutazione del giudice. Si tratta di principio consolidato e ripetutamente affermato dalla Corte di legittimità nel senso che “ … i verbali redatti dagli ispettori del lavoro o dai funzionari degli enti previdenziali (al pari di quelli redatti dagli altri pubblici ufficiali) fanno piena prova, fino a querela di falso, unicamente dei fatti attestati nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale
o da lui compiuti, mentre la fede privilegiata certamente non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni ovvero alla fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante (Cfr.: Cass. sez. un., n.12545/1992, n. 17355/2009); per quanto, poi, concerne la verità di dichiarazioni rese da terzi al pubblico ufficiale, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice, ma il materiale raccolto dal verbalizzante deve essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può mai attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento addossando l'onere di fornire la prova contraria al soggetto sul quale non grava (Cfr.: Cass. n. 1786/2000, n. 1786, n.
6110/1998; n. 3973/1998; n. 6847/1987). In estrema sintesi, per quanto riguarda
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l'intrinseca veridicità delle dichiarazioni raccolte dal pubblico ufficiale esse, per poter rilevare a fini probatori, devono essere confermate in giudizio dalle persone che le hanno rese, non essendo sufficiente a tale effetto la conferma del verbale da parte del pubblico ufficiale” (Cfr.: Cass. 09/07/2002 n. 9963).
In questa cornice, così delineata, l'Amministrazione deve adempiere all'onere della prova su essa gravante. Prova che nella specie non è stata fornita.
Nella fattispecie in esame, quanto contestato all'opponente è l'avere – quale ipotetico datore di lavoro – impiegato per una giornata quale lavoratore edile Parte_2
presso il cantiere di via Fratelli Bonfirraro n. 36, in Barrafranca, senza regolarizzare tale rapporto di lavoro.
Tuttavia, dagli atti di causa non emergono elementi univoci in tal senso né elementi di prova sufficienti della responsabilità dell'opponente.
Sono rimasti provati, infatti, solamente i seguenti elementi, la presenza del nel Pt_2
predetto cantiere (nulla si legge nello scarno verbale di accesso in relazione a quale attività questi stesse espletando), l'assenza di altri operai e del titolare nello stesso cantiere.
Situazione, questa, da far ritenere verosimile che il cantiere fosse in quel momento chiuso e che il si fosse ivi recato nella speranza di ottenere un posto di lavoro. Pt_2
Un siffatto quadro probatorio e documentale, assolutamente incerto e generico, non consente in alcun modo di potere ragionevolmente ritenere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato né di potere verificare la legittimità e la fondatezza della pretesa sanzionatoria né di ritenere sussistenti elementi sufficienti della responsabilità dell'opponente.
Pertanto, ritiene questo giudice che in mancanza di molteplici elementi legittimanti l'adottata ingiunzione, non può ritenersi raggiunta la prova circa la legittimità e correttezza dell'accertamento e della procedura sanzionatoria.
Conclusivamente, in accoglimento del ricorso, l'ordinanza-ingiunzione opposta deve essere annullata.
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Attesa la natura e le ragioni della decisione, si ritengono sussistere giuste ragioni per la compensazione integrale delle spese di giudizio fra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, ogni altra questione assorbita, in accoglimento dell'opposizione proposta da Parte_1
,
[...]
- annulla l'ordinanza-ingiunzione di pagamento n. 18/0055, prot. 01882 del 25.07.2018 notificata il 16.11.2018 emessa dal Controparte_2
di
[...] CP_1
- compensa interamente fra le parti le spese di giudizio.
Rigetta nel resto ogni altra domanda proposta tra le parti.
Così deciso in Enna, il 27 novembre 2025.
IL GIUDICE
VI MA
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
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