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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 18/07/2025, n. 1879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1879 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE IV CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dr.ssa Roberta Vaccaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 13888/2024 R.G discussa ex art. 281 sexies c.p.c. (rito
Cartabia) all'udienza del 19.06.2025 e vertente tra:
, c.f , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Andrea Ruocco, giusta procura in calce (collazionata telematicamente) al ricorso ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Foggia, via Lustro n. 29 (cfr. indirizzo digitale);
RICORRENTE
E
p. iva , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Minoli, giusta procura in calce (collazionata telematicamente) alla comparsa costitutiva ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino,
Via Viotti n. 4 (cfr. indirizzo digitale);
RESISTENTE
OGGETTO: contratto di finanziamento credito al consumo mediante carta revolving.
CONCLUSIONI: “Le parti discutono la causa e precisano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti costitutivi. Parte ricorrente rappresenta, altresì, di aver depositato nota con arresti giurisprudenziali in materia in data 16.06.2025, ivi compresa la sentenza della Corte di Cassazione
n. 12838/2025 sul rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. già accennato in precedenza;
parte resistente sul punto precisa che la sentenza in esame non è pertinente né vincolante, nel caso di specie, atteso che la parte resistente non è il soggetto che ha stipulato il contratto relativo alla carta di credito revolving in oggetto, essendosi limitato ad accogliere la richiesta di concessione del fido”.
(cfr. verbale d'udienza del 19.06.2025).
1 FATTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 07.10.2024, , premesso di Parte_1 aver stipulato in data 15.02.2007 , per il tramite di rivenditore convenzionato, un contratto di finanziamento con (segnatamente del gruppo ) Controparte_1 CP_2 CP_1 per l'acquisto di un computer, mediante l'apertura di una linea di credito “a tempo indeterminato” con c.d. carta revolving (cfr. contratto, all. 1), ha chiesto all'intestato Tribunale di:
“a) accertare e dichiarare la nullità della clausola di determinazione degli interessi, con conseguente diritto del ricorrente di restituire soltanto le somme ricevute in prestito ai tassi BOT ex art. 117, comma 7, TUB ovvero ai tassi legali ex art. 1284 cc.”;
b) in via subordinata di accertare e dare atto dell'illegittima applicazione dello ius variandi, con conseguente diritto del ricorrente di restituire soltanto le somme ricevute in prestito ai tassi BOT ex art. 117, comma 7, TUB ovvero ai tassi legali ex art. 1284 cc;
c) in via ulteriormente subordinata, accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento revolving, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°c.c;
d) con condanna della Società convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
A sostegno delle domande, come proposte, il ricorrente ha dedotto:
- la nullità della clausola di determinazione degli interessi, per violazione dell'art. 117 TUB e 1284
c.c. “non avendo le parti convenuto per iscritto la misura del tasso di interesse” in ragione della
“omessa indicazione del TAN e TAEG” (cfr. pag.
7-12 del ricorso), con conseguente sostituzione del tasso di interesse ratione temporis (contratto del 24.09.2007), ante novella ex Dlgs 141/2010, ai sensi dell'art. 1284 comma terzo c.c.;
- l'illegittimo esercizio dello ius variandi in violazione dell'art.118 T.U.B per (asserita) variazione in aumento del tasso d'interesse nella fase esecutiva del contratto (cfr. pag. 12-14 del ricorso);
- la nullità (virtuale) del contratto revolving per violazione delle norme sul collocamento e distribuzione dei prodotti finanziari, in quanto concluso per il tramite di soggetto non iscritto nell'apposito elenco istituito presso l' in violazione della norma “pubblicistica ed CP_3 imperativa” di cui all'art. 3 del D.Lgs 374/1999 (cfr. pag. 14-23 del ricorso);
- nonché, in via ulteriormente gradata, la nullità, per violazione dell'art. 117 TUB, del contratto in esame, inserito nel corpo di un contratto del tutto eterogeneo (cfr. funditus pag. 23 e ss. del ricorso).
Si è costituita in giudizio la parte resistente, chiedendo “ in via Controparte_1 pregiudiziale, di accertare il difetto di legittimazione attiva, l'exceptio doli generalis, la carenza di
2 interesse ad agire, l'abuso del diritto e il divieto di frazionamento delle domande e, per l'effetto, dichiarare la domanda improponibile, inammissibile o comunque infondata;
in via preliminare, di dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione
e, nel merito, di respingere la domanda”; infine “accertare la prescrizione del diritto di credito vantato dal ricorrente in relazione agli interessi corrisposti prima del settembre 2013, cioè nel periodo anteriore ai 10 anni rispetto alla data di deposito del ricorso”.
La causa, previa rettifica del cognome del ricorrente nel contraddittorio delle parti (per refuso riportato in citazione in anziché , corretta la procura;
cfr. verbale d'udienza CP_4 Parte_1 del 20.02.2025), all'udienza 19.06.2025 è stata discussa oralmente e sulle conclusioni in epigrafe trascritte trattenuta in decisione ex art. 281 sexies ult.c. c.p.c., con comunicazione alle parti del deposito della presente sentenza entro i successivi 30 giorni.
DIRITTO
1. In limine, sulle eccezioni preliminari sollevate da parte resistente
1.1. Preliminarmente, và respinta l'eccezione sollevata da parte resistente di improcedibilità della domanda per non essere stata preceduta dall'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, aderendo l'adito Tribunale all'orientamento pretorio restrittivo (ampiamente richiamato dal ricorrente) secondo il quale “i contratti rientranti nel genus del credito al consumo, come inquadrato dalla normativa di settore, non sono soggetti alla mediazione obbligatoria, in quanto non ricompresi nel novero dei "contratti bancari o finanziari” dall'art. 5 del D.lgs. 28/2010 (cfr.
Trib.Firenze, sentenza n. 318/2024 e n. 2803/2024; Trib. Milano ordinanza 10.02.2022; Tribunale
Roma 10.11.2021).
Ciò in quanto, pacifica la tassatività delle fattispecie contrattuali soggette a mediazione obbligatoria,
i contratti di credito al consumo (cfr. nozione art. 121 TUB), come nella fattispecie in esame, sono disciplinati dagli artt. 121-126 del TUB in modo distinto e separato dai contratti "bancari” (cfr. artt.
117 e ss.), sì da escluderne la riconducibilità (men che meno in via interpretativa) all'invocata previsione di cui all' art. 5 D.Lgs. n. 28 del 2010.
Detta interpretazione restrittiva, del resto, tiene conto del monito rivolto ai giudizi nazionali dalla
Corte di Giustizia Europea in tema di tutela del consumatore (v. Corte Giustizia 4 maggio 2023, decisione nella causa di Giustizia nella causa C-200/21, su rinvio pregiudiziale proposto dal Tribunale
Superiore di Bucarest) ed appare anche maggiormente aderente al disposto di cui all'art. 13 della
CEDU (per cui "ogni persona i cui diritti o le cui libertà sono stati violati, ha diritto di presentare un ricorso effettivo avanti ad una magistratura nazionale, ...", il cui esercizio può essere limitato/modulato, come nel caso di previo obbligatorio ricorso alla media-conciliazione, nei soli casi, restrittivamente interpretati, previsti dalla legge).
3 1.2 Del pari inaccoglibili sono le ulteriori eccezioni preliminari sollevate dalla resistente.
Non può, in primo luogo, ritenersi inammissibile né improcedibile ex actis la domanda in esame, pur a fronte delle “seriali/standardizzate” allegazioni ivi contenute.
Parte ricorrente ha, infatti, sufficientemente circostanziato la legittimazione attiva (e interesse ex art. 100 c.p.c.) all'accertamento della nullità del contratto di finanziamento revolving in esame (doc.1), anche per violazione di norme imperative di tipo pubblicistico (sì da rendere inconferente ex adverso il richiamo all'exceptio doli), al fine di ottenere, nell'an, un accertamento negativo del credito (in punto di interessi) scaturente dal suddetto contratto.
Priva di pregio è, dunque, nella presente sede, l'eccezione di frazionamento della domanda, rilevante semmai (ai fini della verifica dell'abuso del diritto processuale in un'ottica di illegittima parcellizzazione/locupletazione delle spese di lite) nell'eventuale successivo giudizio introdotto dalla medesima parte sul quantum del credito/debito scaturente dal contratto in esame (ove residuino contestazioni sul punto, all'esito del presente giudizio).
Né osta alla proposizione di siffatta domanda di accertamento negativo del credito (sub specie di non debenza tout court degli interessi al tasso convenzionale in ragione della nullità della relativa clausola), la circostanza, allegata dalla resistente, che l'esecuzione del suddetto contratto sia ancora in corso (cfr. pag. 4 della comparsa costitutiva: “non sussiste(rebbe) l'interesse del ricorrente ad ottenere la declaratoria di nullità di una linea di credito revolving, che lo stesso ricorrente continua
a trattenere e utilizzare”).
Ed invero, come più volte ribadito dalla S.C. (cfr. ex multis, sentenza n. 798/2013) “l'annotazione in conto di una posta di interessi (o di c.m.s.) illegittimamente addebitati dalla banca al correntista comporta un incremento del debito dello stesso correntista, o una riduzione dei credito di cui egli ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento, nel senso che non vi corrisponde alcuna attività solutoria nei termini sopra indicati in favore della banca;
con la conseguenza che il correntista potrà agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa (allo scopo eventualmente di recuperare una maggiore disponibilità di credito, nei limiti del fido accordatogli), ma non potrà agire por la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo”.
Dal chè consegue l'inconferenza, infine, dell'eccezione di prescrizione “degli interessi” sino al 2013 genericamente sollevata dalla resistente in relazione al contratto di finanziamento revolving in esame, ancora in corso di esecuzione.
Si rammenta, a tal ultimo riguardo, che, contrariamente a quanto assunto dalla resistente, il termine di prescrizione (per l'azione di ripetizione, invero neppure accennata) è quello decennale ex art. 2946 cc e decorre - come chiarito dalla Suprema Corte (Cass. 15 gennaio 2013, n. 798)- non già
4 dall'annotazione dell'addebito o dell'accredito di interessi, ma dal momento del versamento di somme di denaro con finalità di adempimento/estinzione del debito.
In termini più chiari, la soluzione si fonda sul discrimen tra rimesse solutorie e rimesse solo ripristinatorie: se i versamenti effettuati dal correntista sono al di sotto del fido concesso non hanno natura solutoria, in quanto funzionali al ripristino della provvista del conto corrente;
se invece sono extra fido, ovvero sul conto passivo non assistito da apertura di credito, hanno natura solutoria.
Nella fattispecie in esame, essendo il credito revolving una forma di apertura di credito nella quale il fido si ricostituisce man mano che si effettuano i rimborsi, consentendo all'utilizzatore di effettuare ulteriori spese, i pagamenti effettuati presentano una natura prettamente ripristinatoria, e non solutoria, in favore della Banca.
Carente, dunque, degli elementi costitutivi oltre ché di qualsivoglia substrato probatorio è l'eccezione di prescrizione, come sollevata dalla resistente.
2. Nel merito.
Nel merito, la domanda è fondata e merita accoglimento nei limiti e termini di seguito precisati.
Seguendo l'ordine delle censure di nullità proposte in ricorso (con espressa indicazione della graduazione delle domande in ricorso), è pacifico e documentale (doc. 1 allegato al ricorso) che l'odierno ricorrente ha concluso in data 15.02.2007 per il tramite del rivenditore convenzionato un contratto di finanziamento (credito al consumo), correlato Controparte_5 all'acquisto di un computer (prezzo € 264,09), mediante l'apertura di una linea di credito c.d. revolving “a tempo indeterminato” concessa da Controparte_6 Controparte_7
(cfr. art. 12 su condizioni utilizzo fido).
[...]
2.1 Sulla nullità della clausola di determinazione degli interessi, per violazione dell'art.
117 TUB e 1284 c.c. (mancata pattuizione per iscritto)
Orbene, parte ricorrente ha eccepito, in primo luogo, la nullità del contratto in esame per violazione dell'art. 117 TUB e 1284 c.c. “non avendo le parti convenuto per iscritto la misura del tasso di interesse” in ragione della “omessa indicazione del TAN e TAEG” (cfr. pag.
7-12 del ricorso).
La doglianza è infondata, in quanto smentita dalla documentazione prodotta dallo stesso ricorrente.
Nel contratto allegato al ricorso (doc. 1) risultano, infatti, espressamente pattuite per iscritto, contrariamente a quanto assunto, le condizioni economiche del finanziamento: “TAN 14,69% TAEG
15,72%” e le relative clausole risultano sottoscritte dall'odierno ricorrente.
2.2. Sulla violazione dell'art.118 T.U.B (ius variandi)
Parimenti infondata è la censura relativa all'asserito illegittimo esercizio dello ius variandi in violazione dell'art. 118 TUB , siccome priva di qualsivoglia substrato probatorio ed all'evidenza
5 meramente ipotetica (cfr. contestazione sul punto di parte ricorrente, la quale ha negato di aver mai variato in aumento i tassi di interesse).
2.3 Sulla nullità (virtuale) ex art. 1418 co. 1 c.c. del contratto revolving per violazione dell'art. 3 del D.Lgs 374/1999, ratione temporis, sul collocamento e distribuzione dei prodotti finanziari.
Per converso, merita accoglimento la domanda (gradata) volta ad accertare la nullità (virtuale) ex art. 1418 co. 1 c.p.c. del contratto di apertura di credito revolving in esame, a tempo indeterminato, stipulato dal ricorrente con er il tramite del rivenditore “convenzionato”, non iscritto CP_2 nell'elenco istituito presso l'U.I.C., A.T.M. INFORMATICA S.a.s.-2 (cfr. condizioni pag. 1 del contratto), per violazione della norma imperativa di cui all'art. 3 del D.Lgs 374/1999, ratione temporis applicabile e d.m. attuativo 13 dicembre 2001, n. 485 (anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 141 del 2010), posta a presidio di interessi pubblicistici fondamentali (cfr. infra), ivi compresa la tutela del consumatore.
Assumono, al riguardo, valenza dirimente i principi di diritto enucleati dalla Suprema Corte, su rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. della Corte di Appello di Firenze, con sentenza n. 12838 del 13/05/2025 (sopravvenuta all'avvio della causa in esame), in fattispecie analoga a quella in esame.
Con la citata sentenza la Suprema Corte, esaminati diffusamente i due contrapposti orientamenti in essere in subiecta materia 1, ha alfine aderito al primo dei due, statuendo quanto segue:
“nella vigenza del d.gs. n. 374 del 1999 e del d.m. 13 dicembre 2001, n. 485, anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 141 del 2010, non è consentita l'apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l'intermediario finanziario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l' ex art. 3 d.lgs. n. 374 del 1999; nella vigenza del d.gs. CP_3
n. 374 del 1999 e del d.m. 13 dicembre 2001, n. 485, anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 1 “Secondo un primo orientamento la promozione ed il rilascio di carta di credito revolving a tempo indeterminato, nel vigore del d.lgs. n. 374 del 1999, non sono consentiti ai fornitori di beni e servizi non iscritti nell'apposito elenco e la violazione delle disposizioni imperative determina nullità ex art. 1418, primo comma, cod. civ. Si sostiene, in proposito, che dal combinato disposto della normativa primaria e secondaria si ricava l'esistenza di una riserva di attività di agenzia in attività finanziaria a soggetti iscritti in apposito registro e dal cui ambito sono escluse soltanto le carte di pagamento. Da ciò si fa conseguire che ove l'attività finanziaria risulti realizzata da parte di soggetto (il venditore) sprovvisto della apposita iscrizione nell'albo, il contratto di apertura di credito sarebbe nullo in ragione della rilevanza pubblicistica dei requisiti soggettivi richiesti a tutela del mercato bancario e finanziario, nonché della loro incidenza sulla struttura della fattispecie negoziale. Secondo altro orientamento i contratti relativi alla concessione di credito tramite carte revolving promossi e conclusi secondo le modalità indicate non sarebbero nulli, sia perché il d.lgs. n. 374 del 1999 non è diretto ad introdurre una specifica tutela in favore del cliente, ma a prevenire l'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite, sia perché si tratterebbe di attività riconducibile alla «distribuzione di carte di pagamento», in quanto Co tale non richiedente l'iscrizione nell'albo istituito presso l' se non a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 141 del 2010 che ha modificato sul punto la disciplina escludendo espressamente la distribuzione di carte di pagamento dalle attività oggetto della deroga di cui all'art. 3, secondo comma, d.m. n. 485 del 2001”. 6 141 del 2010, il contratto di apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l'intermediario finanziario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l ex art. 3, d.lgs. n. 374 del 1999 è nullo ex art. 1418, primo comma, c.p.c.”. CP_3
A detta conclusione la S.C. è pervenuta, anzitutto, chiarendo preliminarmente che “la carta di credito revolving costituisce uno strumento di pagamento che consente al suo titolare di assumere un debito nei confronti dell'intermediario che dovrà essere saldato in un momento successivo e, dunque, diversamente da quanto avviene con la carta di debito, il titolare della carta di credito può usare quest'ultima anche se non dispone immediatamente delle risorse per effettuare un pagamento o un prelievo” (il tratto distintivo della carta di credito cd. revolving “risiede nella facoltà riservata al titolare effettuare spese, nei limiti del fido accordato, e di restituire il relativo importo, anche ratealmente, con l'addebito di interessi”, a differenza della carta di credito cd. charge in cui l'utilizzatore è tenuto al pagamento le spese effettuate con la carta -in un determinato periodo- in un'unica soluzione, con addebito mensile e senza pagamento di alcun interesse)2.
Indi, esaminata funditus la normativa di riferimento ratione temporis applicabile (e segnatamente art. 3 d.lgs. n. 374 del 1999 e art. 3 d.m. 13 dicembre 2001, n. 485, anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 141 del 2010) 3, la Suprema Corte ha chiarito che: 2 “Più nel dettaglio il titolare della carta di credito cd. revolving, alla scadenza del periodo di riferimento, potrà corrispondere quanto utilizzato, ricostituendo interamente il fido, ovvero restituire una percentuale inferiore, ricostituendo, dunque, parzialmente la disponibilità concessagli dall'emittente; nel caso in cui il titolare non comunichi alcunché all'emittente, sarà comunque tenuto a restituire quantomeno una somma di importo esiguo stabilita contrattualmente e sovente espressa in forma percentuale (c.d. rata minima). In queste ultime due ipotesi, dunque, il titolare, oltre al differimento proprio di tutte le carte di credito, potrà beneficiare di un'aggiuntiva dilazione di pagamento delle somme effettivamente utilizzate, in relazione alla quale sarà tenuto al pagamento di interessi”. 3 La previsione dell'art. 3 d.lgs. n. 374 del 1999, applicabile al caso in esame ratione temporis (ante d.lgs. n. 141 del 2010) già disponeva che “l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria è riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l' (primo comma)”, rinviando a un regolamento CP_3 ministeriale (sentito l l'indicazione del contenuto dell'attività indicata al comma 1, l'individuazione delle CP_3 condizioni di compatibilità con lo svolgimento di altre attività professionali, la previsione delle circostanze in cui ricorre l'esercizio nei confronti del pubblico e la disciplina dell'esercizio nel territorio della Repubblica da parte di soggetti aventi sede legale all'estero (secondo comma);
- “l'attività finanziaria presa in esame dalla norma è indicata, in virtù dell'espresso richiamo operato all'art. 1, primo comma, lett. n) del medesimo decreto legislativo, in quella di cui all'art. 106 t.u.b., ossia – secondo la formulazione della disposizione all'epoca vigente, precedente alle modifiche operate con il d.lgs. n. 141 del 2010 – nell'assunzione nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi”;
- il regolamento attuativo, emanato con d.m. Ministero dell'Economia e delle finanze 13 dicembre 2001, n. 485 («Regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, in materia di agenzia in attività finanziaria»), prevede, all'art. 3, che «1. Ai fini del decreto legislativo [n. 374 del 1999] e del presente regolamento, esercita nei confronti del pubblico l'attività di agente in attività finanziaria chi viene stabilmente incaricato da uno o più intermediari finanziari di promuovere e concludere contratti riconducibili all'esercizio delle attività finanziarie previste dall'art. 106 co. 1 del testo unico bancario, senza disporre di autonomia nella fissazione dei prezzi e delle altre condizioni contrattuali.
2. Ai fini del presente regolamento, non integra esercizio di agenzia in attività finanziaria: a) la distribuzione di carte di pagamento;
b) la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti compresi nell'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del testo unico 7 - “l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria – per tale dovendosi intendere anche quella consistente nella promozione e conclusione di contratti di finanziamento revolving- è riservato ai soggetti iscritti nell'elenco istituito presso l;
CP_3
- la deroga ivi prevista all'obbligo di iscrizione in tale albo (art. 3 co. 2 D.M. attuativo n. 485/2001)
è circoscritta alla promozione e conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finanziamento unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari (cd. credito finalizzato);
- “da ciò consegue che l'attività di promozione e conclusione di contratti di credito cd. revolving, in quanto estranea alla fattispecie del credito finalizzato, non rientra nella richiamata deroga e non può pertanto essere esercitata da qualsiasi fornitore di beni e servizi, ma solo da quelli che sono iscritti nell'albo istituito presso l' e, in quanto tali, abilitati allo svolgimento di una siffatta CP_3 attività di agenzia” (in tal senso si è espressa, altresì, la Banca d'Italia con la comunicazione del 20 aprile 2010).
Và conseguentemente disatteso l'orientamento contrario (propugnato anche dalla parte resistente), volto a ricondurre l'attività del rivenditore di concessione, nell'interesse dell'intermediario finanziario, di una carta di credito cd. revolving, contestualmente alla stipula di un contratto di compravendita di beni o servizi, nell'ipotesi derogatoria prevista dall'art. 3 co. 2 del menzionato regolamento attuativo, siccome fondata sull'errato assunto che la carta di credito revolving costituisca una “carta di pagamento”, ai sensi del secondo comma, lett. a), di tale norma.
Ed invero, come chiarito nella citata sentenza,“per le ragioni illustrate in precedenza, la carta di credito revolving non è assimilabile alla carta di pagamento, differenziandosi da quest'ultima per la funzione di finanziamento che le è propria e che conforma la relativa disciplina negoziale”, con l'ulteriore precisazione che – in quanto previsione derogatoria alla norma generale (quella di cui al secondo comma dell'art. 3 del regolamento attuativo n. 485 del 2001 nell'indicare le attività che non bancario unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari. Si aggiunge, altresì, che l'art. 3 d.lgs. 374 del 1999 è stato abrogato dall'art. 28, primo comma, lett. a), d.lgs. n. 141 del 2010, il quale, peraltro, al secondo comma, ha disposto che «ogni riferimento (…) all'elenco degli agenti previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, si intende effettuato ai corrispondenti elenchi previsti dagli articoli 128-quater e 128-sexies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385». Il richiamato art. 128-quater stabilisce che è «agente in attività finanziaria il soggetto che promuove e conclude contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari finanziari previsti dal titolo V, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica, banche o Poste Italiane. Gli agenti in attività finanziaria possono svolgere esclusivamente l'attività indicata nel presente comma, nonché attività connesse o strumentali»; prevede, poi, che «l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attività di agente in attività finanziaria è riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies». L'art. 128-sexies dispone, infine, che «è mediatore creditizio il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal titolo V con la potenziale clientela… 8 costituiscono agenzia in attività finanziaria) - “è da ritenersi di stretta interpretazione, ai sensi dell'art. 14 delle preleggi”.
Nè coglie nel segno la tesi secondo cui “con l'approvazione del d.lgs. n. 141 del 2010 il legislatore avrebbe esteso lo spettro della riserva di attività esercitabili dai soggetti iscritti nell'albo istituito presso l' anche alla distribuzione e al collocamento delle carte di credito revolving, escludendo CP_3 espressamente la distribuzione di carte di credito dalle attività oggetto di deroga, e tale intervento legislativo sarebbe espressivo della volontà di innovare l'ordinamento giuridico sul punto, in applicazione del brocardo ubi voluit dixit, ubi noluit tacuit “.
In senso contrario, la S.C. ha evidenziato come l'interpretazione letterale delle disposizioni in esame e in particolare dell'art. 3, secondo comma, d.m. 13 dicembre 2001, n. 485 sia già “sufficiente ad individuare, in modo chiaro ed univoco, il significato e la portata precettiva” sì da escludere il ricorso al criterio ermeneutico sussidiario della mens legis (con effetti, peraltro, nella specie, distorsivi del sistema ed incompatibili con la disciplina generale, per il periodo antecedente alla modifica del 2010).
Acclarato, dunque, che anche “nella vigenza del d.lgs. n. 374 del 1999 e del d.m. 13 dicembre 2001,
n. 485, non era consentita l'apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito cd. revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l'intermediario finanziario non iscritto nell'elenco istituito presso
l' , dalla violazione della citata normativa imperativa e pubblicistica discende la nullità ex art. CP_3
1418 co. 1 c.c. del contratto in esame come stipulato nel 2007.
In proposito, come rammentato dalla S.C., “l'evoluzione giurisprudenziale ha condotto a individuare le norme imperative la cui violazione determina la nullità del contratto non solo in quelle che si riferiscono alla struttura o al contenuto del regolamento negoziale delineato dalle parti, ma anche in quelle che riguardano elementi estranei al contenuto o alla struttura del negozio”: “pur nel polimorfismo che caratterizza la nozione di nullità negoziale, un elemento accomunante nella evoluzione giurisprudenziale si coglie nella tendenza attuale a utilizzare tale nozione – e quella di norma imperativa – come strumento di reazione dell'ordinamento rispetto alle forme di programmazione negoziale lesive di valori giuridici fondamentali» (cfr. Cass., Sez. Un., 15 marzo
2022, n. 8472).
Se, infatti, è certamente vero che la violazione di una norma imperativa non dà luogo necessariamente alla nullità del contratto, ove non espressamente comminata (atteso l'inciso finale dell'art. 1418, comma 1, c.c., «salvo che la legge disponga diversamente»), tuttavia, è altrettanto vero che “intanto può escludersi la sussistenza di una causa di nullità virtuale per violazione di norma imperativa in quanto la norma violata non abbia immediata valenza civilistica (attendo piuttosto alla regolamentazione amministrativa di una determinata attività) e la sua inosservanza sia assistita da
9 una espressa sanzione amministrativa o penale” (cfr., in proposito, Cass. 18 marzo 2024, n. 7243;
Cass. 15 gennaio 2020, n. 525).
Nel caso in esame, come osservato perentoriamente dalla Suprema Corte con la citata sentenza, “la disposizione violata ha una immediata valenza civilistica, interessando direttamente il diritto del venditore di agire quale promotore e distributore di carte di credito cd. revolving, è preordinata alla tutela di rilevanti interessi pubblici e generali, attinenti, in particolare, alla sicurezza nazionale e all'ordine pubblico interno, nonché alla tutela dei consumatori, potenzialmente esposti dalla inosservanza della disposizione medesima, e il sistema di controlli riservati all'autorità di settore non appare idoneo a realizzare gli effetti specifici voluti della norma”4.
Siffatti interessi “attingono a valori costituzionali o, comunque, a preminenti interessi generali della collettività” (“riferendosi sia alla modalità di svolgimento dell'attività finanziaria, in relazione alla individuazione dei soggetti che possono intervenire, quali intermediari, nelle operazioni, sia alla tutela del sistema finanziario da infiltrazioni della criminalità organizzata, sia alla tutela dei singoli consumatori”), “e, in quanto tali, connotano la disposizione in esame, sufficientemente nel CP_8 richiedere l'iscrizione all'albo tenuto dall' per lo svolgimento dell'attività di intermediazione CP_3 nella distribuzione delle carte di creduto cd. revolving, del carattere di imperatività ai fini dell'applicazione dell'art. 1418, primo comma, cod. civ. e della causa di nullità ivi prevista”.
Con l'ulteriore precisazione (a fronte del rilievo di parte resistente, secondo cui l'esercente non avrebbe svolto alcuna attività di promozione del finanziamento, limitandosi a raccogliere la richiesta/proposta di concessione di linea di credito dell'odierno attore indirizzata alla banca) che: - se è certamente vero che “il venditore che promuove la distribuzione della carta di credito cd. revolving, non assume, per ciò stesso, la qualità di parte del contratto di finanziamento”;
- tuttavia, è altrettanto evidente che “il legislatore, nel vietare lo svolgimento di una siffatta attività ai soggetti non iscritti nell'albo tenuto dall' abbia, sia pure indirettamente, inteso vietare CP_3 anche l'avvalimento di tale attività da parte dell'intermediario finanziario e, conseguentemente, la conclusione di un contratto di finanziamento mediante l'utilizzo dell'attività promozionale del venditore non autorizzato”.
Diversamente opinando, ovvero laddove si consentisse il valido perfezionamento dell'operazione nonostante l'intervento, in funzione promozionale, del venditore a ciò non autorizzato
10 dall'ordinamento, tanto più se “convenzionato” (come nella specie;
cfr. espressa indicazione di venditore “convenzionato” con in contratto) “le rammentate finalità sottese al divieto CP_2 imposto dalla norma in esame verrebbero frustrate”.
Corollario di quanto sopra è, dunque, la declaratoria di nullità del contratto di finanziamento revolving in esame, concluso dalla odierna resistente (rectius Consel spa- Gruppo Sella) avvalendosi di un commerciante convenzionato, ma non iscritto nell'elenco degli agenti finanziari.
Per l'effetto, sulle somme finanziate gli interessi dovranno computarsi secondo il tasso legale tempo per tempo vigente e non già in base a clausole convenzionali, travolte dalla declaratoria di nullità tout court del contratto.
3. Sulle spese di lite
L'infondatezza e generica standardizzazione delle domande proposte in via principale (neppure calibrate in relazione alla documentazione offerta a corredo del ricorso né al valore effettivo della causa) e la dirimenza del sopravvenuto arresto della Suprema Corte sopra richiamato ai fini del decidere (in sede di vaglio di ammissibilità del rinvio pregiudiziale si riconosce «la difficoltà di ricostruzione del quadro normativo e il contrasto riscontrabile anche in ordine alla ratio delle normative che si sono succedute”) giustificano, ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c., la compensazione integrale delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale ordinario di Bologna, ogni diversa domanda ed eccezione, disattesa o assorbita, così provvede:
1) in accoglimento della domanda proposta in via subordinata, ACCERTA e DICHIARA la nullità ex art. 1418 co. 1 c.c. del contratto di concessione di linea di credito con carta revolving oggetto di causa per violazione della norma imperativa di cui all'art. 3 d.lgs. n. 374 del 1999 (e art. 3 d.m. 13 dicembre 2001, n. 485) e, per l'effetto, la debenza sul capitale erogato dei soli interessi al tasso legale;
2) COMPENSA integralmente le spese di lite.
Così deciso in Bologna, in data 18/07/2025 IL Giudice Roberta Vaccaro
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 4 La normativa in esame è, in primo luogo, “espressamente specificamente finalizzata alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite (come chiaramente evincibile dalle premesse al d.lgs. n. 374 del 1999 e dai considerando della Direttiva 91/308/CEE del 10 giugno 1991 di cui costituisce recepimento); inoltre
“non può, .., considerarsi estraneo a tale normativa l'obiettivo di tutela, sia pure in via secondario e indiretto, dei consumatori, risultante dalla previsione dell'obbligo di iscrizione dell'intermediario in un albo tenuto da un soggetto pubblico e il conseguentemente assoggettamento ai poteri di vigilanza dell'autorità preposta”.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE IV CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dr.ssa Roberta Vaccaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 13888/2024 R.G discussa ex art. 281 sexies c.p.c. (rito
Cartabia) all'udienza del 19.06.2025 e vertente tra:
, c.f , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Andrea Ruocco, giusta procura in calce (collazionata telematicamente) al ricorso ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Foggia, via Lustro n. 29 (cfr. indirizzo digitale);
RICORRENTE
E
p. iva , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Minoli, giusta procura in calce (collazionata telematicamente) alla comparsa costitutiva ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino,
Via Viotti n. 4 (cfr. indirizzo digitale);
RESISTENTE
OGGETTO: contratto di finanziamento credito al consumo mediante carta revolving.
CONCLUSIONI: “Le parti discutono la causa e precisano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti costitutivi. Parte ricorrente rappresenta, altresì, di aver depositato nota con arresti giurisprudenziali in materia in data 16.06.2025, ivi compresa la sentenza della Corte di Cassazione
n. 12838/2025 sul rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. già accennato in precedenza;
parte resistente sul punto precisa che la sentenza in esame non è pertinente né vincolante, nel caso di specie, atteso che la parte resistente non è il soggetto che ha stipulato il contratto relativo alla carta di credito revolving in oggetto, essendosi limitato ad accogliere la richiesta di concessione del fido”.
(cfr. verbale d'udienza del 19.06.2025).
1 FATTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 07.10.2024, , premesso di Parte_1 aver stipulato in data 15.02.2007 , per il tramite di rivenditore convenzionato, un contratto di finanziamento con (segnatamente del gruppo ) Controparte_1 CP_2 CP_1 per l'acquisto di un computer, mediante l'apertura di una linea di credito “a tempo indeterminato” con c.d. carta revolving (cfr. contratto, all. 1), ha chiesto all'intestato Tribunale di:
“a) accertare e dichiarare la nullità della clausola di determinazione degli interessi, con conseguente diritto del ricorrente di restituire soltanto le somme ricevute in prestito ai tassi BOT ex art. 117, comma 7, TUB ovvero ai tassi legali ex art. 1284 cc.”;
b) in via subordinata di accertare e dare atto dell'illegittima applicazione dello ius variandi, con conseguente diritto del ricorrente di restituire soltanto le somme ricevute in prestito ai tassi BOT ex art. 117, comma 7, TUB ovvero ai tassi legali ex art. 1284 cc;
c) in via ulteriormente subordinata, accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento revolving, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°c.c;
d) con condanna della Società convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
A sostegno delle domande, come proposte, il ricorrente ha dedotto:
- la nullità della clausola di determinazione degli interessi, per violazione dell'art. 117 TUB e 1284
c.c. “non avendo le parti convenuto per iscritto la misura del tasso di interesse” in ragione della
“omessa indicazione del TAN e TAEG” (cfr. pag.
7-12 del ricorso), con conseguente sostituzione del tasso di interesse ratione temporis (contratto del 24.09.2007), ante novella ex Dlgs 141/2010, ai sensi dell'art. 1284 comma terzo c.c.;
- l'illegittimo esercizio dello ius variandi in violazione dell'art.118 T.U.B per (asserita) variazione in aumento del tasso d'interesse nella fase esecutiva del contratto (cfr. pag. 12-14 del ricorso);
- la nullità (virtuale) del contratto revolving per violazione delle norme sul collocamento e distribuzione dei prodotti finanziari, in quanto concluso per il tramite di soggetto non iscritto nell'apposito elenco istituito presso l' in violazione della norma “pubblicistica ed CP_3 imperativa” di cui all'art. 3 del D.Lgs 374/1999 (cfr. pag. 14-23 del ricorso);
- nonché, in via ulteriormente gradata, la nullità, per violazione dell'art. 117 TUB, del contratto in esame, inserito nel corpo di un contratto del tutto eterogeneo (cfr. funditus pag. 23 e ss. del ricorso).
Si è costituita in giudizio la parte resistente, chiedendo “ in via Controparte_1 pregiudiziale, di accertare il difetto di legittimazione attiva, l'exceptio doli generalis, la carenza di
2 interesse ad agire, l'abuso del diritto e il divieto di frazionamento delle domande e, per l'effetto, dichiarare la domanda improponibile, inammissibile o comunque infondata;
in via preliminare, di dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione
e, nel merito, di respingere la domanda”; infine “accertare la prescrizione del diritto di credito vantato dal ricorrente in relazione agli interessi corrisposti prima del settembre 2013, cioè nel periodo anteriore ai 10 anni rispetto alla data di deposito del ricorso”.
La causa, previa rettifica del cognome del ricorrente nel contraddittorio delle parti (per refuso riportato in citazione in anziché , corretta la procura;
cfr. verbale d'udienza CP_4 Parte_1 del 20.02.2025), all'udienza 19.06.2025 è stata discussa oralmente e sulle conclusioni in epigrafe trascritte trattenuta in decisione ex art. 281 sexies ult.c. c.p.c., con comunicazione alle parti del deposito della presente sentenza entro i successivi 30 giorni.
DIRITTO
1. In limine, sulle eccezioni preliminari sollevate da parte resistente
1.1. Preliminarmente, và respinta l'eccezione sollevata da parte resistente di improcedibilità della domanda per non essere stata preceduta dall'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, aderendo l'adito Tribunale all'orientamento pretorio restrittivo (ampiamente richiamato dal ricorrente) secondo il quale “i contratti rientranti nel genus del credito al consumo, come inquadrato dalla normativa di settore, non sono soggetti alla mediazione obbligatoria, in quanto non ricompresi nel novero dei "contratti bancari o finanziari” dall'art. 5 del D.lgs. 28/2010 (cfr.
Trib.Firenze, sentenza n. 318/2024 e n. 2803/2024; Trib. Milano ordinanza 10.02.2022; Tribunale
Roma 10.11.2021).
Ciò in quanto, pacifica la tassatività delle fattispecie contrattuali soggette a mediazione obbligatoria,
i contratti di credito al consumo (cfr. nozione art. 121 TUB), come nella fattispecie in esame, sono disciplinati dagli artt. 121-126 del TUB in modo distinto e separato dai contratti "bancari” (cfr. artt.
117 e ss.), sì da escluderne la riconducibilità (men che meno in via interpretativa) all'invocata previsione di cui all' art. 5 D.Lgs. n. 28 del 2010.
Detta interpretazione restrittiva, del resto, tiene conto del monito rivolto ai giudizi nazionali dalla
Corte di Giustizia Europea in tema di tutela del consumatore (v. Corte Giustizia 4 maggio 2023, decisione nella causa di Giustizia nella causa C-200/21, su rinvio pregiudiziale proposto dal Tribunale
Superiore di Bucarest) ed appare anche maggiormente aderente al disposto di cui all'art. 13 della
CEDU (per cui "ogni persona i cui diritti o le cui libertà sono stati violati, ha diritto di presentare un ricorso effettivo avanti ad una magistratura nazionale, ...", il cui esercizio può essere limitato/modulato, come nel caso di previo obbligatorio ricorso alla media-conciliazione, nei soli casi, restrittivamente interpretati, previsti dalla legge).
3 1.2 Del pari inaccoglibili sono le ulteriori eccezioni preliminari sollevate dalla resistente.
Non può, in primo luogo, ritenersi inammissibile né improcedibile ex actis la domanda in esame, pur a fronte delle “seriali/standardizzate” allegazioni ivi contenute.
Parte ricorrente ha, infatti, sufficientemente circostanziato la legittimazione attiva (e interesse ex art. 100 c.p.c.) all'accertamento della nullità del contratto di finanziamento revolving in esame (doc.1), anche per violazione di norme imperative di tipo pubblicistico (sì da rendere inconferente ex adverso il richiamo all'exceptio doli), al fine di ottenere, nell'an, un accertamento negativo del credito (in punto di interessi) scaturente dal suddetto contratto.
Priva di pregio è, dunque, nella presente sede, l'eccezione di frazionamento della domanda, rilevante semmai (ai fini della verifica dell'abuso del diritto processuale in un'ottica di illegittima parcellizzazione/locupletazione delle spese di lite) nell'eventuale successivo giudizio introdotto dalla medesima parte sul quantum del credito/debito scaturente dal contratto in esame (ove residuino contestazioni sul punto, all'esito del presente giudizio).
Né osta alla proposizione di siffatta domanda di accertamento negativo del credito (sub specie di non debenza tout court degli interessi al tasso convenzionale in ragione della nullità della relativa clausola), la circostanza, allegata dalla resistente, che l'esecuzione del suddetto contratto sia ancora in corso (cfr. pag. 4 della comparsa costitutiva: “non sussiste(rebbe) l'interesse del ricorrente ad ottenere la declaratoria di nullità di una linea di credito revolving, che lo stesso ricorrente continua
a trattenere e utilizzare”).
Ed invero, come più volte ribadito dalla S.C. (cfr. ex multis, sentenza n. 798/2013) “l'annotazione in conto di una posta di interessi (o di c.m.s.) illegittimamente addebitati dalla banca al correntista comporta un incremento del debito dello stesso correntista, o una riduzione dei credito di cui egli ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento, nel senso che non vi corrisponde alcuna attività solutoria nei termini sopra indicati in favore della banca;
con la conseguenza che il correntista potrà agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa (allo scopo eventualmente di recuperare una maggiore disponibilità di credito, nei limiti del fido accordatogli), ma non potrà agire por la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo”.
Dal chè consegue l'inconferenza, infine, dell'eccezione di prescrizione “degli interessi” sino al 2013 genericamente sollevata dalla resistente in relazione al contratto di finanziamento revolving in esame, ancora in corso di esecuzione.
Si rammenta, a tal ultimo riguardo, che, contrariamente a quanto assunto dalla resistente, il termine di prescrizione (per l'azione di ripetizione, invero neppure accennata) è quello decennale ex art. 2946 cc e decorre - come chiarito dalla Suprema Corte (Cass. 15 gennaio 2013, n. 798)- non già
4 dall'annotazione dell'addebito o dell'accredito di interessi, ma dal momento del versamento di somme di denaro con finalità di adempimento/estinzione del debito.
In termini più chiari, la soluzione si fonda sul discrimen tra rimesse solutorie e rimesse solo ripristinatorie: se i versamenti effettuati dal correntista sono al di sotto del fido concesso non hanno natura solutoria, in quanto funzionali al ripristino della provvista del conto corrente;
se invece sono extra fido, ovvero sul conto passivo non assistito da apertura di credito, hanno natura solutoria.
Nella fattispecie in esame, essendo il credito revolving una forma di apertura di credito nella quale il fido si ricostituisce man mano che si effettuano i rimborsi, consentendo all'utilizzatore di effettuare ulteriori spese, i pagamenti effettuati presentano una natura prettamente ripristinatoria, e non solutoria, in favore della Banca.
Carente, dunque, degli elementi costitutivi oltre ché di qualsivoglia substrato probatorio è l'eccezione di prescrizione, come sollevata dalla resistente.
2. Nel merito.
Nel merito, la domanda è fondata e merita accoglimento nei limiti e termini di seguito precisati.
Seguendo l'ordine delle censure di nullità proposte in ricorso (con espressa indicazione della graduazione delle domande in ricorso), è pacifico e documentale (doc. 1 allegato al ricorso) che l'odierno ricorrente ha concluso in data 15.02.2007 per il tramite del rivenditore convenzionato un contratto di finanziamento (credito al consumo), correlato Controparte_5 all'acquisto di un computer (prezzo € 264,09), mediante l'apertura di una linea di credito c.d. revolving “a tempo indeterminato” concessa da Controparte_6 Controparte_7
(cfr. art. 12 su condizioni utilizzo fido).
[...]
2.1 Sulla nullità della clausola di determinazione degli interessi, per violazione dell'art.
117 TUB e 1284 c.c. (mancata pattuizione per iscritto)
Orbene, parte ricorrente ha eccepito, in primo luogo, la nullità del contratto in esame per violazione dell'art. 117 TUB e 1284 c.c. “non avendo le parti convenuto per iscritto la misura del tasso di interesse” in ragione della “omessa indicazione del TAN e TAEG” (cfr. pag.
7-12 del ricorso).
La doglianza è infondata, in quanto smentita dalla documentazione prodotta dallo stesso ricorrente.
Nel contratto allegato al ricorso (doc. 1) risultano, infatti, espressamente pattuite per iscritto, contrariamente a quanto assunto, le condizioni economiche del finanziamento: “TAN 14,69% TAEG
15,72%” e le relative clausole risultano sottoscritte dall'odierno ricorrente.
2.2. Sulla violazione dell'art.118 T.U.B (ius variandi)
Parimenti infondata è la censura relativa all'asserito illegittimo esercizio dello ius variandi in violazione dell'art. 118 TUB , siccome priva di qualsivoglia substrato probatorio ed all'evidenza
5 meramente ipotetica (cfr. contestazione sul punto di parte ricorrente, la quale ha negato di aver mai variato in aumento i tassi di interesse).
2.3 Sulla nullità (virtuale) ex art. 1418 co. 1 c.c. del contratto revolving per violazione dell'art. 3 del D.Lgs 374/1999, ratione temporis, sul collocamento e distribuzione dei prodotti finanziari.
Per converso, merita accoglimento la domanda (gradata) volta ad accertare la nullità (virtuale) ex art. 1418 co. 1 c.p.c. del contratto di apertura di credito revolving in esame, a tempo indeterminato, stipulato dal ricorrente con er il tramite del rivenditore “convenzionato”, non iscritto CP_2 nell'elenco istituito presso l'U.I.C., A.T.M. INFORMATICA S.a.s.-2 (cfr. condizioni pag. 1 del contratto), per violazione della norma imperativa di cui all'art. 3 del D.Lgs 374/1999, ratione temporis applicabile e d.m. attuativo 13 dicembre 2001, n. 485 (anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 141 del 2010), posta a presidio di interessi pubblicistici fondamentali (cfr. infra), ivi compresa la tutela del consumatore.
Assumono, al riguardo, valenza dirimente i principi di diritto enucleati dalla Suprema Corte, su rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. della Corte di Appello di Firenze, con sentenza n. 12838 del 13/05/2025 (sopravvenuta all'avvio della causa in esame), in fattispecie analoga a quella in esame.
Con la citata sentenza la Suprema Corte, esaminati diffusamente i due contrapposti orientamenti in essere in subiecta materia 1, ha alfine aderito al primo dei due, statuendo quanto segue:
“nella vigenza del d.gs. n. 374 del 1999 e del d.m. 13 dicembre 2001, n. 485, anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 141 del 2010, non è consentita l'apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l'intermediario finanziario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l' ex art. 3 d.lgs. n. 374 del 1999; nella vigenza del d.gs. CP_3
n. 374 del 1999 e del d.m. 13 dicembre 2001, n. 485, anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 1 “Secondo un primo orientamento la promozione ed il rilascio di carta di credito revolving a tempo indeterminato, nel vigore del d.lgs. n. 374 del 1999, non sono consentiti ai fornitori di beni e servizi non iscritti nell'apposito elenco e la violazione delle disposizioni imperative determina nullità ex art. 1418, primo comma, cod. civ. Si sostiene, in proposito, che dal combinato disposto della normativa primaria e secondaria si ricava l'esistenza di una riserva di attività di agenzia in attività finanziaria a soggetti iscritti in apposito registro e dal cui ambito sono escluse soltanto le carte di pagamento. Da ciò si fa conseguire che ove l'attività finanziaria risulti realizzata da parte di soggetto (il venditore) sprovvisto della apposita iscrizione nell'albo, il contratto di apertura di credito sarebbe nullo in ragione della rilevanza pubblicistica dei requisiti soggettivi richiesti a tutela del mercato bancario e finanziario, nonché della loro incidenza sulla struttura della fattispecie negoziale. Secondo altro orientamento i contratti relativi alla concessione di credito tramite carte revolving promossi e conclusi secondo le modalità indicate non sarebbero nulli, sia perché il d.lgs. n. 374 del 1999 non è diretto ad introdurre una specifica tutela in favore del cliente, ma a prevenire l'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite, sia perché si tratterebbe di attività riconducibile alla «distribuzione di carte di pagamento», in quanto Co tale non richiedente l'iscrizione nell'albo istituito presso l' se non a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 141 del 2010 che ha modificato sul punto la disciplina escludendo espressamente la distribuzione di carte di pagamento dalle attività oggetto della deroga di cui all'art. 3, secondo comma, d.m. n. 485 del 2001”. 6 141 del 2010, il contratto di apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l'intermediario finanziario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l ex art. 3, d.lgs. n. 374 del 1999 è nullo ex art. 1418, primo comma, c.p.c.”. CP_3
A detta conclusione la S.C. è pervenuta, anzitutto, chiarendo preliminarmente che “la carta di credito revolving costituisce uno strumento di pagamento che consente al suo titolare di assumere un debito nei confronti dell'intermediario che dovrà essere saldato in un momento successivo e, dunque, diversamente da quanto avviene con la carta di debito, il titolare della carta di credito può usare quest'ultima anche se non dispone immediatamente delle risorse per effettuare un pagamento o un prelievo” (il tratto distintivo della carta di credito cd. revolving “risiede nella facoltà riservata al titolare effettuare spese, nei limiti del fido accordato, e di restituire il relativo importo, anche ratealmente, con l'addebito di interessi”, a differenza della carta di credito cd. charge in cui l'utilizzatore è tenuto al pagamento le spese effettuate con la carta -in un determinato periodo- in un'unica soluzione, con addebito mensile e senza pagamento di alcun interesse)2.
Indi, esaminata funditus la normativa di riferimento ratione temporis applicabile (e segnatamente art. 3 d.lgs. n. 374 del 1999 e art. 3 d.m. 13 dicembre 2001, n. 485, anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 141 del 2010) 3, la Suprema Corte ha chiarito che: 2 “Più nel dettaglio il titolare della carta di credito cd. revolving, alla scadenza del periodo di riferimento, potrà corrispondere quanto utilizzato, ricostituendo interamente il fido, ovvero restituire una percentuale inferiore, ricostituendo, dunque, parzialmente la disponibilità concessagli dall'emittente; nel caso in cui il titolare non comunichi alcunché all'emittente, sarà comunque tenuto a restituire quantomeno una somma di importo esiguo stabilita contrattualmente e sovente espressa in forma percentuale (c.d. rata minima). In queste ultime due ipotesi, dunque, il titolare, oltre al differimento proprio di tutte le carte di credito, potrà beneficiare di un'aggiuntiva dilazione di pagamento delle somme effettivamente utilizzate, in relazione alla quale sarà tenuto al pagamento di interessi”. 3 La previsione dell'art. 3 d.lgs. n. 374 del 1999, applicabile al caso in esame ratione temporis (ante d.lgs. n. 141 del 2010) già disponeva che “l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria è riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l' (primo comma)”, rinviando a un regolamento CP_3 ministeriale (sentito l l'indicazione del contenuto dell'attività indicata al comma 1, l'individuazione delle CP_3 condizioni di compatibilità con lo svolgimento di altre attività professionali, la previsione delle circostanze in cui ricorre l'esercizio nei confronti del pubblico e la disciplina dell'esercizio nel territorio della Repubblica da parte di soggetti aventi sede legale all'estero (secondo comma);
- “l'attività finanziaria presa in esame dalla norma è indicata, in virtù dell'espresso richiamo operato all'art. 1, primo comma, lett. n) del medesimo decreto legislativo, in quella di cui all'art. 106 t.u.b., ossia – secondo la formulazione della disposizione all'epoca vigente, precedente alle modifiche operate con il d.lgs. n. 141 del 2010 – nell'assunzione nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi”;
- il regolamento attuativo, emanato con d.m. Ministero dell'Economia e delle finanze 13 dicembre 2001, n. 485 («Regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, in materia di agenzia in attività finanziaria»), prevede, all'art. 3, che «1. Ai fini del decreto legislativo [n. 374 del 1999] e del presente regolamento, esercita nei confronti del pubblico l'attività di agente in attività finanziaria chi viene stabilmente incaricato da uno o più intermediari finanziari di promuovere e concludere contratti riconducibili all'esercizio delle attività finanziarie previste dall'art. 106 co. 1 del testo unico bancario, senza disporre di autonomia nella fissazione dei prezzi e delle altre condizioni contrattuali.
2. Ai fini del presente regolamento, non integra esercizio di agenzia in attività finanziaria: a) la distribuzione di carte di pagamento;
b) la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti compresi nell'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del testo unico 7 - “l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria – per tale dovendosi intendere anche quella consistente nella promozione e conclusione di contratti di finanziamento revolving- è riservato ai soggetti iscritti nell'elenco istituito presso l;
CP_3
- la deroga ivi prevista all'obbligo di iscrizione in tale albo (art. 3 co. 2 D.M. attuativo n. 485/2001)
è circoscritta alla promozione e conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finanziamento unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari (cd. credito finalizzato);
- “da ciò consegue che l'attività di promozione e conclusione di contratti di credito cd. revolving, in quanto estranea alla fattispecie del credito finalizzato, non rientra nella richiamata deroga e non può pertanto essere esercitata da qualsiasi fornitore di beni e servizi, ma solo da quelli che sono iscritti nell'albo istituito presso l' e, in quanto tali, abilitati allo svolgimento di una siffatta CP_3 attività di agenzia” (in tal senso si è espressa, altresì, la Banca d'Italia con la comunicazione del 20 aprile 2010).
Và conseguentemente disatteso l'orientamento contrario (propugnato anche dalla parte resistente), volto a ricondurre l'attività del rivenditore di concessione, nell'interesse dell'intermediario finanziario, di una carta di credito cd. revolving, contestualmente alla stipula di un contratto di compravendita di beni o servizi, nell'ipotesi derogatoria prevista dall'art. 3 co. 2 del menzionato regolamento attuativo, siccome fondata sull'errato assunto che la carta di credito revolving costituisca una “carta di pagamento”, ai sensi del secondo comma, lett. a), di tale norma.
Ed invero, come chiarito nella citata sentenza,“per le ragioni illustrate in precedenza, la carta di credito revolving non è assimilabile alla carta di pagamento, differenziandosi da quest'ultima per la funzione di finanziamento che le è propria e che conforma la relativa disciplina negoziale”, con l'ulteriore precisazione che – in quanto previsione derogatoria alla norma generale (quella di cui al secondo comma dell'art. 3 del regolamento attuativo n. 485 del 2001 nell'indicare le attività che non bancario unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari. Si aggiunge, altresì, che l'art. 3 d.lgs. 374 del 1999 è stato abrogato dall'art. 28, primo comma, lett. a), d.lgs. n. 141 del 2010, il quale, peraltro, al secondo comma, ha disposto che «ogni riferimento (…) all'elenco degli agenti previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, si intende effettuato ai corrispondenti elenchi previsti dagli articoli 128-quater e 128-sexies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385». Il richiamato art. 128-quater stabilisce che è «agente in attività finanziaria il soggetto che promuove e conclude contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari finanziari previsti dal titolo V, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica, banche o Poste Italiane. Gli agenti in attività finanziaria possono svolgere esclusivamente l'attività indicata nel presente comma, nonché attività connesse o strumentali»; prevede, poi, che «l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attività di agente in attività finanziaria è riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies». L'art. 128-sexies dispone, infine, che «è mediatore creditizio il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal titolo V con la potenziale clientela… 8 costituiscono agenzia in attività finanziaria) - “è da ritenersi di stretta interpretazione, ai sensi dell'art. 14 delle preleggi”.
Nè coglie nel segno la tesi secondo cui “con l'approvazione del d.lgs. n. 141 del 2010 il legislatore avrebbe esteso lo spettro della riserva di attività esercitabili dai soggetti iscritti nell'albo istituito presso l' anche alla distribuzione e al collocamento delle carte di credito revolving, escludendo CP_3 espressamente la distribuzione di carte di credito dalle attività oggetto di deroga, e tale intervento legislativo sarebbe espressivo della volontà di innovare l'ordinamento giuridico sul punto, in applicazione del brocardo ubi voluit dixit, ubi noluit tacuit “.
In senso contrario, la S.C. ha evidenziato come l'interpretazione letterale delle disposizioni in esame e in particolare dell'art. 3, secondo comma, d.m. 13 dicembre 2001, n. 485 sia già “sufficiente ad individuare, in modo chiaro ed univoco, il significato e la portata precettiva” sì da escludere il ricorso al criterio ermeneutico sussidiario della mens legis (con effetti, peraltro, nella specie, distorsivi del sistema ed incompatibili con la disciplina generale, per il periodo antecedente alla modifica del 2010).
Acclarato, dunque, che anche “nella vigenza del d.lgs. n. 374 del 1999 e del d.m. 13 dicembre 2001,
n. 485, non era consentita l'apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito cd. revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l'intermediario finanziario non iscritto nell'elenco istituito presso
l' , dalla violazione della citata normativa imperativa e pubblicistica discende la nullità ex art. CP_3
1418 co. 1 c.c. del contratto in esame come stipulato nel 2007.
In proposito, come rammentato dalla S.C., “l'evoluzione giurisprudenziale ha condotto a individuare le norme imperative la cui violazione determina la nullità del contratto non solo in quelle che si riferiscono alla struttura o al contenuto del regolamento negoziale delineato dalle parti, ma anche in quelle che riguardano elementi estranei al contenuto o alla struttura del negozio”: “pur nel polimorfismo che caratterizza la nozione di nullità negoziale, un elemento accomunante nella evoluzione giurisprudenziale si coglie nella tendenza attuale a utilizzare tale nozione – e quella di norma imperativa – come strumento di reazione dell'ordinamento rispetto alle forme di programmazione negoziale lesive di valori giuridici fondamentali» (cfr. Cass., Sez. Un., 15 marzo
2022, n. 8472).
Se, infatti, è certamente vero che la violazione di una norma imperativa non dà luogo necessariamente alla nullità del contratto, ove non espressamente comminata (atteso l'inciso finale dell'art. 1418, comma 1, c.c., «salvo che la legge disponga diversamente»), tuttavia, è altrettanto vero che “intanto può escludersi la sussistenza di una causa di nullità virtuale per violazione di norma imperativa in quanto la norma violata non abbia immediata valenza civilistica (attendo piuttosto alla regolamentazione amministrativa di una determinata attività) e la sua inosservanza sia assistita da
9 una espressa sanzione amministrativa o penale” (cfr., in proposito, Cass. 18 marzo 2024, n. 7243;
Cass. 15 gennaio 2020, n. 525).
Nel caso in esame, come osservato perentoriamente dalla Suprema Corte con la citata sentenza, “la disposizione violata ha una immediata valenza civilistica, interessando direttamente il diritto del venditore di agire quale promotore e distributore di carte di credito cd. revolving, è preordinata alla tutela di rilevanti interessi pubblici e generali, attinenti, in particolare, alla sicurezza nazionale e all'ordine pubblico interno, nonché alla tutela dei consumatori, potenzialmente esposti dalla inosservanza della disposizione medesima, e il sistema di controlli riservati all'autorità di settore non appare idoneo a realizzare gli effetti specifici voluti della norma”4.
Siffatti interessi “attingono a valori costituzionali o, comunque, a preminenti interessi generali della collettività” (“riferendosi sia alla modalità di svolgimento dell'attività finanziaria, in relazione alla individuazione dei soggetti che possono intervenire, quali intermediari, nelle operazioni, sia alla tutela del sistema finanziario da infiltrazioni della criminalità organizzata, sia alla tutela dei singoli consumatori”), “e, in quanto tali, connotano la disposizione in esame, sufficientemente nel CP_8 richiedere l'iscrizione all'albo tenuto dall' per lo svolgimento dell'attività di intermediazione CP_3 nella distribuzione delle carte di creduto cd. revolving, del carattere di imperatività ai fini dell'applicazione dell'art. 1418, primo comma, cod. civ. e della causa di nullità ivi prevista”.
Con l'ulteriore precisazione (a fronte del rilievo di parte resistente, secondo cui l'esercente non avrebbe svolto alcuna attività di promozione del finanziamento, limitandosi a raccogliere la richiesta/proposta di concessione di linea di credito dell'odierno attore indirizzata alla banca) che: - se è certamente vero che “il venditore che promuove la distribuzione della carta di credito cd. revolving, non assume, per ciò stesso, la qualità di parte del contratto di finanziamento”;
- tuttavia, è altrettanto evidente che “il legislatore, nel vietare lo svolgimento di una siffatta attività ai soggetti non iscritti nell'albo tenuto dall' abbia, sia pure indirettamente, inteso vietare CP_3 anche l'avvalimento di tale attività da parte dell'intermediario finanziario e, conseguentemente, la conclusione di un contratto di finanziamento mediante l'utilizzo dell'attività promozionale del venditore non autorizzato”.
Diversamente opinando, ovvero laddove si consentisse il valido perfezionamento dell'operazione nonostante l'intervento, in funzione promozionale, del venditore a ciò non autorizzato
10 dall'ordinamento, tanto più se “convenzionato” (come nella specie;
cfr. espressa indicazione di venditore “convenzionato” con in contratto) “le rammentate finalità sottese al divieto CP_2 imposto dalla norma in esame verrebbero frustrate”.
Corollario di quanto sopra è, dunque, la declaratoria di nullità del contratto di finanziamento revolving in esame, concluso dalla odierna resistente (rectius Consel spa- Gruppo Sella) avvalendosi di un commerciante convenzionato, ma non iscritto nell'elenco degli agenti finanziari.
Per l'effetto, sulle somme finanziate gli interessi dovranno computarsi secondo il tasso legale tempo per tempo vigente e non già in base a clausole convenzionali, travolte dalla declaratoria di nullità tout court del contratto.
3. Sulle spese di lite
L'infondatezza e generica standardizzazione delle domande proposte in via principale (neppure calibrate in relazione alla documentazione offerta a corredo del ricorso né al valore effettivo della causa) e la dirimenza del sopravvenuto arresto della Suprema Corte sopra richiamato ai fini del decidere (in sede di vaglio di ammissibilità del rinvio pregiudiziale si riconosce «la difficoltà di ricostruzione del quadro normativo e il contrasto riscontrabile anche in ordine alla ratio delle normative che si sono succedute”) giustificano, ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c., la compensazione integrale delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale ordinario di Bologna, ogni diversa domanda ed eccezione, disattesa o assorbita, così provvede:
1) in accoglimento della domanda proposta in via subordinata, ACCERTA e DICHIARA la nullità ex art. 1418 co. 1 c.c. del contratto di concessione di linea di credito con carta revolving oggetto di causa per violazione della norma imperativa di cui all'art. 3 d.lgs. n. 374 del 1999 (e art. 3 d.m. 13 dicembre 2001, n. 485) e, per l'effetto, la debenza sul capitale erogato dei soli interessi al tasso legale;
2) COMPENSA integralmente le spese di lite.
Così deciso in Bologna, in data 18/07/2025 IL Giudice Roberta Vaccaro
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 4 La normativa in esame è, in primo luogo, “espressamente specificamente finalizzata alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite (come chiaramente evincibile dalle premesse al d.lgs. n. 374 del 1999 e dai considerando della Direttiva 91/308/CEE del 10 giugno 1991 di cui costituisce recepimento); inoltre
“non può, .., considerarsi estraneo a tale normativa l'obiettivo di tutela, sia pure in via secondario e indiretto, dei consumatori, risultante dalla previsione dell'obbligo di iscrizione dell'intermediario in un albo tenuto da un soggetto pubblico e il conseguentemente assoggettamento ai poteri di vigilanza dell'autorità preposta”.