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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 01/09/2025, n. 955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 955 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Barbara Del Bono Presidente
Dr. Francesca Coccoli Consigliere
Dr. Mariangela Fuina Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N° 308 del Ruolo generale dell'anno 2024, promossa da:
Arch. (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Danilo Parte_1 C.F._1
Consorti (C.F.: ) del Foro di Teramo e con lo stesso elettivamente C.F._2 domiciliato in Corropoli (TE) alla Via Ungaretti n. 4, giusta procura a margine del ricorso ex art. 702 nel giudizio RG 1017/2014;
- appellante -
CONTRO
(c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 CodiceFiscale_3
Mirco Di Bonaventura (C. F. ) ed elettivamente domiciliata presso il C.F._4 suo studio in Teramo alla Via Savini n. 29, come da procura rilasciata a margine della comparsa di costituzione e risposta depositata in primo grado, ai sensi dell'art. 83, III comma c.p.c., ultima parte;
- appellato -
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Teramo, n. 141-2024, pubblicata in data 16.02.2024, su R.G. n. 1017-2014.
1 Conclusioni delle parti
Per l'appellante (come da atto di appello del 28.03.2024 e note conclusionali depositate il
14.03.2025 e note finali del 12.05.2025):
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, contrariis reiectis, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
141/2024 pubbl. il 16/02/2024, condannare la sig.ra al pagamento Controparte_1 della somma di Euro 6.115,03=, oltre I.V.A. e C.P.A., in favore dell'Arch. quale Parte_1 compenso per l'attività progettuale relativa alla costruzione del residence turistico comparto
“A” lotto n. 7. - Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Per l'appellato (come da comparsa di costituzione e risposta del 22.07.2024 e note conclusionali depositate il 14.03.2025 e note finali del 12.05.2025):
“Vorrà quindi l'adita Corte, per le ragioni tutte sopra esposte, rigettare l'appello e confermare integralmente l'impugnata sentenza, con il favore delle spese di lite”.
Fatto e diritto
1.Con atto del 24.02.2014, l'arch. evocava in giudizio al Parte_1 Controparte_1 fine di far dichiarare che la stessa era tenuta, in ragione della sua quota, al pagamento di prestazioni professionali ammontanti complessivamente ad € 18.465,91, oltre IVA e CPA, nonché interessi ex D. Lgs. 231/2002 e con condanna alle spese di lite. Detto importo era la sommatoria di due distinte parcelle per asserite attività professionali rese in favore di vari soggetti, ciascuno dei quali veniva chiamato singolarmente a risponderne pro quota.
La prima parcella datata il 22.10.2010 si riferiva a prestazioni professionali del 2000 per interventi di edilizia residenziale in Giulianova dei “Lotti 1, 2 e 6”, su un totale di euro
116.153,58 oltre Iva e Cpa, da dividersi pro quota tra più soggetti, per cui si richiedeva alla convenuta l'importo di euro 13.241,50, oltre all'importo forfettario di euro CP_1
1.500,00 per “quota frazionamento” e quindi complessivi euro 14.742,51 oltre Iva e Cassa previdenziale.
La seconda parcella datata il 27.02.2010 si riferiva a prestazioni professionali del 2007 per intervento edilizio in Giulianova individuato come “Lotto 7” per realizzazione “residence turistico alberghiero”, su un totale di euro 27.060,86 oltre Iva e Cpa, con attribuzione pro quota alla sig.ra dell'importo di euro 2.224,40, oltre Iva e Cassa previdenziale. CP_1
2 Nel riepilogo complessivo l'architetto sommava euro 14.741,51 + euro 2.224,40, Parte_1 ed aggiungeva di nuovo euro 1.500,00 per “quota frazionamento”, per un totale richiesto di euro 18.465,91, oltre Iva e C.P..
1.1 Si costituiva in giudizio che contestava integralmente nel fatto e Controparte_1 nel diritto ogni avversa deduzione;
eccepiva in via preliminare la prescrizione della parcella del 2000 per i “Lotti 1, 2 e 6”; l'infondatezza nel merito delle avverse richieste;
e la duplicazione della somma “quota frazionamento” di euro 1.500,00.
All'esito delle memorie ex art. 183 c.p.c. e di una limitata attività istruttoria ( l'interrogatorio formale della convenuta), la causa giungeva a decisione;
con sentenza non definitiva del
16.12.2020, si riconosceva l'intervenuta prescrizione decennale del diritto al compenso in relazione al credito relativo alla a parcella emessa nel 2000 per i “Lotti 1, 2 e 6” del complessivo importo di euro 14.741,51, comprensivo della quota frazionamento di euro
1.500,00. Si dichiarava contestualmente il solo diritto ai compensi per la parcella del 2007 sul lotto 7, rimettendosi la causa sul ruolo per l'espletamento di CTU ai fini della quantificazione del compenso dovuto e rinviandosi al definitivo la statuizione sulle spese di lite.
1.2 Dopo il deposito della CTU Il Tribunale di Teramo, con sentenza n. 141-2024, pubblicata il 16.02.2024, così decideva: “1) In parziale accoglimento della domanda proposta da
nei confronti di , condanna Parte_2 Controparte_1 quest'ultima a pagare al primo la somma di € 2.224,40 più I.V.A. e contributo INARCASSA;
2) Condanna , alla rifusione dell'80% delle spese del presente giudizio in Parte_1 favore di , 80% liquidato in € 4.061,00 per onorari Controparte_1 professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
compensa tra le parti il restante 20%; 3) pone definitivamente a carico di il Parte_1 costo della C.T.U., nell'ammontare liquidato con separato decreto”.
A fondamento della decisione il primo giudice:
-rilevava che la sentenza parziale, aveva riconosciuto in favore dell'Architetto l'an del Pt_1 pagamento del compenso per le prestazioni relative al lotto n 7, rimettendo alla C.T.U. la determinazione del quantum, da questi identificato nell'importo di € 6.115,03 (oltre IVA e
CAP), ivi inclusi anche € 1.500,00 per la “quota frazionamento” relativamente al valore pro quota da addebitarsi alla sig.ra ; CP_1
-prendeva atto delle contestazioni della parte convenuta (cfr. osservazioni del C.T.P.), la quale aveva sostenuto anche che lo stesso Architetto nella parcella aveva determinato nell'importo di 2.224,40 il compenso relativo al “Lotto n. 7” aggiungendo poi (duplicandolo) quello di €
3 1.500,00 per “quota frazionamento” e che tale richiesta aveva valore quantomeno confessorio;
--riteneva che in effetti: il compenso determinato dal C.T.U. era stato calcolato sulla base delle tariffe correnti, mentre il compenso richiesto con parcella è un debito di valuta, insuscettibile di rivalutazione;
dava atto altresì che la convenuta aveva eccepito di non aver mai conferito alcun incarico all'Architetto ed affermato di non aver mai avuto interesse Pt_1 alla realizzazione del lotto 7, che alla fine non era stato mai costruito;
-valutava, che comunque essendo stato accertato il diritto al compenso per il lotto 7 in forza della sentenza n0n definitiva, il quantum poteva essere liquidato in favore dell'Architetto nella stessa misura da questi richiesta con parcella del 27.2.2010 e cioè € 2.224,40 (più Pt_1
I.V.A. e contributo inarcassa), esclusa la quota di frazionamento, in quanto già prevista nei progetti di quartiere.
-quanto alle spese di lite riteneva di compensarle al 20% ed attribuirle per il residuo '80% a carico dell'architetto a carico del quale poneva per l'intero anche le spese di CP_2
CTU.
2. Nel proprio atto di appello l'Arch. contesta la decisione sulla base dei motivi di Pt_1 seguito sintetizzati.
2.1 Erronea valutazione del corredo probatorio
Con tale motivo l'appellante lamenta che mal interpretando e disattendendo le risultanze della CTU il primo giudice aveva riconosciuto in suo favore non l'importo da questi ritenuto dovuto pro quota a carico della convenuta ossia € 6.115,03 inclusi € 1.500,00 per la "quota frazionamento” ma il minor importo di € 2.224,40, esclusa la quota di frazionamento, senza indicare gli elementi probatori utilizzati per ritenere erronei gli argomenti del consulente, tanto più che il consulente aveva considerato che i lavori oggetto della parcella professionale erano stati svolti nel 2007 e compiuto le proprie valutazioni facendo riferimento alle disposizioni legislative vigenti all'epoca dei fatti ( Legge 2 Marzo 1949, n.143 e successive variazioni delle tabelle e Legge 4 marzo 1958 n. 143) e calcolato il compenso a percentuale per valutare l'onorario spettante all'architetto.
2.2 Erronea statuizione sulle spese di lite
Al riguardo si riporta ai canoni interpretativi dell'art. 92 c.p.c. come espressi nella sentenza n.
32061 del 20.10.2022 della Cassazione a Sezioni Unite con la quale è stato affermato il principio di diritto secondo cui l'accoglimento parziale di una domanda non dà luogo a reciproca soccombenza.
4 Ribadisce come l'Arch. sia stato riconosciuto creditore nei confronti della Pt_1 CP_1
ma in ragione della resa statuizione sulle spese di lite si vedrebbe costretto a
[...] rifondere una somma maggiore rispetto al credito riconosciutogli.
3. L'appellata, costituitasi nel presente grado, contesta l'impugnazione di cui chiede il rigetto. Quanto al primo motivo di appello, rappresenta che la ratio della decisione è corretta e comprensibile (era stato riconosciuto in favore dell'Arch. per la progettazione del lotto Pt_1
7 l'importo, da questi richiesto nella parcella analitica allegata all'atto introduttivo del giudizio, di € 2.224,40 facendosi applicazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c. e senza che alcuna specifica censura avesse investito la pur operata decurtazione dell'importo di €
1.500,00 per la quota di frazionamento, già prevista nei progetti di quartiere).
Ribadisce le contestazioni alla CTU già formulate dal proprio CTP in primo grado.
Quanto al secondo motivo rappresenta la rispondenza a giustizia della decisione valutato che:
l'arch. formulava una domanda complessiva di € 18.465,91 nei confronti della sig.ra Pt_1 [...]
; gran parte del credito, ossia quello relativo alla prima parcella che riguardava le CP_1 prestazioni rese nel 2000 per i "Lotti 1, 2 e 6", con un importo richiesto di € 14.741,51 era stato dichiarato prescritto, senza che sul punto l'Arch. avesse proposto appello o Pt_1 formulato riserva di appello, con conseguente passaggio in giudicato della relativa statuizione;
anche il credito della seconda parcella riguardante le prestazioni rese nel 2007 per il "Lotto
7", relativo alla realizzazione di un "Residence turistico alberghiero" e da lui stesso indicato in € 2.224,40 era stato decurtato della quota di frazionamento già computata nella prima parcella;
ciò malgrado l'originario ricorrente aveva sempre insistito nella condanna della controparte al pagamento della somma inizialmente richiesta.
4. All'esito dell'udienza del 13.5.2025, tenuta con le modalità della trattazione scritta, previa assegnazione dei termini ex art. 352 c.p.c., la causa è stata trattenuta a decisione sulle conclusioni come in epigrafe riportate.
5. L'appello è parzialmente fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.
5.1 Deve essere disatteso il primo motivo di gravame, con il quale la decisione viene contestata limitatamente all'entità dell'importo riconosciuto dovuto per la parte di attività oggetto di specifica parcella allegata all'originario ricorso, relativa alla progettazione del
“Residence Turistico alberghiero”.
Invero, rileva la Corte, con portata assorbente rispetto alle censure mosse alla sentenza che sotto tale profilo appare comunque corretta, che per detta specifica attività (l'unica non coperta da prescrizione secondo le statuizioni della sentenza non definitiva, ormai passata in giudicato) è lo stesso ricorrente, oggi appellante, ad individuare la misura del compenso
5 dovuto, in quota parte, dalla e anche dalla tabella riepilogativa allegata al ricorso CP_1 essa è chiaramente indicata nella somma di € 2.224,40.
D'altronde anche sommando le altre specifiche voci richieste in ricorso (€14.741,51 per la progettazione inerente i lotti 1, 2 e 6 il cui credito è prescritto, € 1500 per la quota riferibile al frazionamento, anch'essa ritenuta non dovuta in quanto computata nel riepilogo della prima parcella riferita alla suddetta progettazione) e parametrando le stesse all'importo totale richiesto, la differenza ammonta proprio ad €2.224,40.
E' quindi evidente che non era possibile, pena la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, liquidare un importo maggiore (seppur riconosciuto dal ctu, sulla base di criteri oggetto di ampia contestazione da parte dell'attuale appellata) rispetto a quello richiesto.
La decisione si manifesta pertanto sostanzialmente corretta sul punto.
5.2 Altro è a dirsi con riferimento al secondo motivo di impugnazione.
Invero la parte ricorrente oggi appellante, non può dirsi totalmente soccombente rispetto all'originaria pretesa vantata, poiché seppur per un minimo importo essa ha visto riconosciuto il suo diritto.
La stessa peraltro, per quanto il suo credito sia riferibile ad attività diverse, ha agito per il riconoscimento dell'intera somma ritenuta dovuta.
E' dunque evidente, anche alla luce dei principi ormai consolidati della giurisprudenza di legittimità (a partire da Cass.SS.UU. 32061/22) che detta parte, avuto riguardo alla domanda unitariamente proposta per la liquidazione del compenso, non può dirsi né parzialmente né reciprocamente soccombente rispetto alla controparte, sì da giustificarsi la sua condanna alla rifusione seppur in misura parziale corrispondente all'80%, alle spese di lite, in favore di tale ultima parte.
E' invece la parte convenuta, ad essere parzialmente soccombente in minima parte e a dover essere condannata alla rifusione delle spese sostenute dall'attuale appellante in primo grado, nella percentuale del 20%, giustificandosi invece un'ampia compensazione della residua parte dell'80% proprio in ragione dello scarto tra quanto richiesto e quanto riconosciuto dovuto.
Relativamente alle regolamentazione delle spese di CTU (poste per l'intero a carico dell'Arch. rileva il Collegio come alcuna specifica censura sia stata mossa Pt_1 dall'appellante.
Conclusivamente merita accoglimento il secondo motivo di appello dovendo la regolamentazione delle spese di lite del primo grado, liquidate come in dispositivo, essere disposta nei termini dinanzi spiegati.
6 5.3 Anche le spese del presente grado di giudizio, liquidate per l'intero come in dispositivo in favore del difensore antistatario, con esclusione della fase istruttoria non svoltasi, considerato il parziale accoglimento dell'impugnazione sono da porsi a carico dell'appellata nella misura del 20% con compensazione del residuo 80%.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro la sentenza n. 141-2024, resa dal Tribunale di Teramo, pubblicata il Parte_1
16.02.2024, nei confronti di , così provvede: Controparte_1
-In parziale accoglimento dell'appello, rigettato per il resto, condanna Controparte_1 alla rifusione del 20 % delle spese di lite sostenute da che liquida per l'intero Parte_1 nella somma di € 5.077,00 per compensi oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, compensando tra le parti il residuo 80%;
-condanna alla rifusione del 20% delle spese di lite sostenute Parte_3 dall'appellante nel presente grado di giudizio che liquida, per l'intero, in favore del difensore antistatario in complessivi €3.966,00 per compensi ed in € 382,50 per spese, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge compensando tra le parti il residuo 80%.
Così deciso nella camera di consiglio tenuta in data 28.07.2025.
Il Consigliere relatore
Dr. Mariangela Fuina
Il Presidente
Dr. Barbara Del Bono
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