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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/06/2025, n. 4767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4767 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 46285/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE NONA CIVILE
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. est. dott.ssa Fulvia De Luca Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 30 dicembre 2024 e vertente
TRA
( ), nata a [...] il [...], cittadina italiana, residente in Parte_1 C.F._1
AN TO D'LB (), rappresentata e difesa dall'Avv. DE LIO SIMONA presso i quali ha eletto domicilio giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
E
( ) nato in [...] il giorno 11/12/1983, cittadino Controparte_1 C.F._2 marocchino, residente in [...]
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Con comunicazione all' , in persona del Sostituto – Procuratore della Controparte_2
Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento.
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE E DIVORZIO EX ART. 473 BIS. 49 C.P.C.
CONCLUSIONI RASSEGNATE ALL'UDIENZA EX ART. 473 BIS. 21 C.P.C. del 5 giugno 2025
*************************************************************************************
pagina 1 di 4 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande e i provvedimenti del Giudice Delegato
I coniugi hanno contratto matrimonio in data 12/03/2012 nel Comune di Torino con rito civile in regime di separazione dei beni (atto successivamente iscritto presso i Registri dello Stato Civile del Comune di Torino, anno 2012 atto n. 53, parte I, Serie). Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso iscritto a ruolo in data 30.12.2024 ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare la Parte_1 separazione giudiziale e, decorso il termine di legge, lo scioglimento del matrimonio civile senza altre statuizioni.
Alla prima udienza di comparizione delle parti ex. art. 473 bis. 22 c.p.c. del 5 giugno 2025, il Giudice delegato considerato che la parte convenuta, destinataria di regolare notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza, non si era costituita né era comparsa, ne dichiarava la contumacia ai sensi dell'art. 171
c.p.c.
Dato atto, il Giudice procedeva, quindi, all'audizione di parte attrice che così dichiarava: “non vedo né sento mio marito da anni. Non so più dove viva e cosa faccia. Al tempo della convivenza non lavorava. È stato un errore di gioventù. Io lavoro come OSS e guadagno € 1300/1400. Vivo in una casa in locazione con canone di € 3600 annui al mese. Voglio ottenere solo la pronuncia sullo status prima di separazione e poi di divorzio e non avanzo alcuna ulteriore domanda o richiesta.”
All'esito, il Giudice delegato invitava il difensore ad interloquire in ordine alle domande.
Il difensore si riportava alle domande di cui al ricorso, chiedendo la pronuncia di separazione e decorso il termine di legge di 1 anno la pronuncia di divorzio, dando atto di non aver articolato istanze istruttorie.
Il Giudice Delegato, dato atto, viste le richieste della parte così provvedeva:
“1) Autorizza i coniugi a vivere separati;
2) Non emette provvedimenti temporanei ed urgenti in assenza di prole da tutelare e di istanze”.
Ritenuta la causa matura per la decisione, in assenza di istanze istruttorie, invitava la parte a precisare le conclusioni ed ordinava la discussione orale della causa.
Il difensore chiedeva la pronuncia sullo status, prima la pronuncia di separazione e, decorsi i termini di legge, previa rimessione della causa sul ruolo, la pronuncia di divorzio.
All'esito della discussione, il Giudice tratteneva la causa in decisione rimettendo al Collegio alla prima camera di consiglio utile.
La giurisdizione e la legge applicabile
Preliminarmente osserva il Collegio che, essendo la parte convenuta di cittadinanza marocchina, sussiste la giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'art. 3 lett a) n. V del regolamento UE 1111/2019, atteso che in
Italia risiede, da più di un anno prima della domanda, la parte attrice;
è applicabile, altresì, la legge italiana ex
pagina 2 di 4 art. 8 lett. d) del regolamento UE n. 1259/2010 in quanto legge dello Stato in cui è stata adita l'Autorità
Giurisdizionale e attesa l'inapplicabilità degli altri criteri previsti dalla citata disposizione regolamentare.
La domanda di separazione
Ciò premesso, la domanda di separazione personale è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Sul punto, deve premettersi che le parti hanno celebrato matrimonio in data 12/03/2012 nel Comune di Torino con rito civile (atto iscritto presso i Registri dello Stato Civile del Comune di Torino, anno 2012 atto n. 53, parte
I, Serie), in regime di separazione dei beni
Dal matrimonio non sono nati figli.
Dagli atti del processo è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi. Infatti, le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta da tempo ormai intollerabile ex art. 151 comma primo c.c., né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un diritto.
Orbene, nel caso di specie, i motivi posti alla base della domanda della parte attrice, il contegno anche processuale tenuto dal coniuge che, destinatario di regolari notifiche, ha deciso di non costituirsi, e l'interruzione da tempo di una comunione effettiva di vita, portano a ritenere che lo stato di disaffezione appaia, attualmente, tanto profondo e irreversibile e, pertanto, ricorrono gli estremi per la pronuncia della separazione personale delle parti, ex art. 151, primo comma c.c., come da domanda di parte attrice.
La causa va rimessa sul ruolo del Giudice delegato come da separata ordinanza per la pronuncia di divorzio, decorso il termine di legge.
Le spese di lite
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita all'esito del presente procedimento ai sensi dell'art. 473 bis.
49 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, NON definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide;
pagina 3 di 4 1) DICHIARA la separazione personale ex art. 151, primo comma c.c. di e Parte_2 Controparte_1 che hanno celebrato matrimonio in data 12/03/2012 nel Comune di Torino con rito civile (atto iscritto presso i
Registri dello Stato Civile del Comune di Torino, anno 2012 atto n. 53, parte I, Serie), in regime di separazione dei beni;
2) PROVVEDE, come da separata ordinanza contestuale all'odierna sentenza, in ordine alla rimessione sul ruolo della causa per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di scioglimento del matrimonio cumulativamente proposta ex art. 473 bis. 49 c.p.c.;
3) SPESE DI LITE al definitivo, all'esito del presente procedimento ai sensi dell'art 473 bis. 49 c.p.c;
4) MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Torino affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio in data 11 giugno 2025.
Il Presidente Relatore est.
Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE NONA CIVILE
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. est. dott.ssa Fulvia De Luca Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 30 dicembre 2024 e vertente
TRA
( ), nata a [...] il [...], cittadina italiana, residente in Parte_1 C.F._1
AN TO D'LB (), rappresentata e difesa dall'Avv. DE LIO SIMONA presso i quali ha eletto domicilio giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
E
( ) nato in [...] il giorno 11/12/1983, cittadino Controparte_1 C.F._2 marocchino, residente in [...]
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Con comunicazione all' , in persona del Sostituto – Procuratore della Controparte_2
Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento.
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE E DIVORZIO EX ART. 473 BIS. 49 C.P.C.
CONCLUSIONI RASSEGNATE ALL'UDIENZA EX ART. 473 BIS. 21 C.P.C. del 5 giugno 2025
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pagina 1 di 4 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande e i provvedimenti del Giudice Delegato
I coniugi hanno contratto matrimonio in data 12/03/2012 nel Comune di Torino con rito civile in regime di separazione dei beni (atto successivamente iscritto presso i Registri dello Stato Civile del Comune di Torino, anno 2012 atto n. 53, parte I, Serie). Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso iscritto a ruolo in data 30.12.2024 ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare la Parte_1 separazione giudiziale e, decorso il termine di legge, lo scioglimento del matrimonio civile senza altre statuizioni.
Alla prima udienza di comparizione delle parti ex. art. 473 bis. 22 c.p.c. del 5 giugno 2025, il Giudice delegato considerato che la parte convenuta, destinataria di regolare notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza, non si era costituita né era comparsa, ne dichiarava la contumacia ai sensi dell'art. 171
c.p.c.
Dato atto, il Giudice procedeva, quindi, all'audizione di parte attrice che così dichiarava: “non vedo né sento mio marito da anni. Non so più dove viva e cosa faccia. Al tempo della convivenza non lavorava. È stato un errore di gioventù. Io lavoro come OSS e guadagno € 1300/1400. Vivo in una casa in locazione con canone di € 3600 annui al mese. Voglio ottenere solo la pronuncia sullo status prima di separazione e poi di divorzio e non avanzo alcuna ulteriore domanda o richiesta.”
All'esito, il Giudice delegato invitava il difensore ad interloquire in ordine alle domande.
Il difensore si riportava alle domande di cui al ricorso, chiedendo la pronuncia di separazione e decorso il termine di legge di 1 anno la pronuncia di divorzio, dando atto di non aver articolato istanze istruttorie.
Il Giudice Delegato, dato atto, viste le richieste della parte così provvedeva:
“1) Autorizza i coniugi a vivere separati;
2) Non emette provvedimenti temporanei ed urgenti in assenza di prole da tutelare e di istanze”.
Ritenuta la causa matura per la decisione, in assenza di istanze istruttorie, invitava la parte a precisare le conclusioni ed ordinava la discussione orale della causa.
Il difensore chiedeva la pronuncia sullo status, prima la pronuncia di separazione e, decorsi i termini di legge, previa rimessione della causa sul ruolo, la pronuncia di divorzio.
All'esito della discussione, il Giudice tratteneva la causa in decisione rimettendo al Collegio alla prima camera di consiglio utile.
La giurisdizione e la legge applicabile
Preliminarmente osserva il Collegio che, essendo la parte convenuta di cittadinanza marocchina, sussiste la giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'art. 3 lett a) n. V del regolamento UE 1111/2019, atteso che in
Italia risiede, da più di un anno prima della domanda, la parte attrice;
è applicabile, altresì, la legge italiana ex
pagina 2 di 4 art. 8 lett. d) del regolamento UE n. 1259/2010 in quanto legge dello Stato in cui è stata adita l'Autorità
Giurisdizionale e attesa l'inapplicabilità degli altri criteri previsti dalla citata disposizione regolamentare.
La domanda di separazione
Ciò premesso, la domanda di separazione personale è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Sul punto, deve premettersi che le parti hanno celebrato matrimonio in data 12/03/2012 nel Comune di Torino con rito civile (atto iscritto presso i Registri dello Stato Civile del Comune di Torino, anno 2012 atto n. 53, parte
I, Serie), in regime di separazione dei beni
Dal matrimonio non sono nati figli.
Dagli atti del processo è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi. Infatti, le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta da tempo ormai intollerabile ex art. 151 comma primo c.c., né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un diritto.
Orbene, nel caso di specie, i motivi posti alla base della domanda della parte attrice, il contegno anche processuale tenuto dal coniuge che, destinatario di regolari notifiche, ha deciso di non costituirsi, e l'interruzione da tempo di una comunione effettiva di vita, portano a ritenere che lo stato di disaffezione appaia, attualmente, tanto profondo e irreversibile e, pertanto, ricorrono gli estremi per la pronuncia della separazione personale delle parti, ex art. 151, primo comma c.c., come da domanda di parte attrice.
La causa va rimessa sul ruolo del Giudice delegato come da separata ordinanza per la pronuncia di divorzio, decorso il termine di legge.
Le spese di lite
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita all'esito del presente procedimento ai sensi dell'art. 473 bis.
49 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, NON definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide;
pagina 3 di 4 1) DICHIARA la separazione personale ex art. 151, primo comma c.c. di e Parte_2 Controparte_1 che hanno celebrato matrimonio in data 12/03/2012 nel Comune di Torino con rito civile (atto iscritto presso i
Registri dello Stato Civile del Comune di Torino, anno 2012 atto n. 53, parte I, Serie), in regime di separazione dei beni;
2) PROVVEDE, come da separata ordinanza contestuale all'odierna sentenza, in ordine alla rimessione sul ruolo della causa per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di scioglimento del matrimonio cumulativamente proposta ex art. 473 bis. 49 c.p.c.;
3) SPESE DI LITE al definitivo, all'esito del presente procedimento ai sensi dell'art 473 bis. 49 c.p.c;
4) MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Torino affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio in data 11 giugno 2025.
Il Presidente Relatore est.
Dott.ssa Maria Laura Amato
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