Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 10/12/2025, n. 22340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22340 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22340/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09503/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9503 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Guzzo, Domenico Tomassetti, Claudio Tuveri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Omceo - Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Locasciulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della nota adottata dall'Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri in data 7.7.2025, con la quale è stata rigettata l'istanza di accesso agli atti presentata dal ricorrente in data 1°.7.2025
e per l'accertamento del diritto del dr. -OMISSIS-ad ottenere l'accesso agli atti, ivi compresi quelli istruttori, adottati dall'Ordine resistente a seguito della presentazione della segnalazione inviata dal ricorrente in data 24.7.2024, rubricata con il numero 351/22-09M.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Omceo - Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2025 la dott.ssa SI MO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente in data 24 luglio 2024 presentava all’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Roma una segnalazione evidenziando la violazione del codice deontologico, ed in particolare dell’art.62, da parte della dott.ssa -OMISSIS-, che aveva reso una consulenza tecnico d’ufficio (CTU) nell’ambito nel giudizio recante R.G. n.76491/20217 presso il Tribunale di Roma, Sez. XIII, conclusosi con una sentenza di condanna dell’Azienda San Camillo Forlanini in favore degli eredi di un paziente.
In particolare nel corso del giudizio civile era emerso dalla CTU che la condotta anestesiologica posta in essere dal dott. -OMISSIS-, odierno ricorrente, era stata non “appropriata” finendo così per rilevare come concausa del decesso del paziente; pertanto l’Azienda sanitaria aveva disposto l’avvio degli “ adempimenti finalizzati alla trasmissione degli atti alla Procura Regionale Corte dei Conti ”.
2. Il dott. -OMISSIS-, esposto dunque ad una responsabilità erariale, ritenendo che la dott.ssa BA fosse giunta alle conclusioni di cui alla CTU all’esito di un accertamento medico legale svolto senza avvalersi (neppure in affiancamento) di un collega specialista di comprovata competenza nella disciplina di Anestesia e Rianimazione, segnalava all’Ordine la violazione da parte della dottoressa delle disposizioni deontologiche (art.62 del codice deontologico).
3. Con comunicazione del 24 settembre 2024, l’Ordine riscontrava la segnalazione ritenendo non sussistenti, “ salvo diverse ed ulteriori argomentazioni e/o integrazioni ”, elementi tali da giustificare la prosecuzione dell’ iter istruttorio disciplinare nei confronti della dott.ssa BA, ai sensi dell’art.39, primo comma del D.P.R. n.221 del 1950.
4. Con memoria inviata in data 21 ottobre 2024 il ricorrente forniva argomentazioni a sostegno dell’applicabilità delle prescrizioni deontologiche di cui all’art.62 anche nel caso di attività medico-legale resa nell’ambito di Collegi peritali di nomina giudiziaria, allegando altresì un parere del dott. Franco Marozzi, Vicepresidente della Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni (SMILA), ed insistendo per l’accertamento della responsabilità deontologica della dott.ssa BA.
5. Non avendo ricevuto alcun riscontro a quest’ultima memoria, il ricorrente, dopo un’ulteriore interlocuzione con l’Amministrazione, formulava in data 1° luglio 2025 istanza di accesso agli atti, chiedendo di prendere visione ed estrarre copia “ del provvedimento con il quale viene definito il procedimento conseguente all’esposto rubricato pratica n.351/2022-09M nonché tutta la documentazione istruttoria ad esso connessa ”.
6. Con la nota del 7 luglio 2025 l’Ordine ha riscontrato negativamente l’istanza di accesso comunicandogli “ che la medesima risulta carente dei presupposti di legge previsti dagli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990.
In particolare, non risulta espressamente indicato l’interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e funzionalmente collegata agli atti cui si richiede l’accesso, come previsto dall'art. 22, lett. b), della L. n. 241/1990 e dall'art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 184/2016. Pertanto, in difetto dei requisiti prescritti dalla vigente normativa, la richiesta in oggetto deve essere rigettata. ”
7. Avverso siffatto diniego il dott. -OMISSIS-ha proposto l’odierno ricorso ritenendone l’illegittimità per “ Violazione e falsa applicazione dell’art.25 della L.241/1990; Violazione e falsa applicazione dell’art.10 della L.241/1990; Sussistenza dei presupposti per l’esercizio del diritto di accesso. ”
8. Si è costituito l’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Roma chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.
In particolare l’accesso non sarebbe sorretto da un interesse specifico richiesto dalla legge in capo all’istante, rilevando come l’istanza risultasse motivata esclusivamente in forza della qualifica di autore dell’esposto e, pertanto, generica ed esplorativa, nonché priva di motivazione.
Inoltre nessun obbligo sussisterebbe in capo all’Ordine di pronunciarsi sull'istanza di riesame presentata dal Dott. -OMISSIS-, trattandosi di potere di autotutela a fronte della precedente archiviazione.
9. All’udienza in camera di consiglio del 28 ottobre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
9.1 Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini di cui di seguito.
9.2 Occorre premettere che il diniego ivi gravato è motivato esclusivamente in ragione dell’assenza in capo all’istante di “ un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e funzionalmente collegata agli atti cui si richiede l’accesso ”.
Pertanto esulano da questo giudizio ulteriori considerazioni espresse nella difesa dell’Amministrazione in ordine all’assenza di un dovere di pronunciarsi ulteriormente sulla segnalazione in questione, dopo che con nota del 24 settembre 2024 l’OMCeO aveva già ritenuto che non sussistessero “ elementi tali da giustificare la prosecuzione dell’iter istruttorio ai sensi dell’art. 39, primo comma, del D.P.R. n. 221/1950 ”.
9.1 Il ricorrente, ricalcando la sua specifica situazione che lo espone ad una responsabilità erariale in ragione della condanna civile disposta nei confronti dell’Azienda sanitaria ove presta la propria attività, sostiene l’illegittimità del diniego in quanto portatore di un interesse diretto, concreto, attuale e giuridicamente rilevante a conoscere gli atti del procedimento disciplinare avviato nei confronti della dott.ssa BA a seguito del suo esposto.
9.2 L’Amministrazione invece ritiene che l’accesso avrebbe uno scopo meramente esplorativo e che l’istanza sarebbe manifestamente carente sul piano della motivazione, essendovi una mera asserzione sulla qualità di esponente dell’istante, per cui non sussisterebbero i presupposti per accordare l’accesso ai sensi dell’art. 22 della l. n. 241 del 1990.
9.3 Osserva il Collegio come l’istanza di accesso presentata dall’odierno ricorrente contenesse un, sia pur molto sintetico, riferimento alla condizione dello stesso e all’interesse a supporto della richiesta.
Nel modulo -compilato per presentare l’istanza- all’interno della sezione riservata all’indicazione dell’interesse si legge: “ in quanto il sottoscritto ha presentato l’esposto da cui promana la documentazione della quale richiede l’ostensione, anche in base ai contenuti della Circolare della Presidenza FNOMeCEO del 4.3.2022 avente ad oggetto “trasmissione della sentenza del Consiglio di Stato n.1121 del 15.2.2022 – diritto di accesso agli atti dei procedimenti disciplinari ”.
La circolare ( rectius “comunicazione n. 59”) richiamata nell’istanza (e depositata in giudizio) si riferisce ad una situazione analoga a quella dell’istante. Difatti con essa si rendeva noto ai Presidenti degli Ordini aderenti alla Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (FNOMeCEO) l’esito di un giudizio che, sia in primo grado (Tar Liguria, Genova) che in appello, si era concluso con l’affermazione del diritto del ricorrente, quale autore di una segnalazione disciplinare nei confronti di un collega, di avere accesso a tutti gli atti e documenti del procedimento disciplinare avviato nei confronti di quest’ultimo.
Nella comunicazione si riportava come l’autore di un esposto fosse stato ritenuto dai giudici portatore di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata.
9.4 Alla luce del richiamo alla “circolare”, che avrebbe dovuto essere ben nota all’Ordine, e della situazione del ricorrente, anch’essa nota all’Ordine, deve ritenersi che -contrariamente da quanto ritenuto nel provvedimento gravato- fosse chiaro all’Amministrazione l’interesse a supporto dell’istanza di accesso negata con il provvedimento gravato.
La posizione qualificata dell’istante, autore dell’esposto, era difatti facilmente ravvisabile come radicata nella situazione posta a fondamento dello stesso esposto e strumentale dunque a consentire all’istante di difendersi da una responsabilità erariale prospettata nei suoi confronti da parte dell’Azienda sanitaria, sua datrice di lavoro.
Emergeva dunque un interesse difensivo, che non necessariamente è giudiziale, ossia da riferirsi ad un giudizio già in corso, ma può essere anche di tipo stragiudiziale, purchè il documento di cui si chiede l’accesso sia potenzialmente utilizzabile a fini di difesa di interessi giuridicamente rilevanti (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 15 febbraio 2022, n. 1121).
9.5 Per quanto difatti la presentazione di un esposto deontologico non possa essere ritenuta di per sé sufficiente a determinare la legittimazione all’accesso agli atti del procedimento disciplinare che può conseguirne nei confronti del soggetto la cui condotta viene segnalata, tuttavia laddove l’esposto è connesso, come nel caso di specie, ad una specifica situazione giuridicamente tutelata dell’autore dell’esposto, allora deve ritenersi sussistente in capo a questi un interesse conoscitivo personale, attuale e concreto.
Secondo una giurisprudenza ormai consolidata, infatti, “ la qualità di autore di un esposto, che abbia dato luogo a un procedimento disciplinare, è circostanza idonea, unitamente ad altri elementi, a radicare nell’autore la titolarità di una situazione giuridicamente rilevante che, ai sensi dell’articolo 22 della legge n. 241, legittima all’accesso nei confronti degli atti del procedimento disciplinare che da N. 00175/2021 REG.RIC. quell’esposto ha tratto origine ” (TAR Lazio, Roma, sez. I, sent. n. 13332 del 2020 e TAR Lombardia, Brescia, sent. n. 1299 del 2015)
Nella specie, gli “ulteriori elementi” che giustificano l’accesso sono ravvisabili nella presupposta segnalazione, questa difatti era radicata sulla necessità di dimostrare che il comportamento assunto dalla CTU nel corso del giudizio civile fosse da ritenersi deontologicamente scorretto, tanto al fine di scongiurare la responsabilità erariale del ricorrente nei confronti dell’Azienda sanitaria, sua datrice di lavoro.
Dunque, anche se non espressamente riprodotte nell’istanza di accesso, le ragioni a fondamento dell’istanza di accesso e l’interesse ad essa sotteso erano comunque da ritenersi ben note all’Amministrazione per come riportate nella segnalazione da cui ha tratto origine il procedimento avviato nei confronti della dottoressa.
9.6 Il ricorso deve in conclusione trovare accoglimento, essendo illegittimo il diniego all’ostensione per assenza di un interesse dell’istante, e per l’effetto ordinato all’Ordine resistente di rilasciare copia degli atti oggetto dell’istanza di accesso nel termine di trenta giorni decorrente dalla notificazione della presente sentenza ovvero, se anteriore, dalla sua comunicazione, fatte salve le garanzie a tutela della riservatezza della controinteressata.
10. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto dichiara il diritto del ricorrente ad accedere agli atti e ai documenti del procedimento disciplinare in questione, nei termini di cui in motivazione.
Condanna l’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Roma a rifondere al ricorrente le spese processuali, liquidate in 1.500 euro, oltre oneri e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
MA NA TT, Presidente
Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario
SI MO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SI MO | MA NA TT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.