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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 17/11/2025, n. 2436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2436 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona del G.O.P. designato dott. Damiano Matarrelli, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2083/2023 R.G., promossa da in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Pietro L. D'Auria
- Attrice/opponente– contro rappresentata e difesa dall'avv. Alfredo Gravagnuolo Controparte_1
- Convenuta/opposta – nonché contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore,
- Terzo contumace -
* * *
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbali in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 29.3.2023 la proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 314/2023 del 20 febbraio 2023, provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Taranto su ricorso della per il pagamento della somma di € 20.654,60, oltre interessi dalla Controparte_1 domanda, spese di procedura, accessori di legge e spese e compensi di precetto, quale corrispettivo di un credito portato nella fattura n. 24-22 del 28/06/2022, emessa da nei confronti della e acquistata da CP_2 Parte_1 mediante adesione della alla piattaforma telematica CP_1 CP_2 denominata “CrescItalia” con contratto sottoscritto in data 27 maggio 2022 e successivo bonifico del 5/07/2022 alla della somma di € 17.969,50 a titolo CP_2 di acconto per la fattura ceduta.
A tal fine l'opponente deduceva l'inesistenza del credito per mancata esecuzione delle prestazioni da parte che avevano riguardato la fornitura di un CP_2 impianto di videosorveglianza con hardware e software di gestione dello stesso impianto presso la sede della stessa opponente, anche avuto riguardo alla nota di credito, per l'intero importo, emessa dalla in data 13.02.2023. CP_2
EccepIia inoltre la nullità del riconoscimento di debito ex art. 1988 c.c. contenuta nella comunicazione di accettazione della cessione del credito inviata all'opposta a mezzo
PEC del 04.07.20222.
Chiedeva quindi, non prima della sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e dell'autorizzazione alla chiamata in causa della la CP_2
, la revoca di tale decreto ingiuntivo e comunque la condanna della a
[...] CP_2 manlevare essa opponente da ogni eventuale effetto pregiudizievole derivante dal giudizio, con vittoria di spese e compensi di causa. si costituiva in giudizio sostenendo la vincolatività del Controparte_1 riconoscimento di debito e chiedendo, in via preliminare, di autorizzare parte attrice e/o essa convenuta a chiamare in causa la nonché, nel merito, CP_2
l'accertamento del proprio credito nei confronti della Parte_1
ovvero della per la somma di euro 20.654,60 oltre interessi ex d.lgs.
[...] CP_2
231/2002 dalla data di scadenza della fattura al saldo effettivo da parte della debitrice.
Veniva quindi autorizzata ed effettuata dall'opponente la chiamata in causa della che però rimaneva contumace. CP_2
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti e sospesa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, veniva ammesso l'interrogatorio formale del legale rappresentante della non reso senza alcun giustificato motivo, CP_2 venendo altresì ammessa ed espletata la prova per testi richiesta dall'opponente.
Sulle conclusioni delle parti come da verbale in atti, la causa veniva infine rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata.
Dalla produzione da parte dell'opponente della nota di credito del 13.02.2023 e dalla prova testimoniale (testi e ) è emerso che le Testimone_1 Testimone_2 prestazioni oggetto della fattura n. 24-22 del 28.06.2022 non sono mai state eseguite dalla CP_2
Ex art. 232 c.p.c., la mancata presentazione del legale rappresentante della CP_2
a rendere l'interrogatorio formale deferitogli, valutati gli altri elementi di prova,
[...] fa ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio e riguardanti la emissione della citata nota di credito.
In definitiva, l'inadempimento della la era già in essere al momento della CP_2 cessione del credito e della comunicazione al debitore ceduto (4/07/2022).
Ne consegue che l'inesistenza del credito per inadempimento del cedente è opponibile alla cessionaria Controparte_1
La responsabilità del debitore ceduto esiste infatti in ordine all'esistenza del debito reale, non in relazione ad una qualsiasi pretesa creditoria, specie se unilateralmente documentata;
se il debitore ceduto dimostra l'inesistenza del credito oggetto della cd. cessione, dimostra il fatto impeditivo della pretesa, ancorché la cessione sia stata notificata ai sensi dell'art. 1264.(vds Cass., n. 11073/2002).
Aggiungasi che secondo recente sentenza n. 1248/2025 del Tribunale di Milano: “È, infatti, consolidato in giurisprudenza il principio secondo cui, dato che la cessione non produce modificazioni oggettive del credito e non può pregiudicare la posizione del debitore ceduto, visto che avviene senza o addirittura contro la sua volontà, il ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni concernenti l'esistenza e la validità del negozio da cui origina il credito e quelle riguardanti il suo esatto adempimento (v. Cass., sez. III, 11 maggio 2007, n. 10833, e Cass., sez. III, 28 febbraio 2008, n. 5302)”.
Essendo raggiunta la prova circa l'inesistenza del credito per inadempimento della cedente, deve inoltre ritenersi privo di effetti il riconoscimento del debito addotto dalla convenuta (la quale, sia detto per inciso, non ha peraltro provato di aver corrisposto alla cedente l'intero importo della fattura, avendo solo esibito il documento n. 4 allegato alla comparsa di costituzione, attestante il pagamento alla di € CP_2
17.969,50), posto che, secondo Cass. n. 24441/2020 (sic): “La ricognizione di debito non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha solo effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, determinando, ex art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della "causa debendi", da cui deriva una semplice "relevatio ab onere probandi" che dispensa il destinatario della dichiarazione dell'onere di provare quel rapporto, che si presume fino a prova contraria, ma dalla cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, venendo, così, meno ogni effetto vincolante della ricognizione stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto suddetto non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento ad esso attinente che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento" (Cass., Sez. 1 -, Sentenza n. 20689 del 13/10/2016; in senso conforme, v. Cass., Sez. U -, Sentenza n. 6459 del 6/3/2020; Sez. 3, Sentenza n.
21098 del 16/9/2013)”.
Detto ciò, vi è comunque da rilevare che la cedendo a CP_2 Controparte_1 un credito inesistente, ha violato gli obblighi di garanzia ex art. 1266 c.c. e le previsioni contrattuali (artt. 22 e 24 del contratto di adesione, contemplanti una serie di dichiarazioni e garanzie circa l'esistenza e l'esigibilità del credito e l'obbligo di collaborazione per il suo recupero), oltre il principio di buona fede ex art. 1375 c.c.
Per quanto innanzi, la domanda di come formulata nelle Controparte_1 conclusioni della propria comparsa di costituzione e risposta pure riportate nella chiamata in causa della effettuata da parte dell'odierna opponente e volta CP_3 all'accertamento e alla declaratoria del proprio credito nei confronti della
[...] vvero della , va dunque accolta nei confronti di Parte_1 CP_3
limitatamente alla somma da questa effettivamente corrisposta di € CP_2
17.969,50, oltre interessi di legge.
Tenuto conto della particolarità della controversia e della sua definizione nei termini sopra precisati, si ritiene infine giustificata la condanna della terza chiamata al pagamento in favore dell'attrice e della convenuta delle spese e competenze di lite, liquidate come in dispositivo, nonché la compensazione integrale delle stesse tra l'attrice e la convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe:
1. Accoglie l'opposizione proposta da e, per Parte_1
l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 314/2023 del 20 febbraio 2023 emesso dal
Tribunale di Taranto;
2. Accerta e dichiara che nulla è dovuto da Parte_1 Parte_2
in relazione alla fattura n. 24-22 del 28.06.2022 emessa da Controparte_1 CP_2
;
[...]
3. Accerta e dichiara il credito di nei confronti di per la Controparte_1 CP_2 somma di euro € 17.969,50, oltre interessi di legge;
4. Condanna pagamento delle spese e competenze di lite in favore di CP_2
che si liquidano in complessivi € 2.800,00, nonché Parte_1 in favore di che si liquidano in € 2.200,00, oltre IVA, CPA e spese Controparte_1 generali;
5. Compensa integralmente tra Parte_1 Pt_1 CP_1
e altre spese e competenze di lite.
[...]
Taranto, 17.11.2025
Il G.O.P.
Dott. Damiano Matarrelli