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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 04/03/2025, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Raffaele Califano Presidente dott.ssa Michela Palladino giudice dott.ssa Paola Beatrice giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. R.G. 1277/2021 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente
TRA
, nato il [...] a [...], C.F.: , in proprio Parte_1 C.F._1
e nella qualità di l.r.p.t. della società rappresentato Parte_2
e difeso dall'avv. Vincenzo Mazzotta, elettivamente domiciliato in Salerno alla via Silvio Baratta
n. 173;
Attore
E in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1
sede in Bologna, in via Stalingrado n. 45, P.IVA: , rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_1
Patrizia Dioguardi e dall'avv. Laura Golini ed elettivamente domiciliata in Avellino, Corso
Vittorio Emanuele n. 15;
Convenuto nonché
, in persona del Controparte_2 curatore p.t., dott.ssa commercialista con studio in Rotondi (AV) alla via G. Persona_1
del Balzo, 306;
1/9 Convenuto contumace
Con l'intervento del P.M.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato il 25.03.2021, , agendo in proprio e Parte_1
nella qualità di l.r.p.t. della società ha proposto Parte_2
querela di falso chiedendo al Tribunale di Avellino di accertare e dichiarare la falsità ideologica e materiale del decreto ingiuntivo n. 2841/2005, emesso dal Tribunale di Firenze, nella parte in cui viene attestata la formula esecutiva ex art. 648 c.p.c. “apparentemente valente nei confronti di tutti i potenziali debitori, contrariamente al vero, così come certificato successivamente dalla cancelleria del Tribunale di
Firenze”, nonché la falsità ideologica e materiale dell'istanza di fallimento nella parte in cui afferma al punto 2) “che il suddetto decreto ingiuntivo è stato reso esecutivo ex art. 648 c.p.c. in data
20.12.2005 ed è stato munito di formula esecutiva in data 31.01.2006” e dell'istanza di ammissione al passivo presentata dalla nella parte in cui afferma ancora una volta al punto Parte_3
1) “che in forza di decreto ingiuntivo n. 2841/05 del Tribunale Ordinario di Firenze, notificato in data
13.06.05, reso esecutivo ex art. 648 c.p.c. in data 20.12.200”, nonché di ordinare la cancellazione dal decreto ingiuntivo n. 2841/2005 della formula esecutiva ex art. 648 c.p.c. nei confronti della società successivamente Parte_4 Parte_2
“anche perché mai concessa nei loro confronti”; la cancellazione del punto 2) del
[...]
ricorso di fallimento e della frase “che il suddetto decreto ingiuntivo è stato reso esecutivo ex art. 648 c.p.c. in data 20.12.2005 ed è stato munito di formula esecutiva in data 31.01.2006”, perché falso;
la cancellazione del punto 1) dell'istanza di ammissione al passivo e della frase presentata dalla nella parte in cui afferma al punto “1) che in forza di decreto ingiuntivo n. 2841/05 Parte_3
del Tribunale Ordinario di Firenze, notificato in data 13.06.05, reso esecutivo ex art. 648 c.p.c. in data
20.12.2005…”, perché falso e di escludere, per l'effetto, il suddetto decreto ingiuntivo dalle fonti probatorie introdotte dalla nel ricorso di fallimento e nella procedura Parte_3
fallimentare. In punto di fatto, l'attore ha esposto che, con sentenza n. 33/2012 (R.G. 32/2012), il Tribunale di Avellino ha dichiarato il fallimento della società Parte_2
e di lui in proprio, quale socio accomandatario;
che la suddetta procedura fallimentare,
[...]
ancora pendente, ha tratto origine dall'istanza di fallimento presentata dalla società per il mancato pagamento del decreto ingiuntivo n. 2841/05, Parte_5
notificato il 13.06.2005, emesso dal Tribunale di Firenze nei confronti di Parte_6
[...]
[...] (già e. poi, dal 15.06.2005,
[...] Parte_7 [...]
, , , e Parte_2 Parte_4 Parte_7 Parte_8
in solido tra loro;
che, nel suddetto ricorso per fallimento, la società Parte_9
aveva dichiarato che il predetto D.I. n. 2841/05 era stato, poi, reso Parte_5
esecutivo ex art. 648 c.p.c. in data 20.12.2005 e munito di formula esecutiva in data 31.01.2006 e che, successivamente, erano stati notificati gli atti di precetto, come da allegata istanza di fallimento, con allegata “copia esecutiva”; che, solo in data 26.11.2014 aveva avuto conoscenza che la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. non era riferibile alla società la né Parte_2
a sé stesso, tramite l'acquisizione di una certificazione di cancelleria del seguente tenore “…in merito al decreto ingiuntivo 2841/2005 avente rg 6960/2005 emesso a 40 giorni, lo stesso è stato opposto da
, ma non dalla società Parte_7 Parte_9 Parte_8 Parte_10
[... né dal sig. Per lo stesso decreto non risultano istanze di concessione di formula esecutiva Parte_4
ex art. 647 cpc nei confronti delle parti che non hanno prestato opposizione. Nell'opposizione iscritta al numero di rg 12472/2005 è stata concessa la provvisoria esecuzione in corso di causa ex art. 648 cpc nei confronti delle parti che hanno proposto opposizione. L'opposizione si è conclusa con il rigetto della stessa solo nei confronti di
per cui il decreto rimane esecutivo solo nei confronti di questi”. In merito la parte ha, quindi, Parte_7
dedotto che il fallimento della è stato dichiarato sulla base di uno stato di Parte_2
insolvenza proveniente da un titolo non esecutivo “e quindi all'epoca nullo e allo stato addirittura inefficace e prescritto stante la dichiarata omessa notifica degli atti di precetto e il decorso di oltre 15 anni dalla concessione del titolo”. La parte ha ancora evidenziato che i timbri di congiunzione “tra il decreto ingiuntivo notificato e il successivo foglio attestante l'esecutività ex art. 648 c.p.c. e la formula esecutiva” sono
“dubitabili”, perché “sembra mancare una pagina” e che il proprio interesse a veder accertata la falsità del titolo, dell'istanza di fallimento e dell'insinuazione al passivo nella parte in cui viene attestata la formula esecutiva ex art. 648 c.p.c. anche nei propri confronti si sostanzia nella possibilità di azionare il giudizio di revocazione straordinaria della sentenza di fallimento resa sulla base del predetto decreto ingiuntivo con effetti positivi anche in relazione al proprio ritorno in bonis osservando che la conoscenza sopravvenuta della falsità del documento aveva impedito di esperire l'azione in sede di opposizione/reclamo contro la sentenza di fallimento.
Con comparsa depositata il 21.07.2021, si è costituita la società Controparte_1
subentrata in tutti i rapporti giuridici alla società chiedendo di dichiarare Parte_5
inammissibile la domanda o di rigettarla per infondatezza. In particolare la parte, dopo aver
3/9 evidenziato che il debito della s.a.s. era scaturito dalla sottoscrizione di una polizza Parte_2
fideiussoria; che, in ottemperanza agli impegni assunti in polizza, la aveva Parte_5
provveduto a versare al la somma di € 223.517,17 ed infine Controparte_3
che, in assenza di rimborso dell'importo da parte de Parte_4
aveva ottenuto dal Tribunale di Firenze in data 11.05.2005 il d.i. n. 2841/2005,
[...]
regolarmente notificato a tutti i coobbligati, ha esposto che il giudizio di opposizione nel corso del quale veniva concessa in data 20.12.2005, l'esecutorietà ai sensi dell'art. 648 c.p.c., era stato definito con sentenza n. 2718/2007 di accoglimento dell'opposizione presentata dai coobbligati e e di rigetto di quella proposta da Nel merito Parte_9 Parte_8 Parte_7
la parte ha escluso che di aver “dolosamente” omesso di richiedere l'esecutività ex art. 647 c.p.c. nei confronti degli ingiunti non opponenti e di Parte_4
, osservando che la mancanza rilevata dalla controparte risultava il frutto Parte_4
dell'omessa specificazione da parte della cancelleria che avrebbe dovuto rappresentare, eventualmente, materia per un'opposizione all'esecuzione sotto il profilo formale. Quanto al credito vantato nei confronti della società attrice, la convenuta ha osservato che il decreto non opposto dalla controparte rappresenta un accertamento giudiziale definitivo del debito, coperto da giudicato sostanziale, il quale non è stato contestato nell'an e nel quantum dall'attore neanche in sede di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, in cui sono stati censurati solo i presupposti oggettivi di fallibilità; che l'attore, in data 19.05.2014, aveva proposto anche un ricorso per revocazione contestando solo la pretesa creditoria di Equitalia e il cui esito risultava ignoto per non aver la stessa preso parte al giudizio. In termini più precisi la parte ha eccepito la carenza di interesse ad agire della controparte evidenziando che l'eventuale errore commesso dalla cancelleria del Tribunale di Firenze non aveva inciso sul convincimento del Tribunale di
Avellino, basato sulla non contestata esistenza di univoci segnali di incapacità della società debitrice di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte nell'esercizio dell'attività commerciale e la conseguente assenza di rilevanza processuale delle parti impugnate dell'atto controverso nell'ambito della procedura fallimentare stessa. La parte ha, quindi, concluso per il rigetto della domanda di accertamento della falsità ideologica e della domanda di cancellazione dal d.i. della formula esecutiva, perché priva di specificazione e per assenza di falsità ideologica e materiale nel d.i. n. 2841/2005 del Tribunale di Firenze;
per l'inammissibilità della declaratoria di falsità con relativa richiesta di cancellazione dall'istanza di fallimento del richiamo
4/9 all'esecutività del suddetto decreto ex art. 648 c.p.c., per carenza di interesse ad agire;
per il rigetto della domanda di esclusione del decreto ingiuntivo dalle fonti probatorie introdotte nel ricorso per fallimento e nella pendente procedura fallimentare. Quanto, invece, alla declaratoria di falsità con relativa richiesta di cancellazione dall'istanza di ammissione al passivo del fallimento del richiamo all'esecutività del suddetto decreto ex art. 648 c.p.c., la convenuta ha dichiarato di rinunciare alle spese legali della procedura monitoria ammesse al passivo ad oggi incapiente (“si tratta di € 7.038,53 che il Giudice Delegato aveva ammesso al chirografo”, “somme cui la Compagnia, che non avrà mai un euro dal fallimento).
All'udienza del 09.11.2021 è stata dichiarata la contumacia della curatela del fallimento e sono stati concessi i termini ex art. 183 c.p.c.
Con la memoria depositata ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., l'attore ha prodotto il decreto di esecutorietà del 14.07.2021, emesso nei propri confronti e quello del 20.07.2021, emesso nei confronti della società evidenziando che alcun contrasto sussiste tra le parti in Parte_2
ordine alla mancata esecutività del decreto ingiuntivo in esame all'epoca della sua notifica, della notifica del precetto e della successiva istanza di fallimento non essendo la formula esecutiva ivi apposta riferibile alla società né a sé stesso.
Concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. le parti hanno concluso riportando ai precedenti atti.
La domanda è inammissibile per la motivazione che segue.
In via preliminare vale rilevare che con la presente domanda l'attore ha chiesto l'accertamento della falsità materiale ed ideologica del decreto ingiuntivo n. 2841/2005 emesso dal Tribunale di
Firenze “nella parte in cui viene attestata la formula esecutiva ex art. 648 c.p.c. apparentemente valente nei confronti di tutti i potenziali debitori, contrariamente al vero, così come certificato successivamente dalla Cancelleria del Tribunale di Firenze” e delle istanze di fallimento e di ammissione al passivo presentate dalla società convenuta, nella parte in cui richiamano l'esecutività ex art. 648 c.p.c. del detto decreto, sul presupposto che essa non sia riferibile a sé stesso né alla società di cui è legale rappresentante.
Con riferimento all'interesse ad agire e alla rilevanza del predetto accertamento la parte ha precisato di avere interesse a promuovere un giudizio di revocazione straordinaria della sentenza di fallimento ai sensi dell'art. 396 c.p.c. in relazione all'art. 395 c.p.c. numero 2 (o numero 1 nel caso di accertamento del dolo della controparte) perché basata su un titolo non esecutivo di cui ha avuto contezza solo dopo due anni dalla sentenza dichiarativa del fallimento.
5/9 Deve essere, poi, rilevato che dall'esame della documentazione prodotta, risulta che il decreto ingiuntivo n. 2841/2005 emesso dal Tribunale di Firenze, depositato il 18.05.2005, è stato ottenuto dall'allora compagnia oggi nei confronti della Parte_5 Controparte_1
società nonché di , Parte_4 Parte_4 Pt_7
e per l'importo di € 223.517,17, oltre spese ed interessi;
[...] Parte_8 Parte_9
è stato regolarmente notificato a tutti i coobbligati ed in particolare alla società
[...]
in data 23.06.2005, per compiuta giacenza del plico postale spedito Parte_4
presso la sede legale, ed all'accomandatario in data 01.06.2015 e che con Parte_4
ordinanza del 20.12.2015 è stato reso esecutivo ex art. 648 c.p.c. e munito di formula esecutiva in data 31.01.2006.
Ciò premesso, deve essere ricordato, in punto di diritto, che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “la domanda di fallimento rappresenta un'azione a contenuto meramente processuale, rispetto alla quale l'accertamento del credito si pone come incidentale ai fini della legittimazione al ricorso, la quale spetta a qualsiasi soggetto che vanti un credito nei confronti dell'imprenditore, non necessariamente certo, liquido, esigibile, ma anche non ancora scaduto o condizionale, non ancora munito di titolo esecutivo, purché idoneo, in prospettiva, a giustificare un'azione esecutiva e che deve essere oggetto di mera delibazione incidentale del giudice fallimentare (Cass. SU 1521/2013; Cass. 11421/2014; 576/2015; 15346/2016;
23420/2016)”.
Orbene dalla lettura della sentenza di fallimento n. 33/2012, resa dal Tribunale di Avellino su
R.G. n. 32/2012, emerge che tale pronuncia è stata adottata per la prova “dello stato di insolvenza irreversibile della debitrice, non più in grado di soddisfare in modo regolare le obbligazioni assunte nell'esercizio della propria attività commerciale” e non per l'esecutività del decreto ingiuntivo stesso. Ne deriva che non sono condivisibili i rilievi dell'attore secondo i quali “il Tribunale fallimentare di Avellino ha dichiarato il fallimento della s.a.s. e del sig. sulla base di uno stato di insolvenza Parte_2 Parte_1
proveniente da un titolo non esecutivo e quindi all'epoca nullo e allo stato addirittura inefficace e prescritto stante la dichiarata omessa notifica degli atti di precetto e il decorso di oltre 15 anni dalla concessione del titolo”, in quanto, come sopra ricordato, il fallimento è stato dichiarato prescindendo da tale accertamento.
Ragionare diversamente significherebbe ricondurre all'attuale procedura una surrettizia funzione di contestazione del credito alla base del decreto ingiuntivo in questione a favore della società convenuta, che è oggi preclusa come risulta noto anche alla parte attorea che alla pagina 6 dell'atto di citazione ha dedotto quanto segue: “Non si ignora che un'interpretazione restrittiva dell'art.
6/9 221 c.p.c. facente riferimento al passaggio in giudicato della sentenza di merito possa precludere la proposizione della querela di falso;
tuttavia, nel caso de quo, vi è la novità della scoperta sopravvenuta della falsità del documento
e dunque non può essere addebitato all'attore il mancato esperimento della suddetta azione in sede di opposizione/reclamo contro la sentenza di fallimento.”
Deve essere, inoltre, evidenziato che la sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione, ai sensi dell'art. 395 n. 2 cpc, “se si è giudicato in base
a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza”.
Ebbene, per le ragioni sopra esposte, nel caso in esame non sussiste il presupposto per poter accogliere la domanda non risultando che la sentenza di fallimento sia stata pronunciata in base all'esecutività del decreto ingiuntivo che, come detto, non ha assunto alcun valore probatorio né
è stata utilizzata a vantaggio del creditore istante.
Pertanto, dovendosi escludere la rilevanza e l'utilità della declaratoria di falsità in relazione alla posizione del debitore ingiunto, tale domanda deve essere dichiarata inammissibile per carenza di interesse attuale e concreto ad agire.
In conclusione ritiene il Tribunale che le domande volte ad ottenere l'ordine di procedere alla cancellazione dal decreto ingiuntivo n. 2841/2005 della formula esecutiva ex art. 648 c.p.c. nei confronti della società successivamente Parte_4 [...]
perché apparentemente riferibile alla stessa e alla Parte_2
cancellazione del punto 2) del ricorso di fallimento e della frase “che il suddetto decreto ingiuntivo è stato reso esecutivo ex art. 648 c.p.c. in data 20.12.2005 ed è stato munito di formula esecutiva in data
31.01.2006”, non possono essere accolte per irrilevanza della predetta formula e del predetto richiamo nella procedura fallimentare. Le domande in esame, infatti, come detto, sono connesse e finalizzate all'esclusione del suddetto decreto ingiuntivo dalle fonti probatorie introdotte dalla nel ricorso di fallimento e nella procedura fallimentare che, viceversa, non Parte_3
ha assunto alcuna valenza probatoria né indotto in errore il Tribunale fallimentare come sostenuto dalla parte.
Rimane, a questo punto, solo da valutare la domanda volta ad ottenere, perché falso, la cancellazione del punto 1) dell'istanza di ammissione al passivo e della frase presentata dalla nella parte in cui afferma al punto “1) che in forza di decreto ingiuntivo n. 2841/05 Parte_3
7/9 del Tribunale Ordinario di Firenze, notificato in data 13.06.05, reso esecutivo ex art. 648 c.p.c. in data
20.12.2005…”.
In merito deve essere anzitutto evidenziato che dall'esame del progetto in atti, noto alla parte, emerge che il credito è stato ammesso al passivo e che alcuna doglianza ha formulato la società in sede di revocatoria (cfr. ricorso per revocazione azionato nei confronti di Equitalia).
Con riferimento alla domanda in esame, allora, ritiene il Tribunale che la parte attrice avrebbe dovuto, entro trenta giorni dalla scoperta del fatto e del documento, vale a dire dalla scoperta del vizio del 26.11.2014, presentare domanda di revocazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 98 della legge fallimentare, facendo valere la doglianza in esame, ossia il mancato possesso da parte della società di un decreto ingiuntivo munito della provvisoria esecutività. Infatti, ai sensi dell'art. 98 co. 4 della l. fallimentare, ratione temporis applicabile, i provvedimenti di accoglimento o di rigetto possono essere revocati se si scopre che essi sono stati determinati da falsità, dolo, errore essenziale di fatto o dalla mancata conoscenza di documenti decisivi che non sono stati prodotti tempestivamente per causa non imputabile. L'istituto della revocazione fallimentare costituiva, quindi, il rimedio processuale proprio della procedura concorsuale che la società attrice avrebbe dovuto attivare entro il termine di trenta giorni dalla conoscenza della mancata esecutività del decreto ingiuntivo contro il decreto di esecutività del progetto di stato passivo.
In conclusione, ciò che rende totalmente inammissibile la presente iniziativa giudiziale è
l'assoluta carenza di interesse ad agire della parte attrice per l'irrilevanza processuale nell'ambito della procedura fallimentare dei documenti impugnati per falso e la differente tutela prevista per opporsi ai decreti di esecutività dello stato passivo.
Le spese di lite fra le parti costituite seguono la soccombenza e sono liquidate, in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della lite, dell'omesso svolgimento di attività istruttoria e dei valori medi di cui al D.M. n. 147/2022.
Nulla si dispone per le spese di lite fra attore e la parte convenuta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, nella composizione collegiale sopra indicata, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara inammissibili le domande;
8/9 - condanna , in proprio e nella qualità di l.r.p.t. della società Parte_1 [...]
al pagamento, in favore di delle Parte_2 Controparte_1
spese di lite, che si liquidano in € 5.810,00, oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- nulla per le spese fra attore e parte convenuta contumace.
Così deciso nella camera di consiglio del 22.2.2025
Il giudice relatore dott.ssa Paola Beatrice
Il Presidente dott. Raffaele Califano
9/9