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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 06/11/2025, n. 2842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2842 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Bologna In Nome del Popolo Italiano ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma cpc nella causa n. 17884/2024 tra le parti:
PARTE ATTRICE
(C.F.: Parte_1 C.F._1
− Difesa: Avv.to GRECO GIOVANNI;
− Domicilio: VIA DEI SAVORELLI 19 ROMA presso lo studio dell'Avv.to Giovanni Greco
PARTE CONVENUTA
(C.F.: Controparte_1 P.IVA_1 in persona della o del legale rappresentante pro-tempore
− Difesa: Avv.to ZUCCHINI MATTIA
− Domicilio: VIA CANALETTO N. 1/B 40061 MINERBIO presso lo studio dell'Avv.to Mattia Zucchini
Decisa a Bologna il 06/11/2025 sulle seguenti conclusioni:
Parte Attrice:
“nel merito, accogliere la presente opposizione e conseguentemente revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo in questione e, conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierna opponente sig.ra alla per le causali Parte_1 CP_1 di cui al decreto ingiuntivo de quo e, per l'effetto, respingere e/o rigettare le domande tutte così formulate nel relativo ricorso per ingiunzione;
- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della presente opposizione, limitare l'eventuale somma, che verrà ritenuta dovuta alla convenuta opposta, nella diversa ritenuta di giustizia”
Parte Convenuta:
1 “Nel merito Rigettare ogni avversa domanda, dichiarandola improcedibile e/o inammissibile e/o comunque infondata per i motivi esposti nel presente atto, con vittoria di spese, confermando pertanto il Decreto ingiuntivo n. 3875/2024 emesso dal Tribunale di Bologna in data 26/10/2024 e/o comunque condannando la Sig.ra al Parte_1 pagamento della somma di € 22.653,00”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
quale titolare della ditta individuale Mondo Relax, si oppone al Parte_1 decreto n. 3875/2024 con cui il Tribunale di Bologna le ha ingiunto di pagare a CP_1 euro 22.653,00 a titolo di corrispettivo per la fornitura di dispositivi per trattamenti
[...] estetici.
L'opponente eccepisce che i macchinari consegnati da non funzionavano e, CP_1 nonostante le contestazioni, non sono stati né sostituiti né riparati.
Pertanto, chiede la revoca del decreto ingiuntivo. Parte_1
a sostegno della propria pretesa, allega: CP_1
- il contratto del 27/11/23 concluso con la ditta individuale Mondo Relax di avente ad oggetto la fornitura di due dispositivi per Parte_1 trattamenti estetici (B Shock e Oxy Light) e successiva scrittura privata integrativa del 8/2/24;
- di aver consegnato i due macchinari il 28 febbraio 2024;
- che non ha pagato le rate del prezzo dovute;
Parte_1
- di aver riparato un macchinario su richiesta dell'opponente in data 29/5/24.
Pertanto, chiede il rigetto dell'opposizione. CP_1
2.
Devono in via preliminare respingersi le istanze istruttorie reiterate in sede di discussione perché la causa può essere decisa sulla base della documentazione in atti.
3.
L'opposizione è infondata.
Il Tribunale osserva:
2 1) entrambi i dispositivi oggetto del contratto sono stati consegnati (come si evince anche dai DDT allegati da ); CP_1 Co
2) non contesta che il macchinario ritirato in data 25/5/24 su sua richiesta per delle riparazioni, sia stato in seguito riconsegnato in data 29/5/24, ma non indica le perdite economiche che sarebbero derivate dal malfunzionamento a far data dalla consegna di febbraio 2024 e dal mancato utilizzo per questi quattro giorni;
Co
3) non ha chiesto la risoluzione del contratto, quindi, a fronte dell'adempimento dell'opposta nella consegna dei beni, è ancora tenuta a eseguire la sua prestazione di pagamento del corrispettivo previsto;
4) premesso che all'allegazione per cui “in data 20/09/2024 la Sig.ra Parte_1 lamentava un nuovo malfunzionamento del macchinario tale da non
[...] consentire il regolare svolgimento dei trattamenti” non corrisponde un riscontro documentale, né un'istanza di prova orale, l'allegazione è generica perché l'opponente non specifica quali siano i vizi o quale sia il malfunzionamento che le avrebbe reso impossibile l'effettuazione dei trattamenti sulle clienti;
Co
5) le istanze di prova orale di non sono state ammesse perché generiche e inidonee ad assolvere l'onere probatorio in capo all'opponente, dato che, da una parte, non sono stati individuati i vizi che avrebbero dovuto essere accertati in sede di Ctu e, dall'altra, i capitoli riguardano circostanze da provare per documenti oppure spese per cui non è stato chiesto il risarcimento del danno (ad es. l'acquisto di un altro macchinario per effettuare il trattamento sulle clienti); Co
6) in ogni caso, non ha fornito indicazioni dalle quali dedurre la diminuzione di valore dei beni in conseguenza del loro malfunzionamento.
Essendo il decreto in origine esecutivo, non vi è ragione di provvedere ai sensi dell'art. 654 cpc.
4.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022, istruttoria nei minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna parte opponente a rifondere a parte opposta le spese di lite, liquidate in euro 4.237,00 oltre spese generali, imposta e contributi.
Bologna, 06/11/2025
Il giudice
LO SI
3
Tribunale di Bologna In Nome del Popolo Italiano ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma cpc nella causa n. 17884/2024 tra le parti:
PARTE ATTRICE
(C.F.: Parte_1 C.F._1
− Difesa: Avv.to GRECO GIOVANNI;
− Domicilio: VIA DEI SAVORELLI 19 ROMA presso lo studio dell'Avv.to Giovanni Greco
PARTE CONVENUTA
(C.F.: Controparte_1 P.IVA_1 in persona della o del legale rappresentante pro-tempore
− Difesa: Avv.to ZUCCHINI MATTIA
− Domicilio: VIA CANALETTO N. 1/B 40061 MINERBIO presso lo studio dell'Avv.to Mattia Zucchini
Decisa a Bologna il 06/11/2025 sulle seguenti conclusioni:
Parte Attrice:
“nel merito, accogliere la presente opposizione e conseguentemente revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo in questione e, conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierna opponente sig.ra alla per le causali Parte_1 CP_1 di cui al decreto ingiuntivo de quo e, per l'effetto, respingere e/o rigettare le domande tutte così formulate nel relativo ricorso per ingiunzione;
- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della presente opposizione, limitare l'eventuale somma, che verrà ritenuta dovuta alla convenuta opposta, nella diversa ritenuta di giustizia”
Parte Convenuta:
1 “Nel merito Rigettare ogni avversa domanda, dichiarandola improcedibile e/o inammissibile e/o comunque infondata per i motivi esposti nel presente atto, con vittoria di spese, confermando pertanto il Decreto ingiuntivo n. 3875/2024 emesso dal Tribunale di Bologna in data 26/10/2024 e/o comunque condannando la Sig.ra al Parte_1 pagamento della somma di € 22.653,00”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
quale titolare della ditta individuale Mondo Relax, si oppone al Parte_1 decreto n. 3875/2024 con cui il Tribunale di Bologna le ha ingiunto di pagare a CP_1 euro 22.653,00 a titolo di corrispettivo per la fornitura di dispositivi per trattamenti
[...] estetici.
L'opponente eccepisce che i macchinari consegnati da non funzionavano e, CP_1 nonostante le contestazioni, non sono stati né sostituiti né riparati.
Pertanto, chiede la revoca del decreto ingiuntivo. Parte_1
a sostegno della propria pretesa, allega: CP_1
- il contratto del 27/11/23 concluso con la ditta individuale Mondo Relax di avente ad oggetto la fornitura di due dispositivi per Parte_1 trattamenti estetici (B Shock e Oxy Light) e successiva scrittura privata integrativa del 8/2/24;
- di aver consegnato i due macchinari il 28 febbraio 2024;
- che non ha pagato le rate del prezzo dovute;
Parte_1
- di aver riparato un macchinario su richiesta dell'opponente in data 29/5/24.
Pertanto, chiede il rigetto dell'opposizione. CP_1
2.
Devono in via preliminare respingersi le istanze istruttorie reiterate in sede di discussione perché la causa può essere decisa sulla base della documentazione in atti.
3.
L'opposizione è infondata.
Il Tribunale osserva:
2 1) entrambi i dispositivi oggetto del contratto sono stati consegnati (come si evince anche dai DDT allegati da ); CP_1 Co
2) non contesta che il macchinario ritirato in data 25/5/24 su sua richiesta per delle riparazioni, sia stato in seguito riconsegnato in data 29/5/24, ma non indica le perdite economiche che sarebbero derivate dal malfunzionamento a far data dalla consegna di febbraio 2024 e dal mancato utilizzo per questi quattro giorni;
Co
3) non ha chiesto la risoluzione del contratto, quindi, a fronte dell'adempimento dell'opposta nella consegna dei beni, è ancora tenuta a eseguire la sua prestazione di pagamento del corrispettivo previsto;
4) premesso che all'allegazione per cui “in data 20/09/2024 la Sig.ra Parte_1 lamentava un nuovo malfunzionamento del macchinario tale da non
[...] consentire il regolare svolgimento dei trattamenti” non corrisponde un riscontro documentale, né un'istanza di prova orale, l'allegazione è generica perché l'opponente non specifica quali siano i vizi o quale sia il malfunzionamento che le avrebbe reso impossibile l'effettuazione dei trattamenti sulle clienti;
Co
5) le istanze di prova orale di non sono state ammesse perché generiche e inidonee ad assolvere l'onere probatorio in capo all'opponente, dato che, da una parte, non sono stati individuati i vizi che avrebbero dovuto essere accertati in sede di Ctu e, dall'altra, i capitoli riguardano circostanze da provare per documenti oppure spese per cui non è stato chiesto il risarcimento del danno (ad es. l'acquisto di un altro macchinario per effettuare il trattamento sulle clienti); Co
6) in ogni caso, non ha fornito indicazioni dalle quali dedurre la diminuzione di valore dei beni in conseguenza del loro malfunzionamento.
Essendo il decreto in origine esecutivo, non vi è ragione di provvedere ai sensi dell'art. 654 cpc.
4.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022, istruttoria nei minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna parte opponente a rifondere a parte opposta le spese di lite, liquidate in euro 4.237,00 oltre spese generali, imposta e contributi.
Bologna, 06/11/2025
Il giudice
LO SI
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