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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/04/2025, n. 1889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1889 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Terza Sezione Civile in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Edoardo DI CAPUA ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7199/2022 R.G. promossa da:
(C.F. e P. IVA , in Parte_1 P.IVA_1
persona degli amministratori legali rappresentanti pro tempore IG.ri Parte_2 Parte_3
e elettivamente domiciliata in Torino, Via Pietro Bagetti n. 10, presso lo studio Parte_4 dell'Avv. Barbara MARTINO, che la rappresenta e difende unitamente all'Avv. Cristiano RE, con studio in Torino, in forza di procura speciale allegata all'atto di citazione in opposizione;
-PARTE ATTRICE OPPONENTE-
contro
:
(C.F. e P. IVA ), in persona del legale rappresentante E_ P.IVA_2 pro tempore, IG.ra rappresentata e difesa dall'Avv. Tanya Caterina D'AGOSTINO CP_2
ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio in Torino, Via Antonio Fabro n. 8, in forza di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
-PARTE CONVENUTA OPPOSTA-
contro
:
(C.F. e P. IVA , in persona della titolare IG.ra Controparte_3 P.IVA_3
rappresentata e difesa dall'Avv. Tanya Caterina D'AGOSTINO ed elettivamente CP_2
domiciliata presso il di lei studio in Torino, Via Antonio Fabro n. 8, in forza di procura speciale allegata alla comparsa di interventi volontario;
-INTERVENUTA-
pagina 1 di 27 avente per oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo;
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per la parte attrice opponente (nelle Parte_1
“note scritte” depositate in data 08.01.2025 e nell'Ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. in data 15.01.2025):
“Voglia il Tribunale di Torino Ill.mo, respinta ogni contraria e diversa istanza, eccezione, deduzione;
IN VIA PREGIUDIZIALE: revocare il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 1004/22 oggi opposto stante l'inerzia colpevole di e di Controparte_4 Controparte_3
che ha ritardato senza motivo la presentazione dell'istanza di mediazione, dopo 5 mesi;
Ancora IN VIA PREGIUDIZIALE
Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione processuale attiva della ricorrente, odierna convenuta opposta in quanto estranea al rapporto contrattuale, E_ Pt_5
da con la , nel giudizio monitorio R.G. Parte_1 Controparte_5
1031/22 e nel relativo Decreto Ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 1004/22 oggi opposto, per i motivi di cui in narrativa e per l'effetto, dichiarare l'illegittimità e/o nullità e/o inefficacia del Decreto
Ingiuntivo n. 1004/22 del Tribunale di Torino che dovrà essere necessariamente revocato;
IN VIA PREGIUDIZIALE, respingere e/o dichiarare inammissibile l'intervento volontario adesivo promosso in data 27.10.2023 da , (P.IVA ), con sede in Torino, via san Francesco Controparte_3 P.IVA_3
d'Assisi n. 22, in persona della titolare IG.ra , nata a [...] il [...], c.f. CP_3
residente in [...], poiché infondato in C.F._1
fatto ed in diritto;
NEL MERITO, in via principale,
- Revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo esecutivo n. 1004/22 emesso dal Tribunale di Torino per tutti i motivi di cui in narrativa, che si intendono interamente richiamati e, conseguentemente, dichiarare tenuta e per l'effetto condannare alla restituzione in favore della E_ Parte_1
in persona degli amministratori Sig. e
[...] Parte_2 Parte_3
della somma precettata in base al decreto ingiuntivo opposto, oltre le successive Parte_4
occorrende di Euro 10.909.58 dalla medesima corrisposta, senza riconoscimento alcuno, oltre interessi moratori dal giorno della domanda ex art. 1284 c.c., comma 4.
pagina 2 di 27 In via subordinata,
-Nella denegata e non creduta ipotesi in cui non venisse accolta la carenza di legittimazione processuale attiva, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, dichiarare risolto il contratto per impossibilità sopravvenuta ex art 1467 c.c. e per l'effetto dichiarare tenuto alla condanna alla restituzione delle somme versate Euro 10.909.58 o altra somma veriore accertanda, oltre interessi moratori dal giorno della domanda ex art. 1284 c.c., comma 4.
In via di estremo subordine,
Nella ulteriore denegata ipotesi in cui non venisse accolta la carenza di legittimazione processuale attiva, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna alla restituzione delle somme versate e non venisse dichiarato risolto il contratto per impossibilità sopravvenuta ex art 1467
c.c., accertare e dichiarare il recesso della e per l'effetto dichiarare tenuta e condannare la Parte_1
convenuta alla restituzione delle somme indebitamente percepite di Euro 10.909,58, decurtando la fattura n 47/2020 di Euro 5.325,30 pari ad Euro 5.584,28 o altra somma veriore accertanda, in virtù
l'inadempimento della convenuta data la rimozione delle paline, oltre interessi moratori dal giorno della domanda ex art. 1284 c.c., comma 4.
IN OGNI CASO, col favore del compenso professionale oltre rimborso forfettario 15% ed accessori di legge, oltre esposti e ai costi di mediazione Euro 193,17”.
Per la parte convenuta opposta per l'intervenuta E_
(nelle “note scritte” depositate in data 09.01.2025 e Controparte_3 nell'Ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. in data 15.01.2025):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione, produzione e deduzione, contestata integralmente la ricostruzione in fatto avanzata da controparte
In via preliminare
respingere la domanda ex adverso formulata in merito alla richiesta dichiarazione di carenza
di legittimazione attiva in capo alla per le motivazioni meglio esposte nel Controparte_6
presente atto;
pagina 3 di 27 In via istruttoria
ammettere la documentazione prodotta nel presente atto di comparsa di costituzione e risposta;
disporre, senza inversione dell'onere della prova, l'ammissione delle prove per interrogatorio formale e per testi, nonché in materia contraria, sulle circostanze di fatto dedotte nella parte espositiva del presente scritto costitutivo, da intendersi qui integralmente ricapitolate, paragrafo per paragrafo, espunti gli eventuali apprezzamenti valutativi, precedute dalla rituale locuzione “Vero che”. Con riserva di meglio articolare, produrre, dedurre ed opporre eccezioni in sede di memorie ex art. 183, VI comma c.p.c.;
NEL MERITO
In via principale
respingere la richiesta di revoca del decreto ingiuntivo n. 1004/2022, così come formulata da controparte, per i motivi esposti in fatto ed in diritto e, per l'effetto respingere l'opposizione ex adverso proposta poiché destituita di fondamento sia in fatto sia in diritto per le ragioni meglio esposte nel presente scritto costitutivo;
confermare il decreto ingiuntivo n. 1004/2022 concesso dal Tribunale Ordinario di Torino, in persona dell'Ill.mo Giudice, dott. Francesco Moroni in data 08.02.2022, e depositato presso la
Cancelleria il 09.02.2022;
In subordine
nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto condannare controparte al versamento a favore della società in persona del legale E_
rappresentante pro tempore, della somma capitale pari ad Euro 8.356,50 o somma veriore anche maggiore accertanda in corso di causa, oltre interessi ex art. 1284 c. 4 c.p.c. dal deposito del ricorso monitorio al saldo;
In ogni caso
condannare l'opponente al risarcimento dei danni per “lite temeraria” ex art. 96 c.p.c. e/o comunque alla sanzione da liquidarsi in via equitativa ai sensi del III comma del medesimo acquisto, per tutte le ragioni esposte in fatto ed in diritto;
In ogni caso
con vittoria di spese, competenze di causa, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A. sull'importo delle competenze, come previsti per legge, inclusive anche delle spese di mediazione.”.
pagina 4 di 27 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
1.1. Si premette che:
- ai sensi dell'art. 132, 2° comma, n. 4, c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” (e non più anche “la concisa esposizione dello svolgimento del processo”);
- ai sensi dell'art. 118, 1° comma, disp. attuaz., c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la
“motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.”
Pertanto, con riguardo allo svolgimento del processo saranno richiamati unicamente gli eventi rilevanti ai fini della decisione.
1.2. Su ricorso depositato dalla il Tribunale di Torino, con decreto E_
provvisoriamente esecutivo n. 1004/2022, datato 08.02.2022, depositato in data 09.02.2022, ha ingiunto, a di pagare alla ricorrente la Parte_1
somma di Euro 8.356,50, oltre interessi come da domanda, ed oltre alle spese della procedura monitoria e successive occorrende.
1.3. Con atto di citazione datato 05.04.2022, ritualmente notificato in data 12.04.2022, la
[...]
ha convenuto in giudizio la ricorrente, proponendo Parte_1
opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo chiedendo, nel merito, l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
1.4. Si è costituita telematicamente la parte convenuta opposta, depositando comparsa di costituzione e risposta, contestando le allegazioni e le domande di controparte e chiedendo, nel merito, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale di Torino Ill.mo,
Respinta ogni contraria e diversa istanza, eccezione, deduzione;
IN VIA PREGIUDIZIALE
Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione processuale attiva della ricorrente, odierna convenuta opposta in quanto estranea al rapporto contrattuale, concluso da E_
pagina 5 di 27 con la , nel giudizio monitorio R.G. 1031/22 e nel Parte_1 Controparte_7
relativo Decreto Ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 1004/22 oggi opposto, per i motivi di cui in narrativa e per l'effetto, dichiarare l'illegittimità e/o nullità e/o inefficacia del Decreto Ingiuntivo n.
1004/22 del Tribunale di Torino che dovrà essere necessariamente revocato;
NEL MERITO
In via principale
-Revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo esecutivo n. 1004/22 emesso dal Tribunale di Torino per tutti i motivi di cui in narrativa, che si intendono interamente richiamati e, conseguentemente, dichiarare tenuta e per l'effetto condannare alla restituzione in favore della E_ Parte_1
in persona degli amministratori Sig. , e , della somma Parte_2 Parte_3 Parte_4
precettata in base al decreto ingiuntivo opposto, oltre le successive occorrende di Euro 10.909.58 dalla medesima corrisposta, oltre interessi moratori dal giorno della domanda ex art. 1284 c.c., comma 4.
In via subordinata
-Nella denegata e non creduta ipotesi in cui non venisse accolta la carenza di legittima-zione processuale attiva, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, dichiarare risolto il contratto per impossibilità sopravvenuta ex art 1467 c.c. e per l'effetto dichiarare tenuto alla condanna alla restituzione delle somme versate Euro 10.909.58o altra somma veriore accertanda, oltre interessi moratori dal giorno della domanda ex art. 1284 c.c., comma 4.
In via di estremo subordine.
Nella ulteriore denegata ipotesi in cui non venisse accolta la carenza di legittimazione processuale attiva, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna alla restituzione delle somme versate e non venisse dichiarato risolto il contratto per impossibilità sopravvenuta ex art 1467
c.c., accertare e dichiarare il recesso della e per l'effetto dichiarare tenuta e condannare la Parte_1
convenuta alla restituzione delle somme indebitamente percepite di Euro 10.909,58, decurtando la fattura n 47/2020 di Euro 5.325,30 pari ad Euro 5.584,28 o altra somma veriore accertanda, in virtù dell'inadempimento della convenuta data la rimozione delle paline, oltre interessi moratori dal giorno della domanda ex art. 1284 c.c., comma 4.
IN OGNI CASO
Col favore del compenso professionale oltre rimborso forfettario 15% ed accessori di legge.”
pagina 6 di 27 1.5. All'udienza del 10.10.2022, il Giudice Istruttore dr. CARBONE, su richiesta delle parti, ha concesso i seguenti termini perentori, ai sensi dell'art. 183, 6° comma, c.p.c.:
1) un termine perentorio di trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;
2) un termine perentorio di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dell'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;
3) un termine perentorio di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria.
1.6. Con Ordinanza in data 16.02.2023, il Giudice Istruttore dr.ssa VIGONE ha ammesso le prove testimoniali su tutti i capitoli di prova dedotti dalle parti in materia diretta e contraria, limitando a due per parti i testi da sentire e che sono stati assunti alle udienze del 20.04.2023 e del 26.10.2023.
1.7. In data 31.10.2023 è intervenuta volontariamente l'impresa individuale Controparte_3
, in persona della titolare IG.ra depositando comparsa di intervento
[...] CP_2 volontario adesivo ex art. 105, comma 2, c.p.c., chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
In via preliminare:
– dichiarare l'ammissibilità dell'intervento adesivo dipendente spiegato nel presente giudizio, discendente dall'eccezione preliminare di difetto di legittimità passiva in capo alla
[...]
da parte attrice in opposizione Controparte_8 Parte_1
[...]
NEL MERITO
1) accogliere integralmente le conclusioni rassegnate da parte convenuta opposta E_
in comparsa di costituzione e risposta del 20.09.2022 (infra riportate) e, per l'effetto, rigettare
[...]
integralmente quelle formulate da parte attrice in opposizione Parte_1
(ivi inclusa l'eccezione preliminare di asserito difetto di legittimità passiva della
[...]
che giustifica il presente intervento adesivo volontario) E_
Con vittoria di spese e competenze di lite.”.
1.8. In data 08.04.2024, la parte attrice opponente ha effettuato un'integrazione del materiale istruttorio mediante deposito di documenti.
pagina 7 di 27 1.9. Con Ordinanza in data 08.07.2024 il nuovo Giudice Istruttore, a modifica della precedente ordinanza del precedente Giudice dr.ssa VIGONE:
- ha disposto l'esperimento di un procedimento di mediazione demandata ex art. 5 quater D.Lgs. n.
28/2010 (introdotto dal D.Lgs. n. 149/2022) e fissato udienza successiva dopo la scadenza del termine di cui all'art. 6 D.Lgs. n. 28/2010, invitando le parti:
➢ a prendere una precisa posizione conciliativa in sede di mediazione ed a dedicare il massimo impegno per assicurarne l'esito positivo;
➢ a produrre telematicamente copia della domanda di mediazione, delle comunicazioni e del/i verbale/i di incontro davanti al mediatore.
- ha rinviato l'udienza fisica in presenza, già fissata avanti al precedente Giudice Dr.ssa Luisa
VIGONE in data lunedì 07.10.2024 h.12 per “chiarimenti”, avanti al nuovo Giudice Dott. Edoardo DI
CAPUA per la precisazione delle conclusioni.;
- ha disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza successiva di precisazione delle conclusioni dal deposito di “note scritte”, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza;
- ha assegnato alle parti termine perentorio fino al 09.01.2025 per il deposito delle suddette rispettive
“note scritte”.
1.10. Le parti hanno depositato le rispettive “note scritte” precisando le conclusioni così come in epigrafe.
1.11.Con Ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. in data 15.01.2025, il Giudice Istruttore ha quindi trattenuto la causa in decisione, disponendo il deposito delle comparse conclusionali entro il termine perentorio di
60 giorni e delle memorie di replica entro il successivo termine perentorio di 20 giorni a norma dell'art. 190 c.p.c., così come previsto dall'art. 281-quinquies 1° comma c.p.c.
pagina 8 di 27
2. Sull'intervento volontario adesivo dell'impresa individuale Controparte_3
, in persona della titolare IG.ra
[...] CP_2
2.1. Come si è accennato, in data 31.10.2023 è intervenuta volontariamente l'impresa individuale
, in persona della titolare IG.ra depositando Controparte_3 CP_2
comparsa di intervento volontario adesivo ex art. 105, comma 2, c.p.c., deducendo che l'intervento nella presente opposizione è stato promosso “al fine di corroborare, avallare le difese tutte della
e chiederne l'accoglimento”, essendo la IG.ra titolare E_ CP_3 dell'impresa individuale e legale rappresentante della Controparte_3
Controparte_9
[...]
La parte attrice opponente ha eccepito l'inammissibilità di tale intervento, deducendo che “il
[...]
presupposto dell'intervento adesivo dipendente sussiste quando il terzo intervenga in causa per sostenere le ragioni di alcuna delle parti, avendovi un proprio interesse non meramente di fatto ma giuridico, sicché il terzo interveniente deve presentarsi come titolare di un rapporto giuridico connesso con quello dedotto in lite da una delle parti originarie contro l'altra, o da esso dipendente […]. Nel processo odierno i titoli sono diversi e il legale rappresentante risulta in conflitto di interessi tra la e la ditta individuale su importi fatturati da soggetti diversi e non CP_1 ceduti in conformità alla legge per essere opponibili alla ”. Parte_1
L'eccezione non risulta fondata.
2.3. L'art. 105, comma 2, c.p.c., infatti, prevede che ciascuno “può […] intervenire per sostenere le ragioni di alcuna delle parti, quando vi ha un proprio interesse”.
Si ritiene che l'interesse menzionato dalla norma vada ravvisato nell'accoglimento delle conclusioni formulate dalla parte convenuta opposta (in primis il rigetto dell'opposizione), avendo l'interveniente dedotto che la IG.ra è, al tempo stesso, titolare dell'impresa individuale CP_3 [...]
e della sicché vi sarebbe una sostanziale identità di CP_3 E_
interessi tra i due soggetti.
Detto altrimenti, l'interesse a riscuotere il credito azionato in via monitoria della E_
coinciderebbe con quello della di , dal momento che la IG.ra
[...] CP_3 CP_3
farebbe capo ad ambo le entità. Pertanto, essendo rispettato il requisito posto dalla norma, CP_3
l'eccezione non può essere accolta.
pagina 9 di 27
3. Sulla produzione documentale di parte attrice opponente di cui alla memoria del 08.04.2024.
3.1. In data 08.04.2024, la parte attrice opponente ha depositato una memoria di integrazione documentale “per fatto sopravvenuto in sede di interpello”, con cui ha prodotto i documenti nn. 20 –
23.
Si tratta di fotografie che ritrarrebbero lo stato dei luoghi di Via Torricelli in Nichelino – uno dei siti in cui la parte convenuta opposta doveva adempiere le sue obbligazioni – nei seguenti mesi: aprile 2019, agosto 2020, febbraio 2021 e dicembre 2021.
Secondo la parte attrice opponente, a seguito della “risposta palesemente non veritiera” da parte della IG.ra amministratrice unica e legale rappresentante dell'odierna parte convenuta CP_2
opposta, data in sede di interrogatorio formale (cfr. verbale di udienza del 26.10.2023), si è reso necessario “produrre fotografie dello stato dei luoghi aggiornate rispetto a quella prodotta in atto di citazione dalla scrivente difesa al doc. cit. 13 e scattata il 21.7.2021”.
3.2. Si rileva l'inammissibilità della produzione, in quanto:
- in primo luogo, trattasi di produzione effettuata con una memoria non autorizzata e dopo la chiusura dell'istruttoria, sancita con l'Ordinanza del 16.11.2023;
- in secondo luogo, trattasi di produzione tardiva di documenti, che si sarebbero potuti (e dovuti) produrre entro la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., trattandosi di mezzi di prova che non sono materialmente sopravvenuti rispetto a tale termine: si tratta, infatti, di fotografie che, a tale epoca, erano già producibili, essendo sono state estratte dall'archivio storico di Google Maps;
- infine, la parte attrice opponente ha prodotto tali documenti senza formulare previamente istanza di rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c. e, in ogni caso, non si ravvisa il presupposto della decadenza non imputabile previsto dalla citata norma.
pagina 10 di 27
4. Sull'eccezione proposta dalla parte attrice opponente di improcedibilità della domanda giudiziale di controparte.
4.1. La parte attrice opponente ha eccepito l'improcedibilità della domanda giudiziale di controparte, riferendo, in sintesi:
- che, benché l'esperimento di mediazione fosse stata demandata con provvedimento del 08.07.2025, la parte convenuta opposta – su cui ricade l'obbligo di attivare la procedura (cfr. art. 5-bis del D.Lgs. n.
28 del 2010) – presentava la relativa domanda “solo il 9.12.2024”;
- che, pertanto, il primo ed unico incontro di mediazione si svolgeva in data 08.01.2025, vale a dire “il giorno prima della scadenza delle note di pc”, fissate per il giorno 09.01.2025;
- che, non potendosi concludere il procedimento di mediazione in un solo giorno, il verbale di mediazione è stato negativo;
- che ne deriva l'improcedibilità della domanda giudiziale, stante la “colpevole inerzia iniziale della parte che ha ritardato la presentazione dell'istanza”.
L'eccezione e la domanda suddette non risultano fondate.
4.2. Ai sensi della normativa vigente, infatti, “quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo di conciliazione” (cfr. art. 5, comma 4, del
D.Lgs. n. 28 del 2010, applicabile anche alla “mediazione demandata” in forza del rinvio operato dall'art. 5 quater, comma 2, del medesimo D.Lgs.).
La norma nulla dice in merito all'eventuale termine entro cui la procedura deve essere esperita, essendo quindi sufficiente che, entro la successiva udienza di verifica (quindi anche il giorno prima) si sia tenuto anche soltanto il primo incontro e non sia intervenuto l'accordo delle parti.
La giurisprudenza sul punto afferma, infatti, che “in ipotesi di mediazione delegata ex art. 5, commi 2 e
2-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, ciò che rileva, ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità,
è l'utile esperimento, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione, da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo.” (cfr.
Cass. n. 40035 del 2021; cfr. anche Cass. 18845 del 2024, secondo cui “la condizione di procedibilità della mediazione obbligatoria (e, a maggior ragione, anche di quella delegata dal giudice – n.d.r.) […]
è realizzata qualora una o entrambe le parti comunichino al termine del primo incontro davanti al mediatore la propria indisponibilità a procedere oltre.”.
Nel caso di specie, l'incontro di mediazione si è svolto in data 08.01.2025, con successiva udienza – sostituita da “note scritte” ex art. 127-ter – in data 09.01.2025, e si è concluso con un verbale negativo pagina 11 di 27 non avendo le parti trovato un accordo conciliativo (cfr. doc. n. 24 della parte attrice opponente e n. 41 della parte convenuta opposta) e, dunque, la condizione di procedibilità risulta soddisfatta.
Del resto, a proposito della “iniziale inerzia” della parte convenuta opposta nell'attivare la procedura di mediazione, si rileva che, benché l'incontro si sia tenuto il giorno prima del deposito delle note ex art. 127-ter c.p.c., laddove ci fossero state serie possibilità di raggiungere una soluzione bonaria della controversia, nulla avrebbe impedito alle parti di formulare al giudice, in sede di trattazione scritta, un rinvio onde proseguire nelle trattative ed, eventualmente, formalizzare l'accordo.
5. Sull'eccezione proposta dalla parte attrice opponente di carenza di legittimazione attiva di
E_
5.1. In via preliminare, la parte attrice opponente ha dedotto la carenza di legittimazione attiva della parte convenuta opposta, in quanto il decreto ingiuntivo impugnato è stato emesso in favore della mentre il contratto, sulla cui base si è invocato il credito azionato in E_ via monitoria, è stato stipulato con l'impresa individuale . La parte Controparte_3
attrice opponente precisa, inoltre, che, non avendo mai accettato alcuna cessione di detto contratto da parte di a favore della , E_ Controparte_3
l'odierna convenuta opposta ( non avrebbe titolo a eIGere il credito E_
portato dalle fatture azionate in via monitoria. In particolare, non potrebbe pretendere né il credito di cui alla fattura n. 87 del 13.12.2019, in quanto emessa dalla (cioè Controparte_3
da un soggetto distinto) né il credito di cui alla fattura n. 47, in quanto emessa dalla
[...]
non essendosi mai perfezionata la cessione del contratto. Pertanto, E_0
parte attrice opponente chiede di dichiarare il difetto di legittimazione processuale attiva di
E_
L'eccezione e la domanda suddette non risultano fondate.
5.2. Invero, la clausola n. 6 del contratto stipulato tra la e la Controparte_3 [...]
(parte attrice opponente, d'ora in avanti Parte_1 PT
) prevede che “il contratto potrà essere ceduto dalla alle
[...] Controparte_3 stesse condizioni ad altra ditta o società pubblicitaria” (cfr. doc. n. 11 della parte attrice opponente e n.
3 della parte convenuta opposta). Si ritiene che tale pattuizione rappresenti una forma di consenso pagina 12 di 27 preventivo alla cessione del contratto ai sensi dell'art. 1407, comma 1, c.c. Tale norma prevede che “se una parte ha consentito preventivamente che l'altra sostituisca a sé un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, la sostituzione è efficace nei suoi confronti dal momento in cui le è stata notificata o in cui essa l'ha accettata”.
Nel caso di specie, la sostituzione è stata notificata a mediante l'emissione della Parte_1
fattura n. 47 del 10.11.2020 da parte di ricevuta dalla prima senza E_
sollevare contestazioni.
Inoltre, vi è sufficiente materiale probatorio per poter ritenere che l'accettazione da parte dell'attuale parte attrice opponente alla cessione del contratto ci si sia stata, quantomeno per fatti concludenti.
Dalla corrispondenza e-mail intercorsa tra le parti, risulta infatti che i rapporti contrattuali, iniziati con la , sono tacitamente proseguiti, a partire dal 16.05.2020, con la CP_11 CP_3
avendo altresì le parti concordato un piano rateale dei pagamenti E_
dovuti dalla e relativi alla fattura n. 87 del 13.12.2019 (cfr. doc. nn. 10 della parte attrice Parte_1
opponente e nn. 5, 6 e 10 della parte convenuta opposta).
Tali circostanze sono state confermate anche in sede di deposizione testimoniale dalla teste IG.ra
, la quale: Testimone_1
- interrogata sul capo di prova n. 48 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 della parte convenuta opposta, riferiva di aver saputo dalla IG.ra e dal commercialista che “il 26.02.2020 la CP_3
cedeva pro soluto alla nuova costituita Controparte_3
in persona della legale rappresentante IG.ra , il E_ CP_3
proprio credito vantato nei confronti dell'odierna attrice in opposizione nonché il contratto del
07.02.2019 ex art. 63 del medesimo contratto”;
- interrogata sul capo di prova n. 49 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 della parte convenuta opposta, confermava che “subito dopo la fine del primo lockdown, nella prima settimana di maggio
2020 la preavvertiva telefonicamente la dell'avvenuta cessione Controparte_4 Parte_1
del contratto del 07.02.2019 e nella titolarità del credito vantato dalla di CP_3 CP_3
”;
[...]
- interrogata sul capo di prova n. 52 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 della parte convenuta opposta, confermava che “nei giorni compresi tra il 04.05.2020 ed il 16.05.2020 la CP_3 [...]
e la trattavano telefonicamente per addivenire ad una nuova rateizzazione della CP_1 Parte_1 fattura n. 087/2019”.
pagina 13 di 27 In definitiva, essendo l'odierna convenuta opposta subentrata nell'intera posizione sostanziale della , la è legittimata a eIGere i Controparte_3 E_
crediti portati da ambo le fatture azionate in via monitoria.
Di conseguenza, l'istanza di declaratoria della carenza di legittimazione attiva in capo alla eve essere rigettata. E_
6. Sul merito della presente causa.
6.1. Tutto ciò chiarito, la parte attrice opponente ha chiesto, nel merito, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“in via principale,
- Revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo esecutivo n. 1004/22 emesso dal Tribunale di Torino per tutti i motivi di cui in narrativa, che si intendono interamente richiamati e, conseguentemente, dichiarare tenuta e per l'effetto condannare alla restituzione in favore della E_ Parte_1
in persona degli amministratori Sig. e Parte_1 Parte_2 Parte_3
della somma precettata in base al decreto ingiuntivo opposto, oltre le successive Parte_4
occorrende di Euro 10.909.58 dalla medesima corrisposta, senza riconoscimento alcuno, oltre interessi moratori dal giorno della domanda ex art. 1284 c.c., comma 4.
In via subordinata,
-Nella denegata e non creduta ipotesi in cui non venisse accolta la carenza di legittimazione processuale attiva, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, dichiarare risolto il contratto per impossibilità sopravvenuta ex art 1467 c.c. e per l'effetto dichiarare tenuto alla condanna alla restituzione delle somme versate Euro 10.909.58 o altra somma veriore accertanda, oltre interessi moratori dal giorno della domanda ex art. 1284 c.c., comma 4.
In via di estremo subordine,
Nella ulteriore denegata ipotesi in cui non venisse accolta la carenza di legittimazione processuale attiva, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna alla restituzione delle somme versate e non venisse dichiarato risolto il contratto per impossibilità sopravvenuta ex art 1467
c.c., accertare e dichiarare il recesso della e per l'effetto dichiarare tenuta e condannare la Parte_1
convenuta alla restituzione delle somme indebitamente percepite di Euro 10.909,58, decurtando la fattura n 47/2020 di Euro 5.325,30 pari ad Euro 5.584,28 o altra somma veriore accertanda, in virtù
pagina 14 di 27 l'inadempimento della convenuta data la rimozione delle paline, oltre interessi moratori dal giorno della domanda ex art. 1284 c.c., comma 4.”.
L'opposizione e le predette domande ed eccezioni non risultano fondate e, quindi, devono essere rigettate, con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
6.2. Invero, l'attuale parte convenuta opposta ha richiesto ed ottenuto il suddetto decreto ingiuntivo opposto deducendo:
- che la (d'ora in avanti, per brevità, anche soltanto ”) è E_ CP_1 un'impresa che ha per oggetto sociale l'allestimento, il noleggio e la vendita di spazi pubblicitari stradali;
- che in data 07.02.2019, la e la CP_3 Parte_1
d'ora in avanti, per brevità, anche soltanto “ ”) stipulavano un contratto di noleggio di
[...] Parte_1
quindici paline pubblicitarie bifacciali da installare sul territorio del Comune di Nichelino;
- che il contratto aveva una durata annuale e prevede un canone pari a Euro 3.600,00, IVA esclusa;
- che l'art. 9 delle Condizioni Generali di Contratto prevedeva che “il presente contratto ha la durata annuale e si intende tacitamente rinnovato da entrambe le parti per uguale periodo, se non disdetto almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza con lettera raccomandata a.r. o comunicato attraverso posta certificata PEC e così di seguito per i successivi rinnovi. A partire dal secondo anno il canone di noleggio subirà un aumento del 10 % rispetto il periodo precedente e così per tutti i periodi successivi”;
- che, in assenza di disdetta, in data 13.12.2019, la inviava alla la fattura n. CP_3 Parte_1
87/2019, avente a oggetto il canone relativo al periodo compreso tra febbraio 2020 e gennaio 2021 ed emessa per la somma di Euro 4.831,20 IVA inclusa (comprensiva dell'incremento del 10% previsto dalla clausola di cui prima);
- che la provvedeva al pagamento parziale di tale fattura, residuando la somma di Euro Parte_1
3.031,20;
- che in data 16.05.2020, la offriva di rateizzare il debito residuo in rate mensili da CP_3
corrispondersi fino a dicembre 2020;
- che in data 01.01.2020, la , riconoscendo la debenza della somma residua, chiedeva di Parte_1
diminuirla del 50% o, in alternativa, di sospendere il contratto;
- che seguivano trattative stragiudiziali, che rimanevano senza esito, né la pagava alcuna Parte_1
delle rate concesse;
pagina 15 di 27 - che, in assenza di disdetta formalmente comunicata nei termini indicati nelle Condizioni Generali di
Contratto, in data 10.11.2020, la inviava alla la fattura n. 47/2020, relativa CP_3 Parte_1
al periodo da gennaio 2021 a dicembre 2021, emessa per la somma di Euro 5.325,30 (comprensiva dell'incremento del 10% previsto dalla clausola di cui prima);
- che tale fattura restava completamente insoluta;
- che in data 23.11.2020, la costituiva in mora la;
CP_3 Parte_1
- che ne seguivano trattative stragiudiziali, che rimanevano senza esito;
- che la è, a oggi, creditrice della somma complessiva di Euro 8.356,50. CP_3
6.3. Si deve osservare che, secondo la tesi prevalente, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione,
l'onere di provare l'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (cfr. in tal senso: Tribunale Napoli, sez. XI, 18 luglio 2019, n. 7305 in Redazione Giuffrè 2019; Tribunale
Milano, sez. VI, 08 luglio 2019, n. 6729; Tribunale Nola, sez. I, 20 maggio 2019, n. 1136 in Redazione
Giuffrè 2019; Tribunale Ivrea, 26 marzo 2019, n. 317; Tribunale Torino, sez. I, 20 dicembre 2018, in
Redazione Giuffrè 2019; Tribunale Prato sez. I, 21 dicembre 2017, n. 1033 in Redazione Giuffrè 2018;
Tribunale Nola sez. I, 21 agosto 2017, n. 1882 in Redazione Giuffrè, 2018; Tribunale Roma sez. XI, 04 luglio 2017, n. 13614 in Redazione Giuffrè 2017; Tribunale Teramo, 01 febbraio 2017, n. 71 in
Redazione Giuffrè 2017; Tribunale Grosseto, 22 aprile 2016, n. 335 in Redazione Giuffrè 2016; Corte appello Lecce sez. II, 27 gennaio 2016, n. 57 in Redazione Giuffrè 2016; Tribunale Modena sez. I, 14 gennaio 2016, n. 75 in Giurisprudenza locale - Modena 2016; Cass. civile, sez. II, 24 maggio 2010, n.
12622; Cass. civile, sez. lav., 13 luglio 2009, n. 16340; Cass. civile, sez. I, 31 maggio 2007 n. 12765;
Cass. civile, sez. I, 03 febbraio 2006, n. 2421; Cass. civile, sez. III, 24 novembre 2005, n. 24815; Cass. civile, sez. II, 30 luglio 2004, n. 14556; Cass. civile, sez. III, 17 novembre 2003, n. 17371; Cass. civile, sez. II, 4 aprile 2003, n. 5321; Cass. civile, sez. I, 27 giugno 2000, n. 8718; Cass. civile, sez. II,
29 gennaio 1999, n. 807; Cass. civile, sez. lav., 17 novembre 1997, n. 11417; Cass. civile, Sezioni
Unite, 07 luglio 1993 n. 7448).
Peraltro, resta fermo il fondamentale orientamento seguito dalla Cassazione civile a Sezioni Unite 30 ottobre 2001 n. 13533 secondo cui “il creditore (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto pagina 16 di 27 ingiuntivo, il convenuto opposto), sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione
o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'attore opponente) a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. in tal senso: Cass., Sezioni Unite, 30 ottobre 2001 n.
13533, in Guida al dir. n. 45/2001 pag. 40; in senso conforme, con specifico riferimento al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo: cfr.: Tribunale Torino, sez. I, 20 dicembre 2018, in Redazione Giuffrè
2019; Tribunale Salerno, 27 marzo 2015 n. 1439 in Redazione Giuffrè 2015; Tribunale Salerno sez. II,
31 ottobre 2014 n. 5151 in Redazione Giuffrè 2014; Tribunale Torino, Sent. 15 giugno 2007 n. 4134/07 in Il Foro Padano 2007 n. 1, pag. 239).
Nel caso di specie, la parte convenuta opposta ha sufficientemente provato la sussistenza del titolo, fonte negoziale del diritto di credito fatto valere in via monitoria e nel presente giudizio, mentre la parte attrice opponente non ha adeguatamente dedotto e/o provato l'esistenza di alcun fatto estintivo, modificativo od impeditivo di tale diritto.
6.4. Invero, nel caso di specie risultano documentalmente provate le seguenti circostanze dedotte dalla parte convenuta opposta:
- in data 07.02.2019, la e la stipulavano un contratto E_2 Parte_1 di pubblicità a noleggio, avente a oggetto l'installazione di quindici “palette pubblicitarie” nelle seguenti vie del comune di Nichelino (To): Via Primo Maggio, Via Torricelli – semaforo, Via Brescia,
Via Cacciatori e Via Nenni (cfr. doc. n. 11 della parte attrice opponente e doc. n. 3 della parte convenuta opposta);
- il contratto aveva durata di un anno dalla data della “posa in opera” e prevedeva un canone di noleggio, per il primo anno, di Euro 3.600,00 (più IVA), con un acconto all'ordine pari a Euro
1.440,00, un ulteriore versamento di Euro 1.008 alla data della “posa” e nove rate da Euro 216,00 (cfr. doc. n. 11 della parte attrice opponente e doc. n. 3 della parte convenuta opposta);
- detto contratto prevedeva, altresì, una clausola di rinnovo tacito per eguale periodo, con facoltà di disdetta da comunicarsi sei mesi prima della scadenza da inviarsi tramite raccomandata A.R. o PEC
(cfr. doc. n. 11 della parte attrice opponente e doc. n. 3 della parte convenuta opposta);
- in data 22.02.2019, la individuava i siti in cui posizionare i quindici impianti e il CP_3 successivo 28.02.2019 (data della c.d. “posa in opera”) installava le plance pubblicitarie sulle strutture
(cfr. fotografie prodotte dalla parte convenuta opposta sub doc. nn. 13 e 21 – 28), circostanza questa pagina 17 di 27 non specificamente contestata dalla parte convenuta opposta;
- in data 12.03.2019, la emetteva fattura n. 13 relativa al canone di Parte_6
noleggio del periodo 18.02.2019 – 17.02.2020 (cfr. doc. n. 14 della parte convenuta opposta), che veniva regolarmente pagata dalla (circostanza pacifica in causa); Parte_1
- in data 13.12.2019, inviava alla la fattura n. 87 relativa al canone di CP_3 Parte_1
noleggio per il successivo periodo febbraio 2020 – gennaio 2021, per un totale di Euro 4.831,20 (IVA inclusa), che la provvedeva a pagare parzialmente con un versamento di Euro 1.800,00 Parte_1
residuando Euro 3.031,20 (cfr. doc. n. 4 della parte attrice opponente e n. 5 della parte convenuta opposta);
- durante la pandemia da Covid-19, la cedeva i propri contratti alla Controparte_3 nuova legalmente rappresentata dall'amministratrice unica IG.ra E_
(cfr. doc. n. 3 della parte attrice opponente e n. 1 della parte convenuta opposta) e, CP_2
in data 04.05.2020, la nuova società avvertiva la di subentrare nel contratto del Parte_1
07.02.2019 da questa stipulato con la (cfr. doc. n. 10 della parte Controparte_3
convenuta opposta);
- in data 16.05.2020, la nviava alla un'e-mail di sollecito E_ Parte_1
di pagamento del residuo relativo alla fattura n. 87 del 13.12.2019 (cfr. doc. n. 5 della parte convenuta opposta), mentre in data 10.11.2020, emetteva, a carico di , la fattura n. 47 del 10.11.2020 Parte_1
relativo al periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2021 per un totale di Euro 5.325,30 IVA inclusa (cfr. doc. n.
7 della parte convenuta opposta);
- in data 23.11.2020, la ostituiva in mora la richiedendo E_ Parte_1
il pagamento della fattura n. 47 del 10.11.2020 di Euro 5.325,30 entro i successivi otto giorni (cfr. doc.
n. 8 della parte convenuta opposta);
- poiché la non provvedeva a pagare il residuo dovuto (Euro 3.031,20 relativi alla fattura Parte_1
n. 87 del 13.12.2019 ed Euro 5.325,30 relativi alla fattura n. 47 del 10.11.2020 per un totale di Euro
8.356,50), la chiedeva e otteneva decreto ingiuntivo provvisoriamente E_
esecutivo per detta somma (oltre interessi e spese), che la provvedeva a onorare tramite il Parte_1 versamento della somma precettata di Euro 10.909,58 “senza riconoscimento di debito”, riservandosi la facoltà di “agire in opposizione” (cfr. doc. nn. 1 e 2 della parte attrice opponente);
- successivamente, la agiva in giudizio, presentando la presente opposizione. Parte_1
pagina 18 di 27 6.5. Si rileva che la parte attrice opponente non ha specificamente contestato tali circostanze dedotte dalla parte convenuta opposta, essendosi limitata a sollevare le eccezioni di cui infra. Ora, ai sensi dell'art. 115, 1° comma, c.p.c. (come sostituito dall'art. 45 Legge n. 69/2009), il Giudice deve porre a fondamento della decisione non soltanto le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, bensì anche “i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”.
In proposito, si deve osservare che il predetto principio di “non contestazione” consacrato nel novellato art. 115, 1° comma, c.p.c. trova applicazione anche nell'atto di citazione in opposizione rispetto a quanto dedotto nel ricorso per ingiunzione (cfr. in tal senso: Tribunale Milano sez. IV, 19 marzo 2015
n. 3666 in Redazione Giuffrè 2015; Tribunale Monza sez. I, 17 marzo 2014 n. 498 in
GiustiziaCivile.com 2014, 6 novembre;
Tribunale Catanzaro, sez. II, 18 gennaio 2011 in Giur. merito
2012, 3, 590).
6.6. Nel merito, come prima eccezione, la parte attrice opponente ha dedotto che, onde evitare il rinnovo tacito del contratto, ha tentato “più volte di inviare la disdetta a di CP_3 CP_3
, senza tuttavia riuscirci”. In particolare, avrebbe comunicato già con l'e-mail
[...] Parte_1 del 01.06.2020 di “di dismettere le paline e chiudere la contabilità al 31 maggio 2020, data la pandemia di covid 19” e avrebbe inviato due PEC, rispettivamente il 17.06.2020 e il 03.08.2020, oltre a una raccomanda A.R. in data 01.09.2020. Tuttavia – precisa la – nessuno di questi Parte_1
tentativi andava a buon fine, in quanto le due PEC non venivano inviate dal sistema e la raccomandata veniva restituita al mittente essendo il destinatario sconosciuto, senza che, però, ciò fosse addebitale a sua colpa, non avendo ella ricevuta notizia di alcuna variazione “di posta o di pec”. Conseguentemente, la disdetta dovrebbe essere considerata “pienamente valida ed efficace”.
L'eccezione non risulta fondata.
Preliminarmente, si precisa che la questione della tempestività della disdetta può porsi solo con riferimento alla fattura n. 47 del 10.11.2020, relativa al periodo 01.01.2021 – 31.12.2021, non anche alla fattura n. 87 del 13.12.2019, relativa al periodo febbraio 2020 – gennaio 2021. Di conseguenza, siccome il contratto oggetto di causa prevede una facoltà di disdetta da esercitarsi entro sei mesi prima della scadenza dello stesso, onde evitare l'emissione della fattura n. 87, la avrebbe dovuto Parte_1
inviare la disdetta entro il 28.08.2019 (si ricorda che la data della c.d. posa in opera, da cui decorre la vigenza del contratto, è stato provato risalire al 28.02.2019), mentre i “tentativi di disdetta” della parte convenuta opposta sono datati rispettivamente 17.06.2020, 03.08.2020 e 01.09.2020, quindi è evidente che erano diretti a evitare il rinnovo del contratto per il periodo 01.01.2021 – 31.12.2021, oggetto della fattura n. 47.
pagina 19 di 27 Ciò premesso, i tentativi di disdetta citati non possono in ogni caso considerarsi “validi ed efficaci”, non avendo raggiunto il loro scopo. È infatti documentalmente provato che le PEC non erano state consegnate;
è la stessa parte attrice opponente a produrre, sub doc. nn. 5 e 6 l'avviso di mancata consegna delle comunicazioni di disdetta, il che IGnifica che tanto in data 17.06.2020 quanto in data
03.08.2020 la parte convenuta opposta non aveva ricevuto notizia della disdetta da parte di PT
. L'ordinaria diligenza avrebbe richiesto di capire perché il sistema non inviava il messaggio,
[...]
onde porvi rimedio tempestivamente e poter così esercitare la facoltà di disdetta nei termini stabiliti dal contratto. Non avendolo fatto, la ha perso la facoltà di disdire il contratto, che, pertanto, Parte_1
si era automaticamente rinnovato anche per il periodo 01.01.2021 – 31.12.20221.
Quanto alla raccomandata 01.09.2020 (che comunque non ha raggiunto lo scopo di notiziare la volontà di disdetta), essa non può essere presa in considerazione, essendo stata inviata oltre il termine ultimo per esercitare validamente la disdetta, coincidente con la data del 28.08.2020. Si ricorda, infatti, che la c.d. posa in opera delle palette pubblicitarie era avvenuto il 28.02.2019 (cfr. doc. nn. 13 e 21 –
28 della parte convenuta opposta), sicché è da questa data che bisogna calcolare la decorrenza del contratto e, giocoforza, il termine di disdetta.
Quanto, infine, alla menzionata e-mail del 01.06.2020, si rileva che, dal suo tenore letterale, tale comunicazione non può essere considerata come disdetta, non presentandone i caratteri, ma assumendo più le forme di una trattativa volta a trovare un accordo (cfr. doc. n. 10 della parte attrice opponente).
L'eccezione, pertanto, deve essere rigettata.
6.7. Con una seconda eccezione, la ha dedotto la vessatorietà della clausola che prevede Parte_1
il rinnovo automatico del contratto se non disdettato sei mesi prima della scadenza, precisando che tale condizione è molto “onerosa e incerta” perché il contraente “dopo appena sei mesi dalla conclusione del contratto, deve già decidere se rinnovarlo oppure recedervi”. La parte attrice opponente ha lamentato inoltre che il contratto prevede la durata di un anno “dalla posa in opera”, senza che però sia nota la “esatta data di posizione delle palline”.
Neppure tale eccezione risulta fondata.
Invero, quanto alla questione della vessatorietà della clausola che prevede la facoltà di disdetta sei mesi prima della scadenza (art. n. 10 del contratto datato 07.02.2019 – cfr. doc. n. 11 della parte attrice opponente e doc. n. 3 della parte convenuta opposta-), valgano le seguenti, dirimenti, considerazioni:
pagina 20 di 27 - il contratto è stato sottoscritto da due operatori commerciali, quindi nessuna delle parti può essere considerata parte in posizione di debolezza quale consumatore, non potendo dunque invocare le tutele riconosciute a tale soggetto;
- il contratto è composto da due fogli soltanto e da triplice sottoscrizione, due delle quali apposte al primo foglio (che, oltre a contenere l'oggetto dell'accordo, contiene altresì la clausola di disdetta) e la terza apposta in calce alle condizioni generali (tra le quali è nuovamente specificata la facoltà di disdetta) (cfr. doc. n. 11 della parte attrice opponente e doc. n. 3 della parte convenuta opposta);
- la parte convenuta opposta ha allegato e provato, senza che la controparte lo abbia specificamente contestato, che, in genere, i contratti di noleggio pubblicitario hanno durata pluriennale (generalmente cinque anni), per consentire al soggetto che eroga il servizio, l'ammortamento dei notevoli costi che esso deve sostenere nei primi anni, di conseguenza la previsione di un termine di disdetta così stringente, a fronte di un contratto a tacito rinnovo delle durata di un anno soltanto, ben può essere considerata come frutto di trattative validamente intercorse tra le parti: parte attrice opponente ha ottenuto di vincolarsi a un'obbligazione, generalmente pluriennale, per un anno soltanto;
come contropartita, parte convenuta opposta ha preteso un termine di disdetta molto stringente, quale modo per ripristinare l'equilibrio economico del contratto.
Si rileva, inoltre, che la circostanza di cui al n. 3, relativa alla durata pluriennale dei contratti di noleggio pubblicitario, è stata confermata in sede di deposizione testimoniale dai IG.ri, Parte_7
e (cfr. capi nn. 7, 10 e 13 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2
[...] Testimone_1
della parte convenuta opposta).
Quanto, infine, alla questione della data esatta di posizionamento delle palette pubblicitarie, essa è superata per tabulas, essendo stato provato per documenti che le installazioni sono state completate in data 28.02.2019 (cfr. doc. n. 13 della parte convenuta opposta).
Tutto ciò posto, l'eccezione deve essere rigettata.
6.8. Con una terza eccezione, la ha dedotto che, alla data del 26.07.2021, le “paline Parte_1 pubblicitarie” non erano più presenti nella Via Torricelli di Nichelino, producendo una fotografia a sostegno (cfr. doc. n. 13 della parte attrice opponente); ciò costituirebbe “inadempimento di
”, che legittimerebbe “in applicazione dell'art. 1460 c.c. il rifiuto, Parte_6
da parte di , di adempiere alla propria controprestazione di pagamento della fattura n. 47 Parte_1
(del 10.11.2020, n.d.r.)”.
L'eccezione non risulta fondata.
pagina 21 di 27 Invero, tale allegazione della parte attrice opponente non può considerarsi sufficientemente provata, in quanto il documento n. 13 da questa prodotto non è in grado di sostenere, sotto il profilo probatorio, l'eccezione formulata. Si tratta, infatti, di una fotografia de-contestualizzata rispetto ai luoghi che ritrae, dal momento che non vi sono riferimenti precisi che consentano di collocarla a livello spazio-temporale e la cui datazione (26.07.2021) non può ritenersi certa, non essendo dato sapere la provenienza di tale foto.
L'eccezione, pertanto, non può essere accolta.
6.9. Con un'ultima eccezione, la ha dedotto che, essendo stata chiusa dal 09.03.2020 al Parte_1
23.05.2020 e dal 26.10.2020 al 23.05.2021 a causa del Covid-19, “in data 1.6.2020 Parte_1
comunicava a mezzo e-mail a di non riuscire a sostenere le condizioni Controparte_5
contrattuali così come pattuite al momento della sottoscrizione del contratto il 7.2.2019 e chiedeva quindi una rinegoziazione, senza ricevere risposta (doc. 10).”, precisando che: “L'art. 1467 c.c. concede alle parti di un contratto a prestazioni corrispettive la possibilità di rinegoziarne in maniera equa le condizioni, laddove l'esecuzione sia divenuta onerosa per una di loro, situazione quest'ultima che si sarebbe verificata nel caso di specie, avendo il Covid comportato “la chiusura forzata di gran parte delle attività commerciali, tra cui le palestre”. Sul punto, ha richiamato la relazione Parte_1
della Cassazione sulla normativa emergenziale anti-Covid datata 08.07.2020, affermando che in tale documento sarebbe previsto “un vero e proprio obbligo delle parti di contrattare, al fine di addivenire ad un nuovo accordo volto a riportare in equilibrio il contratto entro i limiti dell'alea normale del Per_ medesimo. che è stata facilmente superata dalla pandemia, evento straordinario ed assolutamente imprevedibile.”.
Neppure tale eccezione risulta fondata.
Invero, l'art. 1467 c.c. menzionato dalla parte convenuta opposta prevede quanto segue: “Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti dall'articolo 1458.
La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell'alea normale del contratto.
La parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto”.
Dalla lettura del dato normativo si ricava che (nei contratti a esecuzione continuata o periodica)
pagina 22 di 27 per far valere l'eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione, la parte che è tenuta alla prestazione eccessivamente onerosa può agire in giudizio chiedendo la risoluzione del contratto. La parte contro cui
è chiesta la risoluzione, invece, onde evitare la caducazione integrale del contratto, può offrire una modifica delle condizioni contrattuali per ripristinare l'equilibrio economico dello stesso.
È evidente che, nel caso di specie, non si è verificata l'ipotesi contemplata dalla norma, in quanto non ha agito in giudizio per chiedere la risoluzione del contratto, ma ha interrotto Parte_1
l'esecuzione della prestazione (pagamento dei ratei mensili), risultando inadempiente rispetto alle proprie obbligazioni. Conseguentemente, non può resistere nel presente giudizio Parte_1 eccependo l'onerosità sopravvenuta della prestazione da lei dovuta e pretendendo dalla parte avvantaggiata dalla sopravvenienza ( la rinegoziazione delle E_ condizioni contrattuali, allegando che su quest'ultima ricadrebbe un obbligo siffatto, derivante dell'evento imprevedibile che ha causato lo squilibrio delle prestazioni contrattualmente previste. Si sottolinea che, a livello normativo, non è previsto alcun obbligo di rinegoziazione delle condizioni contrattuali a carico della parte avvantaggiata dall'eccessiva onerosità sopravvenuta, mentre a livello giurisprudenziale e dottrinale il dibattito è ancora aperto, non essendo note pronunce di rilievo che applichino l'art. 1467 c.c. in maniera innovativa e nella direzione prospettata dalla parte attrice opponente.
Ciò posto, l'eccezione non può essere accolta.
6.10. Per completezza, si rileva che, in via subordinata, la parte attrice opponente ha chiesto di dichiarare “il contratto risolto per impossibilità sopravvenuta ex art. 1467 c.c.”.
Si evidenzia che la parte sussume l'impossibilità sopravvenuta sotto la norma di cui all'art. 1467 che, invece, tratta dell'eccessiva onerosità sopravvenuta e tale equivoco rende dubbia quale fosse l'effettiva volontà della parte, dal momento che, in narrativa, essa ha articolato le sue difese trattando dell'eccessiva onerosità sopravvenuta. Pertanto, considerato che non è stata proposta alcuna allegazione né produzione relativamente all'impossibilità sopravvenuta della prestazione, l'istanza non può essere accolta.
6.11. In definitiva, la parte convenuta opposta ha sufficientemente provato la sussistenza del titolo, fonte negoziale del diritto di credito fatto valere in via monitoria e nel presente giudizio, mentre, come si è detto, la parte attrice opponente non ha adeguatamente dedotto e/o provato l'esistenza di alcun fatto estintivo, modificativo od impeditivo di tale diritto.
pagina 23 di 27 6.12. Pertanto, l'opposizione e le domande ed eccezioni proposte dalla parte attrice opponente devono essere rigettate ed il decreto ingiuntivo opposto integralmente confermato.
6.13. Le ulteriori questioni proposte dalle parti devono ritenersi superate, tenuto anche conto che, secondo il costante insegnamento della Cassazione, per assolvere l'obbligo motivazionale conforme al disposto dell'art. 132 n. 4 c.p.c., il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali è fondato il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutte le altre ricostruzioni, gli altri rilievi e le circostanze che, sebbene non siano menzionati specificamente, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, dovendosi ritenere, diversamente, che la motivazione non possa qualificarsi come succinta nel senso voluto dall'articolo 118 delle disposizioni di attuazione c.p.c.; è sufficiente, cioè, il riferimento alle ragioni in fatto e in diritto ritenute idonee a giustificare la soluzione adottata;
con specifico riguardo all'accertamento del fatto, dunque, affinché sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell'art. 132 n. 4 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione 'logica' ed
'adeguata' dell'adottata decisione evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse (sul punto, possono richiamarsi le seguenti pronunce: Cass. civile sez. III, 24 marzo 2016, n. 5882; Cass. civile sez. II, 16 dicembre 2015, n. 25289; Cass. civile sez. VI, 10 febbraio 2015 n. 2498; Cass. civile sez. VI, 02 dicembre 2014 n. 25509; Cass. civile, sez. VI, 17 maggio 2013, n. 12123; Cass. civile, sez. I, 15 maggio 2013, n. 11699; Cass. civile, sez. I, sentenza 11 luglio 2012, n. 11645; Cass. civile, sez. I, 28 maggio 2012, n. 8451; Cass. civile, sez. II, 20 febbraio
2012, n. 2412; Cass. civile, 24 novembre 2011, n. 24843; Cass. civile, sez. III, 27 settembre 2011, n.
19748; Cass. civile, sez. I, 15 aprile 2011, n. 8767; Cass. civile, sez. II, 12 aprile 2011, n. 8294; Cass. civile, sez. III, 28 ottobre 2009, n. 22801; Cass. civile, sez. III, 10 marzo 2009, n. 5762; Cass. civile, sez. III, 27 luglio 2006, n. 17145).
pagina 24 di 27
7. Sulla domanda di risarcimento danni per responsabilità aggravata proposta dalla parte convenuta opposta e dall'intervenuta, ex art. 96 c.p.c.
7.1. La parte convenuta opposta e l'intervenuta hanno chiesto la condanna di controparte al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
La domanda non può trovare accoglimento.
7.2. Invero, nel caso di specie non si ravvisano, innanzitutto, i presupposti previsti dal primo comma dell'art. 96 c.p.c., ai sensi del quale:
“Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza.”
Non risulta, infatti, che la parte attrice opponente soccombente abbia agito con mala fede o colpa grave.
7.3. Inoltre, tenuto conto di tutti i rilievi svolti nei paragrafi precedenti, non si ravvisa l'opportunità di applicare il disposto del terzo comma dell'art. 96 c.p.c., introdotto dalla Legge n. 69/2009, ai sensi del quale: “In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”.
Secondo l'orientamento della Cassazione, “la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi del comma 3 dell'art. 96 c.p.c., aggiunto dalla l. 18 giugno 2009 n. 69, presuppone l'accertamento della mala fede o colpa grave della parte soccombente, non solo perché la relativa previsione è inserita nella disciplina della responsabilità aggravata, ma anche perché agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sé rimproverabile.”
(cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. VI, 30 novembre 2012, n. 21570 in Giust. civ. Mass. 2012, 11,
1364).
Sulla norma si sono pronunciate anche le Sezioni Unite della Suprema Corte, affermando quanto segue:
“La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'eIGenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della 'potestas agendi' con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova
pagina 25 di 27 del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede
(consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello, che aveva escluso la condanna, nonostante l'artificiosa evocazione in giudizio di una parte, peraltro senza proporre domanda contro di essa, finalizzata a 'bloccare' le azioni promosse all'estero, in quanto la pretestuosità sarebbe dovuta essere eccepita dalla stessa parte invece rimasta contumace)” (cfr. in tal senso: Cass. civile, Sezioni Unite, 13 settembre 2018, n. 22405).
Nel caso di specie, come si è detto in precedenza, non risulta che la parte attrice opponente soccombente abbia agito con mala fede o colpa grave.
8. Sulle spese processuali del presente giudizio di opposizione.
8.1. In virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la parte attrice opponente dev'essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alle controparti le spese processuali del presente giudizio, in conformità del Regolamento adottato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55.
8.2. Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4, comma 1, del citato D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (e, in particolare, delle caratteristiche e del pregio dell'attività prestata, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate), i compensi vengono liquidati sulla base della Tabella 2) allegata al predetto Regolamento, secondo i seguenti valori di liquidazione previsti nello scaglione “da Euro 5.200,01 ad Euro 26.000,00”, correttamente indicati nella nota spese depositata dalla parte convenuta opposta e dall'intervenuta:
Euro 919,00 per la fase di studio della controversia;
Euro 777,00 per la fase introduttiva del giudizio;
Euro 1.680,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione;
Euro 1.701,00 per la fase decisionale;
Euro 1.523,10 quale aumento del 30 % per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale ex art. 4, comma 2, D.M. 10 marzo 2014 n. 55;
pagina 26 di 27 per un totale di Euro 6.600,10, oltre alle spese documentate, al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Non può, invece, essere riconosciuto anche l'aumento del 30 % per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT ex art. 4, comma 1 bis, D.M. 10 marzo 2014 n. 55, non risultando consentita la ricerca testuale dei documenti richiamati all'interno degli atti della parte convenuta opposta e dell'intervenuta.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI TORINO, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. 7199/2022 R.G. promossa dalla Parte_1
in persona degli amministratori legali rappresentanti pro tempore IG.ri
[...] Pt_2
, e (parte attrice opponente) contro la
[...] Parte_3 Parte_4 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, IG.ra (parte E_ CP_2
convenuta opposta) e contro la , in persona della titolare IG.ra Controparte_3
(intervenuta), nel contraddittorio delle parti: CP_2
1) Rigetta l'opposizione e tutte le domande ed eccezioni proposte dalla parte attrice opponente società in persona degli amministratori legali Parte_1
rappresentanti pro tempore, avverso il decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di Torino n.
1004/2022, datato 08.02.2022, depositato in data 09.02.2022, che conferma integralmente.
2) Dichiara tenuta e condanna la parte attrice opponente società
[...]
in persona degli amministratori legali rappresentanti pro tempore, ai sensi Parte_1 dell'art. 91 c.p.c., a rimborsare alla parte convenuta opposta ed all'intervenuta le spese del presente giudizio di opposizione, liquidate in complessivi Euro 6.600,10 per compensi, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende.
3) Rigetta la domanda di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. proposta dalla parte convenuta opposta e dall'intervenuta.
Così deciso in Torino, in data 16 aprile 2025
IL GIUDICE
Dott. Edoardo DI CAPUA
pagina 27 di 27
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Terza Sezione Civile in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Edoardo DI CAPUA ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7199/2022 R.G. promossa da:
(C.F. e P. IVA , in Parte_1 P.IVA_1
persona degli amministratori legali rappresentanti pro tempore IG.ri Parte_2 Parte_3
e elettivamente domiciliata in Torino, Via Pietro Bagetti n. 10, presso lo studio Parte_4 dell'Avv. Barbara MARTINO, che la rappresenta e difende unitamente all'Avv. Cristiano RE, con studio in Torino, in forza di procura speciale allegata all'atto di citazione in opposizione;
-PARTE ATTRICE OPPONENTE-
contro
:
(C.F. e P. IVA ), in persona del legale rappresentante E_ P.IVA_2 pro tempore, IG.ra rappresentata e difesa dall'Avv. Tanya Caterina D'AGOSTINO CP_2
ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio in Torino, Via Antonio Fabro n. 8, in forza di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
-PARTE CONVENUTA OPPOSTA-
contro
:
(C.F. e P. IVA , in persona della titolare IG.ra Controparte_3 P.IVA_3
rappresentata e difesa dall'Avv. Tanya Caterina D'AGOSTINO ed elettivamente CP_2
domiciliata presso il di lei studio in Torino, Via Antonio Fabro n. 8, in forza di procura speciale allegata alla comparsa di interventi volontario;
-INTERVENUTA-
pagina 1 di 27 avente per oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo;
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per la parte attrice opponente (nelle Parte_1
“note scritte” depositate in data 08.01.2025 e nell'Ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. in data 15.01.2025):
“Voglia il Tribunale di Torino Ill.mo, respinta ogni contraria e diversa istanza, eccezione, deduzione;
IN VIA PREGIUDIZIALE: revocare il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 1004/22 oggi opposto stante l'inerzia colpevole di e di Controparte_4 Controparte_3
che ha ritardato senza motivo la presentazione dell'istanza di mediazione, dopo 5 mesi;
Ancora IN VIA PREGIUDIZIALE
Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione processuale attiva della ricorrente, odierna convenuta opposta in quanto estranea al rapporto contrattuale, E_ Pt_5
da con la , nel giudizio monitorio R.G. Parte_1 Controparte_5
1031/22 e nel relativo Decreto Ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 1004/22 oggi opposto, per i motivi di cui in narrativa e per l'effetto, dichiarare l'illegittimità e/o nullità e/o inefficacia del Decreto
Ingiuntivo n. 1004/22 del Tribunale di Torino che dovrà essere necessariamente revocato;
IN VIA PREGIUDIZIALE, respingere e/o dichiarare inammissibile l'intervento volontario adesivo promosso in data 27.10.2023 da , (P.IVA ), con sede in Torino, via san Francesco Controparte_3 P.IVA_3
d'Assisi n. 22, in persona della titolare IG.ra , nata a [...] il [...], c.f. CP_3
residente in [...], poiché infondato in C.F._1
fatto ed in diritto;
NEL MERITO, in via principale,
- Revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo esecutivo n. 1004/22 emesso dal Tribunale di Torino per tutti i motivi di cui in narrativa, che si intendono interamente richiamati e, conseguentemente, dichiarare tenuta e per l'effetto condannare alla restituzione in favore della E_ Parte_1
in persona degli amministratori Sig. e
[...] Parte_2 Parte_3
della somma precettata in base al decreto ingiuntivo opposto, oltre le successive Parte_4
occorrende di Euro 10.909.58 dalla medesima corrisposta, senza riconoscimento alcuno, oltre interessi moratori dal giorno della domanda ex art. 1284 c.c., comma 4.
pagina 2 di 27 In via subordinata,
-Nella denegata e non creduta ipotesi in cui non venisse accolta la carenza di legittimazione processuale attiva, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, dichiarare risolto il contratto per impossibilità sopravvenuta ex art 1467 c.c. e per l'effetto dichiarare tenuto alla condanna alla restituzione delle somme versate Euro 10.909.58 o altra somma veriore accertanda, oltre interessi moratori dal giorno della domanda ex art. 1284 c.c., comma 4.
In via di estremo subordine,
Nella ulteriore denegata ipotesi in cui non venisse accolta la carenza di legittimazione processuale attiva, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna alla restituzione delle somme versate e non venisse dichiarato risolto il contratto per impossibilità sopravvenuta ex art 1467
c.c., accertare e dichiarare il recesso della e per l'effetto dichiarare tenuta e condannare la Parte_1
convenuta alla restituzione delle somme indebitamente percepite di Euro 10.909,58, decurtando la fattura n 47/2020 di Euro 5.325,30 pari ad Euro 5.584,28 o altra somma veriore accertanda, in virtù
l'inadempimento della convenuta data la rimozione delle paline, oltre interessi moratori dal giorno della domanda ex art. 1284 c.c., comma 4.
IN OGNI CASO, col favore del compenso professionale oltre rimborso forfettario 15% ed accessori di legge, oltre esposti e ai costi di mediazione Euro 193,17”.
Per la parte convenuta opposta per l'intervenuta E_
(nelle “note scritte” depositate in data 09.01.2025 e Controparte_3 nell'Ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. in data 15.01.2025):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione, produzione e deduzione, contestata integralmente la ricostruzione in fatto avanzata da controparte
In via preliminare
respingere la domanda ex adverso formulata in merito alla richiesta dichiarazione di carenza
di legittimazione attiva in capo alla per le motivazioni meglio esposte nel Controparte_6
presente atto;
pagina 3 di 27 In via istruttoria
ammettere la documentazione prodotta nel presente atto di comparsa di costituzione e risposta;
disporre, senza inversione dell'onere della prova, l'ammissione delle prove per interrogatorio formale e per testi, nonché in materia contraria, sulle circostanze di fatto dedotte nella parte espositiva del presente scritto costitutivo, da intendersi qui integralmente ricapitolate, paragrafo per paragrafo, espunti gli eventuali apprezzamenti valutativi, precedute dalla rituale locuzione “Vero che”. Con riserva di meglio articolare, produrre, dedurre ed opporre eccezioni in sede di memorie ex art. 183, VI comma c.p.c.;
NEL MERITO
In via principale
respingere la richiesta di revoca del decreto ingiuntivo n. 1004/2022, così come formulata da controparte, per i motivi esposti in fatto ed in diritto e, per l'effetto respingere l'opposizione ex adverso proposta poiché destituita di fondamento sia in fatto sia in diritto per le ragioni meglio esposte nel presente scritto costitutivo;
confermare il decreto ingiuntivo n. 1004/2022 concesso dal Tribunale Ordinario di Torino, in persona dell'Ill.mo Giudice, dott. Francesco Moroni in data 08.02.2022, e depositato presso la
Cancelleria il 09.02.2022;
In subordine
nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto condannare controparte al versamento a favore della società in persona del legale E_
rappresentante pro tempore, della somma capitale pari ad Euro 8.356,50 o somma veriore anche maggiore accertanda in corso di causa, oltre interessi ex art. 1284 c. 4 c.p.c. dal deposito del ricorso monitorio al saldo;
In ogni caso
condannare l'opponente al risarcimento dei danni per “lite temeraria” ex art. 96 c.p.c. e/o comunque alla sanzione da liquidarsi in via equitativa ai sensi del III comma del medesimo acquisto, per tutte le ragioni esposte in fatto ed in diritto;
In ogni caso
con vittoria di spese, competenze di causa, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A. sull'importo delle competenze, come previsti per legge, inclusive anche delle spese di mediazione.”.
pagina 4 di 27 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
1.1. Si premette che:
- ai sensi dell'art. 132, 2° comma, n. 4, c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” (e non più anche “la concisa esposizione dello svolgimento del processo”);
- ai sensi dell'art. 118, 1° comma, disp. attuaz., c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la
“motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.”
Pertanto, con riguardo allo svolgimento del processo saranno richiamati unicamente gli eventi rilevanti ai fini della decisione.
1.2. Su ricorso depositato dalla il Tribunale di Torino, con decreto E_
provvisoriamente esecutivo n. 1004/2022, datato 08.02.2022, depositato in data 09.02.2022, ha ingiunto, a di pagare alla ricorrente la Parte_1
somma di Euro 8.356,50, oltre interessi come da domanda, ed oltre alle spese della procedura monitoria e successive occorrende.
1.3. Con atto di citazione datato 05.04.2022, ritualmente notificato in data 12.04.2022, la
[...]
ha convenuto in giudizio la ricorrente, proponendo Parte_1
opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo chiedendo, nel merito, l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
1.4. Si è costituita telematicamente la parte convenuta opposta, depositando comparsa di costituzione e risposta, contestando le allegazioni e le domande di controparte e chiedendo, nel merito, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale di Torino Ill.mo,
Respinta ogni contraria e diversa istanza, eccezione, deduzione;
IN VIA PREGIUDIZIALE
Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione processuale attiva della ricorrente, odierna convenuta opposta in quanto estranea al rapporto contrattuale, concluso da E_
pagina 5 di 27 con la , nel giudizio monitorio R.G. 1031/22 e nel Parte_1 Controparte_7
relativo Decreto Ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 1004/22 oggi opposto, per i motivi di cui in narrativa e per l'effetto, dichiarare l'illegittimità e/o nullità e/o inefficacia del Decreto Ingiuntivo n.
1004/22 del Tribunale di Torino che dovrà essere necessariamente revocato;
NEL MERITO
In via principale
-Revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo esecutivo n. 1004/22 emesso dal Tribunale di Torino per tutti i motivi di cui in narrativa, che si intendono interamente richiamati e, conseguentemente, dichiarare tenuta e per l'effetto condannare alla restituzione in favore della E_ Parte_1
in persona degli amministratori Sig. , e , della somma Parte_2 Parte_3 Parte_4
precettata in base al decreto ingiuntivo opposto, oltre le successive occorrende di Euro 10.909.58 dalla medesima corrisposta, oltre interessi moratori dal giorno della domanda ex art. 1284 c.c., comma 4.
In via subordinata
-Nella denegata e non creduta ipotesi in cui non venisse accolta la carenza di legittima-zione processuale attiva, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, dichiarare risolto il contratto per impossibilità sopravvenuta ex art 1467 c.c. e per l'effetto dichiarare tenuto alla condanna alla restituzione delle somme versate Euro 10.909.58o altra somma veriore accertanda, oltre interessi moratori dal giorno della domanda ex art. 1284 c.c., comma 4.
In via di estremo subordine.
Nella ulteriore denegata ipotesi in cui non venisse accolta la carenza di legittimazione processuale attiva, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna alla restituzione delle somme versate e non venisse dichiarato risolto il contratto per impossibilità sopravvenuta ex art 1467
c.c., accertare e dichiarare il recesso della e per l'effetto dichiarare tenuta e condannare la Parte_1
convenuta alla restituzione delle somme indebitamente percepite di Euro 10.909,58, decurtando la fattura n 47/2020 di Euro 5.325,30 pari ad Euro 5.584,28 o altra somma veriore accertanda, in virtù dell'inadempimento della convenuta data la rimozione delle paline, oltre interessi moratori dal giorno della domanda ex art. 1284 c.c., comma 4.
IN OGNI CASO
Col favore del compenso professionale oltre rimborso forfettario 15% ed accessori di legge.”
pagina 6 di 27 1.5. All'udienza del 10.10.2022, il Giudice Istruttore dr. CARBONE, su richiesta delle parti, ha concesso i seguenti termini perentori, ai sensi dell'art. 183, 6° comma, c.p.c.:
1) un termine perentorio di trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;
2) un termine perentorio di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dell'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;
3) un termine perentorio di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria.
1.6. Con Ordinanza in data 16.02.2023, il Giudice Istruttore dr.ssa VIGONE ha ammesso le prove testimoniali su tutti i capitoli di prova dedotti dalle parti in materia diretta e contraria, limitando a due per parti i testi da sentire e che sono stati assunti alle udienze del 20.04.2023 e del 26.10.2023.
1.7. In data 31.10.2023 è intervenuta volontariamente l'impresa individuale Controparte_3
, in persona della titolare IG.ra depositando comparsa di intervento
[...] CP_2 volontario adesivo ex art. 105, comma 2, c.p.c., chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
In via preliminare:
– dichiarare l'ammissibilità dell'intervento adesivo dipendente spiegato nel presente giudizio, discendente dall'eccezione preliminare di difetto di legittimità passiva in capo alla
[...]
da parte attrice in opposizione Controparte_8 Parte_1
[...]
NEL MERITO
1) accogliere integralmente le conclusioni rassegnate da parte convenuta opposta E_
in comparsa di costituzione e risposta del 20.09.2022 (infra riportate) e, per l'effetto, rigettare
[...]
integralmente quelle formulate da parte attrice in opposizione Parte_1
(ivi inclusa l'eccezione preliminare di asserito difetto di legittimità passiva della
[...]
che giustifica il presente intervento adesivo volontario) E_
Con vittoria di spese e competenze di lite.”.
1.8. In data 08.04.2024, la parte attrice opponente ha effettuato un'integrazione del materiale istruttorio mediante deposito di documenti.
pagina 7 di 27 1.9. Con Ordinanza in data 08.07.2024 il nuovo Giudice Istruttore, a modifica della precedente ordinanza del precedente Giudice dr.ssa VIGONE:
- ha disposto l'esperimento di un procedimento di mediazione demandata ex art. 5 quater D.Lgs. n.
28/2010 (introdotto dal D.Lgs. n. 149/2022) e fissato udienza successiva dopo la scadenza del termine di cui all'art. 6 D.Lgs. n. 28/2010, invitando le parti:
➢ a prendere una precisa posizione conciliativa in sede di mediazione ed a dedicare il massimo impegno per assicurarne l'esito positivo;
➢ a produrre telematicamente copia della domanda di mediazione, delle comunicazioni e del/i verbale/i di incontro davanti al mediatore.
- ha rinviato l'udienza fisica in presenza, già fissata avanti al precedente Giudice Dr.ssa Luisa
VIGONE in data lunedì 07.10.2024 h.12 per “chiarimenti”, avanti al nuovo Giudice Dott. Edoardo DI
CAPUA per la precisazione delle conclusioni.;
- ha disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza successiva di precisazione delle conclusioni dal deposito di “note scritte”, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza;
- ha assegnato alle parti termine perentorio fino al 09.01.2025 per il deposito delle suddette rispettive
“note scritte”.
1.10. Le parti hanno depositato le rispettive “note scritte” precisando le conclusioni così come in epigrafe.
1.11.Con Ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. in data 15.01.2025, il Giudice Istruttore ha quindi trattenuto la causa in decisione, disponendo il deposito delle comparse conclusionali entro il termine perentorio di
60 giorni e delle memorie di replica entro il successivo termine perentorio di 20 giorni a norma dell'art. 190 c.p.c., così come previsto dall'art. 281-quinquies 1° comma c.p.c.
pagina 8 di 27
2. Sull'intervento volontario adesivo dell'impresa individuale Controparte_3
, in persona della titolare IG.ra
[...] CP_2
2.1. Come si è accennato, in data 31.10.2023 è intervenuta volontariamente l'impresa individuale
, in persona della titolare IG.ra depositando Controparte_3 CP_2
comparsa di intervento volontario adesivo ex art. 105, comma 2, c.p.c., deducendo che l'intervento nella presente opposizione è stato promosso “al fine di corroborare, avallare le difese tutte della
e chiederne l'accoglimento”, essendo la IG.ra titolare E_ CP_3 dell'impresa individuale e legale rappresentante della Controparte_3
Controparte_9
[...]
La parte attrice opponente ha eccepito l'inammissibilità di tale intervento, deducendo che “il
[...]
presupposto dell'intervento adesivo dipendente sussiste quando il terzo intervenga in causa per sostenere le ragioni di alcuna delle parti, avendovi un proprio interesse non meramente di fatto ma giuridico, sicché il terzo interveniente deve presentarsi come titolare di un rapporto giuridico connesso con quello dedotto in lite da una delle parti originarie contro l'altra, o da esso dipendente […]. Nel processo odierno i titoli sono diversi e il legale rappresentante risulta in conflitto di interessi tra la e la ditta individuale su importi fatturati da soggetti diversi e non CP_1 ceduti in conformità alla legge per essere opponibili alla ”. Parte_1
L'eccezione non risulta fondata.
2.3. L'art. 105, comma 2, c.p.c., infatti, prevede che ciascuno “può […] intervenire per sostenere le ragioni di alcuna delle parti, quando vi ha un proprio interesse”.
Si ritiene che l'interesse menzionato dalla norma vada ravvisato nell'accoglimento delle conclusioni formulate dalla parte convenuta opposta (in primis il rigetto dell'opposizione), avendo l'interveniente dedotto che la IG.ra è, al tempo stesso, titolare dell'impresa individuale CP_3 [...]
e della sicché vi sarebbe una sostanziale identità di CP_3 E_
interessi tra i due soggetti.
Detto altrimenti, l'interesse a riscuotere il credito azionato in via monitoria della E_
coinciderebbe con quello della di , dal momento che la IG.ra
[...] CP_3 CP_3
farebbe capo ad ambo le entità. Pertanto, essendo rispettato il requisito posto dalla norma, CP_3
l'eccezione non può essere accolta.
pagina 9 di 27
3. Sulla produzione documentale di parte attrice opponente di cui alla memoria del 08.04.2024.
3.1. In data 08.04.2024, la parte attrice opponente ha depositato una memoria di integrazione documentale “per fatto sopravvenuto in sede di interpello”, con cui ha prodotto i documenti nn. 20 –
23.
Si tratta di fotografie che ritrarrebbero lo stato dei luoghi di Via Torricelli in Nichelino – uno dei siti in cui la parte convenuta opposta doveva adempiere le sue obbligazioni – nei seguenti mesi: aprile 2019, agosto 2020, febbraio 2021 e dicembre 2021.
Secondo la parte attrice opponente, a seguito della “risposta palesemente non veritiera” da parte della IG.ra amministratrice unica e legale rappresentante dell'odierna parte convenuta CP_2
opposta, data in sede di interrogatorio formale (cfr. verbale di udienza del 26.10.2023), si è reso necessario “produrre fotografie dello stato dei luoghi aggiornate rispetto a quella prodotta in atto di citazione dalla scrivente difesa al doc. cit. 13 e scattata il 21.7.2021”.
3.2. Si rileva l'inammissibilità della produzione, in quanto:
- in primo luogo, trattasi di produzione effettuata con una memoria non autorizzata e dopo la chiusura dell'istruttoria, sancita con l'Ordinanza del 16.11.2023;
- in secondo luogo, trattasi di produzione tardiva di documenti, che si sarebbero potuti (e dovuti) produrre entro la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., trattandosi di mezzi di prova che non sono materialmente sopravvenuti rispetto a tale termine: si tratta, infatti, di fotografie che, a tale epoca, erano già producibili, essendo sono state estratte dall'archivio storico di Google Maps;
- infine, la parte attrice opponente ha prodotto tali documenti senza formulare previamente istanza di rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c. e, in ogni caso, non si ravvisa il presupposto della decadenza non imputabile previsto dalla citata norma.
pagina 10 di 27
4. Sull'eccezione proposta dalla parte attrice opponente di improcedibilità della domanda giudiziale di controparte.
4.1. La parte attrice opponente ha eccepito l'improcedibilità della domanda giudiziale di controparte, riferendo, in sintesi:
- che, benché l'esperimento di mediazione fosse stata demandata con provvedimento del 08.07.2025, la parte convenuta opposta – su cui ricade l'obbligo di attivare la procedura (cfr. art. 5-bis del D.Lgs. n.
28 del 2010) – presentava la relativa domanda “solo il 9.12.2024”;
- che, pertanto, il primo ed unico incontro di mediazione si svolgeva in data 08.01.2025, vale a dire “il giorno prima della scadenza delle note di pc”, fissate per il giorno 09.01.2025;
- che, non potendosi concludere il procedimento di mediazione in un solo giorno, il verbale di mediazione è stato negativo;
- che ne deriva l'improcedibilità della domanda giudiziale, stante la “colpevole inerzia iniziale della parte che ha ritardato la presentazione dell'istanza”.
L'eccezione e la domanda suddette non risultano fondate.
4.2. Ai sensi della normativa vigente, infatti, “quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo di conciliazione” (cfr. art. 5, comma 4, del
D.Lgs. n. 28 del 2010, applicabile anche alla “mediazione demandata” in forza del rinvio operato dall'art. 5 quater, comma 2, del medesimo D.Lgs.).
La norma nulla dice in merito all'eventuale termine entro cui la procedura deve essere esperita, essendo quindi sufficiente che, entro la successiva udienza di verifica (quindi anche il giorno prima) si sia tenuto anche soltanto il primo incontro e non sia intervenuto l'accordo delle parti.
La giurisprudenza sul punto afferma, infatti, che “in ipotesi di mediazione delegata ex art. 5, commi 2 e
2-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, ciò che rileva, ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità,
è l'utile esperimento, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione, da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo.” (cfr.
Cass. n. 40035 del 2021; cfr. anche Cass. 18845 del 2024, secondo cui “la condizione di procedibilità della mediazione obbligatoria (e, a maggior ragione, anche di quella delegata dal giudice – n.d.r.) […]
è realizzata qualora una o entrambe le parti comunichino al termine del primo incontro davanti al mediatore la propria indisponibilità a procedere oltre.”.
Nel caso di specie, l'incontro di mediazione si è svolto in data 08.01.2025, con successiva udienza – sostituita da “note scritte” ex art. 127-ter – in data 09.01.2025, e si è concluso con un verbale negativo pagina 11 di 27 non avendo le parti trovato un accordo conciliativo (cfr. doc. n. 24 della parte attrice opponente e n. 41 della parte convenuta opposta) e, dunque, la condizione di procedibilità risulta soddisfatta.
Del resto, a proposito della “iniziale inerzia” della parte convenuta opposta nell'attivare la procedura di mediazione, si rileva che, benché l'incontro si sia tenuto il giorno prima del deposito delle note ex art. 127-ter c.p.c., laddove ci fossero state serie possibilità di raggiungere una soluzione bonaria della controversia, nulla avrebbe impedito alle parti di formulare al giudice, in sede di trattazione scritta, un rinvio onde proseguire nelle trattative ed, eventualmente, formalizzare l'accordo.
5. Sull'eccezione proposta dalla parte attrice opponente di carenza di legittimazione attiva di
E_
5.1. In via preliminare, la parte attrice opponente ha dedotto la carenza di legittimazione attiva della parte convenuta opposta, in quanto il decreto ingiuntivo impugnato è stato emesso in favore della mentre il contratto, sulla cui base si è invocato il credito azionato in E_ via monitoria, è stato stipulato con l'impresa individuale . La parte Controparte_3
attrice opponente precisa, inoltre, che, non avendo mai accettato alcuna cessione di detto contratto da parte di a favore della , E_ Controparte_3
l'odierna convenuta opposta ( non avrebbe titolo a eIGere il credito E_
portato dalle fatture azionate in via monitoria. In particolare, non potrebbe pretendere né il credito di cui alla fattura n. 87 del 13.12.2019, in quanto emessa dalla (cioè Controparte_3
da un soggetto distinto) né il credito di cui alla fattura n. 47, in quanto emessa dalla
[...]
non essendosi mai perfezionata la cessione del contratto. Pertanto, E_0
parte attrice opponente chiede di dichiarare il difetto di legittimazione processuale attiva di
E_
L'eccezione e la domanda suddette non risultano fondate.
5.2. Invero, la clausola n. 6 del contratto stipulato tra la e la Controparte_3 [...]
(parte attrice opponente, d'ora in avanti Parte_1 PT
) prevede che “il contratto potrà essere ceduto dalla alle
[...] Controparte_3 stesse condizioni ad altra ditta o società pubblicitaria” (cfr. doc. n. 11 della parte attrice opponente e n.
3 della parte convenuta opposta). Si ritiene che tale pattuizione rappresenti una forma di consenso pagina 12 di 27 preventivo alla cessione del contratto ai sensi dell'art. 1407, comma 1, c.c. Tale norma prevede che “se una parte ha consentito preventivamente che l'altra sostituisca a sé un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, la sostituzione è efficace nei suoi confronti dal momento in cui le è stata notificata o in cui essa l'ha accettata”.
Nel caso di specie, la sostituzione è stata notificata a mediante l'emissione della Parte_1
fattura n. 47 del 10.11.2020 da parte di ricevuta dalla prima senza E_
sollevare contestazioni.
Inoltre, vi è sufficiente materiale probatorio per poter ritenere che l'accettazione da parte dell'attuale parte attrice opponente alla cessione del contratto ci si sia stata, quantomeno per fatti concludenti.
Dalla corrispondenza e-mail intercorsa tra le parti, risulta infatti che i rapporti contrattuali, iniziati con la , sono tacitamente proseguiti, a partire dal 16.05.2020, con la CP_11 CP_3
avendo altresì le parti concordato un piano rateale dei pagamenti E_
dovuti dalla e relativi alla fattura n. 87 del 13.12.2019 (cfr. doc. nn. 10 della parte attrice Parte_1
opponente e nn. 5, 6 e 10 della parte convenuta opposta).
Tali circostanze sono state confermate anche in sede di deposizione testimoniale dalla teste IG.ra
, la quale: Testimone_1
- interrogata sul capo di prova n. 48 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 della parte convenuta opposta, riferiva di aver saputo dalla IG.ra e dal commercialista che “il 26.02.2020 la CP_3
cedeva pro soluto alla nuova costituita Controparte_3
in persona della legale rappresentante IG.ra , il E_ CP_3
proprio credito vantato nei confronti dell'odierna attrice in opposizione nonché il contratto del
07.02.2019 ex art. 63 del medesimo contratto”;
- interrogata sul capo di prova n. 49 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 della parte convenuta opposta, confermava che “subito dopo la fine del primo lockdown, nella prima settimana di maggio
2020 la preavvertiva telefonicamente la dell'avvenuta cessione Controparte_4 Parte_1
del contratto del 07.02.2019 e nella titolarità del credito vantato dalla di CP_3 CP_3
”;
[...]
- interrogata sul capo di prova n. 52 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 della parte convenuta opposta, confermava che “nei giorni compresi tra il 04.05.2020 ed il 16.05.2020 la CP_3 [...]
e la trattavano telefonicamente per addivenire ad una nuova rateizzazione della CP_1 Parte_1 fattura n. 087/2019”.
pagina 13 di 27 In definitiva, essendo l'odierna convenuta opposta subentrata nell'intera posizione sostanziale della , la è legittimata a eIGere i Controparte_3 E_
crediti portati da ambo le fatture azionate in via monitoria.
Di conseguenza, l'istanza di declaratoria della carenza di legittimazione attiva in capo alla eve essere rigettata. E_
6. Sul merito della presente causa.
6.1. Tutto ciò chiarito, la parte attrice opponente ha chiesto, nel merito, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“in via principale,
- Revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo esecutivo n. 1004/22 emesso dal Tribunale di Torino per tutti i motivi di cui in narrativa, che si intendono interamente richiamati e, conseguentemente, dichiarare tenuta e per l'effetto condannare alla restituzione in favore della E_ Parte_1
in persona degli amministratori Sig. e Parte_1 Parte_2 Parte_3
della somma precettata in base al decreto ingiuntivo opposto, oltre le successive Parte_4
occorrende di Euro 10.909.58 dalla medesima corrisposta, senza riconoscimento alcuno, oltre interessi moratori dal giorno della domanda ex art. 1284 c.c., comma 4.
In via subordinata,
-Nella denegata e non creduta ipotesi in cui non venisse accolta la carenza di legittimazione processuale attiva, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, dichiarare risolto il contratto per impossibilità sopravvenuta ex art 1467 c.c. e per l'effetto dichiarare tenuto alla condanna alla restituzione delle somme versate Euro 10.909.58 o altra somma veriore accertanda, oltre interessi moratori dal giorno della domanda ex art. 1284 c.c., comma 4.
In via di estremo subordine,
Nella ulteriore denegata ipotesi in cui non venisse accolta la carenza di legittimazione processuale attiva, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna alla restituzione delle somme versate e non venisse dichiarato risolto il contratto per impossibilità sopravvenuta ex art 1467
c.c., accertare e dichiarare il recesso della e per l'effetto dichiarare tenuta e condannare la Parte_1
convenuta alla restituzione delle somme indebitamente percepite di Euro 10.909,58, decurtando la fattura n 47/2020 di Euro 5.325,30 pari ad Euro 5.584,28 o altra somma veriore accertanda, in virtù
pagina 14 di 27 l'inadempimento della convenuta data la rimozione delle paline, oltre interessi moratori dal giorno della domanda ex art. 1284 c.c., comma 4.”.
L'opposizione e le predette domande ed eccezioni non risultano fondate e, quindi, devono essere rigettate, con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
6.2. Invero, l'attuale parte convenuta opposta ha richiesto ed ottenuto il suddetto decreto ingiuntivo opposto deducendo:
- che la (d'ora in avanti, per brevità, anche soltanto ”) è E_ CP_1 un'impresa che ha per oggetto sociale l'allestimento, il noleggio e la vendita di spazi pubblicitari stradali;
- che in data 07.02.2019, la e la CP_3 Parte_1
d'ora in avanti, per brevità, anche soltanto “ ”) stipulavano un contratto di noleggio di
[...] Parte_1
quindici paline pubblicitarie bifacciali da installare sul territorio del Comune di Nichelino;
- che il contratto aveva una durata annuale e prevede un canone pari a Euro 3.600,00, IVA esclusa;
- che l'art. 9 delle Condizioni Generali di Contratto prevedeva che “il presente contratto ha la durata annuale e si intende tacitamente rinnovato da entrambe le parti per uguale periodo, se non disdetto almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza con lettera raccomandata a.r. o comunicato attraverso posta certificata PEC e così di seguito per i successivi rinnovi. A partire dal secondo anno il canone di noleggio subirà un aumento del 10 % rispetto il periodo precedente e così per tutti i periodi successivi”;
- che, in assenza di disdetta, in data 13.12.2019, la inviava alla la fattura n. CP_3 Parte_1
87/2019, avente a oggetto il canone relativo al periodo compreso tra febbraio 2020 e gennaio 2021 ed emessa per la somma di Euro 4.831,20 IVA inclusa (comprensiva dell'incremento del 10% previsto dalla clausola di cui prima);
- che la provvedeva al pagamento parziale di tale fattura, residuando la somma di Euro Parte_1
3.031,20;
- che in data 16.05.2020, la offriva di rateizzare il debito residuo in rate mensili da CP_3
corrispondersi fino a dicembre 2020;
- che in data 01.01.2020, la , riconoscendo la debenza della somma residua, chiedeva di Parte_1
diminuirla del 50% o, in alternativa, di sospendere il contratto;
- che seguivano trattative stragiudiziali, che rimanevano senza esito, né la pagava alcuna Parte_1
delle rate concesse;
pagina 15 di 27 - che, in assenza di disdetta formalmente comunicata nei termini indicati nelle Condizioni Generali di
Contratto, in data 10.11.2020, la inviava alla la fattura n. 47/2020, relativa CP_3 Parte_1
al periodo da gennaio 2021 a dicembre 2021, emessa per la somma di Euro 5.325,30 (comprensiva dell'incremento del 10% previsto dalla clausola di cui prima);
- che tale fattura restava completamente insoluta;
- che in data 23.11.2020, la costituiva in mora la;
CP_3 Parte_1
- che ne seguivano trattative stragiudiziali, che rimanevano senza esito;
- che la è, a oggi, creditrice della somma complessiva di Euro 8.356,50. CP_3
6.3. Si deve osservare che, secondo la tesi prevalente, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione,
l'onere di provare l'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (cfr. in tal senso: Tribunale Napoli, sez. XI, 18 luglio 2019, n. 7305 in Redazione Giuffrè 2019; Tribunale
Milano, sez. VI, 08 luglio 2019, n. 6729; Tribunale Nola, sez. I, 20 maggio 2019, n. 1136 in Redazione
Giuffrè 2019; Tribunale Ivrea, 26 marzo 2019, n. 317; Tribunale Torino, sez. I, 20 dicembre 2018, in
Redazione Giuffrè 2019; Tribunale Prato sez. I, 21 dicembre 2017, n. 1033 in Redazione Giuffrè 2018;
Tribunale Nola sez. I, 21 agosto 2017, n. 1882 in Redazione Giuffrè, 2018; Tribunale Roma sez. XI, 04 luglio 2017, n. 13614 in Redazione Giuffrè 2017; Tribunale Teramo, 01 febbraio 2017, n. 71 in
Redazione Giuffrè 2017; Tribunale Grosseto, 22 aprile 2016, n. 335 in Redazione Giuffrè 2016; Corte appello Lecce sez. II, 27 gennaio 2016, n. 57 in Redazione Giuffrè 2016; Tribunale Modena sez. I, 14 gennaio 2016, n. 75 in Giurisprudenza locale - Modena 2016; Cass. civile, sez. II, 24 maggio 2010, n.
12622; Cass. civile, sez. lav., 13 luglio 2009, n. 16340; Cass. civile, sez. I, 31 maggio 2007 n. 12765;
Cass. civile, sez. I, 03 febbraio 2006, n. 2421; Cass. civile, sez. III, 24 novembre 2005, n. 24815; Cass. civile, sez. II, 30 luglio 2004, n. 14556; Cass. civile, sez. III, 17 novembre 2003, n. 17371; Cass. civile, sez. II, 4 aprile 2003, n. 5321; Cass. civile, sez. I, 27 giugno 2000, n. 8718; Cass. civile, sez. II,
29 gennaio 1999, n. 807; Cass. civile, sez. lav., 17 novembre 1997, n. 11417; Cass. civile, Sezioni
Unite, 07 luglio 1993 n. 7448).
Peraltro, resta fermo il fondamentale orientamento seguito dalla Cassazione civile a Sezioni Unite 30 ottobre 2001 n. 13533 secondo cui “il creditore (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto pagina 16 di 27 ingiuntivo, il convenuto opposto), sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione
o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'attore opponente) a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. in tal senso: Cass., Sezioni Unite, 30 ottobre 2001 n.
13533, in Guida al dir. n. 45/2001 pag. 40; in senso conforme, con specifico riferimento al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo: cfr.: Tribunale Torino, sez. I, 20 dicembre 2018, in Redazione Giuffrè
2019; Tribunale Salerno, 27 marzo 2015 n. 1439 in Redazione Giuffrè 2015; Tribunale Salerno sez. II,
31 ottobre 2014 n. 5151 in Redazione Giuffrè 2014; Tribunale Torino, Sent. 15 giugno 2007 n. 4134/07 in Il Foro Padano 2007 n. 1, pag. 239).
Nel caso di specie, la parte convenuta opposta ha sufficientemente provato la sussistenza del titolo, fonte negoziale del diritto di credito fatto valere in via monitoria e nel presente giudizio, mentre la parte attrice opponente non ha adeguatamente dedotto e/o provato l'esistenza di alcun fatto estintivo, modificativo od impeditivo di tale diritto.
6.4. Invero, nel caso di specie risultano documentalmente provate le seguenti circostanze dedotte dalla parte convenuta opposta:
- in data 07.02.2019, la e la stipulavano un contratto E_2 Parte_1 di pubblicità a noleggio, avente a oggetto l'installazione di quindici “palette pubblicitarie” nelle seguenti vie del comune di Nichelino (To): Via Primo Maggio, Via Torricelli – semaforo, Via Brescia,
Via Cacciatori e Via Nenni (cfr. doc. n. 11 della parte attrice opponente e doc. n. 3 della parte convenuta opposta);
- il contratto aveva durata di un anno dalla data della “posa in opera” e prevedeva un canone di noleggio, per il primo anno, di Euro 3.600,00 (più IVA), con un acconto all'ordine pari a Euro
1.440,00, un ulteriore versamento di Euro 1.008 alla data della “posa” e nove rate da Euro 216,00 (cfr. doc. n. 11 della parte attrice opponente e doc. n. 3 della parte convenuta opposta);
- detto contratto prevedeva, altresì, una clausola di rinnovo tacito per eguale periodo, con facoltà di disdetta da comunicarsi sei mesi prima della scadenza da inviarsi tramite raccomandata A.R. o PEC
(cfr. doc. n. 11 della parte attrice opponente e doc. n. 3 della parte convenuta opposta);
- in data 22.02.2019, la individuava i siti in cui posizionare i quindici impianti e il CP_3 successivo 28.02.2019 (data della c.d. “posa in opera”) installava le plance pubblicitarie sulle strutture
(cfr. fotografie prodotte dalla parte convenuta opposta sub doc. nn. 13 e 21 – 28), circostanza questa pagina 17 di 27 non specificamente contestata dalla parte convenuta opposta;
- in data 12.03.2019, la emetteva fattura n. 13 relativa al canone di Parte_6
noleggio del periodo 18.02.2019 – 17.02.2020 (cfr. doc. n. 14 della parte convenuta opposta), che veniva regolarmente pagata dalla (circostanza pacifica in causa); Parte_1
- in data 13.12.2019, inviava alla la fattura n. 87 relativa al canone di CP_3 Parte_1
noleggio per il successivo periodo febbraio 2020 – gennaio 2021, per un totale di Euro 4.831,20 (IVA inclusa), che la provvedeva a pagare parzialmente con un versamento di Euro 1.800,00 Parte_1
residuando Euro 3.031,20 (cfr. doc. n. 4 della parte attrice opponente e n. 5 della parte convenuta opposta);
- durante la pandemia da Covid-19, la cedeva i propri contratti alla Controparte_3 nuova legalmente rappresentata dall'amministratrice unica IG.ra E_
(cfr. doc. n. 3 della parte attrice opponente e n. 1 della parte convenuta opposta) e, CP_2
in data 04.05.2020, la nuova società avvertiva la di subentrare nel contratto del Parte_1
07.02.2019 da questa stipulato con la (cfr. doc. n. 10 della parte Controparte_3
convenuta opposta);
- in data 16.05.2020, la nviava alla un'e-mail di sollecito E_ Parte_1
di pagamento del residuo relativo alla fattura n. 87 del 13.12.2019 (cfr. doc. n. 5 della parte convenuta opposta), mentre in data 10.11.2020, emetteva, a carico di , la fattura n. 47 del 10.11.2020 Parte_1
relativo al periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2021 per un totale di Euro 5.325,30 IVA inclusa (cfr. doc. n.
7 della parte convenuta opposta);
- in data 23.11.2020, la ostituiva in mora la richiedendo E_ Parte_1
il pagamento della fattura n. 47 del 10.11.2020 di Euro 5.325,30 entro i successivi otto giorni (cfr. doc.
n. 8 della parte convenuta opposta);
- poiché la non provvedeva a pagare il residuo dovuto (Euro 3.031,20 relativi alla fattura Parte_1
n. 87 del 13.12.2019 ed Euro 5.325,30 relativi alla fattura n. 47 del 10.11.2020 per un totale di Euro
8.356,50), la chiedeva e otteneva decreto ingiuntivo provvisoriamente E_
esecutivo per detta somma (oltre interessi e spese), che la provvedeva a onorare tramite il Parte_1 versamento della somma precettata di Euro 10.909,58 “senza riconoscimento di debito”, riservandosi la facoltà di “agire in opposizione” (cfr. doc. nn. 1 e 2 della parte attrice opponente);
- successivamente, la agiva in giudizio, presentando la presente opposizione. Parte_1
pagina 18 di 27 6.5. Si rileva che la parte attrice opponente non ha specificamente contestato tali circostanze dedotte dalla parte convenuta opposta, essendosi limitata a sollevare le eccezioni di cui infra. Ora, ai sensi dell'art. 115, 1° comma, c.p.c. (come sostituito dall'art. 45 Legge n. 69/2009), il Giudice deve porre a fondamento della decisione non soltanto le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, bensì anche “i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”.
In proposito, si deve osservare che il predetto principio di “non contestazione” consacrato nel novellato art. 115, 1° comma, c.p.c. trova applicazione anche nell'atto di citazione in opposizione rispetto a quanto dedotto nel ricorso per ingiunzione (cfr. in tal senso: Tribunale Milano sez. IV, 19 marzo 2015
n. 3666 in Redazione Giuffrè 2015; Tribunale Monza sez. I, 17 marzo 2014 n. 498 in
GiustiziaCivile.com 2014, 6 novembre;
Tribunale Catanzaro, sez. II, 18 gennaio 2011 in Giur. merito
2012, 3, 590).
6.6. Nel merito, come prima eccezione, la parte attrice opponente ha dedotto che, onde evitare il rinnovo tacito del contratto, ha tentato “più volte di inviare la disdetta a di CP_3 CP_3
, senza tuttavia riuscirci”. In particolare, avrebbe comunicato già con l'e-mail
[...] Parte_1 del 01.06.2020 di “di dismettere le paline e chiudere la contabilità al 31 maggio 2020, data la pandemia di covid 19” e avrebbe inviato due PEC, rispettivamente il 17.06.2020 e il 03.08.2020, oltre a una raccomanda A.R. in data 01.09.2020. Tuttavia – precisa la – nessuno di questi Parte_1
tentativi andava a buon fine, in quanto le due PEC non venivano inviate dal sistema e la raccomandata veniva restituita al mittente essendo il destinatario sconosciuto, senza che, però, ciò fosse addebitale a sua colpa, non avendo ella ricevuta notizia di alcuna variazione “di posta o di pec”. Conseguentemente, la disdetta dovrebbe essere considerata “pienamente valida ed efficace”.
L'eccezione non risulta fondata.
Preliminarmente, si precisa che la questione della tempestività della disdetta può porsi solo con riferimento alla fattura n. 47 del 10.11.2020, relativa al periodo 01.01.2021 – 31.12.2021, non anche alla fattura n. 87 del 13.12.2019, relativa al periodo febbraio 2020 – gennaio 2021. Di conseguenza, siccome il contratto oggetto di causa prevede una facoltà di disdetta da esercitarsi entro sei mesi prima della scadenza dello stesso, onde evitare l'emissione della fattura n. 87, la avrebbe dovuto Parte_1
inviare la disdetta entro il 28.08.2019 (si ricorda che la data della c.d. posa in opera, da cui decorre la vigenza del contratto, è stato provato risalire al 28.02.2019), mentre i “tentativi di disdetta” della parte convenuta opposta sono datati rispettivamente 17.06.2020, 03.08.2020 e 01.09.2020, quindi è evidente che erano diretti a evitare il rinnovo del contratto per il periodo 01.01.2021 – 31.12.2021, oggetto della fattura n. 47.
pagina 19 di 27 Ciò premesso, i tentativi di disdetta citati non possono in ogni caso considerarsi “validi ed efficaci”, non avendo raggiunto il loro scopo. È infatti documentalmente provato che le PEC non erano state consegnate;
è la stessa parte attrice opponente a produrre, sub doc. nn. 5 e 6 l'avviso di mancata consegna delle comunicazioni di disdetta, il che IGnifica che tanto in data 17.06.2020 quanto in data
03.08.2020 la parte convenuta opposta non aveva ricevuto notizia della disdetta da parte di PT
. L'ordinaria diligenza avrebbe richiesto di capire perché il sistema non inviava il messaggio,
[...]
onde porvi rimedio tempestivamente e poter così esercitare la facoltà di disdetta nei termini stabiliti dal contratto. Non avendolo fatto, la ha perso la facoltà di disdire il contratto, che, pertanto, Parte_1
si era automaticamente rinnovato anche per il periodo 01.01.2021 – 31.12.20221.
Quanto alla raccomandata 01.09.2020 (che comunque non ha raggiunto lo scopo di notiziare la volontà di disdetta), essa non può essere presa in considerazione, essendo stata inviata oltre il termine ultimo per esercitare validamente la disdetta, coincidente con la data del 28.08.2020. Si ricorda, infatti, che la c.d. posa in opera delle palette pubblicitarie era avvenuto il 28.02.2019 (cfr. doc. nn. 13 e 21 –
28 della parte convenuta opposta), sicché è da questa data che bisogna calcolare la decorrenza del contratto e, giocoforza, il termine di disdetta.
Quanto, infine, alla menzionata e-mail del 01.06.2020, si rileva che, dal suo tenore letterale, tale comunicazione non può essere considerata come disdetta, non presentandone i caratteri, ma assumendo più le forme di una trattativa volta a trovare un accordo (cfr. doc. n. 10 della parte attrice opponente).
L'eccezione, pertanto, deve essere rigettata.
6.7. Con una seconda eccezione, la ha dedotto la vessatorietà della clausola che prevede Parte_1
il rinnovo automatico del contratto se non disdettato sei mesi prima della scadenza, precisando che tale condizione è molto “onerosa e incerta” perché il contraente “dopo appena sei mesi dalla conclusione del contratto, deve già decidere se rinnovarlo oppure recedervi”. La parte attrice opponente ha lamentato inoltre che il contratto prevede la durata di un anno “dalla posa in opera”, senza che però sia nota la “esatta data di posizione delle palline”.
Neppure tale eccezione risulta fondata.
Invero, quanto alla questione della vessatorietà della clausola che prevede la facoltà di disdetta sei mesi prima della scadenza (art. n. 10 del contratto datato 07.02.2019 – cfr. doc. n. 11 della parte attrice opponente e doc. n. 3 della parte convenuta opposta-), valgano le seguenti, dirimenti, considerazioni:
pagina 20 di 27 - il contratto è stato sottoscritto da due operatori commerciali, quindi nessuna delle parti può essere considerata parte in posizione di debolezza quale consumatore, non potendo dunque invocare le tutele riconosciute a tale soggetto;
- il contratto è composto da due fogli soltanto e da triplice sottoscrizione, due delle quali apposte al primo foglio (che, oltre a contenere l'oggetto dell'accordo, contiene altresì la clausola di disdetta) e la terza apposta in calce alle condizioni generali (tra le quali è nuovamente specificata la facoltà di disdetta) (cfr. doc. n. 11 della parte attrice opponente e doc. n. 3 della parte convenuta opposta);
- la parte convenuta opposta ha allegato e provato, senza che la controparte lo abbia specificamente contestato, che, in genere, i contratti di noleggio pubblicitario hanno durata pluriennale (generalmente cinque anni), per consentire al soggetto che eroga il servizio, l'ammortamento dei notevoli costi che esso deve sostenere nei primi anni, di conseguenza la previsione di un termine di disdetta così stringente, a fronte di un contratto a tacito rinnovo delle durata di un anno soltanto, ben può essere considerata come frutto di trattative validamente intercorse tra le parti: parte attrice opponente ha ottenuto di vincolarsi a un'obbligazione, generalmente pluriennale, per un anno soltanto;
come contropartita, parte convenuta opposta ha preteso un termine di disdetta molto stringente, quale modo per ripristinare l'equilibrio economico del contratto.
Si rileva, inoltre, che la circostanza di cui al n. 3, relativa alla durata pluriennale dei contratti di noleggio pubblicitario, è stata confermata in sede di deposizione testimoniale dai IG.ri, Parte_7
e (cfr. capi nn. 7, 10 e 13 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2
[...] Testimone_1
della parte convenuta opposta).
Quanto, infine, alla questione della data esatta di posizionamento delle palette pubblicitarie, essa è superata per tabulas, essendo stato provato per documenti che le installazioni sono state completate in data 28.02.2019 (cfr. doc. n. 13 della parte convenuta opposta).
Tutto ciò posto, l'eccezione deve essere rigettata.
6.8. Con una terza eccezione, la ha dedotto che, alla data del 26.07.2021, le “paline Parte_1 pubblicitarie” non erano più presenti nella Via Torricelli di Nichelino, producendo una fotografia a sostegno (cfr. doc. n. 13 della parte attrice opponente); ciò costituirebbe “inadempimento di
”, che legittimerebbe “in applicazione dell'art. 1460 c.c. il rifiuto, Parte_6
da parte di , di adempiere alla propria controprestazione di pagamento della fattura n. 47 Parte_1
(del 10.11.2020, n.d.r.)”.
L'eccezione non risulta fondata.
pagina 21 di 27 Invero, tale allegazione della parte attrice opponente non può considerarsi sufficientemente provata, in quanto il documento n. 13 da questa prodotto non è in grado di sostenere, sotto il profilo probatorio, l'eccezione formulata. Si tratta, infatti, di una fotografia de-contestualizzata rispetto ai luoghi che ritrae, dal momento che non vi sono riferimenti precisi che consentano di collocarla a livello spazio-temporale e la cui datazione (26.07.2021) non può ritenersi certa, non essendo dato sapere la provenienza di tale foto.
L'eccezione, pertanto, non può essere accolta.
6.9. Con un'ultima eccezione, la ha dedotto che, essendo stata chiusa dal 09.03.2020 al Parte_1
23.05.2020 e dal 26.10.2020 al 23.05.2021 a causa del Covid-19, “in data 1.6.2020 Parte_1
comunicava a mezzo e-mail a di non riuscire a sostenere le condizioni Controparte_5
contrattuali così come pattuite al momento della sottoscrizione del contratto il 7.2.2019 e chiedeva quindi una rinegoziazione, senza ricevere risposta (doc. 10).”, precisando che: “L'art. 1467 c.c. concede alle parti di un contratto a prestazioni corrispettive la possibilità di rinegoziarne in maniera equa le condizioni, laddove l'esecuzione sia divenuta onerosa per una di loro, situazione quest'ultima che si sarebbe verificata nel caso di specie, avendo il Covid comportato “la chiusura forzata di gran parte delle attività commerciali, tra cui le palestre”. Sul punto, ha richiamato la relazione Parte_1
della Cassazione sulla normativa emergenziale anti-Covid datata 08.07.2020, affermando che in tale documento sarebbe previsto “un vero e proprio obbligo delle parti di contrattare, al fine di addivenire ad un nuovo accordo volto a riportare in equilibrio il contratto entro i limiti dell'alea normale del Per_ medesimo. che è stata facilmente superata dalla pandemia, evento straordinario ed assolutamente imprevedibile.”.
Neppure tale eccezione risulta fondata.
Invero, l'art. 1467 c.c. menzionato dalla parte convenuta opposta prevede quanto segue: “Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti dall'articolo 1458.
La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell'alea normale del contratto.
La parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto”.
Dalla lettura del dato normativo si ricava che (nei contratti a esecuzione continuata o periodica)
pagina 22 di 27 per far valere l'eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione, la parte che è tenuta alla prestazione eccessivamente onerosa può agire in giudizio chiedendo la risoluzione del contratto. La parte contro cui
è chiesta la risoluzione, invece, onde evitare la caducazione integrale del contratto, può offrire una modifica delle condizioni contrattuali per ripristinare l'equilibrio economico dello stesso.
È evidente che, nel caso di specie, non si è verificata l'ipotesi contemplata dalla norma, in quanto non ha agito in giudizio per chiedere la risoluzione del contratto, ma ha interrotto Parte_1
l'esecuzione della prestazione (pagamento dei ratei mensili), risultando inadempiente rispetto alle proprie obbligazioni. Conseguentemente, non può resistere nel presente giudizio Parte_1 eccependo l'onerosità sopravvenuta della prestazione da lei dovuta e pretendendo dalla parte avvantaggiata dalla sopravvenienza ( la rinegoziazione delle E_ condizioni contrattuali, allegando che su quest'ultima ricadrebbe un obbligo siffatto, derivante dell'evento imprevedibile che ha causato lo squilibrio delle prestazioni contrattualmente previste. Si sottolinea che, a livello normativo, non è previsto alcun obbligo di rinegoziazione delle condizioni contrattuali a carico della parte avvantaggiata dall'eccessiva onerosità sopravvenuta, mentre a livello giurisprudenziale e dottrinale il dibattito è ancora aperto, non essendo note pronunce di rilievo che applichino l'art. 1467 c.c. in maniera innovativa e nella direzione prospettata dalla parte attrice opponente.
Ciò posto, l'eccezione non può essere accolta.
6.10. Per completezza, si rileva che, in via subordinata, la parte attrice opponente ha chiesto di dichiarare “il contratto risolto per impossibilità sopravvenuta ex art. 1467 c.c.”.
Si evidenzia che la parte sussume l'impossibilità sopravvenuta sotto la norma di cui all'art. 1467 che, invece, tratta dell'eccessiva onerosità sopravvenuta e tale equivoco rende dubbia quale fosse l'effettiva volontà della parte, dal momento che, in narrativa, essa ha articolato le sue difese trattando dell'eccessiva onerosità sopravvenuta. Pertanto, considerato che non è stata proposta alcuna allegazione né produzione relativamente all'impossibilità sopravvenuta della prestazione, l'istanza non può essere accolta.
6.11. In definitiva, la parte convenuta opposta ha sufficientemente provato la sussistenza del titolo, fonte negoziale del diritto di credito fatto valere in via monitoria e nel presente giudizio, mentre, come si è detto, la parte attrice opponente non ha adeguatamente dedotto e/o provato l'esistenza di alcun fatto estintivo, modificativo od impeditivo di tale diritto.
pagina 23 di 27 6.12. Pertanto, l'opposizione e le domande ed eccezioni proposte dalla parte attrice opponente devono essere rigettate ed il decreto ingiuntivo opposto integralmente confermato.
6.13. Le ulteriori questioni proposte dalle parti devono ritenersi superate, tenuto anche conto che, secondo il costante insegnamento della Cassazione, per assolvere l'obbligo motivazionale conforme al disposto dell'art. 132 n. 4 c.p.c., il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali è fondato il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutte le altre ricostruzioni, gli altri rilievi e le circostanze che, sebbene non siano menzionati specificamente, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, dovendosi ritenere, diversamente, che la motivazione non possa qualificarsi come succinta nel senso voluto dall'articolo 118 delle disposizioni di attuazione c.p.c.; è sufficiente, cioè, il riferimento alle ragioni in fatto e in diritto ritenute idonee a giustificare la soluzione adottata;
con specifico riguardo all'accertamento del fatto, dunque, affinché sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell'art. 132 n. 4 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione 'logica' ed
'adeguata' dell'adottata decisione evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse (sul punto, possono richiamarsi le seguenti pronunce: Cass. civile sez. III, 24 marzo 2016, n. 5882; Cass. civile sez. II, 16 dicembre 2015, n. 25289; Cass. civile sez. VI, 10 febbraio 2015 n. 2498; Cass. civile sez. VI, 02 dicembre 2014 n. 25509; Cass. civile, sez. VI, 17 maggio 2013, n. 12123; Cass. civile, sez. I, 15 maggio 2013, n. 11699; Cass. civile, sez. I, sentenza 11 luglio 2012, n. 11645; Cass. civile, sez. I, 28 maggio 2012, n. 8451; Cass. civile, sez. II, 20 febbraio
2012, n. 2412; Cass. civile, 24 novembre 2011, n. 24843; Cass. civile, sez. III, 27 settembre 2011, n.
19748; Cass. civile, sez. I, 15 aprile 2011, n. 8767; Cass. civile, sez. II, 12 aprile 2011, n. 8294; Cass. civile, sez. III, 28 ottobre 2009, n. 22801; Cass. civile, sez. III, 10 marzo 2009, n. 5762; Cass. civile, sez. III, 27 luglio 2006, n. 17145).
pagina 24 di 27
7. Sulla domanda di risarcimento danni per responsabilità aggravata proposta dalla parte convenuta opposta e dall'intervenuta, ex art. 96 c.p.c.
7.1. La parte convenuta opposta e l'intervenuta hanno chiesto la condanna di controparte al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
La domanda non può trovare accoglimento.
7.2. Invero, nel caso di specie non si ravvisano, innanzitutto, i presupposti previsti dal primo comma dell'art. 96 c.p.c., ai sensi del quale:
“Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza.”
Non risulta, infatti, che la parte attrice opponente soccombente abbia agito con mala fede o colpa grave.
7.3. Inoltre, tenuto conto di tutti i rilievi svolti nei paragrafi precedenti, non si ravvisa l'opportunità di applicare il disposto del terzo comma dell'art. 96 c.p.c., introdotto dalla Legge n. 69/2009, ai sensi del quale: “In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”.
Secondo l'orientamento della Cassazione, “la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi del comma 3 dell'art. 96 c.p.c., aggiunto dalla l. 18 giugno 2009 n. 69, presuppone l'accertamento della mala fede o colpa grave della parte soccombente, non solo perché la relativa previsione è inserita nella disciplina della responsabilità aggravata, ma anche perché agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sé rimproverabile.”
(cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. VI, 30 novembre 2012, n. 21570 in Giust. civ. Mass. 2012, 11,
1364).
Sulla norma si sono pronunciate anche le Sezioni Unite della Suprema Corte, affermando quanto segue:
“La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'eIGenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della 'potestas agendi' con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova
pagina 25 di 27 del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede
(consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello, che aveva escluso la condanna, nonostante l'artificiosa evocazione in giudizio di una parte, peraltro senza proporre domanda contro di essa, finalizzata a 'bloccare' le azioni promosse all'estero, in quanto la pretestuosità sarebbe dovuta essere eccepita dalla stessa parte invece rimasta contumace)” (cfr. in tal senso: Cass. civile, Sezioni Unite, 13 settembre 2018, n. 22405).
Nel caso di specie, come si è detto in precedenza, non risulta che la parte attrice opponente soccombente abbia agito con mala fede o colpa grave.
8. Sulle spese processuali del presente giudizio di opposizione.
8.1. In virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la parte attrice opponente dev'essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alle controparti le spese processuali del presente giudizio, in conformità del Regolamento adottato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55.
8.2. Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4, comma 1, del citato D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (e, in particolare, delle caratteristiche e del pregio dell'attività prestata, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate), i compensi vengono liquidati sulla base della Tabella 2) allegata al predetto Regolamento, secondo i seguenti valori di liquidazione previsti nello scaglione “da Euro 5.200,01 ad Euro 26.000,00”, correttamente indicati nella nota spese depositata dalla parte convenuta opposta e dall'intervenuta:
Euro 919,00 per la fase di studio della controversia;
Euro 777,00 per la fase introduttiva del giudizio;
Euro 1.680,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione;
Euro 1.701,00 per la fase decisionale;
Euro 1.523,10 quale aumento del 30 % per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale ex art. 4, comma 2, D.M. 10 marzo 2014 n. 55;
pagina 26 di 27 per un totale di Euro 6.600,10, oltre alle spese documentate, al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Non può, invece, essere riconosciuto anche l'aumento del 30 % per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT ex art. 4, comma 1 bis, D.M. 10 marzo 2014 n. 55, non risultando consentita la ricerca testuale dei documenti richiamati all'interno degli atti della parte convenuta opposta e dell'intervenuta.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI TORINO, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. 7199/2022 R.G. promossa dalla Parte_1
in persona degli amministratori legali rappresentanti pro tempore IG.ri
[...] Pt_2
, e (parte attrice opponente) contro la
[...] Parte_3 Parte_4 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, IG.ra (parte E_ CP_2
convenuta opposta) e contro la , in persona della titolare IG.ra Controparte_3
(intervenuta), nel contraddittorio delle parti: CP_2
1) Rigetta l'opposizione e tutte le domande ed eccezioni proposte dalla parte attrice opponente società in persona degli amministratori legali Parte_1
rappresentanti pro tempore, avverso il decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di Torino n.
1004/2022, datato 08.02.2022, depositato in data 09.02.2022, che conferma integralmente.
2) Dichiara tenuta e condanna la parte attrice opponente società
[...]
in persona degli amministratori legali rappresentanti pro tempore, ai sensi Parte_1 dell'art. 91 c.p.c., a rimborsare alla parte convenuta opposta ed all'intervenuta le spese del presente giudizio di opposizione, liquidate in complessivi Euro 6.600,10 per compensi, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende.
3) Rigetta la domanda di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. proposta dalla parte convenuta opposta e dall'intervenuta.
Così deciso in Torino, in data 16 aprile 2025
IL GIUDICE
Dott. Edoardo DI CAPUA
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