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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/05/2025, n. 3455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3455 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa
Matilde Dell'Erario, ha pronunciato, in data 06.05.2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5261/2024 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza
TRA
, rapp.to e difeso, come in atti, dall'avv. Arturo d'Albero presso il cui Parte_1
studio di Marigliano, sito al Corso Umberto I n. 53, elett.te domicilia
RICORRENTE
E
in sigla , in persona del legale rappresentante Controparte_1 CP_2 pro-tempore, rappresentato e difeso, come in atti, dall'avv. Fabio Santoro presso il cui studio legale è elettivamente domiciliato in Roma (RM), viale Giuseppe Mazzini, 145
RESISTENTE
NONCHE'
Controparte_3
rappresentata dalla mandataria in persona del
[...] Controparte_3
Legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso, come in atti, dagli avv.ti Lidia Manfredini e Antonio
Scarpato ed elett.te domiciliato presso lo studio dei medesimi in Scafati (Sa) alla via Dante Alighieri
102
RESISTENTE NONCHE'
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso, come in atti, dall'avv. Maria Sofia Lizzi con CP_4
CP_ la quale è elett.te domiciliato in Napoli presso la sede di Via A. De Gasperi, 55
RESISTENTE
OGGETTO: passaggio di cantiere
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04.03.2024 parte ricorrente in epigrafe indicata esponeva di essere stato assunto, a far data dal 31 novembre 2010, con rapporto a tempo indeterminato in forza alla CP_5
(attualmente fallita) e di essere stato, fin dal primo giorno di servizio, illecitamente
[...] somministrato al (anch'esso fallito) che dapprima lo aveva impiegato presso il CP_6 cantiere di Sessa Aurunca, laddove era concessionario dell'appalto comunale di N.U., e successivamente, dal giugno 2012, lo aveva destinato, in via definitiva, con mansioni di “operatore ecologico” ed inquadramento al livello parametrale 2 A, in forza al servizio appaltato di igiene urbana del Comune di Cellole, di cui all'epoca era concessionario, laddove aveva operato senza soluzione di continuità fino al 29 Settembre 2015 allorché il rapporto era stato risolto;
che avverso tale provvedimento era ricorso al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere chiedendo che, previo accertamento e declaratoria di interposizione fittizia di appalto e somministrazione illegittima di manodopera o di illecito distacco, fosse dichiarata la nullità del contratto di lavoro stipulato con la e del connesso licenziamento comminatogli e, per gli effetti, l'intercorrenza di CP_5 attività subordinata alle dipendenze dell'effettivo utilizzatore, , con pedissequa CP_6
ricostruzione del suo rapporto lavorativo e della sua posizione contributiva e previdenziale;
che, nelle more del giudizio di primo grado, a far data dal 10 Febbraio 2020, era subentrata nell'appalto di
Cellole la convenuta che era stata prontamente avvertita del giudizio pendente e del Controparte_2 conseguente diritto all'assunzione in caso di vittoria giudiziale;
che, con sentenza n. 43/2022 resa in data 12 gennaio 2022, si era così provveduto ”in parziale accoglimento della domanda, dichiara
l'intercorrenza del rapporto di lavoro subordinato di alle dipendenze del Parte_1 fallimento del dal Gennaio 2013; dichiara l'inefficacia del licenziamento intimato a CP_6
e, per l'effetto, dichiara la continuità del rapporto di lavoro di Parte_1 Parte_1 alle dipendenze del Fallimento del;
per l'effetto ordina al fallimento del CP_6 CP_6
l'immediata reintegra di nel posto di lavoro”; che la Corte di Appello di
[...] Parte_1
Napoli, con sentenza n. 214/2023, pubblicata il 23 marzo 2023, aveva confermato la pronunzia del
Tribunale sammaritano;
che, nel frattempo, anche l'appalto gestito dalla era cessato e ad CP_2 essa era subentrato un Raggruppamento MP d'SE ( , costituito dalle due società a CP_7
r.l. qui convenute, la in veste di mandataria e la in veste CP_8 CP_3
mandante; che, queste ultime, in data 9 febbraio 2024, avevano formalizzato con le OO.SS. ivi operanti il così detto “passaggio di cantiere” della manodopera, dall'organico del cessante a quello delle due subentranti, senza tener in alcun conto le sue legittime istanze;
che, nello specifico, il predetto in persona della società capogruppo e mandataria, , per CP_7 Controparte_3
legge munita della legale rappresentanza del sodalizio, aveva ripartito il servizio in due frazioni, attribuendo a sé stessa la quota maggioritaria e alla s.r.l. mandataria, la restante CP_3
aliquota, per gli effetti ripartendo in proporzione il personale inglobato per trasferimento delle maestranze ex art. 6 Controparte_9
[...]
CP_ Tanto premesso conveniva le società resistenti nonché l' dinanzi all'adito Tribunale al fine di ottenere l'adozione dei seguenti provvedimenti di giustizia:
“- accertare e dichiarare, sulla scorta delle specifiche normative legali e contrattuali innanzi enunciate nonché della copiosa giurisprudenza richiamata, il diritto del signor , ut Parte_1
supra rapp.to, difeso e dom.to:
- ad essere inquadrato alle dipendenze della , con decorrenza dal 9 Febbraio 2020 (data CP_2 di subentro nell'appalto di igiene urbana della città di Cellole) e fino alla data di cessazione del servizio, avvenuta in data 8 Febbraio 2024;
- ad essere inquadrato alle dipendenze del R.T.I. o, Controparte_3
comunque, di una delle predette SE, nella veste di reali esecutrici del servizio, con decorrenza dal 9 Febbraio 2024 (data di subentro nell'appalto di igiene urbana della città di Cellole) a seguire;
▪ e, per gli effetti, voglia condannare la con sede Parte_2
in Ischia, alla Via Monte Tignuso n. 36, in persona del Rapp.te legale p.t., a costituire, ex art. 2932
c.c., il rapporto di lavoro del signor , ut supra generalizzato, rapp.to, difeso e Parte_1
dom.to e, ad inquadrarlo nel proprio organico del posto di lavoro della città Cellole, con contratto a tempo indeterminato, orario full-time, qualifica di operatore ecologico con inquadramento al livello
2A, a decorrere dal 9 Febbraio 2020 (data di inizio dell'appalto) fino all'8 Febbraio 2024 (data cessazione);
▪ in ragione di ciò, voglia condannare la predetta , in persona del Rapp.te legale p.t., a CP_2
indennizzare il danno patrimoniale prodotto al lavoratore , ut supra generalizzato, Parte_1 rapp.to, difeso e dom.to, per gli effetti dell'omessa assunzione in servizio per “passaggio di cantiere”
a far data dal 12 Gennaio 2022 (data di emissione della sentenza di reintegra) al giorno 8 Febbraio
2024 compreso (data di cessazione dell'appalto), nella misura di tutte le competenze stipendiali maturate nel predetto periodo, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme via via rivalutate, ovvero nella misura che, in via equitativa, la S.V.I. riterrà essere idonea al caso di specie;
▪ voglia, altresì, condannare il R.T.I. (Raggruppamento MP d'Im-prese) tra le Società
[...]
– in persona del l.r.p.t. della Società mandataria, Parte_3 CP_3 CP_3
in solido con le SE associate, e
[...] Controparte_3 CP_3
in persona dei rispettivi Rapp.ti legali p.t., come in epigrafe dom.ti, o quella delle due
[...]
Società che l'Illustre Lettore vorrà indicare quale diretta destinataria dell'onere, a costituire ex art.
2932 c.c. il rapporto di lavoro del signor , ut supra generalizzato, rapp.to, difeso e Parte_1
dom.to e, quindi, ad inquadrarlo nel proprio organico del posto di lavoro della città Cellole, con contratto a tempo indeterminato, orario full-time, qualifica di operatore ecologico ed inquadramento al livello 2A, con decorrenza dal 9 Febbraio 2024 (data avvio appalto) a seguire;
gli effetti, voglia condannare il R.T.I. (Raggruppamento Tempora-neo d'SE) tra le Società Parte_3
e in persona del l.r.p.t. della Società mandataria,
[...] CP_3 CP_3
in solido con le SE associate, e
[...] Controparte_3 Controparte_10
[...
, in persona dei rispettivi Rapp.ti legali p.t., come in epigrafe dom.ti, o comunque quella delle due
Società che l'Illustre Lettore vorrà indicare quale diretta destinataria dell'onere, a ristorare il danno patrimoniale prodotto al lavoratore , ut supra generalizzato, rapp.to, difeso e Parte_1 dom.to, per gli effetti dell'omessa assunzione in servizio per “passaggio di cantiere”, nella misura di tutte le competenze stipendiali maturate e maturande, come dalla tabella retributiva della categoria, a far data dal 9 Febbraio 2024 (data dell'insediamento nell'appalto) al soddisfo, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme via via rivalutate, ovvero nella misura che, in via equitativa, la
S.V.I. riterrà essere idonea al caso di specie;
▪ in via gradata, voglia l'adito Signor Giudice assumere qualsiasi ulteriore decisione fosse ritenuta utile alla definizione del presente procedimento;
▪ in ulteriore via subordinata, si chiede che, in caso di mancato accoglimento dell'istanza di reimmissione in servizio, la S.V.I. condanni, da un versante la e dall'altro il citato R.T.I. CP_2
in uno alle sue due consociate, in solido tra di loro o per la parte di competenza di ciascuna di Esse, al risarcimento del danno da omessa assunzione prodotto al signor , ut supra Parte_1
generalizzato, rapp.to e dom.to, da attribuirsi in via equitativa, tenendo in debito conto le considerevoli difficoltà per un uomo ultra cinquantenne, privo di un vero mestiere e con insufficiente scolarizzazione, di trovare una regolare occupazione nel nostro territorio;
voglia, altresì, la S.V.I. dare opportune disposizioni all' appositamente convenuto in questo processo in forza della CP_4
sentenza n. 19679 del 21 settembre 2020, mediante la quale la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che l' è litisconsorte necessario, ogni qualvolta il lavoratore chieda la condanna del CP_11 datore di lavoro al pagamento della copertura previdenziale, affinché provveda d'ufficio a costituire il rapporto di lavoro ed accreditare tutte le contribuzioni omesse, in ragione degli importi che saranno giudicati spettare all'esito di questo giudizio, da valersi a favore del lavoratore Parte_1
nata a [...] (prov. di Napoli) il 24-10-1972 ed ivi dom.to a Cercola (prov. di Napoli), al
[...]
Viale delle Palme n. 30”; il tutto con vittoria di spese di lite.
Si costituiva l' Controparte_3
(rappresentata dalla mandataria eccependo
[...] Controparte_3
l'inopponibilità, nei propri confronti, della sentenza passata in giudicato n.ro 43/2022 del 12/02/2022 che aveva ordinato al fallimento del l'immediata reintegra del ricorrente, CP_6
l'inapplicabilità – nella specie - della disciplina sull'avvicendamento di imprese nella gestione dell'appalto/affidamento di servizi ex art. 6 del C.C.N.L. nonché l'inammissibilità CodiceFiscale_1 della domanda giudiziale ad oggetto la richiesta di “dare opportune disposizioni all' in forza CP_12
della sentenza n.19679 del 21/09/20 mediante la quale la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che …” per difetto di legittimazione attiva.
Formulava le seguenti conclusioni:
“a. rigettare la domanda per sua evidente inammissibilità ed infondatezza in fatto ed in diritto;
b. Condannare parte ricorrente soccombente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di avvocato con attribuzione ex art. 93 cpc”.
Si costituiva la che eccepiva, in via preliminare, l'incompetenza territoriale dell'adito CP_2
Tribunale, l'inammissibilità – nei propri confronti - della domanda di costituzione del rapporto di lavoro, ex art. 2932 c.c., in relazione all'appalto cessato, l'inopponibilità delle sentenze del Tribunale
e della Corte di Appello di Napoli, l'insussistenza - nel caso di cambio di appalto - di un fenomeno di successione a titolo particolare nel diritto controverso, la violazione degli artt. 2909 c.c. e 111 c.p.c.; nel merito evidenziava l'insussistenza del diritto all'assunzione ex art. 6 CCNL FISE, l'impossibilità di assunzioni extra capitolato speciale di appalto per effetto della legge regionale della Campania n.
44/2016 e la conseguente applicabilità dell'art. 1218 c.c. nonché, infine, l'inesistenza di atti di offerta delle energie lavorative e di messa in mora ex art. 1217 c.c. .
Formulava le seguenti conclusioni:
“In via preliminare:
- Dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale del Lavoro di Napoli, in favore della competenza per territorio del Tribunale del Lavoro di Nocera Inferiore o, in via gradata, di quello di Milano.
- Dichiarare inammissibili le domande articolate dal ricorrente
contro
In via CP_2
decisoria, nel merito:
- Rigettare in ogni caso il ricorso in quanto assolutamente infondato in fatto e diritto.
In ogni caso: - Con vittoria di spese legali”.
CP_
Si costituiva, infine, l' che, a sua volta, formulava le seguenti conclusioni:” il rigetto del ricorso, CP_ nonché dichiararsi il difetto di legittimazione passiva dell' per i profili attinenti la prestazione lavorativa e la regolarizzazione retributiva e contributiva;
- in via subordinata, aderendo in parte alla domanda di regolarizzazione contributiva svolta dal ricorrente (ove il Tribunale, accerti la fondatezza dei fatti dedotti in ricorso), che si condanni la Pa datrice di lavoro al pagamento in favore dell' della contribuzione che risulterà effettivamente CP_4
evasa/omessa in relazione al rapporto di lavoro intercorso con il ricorrente, Vittoria di spese”.
All'esito del deposito di note conclusionali e ritenuta la superfluità di ogni indagine istruttoria il
Tribunale osserva che:
Va, in via preliminare, rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale così come sollevata dalla alla stregua delle considerazioni che seguono. Controparte_2
Ai sensi dell'art. 413 c.p.c. nelle cause di lavoro “competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto ovvero si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto”.
La norma, dunque, ai fini della determinazione della competenza territoriale, individua fori alternativi tra loro.
Nel caso in esame, tuttavia, poiché trattasi di una controversia afferente un rapporto di lavoro ancora da costituire, secondo l'orientamento prevalso nella giurisprudenza di legittimità l'unico criterio determinativo della competenza applicabile è quello della sede dell'azienda convenuta in giudizio per l'accertamento dell'obbligo, a carico della medesima, di assunzione della parte ricorrente.
Sul punto, difatti, la Corte di Cassazione con ordinanza n. 21506 del 19/09/2013 ha chiarito che “con riguardo alla controversia relativa ad un rapporto di lavoro ancora da costituire fra le parti, non possono operare - al fine della determinazione della competenza territoriale - né il foro del luogo in cui è sorto il rapporto (che presuppone un rapporto di lavoro già sorto quantunque in ipotesi poi venuto ad estinguersi), né il foro della dipendenza aziendale (che presuppone il lavoratore già addetto alla dipendenza all'atto dell'estinzione), dovendosi invece fare applicazione unicamente del terzo e residuale criterio previsto dall'art. 413 cod. proc. civ., ossia il foro della sede dell'azienda”.
(cfr. Corte di Cassazione, sez. lavoro, ordinanza n. 21506 del 19/09/2013 ; Corte di Cassazione, sez. lavoro, sentenza n. 14666 del 13.11.2000).
Ciò posto, il ricorrente, sulla premessa di avere diritto alla reintegra nel proprio posto di lavoro alle dipendenze del fallito ( in virtù della sentenza n.ro ro 43/2022 del 12/02/2022 emessa CP_6 dal Tribunale di S.Maria Capua Vetere che, per l'appunto, aveva ordinato al fallimento del CP_6
l'immediata reintegra dello stesso), ha convenuto in giudizio la resistente
[...] Controparte_2 subentrata nell'appalto del nonché l' CP_6 Controparte_3
[...]
[...] (rappresentata dalla mandataria
[...] [...]
con sede legale in Scafati (SA) alla via L. Da Vinci n.5, a sua volta subentrata CP_3 nell'appalto alla al fine di ottenere l'adozione dei provvedimenti di giustizia sopra CP_2
analiticamente indicati.
La società ha sollevato l'eccezione di incompetenza territoriale sulla base delle seguenti Controparte_2
argomentazioni in fatto ed in diritto: è pacifico e documentato che con decorrenza dal 09.02.2024 è avvenuto il cambio di appalto nella gestione del servizio di raccolta dei rifiuti sul Comune di Cellole
(vd. doc. 8, ricorso) con uscita dal cantiere da parte della e subentro, quale nuovo Controparte_2
appaltatore, del costituito dalla (quale mandataria con rappresentanza CP_7 Controparte_3
anche processuale) e dalla di conseguenza, risulterebbe logicamente - prima Controparte_3
ancora che giuridicamente - inattuabile la domanda giudiziale articolata dal ricorrente, in via principale, contro la di condanna, ex art. 2932 cod. civ., all'attuale costituzione di un Controparte_2
rapporto di lavoro nei suoi confronti, con efficacia retroattiva dal 09.02.2020 all'08.02.2024, con inquadramento “nel proprio organico nel posto di lavoro della Città Cellole” - che non esiste più - essendo circostanza oggettiva e pacifica la cessazione nella gestione dell'appalto da parte della medesima i rapporti di lavoro si costituiscono ex art. 2932 c.c. nella loro attualità - e Controparte_2 non “virtualmente” per il passato - nei soli confronti della società attuale affidataria dell'appalto ed unica sostanzialmente in grado di assumere un dipendente ex art. 6 del CCNL FISE nella ricorrenza di tutte le condizioni legali e contrattuali, potendo residuare nei confronti della società precedentemente cessionaria una responsabilità di carattere esclusivamente economico;
l'unica possibile costituzione ex novo di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sull'odierno appalto di igiene urbana del Comune di Cellole - sulla base dell'art. 6 CCNL Fise Assoambiente nella specie invocato - potrebbe, in ipotesi, venire disposta nei confronti di una delle imprese facenti parte del
Raggruppamento MP, attuale gestore del servizio, il quale ha sede, mediante la propria società mandataria, a Scafati (SA), con conseguente competenza per territorio Controparte_3
del Tribunale di Nocera Inferiore.
Ciò posto, essendo principio pacificamente riconosciuto in giurisprudenza quello in base al quale la competenza per territorio deve essere in ogni caso determinata in riferimento alla prospettazione compiuta nell'atto introduttivo del giudizio e considerato che, nella specie, la domanda principale – così come formulata - attiene, quale necessario antecedente logico-giuridico, alla costituzione del rapporto di lavoro in capo alla con sede in Ischia, e - solo successivamente - alla CP_2 costituzione del rapporto di lavoro in capo all'azienda subentrante, , con Controparte_13 sede in Scafati, l'eccezione di incompetenza territoriale così come sollevata va rigettata attinendo tutte le questioni sollevate dalla al solo profilo del merito della domanda giudiziale. CP_2 Passando, a questo punto, all'esame del merito, vanno fatte, in via preliminare, alcune considerazioni in merito al dibattuto tema della tutela dei lavoratori in caso di cessazione dell'appalto.
In merito alla conservazione della tutela legale inerente l'illegittimo licenziamento anche nelle ipotesi di cambio di appalto e di assunzione del lavoratore presso l'impresa subentrante, ponendosi nel segno della continuità giurisprudenziale, la Corte di Cassazione ha, in più occasioni, chiarito che – ove il contratto collettivo preveda, per l'ipotesi di cessazione dell'appalto cui sono adibiti i lavoratori, un sistema di procedure idonee a consentire l'assunzione degli stessi, con passaggio diretto e immediato, alle dipendenze dell'impresa subentrante (a seguito della cessazione del rapporto instaurato con l'originario datore di lavoro e mediante la costituzione “ex novo” di un rapporto di lavoro con un diverso soggetto) – detta tutela si aggiunge (senza escluderla) a quella apprestata a favore del lavoratore nei confronti del datore di lavoro che ha intimato il licenziamento. Ciò significa che anche nel caso in cui la contrattazione collettiva preveda il passaggio dei lavoratori dall'impresa uscente all'impresa subentrante, l'appaltatore uscente – qualora decidesse di non mantenere in servizio i lavoratori per altri appalti – dovrà procedere con il loro licenziamento per giustificato motivo oggettivo nel pieno rispetto della disciplina normativamente prevista in materia. Di conseguenza la
Corte ha riaffermato il diritto del lavoratore, coinvolto dal cambio di appalto, di impugnare il licenziamento intimatogli qualora lo ritenga illegittimo ed ha aggiunto che la scelta effettuata dal lavoratore per la costituzione di un nuovo rapporto non implica, di per sé, rinuncia all'impugnazione dell'atto di recesso, dovendosi escludere che si possa desumere la rinuncia del lavoratore ad impugnare il licenziamento o l'acquiescenza al medesimo dal reperimento di una nuova occupazione, temporanea o definitiva, non rivelandosi, in tale scelta, la sicura intenzione del lavoratore di accettare l'atto risolutivo ( cfr. Cass. n. 29922 del 20 novembre 2018). I principi di recente riaffermati dal
Supremo Collegio chiariscono la distinzione tra le differenti situazioni di fatto riferite al recesso dell'originario datore di lavoro ed alla costituzione del nuovo rapporto di lavoro con l'impresa subentrante. Ed, invero, ha osservato sul punto la Corte come la garanzia di natura contrattuale collettiva del passaggio dal datore originario all'impresa subentrante miri principalmente ad assicurare la stabilità e continuità dell'occupazione, ma lascia distinti i rapporti lavorativi (non a caso, infatti, il rapporto con l'impresa subentrante si definisce ex novo). Di conseguenza, non solo una regola contrattuale non potrebbe mai escludere la tutela legale che sanziona il recesso illegittimo, ma neppure sarebbe invocabile trattandosi di distinti rapporti contrattuali rispetto ai quali differenti sono le obbligazioni e responsabilità datoriali. Pertanto, anche nelle ipotesi del passaggio da un appalto all'altro, l'originario datore di lavoro sarà tenuto a dimostrare, ove necessario, le ragioni del recesso e l'impossibilità di reimpiegare il lavoratore in altre posizioni lavorative compatibili. Alla luce di tale recente statuizione che si pone sul solco delle precedenti in materia può ben rilevarsi come l'ordinamento, pur non disciplinando direttamente il meccanismo del cambio di appalto previsto dalla contrattazione collettiva, conceda – comunque – sufficienti tutele al lavoratore, sia nei confronti del datore di lavoro che ne intima il licenziamento per la conclusione dell'appalto per ottenere il riconoscimento della continuità giuridica del rapporto originario, sia nei confronti della società nuova appaltatrice. Il lavoratore utilizzato nell'appalto, così, nel caso di cessazione dell'appalto che continua con altra azienda, è titolare della coesistenza di due forme di tutela, nei confronti della società uscente e nei confronti della società subentrante: all'una potrà chiedere la reintegrazione nel posto di lavoro mentre all'altra potrà chiedere l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto di lavoro alle condizioni esistenti in precedenza alle dipendenze dell'altra impresa. Questa doppia tutela compensa l'ontologica debolezza del lavoratore che presta la sua attività in appalti che sono destinati ad avere vita breve e turn-over istituzionale nella titolarità del rapporto di lavoro (cfr. Corte di
Cassazione ordinanza sezione lavoro numero 9932 pubblicata il 28 marzo 2022.)
Nei medesimi termini, da ultimo, Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Ordinanza 6 febbraio 2023, n.
3564: “ove il contratto collettivo preveda, per l'ipotesi di cessazione dell'appalto cui sono adibiti i dipendenti, un sistema di procedure idonee a consentire l'assunzione degli stessi, con passaggio diretto e immediato, alle dipendenze dell'impresa subentrante, a seguito della cessazione del rapporto instaurato con l'originario datore di lavoro e mediante la costituzione “ex novo” di un rapporto di lavoro con un diverso soggetto, detta tutela non esclude, ma si aggiunge, a quella apprestata a favore del lavoratore nei confronti del datore di lavoro che ha intimato il licenziamento, con i limiti posti dalla legge all'esercizio del suo potere di recesso, non incidendo sul diritto del lavoratore di impugnare il licenziamento intimatogli per ottenere il riconoscimento della continuità giuridica del rapporto originario;
né la scelta effettuata per la costituzione di un nuovo rapporto implica, di per sé, rinuncia all'impugnazione dell'atto di recesso, dovendosi escludere che si possa desumere la rinuncia del lavoratore ad impugnare il licenziamento o l'acquiescenza al medesimo dal reperimento di una nuova occupazione, temporanea o definitiva, non rivelandosi, in tale scelta, in maniera univoca, ancorché implicita, la sicura intenzione del lavoratore di accettare l'atto risolutivo (cfr. Cass. n.
29922 del 2018, conf. a Cass. n. 12613 del 2007)”.
Tanto premesso in termini genarli, con riferimento alla fattispecie concreta oggetto del presente giudizio, risultano pacifiche oltre che documentalmente provate le seguenti circostanze di fatto: a) parte ricorrente era stato assunto, a far data dal 31 novembre 2010, con rapporto a tempo indeterminato in forza alla (attualmente fallita) ed era stato, fin dal primo Controparte_5 giorno di servizio, somministrato al (anch'esso fallito) che dapprima lo aveva CP_6
impiegato presso il cantiere di Sessa Aurunca, laddove era concessionario dell'appalto comunale di
N.U. e, successivamente, dal giugno 2012, era stato destinato, in via definitiva, con mansioni di
“operatore ecologico” ed inquadramento al livello parametrale 2 A, in forza al servizio appaltato di igiene urbana del Comune di Cellole di cui all'epoca era concessionario, laddove aveva operato senza soluzione di continuità fino al 29 settembre 2015 allorché il rapporto era stato risolto;
b) avverso tale provvedimento era stato presentato ricorso al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere chiedendo che, previo accertamento e declaratoria di interposizione fittizia di appalto e somministrazione illegittima di manodopera o di illecito distacco, fosse dichiarata la nullità del contratto di lavoro stipulato con la e del connesso licenziamento comminatogli e, per gli effetti, l'intercorrenza di CP_5 attività subordinata alle dipendenze dell'effettivo utilizzatore, , con pedissequa CP_6
ricostruzione del suo rapporto lavorativo e della sua posizione contributiva e previdenziale;
c) nelle more del giudizio di primo grado, a far data dal 10 febbraio 2020, era subentrata nell'appalto di
Cellole la convenuta d) con sentenza n. 43/2022, resa in data 12 gennaio 2022, si era Controparte_2 così provveduto ”in parziale accoglimento della domanda, dichiara l'intercorrenza del rapporto di lavoro subordinato di alle dipendenze del fallimento del dal Parte_1 CP_6
Gennaio 2013; dichiara l'inefficacia del licenziamento intimato a e, per l'effetto, Parte_1
dichiara la continuità del rapporto di lavoro di alle dipendenze del Fallimento del Parte_1
; per l'effetto ordina al fallimento del l'immediata reintegra di CP_6 CP_6
nel posto di lavoro”; e) la Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 214/2023 Parte_1
pubblicata il 23 marzo 2023, aveva confermato la pronunzia del Tribunale sammaritano;
f) nel frattempo, anche l'appalto gestito dalla era cessato e ad essa era subentrato un CP_2
Raggruppamento MP d'SE ( , costituito dalle due società a r.l. qui convenute, la CP_7
in veste di mandataria e la in veste mandante;
g) queste ultime, CP_8 CP_3 in data 9 febbraio 2024, avevano formalizzato con le OO.SS. ivi operanti il così detto “passaggio di cantiere” della manodopera, dall'organico del cessante a quello delle due subentranti, senza tener in alcun conto le sue legittime istanze.
Ciò posto, l'art. 6 del CCNL FISE Assoambiente prevede che:”
A decorrere dal 1° gennaio 2010, l'art. 6 del c.c.n.l. 30 aprile 2003 è sostituito dal seguente:
"Premessa
In caso di avvicendamento nella gestione dell'appalto/affidamento di servizi di cui all'art. 3 del vigente c.c.n.l. tra imprese che applicano il presente c.c.n.l., anche per obbligo stabilito dal capitolato, le imprese sono tenute a osservare le seguenti disposizioni relativamente al subentro nella gestione e al rapporto di lavoro del personale.
Tali disposizioni trovano applicazione, in termini di reciprocità, anche nel caso di avvicendamento tra imprese che applicano i cc.cc.nn.l. dei servizi ambientali specifici del settore del ciclo integrato dei rifiuti.
1.Alla scadenza del contratto di appalto/affidamento ovvero in caso di revoca della gestione del servizio, il rapporto di lavoro tra l'impresa cessante e il personale a tempo indeterminato addetto in via ordinaria allo specifico appalto/affidamento è risolto, salvo diverso accordo tra le parti, a termini dell'art. 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, con la corresponsione di quanto dovuto al personale stesso per effetto di tale risoluzione.
In deroga all'art. 72 del vigente c.c.n.l., il preavviso è di 15 giorni calendariali rispetto alla data di scadenza effettiva del contratto di appalto/affidamento in essere ovvero rispetto alla data di cessazione anticipata della gestione del servizio per effetto di revoca. Qualora la data di notifica della revoca non consenta di osservare il predetto termine, il preavviso è ridotto a 8 giorni ncalendariali.
2. L'impresa subentrante assume "ex novo", senza effettuazione del periodo di prova, tutto il personale in forza a tempo indeterminato - ivi compreso quello in aspettativa ai sensi dell'art. 31 della legge n. 300/1970 nonché quello di cui all'art. 59, lett. C) del vigente c.c.n.l. - addetto in via ordinaria allo specifico appalto/affidamento che risulti in forza presso l'azienda cessante nel periodo dei 240 giorni precedenti l'inizio della nuova gestione in appalto/affidamento previsto dal bando di gara e alla scadenza effettiva del contratto di appalto.
Ai fini delle predette assunzioni, sono utili le eventuali variazioni dell'organico di cui al precedente capoverso intervenute nei 240 giorni precedenti l'inizio della nuova gestione qualora l'impresa cessante abbia provveduto a sostituire personale cessato dal servizio con personale assunto a tempo indeterminato.
3. Ai fini della partecipazione alla gara per la nuova gestione nel rispetto dei principi di trasparenza
e leale concorrenza, l'impresa cessante trasmette al committente, a mezzo raccomandata A/R, eventualmente anticipata anche a mezzo fax o posta elettronica, la documentazione relativa al personale a tempo indeterminato di cui al comma 2, primo capoverso;
vale a dire: elenco nominativo dei dipendenti, distinto tra addetti a tempo pieno e addetti a tempo parziale e relativa misura percentuale;
relativo livello di inquadramento, mansioni e/o qualifica;
copia degli accordi collettivi aziendali di contenuto economico;
anzianità nella posizione parametrale B;
Ente previdenziale di appartenenza;
nonché, a richiesta del committente, eventuali ulteriori informazioni e documentazione.
4. La predetta documentazione è trasmessa, in ogni caso, entro i 10 giorni calendariali successivi alla data di pubblicazione del bando di gara.
In pari tempo, l'impresa cessante trasmette alla R.S.U. o, in mancanza, alle R.S.A. e alle strutture territorialmente competenti delle OO.SS. stipulanti l'elenco nominativo dei dipendenti interessati, distinto tra addetti a tempo pieno e a tempo parziale e relativa misura percentuale, con l'indicazione del relativo livello di inquadramento, delle mansioni e/o qualifica.
5. Qualora l'anticipata cessazione della gestione del servizio per effetto di revoca non consenta di osservare i termini di cui al comma 4, l'azienda cessante provvede ai relativi adempimenti entro i 5 giorni lavorativi successivi alla data di notifica della revoca stessa. 6. A decorrere dal 240° giorno precedente l'inizio della nuova gestione in appalto/affidamento e fino alla data di scadenza effettiva del contratto di appalto/affidamento ovvero a partire dalla data di notifica della revoca della gestione del servizio, l'impresa cessante non dà luogo a promozioni al livello superiore o a trattamenti equivalenti né a passaggi alla posizione parametrale A, sempreché non ne ricorrano le condizioni di cui all'art. 15 del vigente c.c.n.l., né, comunque, al riconoscimento di trattamenti o compensi di qualsiasi natura che modifichino i trattamenti retributivi e/o le posizioni di lavoro individuali del personale attestati dalla documentazione di cui al comma 3.
7. Al fine di perfezionare in tempo utile la procedura per l'assunzione ex novo del personale individuato a termini del comma 2, l'impresa subentrante:
a) dà formale comunicazione scritta, anche a mezzo fax o posta elettronica, dell'aggiudicazione ufficiale della gestione dell'appalto/affidamento all'impresa cessante e alle Rappresentanze sindacali di cui al comma 4;
b) richiede formalmente all'impresa cessante nonché al committente l'elenco nominativo dei dipendenti interessati, distinto tra addetti a tempo pieno e a tempo parziale e relativa misura percentuale, relativo livello di inquadramento, mansioni e/o qualifiche, anzianità nella posizione parametrale B, accordi collettivi aziendali di contenuto economico, ecc., a mezzo lettera raccomandata A/R, eventualmente anticipata anche a mezzo fax o posta elettronica. Di tale adempimento dà comunicazione alle Rappresentanze sindacali di cui al comma 4;
c) entro i 5 giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della documentazione di cui alla precedente lett. b), promuove incontri - ai quali può partecipare l'impresa cessante, per quanto di competenza - con le Rappresentanze sindacali di cui sopra, congiuntamente alle relative strutture sindacali territorialmente competenti, al fine di perfezionare la procedura per l'assunzione del personale interessato;
d) nell'ambito degli incontri di cui alla lett. c), informa le medesime rappresentanze/strutture sindacali degli eventuali riflessi determinati da modificazioni delle clausole del nuovo contratto di appalto ovvero dell'organizzazione/erogazione del servizio.
8. Nel quadro degli adempimenti previsti dal precedente comma, l'impresa cessante consegna all'impresa subentrante, oltre alla documentazione di cui al comma 7, lett. b), anche quella concernente:
- il personale assunto obbligatoriamente ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni;
- le eventuali variazioni di mansioni determinate da sopraggiunte limitazioni di idoneità nel periodo di 240 giorni calendariali precedenti l'inizio della nuova gestione;
- le situazioni individuali in materia di malattia e di infortunio non sul lavoro, ai fini dell'art. 45, lett.
B), comma 8 e lett. G) del vigente c.c.n.l.; - le misure adottate in materia di salute e sicurezza del lavoro, ai sensi di legge e del vigente c.c.n.l.;
- le iniziative di formazione e/o addestramento, ivi comprese quelle relative agli eventuali contratti di apprendistato professionalizzante e/o di inserimento stipulati nonché quelle eventuali riguardanti il libretto formativo del cittadino - di cui all'art. 2, lett. i) del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e al decreto Ministero lavoro 10 ottobre 2005;
- l'iscrizione dei lavoratori al Fondo Previambiente.
9. Il rapporto di lavoro del personale di cui al comma 2, assunto "ex novo" dall'azienda subentrante nella gestione dell'appalto/affidamento, è regolato integralmente dal presente c.c.n.l. dei servizi ambientali, con riconoscimento del valore degli aumenti periodici di anzianità in essere e dell'anzianità di servizio determinata dall'effettivo periodo di lavoro prestato ininterrottamente alle dipendenze delle precedenti imprese applicanti i cc.cc.nn.l. dei servizi ambientali specifici del settore del ciclo integrato dei rifiuti.
L'azienda riconoscerà utilmente il periodo di tempo maturato nella posizione parametrale B, ai fini del passaggio alla posizione parametrale A nel medesimo livello professionale, alle dipendenze delle precedenti imprese applicanti i cc.cc.nn.l. dei servizi ambientali specifici del settore del ciclo integrato dei rifiuti.
10. Per quanto concerne il trattamento economico da attribuire al personale neoassunto di cui al comma 2, si dispone quanto segue:
a) nel contesto degli incontri di cui al comma 7, lett. d), le parti aziendali procederanno a un esame congiunto dei compensi e/o trattamenti direttamente determinati dall'effettuazione di specifiche prestazioni o turnazioni di lavoro, previsti dal vigente c.c.n.l. o da accordi collettivi inerenti
l'organizzazione del lavoro, che erano in vigore presso l'azienda uscente;
b) i compensi e/o i trattamenti previsti dalla contrattazione di secondo livello a contenuto economico ai sensi del Protocollo 23 luglio 1993 in vigore presso l'azienda uscente cessano di essere riconosciuti e sono sostituiti da quanto stabilito dall'art. 2, lett. C) del vigente c.c.n.l.;
c) i compensi, i trattamenti e i provvedimenti eventualmente adottati in violazione di quanto disposto dal comma 6 del presente articolo cessano di essere riconosciuti.
11. L'eventuale differenza retributiva individuale determinata dall'attribuzione di livelli di inquadramento in violazione di quanto previsto dall'art. 15 del vigente c.c.n.l. sarà assorbita fino a concorrenza in occasione:
a) di ogni passaggio dalla posizione parametrale B alla posizione parametrale A del medesimo livello di inquadramento;
b) di ogni passaggio di livello d'inquadramento;
c) di aumenti retributivi stabiliti dalla contrattazione collettiva di secondo livello di cui all'art. 2, lett.
B) del vigente c.c.n.l. Con riguardo agli assorbimenti di cui alla lett. c) del precedente capoverso, le relative modalità attuative sono oggetto di esame congiunto con la R.S.U. o, in mancanza, con le R.S.A. delle OO.SS. stipulanti congiuntamente alle relative strutture sindacali territorialmente competenti.
12. Le domande di prosecuzione del rapporto di lavoro presentate dai lavoratori ai sensi dell'art. 6 della legge 26 febbraio 1982, n. 54 e dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407 nonché le iscrizioni dei lavoratori al Fondo Previambiente mantengono la loro validità e dispiegano la loro efficacia nei confronti dell'azienda subentrante.
13. E' fatto salvo il riconoscimento della posizione previdenziale eventualmente opzionata dal singolo dipendente a termini della legge 8 agosto 1991, n. 274.
14. Fatto salvo quanto eventualmente diversamente stabilito dal capitolato di appalto, nel caso di subentro nella gestione del servizio ad un'impresa che non applicava alcun c.c.n.l. dei servizi ambientali specifici del settore del ciclo integrato dei rifiuti, l'impresa subentrante si incontrerà con la R.S.U. o, in mancanza, con le R.S.A. delle OO.SS. stipulanti, congiuntamente alle relative strutture sindacali territorialmente competenti, per la ricerca di soluzioni di possibile salvaguardia occupazionale dei lavoratori interessati, con esclusione in ogni caso del riconoscimento dell'anzianità di servizio pregressa ai fini di tutti gli istituti contrattuali e legali, per le eventuali assunzioni "ex novo" comunque regolate integralmente dal presente c.c.n.l”.
Ciò posto, la Suprema Corte ha più volte ribadito il principio secondo cui, nell'interpretazione del contratto collettivo di diritto comune, seppure il criterio logico-sistematico di cui all'art. 1363 c.c. assume un particolare rilievo (ben più accentuato di quanto accade per i restanti contratti di diritto comune) in ragione delle particolari caratteristiche connotanti la contrattazione collettiva, tuttavia, il criterio letterale di cui all'art. 1362 c.c. costituisce, sempre, il punto di partenza per una corretta interpretazione di ogni clausola pattizia (cfr. ex plurimis Cass. n. 18277/2010, Cass. n. 28460/2008,
Cass. n. 6429/2008, Cass. n. 2781/2008, Cass. n. 6264/2006).
Alla stregua della normativa che regola la materia, la volontà delle parti collettive deve essere, pertanto, ricostruita attraverso il senso letterale delle parole da esse utilizzate e attraverso la loro comune intenzione in (art. 1362 c.c., comma 1), quale emerge dal comportamento anche successivo alla conclusione del contratto (comma 2), nonchè attraverso la lettura complessiva del contratto, le cui clausole "si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto" (art. 1363 c.c.).
Tutte le altre norme di ermeneutica contrattuale sono applicabili solo se si determinano situazioni peculiari (ad esempio, laddove vengano adoperate espressioni generali o indicazioni esemplificative) o quando, applicati i criteri generali dettati dagli articoli precedentemente indicati, le previsioni contrattuali conservino ambiguità non risolte (per espressa previsione degli artt. 1367-1370 c.c., le regole contenute negli stessi articoli si applicano solo se, una volta applicati i criteri generali, le clausole rimangono ambigue, oscure o di dubbio significato).
In via ulteriormente subordinata e residuale, è consentito il ricorso ai criteri interpretativi fissati dall'art. 1371 c.c..
Tanto chiarito, dalla lettura complessiva dell'art 6 del CCNL citato emerge la comune volontà delle parti stipulanti di apprestare uno strumento contrattuale idoneo a garantire la continuità occupazionale nei confronti di quei dipendenti dell'impresa "cessante" che, per il loro collegamento professionale con l'appalto, pur continuando a sussistere l'occasione lavorativa - sia pure con altro soggetto - sarebbero rimasti pregiudicati da un mero mutamento soggettivo del datore di lavoro;
di tal che, così interpretata la ratio della norma contrattuale, si deve necessariamente concludere che la stessa non si limita a prevedere a carico dell'impresa subentrante un mero obbligo di trattare con le organizzazioni sindacali ma, piuttosto, un vero e proprio obbligo di assunzione (il "passaggio diretto e immediato") del personale dell'impresa cessante, sempre nei limiti numerici sopra indicati, anche in difetto di una specifica manifestazione di volontà delle parti, in quanto la norma contrattuale già definisce compiutamente la fonte e i termini dell'obbligazione posta a carico dell'impresa subentrante.
L'interpretazione qui fornita appare, dunque, corretta e rispettosa dei principi di ermeneutica contrattuale stabiliti dall'art. 1362 c.c., e segg. - applicabili anche all'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune - per quanto riguarda, in particolare, l'applicazione del criterio letterale, avuto riguardo anche alla ratio della norma ed alle finalità perseguite dalle parti sociali.
Ed, infatti, l'obbligo di assunzione, come definito dalla citata norma dell'art. 6, preesiste all'incontro tra l'impresa subentrante e le organizzazioni sindacali, incontro il quale ha solo una funzione di agevolare l'adempimento dell'obbligazione da parte dell'impresa, così come si evince, agevolmente, dalla lettura della prima parte del comma 7 e della parte finale della lettera c) dello stesso (“ Al fine di perfezionare in tempo utile la procedura per l'assunzione ex novo del personale individuato a termini del comma 2” così recita la prima parte del comma 7; al fine di perfezionare la procedura per
l'assunzione del personale interessato, così recita la parte finale della lettera c) dello stesso).
L'obbligo di assunzione è, quindi, già definito in tutti i suoi elementi dalla normativa collettiva e non richiede ulteriori integrazioni di carattere negoziale, essendo previsto il trasferimento "diretto ed immediato" del personale dell'impresa cessante a quella subentrante, nei limiti numerici pure stabiliti dalla norma contrattuale, con l'applicazione del trattamento economico ivi sancito, in sostanza con la prosecuzione del rapporto di lavoro presso l'impresa subentrante nell'appalto ( cfr., nei medesimi termini, sia pure con riferimento all'interpretazione dell'art. 4 del CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di igiene ambientale, smaltimento rifiuti, etc. - Cassazione civile, sez. lav.
03/10/2011 n. 20192 secondo cui "il subentrante e le organizzazioni sindacali territoriali e aziendali si incontreranno in tempo utile per avviare la procedura relativa al passaggio diretto ed immediato del personale dell'impresa cessante, nei limiti del numero dei dipendenti in forza sei mesi prima della scadenza dell'appalto", con la precisazione che allo stesso personale sarebbe stato riconosciuto "il trattamento economico contrattuale già corrisposto dall'impresa cessante, ivi compresi gli aumenti periodici di anzianità corrispondenti all'effettivo periodo di lavoro prestato ininterrottamente alle dipendenze delle precedenti imprese operanti nel settore, nonchè quanto percepito in base all'art. 43 del ccnl 18.12.80”).
Ne consegue che il lavoratore, in caso di inadempimento, può richiedere, ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto senza che rilevi la mancata predeterminazione della concreta assegnazione della sede lavorativa e delle mansioni, che attiene alla fase di esecuzione del contratto (Cass. civ. Sez. Lav., 14 dicembre 2020, n. 28415).
Nella ordinanza della Cassazione del 25/11/2021, n. 36724 è condivisibilmente affermato, in fattispecie analoga, che “La regolamentazione in dettaglio, nel CCNL, dei nuovi rapporti di lavoro alle dipendenze della subentrante nell'appalto, non solo depone nel senso della previsione di un obbligo di assunzione, ma costituisce anche la base giuridica per l'applicazione della tutela costitutiva di cui all'art. 2932 c.c. 38. Questa Corte ha affermato che l'art. 2932 c.c., sulla esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto mediante emanazione di sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso, trova applicazione anche nel caso di obbligo contrattuale di stipulazione di un contratto di lavoro subordinato, purché risultino compiutamente indicati tutti gli elementi del contratto, anche nei dettagli, e, quindi, non occorra l'intervento della volontà delle parti ai fini della concreta specificazione del suo contenuto in ordine ad elementi essenziali (v. Cass. n. 8568 del 2004; n. 1+f <gf2516 del tale orientamento stato ribadito con specifico riferimento ad ipotesi di subentro nell precisandosi che ove le parti abbiano concordato in sede accordo sindacale l per il datore lavoro assumere personale forza presso un azienda prevedendo contratto collettivo applicabile ai nuovi dipendenti la relativa categoria inquadramento nonch riconoscimento dell pregressa e superminimo individuale deve ritenersi sufficientemente determinato.>
Ne consegue che il lavoratore, in caso di inadempimento, può richiedere, ai sensi dell'art. 2932 c.c.,
l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto, senza che rilevi la mancata predeterminazione della concreta assegnazione della sede lavorativa e delle mansioni, che attiene alla fase di esecuzione del contratto (v. Cass. n. 27841 del 2009; n. 28415 del 2020 in motivazione).
Questa Corte (in riferimento ad un precedente CCNL del medesimo settore), ha precisato che
l'obbligo di assunzione, come definito dalla norma contrattuale, preesiste all'incontro tra l'impresa subentrante e le organizzazioni sindacali, incontro il quale ha solo una funzione di agevolare
l'adempimento dell'obbligazione da parte dell'impresa, atteso che l'obbligo di assunzione è già definito in tutti i suoi elementi dalla normativa collettiva e non richiede ulteriori integrazioni di carattere negoziale (v. Cass. 20192 del 2011). In altre pronunce, concernenti l'art. 4 CCNL
Multiservizi 19.12.2007 che reca disposizioni analoghe al CCNL oggetto di causa, questa Corte ha chiarito che l'obbligo di assunzione da parte dell'impresa subentrante non risulta subordinato alla preventiva consegna della comunicazione inerente alle quantità e caratteristiche dei lavoratori addetti all'appalto. Tale documentazione assume rilievo al solo fine della identificazione dei lavoratori ed alla conoscenza delle anzianità, delle qualifiche ed inquadramenti degli stessi, ma non può costituire elemento integrativo del diritto all'assunzione, in primo luogo perché non dipendente dal lavoratore stesso e rimesso al corretto adempimento degli obblighi procedurali dell'azienda cessante, e comunque per la stessa natura intrinseca del documento in questione, diretto solo a fornire un chiaro quadro dei dipendenti e dunque privo di qualsivoglia efficacia costitutiva di un diritto (in tal senso Cass. n. 779 del 2015; n. 28246 del 2018 in motiv.)”.
Tanto chiarito, in relazione alla specifica situazione del ricorrente, egli ha fornito adeguata prova dell'anzianità di assegnazione all'appalto in oggetto, almeno 8 mesi prima della cessazione stessa.
E ciò lo si evince, inequivocabilmente, dalla sentenza n. 43/2022 resa in data 12 gennaio 2022, con la quale si era statuito che ”in parziale accoglimento della domanda, dichiara l'intercorrenza del rapporto di lavoro subordinato di alle dipendenze del fallimento del Parte_1 CP_6
dal Gennaio 2013; dichiara l'inefficacia del licenziamento intimato a e, per
[...] Parte_1
l'effetto, dichiara la continuità del rapporto di lavoro di alle dipendenze del Parte_1
Fallimento del;
per l'effetto ordina al fallimento del l'immediata CP_6 CP_6 reintegra di nel posto di lavoro”. Parte_1
In proposito si osservi che è costante nella giurisprudenza della Suprema Corte ( fra le tante
6387/2016 ) l'affermazione del principio della continuità secondo il quale l'effetto estintivo del licenziamento illegittimo in epoca anteriore al trasferimento medesimo, in quanto meramente precario e destinato ad essere travolto dalla sentenza di annullamento, comporta che il rapporto di lavoro ripristinato tra le parti originarie si trasferisca, ai sensi dell'art. 2112 c.c., in capo al cessionario.
Tali principi sono validi anche per la fattispecie in esame anche se al cambio d'appalto non trova applicazione l'art. 2112 c.c. ma opera l'art. 6 del C.C.N.L. il quale prevede l'assunzione di tutto il personale in forza a tempo indeterminato addetto in via ordinaria o prevalente all'appalto in parola da almeno 240 gg. prima del subentro della nuova gestione.
L'impresa subentrante, quindi, è vincolata a tale norma e, pertanto, è assoggettata ad un vero e proprio obbligo, che trova fondamento nella disciplina contrattuale, nel mentre non rileva assolutamente il numero dei lavoratori indicati nel capitolato d'appalto, non essendo opponibili al singolo lavoratore eccezioni relative all'adempimento del contratto stipulato da terzi (impresa/committente).
In definitiva, l'ordine giudiziale di reintegrazione in servizio, comportando il ripristino reale ed automatico della situazione giuridica precedente all'intervenuto atto di trasferimento, impone la collocazione dell'interessato nel medesimo posto di lavoro già in precedenza ricoperto ed è opponibile ai terzi in quanto la ricostituzione del vincolo giuridico ha effetti reali con la conseguenza che il recesso deve considerarsi tamquam non esset e il ricorrente deve considerarsi come se fosse stato da sempre adibito, senza soluzione di continuità, presso l'appalto per il quale prestava la propria attività al momento del trasferimento.
Deve, pertanto, ritenersi documentalmente provata l'avvenuta adibizione del ricorrente, in via esclusiva, presso il cantiere di Cellole ben oltre il termine di 240 gg previsto dalla contrattazione collettiva di categoria - condizione, quest'ultima, necessaria e sufficiente per affermare l'operatività del diritto al passaggio di cantiere - con il conseguente assorbimento di qualunque ulteriore questione inerente la corretta interpretazione dell'art. 6 suindicato così come formulata da entrambe le società resistenti nel corpo delle proprie memorie di costituzione.
Non può, quindi, ritenersi meritevole di tutela l'eccezione inerente l'infondatezza nel merito delle pretese attoree ai sensi dell'art. 6 della contrattazione collettiva di categoria attesa l'insussistenza del diritto all'assunzione in capo all'istante considerata l'assenza del suo nominativo nell'elenco del personale addetto all'appalto de quo trasmesso, in entrambe le procedure di passaggio di cantiere che si sono succedute nel tempo ( dal alla e dalla alla CP_6 Controparte_2 Controparte_2
Controparte_3
rappresentata dalla mandataria , dalla precedente affidataria del
[...] Controparte_3 servizio all'impresa subentrante.
In forza della suddetta circostanza entrambe le parti resistenti – ciascuna nell'ambito della procedura di passaggio di cantiere che l'ha vista coinvolta - concludono nel senso che il personale da assumere sarebbe stato costituito, in via esclusiva, dalle unità lavorative riportate nell'elenco allegato a ciascun verbale di passaggio di cantiere per cui poteva ritenersi certo che, all'inizio di ciascuna nuova gestione, il ricorrente non fosse addetto all'appalto de quo, essendosi il rapporto di lavoro con la risolto, per espresso riconoscimento di quest'ultimo, già in data 29.09.2015 a Controparte_5
seguito del suo licenziamento.
Trattasi di una ricostruzione che, seppure correttamente effettuata quanto alla concreta dinamica degli eventi nella vicenda di cui è causa, non può essere considerata giuridicamente corretta alla stregua delle considerazioni che seguono.
Il motivo addotto non è, infatti, idoneo a giustificare l'inadempimento in cui sono incorse entrambe le società resistenti – ciascuna nell'ambito della procedura di passaggio di cantiere che l'ha riguardata e sebbene non essendo ad esse di fatto imputabile in termini di dolo o colpa - rendendo di conseguenza immeritevole di condivisione il rifiuto di assumere il ricorrente.
Sta di fatto che, in entrambe le procedure di cantiere suindicate, al momento dell'invio, da parte della società uscente alla società aggiudicataria dell'appalto, dei lavoratori addetti, in via esclusiva o prevalente, al cantiere di Cellole, il ricorrente era in forza, in via esclusiva, presso quel medesimo cantiere già dal giugno del 2012 e, pertanto, ben oltre il termine di 240 gg. all'uopo previsto dalla contrattazione collettiva di categoria.
Ne consegue che l'inadempimento di ciascuna delle imprese uscenti dall'appalto de quo all'obbligo di indicazione del nominativo del ricorrente tra quelli effettivamente adibiti al cantiere di Cellole ed avente diritto alla procedura di passaggio di cantiere nella sussistenza di tutti i presupposti di cui all'art. 6 del CCNL di Settore così come effettivamente in questa sede accertati non può, evidentemente, pregiudicare le ragioni del lavoratore.
Ragionando altrimenti, a parere del presente giudice, si giungerebbe a sostenere che la commissione di un illecito giuridico, da parte del datore di lavoro perdente l'appalto, avrebbe l'effetto di pregiudicare il diritto del lavoratore adibito a quel medesimo appalto all'operatività del passaggio di cantiere pur nella sussistenza di tutte le condizioni all'uopo previste dalla contrattazione collettiva di categoria, il che non appare sostenibile per ragioni logiche prima che giuridiche.
Trattasi, d'altronde, di una ricostruzione ermeneutica avallata anche dalla giurisprudenza di legittimità che, come già sopra evidenziato, ha chiarito che” l'obbligo di assunzione da parte dell'impresa subentrante non risulta subordinato alla preventiva consegna della comunicazione inerente alle quantità e caratteristiche dei lavoratori addetti all'appalto. Tale documentazione assume rilievo al solo fine della identificazione dei lavoratori ed alla conoscenza delle anzianità, delle qualifiche ed inquadramenti degli stessi, ma non può costituire elemento integrativo del diritto all'assunzione, in primo luogo perché non dipendente dal lavoratore stesso e rimesso al corretto adempimento degli obblighi procedurali dell'azienda cessante, e comunque per la stessa natura intrinseca del documento in questione, diretto solo a fornire un chiaro quadro dei dipendenti e dunque privo di qualsivoglia efficacia costitutiva di un diritto (in tal senso Cass. n. 779 del 2015; n. 28246 del 2018 in motiv. e da ultimo, Cassazione del 25/11/2021, n. 36724).
Da ultimo, con ordinanza n. 21632/2024 – relativa alla successione di appalti e clausole sociali di riassunzione e revoca del licenziamento accettata dal lavoratore formalizzata mediante conciliazione giudiziale con l'impresa cessante con conseguente ricostituzione ex tunc del rapporto di lavoro originario, fattispecie quest'ultima certamente assimilabile per identità di ratio a quella di cui è causa - si è chiarito quanto segue: “ Per effetto della revoca della causa di risoluzione, il rapporto di lavoro è ripristinato con effetti ex tunc, il rapporto deve considerarsi come mai estinto e prosegue senza soluzione di continuità (tant'è che al lavoratore spetta la retribuzione maturata – non il risarcimento del danno -, a prescindere dal mancato svolgimento della prestazione, con equiparazione ad una sospensione retribuita, come quelle contemplate dallo stesso art. 6 del CCNL utili per il passaggio diretto); l'art. 6 del CCNL sancisce il diritto del lavoratore al passaggio diretto ed immediato alla società subentrante nell'appalto e pone solamente due condizioni, ossia l'adibizione nell'appalto specifico e la sussistenza, per un determinato arco di tempo, di un rapporto di lavoro con la società perdente l'appalto, requisito, quest'ultimo, che doveva ritenersi integrato a seguito della ricostituzione, senza soluzione di continuità, del rapporto di lavoro tra il lavoratore e la società
…Infine, la possibilità che l'odierno ricorrente andasse considerato lavoratore a CP_14 Pt_4
tempo indeterminato nel periodo precedente i 180 giorni l'inizio della nuova gestione (avendo ricevuto la revoca del precedente licenziamento, revoca accettata, con conseguente ripristino ex tunc del rapporto di lavoro) a prescindere dall'espletamento, in concreto, di attività lavorativa è confermata dallo stesso CCNL, il quale (sempre all'art. 6) espressamente include, nell'ambito del personale avente diritto al passaggio diretto ed immediato, altresì lavoratori aventi una causa di sospensione del loro rapporto di lavoro (quale malattia, gravidanza, infermità). La ratio delle parti sociali emerge, dunque, come ampiamente inclusiva di tutto il personale che, anche per mera fictio iuris, debba ritenersi dipendente dalla società perdente l'appalto”.
Alla stregua di tutto quanto sovra esposto la domanda così come proposta dalla parte ricorrente nei confronti della Controparte_3
rappresentata dalla mandataria di costituzione del
[...] Controparte_3
rapporto di lavoro ex art. 2932 c.c., va, pertanto, accolta.
Del mancato contratto di lavoro, sussistono tutti gli elementi costitutivi.
In particolare, il livello 2A di inquadramento del CCNL Fiseassoambiente, le mansioni di operatore ecologico, l'orario full time di lavoro così come osservato dal personale adibito al cantiere di Cellole.
Va, al contrario, rigettata la domanda di condanna a costituire ex art. 2932 c.c. il rapporto di lavoro e ad essere inquadrato alle dipendenze della , con decorrenza dal 9 Febbraio 2020 (data di CP_2 subentro nell'appalto di igiene urbana della città di Cellole) e fino alla data di cessazione del servizio, avvenuta in data 8 Febbraio 2024, stante l'inattuabilità della stessa.
Ed, infatti, la pronuncia auspicata dal ricorrente, in quanto ascrivibile all'alveo delle sentenze costitutive dell'obbligo a contrarre, non opera retroattivamente.
Alla stregua del consolidamento orientamento dei giudici di legittimità, si osserva che “la sentenza che dispone l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre, ex art. 2932 c.c., produce i propri peculiari effetti, sostituendo autoritativamente il consenso mancato di uno dei contraenti, solo dal momento del passaggio in giudicato (tra le numerose decisioni, Cass. 6 aprile 2009, n. 8250; 2 dicembre 2005, n. 26233; 4 luglio 2003, n. 10564). Sul punto, in accoglimento del quarto motivo dei due ricorsi principali, la sentenza impugnata va cassata per violazione di norme di diritto. Si deve perciò provvedere alla decisione della causa sul merito, non essendo necessari accertamenti di fatto
(art. 384 c.p.c., comma 1), sostituendo la statuizione cassata con la dichiarazione che il rapporto di lavoro è costituito con decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza. Resta ferma la decisione relativa al risarcimento del danno, spettando il relativo diritto alla R. dalla scadenza del termine di adempimento dell'obbligo di assunzione” (cfr. Cassazione civile sez. lav. 30/12/2009 n.27841).
Ciò posto, per il periodo decorrente dall'inesecuzione dell'obbligo di assunzione fino al momento in cui la pronuncia acquista efficacia, non compete al ricorrente la retribuzione.
Difatti, alla stregua del consolidato orientamento della Cassazione, “il datore di lavoro, che non adempie all'obbligo di assumere il lavoratore, è obbligato, per responsabilità contrattuale, a risarcire
l'intero pregiudizio patrimoniale che il lavoratore ha subito durante tutto il periodo in cui si è protratta l'inadempienza. Tale pregiudizio può essere in concreto determinato, senza bisogno di una specifica prova del lavoratore, sulla base del complesso delle utilità che il lavoratore avrebbe potuto conseguire, ove tempestivamente assunto, mentre spetta al datore di lavoro provare l'”aliunde perceptum", oppure la negligenza del lavoratore nel cercare altra proficua occupazione (v. Cass. n.
2402 del 2004; v. Cass. n. 11141 del 2001, relativa all'obbligo di assunzione previsto dall'art. 34 del contratto collettivo nazionale per le cooperative sociali, in caso di subentro nell'appalto del medesimo servizio). In sostanza, il danno da omessa assunzione, non diversamente da quello dipendente da un illegittimo licenziamento (v. Cass. n. 17683 del 2018; n. 2499 del 2017; n. 9616 del 2015), è per sua natura ragguagliabile alle retribuzioni perse, restando a carico del datore di lavoro l'onere di prova dell'aliunde perceptum e percipiendum, quale fatto impeditivo della pretesa risarcitoria dell'attore”.
In definitiva, le retribuzioni perse dal giorno della mancata assunzione non rappresentano il credito spettante al ricorrente bensì il parametro cui ragguagliare il danno da omessa assunzione da costui subito fino al deposito della sentenza.
Ne consegue che, in accoglimento della domanda così come formulata di risarcimento del danno patrimoniale subito in relazione al periodo decorrente dall'inesecuzione dell'obbligo di assunzione in poi, il ricorrente ha, quindi, diritto al risarcimento a cura della per il periodo Controparte_2 dall'01.02.2023 ( cfr. missiva del 31.01.2023 in atti con cui si notiziava la del disposto Controparte_2
della sentenza resa dal Tribunale di Napoli, poi confermata dalla sentenza della Corte di Appello di
Napoli) all'08.02.2024 (data di cessazione dell'appalto) nonché a cura della
[...]
rappresentata Controparte_3
dalla mandataria per il periodo dal 09.02.2024 a seguire, dell'intero Controparte_3
pregiudizio patrimoniale determinato sulla base del complesso delle utilità che il lavoratore avrebbe potuto conseguire, ove tempestivamente assunto, considerando quale parametro risarcitorio la retribuzione mensile lorda spettante per un lavoratore inquadrato, quale operatore ecologico, nel livello 2A del CCNL . Controparte_15
Il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge fino al soddisfo.
Si rigetta la domanda di condanna alla regolarizzazione contributiva trattandosi di un credito di carattere esclusivamente risarcitorio. All'esito, assorbita ogni valutazione, il ricorso va accolto nei termini di cui in dispositivo.
Le spese seguono la soccombenza e sono a carico di entrambe le resistenti, in solido tra loro.
CP_ Spese compensate nei confronti dell'
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, costituisce tra il ricorrente Parte_1
e la
[...] Controparte_3
rappresentata dalla mandataria in persona del legale
[...] Controparte_3
rapp.te p.t., un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato senza patto di prova, mediante l'inquadramento del ricorrente nel livello 2A del CCNL con le mansioni di Controparte_15
operatore ecologico e l'orario di lavoro così come osservato dal personale adibito al cantiere di
Cellole e, per l'effetto, ordina alla Controparte_3
rappresentata dalla mandataria
[...] CP_3
, in persona del legale rapp.te p.t., di ammettere in servizio il ricorrente;
[...]
- condanna la per il periodo dall'01.02.2023 all'08.02.2024 e l' Controparte_2 [...]
rappresentata Controparte_3
dalla mandataria per il periodo dal 09.02.2024 a seguire, al risarcimento Controparte_3
del pregiudizio patrimoniale determinato sulla base del complesso delle utilità che il lavoratore avrebbe potuto conseguire ove tempestivamente assunto, considerando quale parametro risarcitorio la retribuzione mensile lorda spettante per un lavoratore inquadrato, quale operatore ecologico, nel livello 2A del CCNL Fiseassoambiente, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge fino al soddisfo,
- rigetta ogni altra domanda;
- condanna entrambe le parti resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali che liquida in € 5.664,00 per compenso professionale con attribuzione oltre oneri accessori come per legge;
CP_
- compensa le spese processuali nei confronti dell'
Così deciso in Napoli in data 06.05.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Matilde Dell'Erario
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa
Matilde Dell'Erario, ha pronunciato, in data 06.05.2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5261/2024 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza
TRA
, rapp.to e difeso, come in atti, dall'avv. Arturo d'Albero presso il cui Parte_1
studio di Marigliano, sito al Corso Umberto I n. 53, elett.te domicilia
RICORRENTE
E
in sigla , in persona del legale rappresentante Controparte_1 CP_2 pro-tempore, rappresentato e difeso, come in atti, dall'avv. Fabio Santoro presso il cui studio legale è elettivamente domiciliato in Roma (RM), viale Giuseppe Mazzini, 145
RESISTENTE
NONCHE'
Controparte_3
rappresentata dalla mandataria in persona del
[...] Controparte_3
Legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso, come in atti, dagli avv.ti Lidia Manfredini e Antonio
Scarpato ed elett.te domiciliato presso lo studio dei medesimi in Scafati (Sa) alla via Dante Alighieri
102
RESISTENTE NONCHE'
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso, come in atti, dall'avv. Maria Sofia Lizzi con CP_4
CP_ la quale è elett.te domiciliato in Napoli presso la sede di Via A. De Gasperi, 55
RESISTENTE
OGGETTO: passaggio di cantiere
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04.03.2024 parte ricorrente in epigrafe indicata esponeva di essere stato assunto, a far data dal 31 novembre 2010, con rapporto a tempo indeterminato in forza alla CP_5
(attualmente fallita) e di essere stato, fin dal primo giorno di servizio, illecitamente
[...] somministrato al (anch'esso fallito) che dapprima lo aveva impiegato presso il CP_6 cantiere di Sessa Aurunca, laddove era concessionario dell'appalto comunale di N.U., e successivamente, dal giugno 2012, lo aveva destinato, in via definitiva, con mansioni di “operatore ecologico” ed inquadramento al livello parametrale 2 A, in forza al servizio appaltato di igiene urbana del Comune di Cellole, di cui all'epoca era concessionario, laddove aveva operato senza soluzione di continuità fino al 29 Settembre 2015 allorché il rapporto era stato risolto;
che avverso tale provvedimento era ricorso al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere chiedendo che, previo accertamento e declaratoria di interposizione fittizia di appalto e somministrazione illegittima di manodopera o di illecito distacco, fosse dichiarata la nullità del contratto di lavoro stipulato con la e del connesso licenziamento comminatogli e, per gli effetti, l'intercorrenza di CP_5 attività subordinata alle dipendenze dell'effettivo utilizzatore, , con pedissequa CP_6
ricostruzione del suo rapporto lavorativo e della sua posizione contributiva e previdenziale;
che, nelle more del giudizio di primo grado, a far data dal 10 Febbraio 2020, era subentrata nell'appalto di
Cellole la convenuta che era stata prontamente avvertita del giudizio pendente e del Controparte_2 conseguente diritto all'assunzione in caso di vittoria giudiziale;
che, con sentenza n. 43/2022 resa in data 12 gennaio 2022, si era così provveduto ”in parziale accoglimento della domanda, dichiara
l'intercorrenza del rapporto di lavoro subordinato di alle dipendenze del Parte_1 fallimento del dal Gennaio 2013; dichiara l'inefficacia del licenziamento intimato a CP_6
e, per l'effetto, dichiara la continuità del rapporto di lavoro di Parte_1 Parte_1 alle dipendenze del Fallimento del;
per l'effetto ordina al fallimento del CP_6 CP_6
l'immediata reintegra di nel posto di lavoro”; che la Corte di Appello di
[...] Parte_1
Napoli, con sentenza n. 214/2023, pubblicata il 23 marzo 2023, aveva confermato la pronunzia del
Tribunale sammaritano;
che, nel frattempo, anche l'appalto gestito dalla era cessato e ad CP_2 essa era subentrato un Raggruppamento MP d'SE ( , costituito dalle due società a CP_7
r.l. qui convenute, la in veste di mandataria e la in veste CP_8 CP_3
mandante; che, queste ultime, in data 9 febbraio 2024, avevano formalizzato con le OO.SS. ivi operanti il così detto “passaggio di cantiere” della manodopera, dall'organico del cessante a quello delle due subentranti, senza tener in alcun conto le sue legittime istanze;
che, nello specifico, il predetto in persona della società capogruppo e mandataria, , per CP_7 Controparte_3
legge munita della legale rappresentanza del sodalizio, aveva ripartito il servizio in due frazioni, attribuendo a sé stessa la quota maggioritaria e alla s.r.l. mandataria, la restante CP_3
aliquota, per gli effetti ripartendo in proporzione il personale inglobato per trasferimento delle maestranze ex art. 6 Controparte_9
[...]
CP_ Tanto premesso conveniva le società resistenti nonché l' dinanzi all'adito Tribunale al fine di ottenere l'adozione dei seguenti provvedimenti di giustizia:
“- accertare e dichiarare, sulla scorta delle specifiche normative legali e contrattuali innanzi enunciate nonché della copiosa giurisprudenza richiamata, il diritto del signor , ut Parte_1
supra rapp.to, difeso e dom.to:
- ad essere inquadrato alle dipendenze della , con decorrenza dal 9 Febbraio 2020 (data CP_2 di subentro nell'appalto di igiene urbana della città di Cellole) e fino alla data di cessazione del servizio, avvenuta in data 8 Febbraio 2024;
- ad essere inquadrato alle dipendenze del R.T.I. o, Controparte_3
comunque, di una delle predette SE, nella veste di reali esecutrici del servizio, con decorrenza dal 9 Febbraio 2024 (data di subentro nell'appalto di igiene urbana della città di Cellole) a seguire;
▪ e, per gli effetti, voglia condannare la con sede Parte_2
in Ischia, alla Via Monte Tignuso n. 36, in persona del Rapp.te legale p.t., a costituire, ex art. 2932
c.c., il rapporto di lavoro del signor , ut supra generalizzato, rapp.to, difeso e Parte_1
dom.to e, ad inquadrarlo nel proprio organico del posto di lavoro della città Cellole, con contratto a tempo indeterminato, orario full-time, qualifica di operatore ecologico con inquadramento al livello
2A, a decorrere dal 9 Febbraio 2020 (data di inizio dell'appalto) fino all'8 Febbraio 2024 (data cessazione);
▪ in ragione di ciò, voglia condannare la predetta , in persona del Rapp.te legale p.t., a CP_2
indennizzare il danno patrimoniale prodotto al lavoratore , ut supra generalizzato, Parte_1 rapp.to, difeso e dom.to, per gli effetti dell'omessa assunzione in servizio per “passaggio di cantiere”
a far data dal 12 Gennaio 2022 (data di emissione della sentenza di reintegra) al giorno 8 Febbraio
2024 compreso (data di cessazione dell'appalto), nella misura di tutte le competenze stipendiali maturate nel predetto periodo, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme via via rivalutate, ovvero nella misura che, in via equitativa, la S.V.I. riterrà essere idonea al caso di specie;
▪ voglia, altresì, condannare il R.T.I. (Raggruppamento MP d'Im-prese) tra le Società
[...]
– in persona del l.r.p.t. della Società mandataria, Parte_3 CP_3 CP_3
in solido con le SE associate, e
[...] Controparte_3 CP_3
in persona dei rispettivi Rapp.ti legali p.t., come in epigrafe dom.ti, o quella delle due
[...]
Società che l'Illustre Lettore vorrà indicare quale diretta destinataria dell'onere, a costituire ex art.
2932 c.c. il rapporto di lavoro del signor , ut supra generalizzato, rapp.to, difeso e Parte_1
dom.to e, quindi, ad inquadrarlo nel proprio organico del posto di lavoro della città Cellole, con contratto a tempo indeterminato, orario full-time, qualifica di operatore ecologico ed inquadramento al livello 2A, con decorrenza dal 9 Febbraio 2024 (data avvio appalto) a seguire;
gli effetti, voglia condannare il R.T.I. (Raggruppamento Tempora-neo d'SE) tra le Società Parte_3
e in persona del l.r.p.t. della Società mandataria,
[...] CP_3 CP_3
in solido con le SE associate, e
[...] Controparte_3 Controparte_10
[...
, in persona dei rispettivi Rapp.ti legali p.t., come in epigrafe dom.ti, o comunque quella delle due
Società che l'Illustre Lettore vorrà indicare quale diretta destinataria dell'onere, a ristorare il danno patrimoniale prodotto al lavoratore , ut supra generalizzato, rapp.to, difeso e Parte_1 dom.to, per gli effetti dell'omessa assunzione in servizio per “passaggio di cantiere”, nella misura di tutte le competenze stipendiali maturate e maturande, come dalla tabella retributiva della categoria, a far data dal 9 Febbraio 2024 (data dell'insediamento nell'appalto) al soddisfo, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme via via rivalutate, ovvero nella misura che, in via equitativa, la
S.V.I. riterrà essere idonea al caso di specie;
▪ in via gradata, voglia l'adito Signor Giudice assumere qualsiasi ulteriore decisione fosse ritenuta utile alla definizione del presente procedimento;
▪ in ulteriore via subordinata, si chiede che, in caso di mancato accoglimento dell'istanza di reimmissione in servizio, la S.V.I. condanni, da un versante la e dall'altro il citato R.T.I. CP_2
in uno alle sue due consociate, in solido tra di loro o per la parte di competenza di ciascuna di Esse, al risarcimento del danno da omessa assunzione prodotto al signor , ut supra Parte_1
generalizzato, rapp.to e dom.to, da attribuirsi in via equitativa, tenendo in debito conto le considerevoli difficoltà per un uomo ultra cinquantenne, privo di un vero mestiere e con insufficiente scolarizzazione, di trovare una regolare occupazione nel nostro territorio;
voglia, altresì, la S.V.I. dare opportune disposizioni all' appositamente convenuto in questo processo in forza della CP_4
sentenza n. 19679 del 21 settembre 2020, mediante la quale la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che l' è litisconsorte necessario, ogni qualvolta il lavoratore chieda la condanna del CP_11 datore di lavoro al pagamento della copertura previdenziale, affinché provveda d'ufficio a costituire il rapporto di lavoro ed accreditare tutte le contribuzioni omesse, in ragione degli importi che saranno giudicati spettare all'esito di questo giudizio, da valersi a favore del lavoratore Parte_1
nata a [...] (prov. di Napoli) il 24-10-1972 ed ivi dom.to a Cercola (prov. di Napoli), al
[...]
Viale delle Palme n. 30”; il tutto con vittoria di spese di lite.
Si costituiva l' Controparte_3
(rappresentata dalla mandataria eccependo
[...] Controparte_3
l'inopponibilità, nei propri confronti, della sentenza passata in giudicato n.ro 43/2022 del 12/02/2022 che aveva ordinato al fallimento del l'immediata reintegra del ricorrente, CP_6
l'inapplicabilità – nella specie - della disciplina sull'avvicendamento di imprese nella gestione dell'appalto/affidamento di servizi ex art. 6 del C.C.N.L. nonché l'inammissibilità CodiceFiscale_1 della domanda giudiziale ad oggetto la richiesta di “dare opportune disposizioni all' in forza CP_12
della sentenza n.19679 del 21/09/20 mediante la quale la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che …” per difetto di legittimazione attiva.
Formulava le seguenti conclusioni:
“a. rigettare la domanda per sua evidente inammissibilità ed infondatezza in fatto ed in diritto;
b. Condannare parte ricorrente soccombente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di avvocato con attribuzione ex art. 93 cpc”.
Si costituiva la che eccepiva, in via preliminare, l'incompetenza territoriale dell'adito CP_2
Tribunale, l'inammissibilità – nei propri confronti - della domanda di costituzione del rapporto di lavoro, ex art. 2932 c.c., in relazione all'appalto cessato, l'inopponibilità delle sentenze del Tribunale
e della Corte di Appello di Napoli, l'insussistenza - nel caso di cambio di appalto - di un fenomeno di successione a titolo particolare nel diritto controverso, la violazione degli artt. 2909 c.c. e 111 c.p.c.; nel merito evidenziava l'insussistenza del diritto all'assunzione ex art. 6 CCNL FISE, l'impossibilità di assunzioni extra capitolato speciale di appalto per effetto della legge regionale della Campania n.
44/2016 e la conseguente applicabilità dell'art. 1218 c.c. nonché, infine, l'inesistenza di atti di offerta delle energie lavorative e di messa in mora ex art. 1217 c.c. .
Formulava le seguenti conclusioni:
“In via preliminare:
- Dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale del Lavoro di Napoli, in favore della competenza per territorio del Tribunale del Lavoro di Nocera Inferiore o, in via gradata, di quello di Milano.
- Dichiarare inammissibili le domande articolate dal ricorrente
contro
In via CP_2
decisoria, nel merito:
- Rigettare in ogni caso il ricorso in quanto assolutamente infondato in fatto e diritto.
In ogni caso: - Con vittoria di spese legali”.
CP_
Si costituiva, infine, l' che, a sua volta, formulava le seguenti conclusioni:” il rigetto del ricorso, CP_ nonché dichiararsi il difetto di legittimazione passiva dell' per i profili attinenti la prestazione lavorativa e la regolarizzazione retributiva e contributiva;
- in via subordinata, aderendo in parte alla domanda di regolarizzazione contributiva svolta dal ricorrente (ove il Tribunale, accerti la fondatezza dei fatti dedotti in ricorso), che si condanni la Pa datrice di lavoro al pagamento in favore dell' della contribuzione che risulterà effettivamente CP_4
evasa/omessa in relazione al rapporto di lavoro intercorso con il ricorrente, Vittoria di spese”.
All'esito del deposito di note conclusionali e ritenuta la superfluità di ogni indagine istruttoria il
Tribunale osserva che:
Va, in via preliminare, rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale così come sollevata dalla alla stregua delle considerazioni che seguono. Controparte_2
Ai sensi dell'art. 413 c.p.c. nelle cause di lavoro “competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto ovvero si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto”.
La norma, dunque, ai fini della determinazione della competenza territoriale, individua fori alternativi tra loro.
Nel caso in esame, tuttavia, poiché trattasi di una controversia afferente un rapporto di lavoro ancora da costituire, secondo l'orientamento prevalso nella giurisprudenza di legittimità l'unico criterio determinativo della competenza applicabile è quello della sede dell'azienda convenuta in giudizio per l'accertamento dell'obbligo, a carico della medesima, di assunzione della parte ricorrente.
Sul punto, difatti, la Corte di Cassazione con ordinanza n. 21506 del 19/09/2013 ha chiarito che “con riguardo alla controversia relativa ad un rapporto di lavoro ancora da costituire fra le parti, non possono operare - al fine della determinazione della competenza territoriale - né il foro del luogo in cui è sorto il rapporto (che presuppone un rapporto di lavoro già sorto quantunque in ipotesi poi venuto ad estinguersi), né il foro della dipendenza aziendale (che presuppone il lavoratore già addetto alla dipendenza all'atto dell'estinzione), dovendosi invece fare applicazione unicamente del terzo e residuale criterio previsto dall'art. 413 cod. proc. civ., ossia il foro della sede dell'azienda”.
(cfr. Corte di Cassazione, sez. lavoro, ordinanza n. 21506 del 19/09/2013 ; Corte di Cassazione, sez. lavoro, sentenza n. 14666 del 13.11.2000).
Ciò posto, il ricorrente, sulla premessa di avere diritto alla reintegra nel proprio posto di lavoro alle dipendenze del fallito ( in virtù della sentenza n.ro ro 43/2022 del 12/02/2022 emessa CP_6 dal Tribunale di S.Maria Capua Vetere che, per l'appunto, aveva ordinato al fallimento del CP_6
l'immediata reintegra dello stesso), ha convenuto in giudizio la resistente
[...] Controparte_2 subentrata nell'appalto del nonché l' CP_6 Controparte_3
[...]
[...] (rappresentata dalla mandataria
[...] [...]
con sede legale in Scafati (SA) alla via L. Da Vinci n.5, a sua volta subentrata CP_3 nell'appalto alla al fine di ottenere l'adozione dei provvedimenti di giustizia sopra CP_2
analiticamente indicati.
La società ha sollevato l'eccezione di incompetenza territoriale sulla base delle seguenti Controparte_2
argomentazioni in fatto ed in diritto: è pacifico e documentato che con decorrenza dal 09.02.2024 è avvenuto il cambio di appalto nella gestione del servizio di raccolta dei rifiuti sul Comune di Cellole
(vd. doc. 8, ricorso) con uscita dal cantiere da parte della e subentro, quale nuovo Controparte_2
appaltatore, del costituito dalla (quale mandataria con rappresentanza CP_7 Controparte_3
anche processuale) e dalla di conseguenza, risulterebbe logicamente - prima Controparte_3
ancora che giuridicamente - inattuabile la domanda giudiziale articolata dal ricorrente, in via principale, contro la di condanna, ex art. 2932 cod. civ., all'attuale costituzione di un Controparte_2
rapporto di lavoro nei suoi confronti, con efficacia retroattiva dal 09.02.2020 all'08.02.2024, con inquadramento “nel proprio organico nel posto di lavoro della Città Cellole” - che non esiste più - essendo circostanza oggettiva e pacifica la cessazione nella gestione dell'appalto da parte della medesima i rapporti di lavoro si costituiscono ex art. 2932 c.c. nella loro attualità - e Controparte_2 non “virtualmente” per il passato - nei soli confronti della società attuale affidataria dell'appalto ed unica sostanzialmente in grado di assumere un dipendente ex art. 6 del CCNL FISE nella ricorrenza di tutte le condizioni legali e contrattuali, potendo residuare nei confronti della società precedentemente cessionaria una responsabilità di carattere esclusivamente economico;
l'unica possibile costituzione ex novo di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sull'odierno appalto di igiene urbana del Comune di Cellole - sulla base dell'art. 6 CCNL Fise Assoambiente nella specie invocato - potrebbe, in ipotesi, venire disposta nei confronti di una delle imprese facenti parte del
Raggruppamento MP, attuale gestore del servizio, il quale ha sede, mediante la propria società mandataria, a Scafati (SA), con conseguente competenza per territorio Controparte_3
del Tribunale di Nocera Inferiore.
Ciò posto, essendo principio pacificamente riconosciuto in giurisprudenza quello in base al quale la competenza per territorio deve essere in ogni caso determinata in riferimento alla prospettazione compiuta nell'atto introduttivo del giudizio e considerato che, nella specie, la domanda principale – così come formulata - attiene, quale necessario antecedente logico-giuridico, alla costituzione del rapporto di lavoro in capo alla con sede in Ischia, e - solo successivamente - alla CP_2 costituzione del rapporto di lavoro in capo all'azienda subentrante, , con Controparte_13 sede in Scafati, l'eccezione di incompetenza territoriale così come sollevata va rigettata attinendo tutte le questioni sollevate dalla al solo profilo del merito della domanda giudiziale. CP_2 Passando, a questo punto, all'esame del merito, vanno fatte, in via preliminare, alcune considerazioni in merito al dibattuto tema della tutela dei lavoratori in caso di cessazione dell'appalto.
In merito alla conservazione della tutela legale inerente l'illegittimo licenziamento anche nelle ipotesi di cambio di appalto e di assunzione del lavoratore presso l'impresa subentrante, ponendosi nel segno della continuità giurisprudenziale, la Corte di Cassazione ha, in più occasioni, chiarito che – ove il contratto collettivo preveda, per l'ipotesi di cessazione dell'appalto cui sono adibiti i lavoratori, un sistema di procedure idonee a consentire l'assunzione degli stessi, con passaggio diretto e immediato, alle dipendenze dell'impresa subentrante (a seguito della cessazione del rapporto instaurato con l'originario datore di lavoro e mediante la costituzione “ex novo” di un rapporto di lavoro con un diverso soggetto) – detta tutela si aggiunge (senza escluderla) a quella apprestata a favore del lavoratore nei confronti del datore di lavoro che ha intimato il licenziamento. Ciò significa che anche nel caso in cui la contrattazione collettiva preveda il passaggio dei lavoratori dall'impresa uscente all'impresa subentrante, l'appaltatore uscente – qualora decidesse di non mantenere in servizio i lavoratori per altri appalti – dovrà procedere con il loro licenziamento per giustificato motivo oggettivo nel pieno rispetto della disciplina normativamente prevista in materia. Di conseguenza la
Corte ha riaffermato il diritto del lavoratore, coinvolto dal cambio di appalto, di impugnare il licenziamento intimatogli qualora lo ritenga illegittimo ed ha aggiunto che la scelta effettuata dal lavoratore per la costituzione di un nuovo rapporto non implica, di per sé, rinuncia all'impugnazione dell'atto di recesso, dovendosi escludere che si possa desumere la rinuncia del lavoratore ad impugnare il licenziamento o l'acquiescenza al medesimo dal reperimento di una nuova occupazione, temporanea o definitiva, non rivelandosi, in tale scelta, la sicura intenzione del lavoratore di accettare l'atto risolutivo ( cfr. Cass. n. 29922 del 20 novembre 2018). I principi di recente riaffermati dal
Supremo Collegio chiariscono la distinzione tra le differenti situazioni di fatto riferite al recesso dell'originario datore di lavoro ed alla costituzione del nuovo rapporto di lavoro con l'impresa subentrante. Ed, invero, ha osservato sul punto la Corte come la garanzia di natura contrattuale collettiva del passaggio dal datore originario all'impresa subentrante miri principalmente ad assicurare la stabilità e continuità dell'occupazione, ma lascia distinti i rapporti lavorativi (non a caso, infatti, il rapporto con l'impresa subentrante si definisce ex novo). Di conseguenza, non solo una regola contrattuale non potrebbe mai escludere la tutela legale che sanziona il recesso illegittimo, ma neppure sarebbe invocabile trattandosi di distinti rapporti contrattuali rispetto ai quali differenti sono le obbligazioni e responsabilità datoriali. Pertanto, anche nelle ipotesi del passaggio da un appalto all'altro, l'originario datore di lavoro sarà tenuto a dimostrare, ove necessario, le ragioni del recesso e l'impossibilità di reimpiegare il lavoratore in altre posizioni lavorative compatibili. Alla luce di tale recente statuizione che si pone sul solco delle precedenti in materia può ben rilevarsi come l'ordinamento, pur non disciplinando direttamente il meccanismo del cambio di appalto previsto dalla contrattazione collettiva, conceda – comunque – sufficienti tutele al lavoratore, sia nei confronti del datore di lavoro che ne intima il licenziamento per la conclusione dell'appalto per ottenere il riconoscimento della continuità giuridica del rapporto originario, sia nei confronti della società nuova appaltatrice. Il lavoratore utilizzato nell'appalto, così, nel caso di cessazione dell'appalto che continua con altra azienda, è titolare della coesistenza di due forme di tutela, nei confronti della società uscente e nei confronti della società subentrante: all'una potrà chiedere la reintegrazione nel posto di lavoro mentre all'altra potrà chiedere l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto di lavoro alle condizioni esistenti in precedenza alle dipendenze dell'altra impresa. Questa doppia tutela compensa l'ontologica debolezza del lavoratore che presta la sua attività in appalti che sono destinati ad avere vita breve e turn-over istituzionale nella titolarità del rapporto di lavoro (cfr. Corte di
Cassazione ordinanza sezione lavoro numero 9932 pubblicata il 28 marzo 2022.)
Nei medesimi termini, da ultimo, Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Ordinanza 6 febbraio 2023, n.
3564: “ove il contratto collettivo preveda, per l'ipotesi di cessazione dell'appalto cui sono adibiti i dipendenti, un sistema di procedure idonee a consentire l'assunzione degli stessi, con passaggio diretto e immediato, alle dipendenze dell'impresa subentrante, a seguito della cessazione del rapporto instaurato con l'originario datore di lavoro e mediante la costituzione “ex novo” di un rapporto di lavoro con un diverso soggetto, detta tutela non esclude, ma si aggiunge, a quella apprestata a favore del lavoratore nei confronti del datore di lavoro che ha intimato il licenziamento, con i limiti posti dalla legge all'esercizio del suo potere di recesso, non incidendo sul diritto del lavoratore di impugnare il licenziamento intimatogli per ottenere il riconoscimento della continuità giuridica del rapporto originario;
né la scelta effettuata per la costituzione di un nuovo rapporto implica, di per sé, rinuncia all'impugnazione dell'atto di recesso, dovendosi escludere che si possa desumere la rinuncia del lavoratore ad impugnare il licenziamento o l'acquiescenza al medesimo dal reperimento di una nuova occupazione, temporanea o definitiva, non rivelandosi, in tale scelta, in maniera univoca, ancorché implicita, la sicura intenzione del lavoratore di accettare l'atto risolutivo (cfr. Cass. n.
29922 del 2018, conf. a Cass. n. 12613 del 2007)”.
Tanto premesso in termini genarli, con riferimento alla fattispecie concreta oggetto del presente giudizio, risultano pacifiche oltre che documentalmente provate le seguenti circostanze di fatto: a) parte ricorrente era stato assunto, a far data dal 31 novembre 2010, con rapporto a tempo indeterminato in forza alla (attualmente fallita) ed era stato, fin dal primo Controparte_5 giorno di servizio, somministrato al (anch'esso fallito) che dapprima lo aveva CP_6
impiegato presso il cantiere di Sessa Aurunca, laddove era concessionario dell'appalto comunale di
N.U. e, successivamente, dal giugno 2012, era stato destinato, in via definitiva, con mansioni di
“operatore ecologico” ed inquadramento al livello parametrale 2 A, in forza al servizio appaltato di igiene urbana del Comune di Cellole di cui all'epoca era concessionario, laddove aveva operato senza soluzione di continuità fino al 29 settembre 2015 allorché il rapporto era stato risolto;
b) avverso tale provvedimento era stato presentato ricorso al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere chiedendo che, previo accertamento e declaratoria di interposizione fittizia di appalto e somministrazione illegittima di manodopera o di illecito distacco, fosse dichiarata la nullità del contratto di lavoro stipulato con la e del connesso licenziamento comminatogli e, per gli effetti, l'intercorrenza di CP_5 attività subordinata alle dipendenze dell'effettivo utilizzatore, , con pedissequa CP_6
ricostruzione del suo rapporto lavorativo e della sua posizione contributiva e previdenziale;
c) nelle more del giudizio di primo grado, a far data dal 10 febbraio 2020, era subentrata nell'appalto di
Cellole la convenuta d) con sentenza n. 43/2022, resa in data 12 gennaio 2022, si era Controparte_2 così provveduto ”in parziale accoglimento della domanda, dichiara l'intercorrenza del rapporto di lavoro subordinato di alle dipendenze del fallimento del dal Parte_1 CP_6
Gennaio 2013; dichiara l'inefficacia del licenziamento intimato a e, per l'effetto, Parte_1
dichiara la continuità del rapporto di lavoro di alle dipendenze del Fallimento del Parte_1
; per l'effetto ordina al fallimento del l'immediata reintegra di CP_6 CP_6
nel posto di lavoro”; e) la Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 214/2023 Parte_1
pubblicata il 23 marzo 2023, aveva confermato la pronunzia del Tribunale sammaritano;
f) nel frattempo, anche l'appalto gestito dalla era cessato e ad essa era subentrato un CP_2
Raggruppamento MP d'SE ( , costituito dalle due società a r.l. qui convenute, la CP_7
in veste di mandataria e la in veste mandante;
g) queste ultime, CP_8 CP_3 in data 9 febbraio 2024, avevano formalizzato con le OO.SS. ivi operanti il così detto “passaggio di cantiere” della manodopera, dall'organico del cessante a quello delle due subentranti, senza tener in alcun conto le sue legittime istanze.
Ciò posto, l'art. 6 del CCNL FISE Assoambiente prevede che:”
A decorrere dal 1° gennaio 2010, l'art. 6 del c.c.n.l. 30 aprile 2003 è sostituito dal seguente:
"Premessa
In caso di avvicendamento nella gestione dell'appalto/affidamento di servizi di cui all'art. 3 del vigente c.c.n.l. tra imprese che applicano il presente c.c.n.l., anche per obbligo stabilito dal capitolato, le imprese sono tenute a osservare le seguenti disposizioni relativamente al subentro nella gestione e al rapporto di lavoro del personale.
Tali disposizioni trovano applicazione, in termini di reciprocità, anche nel caso di avvicendamento tra imprese che applicano i cc.cc.nn.l. dei servizi ambientali specifici del settore del ciclo integrato dei rifiuti.
1.Alla scadenza del contratto di appalto/affidamento ovvero in caso di revoca della gestione del servizio, il rapporto di lavoro tra l'impresa cessante e il personale a tempo indeterminato addetto in via ordinaria allo specifico appalto/affidamento è risolto, salvo diverso accordo tra le parti, a termini dell'art. 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, con la corresponsione di quanto dovuto al personale stesso per effetto di tale risoluzione.
In deroga all'art. 72 del vigente c.c.n.l., il preavviso è di 15 giorni calendariali rispetto alla data di scadenza effettiva del contratto di appalto/affidamento in essere ovvero rispetto alla data di cessazione anticipata della gestione del servizio per effetto di revoca. Qualora la data di notifica della revoca non consenta di osservare il predetto termine, il preavviso è ridotto a 8 giorni ncalendariali.
2. L'impresa subentrante assume "ex novo", senza effettuazione del periodo di prova, tutto il personale in forza a tempo indeterminato - ivi compreso quello in aspettativa ai sensi dell'art. 31 della legge n. 300/1970 nonché quello di cui all'art. 59, lett. C) del vigente c.c.n.l. - addetto in via ordinaria allo specifico appalto/affidamento che risulti in forza presso l'azienda cessante nel periodo dei 240 giorni precedenti l'inizio della nuova gestione in appalto/affidamento previsto dal bando di gara e alla scadenza effettiva del contratto di appalto.
Ai fini delle predette assunzioni, sono utili le eventuali variazioni dell'organico di cui al precedente capoverso intervenute nei 240 giorni precedenti l'inizio della nuova gestione qualora l'impresa cessante abbia provveduto a sostituire personale cessato dal servizio con personale assunto a tempo indeterminato.
3. Ai fini della partecipazione alla gara per la nuova gestione nel rispetto dei principi di trasparenza
e leale concorrenza, l'impresa cessante trasmette al committente, a mezzo raccomandata A/R, eventualmente anticipata anche a mezzo fax o posta elettronica, la documentazione relativa al personale a tempo indeterminato di cui al comma 2, primo capoverso;
vale a dire: elenco nominativo dei dipendenti, distinto tra addetti a tempo pieno e addetti a tempo parziale e relativa misura percentuale;
relativo livello di inquadramento, mansioni e/o qualifica;
copia degli accordi collettivi aziendali di contenuto economico;
anzianità nella posizione parametrale B;
Ente previdenziale di appartenenza;
nonché, a richiesta del committente, eventuali ulteriori informazioni e documentazione.
4. La predetta documentazione è trasmessa, in ogni caso, entro i 10 giorni calendariali successivi alla data di pubblicazione del bando di gara.
In pari tempo, l'impresa cessante trasmette alla R.S.U. o, in mancanza, alle R.S.A. e alle strutture territorialmente competenti delle OO.SS. stipulanti l'elenco nominativo dei dipendenti interessati, distinto tra addetti a tempo pieno e a tempo parziale e relativa misura percentuale, con l'indicazione del relativo livello di inquadramento, delle mansioni e/o qualifica.
5. Qualora l'anticipata cessazione della gestione del servizio per effetto di revoca non consenta di osservare i termini di cui al comma 4, l'azienda cessante provvede ai relativi adempimenti entro i 5 giorni lavorativi successivi alla data di notifica della revoca stessa. 6. A decorrere dal 240° giorno precedente l'inizio della nuova gestione in appalto/affidamento e fino alla data di scadenza effettiva del contratto di appalto/affidamento ovvero a partire dalla data di notifica della revoca della gestione del servizio, l'impresa cessante non dà luogo a promozioni al livello superiore o a trattamenti equivalenti né a passaggi alla posizione parametrale A, sempreché non ne ricorrano le condizioni di cui all'art. 15 del vigente c.c.n.l., né, comunque, al riconoscimento di trattamenti o compensi di qualsiasi natura che modifichino i trattamenti retributivi e/o le posizioni di lavoro individuali del personale attestati dalla documentazione di cui al comma 3.
7. Al fine di perfezionare in tempo utile la procedura per l'assunzione ex novo del personale individuato a termini del comma 2, l'impresa subentrante:
a) dà formale comunicazione scritta, anche a mezzo fax o posta elettronica, dell'aggiudicazione ufficiale della gestione dell'appalto/affidamento all'impresa cessante e alle Rappresentanze sindacali di cui al comma 4;
b) richiede formalmente all'impresa cessante nonché al committente l'elenco nominativo dei dipendenti interessati, distinto tra addetti a tempo pieno e a tempo parziale e relativa misura percentuale, relativo livello di inquadramento, mansioni e/o qualifiche, anzianità nella posizione parametrale B, accordi collettivi aziendali di contenuto economico, ecc., a mezzo lettera raccomandata A/R, eventualmente anticipata anche a mezzo fax o posta elettronica. Di tale adempimento dà comunicazione alle Rappresentanze sindacali di cui al comma 4;
c) entro i 5 giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della documentazione di cui alla precedente lett. b), promuove incontri - ai quali può partecipare l'impresa cessante, per quanto di competenza - con le Rappresentanze sindacali di cui sopra, congiuntamente alle relative strutture sindacali territorialmente competenti, al fine di perfezionare la procedura per l'assunzione del personale interessato;
d) nell'ambito degli incontri di cui alla lett. c), informa le medesime rappresentanze/strutture sindacali degli eventuali riflessi determinati da modificazioni delle clausole del nuovo contratto di appalto ovvero dell'organizzazione/erogazione del servizio.
8. Nel quadro degli adempimenti previsti dal precedente comma, l'impresa cessante consegna all'impresa subentrante, oltre alla documentazione di cui al comma 7, lett. b), anche quella concernente:
- il personale assunto obbligatoriamente ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni;
- le eventuali variazioni di mansioni determinate da sopraggiunte limitazioni di idoneità nel periodo di 240 giorni calendariali precedenti l'inizio della nuova gestione;
- le situazioni individuali in materia di malattia e di infortunio non sul lavoro, ai fini dell'art. 45, lett.
B), comma 8 e lett. G) del vigente c.c.n.l.; - le misure adottate in materia di salute e sicurezza del lavoro, ai sensi di legge e del vigente c.c.n.l.;
- le iniziative di formazione e/o addestramento, ivi comprese quelle relative agli eventuali contratti di apprendistato professionalizzante e/o di inserimento stipulati nonché quelle eventuali riguardanti il libretto formativo del cittadino - di cui all'art. 2, lett. i) del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e al decreto Ministero lavoro 10 ottobre 2005;
- l'iscrizione dei lavoratori al Fondo Previambiente.
9. Il rapporto di lavoro del personale di cui al comma 2, assunto "ex novo" dall'azienda subentrante nella gestione dell'appalto/affidamento, è regolato integralmente dal presente c.c.n.l. dei servizi ambientali, con riconoscimento del valore degli aumenti periodici di anzianità in essere e dell'anzianità di servizio determinata dall'effettivo periodo di lavoro prestato ininterrottamente alle dipendenze delle precedenti imprese applicanti i cc.cc.nn.l. dei servizi ambientali specifici del settore del ciclo integrato dei rifiuti.
L'azienda riconoscerà utilmente il periodo di tempo maturato nella posizione parametrale B, ai fini del passaggio alla posizione parametrale A nel medesimo livello professionale, alle dipendenze delle precedenti imprese applicanti i cc.cc.nn.l. dei servizi ambientali specifici del settore del ciclo integrato dei rifiuti.
10. Per quanto concerne il trattamento economico da attribuire al personale neoassunto di cui al comma 2, si dispone quanto segue:
a) nel contesto degli incontri di cui al comma 7, lett. d), le parti aziendali procederanno a un esame congiunto dei compensi e/o trattamenti direttamente determinati dall'effettuazione di specifiche prestazioni o turnazioni di lavoro, previsti dal vigente c.c.n.l. o da accordi collettivi inerenti
l'organizzazione del lavoro, che erano in vigore presso l'azienda uscente;
b) i compensi e/o i trattamenti previsti dalla contrattazione di secondo livello a contenuto economico ai sensi del Protocollo 23 luglio 1993 in vigore presso l'azienda uscente cessano di essere riconosciuti e sono sostituiti da quanto stabilito dall'art. 2, lett. C) del vigente c.c.n.l.;
c) i compensi, i trattamenti e i provvedimenti eventualmente adottati in violazione di quanto disposto dal comma 6 del presente articolo cessano di essere riconosciuti.
11. L'eventuale differenza retributiva individuale determinata dall'attribuzione di livelli di inquadramento in violazione di quanto previsto dall'art. 15 del vigente c.c.n.l. sarà assorbita fino a concorrenza in occasione:
a) di ogni passaggio dalla posizione parametrale B alla posizione parametrale A del medesimo livello di inquadramento;
b) di ogni passaggio di livello d'inquadramento;
c) di aumenti retributivi stabiliti dalla contrattazione collettiva di secondo livello di cui all'art. 2, lett.
B) del vigente c.c.n.l. Con riguardo agli assorbimenti di cui alla lett. c) del precedente capoverso, le relative modalità attuative sono oggetto di esame congiunto con la R.S.U. o, in mancanza, con le R.S.A. delle OO.SS. stipulanti congiuntamente alle relative strutture sindacali territorialmente competenti.
12. Le domande di prosecuzione del rapporto di lavoro presentate dai lavoratori ai sensi dell'art. 6 della legge 26 febbraio 1982, n. 54 e dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407 nonché le iscrizioni dei lavoratori al Fondo Previambiente mantengono la loro validità e dispiegano la loro efficacia nei confronti dell'azienda subentrante.
13. E' fatto salvo il riconoscimento della posizione previdenziale eventualmente opzionata dal singolo dipendente a termini della legge 8 agosto 1991, n. 274.
14. Fatto salvo quanto eventualmente diversamente stabilito dal capitolato di appalto, nel caso di subentro nella gestione del servizio ad un'impresa che non applicava alcun c.c.n.l. dei servizi ambientali specifici del settore del ciclo integrato dei rifiuti, l'impresa subentrante si incontrerà con la R.S.U. o, in mancanza, con le R.S.A. delle OO.SS. stipulanti, congiuntamente alle relative strutture sindacali territorialmente competenti, per la ricerca di soluzioni di possibile salvaguardia occupazionale dei lavoratori interessati, con esclusione in ogni caso del riconoscimento dell'anzianità di servizio pregressa ai fini di tutti gli istituti contrattuali e legali, per le eventuali assunzioni "ex novo" comunque regolate integralmente dal presente c.c.n.l”.
Ciò posto, la Suprema Corte ha più volte ribadito il principio secondo cui, nell'interpretazione del contratto collettivo di diritto comune, seppure il criterio logico-sistematico di cui all'art. 1363 c.c. assume un particolare rilievo (ben più accentuato di quanto accade per i restanti contratti di diritto comune) in ragione delle particolari caratteristiche connotanti la contrattazione collettiva, tuttavia, il criterio letterale di cui all'art. 1362 c.c. costituisce, sempre, il punto di partenza per una corretta interpretazione di ogni clausola pattizia (cfr. ex plurimis Cass. n. 18277/2010, Cass. n. 28460/2008,
Cass. n. 6429/2008, Cass. n. 2781/2008, Cass. n. 6264/2006).
Alla stregua della normativa che regola la materia, la volontà delle parti collettive deve essere, pertanto, ricostruita attraverso il senso letterale delle parole da esse utilizzate e attraverso la loro comune intenzione in (art. 1362 c.c., comma 1), quale emerge dal comportamento anche successivo alla conclusione del contratto (comma 2), nonchè attraverso la lettura complessiva del contratto, le cui clausole "si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto" (art. 1363 c.c.).
Tutte le altre norme di ermeneutica contrattuale sono applicabili solo se si determinano situazioni peculiari (ad esempio, laddove vengano adoperate espressioni generali o indicazioni esemplificative) o quando, applicati i criteri generali dettati dagli articoli precedentemente indicati, le previsioni contrattuali conservino ambiguità non risolte (per espressa previsione degli artt. 1367-1370 c.c., le regole contenute negli stessi articoli si applicano solo se, una volta applicati i criteri generali, le clausole rimangono ambigue, oscure o di dubbio significato).
In via ulteriormente subordinata e residuale, è consentito il ricorso ai criteri interpretativi fissati dall'art. 1371 c.c..
Tanto chiarito, dalla lettura complessiva dell'art 6 del CCNL citato emerge la comune volontà delle parti stipulanti di apprestare uno strumento contrattuale idoneo a garantire la continuità occupazionale nei confronti di quei dipendenti dell'impresa "cessante" che, per il loro collegamento professionale con l'appalto, pur continuando a sussistere l'occasione lavorativa - sia pure con altro soggetto - sarebbero rimasti pregiudicati da un mero mutamento soggettivo del datore di lavoro;
di tal che, così interpretata la ratio della norma contrattuale, si deve necessariamente concludere che la stessa non si limita a prevedere a carico dell'impresa subentrante un mero obbligo di trattare con le organizzazioni sindacali ma, piuttosto, un vero e proprio obbligo di assunzione (il "passaggio diretto e immediato") del personale dell'impresa cessante, sempre nei limiti numerici sopra indicati, anche in difetto di una specifica manifestazione di volontà delle parti, in quanto la norma contrattuale già definisce compiutamente la fonte e i termini dell'obbligazione posta a carico dell'impresa subentrante.
L'interpretazione qui fornita appare, dunque, corretta e rispettosa dei principi di ermeneutica contrattuale stabiliti dall'art. 1362 c.c., e segg. - applicabili anche all'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune - per quanto riguarda, in particolare, l'applicazione del criterio letterale, avuto riguardo anche alla ratio della norma ed alle finalità perseguite dalle parti sociali.
Ed, infatti, l'obbligo di assunzione, come definito dalla citata norma dell'art. 6, preesiste all'incontro tra l'impresa subentrante e le organizzazioni sindacali, incontro il quale ha solo una funzione di agevolare l'adempimento dell'obbligazione da parte dell'impresa, così come si evince, agevolmente, dalla lettura della prima parte del comma 7 e della parte finale della lettera c) dello stesso (“ Al fine di perfezionare in tempo utile la procedura per l'assunzione ex novo del personale individuato a termini del comma 2” così recita la prima parte del comma 7; al fine di perfezionare la procedura per
l'assunzione del personale interessato, così recita la parte finale della lettera c) dello stesso).
L'obbligo di assunzione è, quindi, già definito in tutti i suoi elementi dalla normativa collettiva e non richiede ulteriori integrazioni di carattere negoziale, essendo previsto il trasferimento "diretto ed immediato" del personale dell'impresa cessante a quella subentrante, nei limiti numerici pure stabiliti dalla norma contrattuale, con l'applicazione del trattamento economico ivi sancito, in sostanza con la prosecuzione del rapporto di lavoro presso l'impresa subentrante nell'appalto ( cfr., nei medesimi termini, sia pure con riferimento all'interpretazione dell'art. 4 del CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di igiene ambientale, smaltimento rifiuti, etc. - Cassazione civile, sez. lav.
03/10/2011 n. 20192 secondo cui "il subentrante e le organizzazioni sindacali territoriali e aziendali si incontreranno in tempo utile per avviare la procedura relativa al passaggio diretto ed immediato del personale dell'impresa cessante, nei limiti del numero dei dipendenti in forza sei mesi prima della scadenza dell'appalto", con la precisazione che allo stesso personale sarebbe stato riconosciuto "il trattamento economico contrattuale già corrisposto dall'impresa cessante, ivi compresi gli aumenti periodici di anzianità corrispondenti all'effettivo periodo di lavoro prestato ininterrottamente alle dipendenze delle precedenti imprese operanti nel settore, nonchè quanto percepito in base all'art. 43 del ccnl 18.12.80”).
Ne consegue che il lavoratore, in caso di inadempimento, può richiedere, ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto senza che rilevi la mancata predeterminazione della concreta assegnazione della sede lavorativa e delle mansioni, che attiene alla fase di esecuzione del contratto (Cass. civ. Sez. Lav., 14 dicembre 2020, n. 28415).
Nella ordinanza della Cassazione del 25/11/2021, n. 36724 è condivisibilmente affermato, in fattispecie analoga, che “La regolamentazione in dettaglio, nel CCNL, dei nuovi rapporti di lavoro alle dipendenze della subentrante nell'appalto, non solo depone nel senso della previsione di un obbligo di assunzione, ma costituisce anche la base giuridica per l'applicazione della tutela costitutiva di cui all'art. 2932 c.c. 38. Questa Corte ha affermato che l'art. 2932 c.c., sulla esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto mediante emanazione di sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso, trova applicazione anche nel caso di obbligo contrattuale di stipulazione di un contratto di lavoro subordinato, purché risultino compiutamente indicati tutti gli elementi del contratto, anche nei dettagli, e, quindi, non occorra l'intervento della volontà delle parti ai fini della concreta specificazione del suo contenuto in ordine ad elementi essenziali (v. Cass. n. 8568 del 2004; n. 1+f <gf2516 del tale orientamento stato ribadito con specifico riferimento ad ipotesi di subentro nell precisandosi che ove le parti abbiano concordato in sede accordo sindacale l per il datore lavoro assumere personale forza presso un azienda prevedendo contratto collettivo applicabile ai nuovi dipendenti la relativa categoria inquadramento nonch riconoscimento dell pregressa e superminimo individuale deve ritenersi sufficientemente determinato.>
Ne consegue che il lavoratore, in caso di inadempimento, può richiedere, ai sensi dell'art. 2932 c.c.,
l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto, senza che rilevi la mancata predeterminazione della concreta assegnazione della sede lavorativa e delle mansioni, che attiene alla fase di esecuzione del contratto (v. Cass. n. 27841 del 2009; n. 28415 del 2020 in motivazione).
Questa Corte (in riferimento ad un precedente CCNL del medesimo settore), ha precisato che
l'obbligo di assunzione, come definito dalla norma contrattuale, preesiste all'incontro tra l'impresa subentrante e le organizzazioni sindacali, incontro il quale ha solo una funzione di agevolare
l'adempimento dell'obbligazione da parte dell'impresa, atteso che l'obbligo di assunzione è già definito in tutti i suoi elementi dalla normativa collettiva e non richiede ulteriori integrazioni di carattere negoziale (v. Cass. 20192 del 2011). In altre pronunce, concernenti l'art. 4 CCNL
Multiservizi 19.12.2007 che reca disposizioni analoghe al CCNL oggetto di causa, questa Corte ha chiarito che l'obbligo di assunzione da parte dell'impresa subentrante non risulta subordinato alla preventiva consegna della comunicazione inerente alle quantità e caratteristiche dei lavoratori addetti all'appalto. Tale documentazione assume rilievo al solo fine della identificazione dei lavoratori ed alla conoscenza delle anzianità, delle qualifiche ed inquadramenti degli stessi, ma non può costituire elemento integrativo del diritto all'assunzione, in primo luogo perché non dipendente dal lavoratore stesso e rimesso al corretto adempimento degli obblighi procedurali dell'azienda cessante, e comunque per la stessa natura intrinseca del documento in questione, diretto solo a fornire un chiaro quadro dei dipendenti e dunque privo di qualsivoglia efficacia costitutiva di un diritto (in tal senso Cass. n. 779 del 2015; n. 28246 del 2018 in motiv.)”.
Tanto chiarito, in relazione alla specifica situazione del ricorrente, egli ha fornito adeguata prova dell'anzianità di assegnazione all'appalto in oggetto, almeno 8 mesi prima della cessazione stessa.
E ciò lo si evince, inequivocabilmente, dalla sentenza n. 43/2022 resa in data 12 gennaio 2022, con la quale si era statuito che ”in parziale accoglimento della domanda, dichiara l'intercorrenza del rapporto di lavoro subordinato di alle dipendenze del fallimento del Parte_1 CP_6
dal Gennaio 2013; dichiara l'inefficacia del licenziamento intimato a e, per
[...] Parte_1
l'effetto, dichiara la continuità del rapporto di lavoro di alle dipendenze del Parte_1
Fallimento del;
per l'effetto ordina al fallimento del l'immediata CP_6 CP_6 reintegra di nel posto di lavoro”. Parte_1
In proposito si osservi che è costante nella giurisprudenza della Suprema Corte ( fra le tante
6387/2016 ) l'affermazione del principio della continuità secondo il quale l'effetto estintivo del licenziamento illegittimo in epoca anteriore al trasferimento medesimo, in quanto meramente precario e destinato ad essere travolto dalla sentenza di annullamento, comporta che il rapporto di lavoro ripristinato tra le parti originarie si trasferisca, ai sensi dell'art. 2112 c.c., in capo al cessionario.
Tali principi sono validi anche per la fattispecie in esame anche se al cambio d'appalto non trova applicazione l'art. 2112 c.c. ma opera l'art. 6 del C.C.N.L. il quale prevede l'assunzione di tutto il personale in forza a tempo indeterminato addetto in via ordinaria o prevalente all'appalto in parola da almeno 240 gg. prima del subentro della nuova gestione.
L'impresa subentrante, quindi, è vincolata a tale norma e, pertanto, è assoggettata ad un vero e proprio obbligo, che trova fondamento nella disciplina contrattuale, nel mentre non rileva assolutamente il numero dei lavoratori indicati nel capitolato d'appalto, non essendo opponibili al singolo lavoratore eccezioni relative all'adempimento del contratto stipulato da terzi (impresa/committente).
In definitiva, l'ordine giudiziale di reintegrazione in servizio, comportando il ripristino reale ed automatico della situazione giuridica precedente all'intervenuto atto di trasferimento, impone la collocazione dell'interessato nel medesimo posto di lavoro già in precedenza ricoperto ed è opponibile ai terzi in quanto la ricostituzione del vincolo giuridico ha effetti reali con la conseguenza che il recesso deve considerarsi tamquam non esset e il ricorrente deve considerarsi come se fosse stato da sempre adibito, senza soluzione di continuità, presso l'appalto per il quale prestava la propria attività al momento del trasferimento.
Deve, pertanto, ritenersi documentalmente provata l'avvenuta adibizione del ricorrente, in via esclusiva, presso il cantiere di Cellole ben oltre il termine di 240 gg previsto dalla contrattazione collettiva di categoria - condizione, quest'ultima, necessaria e sufficiente per affermare l'operatività del diritto al passaggio di cantiere - con il conseguente assorbimento di qualunque ulteriore questione inerente la corretta interpretazione dell'art. 6 suindicato così come formulata da entrambe le società resistenti nel corpo delle proprie memorie di costituzione.
Non può, quindi, ritenersi meritevole di tutela l'eccezione inerente l'infondatezza nel merito delle pretese attoree ai sensi dell'art. 6 della contrattazione collettiva di categoria attesa l'insussistenza del diritto all'assunzione in capo all'istante considerata l'assenza del suo nominativo nell'elenco del personale addetto all'appalto de quo trasmesso, in entrambe le procedure di passaggio di cantiere che si sono succedute nel tempo ( dal alla e dalla alla CP_6 Controparte_2 Controparte_2
Controparte_3
rappresentata dalla mandataria , dalla precedente affidataria del
[...] Controparte_3 servizio all'impresa subentrante.
In forza della suddetta circostanza entrambe le parti resistenti – ciascuna nell'ambito della procedura di passaggio di cantiere che l'ha vista coinvolta - concludono nel senso che il personale da assumere sarebbe stato costituito, in via esclusiva, dalle unità lavorative riportate nell'elenco allegato a ciascun verbale di passaggio di cantiere per cui poteva ritenersi certo che, all'inizio di ciascuna nuova gestione, il ricorrente non fosse addetto all'appalto de quo, essendosi il rapporto di lavoro con la risolto, per espresso riconoscimento di quest'ultimo, già in data 29.09.2015 a Controparte_5
seguito del suo licenziamento.
Trattasi di una ricostruzione che, seppure correttamente effettuata quanto alla concreta dinamica degli eventi nella vicenda di cui è causa, non può essere considerata giuridicamente corretta alla stregua delle considerazioni che seguono.
Il motivo addotto non è, infatti, idoneo a giustificare l'inadempimento in cui sono incorse entrambe le società resistenti – ciascuna nell'ambito della procedura di passaggio di cantiere che l'ha riguardata e sebbene non essendo ad esse di fatto imputabile in termini di dolo o colpa - rendendo di conseguenza immeritevole di condivisione il rifiuto di assumere il ricorrente.
Sta di fatto che, in entrambe le procedure di cantiere suindicate, al momento dell'invio, da parte della società uscente alla società aggiudicataria dell'appalto, dei lavoratori addetti, in via esclusiva o prevalente, al cantiere di Cellole, il ricorrente era in forza, in via esclusiva, presso quel medesimo cantiere già dal giugno del 2012 e, pertanto, ben oltre il termine di 240 gg. all'uopo previsto dalla contrattazione collettiva di categoria.
Ne consegue che l'inadempimento di ciascuna delle imprese uscenti dall'appalto de quo all'obbligo di indicazione del nominativo del ricorrente tra quelli effettivamente adibiti al cantiere di Cellole ed avente diritto alla procedura di passaggio di cantiere nella sussistenza di tutti i presupposti di cui all'art. 6 del CCNL di Settore così come effettivamente in questa sede accertati non può, evidentemente, pregiudicare le ragioni del lavoratore.
Ragionando altrimenti, a parere del presente giudice, si giungerebbe a sostenere che la commissione di un illecito giuridico, da parte del datore di lavoro perdente l'appalto, avrebbe l'effetto di pregiudicare il diritto del lavoratore adibito a quel medesimo appalto all'operatività del passaggio di cantiere pur nella sussistenza di tutte le condizioni all'uopo previste dalla contrattazione collettiva di categoria, il che non appare sostenibile per ragioni logiche prima che giuridiche.
Trattasi, d'altronde, di una ricostruzione ermeneutica avallata anche dalla giurisprudenza di legittimità che, come già sopra evidenziato, ha chiarito che” l'obbligo di assunzione da parte dell'impresa subentrante non risulta subordinato alla preventiva consegna della comunicazione inerente alle quantità e caratteristiche dei lavoratori addetti all'appalto. Tale documentazione assume rilievo al solo fine della identificazione dei lavoratori ed alla conoscenza delle anzianità, delle qualifiche ed inquadramenti degli stessi, ma non può costituire elemento integrativo del diritto all'assunzione, in primo luogo perché non dipendente dal lavoratore stesso e rimesso al corretto adempimento degli obblighi procedurali dell'azienda cessante, e comunque per la stessa natura intrinseca del documento in questione, diretto solo a fornire un chiaro quadro dei dipendenti e dunque privo di qualsivoglia efficacia costitutiva di un diritto (in tal senso Cass. n. 779 del 2015; n. 28246 del 2018 in motiv. e da ultimo, Cassazione del 25/11/2021, n. 36724).
Da ultimo, con ordinanza n. 21632/2024 – relativa alla successione di appalti e clausole sociali di riassunzione e revoca del licenziamento accettata dal lavoratore formalizzata mediante conciliazione giudiziale con l'impresa cessante con conseguente ricostituzione ex tunc del rapporto di lavoro originario, fattispecie quest'ultima certamente assimilabile per identità di ratio a quella di cui è causa - si è chiarito quanto segue: “ Per effetto della revoca della causa di risoluzione, il rapporto di lavoro è ripristinato con effetti ex tunc, il rapporto deve considerarsi come mai estinto e prosegue senza soluzione di continuità (tant'è che al lavoratore spetta la retribuzione maturata – non il risarcimento del danno -, a prescindere dal mancato svolgimento della prestazione, con equiparazione ad una sospensione retribuita, come quelle contemplate dallo stesso art. 6 del CCNL utili per il passaggio diretto); l'art. 6 del CCNL sancisce il diritto del lavoratore al passaggio diretto ed immediato alla società subentrante nell'appalto e pone solamente due condizioni, ossia l'adibizione nell'appalto specifico e la sussistenza, per un determinato arco di tempo, di un rapporto di lavoro con la società perdente l'appalto, requisito, quest'ultimo, che doveva ritenersi integrato a seguito della ricostituzione, senza soluzione di continuità, del rapporto di lavoro tra il lavoratore e la società
…Infine, la possibilità che l'odierno ricorrente andasse considerato lavoratore a CP_14 Pt_4
tempo indeterminato nel periodo precedente i 180 giorni l'inizio della nuova gestione (avendo ricevuto la revoca del precedente licenziamento, revoca accettata, con conseguente ripristino ex tunc del rapporto di lavoro) a prescindere dall'espletamento, in concreto, di attività lavorativa è confermata dallo stesso CCNL, il quale (sempre all'art. 6) espressamente include, nell'ambito del personale avente diritto al passaggio diretto ed immediato, altresì lavoratori aventi una causa di sospensione del loro rapporto di lavoro (quale malattia, gravidanza, infermità). La ratio delle parti sociali emerge, dunque, come ampiamente inclusiva di tutto il personale che, anche per mera fictio iuris, debba ritenersi dipendente dalla società perdente l'appalto”.
Alla stregua di tutto quanto sovra esposto la domanda così come proposta dalla parte ricorrente nei confronti della Controparte_3
rappresentata dalla mandataria di costituzione del
[...] Controparte_3
rapporto di lavoro ex art. 2932 c.c., va, pertanto, accolta.
Del mancato contratto di lavoro, sussistono tutti gli elementi costitutivi.
In particolare, il livello 2A di inquadramento del CCNL Fiseassoambiente, le mansioni di operatore ecologico, l'orario full time di lavoro così come osservato dal personale adibito al cantiere di Cellole.
Va, al contrario, rigettata la domanda di condanna a costituire ex art. 2932 c.c. il rapporto di lavoro e ad essere inquadrato alle dipendenze della , con decorrenza dal 9 Febbraio 2020 (data di CP_2 subentro nell'appalto di igiene urbana della città di Cellole) e fino alla data di cessazione del servizio, avvenuta in data 8 Febbraio 2024, stante l'inattuabilità della stessa.
Ed, infatti, la pronuncia auspicata dal ricorrente, in quanto ascrivibile all'alveo delle sentenze costitutive dell'obbligo a contrarre, non opera retroattivamente.
Alla stregua del consolidamento orientamento dei giudici di legittimità, si osserva che “la sentenza che dispone l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre, ex art. 2932 c.c., produce i propri peculiari effetti, sostituendo autoritativamente il consenso mancato di uno dei contraenti, solo dal momento del passaggio in giudicato (tra le numerose decisioni, Cass. 6 aprile 2009, n. 8250; 2 dicembre 2005, n. 26233; 4 luglio 2003, n. 10564). Sul punto, in accoglimento del quarto motivo dei due ricorsi principali, la sentenza impugnata va cassata per violazione di norme di diritto. Si deve perciò provvedere alla decisione della causa sul merito, non essendo necessari accertamenti di fatto
(art. 384 c.p.c., comma 1), sostituendo la statuizione cassata con la dichiarazione che il rapporto di lavoro è costituito con decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza. Resta ferma la decisione relativa al risarcimento del danno, spettando il relativo diritto alla R. dalla scadenza del termine di adempimento dell'obbligo di assunzione” (cfr. Cassazione civile sez. lav. 30/12/2009 n.27841).
Ciò posto, per il periodo decorrente dall'inesecuzione dell'obbligo di assunzione fino al momento in cui la pronuncia acquista efficacia, non compete al ricorrente la retribuzione.
Difatti, alla stregua del consolidato orientamento della Cassazione, “il datore di lavoro, che non adempie all'obbligo di assumere il lavoratore, è obbligato, per responsabilità contrattuale, a risarcire
l'intero pregiudizio patrimoniale che il lavoratore ha subito durante tutto il periodo in cui si è protratta l'inadempienza. Tale pregiudizio può essere in concreto determinato, senza bisogno di una specifica prova del lavoratore, sulla base del complesso delle utilità che il lavoratore avrebbe potuto conseguire, ove tempestivamente assunto, mentre spetta al datore di lavoro provare l'”aliunde perceptum", oppure la negligenza del lavoratore nel cercare altra proficua occupazione (v. Cass. n.
2402 del 2004; v. Cass. n. 11141 del 2001, relativa all'obbligo di assunzione previsto dall'art. 34 del contratto collettivo nazionale per le cooperative sociali, in caso di subentro nell'appalto del medesimo servizio). In sostanza, il danno da omessa assunzione, non diversamente da quello dipendente da un illegittimo licenziamento (v. Cass. n. 17683 del 2018; n. 2499 del 2017; n. 9616 del 2015), è per sua natura ragguagliabile alle retribuzioni perse, restando a carico del datore di lavoro l'onere di prova dell'aliunde perceptum e percipiendum, quale fatto impeditivo della pretesa risarcitoria dell'attore”.
In definitiva, le retribuzioni perse dal giorno della mancata assunzione non rappresentano il credito spettante al ricorrente bensì il parametro cui ragguagliare il danno da omessa assunzione da costui subito fino al deposito della sentenza.
Ne consegue che, in accoglimento della domanda così come formulata di risarcimento del danno patrimoniale subito in relazione al periodo decorrente dall'inesecuzione dell'obbligo di assunzione in poi, il ricorrente ha, quindi, diritto al risarcimento a cura della per il periodo Controparte_2 dall'01.02.2023 ( cfr. missiva del 31.01.2023 in atti con cui si notiziava la del disposto Controparte_2
della sentenza resa dal Tribunale di Napoli, poi confermata dalla sentenza della Corte di Appello di
Napoli) all'08.02.2024 (data di cessazione dell'appalto) nonché a cura della
[...]
rappresentata Controparte_3
dalla mandataria per il periodo dal 09.02.2024 a seguire, dell'intero Controparte_3
pregiudizio patrimoniale determinato sulla base del complesso delle utilità che il lavoratore avrebbe potuto conseguire, ove tempestivamente assunto, considerando quale parametro risarcitorio la retribuzione mensile lorda spettante per un lavoratore inquadrato, quale operatore ecologico, nel livello 2A del CCNL . Controparte_15
Il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge fino al soddisfo.
Si rigetta la domanda di condanna alla regolarizzazione contributiva trattandosi di un credito di carattere esclusivamente risarcitorio. All'esito, assorbita ogni valutazione, il ricorso va accolto nei termini di cui in dispositivo.
Le spese seguono la soccombenza e sono a carico di entrambe le resistenti, in solido tra loro.
CP_ Spese compensate nei confronti dell'
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, costituisce tra il ricorrente Parte_1
e la
[...] Controparte_3
rappresentata dalla mandataria in persona del legale
[...] Controparte_3
rapp.te p.t., un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato senza patto di prova, mediante l'inquadramento del ricorrente nel livello 2A del CCNL con le mansioni di Controparte_15
operatore ecologico e l'orario di lavoro così come osservato dal personale adibito al cantiere di
Cellole e, per l'effetto, ordina alla Controparte_3
rappresentata dalla mandataria
[...] CP_3
, in persona del legale rapp.te p.t., di ammettere in servizio il ricorrente;
[...]
- condanna la per il periodo dall'01.02.2023 all'08.02.2024 e l' Controparte_2 [...]
rappresentata Controparte_3
dalla mandataria per il periodo dal 09.02.2024 a seguire, al risarcimento Controparte_3
del pregiudizio patrimoniale determinato sulla base del complesso delle utilità che il lavoratore avrebbe potuto conseguire ove tempestivamente assunto, considerando quale parametro risarcitorio la retribuzione mensile lorda spettante per un lavoratore inquadrato, quale operatore ecologico, nel livello 2A del CCNL Fiseassoambiente, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge fino al soddisfo,
- rigetta ogni altra domanda;
- condanna entrambe le parti resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali che liquida in € 5.664,00 per compenso professionale con attribuzione oltre oneri accessori come per legge;
CP_
- compensa le spese processuali nei confronti dell'
Così deciso in Napoli in data 06.05.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Matilde Dell'Erario