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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 31/05/2025, n. 794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 794 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 486/2024
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Guido Federico Presidente estensore
Dott. Bora Anna Consigliere
Dott. Paola Mureddu Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in II grado iscritta al n. 486 Ruolo generale dell'anno 2024,
promossa da
(P.I. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro-tempore, rappresenta e difesa dall'AVV. RICCARDO
LEONARDI
-
APPELLANTE -
contro
1 (C.F. ) che Controparte_1 P.IVA_2
agisce per il tramite del patrimonio destinato Gruppo Veneto, in persona del proprio procuratore Dott.ssa rappresentata e difesa dall'AVV. Controparte_2
GIANNI SOLINAS
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n.693/2024, pubblicata il 3.4.2024, rep. 1365/2024, resa in esito al procedimento iscritto avanti al Tribunale Civile di Ancona, Rg. n. 3650/2022, notificata l'11.4.2024
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Piaccia alla Ecc.ma Corte, adversis rejectis, Nel merito: in totale riforma della sentenza n. 693/2024, pubblicata il 3.4.2024, rep. 1365/2024, resa in esito al procedimento iscritto avanti al Tribunale Civile di Ancona, Rg. n. 3650/2022, notificata l'11.4.2024, accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia del precetto notificato in data 22.7.2022, per i motivi sopra esposti, con ogni consequenziale statuizione, anche in ordine alla richiesta
compensazione delle spese legali del grado, ex art. 92 cpc.”;
Per l'appellata:
“nel merito: a. in via principale: rigettare l'Appello Avversario perché inammissibile e, comunque, manifestatamente infondato in fatto ed in diritto con piena conferma della sentenza n. 693/2024 del Tribunale di Ancona;
b. in
via subordinata, comunque: rigettarsi l'opposizione a precetto svolta dalla
2 in quanto infondata in fatto ed in diritto per i Parte_1
motivi meglio esposti in narrativa e in primo grado, e, pertanto, confermare il precetto notificatole in data 22.7.22 e, comunque, condannarla a corrispondere ad la somma di euro 203.114,77 Controparte_3
oltre IVA come dovuta per legge, agli interessi maturati e maturandi sulla sorte sino al saldo effettivo, salve le ulteriori spese successive. In ogni caso: c. con vittoria di spese e compensi di lite oltre accessori di legge anche del presente grado di giudizio.”
FATTI DI CAUSA
La adiva il Tribunale di Ancona proponendo Parte_1
opposizione ai sensi dell'art. 615, 1 comma, c.p.c. avverso l'atto di precetto notificatole dalla fondato sulla sentenza emessa dal Tribunale di CP_1
Milano n.1223/2015 del 30.10.2015, per l'importo complessivo di €
203.114,77.
Deduceva l'opponente il difetto di legittimazione attiva e di prova della titolarità del credito in capo ad , in quanto il titolo esecutivo azionato CP_1
riconosceva come creditrice la e non risultavano provate le Controparte_4
successive cessioni del credito richiamate nell'atto di precetto, stante anche l'assenza di liberatoria da parte di . Controparte_4
Si costituiva la ribadendo la propria Controparte_1
legittimazione ad agire in forza di rituale cessione del credito.
3 La sentenza impugnata, ritenuta la legittimazione attiva della rigettava CP_1
l'opposizione e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite.
Avverso la predetta sentenza propone appello la Parte_1
chiedendo l'accoglimento dell'opposizione.
Si costituisce la la quale deduce l'infondatezza dell'appello e ne CP_1
chiede la reiezione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame, la ripropone il difetto di Parte_1
legittimazione attiva della , per carenza della prova che il credito a CP_1
fondamento del precetto opposto sia stato ceduto all'appellata.
La censura è infondata.
Conviene premettere che su ricorso della il Tribunale di Milano Controparte_4
emetteva decreto ingiuntivo nei confronti di:
- debitore principale, il cui credito che le era stato ceduto “pro Parte_2
solvendo” e dalla;
Controparte_5
- Fintech srl quali Parte_1 Parte_3
fideiussori della cedente, ciascuna limitatamente ad una percentuale del credito.
Il giudizio di opposizione veniva deciso con la sentenza del Tribunale di Milano
n.12223/2015 resa nei confronti di , Parte_3 Parte_1
e Fintech Srl, confermata in appello ed in sede di legittimità, che
[...]
4 condannava gli opponenti, ciascuno in relazione alla percentuale del credito da essi garantita, al pagamento, in favore della , dell'importo Controparte_4
complessivo di 1.260.671,93 €, corrispondente per la a Parte_1
203.114,77 €.
La nel corso del predetto giudizio, aveva ceduto, questa volta CP_4
pro soluto, a , mediante atto notarile (cfr. doc. n.1 fascicolo Parte_4
primo grado appellata), un portafoglio crediti composto da n. 21 posizioni specificatamente elencate.
Non può al riguardo condividersi la prospettazione dell'appellante, secondo cui in tale atto non sarebbe compreso il credito per cui è causa.
L'appellante rileva che nell'atto di cessione non è indicato né il proprio nominativo, né quello della società di cui erano garante: la denominazione della società debitrice ceduta, che l'appellata pretenderebbe di ricondurre al credito n. 8 del citato elenco corrisponderebbe infatti ad un diverso debitore, con ragione sociale LI LL CH (per l'importo di €
1.284.000,00)” non riconducibile alla società garantita, Life OO GI
SP (LTT).
Essa, in particolare, deduce che il giudice di primo grado avrebbe errato laddove ha ritenuto che l'errore eccepito dall'opponente – in relazione al nominativo del debitore ceduto “Life Toll Technotechno” anziché “Life OO
GI” – doveva essere considerato un mero errore materiale:
trattandosi di un atto notarile, in presenza di errore materiale l'atto avrebbe dovuto essere sottoposto a “rettifica” ex art. 59 bis della Legge Notarile;
in
5 assenza di ciò, l'atto farebbe piena prova di quanto in esso contenuto e, stante la differenza soggettiva ed oggettiva del rapporto di credito ivi indicato rispetto a quello portato dal titolo esecutivo azionato, tale atto non sarebbe idoneo ad offrire la prova di detta cessione.
L'assunto è infondato.
Va premesso che l'appellante non contesta la sua posizione debitoria, l'importo indicato nell'atto di precetto (203.114,77 €), né deduce di essere mai stata escussa o di aver adempiuto in favore dell'originaria creditrice, o CP_4
di altri creditori.
Ciò posto, l'atto notarile di cessione contiene sufficienti elementi in forza dei quali è possibile ritenere che il credito per cui è causa è compreso nell'atto di cessione e che la diversa indicazione costituisca mero errore materiale.
E' infatti vero che l'atto notarile prodotto (doc.1 fasc. primo grado dell'opposta), contiene, al n.8, la denominazione, quale fruitore dei servizi erogato dal “factor” “Life Toll Technotechno” invece che di “Life OO
GI”.
Premessa la limitata divergenza della denominazione, l'atto contiene precisi riferimenti che consentono di ritenere comunque provato che il fruitore indicato nell'atto di cessione sia la “Life OO GI”, sì da doversi ritenere che in detta cessione sia compreso il credito per cui è causa.
Dal documento prodotto si rileva infatti che la posizione ceduta (n.8), si riferiva alla debitrice principale ed ammontava a 1.284.000,00 €, Parte_5
6 (colonna “Saldo al 31.12.2010”) di cui l'importo di 1.260.000,00 € indicato come dovuto in linea capitale (colonna “Out Standing”) sostanzialmente corrispondente all'importo della citata sentenza di condanna del Tribunale di
Milano. Tale posizione risultava riferibile ad un cliente del “factor”, indicato come Life Toll Technotechno, che risultava averla ceduta in forza di contratto.
Coincidono pure le scadenze dei pagamenti ivi previsti con quelli concordati nel contratto di transazione del 3.11.2009, nel quale comparivano come parti, oltre al factor, la Life Toool GI spa, quale beneficiaria dei servizi erogati dal factor e cedente “pro solvendo” il proprio credito, la , Parte_2
quale debitrice ceduta e la stessa quale garante Parte_1
pro quota.
Tale contratto di transazione, che prevedeva il pagamento di 1.700.000,00 € , era stato solo parzialmente adempiuto dalla debitrice ceduta : l'importo residuo e le relative scadenze(4 rate di euro 70.000,00, cadauna, con scadenza in data
30/09/2010, 31/10/2010, 30/11/2010 e 30/12/2010; n. 10 rate di euro
80.000,00, con scadenza il 31/01/2011, 28/02/2011, 31/03/2011,
30/04/2011, 31/05/2011, 30/06/2011, 31/07/2011, 31/08/2011, 30/09/2011
e 31/10/2011; n. 1 rata di euro 180.000,00 con scadenza il 30/11/2011; per un totale di 1.260.000,00 €) corrispondono esattamente con i dati indicati nell'atto di cessione prodotto (rispettivamente alle colonne “Importo” e
“Scadenze”).
7 Non risulta, del resto, provata l'esistenza di alcun rapporto giuridico, né tantomeno di un credito, tra e la sedicente CP_4 [...]
. Parte_6
Deve dunque confermarsi che, nonostante l' errore materiale dell'atto notarile,
la società cui si riferisce il rapporto oggetto di cessione deve individuarsi nella
, fermo restando che il mancato ricorso alla Controparte_6
particolare disciplina prevista dalla L.Not., in assenza di specifiche contestazioni tra le parti, non vale certo ad escludere la sussistenza di errori materiali.
L'appellante, sotto altro profilo, contesta l'efficacia della prima cessione per non avere la prodotto l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale CP_1
relativo alla prima cessione, nè provato la notificazione di tale cessione alla
. Parte_1
Tale ulteriore profilo di censura, relativo alla prima cessione, è inammissibile, per novità dell'eccezione, che non è stata ritualmente sollevata nel giudizio di primo grado.
La censura è, in ogni caso, infondata anche nel merito.
La notificazione dell'intervenuta cessione al debitore ceduto, l'accettazione di questo, o la sua conoscenza, non hanno alcuna incidenza sulla sostituzione della titolarità attiva del rapporto obbligatorio, in quanto la cessione del credito si perfeziona in forza del solo consenso legittimamente manifestato dal cedente e dal cessionario.
8 Chiarisce, al riguardo, la giurisprudenza di legittimità che il contratto di cessione del credito ha natura consensuale : il suo perfezionamento consegue pertanto al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, che attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c.
Questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione, in tal caso, il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 15364 del 13 luglio
2011). Nel caso in esame, il primo notificante è stata la società appellata e, pertanto, non si può ritenere inefficace la cessione di credito in forza della quale la medesima agisce in executivis. Tanto più che nel caso di specie il pagamento dell'importo di cui al precetto, seppure compiuto con riserva,
dimostra che prima dell'intimazione del pagamento da parte della appellata nessun pagamento liberatorio era stato effettuato dall'appellante.
La legittimazione del cessionario a pretendere la prestazione del debitore discende dalla notifica dell'avvenuta cessione che nel caso di specie è avvenuta con l'atto di precetto.
E' infatti principio costante della giurisprudenza di legittimità, che la notifica della cessione – che come detto sopra ha l'unico scopo di rendere la cessione
9 opponibile al debitore ceduto - è un atto a forma libera e, dunque, può essere validamente eseguita anche attraverso la notifica di un atto giudiziale, tra cui il decreto ingiuntivo o nel caso di specie il precetto (“In particolare, non è prescritto, ai fini della efficacia della cessione, che questa sia notificata al
debitore prima che quest'ultimo sia citato in giudizio: la notificazione della cessione può essere effettuata mediante comunicazione scritta – eventualmente mediante citazione in giudizio – con la quale il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto o anche successivamente, nel corso del giudizio” (cfr. Cass. 28-01-2014, n. 1770 che richiama Cassazione n.
20143/05, n.14610/04). La Corte di Cassazione ha confermato che è
sufficiente qualunque “comunicazione scritta (eventualmente citazione in giudizio)” quand'anche proveniente dal cessionario che risulti “idonea a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio” (Corte di Cassazione sent. n. 12734 del 13-05-2021).
Per quanto riguarda le ulteriori cessioni – Flaminia SPV del Parte_4
29.12.2016; Flaminia SPV – del 31.3.2021) l'appellante deduce la CP_1
inidoneità della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e delle comunicazioni dei debitori ceduti, di conferma della cessione, a fornire prova della titolarità del credito ceduto: da un lato, dal contenuto dei predetti avvisi non emergerebbero elementi idonei a confermare che il credito di cui si discute sia stato ricompreso tra quelli trasferiti e, dall'altro lato, sarebbero prive di efficacia le comunicazioni a firma delle cedenti, trattandosi di dichiarazioni unilaterali formate ad hoc per il procedimento in corso e, con particolare riferimento alla dichiarazione emessa da , questa non avrebbe Parte_4
10 alcuna efficacia probatoria, in quanto proveniente da un soggetto non legittimato.
Pure le censure relative alla seconda e terza cessione sono infondate.
In tema di prova della cessione di credito, la Cassazione (Cass. civile sez. I,
29/02/2024 n.5478) ha precisato che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, ed il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) da quella della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58
T.U.B.
Dimostrazione che può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, purchè tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (Cass. 22/06/2023, n. 17944; Cass. 5/04/2023, n.
9412; Cass. 22/03/2024, n. 7688).
In ogni caso il giudice deve procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto nell'ambito del quale la notificazione, pure se avvenuta nelle
11 forme dell'avviso di pubblicazione ai sensi dell'art. 58 TUB, assume carattere indiziario.
Orbene, nel caso di specie, oltre agli avvisi ex art.58 tub di cessione pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, deve evidenziarsi il possesso da parte di del CP_1
titolo esecutivo e dei documenti comprovanti l'originaria cessione;
il che costituisce un ulteriore riscontro della titolarità del credito in capo all'appellata
(l'art.1262 c.c. prevede che il cedente consegna al cessionario i documenti probatori del credito).
L'appellata ha inoltre prodotto, oltre all'avviso di cessione dei crediti e l'iscrizione della cessione nel Registro delle Imprese, dichiarazione delle società
cedenti in relazione ad entrambi i distinti atti di cessione del credito , l'ultimo dei quali in favore della . CP_1
Priva di pregio appare, in particolare, la contestazione secondo cui la dichiarazione di della cessione del credito per cui è causa Parte_4
a Flaminia SPV srl non essendo stata sottoscritta dagli organi rappresentativi della procedura cui l'istituto di credito era sottoposto, ossia da uno dei
Commissari Liquidatori, sarebbe stata rilasciata da soggetto non legittimato.
Risulta infatti (doc. n.17 del fascicolo di della fase inibitoria) che con CP_1
atto per Notaio , in data 18.04.2019, la Persona_1 Controparte_7
– in persona dei Commissari giudiziali Prof. , Avv.
[...] Persona_2
Leproux Alessandro e Dott. – abbia nominato n. 6 procuratori Persona_3
speciali, tra i quali il sig. , il quale era pertanto legittimato Controparte_8
a sottoscrivere e rilasciare la dichiarazione dell'avvenuta cessione in atti.
12 E' stato poi prodotta la dichiarazione delle successiva cedente, Flaminia SPV srl, la quale ha confermato che tra i crediti oggetto della cessione rientrano quelli relativi alla posizione Life OO GI srl.
Circa l'efficacia probatoria delle dichiarazioni rese dalle cedenti, in cui viene indicato in maniera specifica e circostanziata il rapporto bancario oggetto di cessione, la Corte di Cassazione ha affermato che la produzione di tale dichiarazione in giudizio sia rilevante ai fini della complessiva valutazione che un determinato credito è stato effettivamente ceduto (Cass. ordinanza n.
10200/2021).
Con il secondo motivo, l'appellante denuncia la violazione del disposto dell'art.92 c.p.c. in relazione alla condanna al pagamento delle spese legali, deducendo di aver tempestivamente adempiuto alla statuizione di condanna, pur con riserva di ripetizione in esito al presente giudizio di gravame, e rilevando altresì l'oggettiva opinabilità della vicenda , nonché l'oscillante giurisprudenza in ordine alle questioni giuridiche affrontate nel giudizio di primo grado.
Il motivo è infondato.
Non appaiono invero sussistenti ragioni per discostarsi dal criterio della soccombenza, non ravvisandosi gravi ed eccezionali ragioni tali da giustificare la compensazione, fermo restando che lo spontaneo adempimento delle statuizioni contenute nella sentenza di primo grado non integra ragione per la compensazione delle spese di lite.
13 In conclusione, l'appello va respinto e l'appellante va condannata alla refusione delle spese del presente grado, liquidate come da dispositivo.
A norma dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali, ai sensi dell'art. 13, comma 1
quater, dPR 115 del 2002, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Ancona n.693/2024, pubblicata il 3.4.2024, proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
così dispone:
[...]
Rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado in favore di
[...]
che si liquidano in 7.200,00 €, di cui Controparte_1
200,00 € per esborsi, oltre a rimborso spese generali in misura del 15% ed accessori di legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del dPR 115 del 2002, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 22.5.2025
14 Il Presidente
Dott. Guido Federico
15
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Guido Federico Presidente estensore
Dott. Bora Anna Consigliere
Dott. Paola Mureddu Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in II grado iscritta al n. 486 Ruolo generale dell'anno 2024,
promossa da
(P.I. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro-tempore, rappresenta e difesa dall'AVV. RICCARDO
LEONARDI
-
APPELLANTE -
contro
1 (C.F. ) che Controparte_1 P.IVA_2
agisce per il tramite del patrimonio destinato Gruppo Veneto, in persona del proprio procuratore Dott.ssa rappresentata e difesa dall'AVV. Controparte_2
GIANNI SOLINAS
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n.693/2024, pubblicata il 3.4.2024, rep. 1365/2024, resa in esito al procedimento iscritto avanti al Tribunale Civile di Ancona, Rg. n. 3650/2022, notificata l'11.4.2024
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Piaccia alla Ecc.ma Corte, adversis rejectis, Nel merito: in totale riforma della sentenza n. 693/2024, pubblicata il 3.4.2024, rep. 1365/2024, resa in esito al procedimento iscritto avanti al Tribunale Civile di Ancona, Rg. n. 3650/2022, notificata l'11.4.2024, accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia del precetto notificato in data 22.7.2022, per i motivi sopra esposti, con ogni consequenziale statuizione, anche in ordine alla richiesta
compensazione delle spese legali del grado, ex art. 92 cpc.”;
Per l'appellata:
“nel merito: a. in via principale: rigettare l'Appello Avversario perché inammissibile e, comunque, manifestatamente infondato in fatto ed in diritto con piena conferma della sentenza n. 693/2024 del Tribunale di Ancona;
b. in
via subordinata, comunque: rigettarsi l'opposizione a precetto svolta dalla
2 in quanto infondata in fatto ed in diritto per i Parte_1
motivi meglio esposti in narrativa e in primo grado, e, pertanto, confermare il precetto notificatole in data 22.7.22 e, comunque, condannarla a corrispondere ad la somma di euro 203.114,77 Controparte_3
oltre IVA come dovuta per legge, agli interessi maturati e maturandi sulla sorte sino al saldo effettivo, salve le ulteriori spese successive. In ogni caso: c. con vittoria di spese e compensi di lite oltre accessori di legge anche del presente grado di giudizio.”
FATTI DI CAUSA
La adiva il Tribunale di Ancona proponendo Parte_1
opposizione ai sensi dell'art. 615, 1 comma, c.p.c. avverso l'atto di precetto notificatole dalla fondato sulla sentenza emessa dal Tribunale di CP_1
Milano n.1223/2015 del 30.10.2015, per l'importo complessivo di €
203.114,77.
Deduceva l'opponente il difetto di legittimazione attiva e di prova della titolarità del credito in capo ad , in quanto il titolo esecutivo azionato CP_1
riconosceva come creditrice la e non risultavano provate le Controparte_4
successive cessioni del credito richiamate nell'atto di precetto, stante anche l'assenza di liberatoria da parte di . Controparte_4
Si costituiva la ribadendo la propria Controparte_1
legittimazione ad agire in forza di rituale cessione del credito.
3 La sentenza impugnata, ritenuta la legittimazione attiva della rigettava CP_1
l'opposizione e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite.
Avverso la predetta sentenza propone appello la Parte_1
chiedendo l'accoglimento dell'opposizione.
Si costituisce la la quale deduce l'infondatezza dell'appello e ne CP_1
chiede la reiezione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame, la ripropone il difetto di Parte_1
legittimazione attiva della , per carenza della prova che il credito a CP_1
fondamento del precetto opposto sia stato ceduto all'appellata.
La censura è infondata.
Conviene premettere che su ricorso della il Tribunale di Milano Controparte_4
emetteva decreto ingiuntivo nei confronti di:
- debitore principale, il cui credito che le era stato ceduto “pro Parte_2
solvendo” e dalla;
Controparte_5
- Fintech srl quali Parte_1 Parte_3
fideiussori della cedente, ciascuna limitatamente ad una percentuale del credito.
Il giudizio di opposizione veniva deciso con la sentenza del Tribunale di Milano
n.12223/2015 resa nei confronti di , Parte_3 Parte_1
e Fintech Srl, confermata in appello ed in sede di legittimità, che
[...]
4 condannava gli opponenti, ciascuno in relazione alla percentuale del credito da essi garantita, al pagamento, in favore della , dell'importo Controparte_4
complessivo di 1.260.671,93 €, corrispondente per la a Parte_1
203.114,77 €.
La nel corso del predetto giudizio, aveva ceduto, questa volta CP_4
pro soluto, a , mediante atto notarile (cfr. doc. n.1 fascicolo Parte_4
primo grado appellata), un portafoglio crediti composto da n. 21 posizioni specificatamente elencate.
Non può al riguardo condividersi la prospettazione dell'appellante, secondo cui in tale atto non sarebbe compreso il credito per cui è causa.
L'appellante rileva che nell'atto di cessione non è indicato né il proprio nominativo, né quello della società di cui erano garante: la denominazione della società debitrice ceduta, che l'appellata pretenderebbe di ricondurre al credito n. 8 del citato elenco corrisponderebbe infatti ad un diverso debitore, con ragione sociale LI LL CH (per l'importo di €
1.284.000,00)” non riconducibile alla società garantita, Life OO GI
SP (LTT).
Essa, in particolare, deduce che il giudice di primo grado avrebbe errato laddove ha ritenuto che l'errore eccepito dall'opponente – in relazione al nominativo del debitore ceduto “Life Toll Technotechno” anziché “Life OO
GI” – doveva essere considerato un mero errore materiale:
trattandosi di un atto notarile, in presenza di errore materiale l'atto avrebbe dovuto essere sottoposto a “rettifica” ex art. 59 bis della Legge Notarile;
in
5 assenza di ciò, l'atto farebbe piena prova di quanto in esso contenuto e, stante la differenza soggettiva ed oggettiva del rapporto di credito ivi indicato rispetto a quello portato dal titolo esecutivo azionato, tale atto non sarebbe idoneo ad offrire la prova di detta cessione.
L'assunto è infondato.
Va premesso che l'appellante non contesta la sua posizione debitoria, l'importo indicato nell'atto di precetto (203.114,77 €), né deduce di essere mai stata escussa o di aver adempiuto in favore dell'originaria creditrice, o CP_4
di altri creditori.
Ciò posto, l'atto notarile di cessione contiene sufficienti elementi in forza dei quali è possibile ritenere che il credito per cui è causa è compreso nell'atto di cessione e che la diversa indicazione costituisca mero errore materiale.
E' infatti vero che l'atto notarile prodotto (doc.1 fasc. primo grado dell'opposta), contiene, al n.8, la denominazione, quale fruitore dei servizi erogato dal “factor” “Life Toll Technotechno” invece che di “Life OO
GI”.
Premessa la limitata divergenza della denominazione, l'atto contiene precisi riferimenti che consentono di ritenere comunque provato che il fruitore indicato nell'atto di cessione sia la “Life OO GI”, sì da doversi ritenere che in detta cessione sia compreso il credito per cui è causa.
Dal documento prodotto si rileva infatti che la posizione ceduta (n.8), si riferiva alla debitrice principale ed ammontava a 1.284.000,00 €, Parte_5
6 (colonna “Saldo al 31.12.2010”) di cui l'importo di 1.260.000,00 € indicato come dovuto in linea capitale (colonna “Out Standing”) sostanzialmente corrispondente all'importo della citata sentenza di condanna del Tribunale di
Milano. Tale posizione risultava riferibile ad un cliente del “factor”, indicato come Life Toll Technotechno, che risultava averla ceduta in forza di contratto.
Coincidono pure le scadenze dei pagamenti ivi previsti con quelli concordati nel contratto di transazione del 3.11.2009, nel quale comparivano come parti, oltre al factor, la Life Toool GI spa, quale beneficiaria dei servizi erogati dal factor e cedente “pro solvendo” il proprio credito, la , Parte_2
quale debitrice ceduta e la stessa quale garante Parte_1
pro quota.
Tale contratto di transazione, che prevedeva il pagamento di 1.700.000,00 € , era stato solo parzialmente adempiuto dalla debitrice ceduta : l'importo residuo e le relative scadenze(4 rate di euro 70.000,00, cadauna, con scadenza in data
30/09/2010, 31/10/2010, 30/11/2010 e 30/12/2010; n. 10 rate di euro
80.000,00, con scadenza il 31/01/2011, 28/02/2011, 31/03/2011,
30/04/2011, 31/05/2011, 30/06/2011, 31/07/2011, 31/08/2011, 30/09/2011
e 31/10/2011; n. 1 rata di euro 180.000,00 con scadenza il 30/11/2011; per un totale di 1.260.000,00 €) corrispondono esattamente con i dati indicati nell'atto di cessione prodotto (rispettivamente alle colonne “Importo” e
“Scadenze”).
7 Non risulta, del resto, provata l'esistenza di alcun rapporto giuridico, né tantomeno di un credito, tra e la sedicente CP_4 [...]
. Parte_6
Deve dunque confermarsi che, nonostante l' errore materiale dell'atto notarile,
la società cui si riferisce il rapporto oggetto di cessione deve individuarsi nella
, fermo restando che il mancato ricorso alla Controparte_6
particolare disciplina prevista dalla L.Not., in assenza di specifiche contestazioni tra le parti, non vale certo ad escludere la sussistenza di errori materiali.
L'appellante, sotto altro profilo, contesta l'efficacia della prima cessione per non avere la prodotto l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale CP_1
relativo alla prima cessione, nè provato la notificazione di tale cessione alla
. Parte_1
Tale ulteriore profilo di censura, relativo alla prima cessione, è inammissibile, per novità dell'eccezione, che non è stata ritualmente sollevata nel giudizio di primo grado.
La censura è, in ogni caso, infondata anche nel merito.
La notificazione dell'intervenuta cessione al debitore ceduto, l'accettazione di questo, o la sua conoscenza, non hanno alcuna incidenza sulla sostituzione della titolarità attiva del rapporto obbligatorio, in quanto la cessione del credito si perfeziona in forza del solo consenso legittimamente manifestato dal cedente e dal cessionario.
8 Chiarisce, al riguardo, la giurisprudenza di legittimità che il contratto di cessione del credito ha natura consensuale : il suo perfezionamento consegue pertanto al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, che attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c.
Questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione, in tal caso, il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 15364 del 13 luglio
2011). Nel caso in esame, il primo notificante è stata la società appellata e, pertanto, non si può ritenere inefficace la cessione di credito in forza della quale la medesima agisce in executivis. Tanto più che nel caso di specie il pagamento dell'importo di cui al precetto, seppure compiuto con riserva,
dimostra che prima dell'intimazione del pagamento da parte della appellata nessun pagamento liberatorio era stato effettuato dall'appellante.
La legittimazione del cessionario a pretendere la prestazione del debitore discende dalla notifica dell'avvenuta cessione che nel caso di specie è avvenuta con l'atto di precetto.
E' infatti principio costante della giurisprudenza di legittimità, che la notifica della cessione – che come detto sopra ha l'unico scopo di rendere la cessione
9 opponibile al debitore ceduto - è un atto a forma libera e, dunque, può essere validamente eseguita anche attraverso la notifica di un atto giudiziale, tra cui il decreto ingiuntivo o nel caso di specie il precetto (“In particolare, non è prescritto, ai fini della efficacia della cessione, che questa sia notificata al
debitore prima che quest'ultimo sia citato in giudizio: la notificazione della cessione può essere effettuata mediante comunicazione scritta – eventualmente mediante citazione in giudizio – con la quale il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto o anche successivamente, nel corso del giudizio” (cfr. Cass. 28-01-2014, n. 1770 che richiama Cassazione n.
20143/05, n.14610/04). La Corte di Cassazione ha confermato che è
sufficiente qualunque “comunicazione scritta (eventualmente citazione in giudizio)” quand'anche proveniente dal cessionario che risulti “idonea a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio” (Corte di Cassazione sent. n. 12734 del 13-05-2021).
Per quanto riguarda le ulteriori cessioni – Flaminia SPV del Parte_4
29.12.2016; Flaminia SPV – del 31.3.2021) l'appellante deduce la CP_1
inidoneità della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e delle comunicazioni dei debitori ceduti, di conferma della cessione, a fornire prova della titolarità del credito ceduto: da un lato, dal contenuto dei predetti avvisi non emergerebbero elementi idonei a confermare che il credito di cui si discute sia stato ricompreso tra quelli trasferiti e, dall'altro lato, sarebbero prive di efficacia le comunicazioni a firma delle cedenti, trattandosi di dichiarazioni unilaterali formate ad hoc per il procedimento in corso e, con particolare riferimento alla dichiarazione emessa da , questa non avrebbe Parte_4
10 alcuna efficacia probatoria, in quanto proveniente da un soggetto non legittimato.
Pure le censure relative alla seconda e terza cessione sono infondate.
In tema di prova della cessione di credito, la Cassazione (Cass. civile sez. I,
29/02/2024 n.5478) ha precisato che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, ed il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) da quella della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58
T.U.B.
Dimostrazione che può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, purchè tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (Cass. 22/06/2023, n. 17944; Cass. 5/04/2023, n.
9412; Cass. 22/03/2024, n. 7688).
In ogni caso il giudice deve procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto nell'ambito del quale la notificazione, pure se avvenuta nelle
11 forme dell'avviso di pubblicazione ai sensi dell'art. 58 TUB, assume carattere indiziario.
Orbene, nel caso di specie, oltre agli avvisi ex art.58 tub di cessione pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, deve evidenziarsi il possesso da parte di del CP_1
titolo esecutivo e dei documenti comprovanti l'originaria cessione;
il che costituisce un ulteriore riscontro della titolarità del credito in capo all'appellata
(l'art.1262 c.c. prevede che il cedente consegna al cessionario i documenti probatori del credito).
L'appellata ha inoltre prodotto, oltre all'avviso di cessione dei crediti e l'iscrizione della cessione nel Registro delle Imprese, dichiarazione delle società
cedenti in relazione ad entrambi i distinti atti di cessione del credito , l'ultimo dei quali in favore della . CP_1
Priva di pregio appare, in particolare, la contestazione secondo cui la dichiarazione di della cessione del credito per cui è causa Parte_4
a Flaminia SPV srl non essendo stata sottoscritta dagli organi rappresentativi della procedura cui l'istituto di credito era sottoposto, ossia da uno dei
Commissari Liquidatori, sarebbe stata rilasciata da soggetto non legittimato.
Risulta infatti (doc. n.17 del fascicolo di della fase inibitoria) che con CP_1
atto per Notaio , in data 18.04.2019, la Persona_1 Controparte_7
– in persona dei Commissari giudiziali Prof. , Avv.
[...] Persona_2
Leproux Alessandro e Dott. – abbia nominato n. 6 procuratori Persona_3
speciali, tra i quali il sig. , il quale era pertanto legittimato Controparte_8
a sottoscrivere e rilasciare la dichiarazione dell'avvenuta cessione in atti.
12 E' stato poi prodotta la dichiarazione delle successiva cedente, Flaminia SPV srl, la quale ha confermato che tra i crediti oggetto della cessione rientrano quelli relativi alla posizione Life OO GI srl.
Circa l'efficacia probatoria delle dichiarazioni rese dalle cedenti, in cui viene indicato in maniera specifica e circostanziata il rapporto bancario oggetto di cessione, la Corte di Cassazione ha affermato che la produzione di tale dichiarazione in giudizio sia rilevante ai fini della complessiva valutazione che un determinato credito è stato effettivamente ceduto (Cass. ordinanza n.
10200/2021).
Con il secondo motivo, l'appellante denuncia la violazione del disposto dell'art.92 c.p.c. in relazione alla condanna al pagamento delle spese legali, deducendo di aver tempestivamente adempiuto alla statuizione di condanna, pur con riserva di ripetizione in esito al presente giudizio di gravame, e rilevando altresì l'oggettiva opinabilità della vicenda , nonché l'oscillante giurisprudenza in ordine alle questioni giuridiche affrontate nel giudizio di primo grado.
Il motivo è infondato.
Non appaiono invero sussistenti ragioni per discostarsi dal criterio della soccombenza, non ravvisandosi gravi ed eccezionali ragioni tali da giustificare la compensazione, fermo restando che lo spontaneo adempimento delle statuizioni contenute nella sentenza di primo grado non integra ragione per la compensazione delle spese di lite.
13 In conclusione, l'appello va respinto e l'appellante va condannata alla refusione delle spese del presente grado, liquidate come da dispositivo.
A norma dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali, ai sensi dell'art. 13, comma 1
quater, dPR 115 del 2002, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Ancona n.693/2024, pubblicata il 3.4.2024, proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
così dispone:
[...]
Rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado in favore di
[...]
che si liquidano in 7.200,00 €, di cui Controparte_1
200,00 € per esborsi, oltre a rimborso spese generali in misura del 15% ed accessori di legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del dPR 115 del 2002, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 22.5.2025
14 Il Presidente
Dott. Guido Federico
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