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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/02/2025, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai magistrati: dr. Gennaro Iacone Presidente dr. Maria Chiodi Consigliere rel. dr. Luca Buccheri Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato all'udienza del 4.02.2025
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3077/2023 Ruolo generale Lavoro, vertente
TRA
– in persona del legale rappresentante pro tempore – Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. M. Quaranta
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dagli avv. Leopoldo, Ermanno e Luciano Spedaliere CP_1
APPELLATO
In fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 23.11.2020 il sig. conveniva in giudizio innanzi al CP_1
Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, la assumendo: Parte_1
a) di essere stato assegnato, a far data dall'ottobre 2013, a seguito del superamento di una specifica selezione e di un periodo di formazione on the job, all'Area Operativa Amministrazione e Servizi presso l'Unità ICT settore Analisi e Programmazione, con parametro 140;
b) di aver svolto, fin dal marzo 2013, le superiori mansioni di Analista programmatore/coordinatore d'ufficio, di cui al par. 205;
c) di aver gestito, per il periodo suddetto, in condizioni di autonomia e assoluta discrezionalità,
l'intera attività di analisi, implementazione e progettazione di tutti i software informatici funzionali alle attività della società convenuta.
Sulla base di tali premesse, parte ricorrente ha chiesto al Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1 «A)- previo accertamento della professionalità e del contenuto delle mansioni in concreto svolte dal ricorrente, dichiarare l'illegittimità e la sperequatezza dell'inquadramento dello stesso nel parametro 140, profilo professionale di operatore qualificato d'ufficio, Area Professionale 3°, Area
Operativa Amministrazione e Servizi, per l'effetto;
B) – dichiarare il diritto dello stesso a vedersi attribuire il parametro 205, profilo professionale di
Analista Programmatore/coordinatore d'ufficio, Area Professionale 2 Area Operativa
Amministrazione e Servizi con decorrenza dall'1/03/2013 o dall'1/09/2013 ovvero diversa da quella diversa data ritenuta di giustizia;
C)in subordine, con la medesima ricorrenza di cui al precedente capo dichiarare il suo diritto a vedersi attribuire il parametro 193, profilo di specialista tecnico/amministrativo, Area Professionale
2°, Area Operativa Amministrazione e servizi;
D)- ordinare, quindi, alla convenuta di immediatamente regolarizzare la posizione giuridica, normativa ed economica del ricorrente, per le suddette decorrenze e causali, con ogni conseguenza di legge, riconoscendogli il par. 205 o, in subordine il par. 193 ed ogni effetto normativo e giuridico conseguente;
E)- condannare, quindi e comunque, atteso l'espletamento di fatto di mansioni superiori, la convenuta a pagare al ricorrente ogni differenza per retribuzione diretta, indiretta e differita scaturente dal suddetto inquadramento e dal raffronto tra la retribuzione dovuta e quella percepita, somme da quantificarsi in separato giudizio e da maggiorarsi oltre svalutazione monetaria ed interessi, ordinandole altresì di ricostruire la posizione giuridica, normativa ed economica, anche regolarizzando la posizione previdenziale, parzialmente omessa;
F)- condannare, ancora la convenuta al pagamento in favore del ricorrente degli interessi legali e della rivalutazione monetaria su tutte le somme dovutegli».
Si costituiva in giudizio he impugnando ogni avversa allegazione in fatto ed in diritto, Parte_1 rilevava l'assoluta infondatezza e/o inammissibilità della domanda attrice chiedendone l'integrale rigetto.
Ammessa e raccolta la prova testimoniale articolata la causa veniva decisa dal Tribunale di Napoli con sentenza n. 3932/2023 che emetteva il seguente dispositivo:
«Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:
-dichiara il diritto del ricorrente all'attribuzione del parametro 193, profilo di specialista tecnico/amministrativo, Area Professionale 2°, Area Operativa Amministrazione e Servizi, con
Parte decorrenza 1.10.2013, condannando l' alla regolarizzazione della relativa posizione;
condanna Parte l' al pagamento, in favore del ricorrente, delle differenze retributive spettantegli dal 17.6.2015 avuto riguardo al livello di inquadramento di cui al capo che precede, da quantificarsi separatamente;
2 Parte
-Condanna la resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 4.800,00, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa con attribuzione ai procuratori costituiti». Parte Avverso tale statuizione ha proposto gravame l' censurando la sentenza di prime cure nella parte in cui non ha tenuto conto del fatto che il non avesse il coordinamento di specifiche CP_1
unità organizzative e ritenendo non provata la prevalenza delle mansioni del superiore livello riconosciuto.
Ha concluso per riformare parzialmente la sentenza impugnata e rigettare tutte le domande proposte dal sig. nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado;
con favore di spese, diritti ed CP_1
onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Il costituitosi in giudizio, ha eccepito la inammissibilità ed infondatezza del gravame;
ha CP_1 concluso per il rigetto dell'appello; con vittoria di spese di lite.
Alla odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
******
L'appello è ammissibile contenendo le censure che sono state sopra richiamate alla gravata sentenza.
Nel merito l'appello è infondato e non meritevole di accoglimento.
Il è inquadrato con la qualifica di operatore qualificato d'ufficio, figura rientrante nell'Area CP_1 professionale 3ª, Mansioni Operative, e ricompresa nell' Area operativa Amministrazione e servizi, parametro 140; la relativa declaratoria così recita: “ Mansioni operative. Lavoratori che, in possesso delle relative abilitazioni ove richieste, svolgono funzioni richiedenti adeguate conoscenze tecniche
o teorico-pratiche, anche coordinando e controllando l'attività di altri lavoratori. Operano, sulla base di procedure e direttive di massima, con un'autonomia operativa circoscritta nelle attività specifiche dell'area operativa di appartenenza”.
Sono operatori qualificati d'ufficio (parametro 140) i “Lavoratori che svolgono funzioni di concetto, anche complesse, nel campo tecnico/amministrativo sulla base di direttive ricevute.”
Egli rinvendica l'inquadramento nell'Area Professionale 2°, Mansioni di Coordinamento e specialistiche, Area Operativa Amministrazione e Servizi, assumendo che le mansioni svolte siano ascrivibili al parametro 205 (profilo di analista programmatore/coordinatore d'ufficio) o, in subordine, al parametro 193 (profilo di specialista tecnico-amministrativo).
La declaratoria dell'Area Professionale 2ª (Mansioni di coordinamento e specialistiche) individua i “
Lavoratori che svolgono attività richiedenti competenze tecnico/specialistiche e/o gestionali finalizzate alla realizzazione di processi produttivi. Tali attività possono essere svolte sia attraverso il coordinamento di specifiche unità organizzative sia attraverso l'applicazione di competenze tecnico/specialistiche che richiedono un adeguato livello di professionali”.
3 Il parametro 205, Coordinatore di ufficio, comprende i “Lavoratori che, in possesso di adeguate competente gestionali, coordinano con margini di discrezionalità ed iniziativa unità operative funzionali di tipo tecnico/amministrativo con relativa responsabilità sui risultati”.
Il parametro 193, Specialista tecnico/amministrativo, comprende i “Lavoratori che, in possesso di adeguate competenze tecniche e/o amministrative svolgono, con autonomia operativa e in via continuativa, compiti di notevole contenuto professionale nell'ambito di direttive di massima.
Il giudice di prime cure sulla base delle risultanze della prova orale ha ritenuto di riconoscere l'inquadramento nel parametro 193.
In particolare sulla base delle dichiarazioni rese dai testi escussi e Controparte_2 CP_3
ha ritenuto che entrambi i testimoni abbiano in modo univoco, concordante e circostanziato
[...] riferito dell'attività di ideazione, progettazione, sviluppo, implementazione e applicazione di software Parte che veniva richiesta al per far fronte alle esigenze organizzative dell' ; tale attività CP_1
implica, in primo luogo, la capacità di comprendere le necessità operative cui il programma doveva far fronte e poi di tradurre, in modo logico e consequenziale, tali necessità in procedure informatiche anche complesse, ma che potessero essere, però, utilizzate da tutti i dipendenti assegnati al reparto che aveva manifestato l'esigenza informatica.
Egli, quindi, si è occupato di progettare e sviluppare programmi informatici funzionali alla attività
Parte dell' avendo quale unica indicazione quella di soddisfare l'esigenza che gli viene rappresentata dall'ing. (che raccoglie e riporta le richieste dei vari uffici ) senza alcuna indicazione CP_4
operativa.
Tali attività non può qualificarsi come meramente applicativa di conoscenze di conoscenze tecniche più o meno certificate;
si tratta, piuttosto, di un'attività che richiede “competenze tecnico specialistiche” avuto riguardo non solo all'elevato livello di conoscenze informatiche richiesto, ma soprattutto alla indispensabile capacità di utilizzare in modo creativo quelle conoscenze specialistiche per la risoluzione di problematiche di volta in volta diverse e per realizzare un prodotto nuovo che sia capace di rispondere alle criticità ed alle nuove esigenze organizzative e di lavoro dei vari uffici
Parte dell' .
Si tratta, cioè, di un'attività tipicamente finalizzata alla realizzazione di processi produttivi che, nel caso in esame, si sostanziano nella creazione di un nuovo “oggetto”, di un nuovo prodotto, cioè di un nuovo programma informatico funzionale a rispondere alle esigenze organizzative e produttive dell'azienda.
Le valutazioni compiute dal giudice di prime cure non sono oggetto di nessuna censura da parte dell'appellante le cui deduzioni sul mancato coordinamento di specifiche unità organizzative non
4 colgono nel segno posto che la declaratoria contrattuale del parametro 193 non richiede affatto, quale elemento costitutivo del riconoscimento, il suddetto coordinamento.
Laddove la prevalenza delle mansioni di progettare e sviluppare programmi informatici funzionali
Parte alla attività dell' , avendo quale unica indicazione quella di soddisfare l'esigenza che viene rappresentata dall'ing. (che raccoglie e riporta le richieste dei vari uffici ) senza alcuna CP_4
indicazione operativa, è confermata dai testi escussi in giudizio.
Laddove, infine, è infondata la censura sulla mancata escussione di ulteriori testi, avendo il CP_2
(indicato da entrambe le parti) sconfessato la tesi difensiva della resistente sulla natura meramente operativa delle mansioni del CP_1
Parte E difatti, al capo 7) della memoria, propone il come intermediario tra il e CP_2 CP_1
l'Ing. così evidentemente intendendo giustificare la differenza di inquadramento tra il CP_4 [...]
par.140, e il , par.193; in sede di istruttoria, però, il teste nega di aver mai CP_1 CP_2 CP_2 rappresentato un tramite tra il ricorrente ed il affermando che, invece, col c'era un CP_4 CP_1
Parte parietario rapporto di collaborazione;
al capo 8), nega che il si occupasse di tutti i CP_1 software funzionali alle attività dell'azienda; il , interrogato sul punto, afferma l'esatto CP_2 contrario “Il ricorrente ed io ci occupiamo di tutti i software che noi stessi abbiamo sviluppato e che sono funzionali all'attività dell'azienda”, escludendo solo quelli acquistati all'esterno e precisando “Nella pratica quotidiana il ricorrente ed io ci dividiamo la gestione di questi software per motivi di praticità, ma siamo del tutto intercambiabili”. Ancora più significativamente,
l'ing. precisava: CP_2
“Il è autonomo nello sviluppo del software, così come lo sono io e né io né lui gestiamo CP_1
alcuna risorsa perché nella nostra unità siamo addetti solo io e il ricorrente stesso. Il software di cui al punto 16a) del ricorso è stato interamente progettato dal , tanto che io non ne sono CP_1
a conoscenza;
sul capo16b) il contenitore GSIN è stato da me predisposto mentre i moduli applicativi che il GSIN contiene sono stati in gran parte ideati e progettati dal . Tra questi CP_1
il form di gestione telefonia fissa, il form di gestione account mail, funzionalità di inserimento modifica e visualizzazione degli interventi interni dentro la form di gestione, form pannello ict di estrapolazione dati;
il ricorrente ha cioè ideato e progettato tutti i moduli applicativi di cui al capo
16b) del ricorso;
… Il ricorrente ha altresì ideato il software di cui al punto 16c) del ricorso, quello di cui al capo 16d), di cui al capo 16e), nonché di cui al capo 16f); il ricorrente si è anche occupato della programmazione di tutti i servizi applicativi di cui ai capi 17), 18) e 19) del ricorso che mi vengono singolarmente letti. … Le richieste di sviluppo di nuovi supporti informatici provenienti dalle strutture vengono indirizzate all'Ing. , come responsabile dell'unità, il quale poi CP_4
affida a me e al il compito dello sviluppo lasciandoci liberi di organizzarci su come CP_1
5 dividervi il lavoro. Sul capo 15) della memoria difensiva, la richiesta che viene rivolta a me e al
[...] dalla struttura riguarda sempre e solo l'esigenza che la struttura ha bisogno di risolvere così CP_1
che ci viene chiesto di sviluppare un software in relazione alle esigenze che ci vengono indicate senza alcuna indicazione operativa relativa alle modalità attuative;
allo stato, nessuno in azienda, neanche l'ing. , è in grado di darci indicazioni operative sullo sviluppo e sulla CP_4
programmazione dei software”.
Il teste comune ha, perciò, confermato le risultanze istruttorie poste a fondamento della gravata sentenza.
I rilievi che precedono inducono, all'evidenza, ad un rigetto dell'appello.
Le spese di lite – liquidate in dispositivo nei minimi, tenuto conto dell'attività difensiva dell'appellata
– seguono la soccombenza.
PQM
La Corte così decide: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio liquidate in euro
2000,00 oltre IVA e CPA , con attribuzione ai procuratori pe dichiarato anticipo.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit.
Il Consigliere est.
Dott. Maria Chiodi
Il Presidente
Dott. Gennaro Iacone
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai magistrati: dr. Gennaro Iacone Presidente dr. Maria Chiodi Consigliere rel. dr. Luca Buccheri Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato all'udienza del 4.02.2025
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3077/2023 Ruolo generale Lavoro, vertente
TRA
– in persona del legale rappresentante pro tempore – Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. M. Quaranta
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dagli avv. Leopoldo, Ermanno e Luciano Spedaliere CP_1
APPELLATO
In fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 23.11.2020 il sig. conveniva in giudizio innanzi al CP_1
Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, la assumendo: Parte_1
a) di essere stato assegnato, a far data dall'ottobre 2013, a seguito del superamento di una specifica selezione e di un periodo di formazione on the job, all'Area Operativa Amministrazione e Servizi presso l'Unità ICT settore Analisi e Programmazione, con parametro 140;
b) di aver svolto, fin dal marzo 2013, le superiori mansioni di Analista programmatore/coordinatore d'ufficio, di cui al par. 205;
c) di aver gestito, per il periodo suddetto, in condizioni di autonomia e assoluta discrezionalità,
l'intera attività di analisi, implementazione e progettazione di tutti i software informatici funzionali alle attività della società convenuta.
Sulla base di tali premesse, parte ricorrente ha chiesto al Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1 «A)- previo accertamento della professionalità e del contenuto delle mansioni in concreto svolte dal ricorrente, dichiarare l'illegittimità e la sperequatezza dell'inquadramento dello stesso nel parametro 140, profilo professionale di operatore qualificato d'ufficio, Area Professionale 3°, Area
Operativa Amministrazione e Servizi, per l'effetto;
B) – dichiarare il diritto dello stesso a vedersi attribuire il parametro 205, profilo professionale di
Analista Programmatore/coordinatore d'ufficio, Area Professionale 2 Area Operativa
Amministrazione e Servizi con decorrenza dall'1/03/2013 o dall'1/09/2013 ovvero diversa da quella diversa data ritenuta di giustizia;
C)in subordine, con la medesima ricorrenza di cui al precedente capo dichiarare il suo diritto a vedersi attribuire il parametro 193, profilo di specialista tecnico/amministrativo, Area Professionale
2°, Area Operativa Amministrazione e servizi;
D)- ordinare, quindi, alla convenuta di immediatamente regolarizzare la posizione giuridica, normativa ed economica del ricorrente, per le suddette decorrenze e causali, con ogni conseguenza di legge, riconoscendogli il par. 205 o, in subordine il par. 193 ed ogni effetto normativo e giuridico conseguente;
E)- condannare, quindi e comunque, atteso l'espletamento di fatto di mansioni superiori, la convenuta a pagare al ricorrente ogni differenza per retribuzione diretta, indiretta e differita scaturente dal suddetto inquadramento e dal raffronto tra la retribuzione dovuta e quella percepita, somme da quantificarsi in separato giudizio e da maggiorarsi oltre svalutazione monetaria ed interessi, ordinandole altresì di ricostruire la posizione giuridica, normativa ed economica, anche regolarizzando la posizione previdenziale, parzialmente omessa;
F)- condannare, ancora la convenuta al pagamento in favore del ricorrente degli interessi legali e della rivalutazione monetaria su tutte le somme dovutegli».
Si costituiva in giudizio he impugnando ogni avversa allegazione in fatto ed in diritto, Parte_1 rilevava l'assoluta infondatezza e/o inammissibilità della domanda attrice chiedendone l'integrale rigetto.
Ammessa e raccolta la prova testimoniale articolata la causa veniva decisa dal Tribunale di Napoli con sentenza n. 3932/2023 che emetteva il seguente dispositivo:
«Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:
-dichiara il diritto del ricorrente all'attribuzione del parametro 193, profilo di specialista tecnico/amministrativo, Area Professionale 2°, Area Operativa Amministrazione e Servizi, con
Parte decorrenza 1.10.2013, condannando l' alla regolarizzazione della relativa posizione;
condanna Parte l' al pagamento, in favore del ricorrente, delle differenze retributive spettantegli dal 17.6.2015 avuto riguardo al livello di inquadramento di cui al capo che precede, da quantificarsi separatamente;
2 Parte
-Condanna la resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 4.800,00, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa con attribuzione ai procuratori costituiti». Parte Avverso tale statuizione ha proposto gravame l' censurando la sentenza di prime cure nella parte in cui non ha tenuto conto del fatto che il non avesse il coordinamento di specifiche CP_1
unità organizzative e ritenendo non provata la prevalenza delle mansioni del superiore livello riconosciuto.
Ha concluso per riformare parzialmente la sentenza impugnata e rigettare tutte le domande proposte dal sig. nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado;
con favore di spese, diritti ed CP_1
onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Il costituitosi in giudizio, ha eccepito la inammissibilità ed infondatezza del gravame;
ha CP_1 concluso per il rigetto dell'appello; con vittoria di spese di lite.
Alla odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
******
L'appello è ammissibile contenendo le censure che sono state sopra richiamate alla gravata sentenza.
Nel merito l'appello è infondato e non meritevole di accoglimento.
Il è inquadrato con la qualifica di operatore qualificato d'ufficio, figura rientrante nell'Area CP_1 professionale 3ª, Mansioni Operative, e ricompresa nell' Area operativa Amministrazione e servizi, parametro 140; la relativa declaratoria così recita: “ Mansioni operative. Lavoratori che, in possesso delle relative abilitazioni ove richieste, svolgono funzioni richiedenti adeguate conoscenze tecniche
o teorico-pratiche, anche coordinando e controllando l'attività di altri lavoratori. Operano, sulla base di procedure e direttive di massima, con un'autonomia operativa circoscritta nelle attività specifiche dell'area operativa di appartenenza”.
Sono operatori qualificati d'ufficio (parametro 140) i “Lavoratori che svolgono funzioni di concetto, anche complesse, nel campo tecnico/amministrativo sulla base di direttive ricevute.”
Egli rinvendica l'inquadramento nell'Area Professionale 2°, Mansioni di Coordinamento e specialistiche, Area Operativa Amministrazione e Servizi, assumendo che le mansioni svolte siano ascrivibili al parametro 205 (profilo di analista programmatore/coordinatore d'ufficio) o, in subordine, al parametro 193 (profilo di specialista tecnico-amministrativo).
La declaratoria dell'Area Professionale 2ª (Mansioni di coordinamento e specialistiche) individua i “
Lavoratori che svolgono attività richiedenti competenze tecnico/specialistiche e/o gestionali finalizzate alla realizzazione di processi produttivi. Tali attività possono essere svolte sia attraverso il coordinamento di specifiche unità organizzative sia attraverso l'applicazione di competenze tecnico/specialistiche che richiedono un adeguato livello di professionali”.
3 Il parametro 205, Coordinatore di ufficio, comprende i “Lavoratori che, in possesso di adeguate competente gestionali, coordinano con margini di discrezionalità ed iniziativa unità operative funzionali di tipo tecnico/amministrativo con relativa responsabilità sui risultati”.
Il parametro 193, Specialista tecnico/amministrativo, comprende i “Lavoratori che, in possesso di adeguate competenze tecniche e/o amministrative svolgono, con autonomia operativa e in via continuativa, compiti di notevole contenuto professionale nell'ambito di direttive di massima.
Il giudice di prime cure sulla base delle risultanze della prova orale ha ritenuto di riconoscere l'inquadramento nel parametro 193.
In particolare sulla base delle dichiarazioni rese dai testi escussi e Controparte_2 CP_3
ha ritenuto che entrambi i testimoni abbiano in modo univoco, concordante e circostanziato
[...] riferito dell'attività di ideazione, progettazione, sviluppo, implementazione e applicazione di software Parte che veniva richiesta al per far fronte alle esigenze organizzative dell' ; tale attività CP_1
implica, in primo luogo, la capacità di comprendere le necessità operative cui il programma doveva far fronte e poi di tradurre, in modo logico e consequenziale, tali necessità in procedure informatiche anche complesse, ma che potessero essere, però, utilizzate da tutti i dipendenti assegnati al reparto che aveva manifestato l'esigenza informatica.
Egli, quindi, si è occupato di progettare e sviluppare programmi informatici funzionali alla attività
Parte dell' avendo quale unica indicazione quella di soddisfare l'esigenza che gli viene rappresentata dall'ing. (che raccoglie e riporta le richieste dei vari uffici ) senza alcuna indicazione CP_4
operativa.
Tali attività non può qualificarsi come meramente applicativa di conoscenze di conoscenze tecniche più o meno certificate;
si tratta, piuttosto, di un'attività che richiede “competenze tecnico specialistiche” avuto riguardo non solo all'elevato livello di conoscenze informatiche richiesto, ma soprattutto alla indispensabile capacità di utilizzare in modo creativo quelle conoscenze specialistiche per la risoluzione di problematiche di volta in volta diverse e per realizzare un prodotto nuovo che sia capace di rispondere alle criticità ed alle nuove esigenze organizzative e di lavoro dei vari uffici
Parte dell' .
Si tratta, cioè, di un'attività tipicamente finalizzata alla realizzazione di processi produttivi che, nel caso in esame, si sostanziano nella creazione di un nuovo “oggetto”, di un nuovo prodotto, cioè di un nuovo programma informatico funzionale a rispondere alle esigenze organizzative e produttive dell'azienda.
Le valutazioni compiute dal giudice di prime cure non sono oggetto di nessuna censura da parte dell'appellante le cui deduzioni sul mancato coordinamento di specifiche unità organizzative non
4 colgono nel segno posto che la declaratoria contrattuale del parametro 193 non richiede affatto, quale elemento costitutivo del riconoscimento, il suddetto coordinamento.
Laddove la prevalenza delle mansioni di progettare e sviluppare programmi informatici funzionali
Parte alla attività dell' , avendo quale unica indicazione quella di soddisfare l'esigenza che viene rappresentata dall'ing. (che raccoglie e riporta le richieste dei vari uffici ) senza alcuna CP_4
indicazione operativa, è confermata dai testi escussi in giudizio.
Laddove, infine, è infondata la censura sulla mancata escussione di ulteriori testi, avendo il CP_2
(indicato da entrambe le parti) sconfessato la tesi difensiva della resistente sulla natura meramente operativa delle mansioni del CP_1
Parte E difatti, al capo 7) della memoria, propone il come intermediario tra il e CP_2 CP_1
l'Ing. così evidentemente intendendo giustificare la differenza di inquadramento tra il CP_4 [...]
par.140, e il , par.193; in sede di istruttoria, però, il teste nega di aver mai CP_1 CP_2 CP_2 rappresentato un tramite tra il ricorrente ed il affermando che, invece, col c'era un CP_4 CP_1
Parte parietario rapporto di collaborazione;
al capo 8), nega che il si occupasse di tutti i CP_1 software funzionali alle attività dell'azienda; il , interrogato sul punto, afferma l'esatto CP_2 contrario “Il ricorrente ed io ci occupiamo di tutti i software che noi stessi abbiamo sviluppato e che sono funzionali all'attività dell'azienda”, escludendo solo quelli acquistati all'esterno e precisando “Nella pratica quotidiana il ricorrente ed io ci dividiamo la gestione di questi software per motivi di praticità, ma siamo del tutto intercambiabili”. Ancora più significativamente,
l'ing. precisava: CP_2
“Il è autonomo nello sviluppo del software, così come lo sono io e né io né lui gestiamo CP_1
alcuna risorsa perché nella nostra unità siamo addetti solo io e il ricorrente stesso. Il software di cui al punto 16a) del ricorso è stato interamente progettato dal , tanto che io non ne sono CP_1
a conoscenza;
sul capo16b) il contenitore GSIN è stato da me predisposto mentre i moduli applicativi che il GSIN contiene sono stati in gran parte ideati e progettati dal . Tra questi CP_1
il form di gestione telefonia fissa, il form di gestione account mail, funzionalità di inserimento modifica e visualizzazione degli interventi interni dentro la form di gestione, form pannello ict di estrapolazione dati;
il ricorrente ha cioè ideato e progettato tutti i moduli applicativi di cui al capo
16b) del ricorso;
… Il ricorrente ha altresì ideato il software di cui al punto 16c) del ricorso, quello di cui al capo 16d), di cui al capo 16e), nonché di cui al capo 16f); il ricorrente si è anche occupato della programmazione di tutti i servizi applicativi di cui ai capi 17), 18) e 19) del ricorso che mi vengono singolarmente letti. … Le richieste di sviluppo di nuovi supporti informatici provenienti dalle strutture vengono indirizzate all'Ing. , come responsabile dell'unità, il quale poi CP_4
affida a me e al il compito dello sviluppo lasciandoci liberi di organizzarci su come CP_1
5 dividervi il lavoro. Sul capo 15) della memoria difensiva, la richiesta che viene rivolta a me e al
[...] dalla struttura riguarda sempre e solo l'esigenza che la struttura ha bisogno di risolvere così CP_1
che ci viene chiesto di sviluppare un software in relazione alle esigenze che ci vengono indicate senza alcuna indicazione operativa relativa alle modalità attuative;
allo stato, nessuno in azienda, neanche l'ing. , è in grado di darci indicazioni operative sullo sviluppo e sulla CP_4
programmazione dei software”.
Il teste comune ha, perciò, confermato le risultanze istruttorie poste a fondamento della gravata sentenza.
I rilievi che precedono inducono, all'evidenza, ad un rigetto dell'appello.
Le spese di lite – liquidate in dispositivo nei minimi, tenuto conto dell'attività difensiva dell'appellata
– seguono la soccombenza.
PQM
La Corte così decide: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio liquidate in euro
2000,00 oltre IVA e CPA , con attribuzione ai procuratori pe dichiarato anticipo.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit.
Il Consigliere est.
Dott. Maria Chiodi
Il Presidente
Dott. Gennaro Iacone
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