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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 01/04/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
P.U. R.G. n. 232/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione III, sottosezione crisi di impresa, in persona del
G.U. Dr.ssa Marta Sodano, letti gli atti del procedimento unitario iscritto al R.G. n. 232/2024 su ricorso proposto da Pt_1
(C.F. nata il [...] a [...] e (C.F.
[...] C.F._1 Parte_2
nato il [...] a [...], entrambi residenti in [...] alla C.F._2
Via Correggio n. 27, elettivamente domiciliati in Caserta presso lo studio dell'Avv. Ruggero
Stefanelli che li rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso ex art. 70 c. 4 CCII e con l'ausilio dei gestori designati OCC, Dr.ssa e Persona_1 CP_1
ricorrenti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 4.12.2024 i ricorrenti e hanno adito il Parte_1 Parte_2
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere al quale hanno chiesto di omologare il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, a carattere familiare formulato ai sensi degli artt. 66 e 67
CCII. Il piano in origine proposto prevedeva: il pagamento integrale dei crediti prededucibili tra i quali erano annoverati il compenso dei gestori, il compenso dell'advisor Dr. e quello del difensore, Avv. Stefanelli;
Persona_2
il pagamento nella percentuale del 68,5% per il creditore ipotecario da Controparte_2
soddisfare per la quota capitale in privilegio e nella percentuale del 4% degradata a chirografo;
il pagamento degli altri creditori privilegiati nella percentuale del 68,5%; il pagamento dei creditori chirografari nella percentuale del 4%.
Unitamente al deposito del ricorso, i ricorrenti hanno formulato istanza di concessione di misure protettive e in particolare hanno chiesto di vietare l'inizio o la prosecuzione di azioni esecutive e/o cautelare nonché di acquisire diritti di prelazione se non concordati con i debitori.
Con decreto depositato il 20.12.2024, il Tribunale ritenendo erronea la collocazione dei crediti del difensore e dell'advisor nella categoria dei creditori prededucibili e ritenendo di subordinare il pagamento dell'OCC alla completa esecuzione del piano previa approvazione del rendiconto ai sensi dell'art. 71 c. 4 CCII, ha invitato la ricorrente a modificare il piano, appostando i compensi del difensore e dell'advisor tra i crediti privilegiati e a subordinare il pagamento dell'OCC all'avvenuta esecuzione del piano medesimo. Inoltre, il Tribunale in considerazione della novella che ha interessato l'art. 67 c. 4 CCII nella parte in cui ha introdotto la previsione di una moratoria fino a due anni dall'omologa e il pagamento degli interessi in favore dei creditori privilegiati, muniti di pegno o ipoteca che non sia soddisfatti integralmente, ha invitato i ricorrenti a valutare una modifica del piano in ordine alla questione sollevata, assegnando termine di giorni 15 per provvedere alle integrazioni richieste.
In data 7.01.2025, i ricorrenti hanno provveduto al deposito di un piano modificato secondo il quale il pagamento dei creditori è assicurato in n. 175 rate mensili da spalmare in circa 14 anni e 7 mesi dietro il versamento di n. 170 rate mensili di € 690,00 e a seguire di n. 1 rata mensile di € 687,60; di n. 1 rata mensile di € 641,28; di n. 1 rata mensile di € 266,08; di n. 1 rata mensile di € 655,75 e infine di n. 1 rata mensile di € 610,95.
Quanto al credito del creditore ipotecario, i ricorrenti hanno evidenziato di non aver apportato modifiche ai tempi di soddisfo di questo non essendo possibile aumentare la corresponsione della rata mensile alla luce del percepimento del reddito mensile da parte del solo Sig. e delle spese Parte_2
necessarie per il sostentamento familiare, ma di aver previsto in aggiunta alla quota capitale da soddisfare in privilegio, la corresponsione di € 681,23 a titolo di interessi legali per i primi quattro mesi di moratoria dall'eventuale omologa del piano di ristrutturazione dei debiti dei sig.ri Per_3
per un totale di € 83.564,15 quale credito privilegiato ipotecario, a cui andrà ad aggiungersi
[...]
la parte di credito degradata a chirografo.
A sostegno di tale impostazione, i ricorrenti hanno richiamato quella parte di giurisprudenza secondo la quale previsione del limite biennale della moratoria non costituisce un vincolo invalicabile, essendo solo necessario mettere il creditore ipotecario in condizione di formulare le proprie osservazioni e di consentire la valutazione della convenienza del piano rispetto alla alternativa liquidatoria.
Quanto invece ai compensi del difensore e dell'advisor, i ricorrenti hanno provveduto a collocarli in chirografo;
mentre con riferimento ai compensi dell'OCC è stato precisato che verranno accantonate su un conto corrente apposito e intestato alla procedura le prime 4 rate di un importo pari ad € 2.760,00
(circa il 50% del compenso inserito nel piano) in favore dell'OCC quale credito prededucibile, da svincolare all'esito dell'autorizzazione del GD, salvo l'autorizzazione alla predisposizione di acconti;
la restante parte del compenso OCC verrà versato solo dopo il pagamento di tutti i creditori e la completa esecuzione del piano, e precisamente dalla rata n.172 alla rata n.175, e verrà sempre accantonato su un conto corrente apposito e intestato alla procedura in attesa di essere svicolato all'esito della liquidazione del compenso che sarà indicato dall'Ill.mo G.D.
Così apportate le modifiche al piano, l'OCC ha provveduto alla pubblicazione dello stesso sul sito web del Tribunale e a comunicarlo a tutti i creditori ai sensi dell'art. 70 CCII. Decorso il termine di venti giorni assegnato ai creditori per la formulazione delle osservazioni, i gestori della crisi hanno provveduto al deposito della relazione conclusiva e delle osservazioni ricevute da e dall'Avv. Agostino Chianese. CP_3
§ La competenza territoriale.
Sussiste la competenza per territorio del Tribunale adito, nel cui circondario è sita la residenza della debitrice.
§ Lo stato di sovraindebitamento e la qualifica di consumatore del ricorrente.
Vi è prova della qualità di consumatori in capo ai ricorrenti.
L'art. 2 comma 1 lett. e) CCII definisce come consumatore la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo
V del libro quinto del codice civile, e accede agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza per debiti contratti nella qualità di consumatore. Orbene nel caso di specie, il ricorrente
[...]
è un lavoratore dipendente con contratto a tempo indeterminato presso la Polizia Municipale Parte_2 del Comune di Napoli che percepisce un reddito mensile medio di € 2.027,75. Del pari è qualificabile come consumatore la coniuge che allo stato è disoccupata. Risulta che le obbligazioni Parte_1
contratte dai coniugi sono state foriere di debiti riferibili alla necessità di soddisfare esigenze di natura familiare.
L'accesso alla procedura in esame è subordinato alla sussistenza di una situazione oggettiva di sovraindebitamento. Tale condizione ricorre quando vi è un perdurante squilibrio fra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, tale cioè da determinare una rilevante difficoltà, ovvero una definitiva incapacità, di adempimento.
Nel caso di specie risulta integrato il requisito oggettivo del sovraindebitamento, se si considera che per far fronte alle spese mensili, i ricorrenti hanno contratto diversi finanziamenti a carattere personale con cessioni del quinto dell'unico stipendio dal quale sono stati effettuati pignoramenti esattoriali da parte di Municipia s.p.a.
§ Insussistenza delle ragioni ostative di cui all'art. 69 C.C.I.I.
Non ricorre alcuna delle ragioni ostative all'omologa di cui all'art. 69 C.C.I.I. in quanto l'istante: - non risulta esdebitata nei cinque anni anteriori al deposito della domanda;
- non ha beneficiato in precedenza dell'esdebitazione per due volte - non ha determinato la situazione di indebitamento con colpa grave, mala fede o frode. Delle prime due condizioni ha dato atto il gestore della crisi e non risultano evidenze di segno contrario. Neppure sussiste la condizione ostativa rappresentata dalla commissione di atti in frode ai creditori.
Sono atti in frode prontamente rilevabili, e tali da consentire l'arresto anticipato della procedura per inammissibilità, quelli consistenti nell'occultamento - emerso poi dai successivi rilievi del tribunale, di fatti rilevanti ai fini dell'esatta valutazione delle condizioni patrimoniali e reddituali del proponente o del suo stato di sovraindebitamento, nonché quelli che abbiano determinato il depauperamento del patrimonio del debitore rendendo più difficile la soddisfazione del ceto creditorio, così da costituire atto potenzialmente revocabile ai sensi dell'art. 2901 c.c. Nel caso in esame, la documentazione acquisita non fornisce evidenza di atti o pagamenti straordinari che possano dirsi pregiudizievoli per il ceto creditorio, ovvero che abbiano ridotto in misura consistente la garanzia patrimoniale in data anteriore alla presentazione della domanda.
§ Le ragioni di contestazione.
I Gestori hanno provveduto a depositare le osservazioni dell'Avv. Agostino Chianese, il quale si è limitato a trasmettere l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale inviare le comunicazioni, senza formulare alcuna contestazione al piano.
Del pari, ha trasmesso l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale Controparte_4
far pervenire le comunicazioni, specificando che i ricorrenti hanno formulato istanza di definizione agevolata per tutti i carichi iscritti a ruolo e rientranti in DEFAGE l. n. 197/2012 con pagamenti regolari.
Alcuna contestazione specifica al piano è stata quindi formulata dall'ente di riscossione.
Neppure il creditore ipotecario ha formulato contestazioni circa il pagamento in percentuale del proprio credito in un arco temporale superiore alla moratoria ultrannuale prevista dall'art. 67 CCII.
A fronte dell'assenza di contestazioni del creditore ipotecario e stante la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria può pertanto procedersi all'omologazione di esso.
§Provvedimenti accessori
Vengono adottati i provvedimenti accessori come in dispositivo.
§ Spese del procedimento
Le spese di lite vanno interamente compensate fra le parti, tenuto conto della novità delle questioni.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo sul ricorso in epigrafe, omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da (C.F. Parte_1
e (C.F. ; C.F._1 Parte_2 C.F._2
compensa integralmente fra le parti le spese di lite;
dichiara chiusa la procedura;
manda ai gestori della crisi di: vigilare sull'esatto adempimento del piano, riferendo al giudice delegato in caso di atti o circostanze che ne impediscano l'esecuzione e comunque depositando relazione semestrale da comunicare anche ai creditori;
trasmettere al giudice delegato urgente informativa in presenza di ogni altra circostanza rilevante ai fini della revoca dell'omologazione; verificare che non siano compiuti pagamenti e atti dispositivi in violazione del piano;
accantonare sul conto della procedura le somme destinate al pagamento del compenso dei gestori della crisi affinché possano essere svincolate mediante riconoscimento di periodici acconti, in presenza di riparti parziali e salva la liquidazione del compenso finale all'esito dell'esecuzione integrale del piano;
depositare una relazione finale alla scadenza del piano unitamente al proprio rendiconto della gestione, specificando se i debitori abbiano esattamente ed integralmente adempiuto, ovvero segnalando eventuali inadempimenti o omissioni;
dispone che la sentenza sia comunicata a tutti i creditori da parte del gestore della crisi;
dispone che la sentenza sia pubblicata sul sito del Tribunale nell'apposita area web a cura dell'OCC entro 48 ore dalla comunicazione della stessa.
Si comunichi.
Santa Maria Capua Vetere, 29.03.2025 Il Giudice
Marta Sodano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione III, sottosezione crisi di impresa, in persona del
G.U. Dr.ssa Marta Sodano, letti gli atti del procedimento unitario iscritto al R.G. n. 232/2024 su ricorso proposto da Pt_1
(C.F. nata il [...] a [...] e (C.F.
[...] C.F._1 Parte_2
nato il [...] a [...], entrambi residenti in [...] alla C.F._2
Via Correggio n. 27, elettivamente domiciliati in Caserta presso lo studio dell'Avv. Ruggero
Stefanelli che li rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso ex art. 70 c. 4 CCII e con l'ausilio dei gestori designati OCC, Dr.ssa e Persona_1 CP_1
ricorrenti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 4.12.2024 i ricorrenti e hanno adito il Parte_1 Parte_2
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere al quale hanno chiesto di omologare il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, a carattere familiare formulato ai sensi degli artt. 66 e 67
CCII. Il piano in origine proposto prevedeva: il pagamento integrale dei crediti prededucibili tra i quali erano annoverati il compenso dei gestori, il compenso dell'advisor Dr. e quello del difensore, Avv. Stefanelli;
Persona_2
il pagamento nella percentuale del 68,5% per il creditore ipotecario da Controparte_2
soddisfare per la quota capitale in privilegio e nella percentuale del 4% degradata a chirografo;
il pagamento degli altri creditori privilegiati nella percentuale del 68,5%; il pagamento dei creditori chirografari nella percentuale del 4%.
Unitamente al deposito del ricorso, i ricorrenti hanno formulato istanza di concessione di misure protettive e in particolare hanno chiesto di vietare l'inizio o la prosecuzione di azioni esecutive e/o cautelare nonché di acquisire diritti di prelazione se non concordati con i debitori.
Con decreto depositato il 20.12.2024, il Tribunale ritenendo erronea la collocazione dei crediti del difensore e dell'advisor nella categoria dei creditori prededucibili e ritenendo di subordinare il pagamento dell'OCC alla completa esecuzione del piano previa approvazione del rendiconto ai sensi dell'art. 71 c. 4 CCII, ha invitato la ricorrente a modificare il piano, appostando i compensi del difensore e dell'advisor tra i crediti privilegiati e a subordinare il pagamento dell'OCC all'avvenuta esecuzione del piano medesimo. Inoltre, il Tribunale in considerazione della novella che ha interessato l'art. 67 c. 4 CCII nella parte in cui ha introdotto la previsione di una moratoria fino a due anni dall'omologa e il pagamento degli interessi in favore dei creditori privilegiati, muniti di pegno o ipoteca che non sia soddisfatti integralmente, ha invitato i ricorrenti a valutare una modifica del piano in ordine alla questione sollevata, assegnando termine di giorni 15 per provvedere alle integrazioni richieste.
In data 7.01.2025, i ricorrenti hanno provveduto al deposito di un piano modificato secondo il quale il pagamento dei creditori è assicurato in n. 175 rate mensili da spalmare in circa 14 anni e 7 mesi dietro il versamento di n. 170 rate mensili di € 690,00 e a seguire di n. 1 rata mensile di € 687,60; di n. 1 rata mensile di € 641,28; di n. 1 rata mensile di € 266,08; di n. 1 rata mensile di € 655,75 e infine di n. 1 rata mensile di € 610,95.
Quanto al credito del creditore ipotecario, i ricorrenti hanno evidenziato di non aver apportato modifiche ai tempi di soddisfo di questo non essendo possibile aumentare la corresponsione della rata mensile alla luce del percepimento del reddito mensile da parte del solo Sig. e delle spese Parte_2
necessarie per il sostentamento familiare, ma di aver previsto in aggiunta alla quota capitale da soddisfare in privilegio, la corresponsione di € 681,23 a titolo di interessi legali per i primi quattro mesi di moratoria dall'eventuale omologa del piano di ristrutturazione dei debiti dei sig.ri Per_3
per un totale di € 83.564,15 quale credito privilegiato ipotecario, a cui andrà ad aggiungersi
[...]
la parte di credito degradata a chirografo.
A sostegno di tale impostazione, i ricorrenti hanno richiamato quella parte di giurisprudenza secondo la quale previsione del limite biennale della moratoria non costituisce un vincolo invalicabile, essendo solo necessario mettere il creditore ipotecario in condizione di formulare le proprie osservazioni e di consentire la valutazione della convenienza del piano rispetto alla alternativa liquidatoria.
Quanto invece ai compensi del difensore e dell'advisor, i ricorrenti hanno provveduto a collocarli in chirografo;
mentre con riferimento ai compensi dell'OCC è stato precisato che verranno accantonate su un conto corrente apposito e intestato alla procedura le prime 4 rate di un importo pari ad € 2.760,00
(circa il 50% del compenso inserito nel piano) in favore dell'OCC quale credito prededucibile, da svincolare all'esito dell'autorizzazione del GD, salvo l'autorizzazione alla predisposizione di acconti;
la restante parte del compenso OCC verrà versato solo dopo il pagamento di tutti i creditori e la completa esecuzione del piano, e precisamente dalla rata n.172 alla rata n.175, e verrà sempre accantonato su un conto corrente apposito e intestato alla procedura in attesa di essere svicolato all'esito della liquidazione del compenso che sarà indicato dall'Ill.mo G.D.
Così apportate le modifiche al piano, l'OCC ha provveduto alla pubblicazione dello stesso sul sito web del Tribunale e a comunicarlo a tutti i creditori ai sensi dell'art. 70 CCII. Decorso il termine di venti giorni assegnato ai creditori per la formulazione delle osservazioni, i gestori della crisi hanno provveduto al deposito della relazione conclusiva e delle osservazioni ricevute da e dall'Avv. Agostino Chianese. CP_3
§ La competenza territoriale.
Sussiste la competenza per territorio del Tribunale adito, nel cui circondario è sita la residenza della debitrice.
§ Lo stato di sovraindebitamento e la qualifica di consumatore del ricorrente.
Vi è prova della qualità di consumatori in capo ai ricorrenti.
L'art. 2 comma 1 lett. e) CCII definisce come consumatore la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo
V del libro quinto del codice civile, e accede agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza per debiti contratti nella qualità di consumatore. Orbene nel caso di specie, il ricorrente
[...]
è un lavoratore dipendente con contratto a tempo indeterminato presso la Polizia Municipale Parte_2 del Comune di Napoli che percepisce un reddito mensile medio di € 2.027,75. Del pari è qualificabile come consumatore la coniuge che allo stato è disoccupata. Risulta che le obbligazioni Parte_1
contratte dai coniugi sono state foriere di debiti riferibili alla necessità di soddisfare esigenze di natura familiare.
L'accesso alla procedura in esame è subordinato alla sussistenza di una situazione oggettiva di sovraindebitamento. Tale condizione ricorre quando vi è un perdurante squilibrio fra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, tale cioè da determinare una rilevante difficoltà, ovvero una definitiva incapacità, di adempimento.
Nel caso di specie risulta integrato il requisito oggettivo del sovraindebitamento, se si considera che per far fronte alle spese mensili, i ricorrenti hanno contratto diversi finanziamenti a carattere personale con cessioni del quinto dell'unico stipendio dal quale sono stati effettuati pignoramenti esattoriali da parte di Municipia s.p.a.
§ Insussistenza delle ragioni ostative di cui all'art. 69 C.C.I.I.
Non ricorre alcuna delle ragioni ostative all'omologa di cui all'art. 69 C.C.I.I. in quanto l'istante: - non risulta esdebitata nei cinque anni anteriori al deposito della domanda;
- non ha beneficiato in precedenza dell'esdebitazione per due volte - non ha determinato la situazione di indebitamento con colpa grave, mala fede o frode. Delle prime due condizioni ha dato atto il gestore della crisi e non risultano evidenze di segno contrario. Neppure sussiste la condizione ostativa rappresentata dalla commissione di atti in frode ai creditori.
Sono atti in frode prontamente rilevabili, e tali da consentire l'arresto anticipato della procedura per inammissibilità, quelli consistenti nell'occultamento - emerso poi dai successivi rilievi del tribunale, di fatti rilevanti ai fini dell'esatta valutazione delle condizioni patrimoniali e reddituali del proponente o del suo stato di sovraindebitamento, nonché quelli che abbiano determinato il depauperamento del patrimonio del debitore rendendo più difficile la soddisfazione del ceto creditorio, così da costituire atto potenzialmente revocabile ai sensi dell'art. 2901 c.c. Nel caso in esame, la documentazione acquisita non fornisce evidenza di atti o pagamenti straordinari che possano dirsi pregiudizievoli per il ceto creditorio, ovvero che abbiano ridotto in misura consistente la garanzia patrimoniale in data anteriore alla presentazione della domanda.
§ Le ragioni di contestazione.
I Gestori hanno provveduto a depositare le osservazioni dell'Avv. Agostino Chianese, il quale si è limitato a trasmettere l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale inviare le comunicazioni, senza formulare alcuna contestazione al piano.
Del pari, ha trasmesso l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale Controparte_4
far pervenire le comunicazioni, specificando che i ricorrenti hanno formulato istanza di definizione agevolata per tutti i carichi iscritti a ruolo e rientranti in DEFAGE l. n. 197/2012 con pagamenti regolari.
Alcuna contestazione specifica al piano è stata quindi formulata dall'ente di riscossione.
Neppure il creditore ipotecario ha formulato contestazioni circa il pagamento in percentuale del proprio credito in un arco temporale superiore alla moratoria ultrannuale prevista dall'art. 67 CCII.
A fronte dell'assenza di contestazioni del creditore ipotecario e stante la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria può pertanto procedersi all'omologazione di esso.
§Provvedimenti accessori
Vengono adottati i provvedimenti accessori come in dispositivo.
§ Spese del procedimento
Le spese di lite vanno interamente compensate fra le parti, tenuto conto della novità delle questioni.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo sul ricorso in epigrafe, omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da (C.F. Parte_1
e (C.F. ; C.F._1 Parte_2 C.F._2
compensa integralmente fra le parti le spese di lite;
dichiara chiusa la procedura;
manda ai gestori della crisi di: vigilare sull'esatto adempimento del piano, riferendo al giudice delegato in caso di atti o circostanze che ne impediscano l'esecuzione e comunque depositando relazione semestrale da comunicare anche ai creditori;
trasmettere al giudice delegato urgente informativa in presenza di ogni altra circostanza rilevante ai fini della revoca dell'omologazione; verificare che non siano compiuti pagamenti e atti dispositivi in violazione del piano;
accantonare sul conto della procedura le somme destinate al pagamento del compenso dei gestori della crisi affinché possano essere svincolate mediante riconoscimento di periodici acconti, in presenza di riparti parziali e salva la liquidazione del compenso finale all'esito dell'esecuzione integrale del piano;
depositare una relazione finale alla scadenza del piano unitamente al proprio rendiconto della gestione, specificando se i debitori abbiano esattamente ed integralmente adempiuto, ovvero segnalando eventuali inadempimenti o omissioni;
dispone che la sentenza sia comunicata a tutti i creditori da parte del gestore della crisi;
dispone che la sentenza sia pubblicata sul sito del Tribunale nell'apposita area web a cura dell'OCC entro 48 ore dalla comunicazione della stessa.
Si comunichi.
Santa Maria Capua Vetere, 29.03.2025 Il Giudice
Marta Sodano