Sentenza 15 marzo 2001
Massime • 1
Qualora nel corso del giudizio di merito vengano espletate più consulenze in tempi diversi con risultati difformi, il giudice può seguire il parere che ritiene più congruo o discostarsene, dando adeguata e specifica giustificazione del suo convincimento; in particolare, quando intenda uniformarsi alla seconda consulenza, non può limitarsi ad una adesione acritica ma deve giustificare la propria preferenza indicando le ragioni per cui ritiene di disattendere le conclusioni del primo consulente, salvo che queste risultino criticamente esaminate dalla nuova relazione (nella specie, la SC ha cassato con rinvio la decisione di merito con cui era stata respinta la domanda di prestazioni assistenziali, aderendo alla CTU espletata in grado d'appello secondo cui la malattia non era "documentata con rigore scientifico" senza motivare sulla mancata considerazione delle cartelle cliniche utilizzate dal primo CTU.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/03/2001, n. 3787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3787 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MASSIMO GENGHINI - Presidente -
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. GIANCARLO D'AGOSTINO - rel. Consigliere -
Dott. MAURA LA TERZA - Consigliere -
Dott. SAVERIO TOFFOLI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ET VI, domiciliata in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato PELLICANÒ ANTONINO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS-ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CERIONI VINCENZO, GIGANTE GIUSEPPE, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso. - resistente con mandato -
avverso la sentenza n. 125/98 del Tribunale di LOCRI, depositata il 20/02/98 R.G.N. 978/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/01/01 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO;
udito l'Avvocato BIONDI per delega Avvocato CERIONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
Svolgimento del processo
NZ TA, dopo aver esperito con esito negativo l'iter amministrativo, con ricorso del 16.10.1992 conveniva in giudizio l'INPS avanti al Pretore del lavoro di Locri e, premesso di essere affetta da tubercolosi utero-annessiale recidivante e di aver subito cure ambulatoriali dal novembre 1990 al maggio 1991, chiedeva che le venissero corrisposte le indennità in materia di assicurazione contro la tubercolosi.
L'INPS si costituiva e si opponeva alla domanda.
Il Pretore, disposta una CTU, con sentenza del 13.5.1996 accoglieva il ricorso e condannava l'istituto al pagamento della richiesta indennità con interessi e rivalutazione. Il Tribunale di Locri, disposta una nuova CTU, con sentenza del 20.2.1998, accoglieva l'appello dell'INPS e respingeva la domanda dell'assicurata.
A sostegno della decisione il Tribunale rilevava che dalla rinnovata CTU era emerso che nel periodo indicato non risultava documentata con rigore scientifico la riattivazione della malattia tubercolare, stante la mancanza di qualsiasi indagine clinica e strumentale;
riteneva altresì di dover disattendere la CTU di primo grado che era infondatamente pervenuta a diverse conclusioni, benché dalla visita ginecologica e dall'esame dell'apparato urogenitale non fosse risultata la lamentata riattivazione della tubercolosi utero - annessiale.
Avverso detta sentenza l'assicurata ha proposto ricorso per cassazione sostenuto da un unico motivo. L'INPS si è costituito depositando procura.
Motivi della decisione
Con l'unico motivo di ricorso si denuncia violazione dell'art. 5 della legge 6.8.1975 n. 419 e degli artt. 1 e 2 della legge 14.12.1970 n. 1088, nonché difetto di motivazione, e si sostiene che il Tribunale avrebbe errato nel valutare le risultanze delle CTU, in quanto, mentre la CTU di primo grado aveva riconosciuto la fondatezza delle pretese dell'assicurata, anche il perito di secondo grado aveva riconosciuto che la TA è un soggetto tubercolotico cronico affetto da annessite specifica, pur precisando che mancavano i dati clinici di conferma della riattivazione della malattia, sicché i giudici di appello avrebbero dovuto disporre un supplemento di perizia e non aderire acriticamente alle conclusioni della seconda perizia.
Secondo la ricorrente, inoltre, il Tribunale avrebbe ritenuto erroneamente indennizzabili solo le affezioni di natura tubercolare in fase attiva, mentre ai fini delle prestazioni economiche è sufficiente una situazione morbosa di natura tubercolare (sia in fase attiva che in fase non attiva) che riduca comunque a meno della metà la capacità di guadagno dell'assicurato.
Il primo profilo di censura dell'unico motivo di ricorso è fondato per le seguenti considerazioni.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, qualora, nel corso del giudizio di merito, vengano nominati in tempi successivi due o più consulenti tecnici d'ufficio le cui conclusioni siano difformi ed inconciliabili tra loro, il giudice può seguire il parere dell'uno o dell'altro o anche discostarsi da tutti, purché dia adeguata giustificazione del suo convincimento mediante l'enunciazione degli elementi di valutazione specificamente seguiti;
in particolare, quando intenda uniformarsi al parere del secondo consulente, il giudice non può limitarsi ad una acritica adesione ad esso, ma deve, invece, giustificare la propria preferenza, indicando le ragioni per cui ritiene di dover disattendere le conclusioni del primo consulente, salvo che queste non siano state già criticamente esaminate nella nuova relazione peritale (Cass. n. 6822 del 1995, Cass. n. 8669 del 1994, Cass. n. 4288 del 1987). A questi principi, pienamente condivisi dal collegio, non sembra essersi attenuto il Tribunale di Locri. La relazione del consulente tecnico d'ufficio nominato in secondo grado, integralmente recepita dal Tribunale, pur riconoscendo che la TA è "soggetto tubercolotico cronico", ha infatti escluso la riattivazione della malattia tubercolare nel periodo considerato in quanto "non risulta documentata con rigore scientifico", non ritenendo sufficienti gli elementi ricavabili dalla documentazione clinica della periziata. Così concludendo, il CTU di secondo grado, valutando i fatti a distanza di sette anni, si è posto in pieno contrasto con le conclusioni del CTU di primo grado, che, proprio sulla base della medesima documentazione clinica, era giunto a conclusioni diametralmente opposte.
A fronte di due perizie contrastanti, pertanto, il Tribunale non poteva limitarsi ad aderire alle conclusioni della seconda, senza prendere specificamente in esame gli elementi posti dal primo consulente a base delle proprie conclusioni.
In particolare, il Tribunale non ha spiegato perché non ha tenuto conto della cartella clinica del ricovero della TA presso la divisione di tisiologia dell'Ospedale Ciaccio di Catanzaro dal 20.11 al 14.12.1990, dalla quale risulta una diagnosi di entrata di "sospetta riacutizzazione di annessite specifica" in soggetto presentante una "vivace reattività all'indice tubercolinico, aumento discreto della VES e febbricola serotina, una diagnosi di uscita di "miglioramento" e l'invito a proseguire in ambulatorio la terapia di "consolidamento" già iniziata nel nosocomio;
ne' ha spiegato perché non doveva tenersi conto delle specifiche cure ambulatoriali ricevute dalla TA, dopo il ricovero ospedaliero, presso il Dispensario antitubercolare di Marina di Gioiosa Ionica per ben cinque mesi. In definitiva deve ritenersi che la motivazione della sentenza impugnata si presenti viziata per l'omesso esame di punti decisivi. L'accoglimento del primo profilo di censura comporta l'assorbimento del secondo.
Pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rinviata ad altro giudice, designato in dispositivo, che provvederà anche al regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Reggio Calabria. Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2001