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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 11/04/2025, n. 581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 581 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.A.C.L. 82/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
SEZIONE LAVORO
in persona del dott. Riccardo Ariu, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del giorno 11.4.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 82/2015 R.A.C.L., promossa da
C.F. , rappresentata e difesa giusta procura a Parte_1 C.F._1 margine del ricorso dall'Avvocato Piergiorgio Loi, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cagliari, via Alghero n. 22
Parte attrice
Contro
, in persona del sindaco in carica, domiciliato in Cagliari, Controparte_1 via Logudoro n. 21, presso lo studio dell'avv. Maddalena Calia, che rappresenta e difende in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e rispsota
Parte opposta
CONCLUSIONI
NELL'INTERESSE di tutte le parti:
“dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha agito in giudizio al fine di impugnare la sanzione disciplinare irrogatale Parte_1 dal Comune di , giusta nota del 29.3.2013, n. 21379. Controparte_1
Nel corso del giudizio, segnatamente con ordinanza del 24.10.2023, ha formulato alle parti una proposta conciliativa del seguente tenore:
- rinuncia da parte della ricorrente all'impugnazione proposta, con compensazione
pagina 1 di 2 integrale tra le parti delle spese del giudizio.
All'odierna udienza le parti hanno rappresentato di avere raggiunto un accordo conciliativo, accettando la proposta formulata loro dal tribunale, giusta delibera della giunta comunale dell'ente locale convenuto ed espressa dichiarazione di accettazione della proposta da parte del difensore di parte attrice, munito di procura speciale.
Per tale ragione al tribunale non resta che dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Al riguardo, è appena il caso di rilevare come la Suprema Corte a Sezioni Unite (cfr. sent. SS.UU. n. 1048 del 9.6/28.9.2000) abbia avuto modo di sottolineare il principio per cui la cessazione della materia del contendere costituisce una ipotesi di estinzione del processo - creata dalla prassi giurisprudenziale ed applicata in ogni fase e grado del giudizio - da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta venga meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
La giurisprudenza di legittimità ha poi precisato che “La cessazione della materia del contendere - che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile (trovando nell'ordinamento positivo un suo esplicito riferimento solo nell'art. 23, ultimo comma, della legge n. 1034 del 1971, istitutiva dei T.A.R.) - costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio e deve essere dichiarata dal giudice allorquando i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento - ovvero della sopravvenuta caducazione - della situazione sostanziale oggetto della controversia” (Sentenza n.26351 del 05/12/2005), e che “Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale” (Sentenza
n. 271 del 11/01/2006; Sentenza n. 14775 del 02/08/2004).
Le ragioni della decisione importano, pertanto, la declaratoria della integrale cessazione della materia del contendere.
Per Questi Motivi
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- dichiara l'estinzione del processo per sopravvenuta cessazione della materia del contendere tra le parti, con compensazione tra loro delle spese del giudizio.
Cagliari, 11.4.2025
Il giudice
dott. Riccardo Ariu
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
SEZIONE LAVORO
in persona del dott. Riccardo Ariu, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del giorno 11.4.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 82/2015 R.A.C.L., promossa da
C.F. , rappresentata e difesa giusta procura a Parte_1 C.F._1 margine del ricorso dall'Avvocato Piergiorgio Loi, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cagliari, via Alghero n. 22
Parte attrice
Contro
, in persona del sindaco in carica, domiciliato in Cagliari, Controparte_1 via Logudoro n. 21, presso lo studio dell'avv. Maddalena Calia, che rappresenta e difende in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e rispsota
Parte opposta
CONCLUSIONI
NELL'INTERESSE di tutte le parti:
“dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha agito in giudizio al fine di impugnare la sanzione disciplinare irrogatale Parte_1 dal Comune di , giusta nota del 29.3.2013, n. 21379. Controparte_1
Nel corso del giudizio, segnatamente con ordinanza del 24.10.2023, ha formulato alle parti una proposta conciliativa del seguente tenore:
- rinuncia da parte della ricorrente all'impugnazione proposta, con compensazione
pagina 1 di 2 integrale tra le parti delle spese del giudizio.
All'odierna udienza le parti hanno rappresentato di avere raggiunto un accordo conciliativo, accettando la proposta formulata loro dal tribunale, giusta delibera della giunta comunale dell'ente locale convenuto ed espressa dichiarazione di accettazione della proposta da parte del difensore di parte attrice, munito di procura speciale.
Per tale ragione al tribunale non resta che dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Al riguardo, è appena il caso di rilevare come la Suprema Corte a Sezioni Unite (cfr. sent. SS.UU. n. 1048 del 9.6/28.9.2000) abbia avuto modo di sottolineare il principio per cui la cessazione della materia del contendere costituisce una ipotesi di estinzione del processo - creata dalla prassi giurisprudenziale ed applicata in ogni fase e grado del giudizio - da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta venga meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
La giurisprudenza di legittimità ha poi precisato che “La cessazione della materia del contendere - che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile (trovando nell'ordinamento positivo un suo esplicito riferimento solo nell'art. 23, ultimo comma, della legge n. 1034 del 1971, istitutiva dei T.A.R.) - costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio e deve essere dichiarata dal giudice allorquando i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento - ovvero della sopravvenuta caducazione - della situazione sostanziale oggetto della controversia” (Sentenza n.26351 del 05/12/2005), e che “Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale” (Sentenza
n. 271 del 11/01/2006; Sentenza n. 14775 del 02/08/2004).
Le ragioni della decisione importano, pertanto, la declaratoria della integrale cessazione della materia del contendere.
Per Questi Motivi
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- dichiara l'estinzione del processo per sopravvenuta cessazione della materia del contendere tra le parti, con compensazione tra loro delle spese del giudizio.
Cagliari, 11.4.2025
Il giudice
dott. Riccardo Ariu
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