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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 24/05/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
N.581/2025 R.G. V.G.
REPVBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CHIETI
Sezione unica civile
Il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
• dott. Guido CAMPLI - Presidente relatore -
• dott. Alessandro CHIAUZZI
- Giudice -
• dott. Francesco TURCO
- Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In nome del Popolo Italiano
nella causa civile n.581/2025 R.G.V.G. iscritta su ricorso congiunto di nata a [...] il [...] (c.f.: Parte_1 C.F._1
) ed ivi residente alla strada Corta n.14, rappresentata e difesa dall'avv.
[...]
Daniela ANDREOLI, del Foro di Pescara, presso il cui studio legale, sito in Pescara al viale Vittoria Colonna n.64, è elettivamente domiciliata, giusta procura rilasciata in calce all'atto introduttivo;
e nato a [...] il [...] (c.f.: Controparte_1 [...]
) ed ivi residente alla strada Corta n.14, rappresentato e difeso dall'avv. C.F._2
Nica Maria LARIZZA, del Foro di Pescara, presso il cui studio legale, sito in Pescara al viale Vittoria Colonna n.64, è elettivamente domiciliato, giusta procura rilasciata in calce all'atto introduttivo. MOTIVAZIONE
ritenuto che i coniugi e i quali Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio civile in data 16 luglio 2015 in Chieti, si sono separati consensualmente avanti il Presidente di questo Tribunale il giorno 19 maggio 2025, e che le condizioni della separazione, come indicate nel ricorso presentato in data 1° aprile 2025 e meglio precisate nel verbale di udienza del 19 maggio 2025 in riferimento all'abitazione principale delle figlie minori e Persona_1 che sarà da intendersi presso la madre ed in riferimento Persona_2 all'assegno unico universale, che continuerà ad essere percepito per l'intero importo dalla appaiono conformi alla legge, anche in relazione alle Parte_1 disposizioni concernenti la prole minorenne;
su conforme parere del Pubblico Ministero;
visto l'art.473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso e come confermate e precisate e nei limiti di cui al verbale dell'udienza citata e ciò a tutti gli effetti di legge;
ORDINA
che la presente sentenza sia annotata ai sensi dell'art.69, lett. D), D.P.R. 3 novembre 2000, n.396 (Ordinamento dello Stato Civile), dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Chieti a margine dell'Atto n.22 – Parte I – Anno 2015).
Manda alla cancelleria per i consequenziali adempimenti.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 24 maggio, 2025.
Il Presidente est.
(dott. Guido CAMPLI)
REPVBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CHIETI
Sezione unica civile
Il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
• dott. Guido CAMPLI - Presidente relatore -
• dott. Alessandro CHIAUZZI
- Giudice -
• dott. Francesco TURCO
- Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In nome del Popolo Italiano
nella causa civile n.581/2025 R.G.V.G. iscritta su ricorso congiunto di nata a [...] il [...] (c.f.: Parte_1 C.F._1
) ed ivi residente alla strada Corta n.14, rappresentata e difesa dall'avv.
[...]
Daniela ANDREOLI, del Foro di Pescara, presso il cui studio legale, sito in Pescara al viale Vittoria Colonna n.64, è elettivamente domiciliata, giusta procura rilasciata in calce all'atto introduttivo;
e nato a [...] il [...] (c.f.: Controparte_1 [...]
) ed ivi residente alla strada Corta n.14, rappresentato e difeso dall'avv. C.F._2
Nica Maria LARIZZA, del Foro di Pescara, presso il cui studio legale, sito in Pescara al viale Vittoria Colonna n.64, è elettivamente domiciliato, giusta procura rilasciata in calce all'atto introduttivo. MOTIVAZIONE
ritenuto che i coniugi e i quali Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio civile in data 16 luglio 2015 in Chieti, si sono separati consensualmente avanti il Presidente di questo Tribunale il giorno 19 maggio 2025, e che le condizioni della separazione, come indicate nel ricorso presentato in data 1° aprile 2025 e meglio precisate nel verbale di udienza del 19 maggio 2025 in riferimento all'abitazione principale delle figlie minori e Persona_1 che sarà da intendersi presso la madre ed in riferimento Persona_2 all'assegno unico universale, che continuerà ad essere percepito per l'intero importo dalla appaiono conformi alla legge, anche in relazione alle Parte_1 disposizioni concernenti la prole minorenne;
su conforme parere del Pubblico Ministero;
visto l'art.473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso e come confermate e precisate e nei limiti di cui al verbale dell'udienza citata e ciò a tutti gli effetti di legge;
ORDINA
che la presente sentenza sia annotata ai sensi dell'art.69, lett. D), D.P.R. 3 novembre 2000, n.396 (Ordinamento dello Stato Civile), dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Chieti a margine dell'Atto n.22 – Parte I – Anno 2015).
Manda alla cancelleria per i consequenziali adempimenti.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 24 maggio, 2025.
Il Presidente est.
(dott. Guido CAMPLI)