CASS
Ordinanza 29 ottobre 2024
Ordinanza 29 ottobre 2024
Massime • 1
L'accertamento mediante studi di settore non elide di per sé la coscienza e volontà della condotta del contribuente, che ha redatto il bilancio e la dichiarazione rivelatisi non veritieri, sicché tale condotta è sanzionabile, ai sensi dell'art.5 del d.lgs. n. 472 del 1997, a meno che non ricorrano le cause di esclusione previste dalla legge.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 29/10/2024, n. 27934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27934 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2024 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9088/2021 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -ricorrente- contro ADVANCED GLOBAL SOLUTION AGS SPA -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA LOMBARDIA n. 2204/19/20 depositata il 07/10/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/09/2024 dal Consigliere GIACOMO MARIA NONNO. FATTI DI CAUSA Con la sentenza n. 2204/19/20 del 07/10/2020, la Commissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito CTR), riformava parzialmente la sentenza n. 162/02/12 della Commissione tributaria provinciale di Lodi (di seguito CTP), confermando l’avviso di Civile Ord. Sez. 5 Num. 27934 Anno 2024 Presidente: MANZON ENRICO Relatore: NONNO GIACOMO MARIA Data pubblicazione: 29/10/2024 2 di 6 accertamento emesso per IRES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2004 e originariamente impugnato da Advanced Global Solution AGS s.p.a. (di seguito solo AGS), salvo che per le sanzioni. La menzionata decisione della CTP era stata originariamente confermata dalla sentenza n. 93/08/12 della CTR, poi cassata con rinvio da Cass. n. 9236 del 03/04/2019 in ragione della omessa pronuncia sulla legittimità delle sanzioni irrogate. 1.1. La CTR, adita in sede di rinvio, accoglieva l’appello di AGS, evidenziando che doveva essere esclusa la colpevolezza della società contribuente, derivando la ripresa esclusivamente dall’applicazione degli studi di settore, con conseguente conoscenza del ricavo puntuale solo in epoca successiva all’approvazione del bilancio. Inoltre, l’avviso di accertamento difettava della dovuta motivazione e la società contribuente aveva tenuto un contegno informato a buona fede, partecipando al contraddittorio preventivo. Avverso la sentenza emessa dal giudice del rinvio AE proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. AGS non si costituiva in giudizio e restava, pertanto, intimata. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso di AE è affidato a quattro motivi, di seguito riassunti. 1.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 394 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR deciso ultrapetita, accogliendo il ricorso di AGS per un vizio di motivazione dell’avviso di accertamento sollevato inammissibilmente solo in sede di riassunzione. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso, proposto in via subordinata, si contesta violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 16, comma 2, e 17, comma 1, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR 3 di 6 erroneamente ritenuto immotivato l’avviso di accertamento, che ha applicato le sanzioni in misura minima. 1.3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 394, secondo e terzo comma, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR escluso la colpevolezza della società valorizzando circostanze dedotte unicamente in sede di riassunzione e non anche nel giudizio di primo grado, laddove si è contestata unicamente l’incompatibilità delle sanzioni con gli accertamenti a mezzo studi di settore. 1.4. Con il quarto motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 7 del d.lgs. n. 472 del 1997, degli artt. 62 bis e 62 sexies, comma 3, del d.l. 30 agosto 1993, n. 331, conv. con modif. nella l. 29 ottobre 1993, n. 427 e dell’art. 10 della l. 8 maggio 1998, n. 146, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente escluso la colpevolezza della società contribuente. 2. Il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta il vizio di ultrapetizione della sentenza impugnata in relazione al difetto di motivazione dell’avviso di accertamento è fondato, con assorbimento del secondo motivo. 2.1. La ricorrente, nel pieno rispetto del principio di autosufficienza, ha dimostrato che AGS non aveva mai contestato, in primo grado, il vizio di motivazione dell’atto impositivo con riferimento alle sanzioni, peraltro applicate nel minimo edittale come riconosciuto dalla stessa sentenza impugnata (pag. 5, in fine). 2.2. Ne consegue che il giudice di appello, avendo posto a fondamento della propria decisione l’esistenza di un preteso vizio di motivazione dell’avviso di accertamento, incorre all’evidenza nel contestato vizio di ultrapetizione. 4 di 6 3. Il terzo motivo, con il quale si contesta analogo vizio di ultrapetizione con riferimento alla rilevata assenza di colpevolezza della società contribuente, è, invece, infondato. 3.1. Risulta dalle stesse trascrizioni operate dalla ricorrente che il difetto di colpevolezza era stato contestato già in primo grado e la CTR non ha fatto altro che valorizzare circostanze di fatto già acquisite al processo (il meccanismo con il quale si procede ad accertamento a mezzo degli studi di settore) o, comunque, costituenti fatto notorio (la disponibilità delle risultanze del programma Gerico solo in epoca successiva alla chiusura del bilancio). 4. Peraltro, è fondato il quarto motivo di ricorso, con il quale AE evidenzia l’illegittimità della sentenza impugnata per l’avere escluso la colpevolezza di AGS. 4.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, l'art. 5 d.lgs. n. 472 del 1997, applicando alla materia fiscale il principio sancito in generale dall'art. 3 l. n. 689 del 1981, stabilisce che non è sufficiente la mera volontarietà del comportamento sanzionato, essendo richiesta anche la consapevolezza del contribuente, a cui deve potersi rimproverare di aver tenuto un comportamento, se non necessariamente doloso, quantomeno negligente. È comunque sufficiente la coscienza e la volontà della condotta, senza che occorra la dimostrazione del dolo o della colpa, la quale si presume fino alla prova della sua assenza, che deve essere offerta dal contribuente e va distinta dalla prova della buona fede, che rileva, come esimente, solo se l'agente è incorso in un errore inevitabile, per essere incolpevole l'ignoranza dei presupposti dell'illecito e dunque non superabile con l'uso della normale diligenza» (Cass. n. 2139 del 30/01/2020). 5 di 6 4.2. Orbene, le modalità di accertamento a mezzo studi di settore presuppongono lo scostamento dallo studio, la contestazione di tale scostamento al contribuente, il contraddittorio con quest’ultimo e, all’esito, nel caso di mancata giustificazione delle ragioni dello scostamento, la contestazione di maggiori ricavi. 4.3. Pertanto, il contribuente non può dolersi della mancata conoscenza del ricavo puntuale calcolato con il sistema GERICO atteso che: a) se la dichiarazione e, prima ancora, il bilancio sono correttamente redatti, sarà sempre in grado di giustificare in sede di contraddittorio ogni eventuale scostamento;
b) se, invece, la dichiarazione e il bilancio non sono veritieri, correttamente l’Ufficio procede ad accertamento dei maggiori ricavi. 4.4. Ne consegue che, una volta stabilita la correttezza dell’accertamento posto in essere dall’Ufficio, così come avvenuto nel caso di specie, il contribuente non può assumere l’assenza di coscienza e volontà con riferimento ad un bilancio e ad una conseguente dichiarazione che si sono rivelati non veritieri. Né è configurabile la buona fede in relazione alla sua doverosa partecipazione al contraddittorio preventivo. 4.5. In altri termini, l’accertamento a mezzo studi di settore non elide di per sé la coscienza e volontà della condotta del contribuente, che ha effettuato una dichiarazione rivelatasi non veritiera, sicché la stessa è sanzionabile a meno che non ricorrano le cause di esclusione previste dalla legge. 4.6. Non è, pertanto, corretta la diversa conclusione cui giunge la CTR, secondo la quale la tipologia di accertamento a mezzo studi di settore, unitamente ad un comportamento collaborativo del contribuente, dovrebbe sempre comportare l’assenza di colpevolezza di quest’ultimo per il semplice fatto di non conoscere anticipatamente il ricavo puntuale determinato con il programma GERICO. 6 di 6 5. In conclusione, vanno accolti il primo e il quarto motivo di ricorso, assorbito il secondo, rigettato il terzo. La sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti e, non essendovi ulteriori questioni di fatto da esaminare, può essere decisa nel merito, con il rigetto dell’originario ricorso di AGS quanto alle sanzioni. 5.1. L’intimata va, altresì, condannata al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del presente procedimento, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della lite di euro 150.000,00. Il complessivo andamento del giudizio e la relativa novità della questione giustificano la compensazione delle spese di lite con riferimento agli altri gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo ed il quarto motivo di ricorso, assorbito il secondo e rigettato il terzo;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso proposto dall’intimata con riferimento alle sanzioni;
condanna l’intimata al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del presente procedimento, che liquida in complessivi euro 5.900,00, oltre alle spese di prenotazione a debito;
dichiara compensate tra le parti le spese relative agli altri gradi di giudizio. Così deciso in Roma, il 26/09/2024.
b) se, invece, la dichiarazione e il bilancio non sono veritieri, correttamente l’Ufficio procede ad accertamento dei maggiori ricavi. 4.4. Ne consegue che, una volta stabilita la correttezza dell’accertamento posto in essere dall’Ufficio, così come avvenuto nel caso di specie, il contribuente non può assumere l’assenza di coscienza e volontà con riferimento ad un bilancio e ad una conseguente dichiarazione che si sono rivelati non veritieri. Né è configurabile la buona fede in relazione alla sua doverosa partecipazione al contraddittorio preventivo. 4.5. In altri termini, l’accertamento a mezzo studi di settore non elide di per sé la coscienza e volontà della condotta del contribuente, che ha effettuato una dichiarazione rivelatasi non veritiera, sicché la stessa è sanzionabile a meno che non ricorrano le cause di esclusione previste dalla legge. 4.6. Non è, pertanto, corretta la diversa conclusione cui giunge la CTR, secondo la quale la tipologia di accertamento a mezzo studi di settore, unitamente ad un comportamento collaborativo del contribuente, dovrebbe sempre comportare l’assenza di colpevolezza di quest’ultimo per il semplice fatto di non conoscere anticipatamente il ricavo puntuale determinato con il programma GERICO. 6 di 6 5. In conclusione, vanno accolti il primo e il quarto motivo di ricorso, assorbito il secondo, rigettato il terzo. La sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti e, non essendovi ulteriori questioni di fatto da esaminare, può essere decisa nel merito, con il rigetto dell’originario ricorso di AGS quanto alle sanzioni. 5.1. L’intimata va, altresì, condannata al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del presente procedimento, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della lite di euro 150.000,00. Il complessivo andamento del giudizio e la relativa novità della questione giustificano la compensazione delle spese di lite con riferimento agli altri gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo ed il quarto motivo di ricorso, assorbito il secondo e rigettato il terzo;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso proposto dall’intimata con riferimento alle sanzioni;
condanna l’intimata al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del presente procedimento, che liquida in complessivi euro 5.900,00, oltre alle spese di prenotazione a debito;
dichiara compensate tra le parti le spese relative agli altri gradi di giudizio. Così deciso in Roma, il 26/09/2024.