Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 11/06/2025, n. 1128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1128 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA-SEZ. I CIVILE VERBALE DI UDIENZA Il giorno 11 giugno 2025, davanti al G.I. dott. Mauro Mirenna, chiamato il procedimento R.G. n. 4632/2024, alle ore 11,37 è comparsa l'Avv. Puglisi Marilena per parte attrice che discute oralmente la causa precisando le conclusioni in cui insiste e chiede la decisione e, se ritenuto opportuno, insiste nelle richieste istruttorie formulate in atti Il G.I. dato atto di quanto sopra, ritiratosi in camera di consiglio per deliberare, ha emesso la seguente sentenza contestuale, dando lettura in aula del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA – I SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico, dott. Mauro Mirenna, all'udienza dell'11.06.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile iscritta al n. 4632/2024
TRA
nato a [...] il [...] (C.F.: ) Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Puglisi Marilena ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Messina, Via Nicola Fabrizi, n. 87, giusta procura in atti;
- ATTORE – CONTRO con sede legale in Via Angelo Brunetti, 60 – Controparte_1
(00186) Roma (C.F. e P.IVA n. ), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Perrotta Walter ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Cosenza, alla Piazza B. Zumbini n. 39, giusta procura in atti;
- CONVENUTO – E (P.IVA: ), in CP_2 Controparte_3 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Messina, Viale Giostra;
- CONVENUTO CONTUMACE – Avente ad oggetto: Opposizione avviso di accertamento esecutivo in materia di servizio idrico.
L'opposizione si fonda sui motivi meglio specificati in atti e, anzitutto, sull'illegittimità del ricorso alla procedura di ingiunzione di pagamento di cui al R.D. 639/1910 e ss.mm.ii., trattandosi di procedura eccezione applicabile soltanto allo Stato, agli enti territoriali e agli altri enti pubblici successivamente istituiti con legge speciale, risultando dunque, a dire di parte opponente, escluse le società incaricate della gestione del servizio pubblico e della riscossione delle entrate degli enti in forza di concessione, avendo questi natura privatistica. Nel merito, il contestava il credito vantato da come accertato Pt_1 CP_2 con l'atto impugnato, dal momento che le fatture ivi richiamate, emesse dal 2014 al 2023, non gli sarebbero mai state recapitate e, in ogni caso, non sarebbero state precedute da un effettivo accertamento da parte dell' CP_2
In ultimo, eccepiva la prescrizione del presunto credito, riferendosi Parte_1 lo stesso al pagamento di fatture emesse in relazione ad un contratto di somministrazione, come tale soggetto al termine di prescrizione quinquennale e dal 1° gennaio 2020, al termine biennale. Segnatamente, parte opponente rilevava la mancata notifica di alcun atto interruttivo della prescrizione prima dell'avviso di accertamento impugnato. Per quanto sopra, chiedeva, in via preliminare, che fosse sospesa Parte_1
l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato in ragione della fondatezza dei motivi d'opposizione e del pregiudizio derivante da un'eventuale esecuzione diretta. Nel merito, l'attore domandava l'accoglimento dell'opposizione e, per l'effetto, revocarsi, dichiararsi nullo, inefficace o comunque illegittimo per i motivi esposti in narrativa, l'avviso di accertamento esecutivo – servizio idrico impugnato e le correlate fatture emesse da conseguentemente, di ritenere e dichiarare che parte attrice CP_2 non fosse debitrice di alcuna somma nei confronti dei convenuti per i titoli dedotti in giudizio. In via subordinata, il chiedeva di accertare le minori somme dovute, Pt_1 quantificando l'eventuale importo dovuto per i consumi idrici realmente effettuati e non coperti da prescrizione, effettuando le dovute verifiche sui consumi relativi ai corrispettivi richiesti con le fatture allegate;
il tutto con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore antistatario. Instauratosi il contraddittorio, la società in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, si costituiva e chiedeva, premesso preliminarmente il rigetto della richiesta di sospensione, nel merito il rigetto del ricorso proposto dal ricorrente, in quanto infondato in fatto e in diritto con condanna dello stesso al pagamento delle spese del giudizio. In via estremamente gradata, la chiedeva di essere tenuta indenne Controparte_1 dal pagamento delle spese di lite stante quanto espresso in narrativa. Nessuno si costituiva per la quale, ritualmente convenuta, rimaneva CP_2 contumace. La causa, non ulteriormente istruita, sulle conclusioni in epigrafe indicate, veniva decisa con la presente sentenza contestuale. MOTIVI DELLA DECISIONE Va anzitutto dichiarata la contumacia di a quale non si è costituita nel CP_2 presente giudizio nonostante il perfezionamento dell'iter notificatorio nei suoi confronti. La questione che occupa ha ad oggetto l'opposizione proposta da Parte_1 avverso l'avviso di accertamento esecutivo - servizio idrico - provv. n.20249445700002424 del 13/09/2024, notificatogli in data 10/10/2024 emesso dalla per conto di quale Ente impositore. Controparte_1 Controparte_2
Ai fini della decisione, va, in via preliminare, esaminata l'eccezione sollevata dal di illegittimità del ricorso alla procedura di ingiunzione di pagamento di cui Pt_1 al R.D. 639/1910 e ss.mm.ii. da parte della trattandosi di Controparte_1 procedura eccezionale, applicabile solo dai soggetti normativamente previsti, quali lo Stato, gli enti territoriali e gli altri enti pubblici, con esclusione – a dire dell'attore – delle società incaricate della gestione del servizio pubblico e della riscossione delle entrate degli enti in forza di concessione, data la loro natura privatistica. Sul punto, in via generale, giova premettere che l'art. 156, comma 1, del D. Lgs n. 152 del 2006 TU ambiente stabilisce che: “la tariffa per il servizio idrico integrato è riscossa dal gestore del servizio” e, al terzo comma, ultima parte, che "la riscossione, sia volontaria sia coattiva, della tariffa può altresì essere affidata ai soggetti iscritti all'albo previsto dall'art. 53 del D. Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, a seguito di procedimento ad evidenza pubblica". Sempre in materia, l'art. del 4, comma 2 sexies del d.l. 209 del 2002 dispone che "i comuni e i concessionari iscritti all'albo di cui del d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, art. 53, di seguito denominati concessionari, procedono alla riscossione coattiva delle somme risultanti dall'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, secondo le disposizioni contenute nel titolo 2 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili". L'art. 36, comma secondo, del D.L. n. 248 del 2007 prevede, ancora, che: " la riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate degli enti locali continua a potere essere effettuata con: a) la procedura dell'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta in proprio dall'ente locale o è affidata ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;b) la procedura del ruolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se la riscossione coattiva è affidata agli agenti della riscossione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 ”. Dalla ricostruzione della normativa in esame emerge, pertanto, che possono avvalersi della procedura di cui al R.D. 639/1910 anche i concessionari ai quali sia stata affidata la riscossione ai sensi dell'art. 52, comma 6 lett. b) D. Lgs 446/1997. In questa direzione, di recente, con ordinanza n. 7365/2024 del 19.3.2024, la Corte di cassazione ha specificato che: “In tema di riscossione coattiva dei canoni idrici, il concessionario iscritto negli albi di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 446 del 1997 è legittimato ad emettere l'ingiunzione fiscale ex r.d. n. 639 del 1910, in via generale ai sensi dell'art. 4, comma 2-sexies, del d.l. n. 209 del 2002 - del quale non è intervenuta l'abrogazione, originariamente disposta dal d.l. n. 70 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 106 del 2011 - che espressamente contempla tale possibilità per la riscossione dei tributi e delle altre entrate, nonché, specificamente per i canoni idrici, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999, in quanto, pur rivestendo la forma di società privata, svolge funzioni di rilievo pubblico”. Rapportando tali principi al caso di specie, dalla documentazione in atti risulta che la è iscritta all'albo dei “soggetti che effettuano la gestione delle Controparte_1 attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate degli enti locali” di cui all'art. 4 comma 1 del Decreto del Ministro delle Finanze del 11/09/2000 n. 289. In forza di ciò, se in astratto può riconoscersi la legittimazione della CP_1 al ricorso alla procedura di cui al R.D. n. 639 del 1910, nella specie, la società
[...] convenuta non ha prodotto in giudizio documentazione atta a comprovare i termini dell'affidamento da parte di del servizio di riscossione coattiva delle Controparte_2 entrate tributarie, essendosi la stessa limitata a depositare un generico prospetto indicante gli estremi della trattativa intercorsa con Trattativa MEPA Controparte_2 nr. 3781786 del 10/10/2023 (cfr.). Per completezza, in ogni caso, si rileva la fondatezza dell'opposizione proposta anche nel merito, ciò in ossequio al principio di diritto in tema di riparto dell'onere probatorio, secondo cui il convenuto in giudizio di opposizione a ingiunzione ex art. 3 del r.d. n. 639 del 1910 per l'accertamento di un credito riconducibile ai rapporti obbligatori di diritto privato, assume la posizione sostanziale di attore. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 2697, cod. civ., grava sui convenuti, quali attori in senso sostanziali, fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, mentre incombe sull'opponente dimostrare la loro inefficacia ovvero l'esistenza di cause modificative o estintive degli stessi. Come pure chiarito dalla giurisprudenza di legittimità -che qui si condivide - non incide su tale regime probatorio la circostanza per cui l'ingiunzione fiscale cumula in sé la natura e funzione di titolo esecutivo unilateralmente formato nell'esercizio di un potere di autoaccertamento e di atto prodromico all'inizio dell'esecuzione coattiva, non essendo assistita da una presunzione di verità nel giudizio di cognizione. (cfr. in questo senso Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza n. 10136 del 2023). Nel caso in esame, la a fondamento della propria pretesa Controparte_1 creditoria, produce la sola ingiunzione fiscale, senza nulla dedurre e allegare rispetto agli atti prodromici alla stessa. Dal canto suo, l' non si è costituita, non depositando tutta la Controparte_2 documentazione utile a valutare la richiesta di pagamento dalla stessa avanzata mediante ingiunzione. La mancanza di materiale probatorio e, in particolare, delle fatture e dei solleciti di pagamento pure richiamati nel corpo dell'atto impugnato, a fronte della contestazione da parte di , non consentono di valutare la fondatezza dell'asserito Parte_1 credito. Anche ciò conduce all'accoglimento dell'opposizione, non avendo i convenuti assolto all'onere di provare i fatti costitutivi del credito portato dal provvedimento. Per le considerazioni suesposte, l'opposizione proposta da va Parte_1 accolta con annullamento dell'avviso di accertamento esecutivo - servizio idrico - provv. n.20249445700002424 del 13/09/2024, notificatogli in data 10/10/2024 emesso dalla per conto di quale Ente impositore. Controparte_1 Controparte_2
Ogni altra questione è assorbita. Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo in applicazione del DM 55/14, tenuto conto del valore della controversia, seguono la soccombenza e si pongono, in solido, a carico di e e in favore di Controparte_1 Controparte_2 Parte_1 , da distrarsi in favore del procuratore, Avv. Puglisi Marilena che ha reso la
[...] dichiarazione di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, in persona del giudice unico dott. Mauro Mirenna, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, Parte_1 annulla l'avviso di accertamento esecutivo - servizio idrico - provv. n.20249445700002424 del 13/09/2024 emesso dalla per Controparte_1 conto di Controparte_2
- Condanna, in solido, e lla Controparte_1 CP_2 rifusione delle spese processuali in favore di che si Parte_1 liquidano in complessivi € 2.804,00, di cui € 264,00 per esborsi, oltre IVA e cpa, spese generali come per legge, da distrarsi in favore del procuratore Avv. Puglisi Marilena che ha reso la dichiarazione di legge.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Viviana
Abbate, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la Prima
Sezione Civile del Tribunale di Messina.
Così deciso in Messina, il 11.06.2025
IL GIUDICE
Dott. Mauro Mirenna
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