Art. 1.
Il primo comma dell'articolo 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96 , e' sostituito dal seguente:
"Ai cittadini italiani, i quali siano stati perseguitati, a seguito dell'attivita' politica da loro svolta contro il fascismo anteriormente all'8 settembre 1943, e abbiano subito una perdita della capacita' lavorativa in misura non inferiore al 30 per cento, verra' concesso, a carico del bilancio dello Stato, un assegno vitalizio di benemerenza in misura pari a quello previsto dalla tabella C annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648 , compresi i relativi assegni accessori, per il raggruppamento gradi:
ufficiali inferiori".
Al secondo comma del medesimo articolo 1 la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
"c) atti di violenza o sevizie subiti in Italia o all'estero ad opera di persone alle dipendenze dello Stato o appartenenti a formazioni militari o paramilitari fasciste, o di emissari del partito fascista".
Il primo comma dell'articolo 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96 , e' sostituito dal seguente:
"Ai cittadini italiani, i quali siano stati perseguitati, a seguito dell'attivita' politica da loro svolta contro il fascismo anteriormente all'8 settembre 1943, e abbiano subito una perdita della capacita' lavorativa in misura non inferiore al 30 per cento, verra' concesso, a carico del bilancio dello Stato, un assegno vitalizio di benemerenza in misura pari a quello previsto dalla tabella C annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648 , compresi i relativi assegni accessori, per il raggruppamento gradi:
ufficiali inferiori".
Al secondo comma del medesimo articolo 1 la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
"c) atti di violenza o sevizie subiti in Italia o all'estero ad opera di persone alle dipendenze dello Stato o appartenenti a formazioni militari o paramilitari fasciste, o di emissari del partito fascista".