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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 06/06/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1622/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice Paola Irene Calastri ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1622/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MARIA Parte_1 C.F._1
ANTONIETTA LUCIA SANNA RICORRENTE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. MARIA ANTONIETTA CANU RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 10.10.2024 ha adito l'intestato Tribunale per sentir Parte_1 accertare la non debenza della somma richiesta dall' in ripetizione a seguito della revoca del CP_1 reddito di cittadinanza e per il ripristino del relativo beneficio.
A sostegno delle proprie difese la ricorrente ha dedotto che l'importo indicato in sede di separazione personale dei coniugi in data 17.01.2020, pari ad € 380,00, sarebbe inclusivo anche degli assegni familiari, pari ad 130,00, con la conseguenza che, di fatto, non vi sarebbe stata alcuna variazione reddituale, rimanendo, l'importo a titolo di contributo al mantenimento corrisposto dall'ex coniuge, pari ad € 250,00.
L' , regolarmente costituitosi, ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo la correttezza del proprio CP_1 operato.
La causa, documentalmente istruita, è stata trattenuta in decisione concessi i termini per lo scambio di note scritte ex art. 127ter cpc.
Ritiene il Tribunale che il ricorso sia infondato e debba essere rigettato.
Risulta che l abbia revocato il beneficio del reddito di cittadinanza CP_1 Controparte_2 con decorrenza febbraio 2022 per aver dichiarato la ricorrente, per l'anno 2020, euro 3000,00 a titolo di assegni di mantenimento a fronte di euro 4590,00 accertati dalla Guardia di Finanza.
Risulta altresì che l abbia revocato il beneficio per la sanzione CP_1 Controparte_3
pagina 1 di 2 prevista dalla normativa ed abbia notificato l'indebito pari a euro 3.112,44 relativo al periodo 05/2023-
09/2023.
Sostiene la ricorrente che non sia intervenuta alcuna variazione del reddito e che l'asserita falsa dichiarazione deriverebbe, in realtà, da un'errata interpretazione delle somme previste a titolo di mantenimento della prole in sede di omologa di separazione: l'importo originario concordato a titolo di mantenimento dei figli, pari ad € 250,00 mensili (€ 3.000,00 annui), non avrebbe in realtà subito alcuna variazione, atteso che, in sede di separazione, l'importo di € 380,00 sarebbe inclusivo degli assegni familiari, pari ad € 130,00.
Ora, pacifico che grava su parte ricorrente l'onere di provare la sussistenza di tutti i requisiti necessari per conseguire il beneficio, tuttavia, anche a voler ritenere che gli assegni familiari siano svincolati dal mantenimento, la ricorrente non fornisce alcuna prova della sussistenza e dell'ammontare di tali assegni, limitandosi a produrre una sola busta paga dell'ex coniuge , verosimilmente Persona_1 riferita ad ottobre 2019, da cui si ricava un importo, a tale titolo, di € 118,90.
Nessun altro dato viene fornito dalla ricorrente così come nessuna prova emerge in ordine all'importo degli assegni familiari percepiti.
Si osserva che le condizioni concordate in sede di separazione personale con il decreto di omologa del
17.01.2020, prevedono un importo di € 380,00 mensili comprensivo di assegni familiari, senza specificazione del relativo importo (che peraltro può essere soggetto a variazioni), la cui mancanza di prova porta a ritenere che l'assegno di mantenimento sia aumentato da € 250,00 ad € 380,00 (€
4.560,00 annui).
Tale la risultanza processuale, la revoca del reddito di cittadinanza è quindi intervenuta legittimamente.
Si richiama a riguardo l'art. 7 del DL 4/2019 il cui comma 4 dispone che “quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.”
La decadenza dal beneficio è inoltre disposta nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del reddito di cittadinanza in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace nell'ambito della procedura di richiesta del beneficio, ovvero per effetto dell'omessa presentazione delle prescritte comunicazioni, fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso.
Si decide quindi come da dispositivo.
Le spese, in ragione della novità della questione trattate e di assenza di specifici precedenti in merito, vengono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: respinge il ricorso;
compensa le spese di lite.
Sassari, 06/06/2025
Il giudice
Paola Irene Calastri pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice Paola Irene Calastri ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1622/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MARIA Parte_1 C.F._1
ANTONIETTA LUCIA SANNA RICORRENTE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. MARIA ANTONIETTA CANU RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 10.10.2024 ha adito l'intestato Tribunale per sentir Parte_1 accertare la non debenza della somma richiesta dall' in ripetizione a seguito della revoca del CP_1 reddito di cittadinanza e per il ripristino del relativo beneficio.
A sostegno delle proprie difese la ricorrente ha dedotto che l'importo indicato in sede di separazione personale dei coniugi in data 17.01.2020, pari ad € 380,00, sarebbe inclusivo anche degli assegni familiari, pari ad 130,00, con la conseguenza che, di fatto, non vi sarebbe stata alcuna variazione reddituale, rimanendo, l'importo a titolo di contributo al mantenimento corrisposto dall'ex coniuge, pari ad € 250,00.
L' , regolarmente costituitosi, ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo la correttezza del proprio CP_1 operato.
La causa, documentalmente istruita, è stata trattenuta in decisione concessi i termini per lo scambio di note scritte ex art. 127ter cpc.
Ritiene il Tribunale che il ricorso sia infondato e debba essere rigettato.
Risulta che l abbia revocato il beneficio del reddito di cittadinanza CP_1 Controparte_2 con decorrenza febbraio 2022 per aver dichiarato la ricorrente, per l'anno 2020, euro 3000,00 a titolo di assegni di mantenimento a fronte di euro 4590,00 accertati dalla Guardia di Finanza.
Risulta altresì che l abbia revocato il beneficio per la sanzione CP_1 Controparte_3
pagina 1 di 2 prevista dalla normativa ed abbia notificato l'indebito pari a euro 3.112,44 relativo al periodo 05/2023-
09/2023.
Sostiene la ricorrente che non sia intervenuta alcuna variazione del reddito e che l'asserita falsa dichiarazione deriverebbe, in realtà, da un'errata interpretazione delle somme previste a titolo di mantenimento della prole in sede di omologa di separazione: l'importo originario concordato a titolo di mantenimento dei figli, pari ad € 250,00 mensili (€ 3.000,00 annui), non avrebbe in realtà subito alcuna variazione, atteso che, in sede di separazione, l'importo di € 380,00 sarebbe inclusivo degli assegni familiari, pari ad € 130,00.
Ora, pacifico che grava su parte ricorrente l'onere di provare la sussistenza di tutti i requisiti necessari per conseguire il beneficio, tuttavia, anche a voler ritenere che gli assegni familiari siano svincolati dal mantenimento, la ricorrente non fornisce alcuna prova della sussistenza e dell'ammontare di tali assegni, limitandosi a produrre una sola busta paga dell'ex coniuge , verosimilmente Persona_1 riferita ad ottobre 2019, da cui si ricava un importo, a tale titolo, di € 118,90.
Nessun altro dato viene fornito dalla ricorrente così come nessuna prova emerge in ordine all'importo degli assegni familiari percepiti.
Si osserva che le condizioni concordate in sede di separazione personale con il decreto di omologa del
17.01.2020, prevedono un importo di € 380,00 mensili comprensivo di assegni familiari, senza specificazione del relativo importo (che peraltro può essere soggetto a variazioni), la cui mancanza di prova porta a ritenere che l'assegno di mantenimento sia aumentato da € 250,00 ad € 380,00 (€
4.560,00 annui).
Tale la risultanza processuale, la revoca del reddito di cittadinanza è quindi intervenuta legittimamente.
Si richiama a riguardo l'art. 7 del DL 4/2019 il cui comma 4 dispone che “quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.”
La decadenza dal beneficio è inoltre disposta nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del reddito di cittadinanza in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace nell'ambito della procedura di richiesta del beneficio, ovvero per effetto dell'omessa presentazione delle prescritte comunicazioni, fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso.
Si decide quindi come da dispositivo.
Le spese, in ragione della novità della questione trattate e di assenza di specifici precedenti in merito, vengono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: respinge il ricorso;
compensa le spese di lite.
Sassari, 06/06/2025
Il giudice
Paola Irene Calastri pagina 2 di 2