Sentenza 3 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/04/2025, n. 2797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2797 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. 34298/2024 R.G.
EPYBBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Presidente rel Dott. Laura Maria Cosmai
Dott. Susanna Terni Giudice
GiudiceDott. Fulvia De Luca
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 03/10/2024 da
(MILANO, 01/04/1961) Parte 1
Cod. Fisc. C.F. 1 residente in [...]4 20100 MILANO ITALIA con l'Avv. MONTANI DAVIDE EMANUELE
ATTORE
e
CP 1 (LIBERI (CE), 02/01/1950)
Cod. Fisc. C.F. 2 residente in [...]4 20100 MILANO ITALIA
CONVENUTO CONTUMACE
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 17.10.2023
OGGETTO: SEPARAZIONE
***
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE I coniugi hanno contratto matrimonio con rito civile in MILANO il 31/12/1979 (anno 1979 atto n.
1102 reg. parte I serie);
Dal matrimonio sono nati 3 figli oggi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
Tribunale di dichiarare la separazione giudiziale. Parte convenuta, a cui il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza risultano ritualmente notificati, non si è costituita in giudizio.
All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c.del 27.3.2025 il giudice delegato, sentita la sola ricorrente che ha confermato la volontà di separarsi, ha dichiarato la contumacia del convenuto e ha autorizzato i coniugi a vivere separati e, non essendoci richieste di né di emissione di provvedimenti temporanei né istruttorie, ha invitato parte ricorrente alla precisione delle conclusioni e alla discussione orale della causa e ha rimesso la causa in decisione.
Sulla domanda di separazione personale
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta: i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano, infatti, che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. e che la comunione morale e materiale non può essere ricostituita. Lo stesso comportamento del convenuto, il quale sebbene edotto del presente procedimento non ha inteso parteciparvi, costituisce una ulteriore conferma anche con il mantenuto contegno processuale che l'unione matrimoniale è irreversibilmente venuta meno e non può essere ricostituita.
Non vi sono domande accessorie sulle quali il collegio sia chiamato a statuire dovendosi ritenere che i coniugi siano entrambi economicamente autosufficienti e ciascuno in grado di provvedere in via autonoma al proprio mantenimento
Sulle spese di lite. visto l'esito del giudizio, considerata la contumacia del convenuto e l'assenza di istruttoria, le spese devono essere dichiarate irripetibili
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.
34298 del 2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: Parte 1 1. Dichiara la separazione personale ex art. 151 comma 1° c.p.c. dei coniugi
[…] a MILANO il 31/12/1979, atto iscritto negli atti di e CP 1 matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di MILANO all'anno 31/12/1979,,
n. 1102 parte I;
2. Dichiara irripetibili le spese di lite
3. Manda il cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MILANO, affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 2.4.2025 Il Presidente rel est.
Dott. Laura Maria Cosmai