Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00294/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00271/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 271 del 2025, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS-, in proprio e in qualità di genitori della figlia minorenne -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Tommaso Montorsi, Laura Andrao, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Società della Salute del Mugello, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Orlando, Gabriele Volpini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Silvano Imbriaci, Antonella Francesca Paola Micheli, Ilario Maio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n.-OMISSIS- del 25.11.2024, con il quale la Società della Salute del Mugello ha respinto, rimandando alla competenza dell’INPS, l’istanza dei ricorrenti per l’esclusione, dal patrimonio rilevante ai fini del calcolo dell’ISEE, delle somme percepite a titolo risarcitorio/compensativo per i danni derivanti da evento causativo di disabilità gravissima per la figlia minorenne, ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni assistenziali e alle erogazioni contributive previste ex lege a favore delle persone con disabilità gravissima e del relativo nucleo familiare, in qualsiasi forma e a qualsiasi titolo dovute, con conseguente richiesta di riattivazione dell’erogazione del contributo per le gravissime disabilità;
- del provvedimento prot. INPS.-OMISSIS- del 20.12.2024, con il quale l’INPS – Direzione Provinciale di Firenze – ha respinto, rimandando alla competenza della Società della Salute del Mugello quale ente erogatore della prestazione sociale agevolata, l’istanza dei ricorrenti per l’esclusione, dal patrimonio rilevante ai fini del calcolo dell’ISEE, delle somme percepite a titolo risarcitorio/compensativo per i danni derivanti da evento causativo di disabilità gravissima alla figlia minorenne e per i danni riflessi ai genitori, ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni assistenziali e alle erogazioni contributive previste ex lege a favore delle persone con disabilità gravissima e del relativo nucleo familiare, in qualsiasi forma e a qualsiasi titolo dovute – Istanza di ricalcolo e rideterminazione dell’ISEE.
- di ogni ulteriore atto e/o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale;
nonché per l'accertamento e la declaratoria:
del diritto dei ricorrenti ad ottenere, in sede di determinazione dell’ISEE, l’esclusione, dal patrimonio rilevante ai fini del calcolo dell’indicatore, delle suddette somme percepite a titolo risarcitorio/compensativo per i danni subiti;
del diritto dei ricorrenti al riconoscimento e alla erogazione del contributo gravissime disabilità interrotto dalla Società della Salute del Mugello, anche attraverso la disapplicazione dell’attestazione ISEE rilasciata dall’INPS;
con conseguente condanna delle Amministrazioni ad adottare gli atti conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Società della Salute del Mugello e di INPS;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. ND VI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1) I ricorrenti agiscono in proprio e quali genitori della figlia minorenne, affetta da disabilità gravissima riconosciuta ai sensi della Legge n. 104/1992, art. 3, comma 3 (v. docc. 1,2,3, ricorrenti), ed espongono che:
- a) tale condizione della figlia sussiste dalla nascita (-OMISSIS-), per una errata gestione della gravidanza della madre;
- b) a suo tempo, i ricorrenti promossero un’azione risarcitoria nei confronti dell’Azienda USL Toscana Centro, ad esito della quale, in sede conciliativa, è stata riconosciuta alla famiglia una somma di danaro a titolo risarcitorio/compensativo (doc. 4 ricorrenti);
- c) a causa della condizione in cui versa, la figlia ha diritto all’assistenza e all’erogazione dei contributi riconosciuti e dovuti per legge in favore delle persone con disabilità gravissima, formalmente riconosciuta ed accertata;
- d) in particolare, fino ai primi mesi del 2024 i ricorrenti hanno potuto usufruire del c.d. “contributo gravissime disabilità” attivato dalla Società della Salute del Mugello, che, tuttavia, con nota prot. n. -OMISSIS-del 12.02.2024, ha comunicato la cessazione dell’erogazione a partire dal mese di marzo 2024 a causa di un ISEE di importo superiore ai limiti consentiti dalla DGR n. 1071/2023 (doc. 7 ricorrenti);
- e) a ben vedere, la cessazione dell’erogazione da parte della Società della Salute del Mugello è dipesa dal fatto che i ricorrenti, per non incorrere in dichiarazioni non conformi, hanno presentato SU con indicazione delle somme medio tempore percepite a titolo risarcitorio/compensativo per i danni derivanti alla figlia minore dall’evento causativo della disabilità gravissima (doc. 5 ricorrenti), da cui è conseguita l’attestazione ISEE valevole per il 2024 (doc. 6 ricorrenti);
- f) nel frattempo, considerata la particolarità della situazione, le somme relative al contributo gravissime disabilità 2024 sono state opportunamente accantonate dalla Società della Salute del Mugello, in attesa che si potesse definire un diverso metodo di calcolo dell’ISEE;
- g) con motivata istanza formulata in data 20.11.2024, i ricorrenti hanno chiesto alla Società della Salute del Mugello l’esclusione dal patrimonio ai fini ISEE di quanto ricevuto a titolo di risarcimento danni e la conseguente riattivazione dell’erogazione del contributo gravissime disabilità (doc. 8 ricorrenti);
- h) con provvedimento prot. n.-OMISSIS- del 25.11.2024 (doc. 9 ricorrenti), la Società della Salute del Mugello ha risposto nel senso che “ Con riferimento alla Vs richiesta, relativa all'esclusione dal patrimonio ai fini ISEE di quanto ricevuto a titolo di risarcimento danni dalla minore […], si conferma che è necessario rivolgere l'istanza in questione all'INPS e non alla Società della Salute scrivente. Ciò in quanto la SdS si limita a recepire il calcolo dell'ISEE effettuato dall'INPS e non ha, invece, potere di procedere autonomamente al ricalcolo. Qualora l'INPS accogliesse la Vs richiesta e ne ricorressero tutti i presupposti, questa SdS è disponibile ad erogare il contributo in oggetto anche per l'anno 2024, per il quale la somma è stata prudenzialmente accantonata. Si richiede fin da ora, per procedere eventualmente ad ulteriore accantonamento per l'anno 2025, di formalizzare, entro 30 giorni dal rilascio dell'attestazione ISEE 2025 da parte dell'Ente di Previdenza Sociale, analoga istanza per l'anno 2025, mettendo in conoscenza l'Ente scrivente” ;
- i) con istanza formulata in data 02.12.2024 (doc. 11 ricorso), i ricorrenti hanno pertanto coinvolto l’INPS – Direzione Provinciale di Firenze, chiedendo che l’Istituto, “ conformemente al costante orientamento giurisprudenziale e alle disposizioni di legge vigenti interpretate in senso costituzionalmente orientato, voglia espungere dal calcolo ai fini ISEE le somme percepite a titolo risarcitorio per il danno causato dall’evento lesivo occorso alla [figlia minore], essendo tali somme volte esclusivamente a ricostituire, in ottica compensativa e per quanto possibile, la situazione quo ante, ciò ai fini del riconoscimento, in favore della medesima minore e del relativo nucleo familiare, del diritto alle prestazioni assistenziali e alle erogazioni contributive previste ex lege per le gravissime disabilità, in qualsiasi forma e a qualsiasi titolo dovute. Conseguentemente, e nei termini di cui sopra, chiedono che l’INPS proceda al ricalcolo e alla rideterminazione dell’ISEE ”;
- j) con provvedimento prot. INPS.-OMISSIS- del 20.12.2024, anche l’INPS - Direzione Provinciale di Firenze ha respinto l’istanza dei ricorrenti, significando che “… a seguito di confronto con la Sede Regionale si comunica quanto segue: l’articolo 2 sexies del DL n. 42 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 89 del 2016, emanato a seguito delle Sentenze del Consiglio di Stato nn. 838, 841 e 842 del 2016, esclude dal reddito i trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari non soggetti ad IRPEF percepiti in ragione della condizione di disabilità, influendo in maniera significativa sulla determinazione dell’indicatore della situazione reddituale (ISR) del nucleo familiare. La norma suddetta, invece, non modifica la disciplina del patrimonio mobiliare i cui valori continuano ad essere autodichiarati dal dichiarante nel Quadro FC2 della SU. In particolare il semplice possesso del patrimonio al 31 dicembre del secondo anno precedente è condizione sufficiente per la sua dichiarazione, a prescindere dalla natura (risarcitoria o meno) e dalla disponibilità delle somme presenti nei rapporti finanziari intestati al componente il nucleo (art. 5, comma 4 DPCM n. 159 del 2013). La SU è una autodichiarazione nella quale il dichiarante si assume la responsabilità dei dati inseriti. Quindi l’eventuale esclusione di un valore patrimoniale, nel caso specifico, è una scelta del dichiarante stesso. A seguito di controllo dei dati autodichiarati, qualora rispetto al patrimonio si riscontrino difformità in base ai dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate, risulterà una omissione/difformità che come noto non può essere eliminata dall’Inps ma oggetto di una valutazione da parte di ciascun ente al quale si rivolge l’utente per chiedere un beneficio collegato all’ISEE. Inoltre si segnala la possibilità da parte dell’Ente erogatore della prestazione sociale agevolata di prevedere, accanto all’ISEE, criteri ulteriori di selezione ai fini della concessione della prestazione, qualora ritenga determinate condizioni meritevoli di valutazione (art. 2, comma 1 del DPCM n. 159 del 2013). Resta ferma l'impossibilità da parte dell'Istituto, di escludere qualsiasi patrimonio indicato in SU” (doc. 12 ricorrente).
2) Sia della comunicazione della Società della Salute del Mugello prot. n.-OMISSIS- del 25.11.2024 che della comunicazione prot. INPS.-OMISSIS- del 20.12.2024 si dolgono i ricorrenti, i quali ne chiedono l’annullamento, domandando anche:
- a) l’accertamento e la declaratoria del loro “ diritto […] ad ottenere, in sede di determinazione dell’ISEE, l’esclusione, dal patrimonio rilevante ai fini del calcolo dell’indicatore, delle somme percepite a titolo risarcitorio/compensativo per i danni derivanti da evento causativo di disabilità gravissima per la [figlia minore] e per danno riflesso ai genitori ;
- b) del loro “ diritto […] al riconoscimento e alla erogazione del contributo gravissime disabilità interrotto dalla Società della Salute del Mugello, anche attraverso la disapplicazione dell’attestazione ISEE rilasciata dall’INPS, e per la conseguente condanna delle amministrazioni intimate alla erogazione/riattivazione, in favore dei ricorrenti, del contributo gravissime disabilità interrotto dalla Società della Salute del Mugello ”;
- c) la corretta “ rideterminazione, anche in prospettiva futura, dell’ISEE del nucleo famigliare dei ricorrenti ai fini del corretto riconoscimento del diritto alle prestazioni assistenziali e alle erogazioni contributive previste ex lege quale, a titolo esemplificativo, l’assegno unico erogato dall’INPS”.
2.1) Col primo motivo di ricorso, si deduce che:
- a) le determinazioni impugnate si pongono in contrasto con il quadro normativo di riferimento, a partire dall’art. 5, comma 4, del DPCM n. 159/2013, a mente del quale “ Il patrimonio mobiliare è costituito dalle componenti di seguito specificate, anche detenute all'estero, possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della SU … a) depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al lordo degli interessi … ”;
- b) nel caso dei ricorrenti, l’ammontare dei saldi dei propri conti correnti discende unicamente dalla percezione dell’indennizzo conseguito a seguito del ristoro dei danni patiti a causa dell’errata gestione della gravidanza;
- c) tali somme, in quanto volte semplicemente a ricostituire, in ottica compensativa, la situazione quo ante , non possono incidere sulla “capacità reddituale” del nucleo familiare e, conseguentemente, non possono influenzare il risultato dell’ISEE;
- d) questa impostazione è pienamente confermata dal tenore dell’art. 2-sexies della L. n. 89/2016, di conversione del D.L. n. 42/2016, secondo il quale “… nel calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare che ha tra i suoi componenti persone con disabilità o non autosufficienti, come definite dall'allegato 3 al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, anche ai fini del riconoscimento di prestazioni scolastiche agevolate, sono apportate le seguenti modificazioni: a) sono esclusi dal reddito disponibile di cui all'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, comprese le carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità, laddove non rientranti nel reddito complessivo ai fini dell'IRPEF ”;
- e) nel caso di specie, le somme confluite nei conti correnti dei ricorrenti sono state corrisposte a titolo risarcitorio/compensativo da un’amministrazione pubblica (l’Azienda USL Toscana Centro) e, quindi, rientrano a pieno titolo nell’enumerazione contenuta nell’art. 2-sexies della L. n. 89/2016;
- f) devono essere espunte dal calcolo ISEE le somme percepite a titolo risarcitorio per il danno da eventi causativi della condizione di disabilità grave, essendo tali somme volte esclusivamente a ricostituire, in ottica compensativa, la situazione quo ante;
- g) in definitiva, le determinazioni negative oggetto di impugnazione si palesano illegittime in quanto, in forza di quanto precede ed assumendo un’interpretazione costituzionalmente orientata della vigente normativa, appare doveroso espungere dal calcolo per la determinazione dell’ISEE riferibile al nucleo familiare dei ricorrenti, le somme corrisposte dall’Azienda USL Toscana Centro alla minore e ai genitori a titolo risarcitorio/compensativo per i danni provocati dall’evento che ha causato la condizione irreversibile di disabilità gravissima;
- h) diversamente opinando, i ricorrenti si troverebbero nell’assurda situazione di aver ottenuto un risarcimento per il danno che ha provocato la condizione di disabilità, subendone tuttavia gli effetti negativi laddove tale risarcimento impedisce loro, indirettamente, di usufruire delle agevolazioni sociali contemplate dal nostro ordinamento.
2.2) Col secondo motivo di ricorso si deduce che:
- a) le determinazioni impugnate sono illegittime in quanto viziate da eccesso di potere per difetto di motivazione e palese difetto dell’attività istruttoria esperita dalle Amministrazioni destinatarie delle motivate istanze formulate dai ricorrenti;
- b) nello specifico, la Società della Salute del Mugello ha respinto l’istanza di riattivazione del contributo gravissime disabilità basandosi esclusivamente sulla presenza di un’attestazione ISEE di importo ritenuto superiore ai limiti previsti per l’erogazione della medesima agevolazione sociale;
- c) non appare, dal provvedimento de quo , che la P.A. abbia valutato o quanto meno considerato che il superamento dei predetti limiti è dipeso esclusivamente dal computo delle somme percepite dai ricorrenti a titolo risarcitorio/compensativo dall’Azienda USL Toscana Centro per il danno irreversibile da malpractice medica provocato alla figlia minore e che, per tale ragione, il risarcimento ottenuto non determina certo una remunerazione o un arricchimento per la famiglia, bensì tende a compensare una oggettiva situazione di disabilità gravissima che provoca in sé e per sé disagi e diminuzione di capacità reddituale.
2.3) Col terzo motivo di ricorso si deduce che:
- a) a fronte delle istanze formulate dai ricorrenti, né la Società della Salute del Mugello né l’INPS hanno comunicato ai richiedenti i motivi che ostavano all’accoglimento delle domande;
- b) entrambe le Amministrazioni hanno invece immediatamente adottato un provvedimento di diniego sostenendo la propria incompetenza nell’assumere una determinazione certa e definitiva;
- c) così facendo, le Amministrazioni resistenti hanno omesso l’instaurazione del doveroso contraddittorio procedimentale e hanno impedito ai ricorrenti la possibilità di presentare per iscritto le proprie osservazioni, venendo meno all’obbligo di trasparenza e di partecipazione imposto dalla legge sul procedimento amministrativo.
3) Si sono costituti in giudizio l’INPS e la Società della Salute del Mugello, che hanno preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione del G.A. in favore del G.O.
3.1) L’INPS ha poi eccepito l’irricevibilità del ricorso, in quanto con la PEC dell’INPS del 20.12.2024 si conferma l’attestazione ISEE rilasciata in data 10/02/2024, pertanto quest’ultima avrebbe dovuto essere impugnata tempestivamente nei termini di legge.
3.2) Anche la Società della Salute del Mugello ha eccepito l’irricevibilità del ricorso per omessa impugnazione del provvedimento della Società della Salute, prot. n. -OMISSIS-del 12.2.2024, con il quale l’Amministrazione ha disposto la cessazione del contributo a far data dal mese di marzo 2024.
4) I ricorrenti hanno replicato alle suddette eccezioni di rito, evidenziando che:
- a) sussiste la giurisdizione del G.A., perché, nel caso di specie, non è in contestazione la mera attestazione ISEE, bensì il rifiuto delle PP.AA. di esercitare il proprio potere-dovere di interpretare la normativa vigente in senso costituzionalmente orientato, al fine di escludere dal calcolo del patrimonio le somme percepite a titolo di risarcimento del danno;
- b) la presente controversia non verte sull’astratta titolarità del diritto alla prestazione assistenziale, bensì sulla legittimità dell’azione amministrativa (o, come in questo caso, dell’inerzia mascherata da diniego) che ne impedisce il concreto conseguimento;
- c) il ricorso è ricevibile, perché l’INPS ha esplicitamente e formalmente respinto l’istanza di ricalcolo presentata dai ricorrenti in data 02.12.2024;
- d) tale istanza è stata formulata solo dopo che la Società della Salute del Mugello, con nota del 25.11.2024, aveva indicato l’INPS quale unico ente competente a decidere sulla questione;
- e) quindi, il provvedimento del 20.12.2024 è l’atto che ha definitivamente cristallizzato la lesione della posizione giuridica dei ricorrenti, manifestando la volontà dell’Amministrazione di non accogliere la loro richiesta
5) All’udienza pubblica del 28 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1) Ritiene il Collegio che, nel caso di specie, difetti la giurisdizione del Giudice Amministrativo, sussistendo quella del Giudice Ordinario.
2) Al riguardo, la giurisprudenza ha osservato che “ 3.-E’ fondamentale la distinzione, nella materia di contributi e sovvenzioni pubbliche, tra le ipotesi in cui il contributo o la sovvenzione sia riconosciuto direttamente dalla legge e alla P.A. è demandato esclusivamente il controllo in ordine all'effettiva sussistenza dei presupposti puntualmente indicati dalla legge stessa, e le diverse ipotesi in cui, invece, la legge attribuisce alla P.A. il potere di riconoscere l'ausilio, previa valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati in relazione all'interesse pubblico primario, apprezzando discrezionalmente l'"an", il "quid" e il "quomodo" dell'erogazione (v. tra le altre Cass. SS.UU. nn. 16896 del 2006; 3848 del 2007; 21062 del 2011). Nel caso in esame il riconoscimento del diritto al contributo "in concreto" spettante non comporta una valutazione discrezionale (anche solo tecnica) da parte dell'Amministrazione, ma costituisce mera applicazione di criteri predeterminati dalla legge, sia pure attraverso i necessari riscontri tecnici peraltro dalla stessa legge previsti (Cass. SS.UU. n. 8115/2017). E, pertanto, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario. 4.-Tale orientamento è stato più volte ribadito dalla Corte di Cassazione che ha affermato che è assoggettata alla giurisdizione del giudice ordinario, pur in un procedimento amministrativo di accertamento del quantum, la vicenda ove non sono ravvisabili momenti di valutazione comparativa degli interessi privati e pubblici in gioco, ma esclusivamente l'applicazione di un parametro di natura normativa, di cui si contesta la corretta applicazione, ed essendo, conseguentemente, qualificabile come diritto soggettivo ad ottenere l'adempimento di un'obbligazione pecuniaria la posizione giuridica soggettiva astrattamente azionata. Sempre secondo la Corte regolatrice della giurisdizione (sentenze n. 27618 del 21.11.2008, e n. 13338 del 1.6.2010) il presupposto per l’insorgenza della giurisdizione ordinaria è “l'inesistenza di una discrezionalità amministrativa nella determinazione della entità del credito controverso anche alla stregua dei criteri tecnici posti dalla legge regionale in materia”. Analogamente, il consolidato indirizzo del Consiglio di Stato ha riconosciuto che il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia di controversie riguardanti la concessione e la revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche deve essere attuato sulla base del generale criterio di riparto fondato sulla natura della situazione soggettiva azionata, con la conseguenza che sussiste sempre la giurisdizione del giudice ordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge, mentre alla Pubblica Amministrazione è demandato soltanto il compito di verificare l’effettiva esistenza dei relativi presupposti senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l’an, il quid, il quomodo dell’erogazione (v. Adunanza Plenaria n. 6/2014 del 9 gennaio 2014; 29 luglio 2013, n. 13; Sez. I, n. 93/2018; Sez. I, n. 102/2018; Sez. I, n. 509/2019; Sez. I, n. 1580/2019; Sez. I, n. 746/2020)” (C.d.S, parere n. 947 del 27 giugno 2023) .
3) Nel caso di specie, i ricorrenti chiedono che le somme ottenute a titolo di riparazione del torto subito non vengano computate nell’ISEE, affinché quest’ultimo non superi le soglie oltre le quali sarebbe impedita l’erogazione del contributo per gravissime disabilità. Tanto viene rivendicato sulla base dell’applicazione dell’art. 4, comma 2, lett. “f”, DPCM n. 159/2013 e s.m.i., ove si prevede che, ai fini del computo del reddito di ciascun componente del nucleo familiare, si considerano i “ f) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera a), esclusi i trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilità, laddove non rientranti nel reddito complessivo ai fini dell'IRPEF, ai sensi dell'articolo 2-sexies, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42 convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2016, n. 89 ”. A sua volta, l’art. 2-sexies, comma 1, lett. “a”, D.L. n. 42/2016 conv. in L. 89/2016, prevede che “ a) sono esclusi dal reddito disponibile di cui all'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, comprese le carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità, laddove non rientranti nel reddito complessivo ai fini dell'IRPEF ”.
4) Nel caso di specie, si controverte della corretta applicazione, da parte dell’Amministrazione, delle suddette disposizioni, secondo lo schema “norma-fatto-effetto”, di modo che la spettanza di quanto rivendicato dai ricorrenti non è mediato dall’esercizio di un potere, nemmeno vincolato, da parte della P.A., ma proviene direttamente dalla Legge, la cui corretta applicazione, in caso di controversia e in mancanza della mediazione di un pubblico potere, spetta al G.O.
5) Va quindi dichiarato il difetto di giurisdizione del G.A. in favore del G.O.
6) Le spese di lite possono essere compensate, considerata la fattispecie nel suo complesso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, sussistendo nel caso di specie la giurisdizione del Giudice Ordinario, cui le parti sono rimesse ex art. 11 c.p.a.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ES RI, Presidente
ND VI, Primo Referendario, Estensore
Marcello Faviere, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ND VI | ES RI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.