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Sentenza 8 marzo 2025
Sentenza 8 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 08/03/2025, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 505/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente
dott.ssa Antonella Allegra Consigliere relatore dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 505/2024, promossa da
(C.F.: ), nato a [...] (97019 - RG) il 27/06/1960 Parte_1 C.F._1
e residente in [...](0532 - FE) Corso di Porta n. 150, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Bauccio
(pec: ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano Email_1
(20135 – MI), alla via Maffei n. 1
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
(C.F.: – in scioglimento con decreto del 30 luglio 2024 del Ministro della Salute), in P.IVA_1
persona del Commissario Straordinario pro-tempore dott.ssa , con sede in Bologna Parte_2
(40124 – BO) Piazza Maggiore n. 24, rappresentato e difeso dall'avv. Margherita Patrignani (pec:
ed elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale Email_2
Patrignani in Cattolica (47841 – RN), alla via S. Allende n. 99
APPELLATO
pagina 1 di 13 e nei confronti del PROCURATORE GENERALE
IN PUNTO A: appello avverso l'ordinanza n. 3719/2024, di cui al n. R.G. 12373/2023 del Tribunale di
Bologna, emessa in data 21/02/2024 e depositata in cancelleria in data 29/02/2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con delibera n. 151/2023 del 17/06/2023, il Consiglio dell' Controparte_1
all'esito del procedimento n. 34/2019, ha comminato al dott. , all'unanimità
[...] Parte_1 dei presenti, la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per la durata di mesi sei, con decorrenza a partire dal 06/11/2023 e fino al 05/05/2024, in ragione della violazione, da parte di quest'ultimo, della disciplina di cui agli artt. 3, 6, 22, 26, 27 e 38 del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani (testo previgente rispetto a quello attuale), ai sensi dell'art. 26, comma 1, della
Legge n. 56/89.
In data 27/09/2023 il dott. ha presentato presso il Tribunale di Bologna ricorso ex artt. Parte_1
17 e 26 L. n. 56/89 avverso la delibera ut supra indicata, chiedendo l'annullamento della sanzione disciplinare comminata.
In data 18/01/2024 si è costituito l' chiedendo il Controparte_2
rigetto delle avverse domande.
Il PM, regolarmente notiziato del procedimento, ha preso visione degli atti in data 11 ottobre 2023 senza svolgere richieste.
Con ordinanza n. 3719/2024, emessa in data 21/02/2024 e depositata in data 29/02/2024, il Tribunale di
Bologna ha respinto il ricorso proposto dal dott. e ha confermato la delibera Parte_1
impugnata, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
In particolare, il Giudice di prime cure ha preliminarmente riepilogato le norme la cui violazione è stata contestata (Art. 3 u.c.: “Lo psicologo è responsabile dei propri atti professionali e delle loro prevedibili dirette conseguenze”; Art. 6 secondo comma: “Lo psicologo salvaguarda la propria autonomia nella scelta dei metodi, delle tecniche e degli strumenti psicologici, nonché della loro utilizzazione;
è perciò responsabile della loro applicazione ed uso, dei risultati, delle valutazioni ed interpretazioni che ne ricava”; Art. 22: “Lo psicologo adotta condotte non lesive per le persone di cui si occupa professionalmente, e non utilizza il proprio ruolo ed i propri strumenti professionali per assicurare a sé
o ad altri indebiti vantaggi”; Art. 26 secondo comma: “Lo psicologo si astiene dall'intraprendere o dal proseguire qualsiasi attività professionale ove propri problemi o conflitti personali, interferendo con
pagina 2 di 13 l'efficacia delle sue prestazioni, le rendano inadeguate o dannose alle persone cui sono rivolte. Lo psicologo evita, inoltre, di assumere ruoli professionali e di compiere interventi nei confronti dell'utenza, anche su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, qualora la natura di precedenti rapporti possa comprometterne la credibilità e l'efficacia”; Art. 27: “Lo psicologo valuta ed eventualmente propone l'interruzione del rapporto terapeutico quando constata che il paziente non trae alcun beneficio dalla cura e non è ragionevolmente prevedibile che ne trarrà dal proseguimento della cura stessa. Se richiesto, fornisce al paziente le informazioni necessarie a ricercare altri e più adatti interventi”; Art. 38: “Nell'esercizio della propria attività professionale e nelle circostanze in cui rappresenta pubblicamente la professione a qualsiasi titolo, lo psicologo è tenuto ad uniformare la propria condotta ai principi del decoro e della dignità professionale”).
Successivamente ha ricostruito la vicenda - evidenziando che quanto agli accadimenti non vi era stato contrasto fra le parti – nei seguenti termini: “In data in data 17 maggio 2019 il dott. veniva Pt_1
contattato telefonicamente in mattinata da una sua paziente, la IG.ra , che si era rivolta Parte_3
a lui insieme al proprio compagno, IG. per una terapia relazionale per affrontare Persona_1
alcune difficoltà del rapporto di coppia;
la chiedeva al di incontrarlo al Motel Le Pt_3 Pt_1
Rose, in Comune di Canaro (RO), minacciando di suicidarsi se egli non si fosse presentato;
il dott.
nel corso di una prima telefonata riusciva a far desistere la paziente, ma ella poi lo richiamava Pt_1 nel pomeriggio e insisteva;
a questo punto, il dott. accettava l'incontro; mentre si recava sul Pt_1
posto, aveva raccontato la situazione, per telefono, a una collega, tale dott.ssa , la quale Per_2
aveva condiviso la scelta del dott. , di recarsi sul luogo di appuntamento richiesto dalla Pt_1
paziente, visto che era fallito il tentativo di convincerla a recarsi, invece, nello studio del dottore;
il dott. era arrivato per primo all'appuntamento, poco dopo la lo aveva raggiunto ed Pt_1 Pt_3
erano entrati insieme in una stanza del motel, dove per circa due ore avevano avuto un incontro di psicoterapia;
all'uscita dal motel, una volta che la paziente si era rasserenata, avevano però incontrato il compagno di lei, sig. insieme al fratello, in quanto l' si era insospettito Per_1 Per_1
per il fatto che la compagna lo aveva chiamato al pomeriggio dicendo che non sarebbe rientrata per cena per via di un'uscita con i colleghi di lavoro;
siccome aveva trovato fra le cose di lei una contravvenzione presa in località vicina a quel motel, aveva chiesto l'aiuto del fratello e si erano nascosti vicino all'entrata del motel, avevano visto, quindi, arrivare prima il dott. e poi la Pt_1 sig.ra , e li avevano attesi finchè non erano usciti;
dopodichè c'era stata una discussione col Pt_3
dott. , ben presto interrotta, e lui e la compagna erano tornati a casa, dopodichè la loro Pt_1
relazione era terminata ed egli in data 11-6-2019 aveva presentato al Consiglio dell'Ordine degli
pagina 3 di 13 dell' l'esposto da cui era sorto il procedimento disciplinare che aveva CP_1 CP_1 condotto all'adozione della delibera, della cui impugnazione si tratta nel presente procedimento”.
Alla luce della descritta condotta, il Tribunale di Bologna ha ritenuto pienamente fondate le contestazioni mosse al dott. e proporzionata la sanzione irrogata, tenuto conto della Parte_1
molteplicità delle norme disciplinari violate, così motivando:
- rispetto alla violazione della disciplina di cui all'art. 3 u.c. del Codice Deontologico degli
Psicologi Italiani, il Giudice di prime cure ha aderito all'orientamento assunto dal Consiglio all'esito del procedimento disciplinare avviato nei confronti Controparte_3 del professionista, poiché quest'ultimo, accettando di incontrare la paziente in una stanza di motel e di effettuare in loco una seduta terapeutica, si è posto nella condizione di alimentare - anziché gestire - il sentimento che la paziente nutriva nei suoi confronti;
- circa l'inosservanza della norma di cui all'art. 6 del Codice Deontologico degli Psicologi
Italiani, il Tribunale ha contestato al terapeuta di aver assecondato la richiesta della paziente e di averla posta in condizione di massimo rischio. Ciò, in quanto in ipotesi di esito infausto della seduta, costui si sarebbe trovato ad affrontare il paventato intento suicidario da solo e in un luogo appartato;
- quanto agli artt. 26 e 27, il Giudice ha dapprima evidenziato la consapevolezza, da parte dello psicologo, del fatto che già da un anno la paziente nutrisse un innamoramento di tipo erotico nei suoi confronti. A tal proposito, il giudicante ha osservato che egli avrebbe dovuto già da tempo indirizzarla presso altro collega;
- a proposito dell'infrazione del disposto di cui all'art. 38, il Tribunale ha contestato al professionista che, essendosi venuta a creare una situazione di emergenza a causa dell'intento suicidario manifestato dalla paziente, quest'ultimo avrebbe dovuto chiamare il 118 e le Forze dell'Ordine per procedere eventualmente con un Trattamento Sanitario Obbligatorio.
Altrimenti, egli avrebbe dovuto convincere la paziente ad accettare un setting idoneo, impiegando tutto il tempo necessario a tal fine;
- con riferimento alla contestazione relativa all'art. 22 del Codice Deontologico, il Tribunale sottolinea che, se il professionista non fosse riuscito a contenere la crisi della paziente, il fatto di trovarsi all'interno della stanza di un Motel isolato, anziché nel suo studio, avrebbe costituito un fattore di rischio aggiuntivo in sfavore di quest'ultima;
pagina 4 di 13 - infine, il Giudice ha sottolineato l'irrilevanza della telefonata effettuata dal terapeuta alla collega prima dell'accaduto, in quanto inidonea a incidere sulla sussistenza delle Per_2
contestate violazioni.
Avverso la predetta ordinanza ha proposto appello il dott. , chiedendo l'annullamento Parte_1 della sanzione disciplinare irrogata, ovvero, in subordine, l'irrogazione di una sanzione più lieve, con ricorso ex artt. 17 e 26 L. n. 56/89 affidato ai seguenti motivi (qui riportati in forma sintetica, ma nel prosieguo analizzati in maniera estensiva):
1. Con il primo motivo, in relazione alla ritenuta violazione dell'art. 3 u.c. del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, l'appellante lamenta l'illogicità e contraddittorietà della motivazione prospettata dal Tribunale a sostegno della decisione assunta, nonché la mancata considerazione di dati probatori essenziali.
2. Con il secondo motivo, rispetto alla contestata infrazione dell'art. 6, secondo comma, del Codice
Deontologico degli Psicologi Italiani, l'appellante lamenta un'erronea valutazione dei fatti di causa e un travisamento delle circostanze emerse con riferimento alla vicenda occorsa.
3. Con il terzo motivo, circa l'inosservanza degli artt. 26, comma secondo, e 27 del Codice
Deontologico degli Psicologi Italiani, l'appellante lamenta l'illogicità, contraddittorietà e incongruenza della motivazione addotta dal Giudice di prime cure a sostegno della propria decisione, per avere quest'ultimo travisato dati scientifici inerenti al caso di specie.
4. Con il quarto motivo, in relazione alla ritenuta violazione dell'art. 38 del Codice Deontologico degli
Psicologi Italiani, l'appellante lamenta l'illogicità della motivazione addotta dal Giudice a sostegno della propria decisione, nella parte in cui contesta al professionista il setting terapeutico prescelto.
5. Con il quinto motivo, rispetto alla contestata infrazione dell'art. 22 del Codice Deontologico degli
Psicologi Italiani, l'appellante lamenta l'illogicità della motivazione addotta dal Giudice a sostegno della propria decisione, oltre a un travisamento dei fatti di causa.
6. Con il sesto motivo, riguardo la telefonata effettuata alla dott.ssa il giorno dell'accaduto, Per_2
l'appellante lamenta la mancata considerazione di dati probatori essenziali nella ricostruzione della vicenda occorsa.
7. Con il settimo e ultimo motivo, in relazione alla sanzione disciplinare comminata, l'appellante recrimina la congruità della misura assunta dall'Ordine e confermata successivamente dal Tribunale, in quanto idonea a condurre alla sostanziale cessazione dell'attività professionale del terapeuta.
pagina 5 di 13 Si è costituito l' , sollevando in via preliminare Controparte_4 eccezione di inammissibilità dell'appello e chiedendone nel merito il rigetto, con conferma del provvedimento impugnato, ritenuto pienamente logico e corretto.
In particolare l'appellato ha ribadito che il Consiglio dell'Ordine, in funzione disciplinare, alla luce delle risultanze istruttorie ha correttamente sanzionato disciplinarmente l'iscritto, valutando la gravità del comportamento tenuto da quest'ultimo, per aver effettuato un intervento terapeutico di oltre due ore nella stanza di un Motel, essendosi trattato “
1. di una terapia operata su soggetto a rischio suicidario, in contesto del tutto anomalo, controindicato per la specificità delle necessità della paziente, e che doveva presumersi inidoneo a portare effetti;
2. ancora più grave, di un comportamento del terapeuta che non ha salvaguardato la propria autonomia decisionale, soprattutto con riferimento al contesto;
3. più in generale -e a monte della vicenda specifica- di un rapporto professionale nel quale lo psicologo non ha saputo (o voluto) arginare la confusione dei ruoli che viveva la paziente, e non ha -come doveroso- interrotto la terapia in presenza di condizioni che ne minassero l'efficacia (e addirittura la credibilità dello stesso professionista)”.
Il Pubblico Ministero, ritualmente informato del procedimento, non è intervenuto.
All'udienza del 14 gennaio 2025 sono comparsi i difensori delle parti e hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive conclusioni, riportandosi agli atti e la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, è appena il caso di osservare che al provvedimento impugnato, benché emesso con forma di ordinanza, debba essere attribuito valore di sentenza, con le conseguenze che ne derivano in tema d'impugnazione (v. Cass. Civ. n. 8117 del 23/03/2021).
Sempre in via preliminare, con specifico riferimento al ruolo del P.M. nel procedimento di cui è causa, si precisa che quest'ultimo non è titolare di un potere di iniziativa ex art. 70, n. 1, cod. proc. civ., né di impugnazione della deliberazione contenente la sanzione disciplinare, ma solo, ex art. 27 della legge n. 56 del 1989, di un potere di impulso limitato alla fase amministrativa del procedimento, che resta distinta da quella giurisdizionale avente ad oggetto l'accertamento della fondatezza della pretesa sanzionatoria (v. in senso adesivo Cass. Civ. n. 17324 del 31/08/2015).
Alla luce di quanto sopra, si osserva che con la comunicazione degli atti al Procuratore generale si è regolarmente instaurato il contraddittorio prescritto ex lege con il Pubblico Ministero, non essendo pagina 6 di 13 necessaria l'effettiva sua partecipazione e neppure la formulazione di conclusioni da parte di quest'ultimo, rimesse alla sua diligenza.
La Suprema Corte ha infatti reiteratamente affermato che nei giudizi civili in cui è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., il disposto della legge è osservato, a norma dell'art 71 c.p.c., con la comunicazione degli atti all'ufficio competente del P.M., per consentirgli d'intervenire in giudizio con un proprio rappresentante;
nessun'altra comunicazione deve essere fatta a quell'ufficio, che, nell'esercizio delle facoltà e dei poteri di cui all'art 72 c.p.c., può intervenire alle udienze, dedurre prove, prendere conclusioni e proporre impugnazioni, senza che il mancato esercizio di tali poteri implichi la nullità delle udienze disertate dal PM o degli atti ai quali il medesimo non è intervenuto e delle sentenze pronunciate malgrado la mancanza di sue conclusioni (recentemente Cass. Sez. 1,
Ordinanza n. 40377/2021).
Ancora preliminarmente, va rilevata l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità sollevata da parte appellata: il gravame risulta rispettoso del contenuto motivazionale imposto dal combinato disposto degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., da interpretarsi secondo i dettami sanciti dalla Suprema Corte, per cui
“l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati dalla sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado” (Cass. SS.UU. 27199/2017).
Nell'appello, invero, si ravvisano pertinenti censure in riferimento alle statuizioni adottate dal
Tribunale di Bologna e, a prescindere dalla loro fondatezza, sono chiaramente indicate le parti della sentenza che si intendono contestare, ed esposte le ragioni per le quali esse vengono ritenute ingiuste e se ne richiede la riforma.
Tanto premesso e passando al merito del gravame, ritiene la Corte che il convincimento del Tribunale debba essere pienamente condiviso, per le ragioni di seguito esposte.
1. Con il primo motivo di ricorso l'appellante lamenta l'illogicità, contraddittorietà e abnormità della motivazione addotta dal Giudice di prime cure a sostegno della decisione assunta in primo grado, per avere:
- illogicamente ritenuto che il professionista, accettando di affrontare una seduta terapeutica in un motel con una paziente che manifestava propositi suicidari e che egli sapeva essere attratta da lui, si sia posto nella condizione di favorire un esito infausto per la quest'ultima; pagina 7 di 13 - reputato, con motivazione extra petitum, che la paziente avrebbe potuto, minacciando di fare del male a sé stessa, costringere il professionista ad accontentarla;
- mancato di tenere conto di un elemento di prova che, invece, necessitava una specifica motivazione nel provvedimento: la buona fede del terapeuta.
Il motivo è infondato.
Sul punto, va in questa sede richiamato l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui “la deduzione di un vizio di illogicità nella motivazione addotta da un giudice a sostegno della propria decisione implica una frattura logica evidente tra una premessa e le conseguenze che se ne traggono” (v. in senso adesivo: Cass. Civ. Sez. 3, sent. n. 20322 del 20/10/2005).
Il relativo controllo deve essere esercitato sul fronte della coordinazione delle proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, verificando se l'organo giudicante abbia esaminato tutti gli elementi a sua disposizione, dando esauriente riscontro alle deduzioni delle parti, accertando che, nell'interpretazione delle prove, abbia esattamente applicato le regole della logica e le massime di comune esperienza, fornendo giustificazione razionale della propria decisione.
Rispetto al caso di specie, risulta che il percorso logico giuridico condotto dal Tribunale di Bologna sia immune da vizi.
Non sussistono, infatti, censure sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico- formale delle argomentazioni date dal Giudice di prime cure, che, nel merito, sono peraltro perfettamente condivisibili.
Risulta, infatti, che il Tribunale abbia correttamente individuato le fonti del proprio convincimento, assunto e valutato le prove e controllato la relativa attendibilità e concludenza, scegliendo, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi.
E d'altra parte anche ad avviso di questa Corte non vi è dubbio che la condotta del professionista, il quale ha accettato di incontrare da solo e in un luogo isolato una paziente che minacciava propositi suicidari, sia stata gravemente imprudente e contraria alle prescrizioni deontologiche sopra mensionte.
Altrettanto priva di fondamento è la doglianza relativa alla dedotta motivazione extra petitum contenuta nel provvedimento, rispetto alla quale si richiama il principio secondo cui “Il vizio di extra od ultra petizione ricorre, soltanto, quando la decisione non corrisponda alla domanda o alla eccezione, o
pagina 8 di 13 statuisca su questioni che non formano oggetto del giudizio, attribuendo alle parti beni della vita non richiesti o diversi da quelli richiesti” (v. Cass. Civ. – ord. 24 agosto 2018, n. 21150).
Tale vizio, dunque, non riguarda le ragioni di fatto o di diritto che sorreggono la sentenza, ma il dispositivo, e ricorre soltanto quanto il giudice, con la statuizione emessa, trascende i limiti fissati dalle contrapposte richieste ed eccezioni delle parti.
È pertanto irrilevante che il giudice, pur contenendo la sua decisione nei limiti del petitum, aggiunga nella motivazione altre e diverse argomentazioni.
Per ciò che concerne, infine, la doglianza secondo cui il Tribunale non avrebbe tenuto conto di un elemento essenziale ai fini del giudizio, si precisa che il giudice è libero, nel suo apprezzamento, di dare prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, senza che ciò si traduca necessariamente in una mancata considerazione di elementi probatori indispensabili per la decisione della controversia.
È da escludere, dunque, che l'apparente omesso esame di elementi istruttori integri, in quanto tale, un vizio di motivazione del provvedimento, ove il fatto storico rappresentato sia comunque stato preso in considerazione dal giudice ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (v. Cass. Civ. Ord. n. 27415 del 29/10/2018, Rv. 651028 - 01).
Peraltro, rispetto alla dedotta buona fede dell'appellante, ritiene questa Corte che tale circostanza non sia idonea ad incidere sulla sussistenza o meno di una responsabilità deontologica del professionista per la condotta contestata.
Sul punto, si richiama per analogia il principio compendiato da Cassazione Civile sez. VI, 13/05/2019,
n. 12629, che, seppure inerente a fattispecie differente rispetto al caso di specie, chiarisce correttamente come la buona fede possa acquistare giuridica rilevanza solo “a condizione che si traduca in mancanza di coscienza dell'illiceità del fatto e derivi da un elemento positivo estraneo all'agente, consistente in una circostanza che induca alla convinzione della liceità del comportamento tenuto, la prova della sussistenza del quale deve essere fornita dall'imputato, unitamente alla dimostrazione di avere compiuto tutto quanto poteva per osservare la norma violata”.
Nel caso di specie, invero, non risulta assolutamente provato che il professionista abbia fatto tutto quanto in suo potere per osservare le norme deontologiche violate.
Pertanto, deve essere confermata la violazione della disciplina di cui all'art. 3 del Codice Deontologico.
pagina 9 di 13 2. Con il secondo motivo di ricorso, l'appellante lamenta un'erronea valutazione dei fatti di causa da parte del Giudice di prime cure, per avere questi falsamente ritenuto che l'intervento dello psicologo presso il Motel abbia alimentato le fantasie sessuali della paziente verso il terapeuta.
Nell'ambito della medesima doglianza, inoltre, l'appellante si duole di un travisamento dei fatti di causa da parte del Tribunale di Bologna: la camera del motel presso la quale l'intervento “d'urgenza” è avvenuto, non configurerebbe, secondo la tesi prospettata, un luogo isolato e appartato.
Il motivo, in entrambe le sue accezioni, è infondato.
Attraverso le riportate censure, infatti, l'appellante altro non prospetta se non una rilettura dei fatti di causa secondo il proprio soggettivo punto di vista, mediante un'operazione critica che tuttavia non coglie nel segno.
Diversamente rispetto a quanto lamentato, infatti, risulta che il Giudice di prime cure abbia formulato un apprezzamento logico e coerente, come tale immune da vizi: egli ha percepito un fatto di causa negli esatti termini in cui è emerso all'esito del giudizio, valorizzando gli specifici elementi di prova richiamati nella motivazione, senza incorrere in alcuna contraddizione o travisamento.
Nel merito, peraltro, l'orientamento assunto dal Tribunale è assolutamente condivisibile: non vi è chi non veda come la stanza del Motel presso la quale l'intervento è avvenuto (in località Canaro – RO), senza neppure preallertare i soccorsi, sia in effetti un luogo appartato e isolato, che non può in alcun modo essere assimilato alla stanza di uno studio professionale o a un'abitazione.
Sul punto, si sottolinea che il professionista, giunto sul luogo prima dell'arrivo della paziente, avrebbe potuto e dovuto scegliere di fermarsi con lei in un luogo meno appartato, finanche nella hall del Motel stesso o – come pure si è detto - nel parcheggio della struttura.
3. I motivi terzo, quarto e quinto, che possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi, sono infondati.
Va premesso che tutti i predetti motivi sono caratterizzati dalla stessa, poco appropriata, tecnica redazionale: l'appellante si limita ad enunciare l'illogicità della motivazione della sentenza, senza tuttavia indicare dove si collochi astrattamente la frattura del ragionamento seguito dal Giudice di prime cure.
Si richiamano sul punto le argomentazioni già svolte con riferimento ai punti nn. 1 e 2, per quanto qui di inerenza.
pagina 10 di 13 Ad ogni modo, vale la pena precisare come la motivazione addotta dal Tribunale di Bologna, in tutti i suddetti casi, risulti logica ed esaustiva, pertanto pienamente condivisibile.
In primo luogo, rispetto alla doglianza secondo cui non sarebbe stato possibile per il professionista allontanare la paziente, pur essendo a conoscenza, da circa un anno, che quest'ultima nutrisse un transfert di tipo erotico nei suoi confronti, si rileva la totale infondatezza delle eccezioni formulate.
L'appellante si duole, infatti, del fatto che l'allontanamento si sarebbe tradotto di un atto violento e denigratorio. Così non è: il distacco, nel corso dell'anno in questione, avrebbe anche potuto essere graduale e rispettoso della dignità del soggetto allontanato.
Invero, risulta che anziché procedere in tal senso, il professionista abbia addirittura aumentato gli incontri con la paziente fino ad arrivare a cinque appuntamenti di psicoterapia settimanali.
Passando poi alla censura secondo cui la chiamata al 118 o alle forze dell'ordine avrebbe provocato un'esperienza gravemente traumatica alla paziente, e per questo l'appellante ha voluto evitarla, si precisa che il Giudice di prime cure non contesta soltanto questa condotta, ma anche il fatto di non aver, in alternativa, evitato l'incontro nella stanza del Motel.
Non vi è dubbio, infatti, che, essendo il professionista arrivato sul posto per primo, egli avrebbe potuto
(e, anzi, opportunamente dovuto) evitare l'incontro nella stanza, proponendo alla paziente un setting idoneo anche, eventualmente, negli altri spazi a disposizione all'interno del motel o in qualsiasi altro luogo meno equivocabile.
Infine, alcune difese svolte dall'appellante, quali ad esempio quelle relative alla pretesa equiparabilità tra la stanza di un Motel e lo studio di un professionista, sono oltremodo irragionevoli e meritano di essere recisamente rigettate.
4. Con il sesto motivo l'appellante lamenta la mancata considerazione da parte del Giudice di prime cure di un dato probatorio essenziale.
Si tratterebbe della telefonata effettuata il giorno dell'accaduto da parte del terapeuta alla dott.ssa
, elemento imprescindibile al fine di provare la buona fede dell'appellante nell'intervento Per_2
d'urgenza che è stato eseguito.
Il motivo, ai limiti dell'inammissibilità, è infondato.
Già il solo fatto che la telefonata in questione venga richiamata nella motivazione del provvedimento, vale a suffragare la relativa considerazione da parte del Tribunale.
pagina 11 di 13 In ogni caso, vale la pena precisare che il rapporto che il giudice istituisce con il mezzo di prova è, propriamente, quello del ricevimento delle informazioni che, in misura più o meno diretta o equivoca, è consentito trarre o ricavare attraverso la valutazione interpretativa di quel mezzo, al fine di trarne elementi di giudizio da porre a fondamento della conferma, positiva o negativa, circa l'effettiva sussistenza (o insussistenza) del fatto da provare.
Nell'esprimere il giudizio in cui si concreta la prova di un fatto, il giudice è dunque chiamato a selezionare uno specifico contenuto informativo che, anche alla luce delle complessive informazioni ricavate dagli altri mezzi di prova disponibili, verrà utilizzato ai fini della composizione del ragionamento probatorio in cui si articola la decisione.
In tal senso, la valutazione del materiale probatorio finirà propriamente col risolversi nella scelta di uno o più tra i possibili contenuti informativi che il singolo mezzo di prova è, per sua natura, in grado di offrire all'osservazione e alla valutazione del giudice, affinché sappia valorizzarne la maggiore o minore attendibilità rappresentativa del thema probandum.
Tanto premesso, rispetto alla valorizzazione data all'elemento probatorio in questione da parte del
Tribunale di Bologna, non sussistono censure rilevabili: la telefonata intervenuta, infatti, non incide affatto sul disvalore della condotta tenuta dal professionista, che continua a mantenere sicura rilevanza deontologica.
5. Con il settimo e ultimo motivo, l'appellante lamenta l'incongruità della misura sanzionatoria irrogata, in quanto idonea a condurre a una sostanziale cessazione del profilo professionale dell'appellante.
Anche tale doglianza non può essere recepita, condividendo la Corte la valutazione del giudice di prime cure, e ritenendo la misura risulta inflitta conforme al principio di proporzionalità, in considerazione della gravità dei fatti contestati e della molteplicità delle norme disciplinari violate.
Per i motivi esposti, non merita accoglimento neppure la domanda formulata (peraltro solo nel presente grado di giudizio) dall'appellante in via subordinata.
Assorbita ogni altra eccezione, per tutte le ragioni appena rappresentate, l'appello proposto da deve essere integralmente rigettato, con conferma della sentenza di primo grado. Parte_1
Anche le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri di riferimento di cui al DM 147/2022 oggi applicabile, essendosi le attività dei difensori esaurite successivamente al 23 ottobre 2022.
pagina 12 di 13 Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
dispone:
1) rigetta l'appello proposto da e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
Parte_1
2) condanna a rifondere all' le spese Parte_1 Controparte_2
del grado che liquida in complessivi euro 4.500,00. oltre a spese forfettarie, IVA e c.p.a. come per legge.
3) dà atto della sussistenza dei presupposi processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13 comma 1 bis del D.P.R. 115/2002.
Si comunichi.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile in data 14 gennaio 2025
Il Consigliere Relatore
Dott. Antonella Allegra
Il Presidente
dott. Giuseppe De Rosa
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente
dott.ssa Antonella Allegra Consigliere relatore dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 505/2024, promossa da
(C.F.: ), nato a [...] (97019 - RG) il 27/06/1960 Parte_1 C.F._1
e residente in [...](0532 - FE) Corso di Porta n. 150, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Bauccio
(pec: ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano Email_1
(20135 – MI), alla via Maffei n. 1
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
(C.F.: – in scioglimento con decreto del 30 luglio 2024 del Ministro della Salute), in P.IVA_1
persona del Commissario Straordinario pro-tempore dott.ssa , con sede in Bologna Parte_2
(40124 – BO) Piazza Maggiore n. 24, rappresentato e difeso dall'avv. Margherita Patrignani (pec:
ed elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale Email_2
Patrignani in Cattolica (47841 – RN), alla via S. Allende n. 99
APPELLATO
pagina 1 di 13 e nei confronti del PROCURATORE GENERALE
IN PUNTO A: appello avverso l'ordinanza n. 3719/2024, di cui al n. R.G. 12373/2023 del Tribunale di
Bologna, emessa in data 21/02/2024 e depositata in cancelleria in data 29/02/2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con delibera n. 151/2023 del 17/06/2023, il Consiglio dell' Controparte_1
all'esito del procedimento n. 34/2019, ha comminato al dott. , all'unanimità
[...] Parte_1 dei presenti, la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per la durata di mesi sei, con decorrenza a partire dal 06/11/2023 e fino al 05/05/2024, in ragione della violazione, da parte di quest'ultimo, della disciplina di cui agli artt. 3, 6, 22, 26, 27 e 38 del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani (testo previgente rispetto a quello attuale), ai sensi dell'art. 26, comma 1, della
Legge n. 56/89.
In data 27/09/2023 il dott. ha presentato presso il Tribunale di Bologna ricorso ex artt. Parte_1
17 e 26 L. n. 56/89 avverso la delibera ut supra indicata, chiedendo l'annullamento della sanzione disciplinare comminata.
In data 18/01/2024 si è costituito l' chiedendo il Controparte_2
rigetto delle avverse domande.
Il PM, regolarmente notiziato del procedimento, ha preso visione degli atti in data 11 ottobre 2023 senza svolgere richieste.
Con ordinanza n. 3719/2024, emessa in data 21/02/2024 e depositata in data 29/02/2024, il Tribunale di
Bologna ha respinto il ricorso proposto dal dott. e ha confermato la delibera Parte_1
impugnata, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
In particolare, il Giudice di prime cure ha preliminarmente riepilogato le norme la cui violazione è stata contestata (Art. 3 u.c.: “Lo psicologo è responsabile dei propri atti professionali e delle loro prevedibili dirette conseguenze”; Art. 6 secondo comma: “Lo psicologo salvaguarda la propria autonomia nella scelta dei metodi, delle tecniche e degli strumenti psicologici, nonché della loro utilizzazione;
è perciò responsabile della loro applicazione ed uso, dei risultati, delle valutazioni ed interpretazioni che ne ricava”; Art. 22: “Lo psicologo adotta condotte non lesive per le persone di cui si occupa professionalmente, e non utilizza il proprio ruolo ed i propri strumenti professionali per assicurare a sé
o ad altri indebiti vantaggi”; Art. 26 secondo comma: “Lo psicologo si astiene dall'intraprendere o dal proseguire qualsiasi attività professionale ove propri problemi o conflitti personali, interferendo con
pagina 2 di 13 l'efficacia delle sue prestazioni, le rendano inadeguate o dannose alle persone cui sono rivolte. Lo psicologo evita, inoltre, di assumere ruoli professionali e di compiere interventi nei confronti dell'utenza, anche su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, qualora la natura di precedenti rapporti possa comprometterne la credibilità e l'efficacia”; Art. 27: “Lo psicologo valuta ed eventualmente propone l'interruzione del rapporto terapeutico quando constata che il paziente non trae alcun beneficio dalla cura e non è ragionevolmente prevedibile che ne trarrà dal proseguimento della cura stessa. Se richiesto, fornisce al paziente le informazioni necessarie a ricercare altri e più adatti interventi”; Art. 38: “Nell'esercizio della propria attività professionale e nelle circostanze in cui rappresenta pubblicamente la professione a qualsiasi titolo, lo psicologo è tenuto ad uniformare la propria condotta ai principi del decoro e della dignità professionale”).
Successivamente ha ricostruito la vicenda - evidenziando che quanto agli accadimenti non vi era stato contrasto fra le parti – nei seguenti termini: “In data in data 17 maggio 2019 il dott. veniva Pt_1
contattato telefonicamente in mattinata da una sua paziente, la IG.ra , che si era rivolta Parte_3
a lui insieme al proprio compagno, IG. per una terapia relazionale per affrontare Persona_1
alcune difficoltà del rapporto di coppia;
la chiedeva al di incontrarlo al Motel Le Pt_3 Pt_1
Rose, in Comune di Canaro (RO), minacciando di suicidarsi se egli non si fosse presentato;
il dott.
nel corso di una prima telefonata riusciva a far desistere la paziente, ma ella poi lo richiamava Pt_1 nel pomeriggio e insisteva;
a questo punto, il dott. accettava l'incontro; mentre si recava sul Pt_1
posto, aveva raccontato la situazione, per telefono, a una collega, tale dott.ssa , la quale Per_2
aveva condiviso la scelta del dott. , di recarsi sul luogo di appuntamento richiesto dalla Pt_1
paziente, visto che era fallito il tentativo di convincerla a recarsi, invece, nello studio del dottore;
il dott. era arrivato per primo all'appuntamento, poco dopo la lo aveva raggiunto ed Pt_1 Pt_3
erano entrati insieme in una stanza del motel, dove per circa due ore avevano avuto un incontro di psicoterapia;
all'uscita dal motel, una volta che la paziente si era rasserenata, avevano però incontrato il compagno di lei, sig. insieme al fratello, in quanto l' si era insospettito Per_1 Per_1
per il fatto che la compagna lo aveva chiamato al pomeriggio dicendo che non sarebbe rientrata per cena per via di un'uscita con i colleghi di lavoro;
siccome aveva trovato fra le cose di lei una contravvenzione presa in località vicina a quel motel, aveva chiesto l'aiuto del fratello e si erano nascosti vicino all'entrata del motel, avevano visto, quindi, arrivare prima il dott. e poi la Pt_1 sig.ra , e li avevano attesi finchè non erano usciti;
dopodichè c'era stata una discussione col Pt_3
dott. , ben presto interrotta, e lui e la compagna erano tornati a casa, dopodichè la loro Pt_1
relazione era terminata ed egli in data 11-6-2019 aveva presentato al Consiglio dell'Ordine degli
pagina 3 di 13 dell' l'esposto da cui era sorto il procedimento disciplinare che aveva CP_1 CP_1 condotto all'adozione della delibera, della cui impugnazione si tratta nel presente procedimento”.
Alla luce della descritta condotta, il Tribunale di Bologna ha ritenuto pienamente fondate le contestazioni mosse al dott. e proporzionata la sanzione irrogata, tenuto conto della Parte_1
molteplicità delle norme disciplinari violate, così motivando:
- rispetto alla violazione della disciplina di cui all'art. 3 u.c. del Codice Deontologico degli
Psicologi Italiani, il Giudice di prime cure ha aderito all'orientamento assunto dal Consiglio all'esito del procedimento disciplinare avviato nei confronti Controparte_3 del professionista, poiché quest'ultimo, accettando di incontrare la paziente in una stanza di motel e di effettuare in loco una seduta terapeutica, si è posto nella condizione di alimentare - anziché gestire - il sentimento che la paziente nutriva nei suoi confronti;
- circa l'inosservanza della norma di cui all'art. 6 del Codice Deontologico degli Psicologi
Italiani, il Tribunale ha contestato al terapeuta di aver assecondato la richiesta della paziente e di averla posta in condizione di massimo rischio. Ciò, in quanto in ipotesi di esito infausto della seduta, costui si sarebbe trovato ad affrontare il paventato intento suicidario da solo e in un luogo appartato;
- quanto agli artt. 26 e 27, il Giudice ha dapprima evidenziato la consapevolezza, da parte dello psicologo, del fatto che già da un anno la paziente nutrisse un innamoramento di tipo erotico nei suoi confronti. A tal proposito, il giudicante ha osservato che egli avrebbe dovuto già da tempo indirizzarla presso altro collega;
- a proposito dell'infrazione del disposto di cui all'art. 38, il Tribunale ha contestato al professionista che, essendosi venuta a creare una situazione di emergenza a causa dell'intento suicidario manifestato dalla paziente, quest'ultimo avrebbe dovuto chiamare il 118 e le Forze dell'Ordine per procedere eventualmente con un Trattamento Sanitario Obbligatorio.
Altrimenti, egli avrebbe dovuto convincere la paziente ad accettare un setting idoneo, impiegando tutto il tempo necessario a tal fine;
- con riferimento alla contestazione relativa all'art. 22 del Codice Deontologico, il Tribunale sottolinea che, se il professionista non fosse riuscito a contenere la crisi della paziente, il fatto di trovarsi all'interno della stanza di un Motel isolato, anziché nel suo studio, avrebbe costituito un fattore di rischio aggiuntivo in sfavore di quest'ultima;
pagina 4 di 13 - infine, il Giudice ha sottolineato l'irrilevanza della telefonata effettuata dal terapeuta alla collega prima dell'accaduto, in quanto inidonea a incidere sulla sussistenza delle Per_2
contestate violazioni.
Avverso la predetta ordinanza ha proposto appello il dott. , chiedendo l'annullamento Parte_1 della sanzione disciplinare irrogata, ovvero, in subordine, l'irrogazione di una sanzione più lieve, con ricorso ex artt. 17 e 26 L. n. 56/89 affidato ai seguenti motivi (qui riportati in forma sintetica, ma nel prosieguo analizzati in maniera estensiva):
1. Con il primo motivo, in relazione alla ritenuta violazione dell'art. 3 u.c. del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, l'appellante lamenta l'illogicità e contraddittorietà della motivazione prospettata dal Tribunale a sostegno della decisione assunta, nonché la mancata considerazione di dati probatori essenziali.
2. Con il secondo motivo, rispetto alla contestata infrazione dell'art. 6, secondo comma, del Codice
Deontologico degli Psicologi Italiani, l'appellante lamenta un'erronea valutazione dei fatti di causa e un travisamento delle circostanze emerse con riferimento alla vicenda occorsa.
3. Con il terzo motivo, circa l'inosservanza degli artt. 26, comma secondo, e 27 del Codice
Deontologico degli Psicologi Italiani, l'appellante lamenta l'illogicità, contraddittorietà e incongruenza della motivazione addotta dal Giudice di prime cure a sostegno della propria decisione, per avere quest'ultimo travisato dati scientifici inerenti al caso di specie.
4. Con il quarto motivo, in relazione alla ritenuta violazione dell'art. 38 del Codice Deontologico degli
Psicologi Italiani, l'appellante lamenta l'illogicità della motivazione addotta dal Giudice a sostegno della propria decisione, nella parte in cui contesta al professionista il setting terapeutico prescelto.
5. Con il quinto motivo, rispetto alla contestata infrazione dell'art. 22 del Codice Deontologico degli
Psicologi Italiani, l'appellante lamenta l'illogicità della motivazione addotta dal Giudice a sostegno della propria decisione, oltre a un travisamento dei fatti di causa.
6. Con il sesto motivo, riguardo la telefonata effettuata alla dott.ssa il giorno dell'accaduto, Per_2
l'appellante lamenta la mancata considerazione di dati probatori essenziali nella ricostruzione della vicenda occorsa.
7. Con il settimo e ultimo motivo, in relazione alla sanzione disciplinare comminata, l'appellante recrimina la congruità della misura assunta dall'Ordine e confermata successivamente dal Tribunale, in quanto idonea a condurre alla sostanziale cessazione dell'attività professionale del terapeuta.
pagina 5 di 13 Si è costituito l' , sollevando in via preliminare Controparte_4 eccezione di inammissibilità dell'appello e chiedendone nel merito il rigetto, con conferma del provvedimento impugnato, ritenuto pienamente logico e corretto.
In particolare l'appellato ha ribadito che il Consiglio dell'Ordine, in funzione disciplinare, alla luce delle risultanze istruttorie ha correttamente sanzionato disciplinarmente l'iscritto, valutando la gravità del comportamento tenuto da quest'ultimo, per aver effettuato un intervento terapeutico di oltre due ore nella stanza di un Motel, essendosi trattato “
1. di una terapia operata su soggetto a rischio suicidario, in contesto del tutto anomalo, controindicato per la specificità delle necessità della paziente, e che doveva presumersi inidoneo a portare effetti;
2. ancora più grave, di un comportamento del terapeuta che non ha salvaguardato la propria autonomia decisionale, soprattutto con riferimento al contesto;
3. più in generale -e a monte della vicenda specifica- di un rapporto professionale nel quale lo psicologo non ha saputo (o voluto) arginare la confusione dei ruoli che viveva la paziente, e non ha -come doveroso- interrotto la terapia in presenza di condizioni che ne minassero l'efficacia (e addirittura la credibilità dello stesso professionista)”.
Il Pubblico Ministero, ritualmente informato del procedimento, non è intervenuto.
All'udienza del 14 gennaio 2025 sono comparsi i difensori delle parti e hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive conclusioni, riportandosi agli atti e la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, è appena il caso di osservare che al provvedimento impugnato, benché emesso con forma di ordinanza, debba essere attribuito valore di sentenza, con le conseguenze che ne derivano in tema d'impugnazione (v. Cass. Civ. n. 8117 del 23/03/2021).
Sempre in via preliminare, con specifico riferimento al ruolo del P.M. nel procedimento di cui è causa, si precisa che quest'ultimo non è titolare di un potere di iniziativa ex art. 70, n. 1, cod. proc. civ., né di impugnazione della deliberazione contenente la sanzione disciplinare, ma solo, ex art. 27 della legge n. 56 del 1989, di un potere di impulso limitato alla fase amministrativa del procedimento, che resta distinta da quella giurisdizionale avente ad oggetto l'accertamento della fondatezza della pretesa sanzionatoria (v. in senso adesivo Cass. Civ. n. 17324 del 31/08/2015).
Alla luce di quanto sopra, si osserva che con la comunicazione degli atti al Procuratore generale si è regolarmente instaurato il contraddittorio prescritto ex lege con il Pubblico Ministero, non essendo pagina 6 di 13 necessaria l'effettiva sua partecipazione e neppure la formulazione di conclusioni da parte di quest'ultimo, rimesse alla sua diligenza.
La Suprema Corte ha infatti reiteratamente affermato che nei giudizi civili in cui è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., il disposto della legge è osservato, a norma dell'art 71 c.p.c., con la comunicazione degli atti all'ufficio competente del P.M., per consentirgli d'intervenire in giudizio con un proprio rappresentante;
nessun'altra comunicazione deve essere fatta a quell'ufficio, che, nell'esercizio delle facoltà e dei poteri di cui all'art 72 c.p.c., può intervenire alle udienze, dedurre prove, prendere conclusioni e proporre impugnazioni, senza che il mancato esercizio di tali poteri implichi la nullità delle udienze disertate dal PM o degli atti ai quali il medesimo non è intervenuto e delle sentenze pronunciate malgrado la mancanza di sue conclusioni (recentemente Cass. Sez. 1,
Ordinanza n. 40377/2021).
Ancora preliminarmente, va rilevata l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità sollevata da parte appellata: il gravame risulta rispettoso del contenuto motivazionale imposto dal combinato disposto degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., da interpretarsi secondo i dettami sanciti dalla Suprema Corte, per cui
“l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati dalla sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado” (Cass. SS.UU. 27199/2017).
Nell'appello, invero, si ravvisano pertinenti censure in riferimento alle statuizioni adottate dal
Tribunale di Bologna e, a prescindere dalla loro fondatezza, sono chiaramente indicate le parti della sentenza che si intendono contestare, ed esposte le ragioni per le quali esse vengono ritenute ingiuste e se ne richiede la riforma.
Tanto premesso e passando al merito del gravame, ritiene la Corte che il convincimento del Tribunale debba essere pienamente condiviso, per le ragioni di seguito esposte.
1. Con il primo motivo di ricorso l'appellante lamenta l'illogicità, contraddittorietà e abnormità della motivazione addotta dal Giudice di prime cure a sostegno della decisione assunta in primo grado, per avere:
- illogicamente ritenuto che il professionista, accettando di affrontare una seduta terapeutica in un motel con una paziente che manifestava propositi suicidari e che egli sapeva essere attratta da lui, si sia posto nella condizione di favorire un esito infausto per la quest'ultima; pagina 7 di 13 - reputato, con motivazione extra petitum, che la paziente avrebbe potuto, minacciando di fare del male a sé stessa, costringere il professionista ad accontentarla;
- mancato di tenere conto di un elemento di prova che, invece, necessitava una specifica motivazione nel provvedimento: la buona fede del terapeuta.
Il motivo è infondato.
Sul punto, va in questa sede richiamato l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui “la deduzione di un vizio di illogicità nella motivazione addotta da un giudice a sostegno della propria decisione implica una frattura logica evidente tra una premessa e le conseguenze che se ne traggono” (v. in senso adesivo: Cass. Civ. Sez. 3, sent. n. 20322 del 20/10/2005).
Il relativo controllo deve essere esercitato sul fronte della coordinazione delle proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, verificando se l'organo giudicante abbia esaminato tutti gli elementi a sua disposizione, dando esauriente riscontro alle deduzioni delle parti, accertando che, nell'interpretazione delle prove, abbia esattamente applicato le regole della logica e le massime di comune esperienza, fornendo giustificazione razionale della propria decisione.
Rispetto al caso di specie, risulta che il percorso logico giuridico condotto dal Tribunale di Bologna sia immune da vizi.
Non sussistono, infatti, censure sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico- formale delle argomentazioni date dal Giudice di prime cure, che, nel merito, sono peraltro perfettamente condivisibili.
Risulta, infatti, che il Tribunale abbia correttamente individuato le fonti del proprio convincimento, assunto e valutato le prove e controllato la relativa attendibilità e concludenza, scegliendo, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi.
E d'altra parte anche ad avviso di questa Corte non vi è dubbio che la condotta del professionista, il quale ha accettato di incontrare da solo e in un luogo isolato una paziente che minacciava propositi suicidari, sia stata gravemente imprudente e contraria alle prescrizioni deontologiche sopra mensionte.
Altrettanto priva di fondamento è la doglianza relativa alla dedotta motivazione extra petitum contenuta nel provvedimento, rispetto alla quale si richiama il principio secondo cui “Il vizio di extra od ultra petizione ricorre, soltanto, quando la decisione non corrisponda alla domanda o alla eccezione, o
pagina 8 di 13 statuisca su questioni che non formano oggetto del giudizio, attribuendo alle parti beni della vita non richiesti o diversi da quelli richiesti” (v. Cass. Civ. – ord. 24 agosto 2018, n. 21150).
Tale vizio, dunque, non riguarda le ragioni di fatto o di diritto che sorreggono la sentenza, ma il dispositivo, e ricorre soltanto quanto il giudice, con la statuizione emessa, trascende i limiti fissati dalle contrapposte richieste ed eccezioni delle parti.
È pertanto irrilevante che il giudice, pur contenendo la sua decisione nei limiti del petitum, aggiunga nella motivazione altre e diverse argomentazioni.
Per ciò che concerne, infine, la doglianza secondo cui il Tribunale non avrebbe tenuto conto di un elemento essenziale ai fini del giudizio, si precisa che il giudice è libero, nel suo apprezzamento, di dare prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, senza che ciò si traduca necessariamente in una mancata considerazione di elementi probatori indispensabili per la decisione della controversia.
È da escludere, dunque, che l'apparente omesso esame di elementi istruttori integri, in quanto tale, un vizio di motivazione del provvedimento, ove il fatto storico rappresentato sia comunque stato preso in considerazione dal giudice ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (v. Cass. Civ. Ord. n. 27415 del 29/10/2018, Rv. 651028 - 01).
Peraltro, rispetto alla dedotta buona fede dell'appellante, ritiene questa Corte che tale circostanza non sia idonea ad incidere sulla sussistenza o meno di una responsabilità deontologica del professionista per la condotta contestata.
Sul punto, si richiama per analogia il principio compendiato da Cassazione Civile sez. VI, 13/05/2019,
n. 12629, che, seppure inerente a fattispecie differente rispetto al caso di specie, chiarisce correttamente come la buona fede possa acquistare giuridica rilevanza solo “a condizione che si traduca in mancanza di coscienza dell'illiceità del fatto e derivi da un elemento positivo estraneo all'agente, consistente in una circostanza che induca alla convinzione della liceità del comportamento tenuto, la prova della sussistenza del quale deve essere fornita dall'imputato, unitamente alla dimostrazione di avere compiuto tutto quanto poteva per osservare la norma violata”.
Nel caso di specie, invero, non risulta assolutamente provato che il professionista abbia fatto tutto quanto in suo potere per osservare le norme deontologiche violate.
Pertanto, deve essere confermata la violazione della disciplina di cui all'art. 3 del Codice Deontologico.
pagina 9 di 13 2. Con il secondo motivo di ricorso, l'appellante lamenta un'erronea valutazione dei fatti di causa da parte del Giudice di prime cure, per avere questi falsamente ritenuto che l'intervento dello psicologo presso il Motel abbia alimentato le fantasie sessuali della paziente verso il terapeuta.
Nell'ambito della medesima doglianza, inoltre, l'appellante si duole di un travisamento dei fatti di causa da parte del Tribunale di Bologna: la camera del motel presso la quale l'intervento “d'urgenza” è avvenuto, non configurerebbe, secondo la tesi prospettata, un luogo isolato e appartato.
Il motivo, in entrambe le sue accezioni, è infondato.
Attraverso le riportate censure, infatti, l'appellante altro non prospetta se non una rilettura dei fatti di causa secondo il proprio soggettivo punto di vista, mediante un'operazione critica che tuttavia non coglie nel segno.
Diversamente rispetto a quanto lamentato, infatti, risulta che il Giudice di prime cure abbia formulato un apprezzamento logico e coerente, come tale immune da vizi: egli ha percepito un fatto di causa negli esatti termini in cui è emerso all'esito del giudizio, valorizzando gli specifici elementi di prova richiamati nella motivazione, senza incorrere in alcuna contraddizione o travisamento.
Nel merito, peraltro, l'orientamento assunto dal Tribunale è assolutamente condivisibile: non vi è chi non veda come la stanza del Motel presso la quale l'intervento è avvenuto (in località Canaro – RO), senza neppure preallertare i soccorsi, sia in effetti un luogo appartato e isolato, che non può in alcun modo essere assimilato alla stanza di uno studio professionale o a un'abitazione.
Sul punto, si sottolinea che il professionista, giunto sul luogo prima dell'arrivo della paziente, avrebbe potuto e dovuto scegliere di fermarsi con lei in un luogo meno appartato, finanche nella hall del Motel stesso o – come pure si è detto - nel parcheggio della struttura.
3. I motivi terzo, quarto e quinto, che possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi, sono infondati.
Va premesso che tutti i predetti motivi sono caratterizzati dalla stessa, poco appropriata, tecnica redazionale: l'appellante si limita ad enunciare l'illogicità della motivazione della sentenza, senza tuttavia indicare dove si collochi astrattamente la frattura del ragionamento seguito dal Giudice di prime cure.
Si richiamano sul punto le argomentazioni già svolte con riferimento ai punti nn. 1 e 2, per quanto qui di inerenza.
pagina 10 di 13 Ad ogni modo, vale la pena precisare come la motivazione addotta dal Tribunale di Bologna, in tutti i suddetti casi, risulti logica ed esaustiva, pertanto pienamente condivisibile.
In primo luogo, rispetto alla doglianza secondo cui non sarebbe stato possibile per il professionista allontanare la paziente, pur essendo a conoscenza, da circa un anno, che quest'ultima nutrisse un transfert di tipo erotico nei suoi confronti, si rileva la totale infondatezza delle eccezioni formulate.
L'appellante si duole, infatti, del fatto che l'allontanamento si sarebbe tradotto di un atto violento e denigratorio. Così non è: il distacco, nel corso dell'anno in questione, avrebbe anche potuto essere graduale e rispettoso della dignità del soggetto allontanato.
Invero, risulta che anziché procedere in tal senso, il professionista abbia addirittura aumentato gli incontri con la paziente fino ad arrivare a cinque appuntamenti di psicoterapia settimanali.
Passando poi alla censura secondo cui la chiamata al 118 o alle forze dell'ordine avrebbe provocato un'esperienza gravemente traumatica alla paziente, e per questo l'appellante ha voluto evitarla, si precisa che il Giudice di prime cure non contesta soltanto questa condotta, ma anche il fatto di non aver, in alternativa, evitato l'incontro nella stanza del Motel.
Non vi è dubbio, infatti, che, essendo il professionista arrivato sul posto per primo, egli avrebbe potuto
(e, anzi, opportunamente dovuto) evitare l'incontro nella stanza, proponendo alla paziente un setting idoneo anche, eventualmente, negli altri spazi a disposizione all'interno del motel o in qualsiasi altro luogo meno equivocabile.
Infine, alcune difese svolte dall'appellante, quali ad esempio quelle relative alla pretesa equiparabilità tra la stanza di un Motel e lo studio di un professionista, sono oltremodo irragionevoli e meritano di essere recisamente rigettate.
4. Con il sesto motivo l'appellante lamenta la mancata considerazione da parte del Giudice di prime cure di un dato probatorio essenziale.
Si tratterebbe della telefonata effettuata il giorno dell'accaduto da parte del terapeuta alla dott.ssa
, elemento imprescindibile al fine di provare la buona fede dell'appellante nell'intervento Per_2
d'urgenza che è stato eseguito.
Il motivo, ai limiti dell'inammissibilità, è infondato.
Già il solo fatto che la telefonata in questione venga richiamata nella motivazione del provvedimento, vale a suffragare la relativa considerazione da parte del Tribunale.
pagina 11 di 13 In ogni caso, vale la pena precisare che il rapporto che il giudice istituisce con il mezzo di prova è, propriamente, quello del ricevimento delle informazioni che, in misura più o meno diretta o equivoca, è consentito trarre o ricavare attraverso la valutazione interpretativa di quel mezzo, al fine di trarne elementi di giudizio da porre a fondamento della conferma, positiva o negativa, circa l'effettiva sussistenza (o insussistenza) del fatto da provare.
Nell'esprimere il giudizio in cui si concreta la prova di un fatto, il giudice è dunque chiamato a selezionare uno specifico contenuto informativo che, anche alla luce delle complessive informazioni ricavate dagli altri mezzi di prova disponibili, verrà utilizzato ai fini della composizione del ragionamento probatorio in cui si articola la decisione.
In tal senso, la valutazione del materiale probatorio finirà propriamente col risolversi nella scelta di uno o più tra i possibili contenuti informativi che il singolo mezzo di prova è, per sua natura, in grado di offrire all'osservazione e alla valutazione del giudice, affinché sappia valorizzarne la maggiore o minore attendibilità rappresentativa del thema probandum.
Tanto premesso, rispetto alla valorizzazione data all'elemento probatorio in questione da parte del
Tribunale di Bologna, non sussistono censure rilevabili: la telefonata intervenuta, infatti, non incide affatto sul disvalore della condotta tenuta dal professionista, che continua a mantenere sicura rilevanza deontologica.
5. Con il settimo e ultimo motivo, l'appellante lamenta l'incongruità della misura sanzionatoria irrogata, in quanto idonea a condurre a una sostanziale cessazione del profilo professionale dell'appellante.
Anche tale doglianza non può essere recepita, condividendo la Corte la valutazione del giudice di prime cure, e ritenendo la misura risulta inflitta conforme al principio di proporzionalità, in considerazione della gravità dei fatti contestati e della molteplicità delle norme disciplinari violate.
Per i motivi esposti, non merita accoglimento neppure la domanda formulata (peraltro solo nel presente grado di giudizio) dall'appellante in via subordinata.
Assorbita ogni altra eccezione, per tutte le ragioni appena rappresentate, l'appello proposto da deve essere integralmente rigettato, con conferma della sentenza di primo grado. Parte_1
Anche le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri di riferimento di cui al DM 147/2022 oggi applicabile, essendosi le attività dei difensori esaurite successivamente al 23 ottobre 2022.
pagina 12 di 13 Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
dispone:
1) rigetta l'appello proposto da e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
Parte_1
2) condanna a rifondere all' le spese Parte_1 Controparte_2
del grado che liquida in complessivi euro 4.500,00. oltre a spese forfettarie, IVA e c.p.a. come per legge.
3) dà atto della sussistenza dei presupposi processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13 comma 1 bis del D.P.R. 115/2002.
Si comunichi.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile in data 14 gennaio 2025
Il Consigliere Relatore
Dott. Antonella Allegra
Il Presidente
dott. Giuseppe De Rosa
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