Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/03/2025, n. 2840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2840 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. 31375/2019 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
2 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Maria Carolina De Falco, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 31375/2019 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del
16/12/2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c. l'ultimo dei quali è scaduto il 06.03.2025
TRA
, c. f. , , Parte_1 C.F._1 Parte_2
c. f. , c. f. , C.F._2 Parte_3 C.F._3
c. f. , tutti nella qualità di coeredi del defunto Parte_4 C.F._4 sig. , rapp.ti e difesi dall'Avv. AFFUSO GIUSEPPE, c.f.: , Persona_1 C.F._5
- ATTORI
E
, c.f.: , rapp.to e difeso dall'Avv. Maria Lombardi, c.f: CP_1 C.F._6
e con questa elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli, via G. C.F._7
Ruoppolo, n. 121
- CONVENUTO
Oggetto: lesione personale.
Conclusioni: all'udienza del 16.12.2024 – tenutasi con la modalità della trattazione scritta - per gli eredi di , l'avv. Giuseppe Affuso si riportava nelle note autorizzate integralmente Persona_1
ai propri atti e scritti difensivi e chiede procedersi con la nomina del CTU;
in via subordinata, concludeva come in atti in accoglimento della domanda, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Il procuratore del convenuto, altresì, concludeva affinché sia rigettata ogni altra istanza avversa, accolta la propria domanda riconvenzionale e condannato l'attore al pagamento di € 1.000,00
a titolo di risarcimento;
in subordine chiedeva che il detto risarcimento fosse posto in compensazione
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda principale proposta dall'attore è parzialmente fondata e va accolta nei termini di cui si dirà a breve.
La domanda riconvenzionale, tempestivamente formulata dalla parte convenuta è fondata.
Ordunque, citava, a suo tempo, in giudizio al fine di Persona_1 CP_1
ottenere il risarcimento delle lesioni personali patite in luogo degli eventi risalenti al 05.06.2018, allorquando, in seguito ad una discussione afferente i rapporti di vicinato tra i due, veniva consumata un'accesa discussione, con esternazione di minacce da parte del convenuto nei riguardi dell'attore.
Per effetto dei fatti narrati il , si recava presso il vicino presidio di Pronto Soccorso, Per_1
ove gli veniva riscontrata una lussazione della spalla sinistra e lievi escoriazioni al pavimento nasale e sporta denuncia contro il , questi veniva rinviato a giudizio, conclusosi con sentenza di CP_1 patteggiamento. Seguivano per l'attore una serie di sedute di fisioterapia tese a recuperare la corretta funzionalità dell'arto e che si sarebbero protratte per circa nove mesi.
Nel corso del processo, tuttavia, il veniva a mancare e si costituivano in sua vece Per_1 gli eredi che insistevano per l'accoglimento di tutte le domande a suo tempo spiegate (in particolare
€ 441,07 a titolo di danno patrimoniale, € 21.390,00 a titolo di danno non patrimoniale o in quella somma minore ritenuta di giustizia), con vittoria di spese.
Si costituiva tempestivamente mediante comparsa di costituzione con domanda riconvenzionale e deposito del proprio fascicolo in cancelleria il giorno 10.02.2020, , il CP_1
quale nel respingere integralmente ogni addebito, formulava domanda riconvenzionale di risarcimento danni nei riguardi dell'attore per i medesimi fatti narrati, a seguito dei quali anche questi formalizzava atto di denuncia-querela verso il D'IN presso la Legione Carabinieri Campania,
Stazione di Pozzuoli dalla quale risultava, altresì, che quello stesso giorno, recatosi presso lo stesso presidio di Pronto Soccorso dell' , gli veniva riscontrato stato d'ansia e di Controparte_2 agitazione con lieve tachicardia ed eritema al collo (per riferita stretta da parte dell'attore).
Allo scopo depositava, in particolare, fotografie del proprio stato fisico successivo all'aggressione, oltre che quelle riferibili alla escoriazione del ginocchio del figlio minore che intervenuto nella colluttazione tra le parti sarebbe stato spinto in terra e relativi certificati medici. Chiedeva pertanto rigettare le avverse pretese ed accogliere la propria domanda riconvenzionale, stimata secondo equità in € 1.000,00; in subordine accogliere le proprie richieste in compensazione rispetto alle domande formulate dalla parte attrice. Il tutto con vittoria di spese.
2 Nel corso del giudizio si svolgeva la fase istruttoria mediante l'escussione di due testi di parte convenuta e di un solo teste per la parte attrice.
Interrotta la causa per effetto dell'intervenuto decesso di si costituivano gli eredi. Persona_1
Ritenuta la causa matura per la decisione, il GU con ordinanza del 16.12.2024 concedeva alle parti i termini ex art. 190 cpc e la tratteneva per la decisione.
Ebbene, le posizioni giuridiche soggettive che si assumono reciprocamente lese nella presente vicenda traggono, senza dubbio, origine da fatti di reato consumati da entrambe le parti, in rapporto di reciprocità tra loro, per motivi afferenti le dinamiche di “buon vicinato”.
Tuttavia, in base alle prove testimoniali raccolte non risulta chiara, bensì contraddittoria la dinamica degli eventi che abbia ingenerato in entrambe le parti la necessità di ricorrere all'uso della violenza fisica.
E' chiaro che il caso di specie, dal punto di vista della qualificazione giuridica rientri nella disciplina di cui all'art. 2059 cc e invochi, pertanto, in linea di principio il giusto risarcimento del danno non patrimoniale, nelle sue diverse declinazioni (biologico, esistenziale e morale), in quanto originato da fatti di reato, lesivi di interessi costituzionalmente garantiti e tutelati in base agli artt. 13 e 32 Cost. e lesivi prima di tutto del principio di solidarietà di cui all'art. 2 Cost che dovrebbe informare ogni comportamento umano, soprattutto quando questo si manifesti all'interno di una formazione sociale nell'ambito della quale trova compimento la personalità di ciascun individuo.
Corre tuttavia precisare, che nel caso di specie, il sindacato di questo GU è circoscritto all'indagine sull'accertamento del reato effettivamente consumato, ed ascrivibile ad entrambe le parti, sulla scorta del solo materiale probatorio raccolto in questa sede e secondo il criterio istruttorio del “more probably that not”, individuando cioè la possibilità che un evento si sia verificato in una percentuale maggiore di quella opposta;
a nulla rilevando, poi, la sentenza di patteggiamento già pronunciata in sede penale nei riguardi di , rispetto alla quale, sul punto, è chiara la recente pronuncia CP_1
Cass. civ. Sez. I, 25/05/2022, n. 16838, secondo la quale “La sentenza penale di patteggiamento nel giudizio civile di risarcimento e restituzione non ha vincolo di giudicato e neppure inverte l'onere della prova, costituendo invece un indizio utilizzabile solo insieme ad altri indizi se ricorrono i tre requisiti previsti dall'art. 2729 c.c., atteso che una sentenza penale può avere effetti preclusivi o vincolanti in sede civile solo se tali effetti siano previsti dalla legge, mentre nel caso della sentenza penale di patteggiamento esiste, al contrario, una norma espressa che ne proclama l'inefficacia agli effetti civili, l'art. 444 c.p.p.”.
Ebbene, il teste di parte attrice escusso all'udienza del 26.11.2021, , intervenuto sui Testimone_1 luoghi di causa allorquando l'accesa discussione tra le parti era già entrata nel suo vivo, dichiara: “sul capo 2) Io sono arrivato con la moto dall'ufficio in un momento successivo allo scontro verbale cui
3 io non ho assistito;
Sul capo 3) il cercava di salire in macchina e non verso il portone;
Per_1
ADR Non so se era finito un diverbio e la moglie del era all'interno del cancello nella sua CP_1 proprietà; ADR Ho sentito che la moglie diceva al D'IN: “Ti abbiamo accolto in casa, ospitato
e tu ci ringrazi così” ; durante la discussione cui io sono stato presente su istanza del si CP_1 faceva riferimento ad una presunta aggressione dell'attore verso i figli del e verso il CP_1 CP_1
stesso; ADR Non ho assistito all'aggressione e sono giunto solo dopo aver posato la moto;
ADR
l'aggressione era avvenuta poco prima;
ADR Erano presenti anche i figli del a distanza CP_1
sempre nel cancello sul capo d) Entrambe le parti si scambiavano epiteti verbali e rimanevano in loco;
anzi io avevo invitato il a scostarsi dal cancello per evitare scontri;
ADR ho sentito Per_1 la frase che è indicata nel capo;
sul capo e) Si è vero;
ADR non ricordo se il stesse Per_1
provocando il;
comunque la discussione riguardava il posizionamento dell'auto dell'attore; CP_1 sul capo f) Non ricordo che l'attore si aggrappasse ad una pianta e io pure stavo cadendo all'indietro per separarli;
sul capo g) e' vero;
ho visto la spinta ma non mi pare che il si sia Per_1 aggrappato alle piante;
ADR non ho visto l'attore a terra anzi dopo lo scontro ho accompagnato
l'attore a casa che lamentava il dolore alla spalla tanto che ho aperto io la porta con le sue chiavi;
ADR persistendo il dolore l'ho accompagnato in ospedale su sua richiesta;
sul capo h) Lo scontro è stato unico ed è stata contemporanea la spinta e la testata;
la testata non è stata successiva alla spinta;
ADR Non so se la testa del convenuto si è toccata con la testa dell'attore e non ho visto cadere il all'indietro. Sui capi di prova contraria di parte attrice della III memoria Per_1
dichiara: sul capo i) Non è vero;
sul capo ii) dopo la spinta e testata le parti continuavano a scambiarsi epiteti ma non c'è stato più contatto fisico;
sui capi di parte convenuta a prova contraria dichiara: sul capo 8) Non è vero;
sul capo 9)Non è vero;
se è avvenuto prima non so;
quando sono arrivato io i figli erano dentro il cancello;
sul capo 10) Non so;
sul capo 11) Si è vero;
sul capo 17)
e' vero;
c'erano nota acredine tra le parti per alcuni esborsi per infiltrazioni nella casa del CP_1
; in particolare erano stati fatti lavori cui ha partecipato tutto il condominio per la riparazione di una fecale posizionata nella discesa di accesso al condominio”.
Al contrario, il primo teste di parte convenuta, , escussa alla medesima udienza Testimone_2 riferisce: “sul capo 1) E' vero;
mio marito era in casa ed io ero fuori con i ragazzi in giardino;
sentito un tonfo fuori dal cancello e non essendo visibile da dentro chiamai mio marito per vedere cosa fosse successo;
sul capo 2) E' vero;
si trattava del vaso che si vede nelle foto n. 22 e n. 23 della produzione di parte attrice che trovammo a terra con il terreno sparso;
ADR Il vaso non ricordo che lo avessimo posizionato noi;
fu messo per delimitare la strada che come si vede dalle foto presenta un dislivello;
ADR era stato posizionato per evitare che le macchine posizionate vi cadessero;
sul capo 3) Si è vero;
quando siamo usciti trovammo il nel vialetto che stava andando verso Per_1
4 casa sua;
sul capo 6) il veniva invitato dal a rialzare il vaso caduto;
le parole Per_1 CP_1 da parte di mio marito furono rivolte con gentilezza;
ADR preciso che all'epoca c'erano rapporti di buon vicinato visto che mio marito lo aveva aiutato a sbrigare delle pratiche;
ADR non era mai capitato un episodio prima relativamente al vaso caduto;
sul capo 8) E' vero;
il gesto di aggressione non fu preceduto da alcuna parola ed alla presenza mia e dei miei figli;
sul capo 9) E' vero;
quando
c'è stata la colluttazione non era presente nessuno e sicuramente non il;
ADR io chiesi Tes_1
ad di andare in casa per prendere il telefono per chiamare il 113 e così fece mio figlio;
CP_3
nel mentre io chiamavo il 113 e rassicuravo mi avvicinai per dividerli ma spinse anche CP_3
me ed che mi aveva seguito;
ADR dopo che anche non so se volontariamente o CP_3 CP_3
no spinse, sia me che mio figlio io decisi di tornare dentro per non spaventare oltre i ragazzi ed in quel momento arrivò il;
sul capo 10) E' vero;
sul capo 11) E' vero, quando arrivò il Tes_1
ebbi la possibilità di andare dentro per tranquillizzare i ragazzi e non sono certa se il Tes_1
abbia visto o meno l'aggressione del;
ADR tutto si è svolto in attimi di Tes_1 CP_1
nervosismo; ADR anzi preciso che il non ha visto né il braccio al collo di mio marito né Tes_1
la caduta di Sul capo 12) Si è vero;
si tratta di un conoscente di mio marito che lo ha CP_3
accompagnato; Sul capo 17) Questo dettaglio non lo ricordo. ADR non ricordo alcun episodio di acredine precedente tra le parti, tanto che io sono rimasta sconvolta proprio per il comportamento improvviso e inaspettato del D'IN. Sui capi di parte attrice a prova contraria dichiara: sul capo d) Non è vero;
sul capo e) Non è vero;
sul capo f) Non è vero;
sul capo g) Come ho detto il
è sopraggiunto dopo la seconda aggressione del D'IN ed io ho portato dentro i Tes_1
bambini; non so se stava terminando la seconda aggressione a mio marito;
ADR il non Tes_1
so cosa ha fatto perché sono andata dentro;
ho sentito solo che diceva di smetterla ad entrambi;
sul capo h) Non ho visto nulla di ciò; sui capi della III memoria di parte attrice dichiara: Non è vero;
sul capo ii) Non è vero”.
Tralasciando per un attimo, il terzo teste escusso, e soffermando l'attenzione sulle prime due testimonianze, sono evidenti i numerosi punti di contrasto, la genericità di parte delle dichiarazioni,
e la non completa ricostruzione dei fatti.
Il teste , ad esempio, nulla riferisce rispetto alla circostanza del vaso caduto in terra ed Tes_1
origine del contrasto tra le parti, facendo riferimento ad una discussione avvenuta per il mero posizionamento dell'auto del : se non vi è dubbio che il sia intervenuto a Per_1 Tes_1
diverbio già iniziato, nulla riferisce in ordine ad una vaso abbandonato al suolo ed in parte rovesciato, fonte originante dell'accaduto; sempre rispetto ai tempi di intervenuta presenza sul luogo, il se nulla riferisce in merito alla circostanza che il D'IN abbia stretto le mani al collo Tes_1 al , presume un'aggressione già avvenuta in tal senso per effetto delle dichiarazioni che le CP_1
5 parti di scambiavano fra loro, non di meno, ancorchè già presente non vede la caduta dell'attore che Per sarebbe seguita alla spinta con annessa testata che il avrebbe esercitato sul gostino (senza CP_1 poter dire tuttavia se mediante la testata il D'IN avesse riportato traumi o lesioni); ugualmente sempre il nulla riferisce in merito ad una caduta del figlio minore del ma sente Tes_1 CP_1 distintamente la minaccia di morte che il indirizza al D'IN. CP_1
A questo punto resta oscuro il nesso di causalità tra l'alterco certamente consumatosi tra le parti e la lussazione della spalla sinistra patita dal nel corso dello stesso. Per_1
D'altro canto, per quanto riguarda la teste per il convenuto: conferma l'aggressione fisica Tes_2 subita dal marito mediante stretta la collo esercitata dal , la caduta del figlio minore da Per_1
cui ne sarebbe derivata una lieve escoriazione;
riferisce dall'altro canto di pregressi rapporti di buon vicinato e di accoglienza ma non ricorda che il sia caduto nel corso della riferita Per_1 colluttazione;
infine, nulla riferisce sul presunto intervento delle forze dell'ordine da lei stessa chiamate nel corso del contrasto tra le parti.
La teste precisa poi “tutto si è svolto in attimi di nervosismo”, circostanza che rende difficilmente individuabile e distinguibile la reale intenzione di ciascuna delle parti.
Tuttavia, nel caso in esame vi sono elementi probatorio, che più probabilmente che non, depongono in senso contrario.
Passando poi alla testimonianza resa dal secondo teste di parte convenuta, , resa Testimone_3 all'udienza del 25.10.2022, e dalla quale si evince che lo stesso non abbia visto nulla in riferimento allo scontro fisico e verbale intervenuto tra le parti, non di meno aggiunge: ” …Sul capi 2) Ho visto quel giorno chiamato da un vaso tipo fioriera rovesciata posizionata entrando sul lato CP_1 sinistro, comunque vicino al cancello;
….. sul capo 12) Si è vero;
io ho insistito per portarlo in ospedale sia per il malessere in cui versava ( agitazione e confusione anche per la preoccupazione per la famiglia) sia per i graffi alla gola che presentava oltre all'arrossamento da pressione;
…. sul capo 17) Non conosco questo dettaglio;
ADR preciso che era il 05.06.18 e sono stato chiamato intorno alle 17,30/18,00; ADR Io sono rimasto sorpreso di questo episodio visto che io avevo presentato i due e il mi aveva chiesto se conoscevo un tecnico;
era un Per_1 CP_1 geometra e l'immobile che il D e la sua compagna volevano acquistare era nello stesso Per_1 stabile del;
ADR Al Pronto soccorso quel giorno poi ho visto apparentemente il CP_1 Per_1 che deambulava senza difficoltà; ADR ci siamo anche salutati;
ADR all'apparenza non presentava problemi alla spalla;
ADR Mi pare di aver incontrato il in zona anfiteatro qualche giorno Per_1
dopo e deambulava regolarmente e esternamente non presentava un tutore;
era abituato a gesticolare
e lo faceva anche in quell'occasione”.
6 Orbene, se tali dichiarazioni nulla aggiungono alla parziale ricostruzione della dinamica dei fatti, hanno comunque il merito di far luce su due aspetti: il primo in riferimento all'inizio della discussione a causa del vaso caduto presumibilmente (poiché nessuno ha visto l'accaduto) per effetto della manovra di parcheggio eseguita da e il secondo in riferimento al fatto che qualche Per_1 giorno dopo l'accaduto, il teste si imbatteva per strada proprio nell'attore che Tes_3
apparentemente non presentava problemi fisici ed era privo di tutore.
Questa circostanza non è di poco conto, considerato che all'interno della produzione di parte convenuta, allegato n. 19, è presente un calendario gare di nuoto, tenutesi il giorno 16.12.2018, ove tra i partecipanti risulta presente proprio l'attore, identificato mediante anno di nascita, documento non contestato ex art. 115 cpc: in particolare, questo dettaglio va valutato in uno alla certificazione medica depositata in atti proprio dalla parte attrice e dalla quale si evince che la partecipazione alla gara di nuoto da parte del si poneva , in realtà, a cavallo delle sedute di fisioterapia Per_1
finalizzate a riprendere la corretta funzionalità della spalla sinistra (cfr. all. 4, pag. 10, seconda pagina, il aveva in programma una seduta di fisioterapia per il giorno dopo la gara di nuoto il Per_1
17.12.2018 – circostanza attestata dal medesimo allegato 4, pag. 3 dal Centro Serapide). Senza contare che la consulenza medica di parte depositata sempre dall'attore , riferisce che Per_1 all'epoca della gara di nuoto, con particolare riferimento al conteggio relativo ai giorni di ITP, la funzionalità della propria spalla sinistra sarebbe stata limitata al 25% (cfr. all. 7 produzione di parte attrice) e che la definitiva guarigione con postumi è stata, di fatto, certificata molto tempo dopo l'avvenuto supposto sinistro, come attestato dal medico curante dell'attore con certificato del
14.03.2019 (cfr. all. 3 pag. 12 produzione parte attrice).
Quindi ne risulterebbe che il , non usando (come da testimonianza di Per_1 Tes_3
il tutore, fosse in grado di partecipare senza elementi ostativi a una gara di nuoto, ove
[...]
notoriamente l'uso di entrambe le spalle e braccia è fondamentale ( qualsiasi stile si pratichi), circostanza incompatibile con i danni prolungati allegati dall'attore.
Alla luce delle risultanze istruttorie e documentali, quindi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2059 cc, applicabile al caso di specie, senza nessuna inversione dell'onere probatorio in materia di illecito aquiliano, risulta completamente assente il nesso di causalità tra danno patito dal e Per_1
consistente nella lussazione della spalla sinistra ed evento asseritamente riferito ad una spinta da parte del che ne avrebbe provocato la caduta e la lesione personale lamentata, così come CP_1
risulta assente il danno conseguenza nei termini come poc'anzi esplicitati.
Né a tal fine appare sufficiente il referto del pronto soccorso depositato in atti, il quale ancorchè certifichi il motivo dell'ingresso presso il presidio ospedaliero, individua la causa mediante dichiarazioni de relato, riferite cioè dal medesimo assistito.
7 Tra l'altro manca anche la copia della denuncia in base alla quale dovrebbe essere stato attivato il giudizio penale contro il poi conclusosi mediante sentenza di patteggiamento. CP_1
Così come mancano agli atti anche gli esami diagnostici mediante radiografie e consueti referti cui il si sarebbe sottoposto nei momenti immediatamente successivi la lite e l'ingresso nel Per_1
pronto soccorso;
senza contare la mancata allegazione delle condizioni fisiche dell'attore, successive al sinistro che avessero potuto in qualche modo compromettere il suo normale stile di vita.
Pertanto, questo GU non può che confermare l'inammissibilità della chiesta CTU medica non essendo stato provato l'an del risarcimento (essendo il nesso di causalità tra evento e danno elemento costitutivo dell'illecito denunciato).
L'unico danno non patrimoniale, patito dall'attore e corroborato da idonea prova nell'an, risulta essere quello derivante dal reato di minaccia di cui all'art. 612 c.p., pervero provato nella sua espressione precisamente utilizzata, come riportato dal teste . Tes_1
Va ricordato allo scopo, che il danno non patrimoniale riconosciuto al danneggiato per effetto del reato di minaccia, non è in re ipsa, ancorchè nascente da appunto dal delitto emarginato.
La Cassazione, pronunciandosi sulla risarcibilità del danno da fatto illecito, ha ribadito il consolidato orientamento secondo cui, anche nel caso in cui la condotta integri gli estremi del reato, la sussistenza del danno non patrimoniale non può mai essere ritenuta in re ipsa, ma va sempre debitamente allegata e provata da chi lo invoca, anche attraverso presunzioni semplici.
Nel caso di specie l'attore, allega per vero un danno morale riconducibile ad una mortificazione personale (cfr. pag. 10 comparsa conclusionale dell'attore), in quanto la minaccia è di fatto avvenuta alla presenza di un terzo condomino dello stabile, il teste , circostanza che ne ha acuito Tes_1
verosimilmente la portata intimidatoria (non avendo avuto il alcuna remora a pronunciare la CP_1 frase “Ti uccido……” alla presenza di altri in disparte dal destinatario).
Per quanto riguarda la quantificazione, la valutazione del danno morale in questione deve tener conto di vari fattori, come la gravità delle minacce, l'impatto sulla vittima e le eventuali spese mediche o terapie necessarie per il recupero;
si tratta di una valutazione, in particolare, del danno emergente da parte del giudice. Il richiedente deve dunque dimostrare la perdita di patrimonio in modo tale che il risarcimento sia proporzionato alla reale perdita subita dalla vittima.
Nella presente circostanza, accertato l'an del risarcimento, si può verosimilmente presumere che l'attore danneggiato abbia rinvenuto un pretium doloris di modesta entità, che non gli ha, di fatto, impedito di uscire (cfr. testimonianza del teste , né di dedicarsi fin anche ad attività Tes_3
sportive (cfr. All. 19 produzione di parte convenuta) e non postumi incidenti sulla sua integrità fisica, anche solo psicologica.
8 Pertanto, vista l'impossibilità di procedere ad una sufficiente quantificazione del danno emergente patito dal danneggiato, può essere riconosciuto in favore della parte attrice in via equitativa ex art. 1226 c.c., un danno morale pari a complessivi € 1.000,00, cui andranno applicati gli interessi di rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valore.
Ugualmente va accolta la domanda riconvenzionale formulata tempestivamente da , in CP_1
riferimento ai danni da lesione personale patiti a causa della stretta delle mani al collo da parte del
. Per_1
Ebbene, in tale circostanza, al contrario di quanto esaminato per la parte attrice, si tratta di accertare l'an e il quantum di un danno non patrimoniale nella sua manifestazione fenomenica di danno biologico alla salute.
Per quanto concerne l'esistenza del danno non vi sono dubbi, in quanto la circostanza è stata provata mediante escussione testi, certificazione sanitaria e fotografie, che nella dinamica dell'accesa discussione tra le parti, il giorno 05.06.2018, il portava le mani al collo del , per Per_1 CP_1
la qual cosa, questi si recava al vicino presidio di pronto soccorso, ove gli veniva diagnosticato stato di agitazione, tachicardia e eritema al collo, per la riferita aggressione.
Al contrario di quanto verificato per la parte attrice, quindi, sussiste nesso causale tra l'evento (presa al collo del da parte del ) e il danno (eritema sul collo stato di agitazione e CP_1 Per_1
tachicardia).
L'an del risarcimento da questo punto di vista risulta provato.
Passando poi alla quantificazione del danno biologico, va soggiunto che nonostante l'accertamento del fatto lesivo, il giusto ristoro deve rispondere a criteri si sufficiente gravità e serietà del danno.
Non tutti i danni sono infatti risarcibili ancorchè riscontrabili, con pacifica esclusione infatti, dei danni bagatellari anche per giurisprudenza di legittimità consolidata sul punto.
Nel caso in esame, si ritiene allegato e provato il danno biologico patito dal convenuto in base ai referti medici, successivi al 05.06.2018, laddove, in disparte dell'eritema derivato dall'aggressione fisica patita ai suoi danni, persistendo lo stato di agitazione e di ansia, il si recava in altre due CP_1
circostanze presso il vicino presidio di pronto soccorso.
Non vi è dubbio, pertanto, che il abbia diritto al ristoro del danno non patrimoniale da questi CP_1
patito, nella sua doppia componente di danno biologico ed esistenziale, che va liquidata secondo equità ex art. 1226 cc, in complessivi € 1.000,00, concordando, quindi con la quantificazione già operata da parte convenuta in atti, cui andranno comunque calcolati gli interessi da rivalutazione, trattandosi di debito di valore.
Poiché il risarcimento riconosciuto in favore di entrambe le parti, é espresso all'attualità appare necessario – ai fini della liquidazione del cd. danno da ritardato conseguimento delle somme dovute
9 a ristoro -riportare le somme sopraindicate alla data dell'illecito, al fine di conteggiare correttamente gli interessi, che secondo l'insegnamento della Suprema Corte (Cass. S.U. 1712/95) debbono calcolarsi dal giorno dell'insorto credito nella sua originaria consistenza e via via sulla somma che progressivamente si incrementa per effetto della rivalutazione.
È, pertanto, necessaria una "devalutazione" nominale dei predetti importi, rapportandoli all'equivalente della data di insorgenza del danno (05.06.2018) per poi procedere alla rivalutazione, applicando gli interessi alle somme che man mano che si incrementano per effetto della rivalutazione, con cadenza mensile alla stregua della mensile variazione degli indici ISTAT, mentre i corrispondenti interessi, di tempo in tempo applicati sulla variabile base secondo il tasso vigente all'epoca di riferimento, si accantonano e si cumulano senza rivalutazione.
Le spese di lite vengono interamente compensate tra le parti, in base all'esito del giudizio, al tenore delle difese e alla liquidazione definitiva dei danni riconosciuta in favore di entrambe le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 2 SEZIONE civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e per esso dai suoi eredi come Persona_1
sopra identificati e difesi, nei confronti di , così provvede: CP_1
1) accoglie la domanda di parte attrice e condanna al pagamento in favore degli CP_1
eredi di di € 1.000,00 per risarcimento del danno non patrimoniale Persona_1 da reato di minaccia di cui all'art.612 c.p., oltre interessi da rivalutazione monetaria quantificati come descritto in parte motiva, oltre interessi legali dalla domanda;
2) accoglie la domanda riconvenzionale formulata dalla parte convenuta e condanna gli eredi di al pagamento in favore di di € 1.000,00 per Persona_1 CP_1 risarcimento del danno non patrimoniale da reato di lesioni di cui all'art. 582 c.p., oltre interessi da rivalutazione monetaria quantificati come descritto in parte motiva, oltre interessi legali dalla domanda;
3) Spese di lite interamente compensate tra le parti
Così deciso in Napoli, il 20/03/2025.
Il Giudice
(dott. Maria Carolina De Falco)
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