Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 29/05/2025, n. 620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 620 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI PATTI
Sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di PATTI, in Camera di consiglio, composto dai sigg.ri Magistrati: dott. Mario Samperi presidente dott.ssa Rossella Busacca giudice giudice rel. dott.ssa Serena ANaloro riunito in camera di consiglio;
nel procedimento, iscritto al n. 530/2024 R.G.A.C., proposto da
(C.F.: C.F. 1 ), nella qualità di Parte 1 rappresentante legale di Persona 1 (C.F.: C.F. 2 ), elettivamente domiciliata in Oliveri, via Rosate n. 4, presso lo studio dell'avv. Francesca La Rosa, che la rappresenta e difende, ricorrente, contro elettivamente Controparte 1 (C.F.: C.F. 3 domiciliato in Barcellona P.G., via J. Kennedy n. 352, presso lo studio dell'avv. Concetta Triscari Barberi, che lo rappresenta e difende, resistente, viste le note depositate dalle parti nelle date 5 e 6 maggio 2025, congiuntamente alle dichiarazioni delle parti di rinuncia alla presenza in udienza;
ha emesso la seguente
SENTENZA
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale. Le parti hanno concluso riportandosi agli atti e verbali di causa e, in particolare, all'accordo conciliativo ex art. 473 bis.21 c.p.c. del 28 gennaio
2025;
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato il 18 maggio 2024, la ricorrente ha premesso: di avere convissuto more uxorio con Controparte_1 per 12 anni;
che dalla loro convivenza era nato - in data 23 settembre 2019 - il minore Per 1
contro
Controparte_1 . Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto di disporre l'affidamento condiviso del minore, con collocamento prevalente presso la madre e il diritto di visita del padre, nonché l'obbligo del padre di versare un assegno di mantenimento pari ad euro 400,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT, e la contribuzione paritaria alle spese straordinarie, con vittoria di spese e compensi. Con comparsa di risposta, depositata in data 18 settembre 2024, si è costituito Controparte 1 il quale ha chiesto di disporre l'affidamento
, condiviso del figlio con collocazione prevalente presso di lui, rinunciando ad un assegno di mantenimento a carico della madre, con contribuzione paritaria delle spese straordinarie e diritto di visita della madre. In subordine, ha chiesto l'affidamento condiviso, con collocazione paritaria presso entrambi i genitori e regolamentazione del diritto di visita. In via ulteriormente subordinata, in caso di collocazione presso la madre, ha chiesto di corrispondere un assegno di mantenimento pari alla somma di euro 150,00 mensili.
Le parti, con note depositate in 5 e 6 maggio 2025, hanno dato atto di avere concordato sulle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni trascritte nell'accordo conciliativo ex art. 473 bis.21 c.p.c. del 28 aprile 2025 e prodotto in atti. L'accordo è il seguente: TRIBUNALE DI PATTI
Accordo conciliativo sulle condizioni di affidamento del minore
Udienza: 08.05.2025
n. 530/2024 RGAC
Giudice: Dott.ssa Serena ANaloro
I signori AN IO, nato a [...] il [...] e residente in [...], CF [...], elettivamente domiciliato in Barcellona P.G., Via J. F. Kennedy n. 352, presso lo studio dell'Avv. Concetta Triscari Barberi, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti, e RT LA RI, nata a [...] il
25.05.1987 e residente in [...], c.f.
[...], elettivamente domiciliata in Oliveri (ME), Via
Rosate, n. 4, presso lo studio dell'Avv. Francesca La Rosa (C.F.
[...]), che la rappresenta e difende giusta procura in atti, entrambi n.q. di genitrice di AN AS, nato a [...]
il 23.09.2019, C.F.: [...]
Premesso che
- con ricorso ex art. 337 bis e ss c.c. ed ex art. 473 bis c.p.c., la signora
RT chiedeva che l'intestato Tribunale disponesse l'affidamento condiviso del minore AN AS, figlio dei signori AN
IO e RT LA RI, con collocamento prevalente e
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Scansionato con CamScanner domicilio presso la madre, disponendo altresì le modalità di visita del padre, chiedendo che lo stesso possa vedere e tenere con sé il figlio per due volte a settimana, preferibilmente il martedì e il giovedì dalle ore
16:00 alle ore 20:00, e durante il fine settimana, con possibilità di pernottamento il sabato notte, dalle ore 13:00 del sabato alle ore 16:00
della domenica.
- il giudizio veniva iscritto al n. 530/2024 RGT ed assegnato al Giudice
Dott.ssa Serena ANaloro, che fissava l'udienza di comparizione delle parti per il 19.09.2024;
- con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio il signor AN IO, contestando il ricorso introduttivo e chiedendo l'affidamento del minore alle condizioni di cui all'atto difensivo;
- all'udienza del 19.09.2024 il Giudice, sentite le parti, disponeva in via provvisoria l'affidamento del minore in favore di entrambi i genitori, con collocazione del bambino presso l'abitazione materna, disponendo altresì, in via provvisoria, le condizioni di affidamento, e onerando le parti a depositare le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, con rinvio all'udienza del 23.01.2025;
- all'udienza del 23.01.2025 le parti dichiaravano di aver trovato un accordo circa la composizione bonaria della lite, ed il giudice rinviava all'udienza del 08.05.2025, onerando le parti al deposito dell'accordo conciliativo, con rinuncia alla comparizione personale in udienza.
Tutto ciò premesso i signori AN IO e RT LA RI
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Scansionato con CamScanner Che l'Ill.mo Giudice adito Voglia disporre l'affidamento condiviso del figlio minore AN AS alle seguenti condizioni:
1. Il minore AS AN verrà affidato in modo condiviso a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la casa materna. Rimarranno, quindi, attribuite in modo condiviso a entrambi i genitori le responsabilità connesse all'educazione,
istruzione e cura del minore, con esercizio separato della potestà da parte del genitore con il quale il figlio, anche temporaneamente, si trova sulle questioni di ordinaria amministrazione;
2. Attese le esigenze lavorative della madre e la necessità di garantire tempi di permanenza del bambino maggiormente prolungati presso ciascun genitore, il padre potrà vedere e tenere con sè il minore dalle ore 13:00 del venerdì pomeriggio (orario di uscita scolastica) al lunedì mattina (curando l'accompagnamento del bambino a scuola); a settimane alterne (in caso di disaccordo nelle settimane pari del mese) il padre potrà tenere con sè il bambino un pomeriggio con pernottamento (in caso di disaccordo il martedi) dale 13:00 all'indomani, curandone l'accompagnamento a scuola. Durante queste settimane di pernotto infrasettimanale del bambino presso il padre, la madre potrà tenere con sè il minore la domenica dale ore 10:00
all'indomani, curandone l'accompagnamento a scuola;
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Scansionato con CamScanner 3. il signor AN IO si impegna a corrispondere alla signora
RT LA RI, a titolo di mantenimento del figlio minore, l'importo di € 200,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT,
con diritto della madre a percepire l'assegno unico familiare;
4. Le spese straordinarie che si renderanno necessarie per il bambino verranno di volta in volta concordate tra i genitori e sostenute dagli stessi nella misura del 50% ciascuno;
5. Fermi i superiori diritti di visita, in mancanza di diversi accordi tra le parti, la madre trascorrerà con il figlio, in occasione delle festività natalizie, 7 giorni, anche consecutivi, compresi il giorno di Natale o di Capodanno, alternandosi di anno in anno con l'altro genitore. Precisamente, ciascun genitore trascorrerà
rispettivamente con il minore, ad anni alterni, dalle ore 11:00 del
23 Dicembre alle ore 20:00 del 30 Dicembre e dalle ore 20:00 del
30 Dicembre alle ore 20:00 del 6 Gennaio. Nel periodo pasquale il minore starà dal mercoledì alle ore 18:00 al sabato alle ore
19:00 con un genitore e dal sabato alle ore 19:00 al lunedì alle ore
21:00 con l'altro, ad anni alterni. Il minore inoltre trascorrerà con la madre il giorno di Ognissanti e, ad anni alterni, con ciascun genitore le altre festività, ad es. il 1 Maggio, il 25 Aprile, il 2
Giugno ecc.;
6. Il giorno del compleanno del piccolo AS ciascun genitore trascorrerà con lo stesso il pranzo o la cena, ad anni alterni. Inoltre, in occasione del compleanno della madre, il minore trascorrerà con
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A... Pravon Laller to for G e Scansionato con CamScanner la stessa l'intera giornata e pernotterà presso di lei, compatibilmente con gli impegni scolastici;
allo stesso modo farà in occasione del compleanno del padre. Inoltre, il minore festeggerà a pranzo o a cena il compleanno dei nonni;
per le ferie estive e per altre feste o compleanni vengono recepite le disposizioni di cui al piano genitoriale depositato dalla ricorrente.
7. Le parti dichiarano espressamente, ex art. 473 bis. 51 comma 2
c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed autorizzano i rispettivi difensori a farne espressa richiesta.
Falcone, 28.04.2025
Berbino LA RI AN IO Для А рец Avv. Concetta Triscari Barberi Avv. Francesca La Rosa for the
Tale accordo alle condizioni indicate va recepito ai fini della presente decisione, attesa la conformità dello stesso agli interessi della prole e la non contrarietà a norme di ordine pubblico.
Attesa la tenera età del bambino e l'accordo raggiunto, non risulta necessaria l'audizione del figlio.
La regolamentazione dei rapporti tra le parti e con il minore va, dunque, disposta in linea con tale accordo.
Le spese del giudizio, tenuto conto dell'accordo raggiunto, vanno integralmente compensate.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 530/2024 R.G.A.C., così provvede: dispone che i rapporti tra le parti e con figlio. Persona 1 siano regolati secondo le condizioni indicate nell'accordo conciliativo del 28 aprile 2025 e trascritto in parte motiva;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 26 maggio 2025 Il presidente Il giudice rel. Serena ANaloro Mario Samperi