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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 13/11/2025, n. 2018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2018 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro di Salerno, Dr. A.M. D'Antonio, all'udienza dell'11 novembre 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al N. 4993/2025 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “indennità di accompagnamento nonché i benefici di cui alla L. 104/92, art. 3, comma 3 “e vertente
T R A
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura a Parte_1 C.F._1 margine del ricorso introduttivo dall'avv. Rosario Luongo, e nel suo studio elettivamente domiciliata in Salerno alla via Medaglie D'oro n. 51
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Bove CP_1
RESISTENTE
Conclusioni rassegnate all'odierna udienza:
i procuratori delle parti hanno trasmesso note di trattazione scritta riportandosi alle conclusioni di cui ai rispettivi atti Succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 4 settembre 2025 , premesso che aveva promosso Parte_1 un ricorso per ottenere, ex art. 445 bis c.p.c., l'accertamento del proprio stato invalidante per il riconoscimento dell' indennità di accompagnamento nonché dei benefici di cui alla L. 104/92, art. 3, comma 3; che il giudice assegnava al consulente tecnico dott. l'incarico di accertare la Persona_1 sussistenza delle condizioni sanitare per poter accedere ai benefici connessi allo stato invalidante sopra detto;
che, espletato l'incarico, la esprimeva il proprio motivato dissenso ex art. 445, Pt_1 bis co.4 c.p.c.; tanto premesso la ricorrente adiva il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, perché verificate le incongruità della consulenza tecnica, dichiarasse che il proprio stato patologico era tale da integrare i presupposti per il riconoscimento dell' indennità di accompagnamento nonché dei benefici di cui alla L. 104/92, art. 3, comma 3, sin dalla data della domanda amministrativa.
Chiedeva infine di condannare, altresì, l' , in persona del Presidente p.t. al pagamento delle spese CP_1 ed onorario del difensore, con attribuzione.
Costituitosi il contraddittorio il convenuto contestava l'avverso dedotto riportandosi alle CP_2 argomentazioni di cui alla consulenza tecnica in atti;
chiedeva quindi il rigetto del ricorso ed in subordine indicava dei consulenti di parte qualora il giudice del lavoro si fosse determinato per disporre una nuova consulenza tecnica d'ufficio.
All'odierna udienza la causa è stata decisa come da sentenza con motivazione contestuale.
*************
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
Lamenta la ricorrente che il CTU nominato in prime cure ha negato il beneficio richiesto pur in presenza di un grave quadro patologico capace di determinare la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento totale delle pretese spiegate ed il riconoscimento del diritto alla indennità di accompagnamento e della qualità di portatore di disabilità grave.
La ricorrente ha censurato il giudizio del c.t.u. assumendo che questi ha valutato in modo riduttivo le patologie diagnosticate. Questo giudicante, tuttavia, ritiene che la consulenza tecnica espletata in prime cure appaia esauriente e persuasiva perché coerente con la documentazione clinica acquisita e redatta secondo corrette valutazioni tecniche.
In particolare, emerge dagli atti che il c.t.u. ha espresso il proprio giudizio in base ad un accurato esame clinico della periziando, corredato dalle indagini specialistiche necessarie, ed ha tenuto conto della incidenza concreta delle patologie.
In particolare, il dott. riteneva che la ricorrente, di anni 71, presentasse un quadro clinico Per_1 caratterizzato da modesti esiti da ischemia cerebrale acuta peri-operatoria in tao per sostituzione valvolare mitralica con protesi meccanica, impianto di pmk. cardiopatia ipertrofica, e bpco in ex fumatrice. Presentava poi arteriopatia cronica agli arti inferiori, artrosi poli-distrettuale con modesta limitazione funzionale della deambulazione, e sindrome depressiva endo-reattiva. Tali patologie, dunque, come valutato all'esame obiettivo diretto, non assumevano secondo il consulente tecnico una particolare gravità, e di conseguenza la ricorrente era da lui ritenuta in grado di compiere gli atti elementari di vita quotidiana.
Le critiche della ricorrente alla c.t.u. non trovano riscontro nella documentazione clinica in atti, né da questa emerge un aggravamento della situazione.
Non risulta infatti prodotta in questo grado di giudizio nuova documentazione sanitaria idonea a mutare il quadro esaminato dal primo consulente ovvero capace di dimostrare l'intervenuto aggravamento delle condizioni.
Deve ritenersi, quindi, che le critiche della ricorrente siano il frutto di divergenti valutazioni medico- legali non suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici idonei a porre in dubbio le convincenti valutazioni e conclusioni del c.t.u.
La invalidità accertata non consente all'evidenza di ritenere raggiunti i requisiti per la indennità di accompagnamento, essendo conservata la autosufficienza e la deambulazione e non sussistendo neppure la necessità di assistenza continuativa e globale nella sfera individuale e in quella di relazione.
In considerazione della evidente infondatezza delle censure e delle convincenti argomentazioni su cui si basa il parere del c.t.u., non si ravvisano validi motivi per disporre il rinnovo dell'indagine.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Non ricorre l'ipotesi della domanda manifestamente infondata e temeraria ai fini della rifusione delle spese da parte del soccombente (art. 152 disp. att. c.p.c.).
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da dell' , così provvede: CP_1
1) rigetta il ricorso;
2) nulla per le spese di lite.
Salerno, 11 novembre 2025
nei confronti Parte_1
Il Giudice
A.M. D'Antonio