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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/12/2025, n. 2739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2739 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15514/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.15514/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
e
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
16.04.1958, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Adriana Sollazzo, con elezione di domicilio presso il difensore (Pec: ); Email_1
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 06.12.2024 le parti, premesso che in data
07.04.1984 avevano contratto matrimonio in Roma, che dalla loro unione erano nati i figli e entrambi maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2 autosufficienti e che in data 27.10.2011 il Tribunale di Roma aveva omologato la loro separazione consensuale alle condizioni ivi previste, adivano l'intestato
Tribunale al fine di ottenere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del
1 matrimonio. Deducevano, a sostegno della domanda, che a far data dalla separazione non vi era stata alcuna riconciliazione tra i coniugi.
Le parti chiedevano pertanto l'accoglimento delle condizioni contenute nel ricorso congiunto, che di seguito integralmente si riportano: “1) La casa familiare, già in sede di separazione consensuale assegnata alla moglie, e già di proprietà esclusiva di quest'ultima, continuerà a rimanere nella piena ed esclusiva disponibilità della
Sig.ra con tutto quanto in essa contenuto. 2) La Sig.ra Controparte_1 [...]
rinuncia – a far data dalla pubblicazione della sentenza di cessazione CP_1 degli effetti civili del matrimonio – all'assegno di mantenimento che il marito Sig.
Le ha corrisposto fino ad oggi in virtù delle condizioni - omologate dal Pt_1
Tribunale in data 27/10/2011 - della separazione personale consensuale tra i coniugi. 3) Il Sig. - a far data dalla pubblicazione della sentenza di Pt_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio - non corrisponderà più alcun assegno di mantenimento alla Sig.ra . 4) Il Sig. e la Sig.ra CP_1 Pt_1 CP_1 dichiarano di essere entrambi economicamente indipendenti e di avere definito ogni reciproco rapporto di carattere economico-patrimoniale”.
Ebbene, ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta all'accoglimento delle condizioni di divorzio formulate dalle parti.
Nulla sulle spese stante la natura del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. r.g.
15514/2024:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra
[...]
e in Roma in data 07.04.1984; Pt_1 Controparte_1
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1984, atto n. 00201,
Parte 2, Serie A01);
- dispone in ordine alle condizioni di divorzio in conformità a quanto indicato nel ricorso, le cui condizioni sono state integralmente riportate in parte motiva;
- nulla sulle spese.
2 Roma, 28.11.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.15514/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
e
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
16.04.1958, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Adriana Sollazzo, con elezione di domicilio presso il difensore (Pec: ); Email_1
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 06.12.2024 le parti, premesso che in data
07.04.1984 avevano contratto matrimonio in Roma, che dalla loro unione erano nati i figli e entrambi maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2 autosufficienti e che in data 27.10.2011 il Tribunale di Roma aveva omologato la loro separazione consensuale alle condizioni ivi previste, adivano l'intestato
Tribunale al fine di ottenere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del
1 matrimonio. Deducevano, a sostegno della domanda, che a far data dalla separazione non vi era stata alcuna riconciliazione tra i coniugi.
Le parti chiedevano pertanto l'accoglimento delle condizioni contenute nel ricorso congiunto, che di seguito integralmente si riportano: “1) La casa familiare, già in sede di separazione consensuale assegnata alla moglie, e già di proprietà esclusiva di quest'ultima, continuerà a rimanere nella piena ed esclusiva disponibilità della
Sig.ra con tutto quanto in essa contenuto. 2) La Sig.ra Controparte_1 [...]
rinuncia – a far data dalla pubblicazione della sentenza di cessazione CP_1 degli effetti civili del matrimonio – all'assegno di mantenimento che il marito Sig.
Le ha corrisposto fino ad oggi in virtù delle condizioni - omologate dal Pt_1
Tribunale in data 27/10/2011 - della separazione personale consensuale tra i coniugi. 3) Il Sig. - a far data dalla pubblicazione della sentenza di Pt_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio - non corrisponderà più alcun assegno di mantenimento alla Sig.ra . 4) Il Sig. e la Sig.ra CP_1 Pt_1 CP_1 dichiarano di essere entrambi economicamente indipendenti e di avere definito ogni reciproco rapporto di carattere economico-patrimoniale”.
Ebbene, ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta all'accoglimento delle condizioni di divorzio formulate dalle parti.
Nulla sulle spese stante la natura del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. r.g.
15514/2024:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra
[...]
e in Roma in data 07.04.1984; Pt_1 Controparte_1
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1984, atto n. 00201,
Parte 2, Serie A01);
- dispone in ordine alle condizioni di divorzio in conformità a quanto indicato nel ricorso, le cui condizioni sono state integralmente riportate in parte motiva;
- nulla sulle spese.
2 Roma, 28.11.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
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