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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 05/11/2025, n. 1190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1190 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 152/2024
La Corte D'Appello di Genova, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
LA IL Presidente
Riccardo Baudinelli Consigliere
MA RO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA Oggetto: appalto nel procedimento iscritto al n. 152 /2024 promosso da:
(C.F. ) con sede legale in via Seminella n. 50, Busalla Parte_1 P.IVA_1
(GE), in persona del suo legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli Avvocati
AS ND (C.F. e CodiceFiscale_1 Email_1
CA BR (C.F. PE , CodiceFiscale_2 Email_2 con domicilio eletto presso il loro studio in via XXV Aprile n. 11A/3, Genova, giusta procura in calce all'atto di appello appellante contro
(C.F. ), nata a Pompei (NA) in [...] Controparte_1 C.F._3
6/3/1989 e (CF ) nato a [...] in Controparte_2 C.F._4 data 9/6/1989, entrambi residenti in [...], Genova, rappresentati e difesi dall'Avvocato Innocenti Alessandra (C.F. – PE C.F._5
, con domicilio eletto presso il suo studio in Email_3 via Malta n. 4/1, Genova, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione appellati
* * *
Udienza collegiale di precisazione delle conclusioni del 3/3/2025 nelle forme della trattazione scritta.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
-parte appellante Parte_2
ha rassegnato le seguenti conclusioni:
[...] “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e domanda: in via preliminare: accertare e dichiarare il presente appello della conchiudente società procedibile e l'impugnazione Parte_1 Parte_3 ammissibile e manifestamente fondata, con ogni consequenziale provvedimento per la trattazione e l'istruzione della causa;
nel merito
- respingere le eccezioni e le domande tutte formulate contro la conchiudente appellante società dagli appellati Signori Parte_4
e nel presente giudizio d'appello, in quanto Controparte_2 Controparte_1 inammissibili e/o improcedibili ed, in ogni caso, siccome infondate in fatto e/o i diritto
e/o non provate;
- accogliere i motivi di appello tutti formulati dalla conchiudente appellante società
e, per l'effetto, in riforma integrale Parte_4 dell'impugnata sentenza:
a) in accoglimento del primo motivo di appello, accertare e dichiarare tempestiva la costituzione in giudizio in primo grado della conchiudente società Nordscavi di EL
RI & C. S.n.c., e, per l'effetto, dichiarare ed accertare ammissibili e procedibili le eccezioni e le domande dalla medesima società formulate, anche in via riconvenzionale, con la propria “Comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale” datata 19/10/2021;
b) conseguentemente ed anche in accoglimento degli ulteriori motivi di appello dedotti dalla conchiudente:
- in via istruttoria, disporre la rinnovazione della CTU;
- accogliere le eccezioni e le domande tutte formulate in primo grado dalla conchiudente che, anche ai sensi dell'art. 346 Parte_1 Parte_3
c.p.c., di seguito si ripropongono:
1) in via preliminare, accertare e dichiarare le decadenze e/o la prescrizione maturate ai sensi dell'articolo 1667, commi 1, 2 e 3 c.c. e, per l'effetto respingere le domande dei
Signori e , siccome inammissibili e/o improcedibili Controparte_2 Controparte_1
e, comunque, inaccoglibili siccome infondate;
pag. 2/15 2) nel merito, respingere integralmente le domande dei Sig.ri e Controparte_2
, in quanto infondate in fatto e/o diritto e, comunque, non provate sia Controparte_1 nell'an sia nel quantum;
3) in via riconvenzionale, accertare e dichiarare i Signori e Controparte_2 [...]
debitori verso la Società Nordscavi di EL RI & C. S.n.c., in persona CP_1 del suo legale rappresentante pro tempore, dell'importo di € 14.053,83, o quello minore che risulterà in corso di causa anche per mezzo di valutazione equitativa o a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, a titolo di saldo dei lavori svolti nell'immobile sito in
Genova – Via Al Garbo 33, e, conseguentemente, condannarli, in solido tra loro o come meglio, a corrispondere all'odierna convenuta la somma complessiva di € 14.053,83 o quella minore che risulterà in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al soddisfo, per i motivi tutti meglio dedotti in atti. Con vittoria di spese e compensi professionali ex D.M. 55/14 oltre spese generali 15%, IVA
e CPA come per legge, e delle spese e compensi di CTU, di entrambi gradi, compresa la fase cautelare in grado d'appello”
* * *
-parti appellate e hanno Controparte_1 Controparte_2 rassegnato le seguenti conclusioni:
“Piaccia a Questa Eccellentissima Corte rigettare l'appello ex adverso notificato per le ragioni, eccezioni e difese sopra indicate, confermando integralmente la sentenza di primo grado. In ogni caso, piaccia a Questa Eccellentissima Corte rigettare tutte le domande nuove proposte ex adverso. Vinte le spese del primo e secondo grado di giudizio”
* * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa e sul giudizio di primo grado.
Il Tribunale di Genova, con sentenza n. 2749/2023 pubblicata l'8/11/2023, così decideva:
“CONDANNA a pagare agli attori: Parte_4
-16.186,51 euro oltre Iva, interessi legali e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo, per le ragioni per le ragioni risarcitorie indicate nella motivazione. pag. 3/15 -le spese di lite, che liquida in 545,00 euro per esborsi e 7.616,00 euro per compensi, oltre accessori di legge.
-le spese di Ctu, liquidate con il decreto 11/9/23.
DICHIARA INAMMISSIBILE la domanda riconvenzionale della convenuta”.
Il presente giudizio ha ad oggetto il contratto di appalto stipulato dai signori e con cui commissionavano Controparte_2 Controparte_1 all'impresa i lavori di ristrutturazione dell'immobile di abitazione Parte_1 situato nella località “Garbo” a Rivarolo. L'appalto prevedeva, tra l'altro, il rifacimento della copertura dell'edificio (“inizialmente progettata con l'uso di abbadini di ardesia, e successivamente variata con l'impiego di tegole piane” cfr. pag. 2 sentenza impugnata), nonché la ristrutturazione degli interni dell'abitazione. I lavori erano eseguiti sulla scorta di un progetto dell'Ingegnere che assumeva la veste di TO Persona_1
OR. L'appalto prevedeva due interventi distinti con separati computi metrici (docc. nn. 5 e 6 l'uno per le opere esterne, l'altro per le opere interne. Parte_1
Trascorso poco meno di un anno dal termine delle opere, nell'estate del 2020, a causa di forti eventi temporaleschi si verificava il distacco della finitura intonacata delle pareti laterali dell'abbaino e di numerose tegole, l'innalzamento dei coppi posti a finitura e anche infiltrazioni di acqua provenienti dalla copertura.
e inviavano a controparte una Controparte_2 Controparte_1 lettera di denuncia dei vizi, intimandole di provvedere alla loro sistemazione e ripristino. non provvedeva e così parti attrici si rivolgevano a Parte_1 un'altra impresa.
e evocavano in giudizio la società Controparte_2 Controparte_1
e chiedevano che venisse condannata al risarcimento dei danni Parte_1 subiti (in conseguenza dell'errata esecuzione dei lavori commissionati), quantificati in un importo pari a 27.628,80 euro.
L'atto di citazione, notificato in data 4/5/2021, invitava controparte a comparire alla prima udienza, fissata per il giorno 28/10/2021. Il Tribunale differiva, con provvedimento del 9/7/2021, la prima udienza ex art. 185 bis comma 5, al 10/11/2021.
Si costituiva con comparsa depositata il 20/10/2021, eccependo Parte_1
i) il mancato avvio del procedimento di negoziazione assistita (espletato in corso di pag. 4/15 causa negativamente) e ii) la decadenza e la prescrizione della pretesa avversaria ai sensi dell'art. 1667 c.c..
La convenuta domandava il rigetto nel merito delle pretese di controparte e chiedeva, in via riconvenzionale, il pagamento del residuo saldo dei lavori, pari a 14.053,80 euro.
La causa veniva istruita con l'escussione di testi e a mezzo CTU dalla quale emergeva la presenza di vizi per 16.186,51 euro. Il Tribunale DI Genova: i) rilevava la tardiva costituzione di rispetto alla data di udienza indicata in atto Parte_1 di citazione con la decadenza dalla proposizione di eccezioni e della domanda riconvenzionale;
ii) riteneva, quindi, inammissibile la domanda riconvenzionale;
iii) accoglieva in parte la domanda degli attori condannando al Parte_1 pagamento di 16.186,51 euro.
* * *
2. Sull'oggetto dell'impugnazione. proponeva appello e formulava plurime censure, con cui Parte_1 lamentava: i) la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 166, 167 e 168 bis, comma 5, c.p.c.; ii) l'omessa pronuncia quanto alla fondatezza della eccezione di inoperatività della garanzia ex art. 1667, c. 1, c.c.; iii) l'omessa pronuncia quanto alla fondatezza della eccezione preliminare di decadenza dalla garanzia e/o prescrizione dell'azione attorea ex art. 1667 commi 2 e 3 c.c.; iv) l'erroneità della pronuncia attesa l'insussistenza di qualsivoglia responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della convenuta per la imputabilità dei danni lamentati dagli attori ad un Parte_1 evento atmosferico eccezionale ed imprevedibile e per la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1667 c.c. e/o dell'art. 1669 c.c., nonché per la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1218 e/o 1223 c.c.; v) l'erroneità della pronuncia attesa l'insussistenza di responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della convenuta er difetto di legittimazione passiva attesa la responsabilità esclusiva del Parte_1
Progettista e TO dei OR, per l'omessa valutazione di fatti pacifici e dirimenti con violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1667 c.c. e/o dell'art. 1669 c.c., nonché con violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2056 c.c. e dell'art. 1223 c.c. e difetto assoluto di motivazione;
vi) l'erroneità della pronuncia in punto sussistenza e quantificazione del danno patito dai committenti, con violazione e falsa applicazione pag. 5/15 dell'art. 2056 c.c. e dell'art. 1223 c.c. e pronuncia emessa nell'insussistenza di prova;
vii) la fondatezza della domanda riconvenzionale mai scrutinata dal Giudice di prime cure;
viii) l'erroneità della pronuncia alle spese. L'appellante chiedeva quindi che la sentenza venisse riformata.
Si costituivano che contestavano Controparte_2 Controparte_1 nel merito le diverse censure di controparte e chiedevano la conferma della sentenza impugnata.
La Corte provvedeva sull'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza formulata dall'appellante che accoglieva. Era fissata udienza per tentare la conciliazione che dava esito negativo e la causa era quindi rimessa al collegio per la decisione previa concessione dei termini per precisare le conclusioni e depositare gli atti conclusivi.
* * *
3. Sulla prima censura di appello relativa alla violazione e/o falsa applicazione degli articoli 166, 167 e 168 bis, comma 5, c.p.c.;
Parte appellante con la prima censura lamenta la violazione degli articoli 166, 167 e
168 bis, comma 5 c.p.c.. Il Giudice di prime cure ha dichiarato tardiva la proposizione della domanda riconvenzionale di in applicazione del principio di Parte_1 diritto di cui alla pronuncia della Suprema Corte secondo cui “ Il differimento della prima udienza ex art. 168-bis, comma 5, c.p.c. intervenuto dopo la scadenza del termine per la costituzione del convenuto ex art. 166 c.p.c. non determina la rimessione in termini dello stesso convenuto ai fini della sua tempestiva costituzione e, di conseguenza, restano ferme le decadenze già maturate a suo carico ai sensi dell'art. 167 c.p.c. (Cass. Sez. 3, 03/02/2020, n. 2394, Rv. 657137 - 01).
La Suprema Corte spiega che quando vi sia un differimento di udienza ex art. 168 bis, quinto comma, c.p.c. ( ante riforma) solo “ nell'ipotesi in cui il decreto intervenga dopo la data di comparizione indicata in citazione, non ricorre alcun differimento del termine di costituzione del convenuto di cui all'art. 166 c.p.c” (Cass. Sez. 3, 19/02/2025, n.
4411).
pag. 6/15 L'ordinanza di differimento della prima udienza, nel caso in esame, risale al
9/7/2024, quando il termine ex art. 166 c.p.c. rispetto alla data della prima udienza fissata al 28.10.2024 non era ancora scaduto.
La costituzione di risulta, quindi, tempestiva come le eccezioni Parte_1 spiegate e la domanda riconvenzionale. Invero, rispetto alla data fissata al 10/11/2021 per la prima udienza di comparizione, il termine di almeno venti giorni prima della stessa per la costituzione sarebbe scaduto il 21/10/2021 e la comparsa di costituzione è stata depositata in data 20/10/2021.
Va quindi accolta la prima doglianza dell'appellante.
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4. Sulla seconda e terza censura di appello relative all'omessa pronuncia quanto alla fondatezza della eccezione preliminare di inoperatività della garanzia ex art.
1667, c. 1, c.c. e di decadenza dalla garanzia e/o prescrizione dell'azione attorea ex art. 1667 commi 2 e 3 c.c.. ha riproposto in appello l'eccezione di inoperatività della Parte_1 garanzia per le difformità e vizi dell'opera ai sensi del comma 1 del medesimo art. 1667
c.c., a mente del quale: “La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato
l'opera e le difformità ed i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili”, come formulata in comparsa di costituzione e risposta di primo grado (cfr. pag.
9- I grado
. L'appellante insiste sulla circostanza per cui i committenti Parte_1 sarebbero stati a conoscenza dei presunti vizi relativi alla posa delle tegole, in quanto essi avrebbero accettato l'opera come consegnata dall'impresa ed Parte_1 anche in ragione del fatto che “l'utilizzo da parte di della tecnica della Parte_1
“sovrapposizione con mutuo sostegno” delle tegole era ben nota al TO dei OR
Ing. ” (cfr. pag. 12 appello). Persona_1 eccepisce poi la decadenza e prescrizione ex art. 1667 c. 2 e 3 Parte_1
c.c. delle controparti dalla garanzia per vizi per tardività. Invero, l'appellante, da un lato, sostiene sia pacifica la circostanza dell'ultimazione e consegna delle opere esterne il 21/5/2018, senza che i committenti avanzassero lamentele o riserve di sorta e dall'altro, a fronte del fortunale verificatosi a fine estate del 2020 i committenti avrebbero denunciato “i presunti vizi delle opere esterne di cui alla presente causa … , pag. 7/15 via p.e.c. a solo in data 29 ottobre Parte_5 Parte_1
2020 (v. doc. n. 3 fasc. di I grado)” (cfr. pag. 14 appello). CP_2
Le censure sono infondate.
e hanno agito nei confronti Controparte_2 Controparte_1 dell'appaltatore per i vizi presenti nell'immobile all'esito dell'appalto affidato a e i vizi di cui si discute, cioè relativi al distacco delle tegole hanno Parte_1 comportato infiltrazioni di acqua, distacco di intonaco e di fatto l'impossibilità di un utilizzo ordinario del bene.
In tema di appalto, l'obbligo di denunziare, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla loro scoperta, le difformità o i vizi dell'opera, ex art. 1667, comma 2, c.c., presuppone che tale scoperta sia avvenuta dopo l'accettazione dell'opera, espressa, tacita o presunta, avvenuta, a cura del committente, al momento della consegna o della verifica. (Cass. 18409/2025).
Inoltre “in tema di appalto, la presa in consegna dell'opera da parte del committente non va confusa con l'accettazione della stessa, e non implica di per sé la rinunzia a far valere la garanzia per i difetti conosciuti o conoscibili quando sia seguita dalla denunzia delle difformità e dei vizi dell'opera” (Cass. 1576/2025).
In ogni caso “la consegna dell'opera e la sua accettazione (anche se presunta ai sensi dell'art. 1665, comma 3, c.c.) liberano l'appaltatore esclusivamente dalla responsabilità per vizi palesi e riconoscibili dal committente ex art. 1667 c.c., i quali devono necessariamente essere fatti valere in sede di verifica o collaudo”. (Cass.
11/2019)
I vizi di cui si discute nel caso in esame erano legati alla posa delle tegole, non inchiodate sull'orditura ma solo appoggiate, nonostante la rilevante pendenza. È evidente che, attesa la natura del vizio (mancata inchiodatura delle tegole), i committenti lo hanno potuto percepire solo a seguito del forte temporale e della caduta di diverse tegole con conseguenti infiltrazioni di acqua.
Quanto al ruolo del TO OR è irrilevante che questi potesse sapere della posa non corretta delle tegole nei rapporti tra committenza e Questa Parte_1 avrebbe dovuto dimostrare che il TO OR avesse comunicato alla committenza la scelta di non far fissare le tegole e che e Controparte_2 CP_1
pag. 8/15 , adeguatamente informati sulle specifiche tecniche della scelta, fossero CP_1
d'accordo con tale soluzione. Invero, il TO OR risponde ordinariamente delle errate soluzioni tecniche adottate anche verso la committenza (cfr. Cass. 27045/2024).
Vanno quindi rigettate la seconda e la terza doglianza di appello.
* * *
5. Sulla quarta censura di appello relativa alla asserita insussistenza di qualsivoglia responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della convenuta per la imputabilità dei danni ascrivibili ad un evento atmosferico Parte_1 eccezionale ed imprevedibile.
Parte appellante con la quarta censura lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 1667 e 1669 c.c. perché non sarebbe sussistente alcuna propria responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale giacché il danno lamentato sarebbe imputabile a eventi atmosferici eccezionali ed imprevedibili. allega che “L'eccezionalità di tali eventi atmosferici del 2 e 3 Parte_1 ottobre 2020 è dimostrata dalla dichiarazione dello stato di emergenza di cui al
Decreto del Presidente della Giunta Regionale Ligure n. 6838 del 4 novembre 2020 (v. doc. n. 4 fasc. di I grado) riconosciuto anche al ” (cfr. Parte_1 Controparte_3 pag. 16 appello). ha prodotto i dati ARPAL (cfr. doc. n. 4 dai Parte_1 Parte_1 quali emerge che nelle date del 2-3 ottobre 2020 i livelli di precipitazione
(precipitazione cumulata) raggiungono al massimo il valore di 6.6 (dalle ore 16 alle ore
17 del 2/10/2020), mentre i parametri relativi al vento raggiungono, come si legge anche nell'atto di costituzione di primo grado di parte appellante (“La velocità del vento di
19.90 m/s è, infatti, assai vicina a quella di 20.8 m/s che la scala di FO indica come Livello 9 - “Burrasca Forte”, livello che, secondo la stessa scala, produce gli
“Effetti sulla terra” descritti testualmente: “Possono verificarsi leggeri danni strutturali agli edifici (caduta di tegole e coperchi di camini)”.”), il livello di 19.90 m/s.
La censura è infondata.
In tema di garanzia per difformità e vizi nell'appalto, qualora essi risultino provati,
“si presume la colpa dell'appaltatore, al quale spetta, in base alle regole generali sulla responsabilità del debitore, non solo dimostrare di avere adoperato la diligenza e la pag. 9/15 perizia tecnica dovute, ma anche il fatto specifico, a lui non imputabile, che abbia causato il difetto” (Cass. 7267/2023).
Nel caso in esame l'appaltatore deduce quale esimente e causazione del danno la sussistenza di una “Burrasca moderata” che avrebbe effetti quali “Si staccano rami dagli alberi, ed è generalmente impossibile camminare controvento”.
In realtà secondo i dati scientifici noti solo una “Burrasca Forte”, con livello 9, cioè venti tra i 20.8 e i 24.4 metri al secondo, durante la quale “Possono verificarsi lievi danni strutturali agli edifici (caduta di tegole e coperchi di camini)”, avrebbe potuto concorrere alla causazione del danno.
Va poi evidenziato che il CTU ha considerato i dati ARPAL e a pagina 58 dell'elaborato ha precisato come “i picchi, di cui l'Arpal dà conto in quei giorni nella zona di Certosa, non sono da considerarsi corrispondenti, secondo la tradizionale scala di FO (che esprime la forza del vento, vedasi doc. 13), a venti di burrasca forte, bensì moderata (valore n. 8 della Scala FO), come tale non sufficiente a divellere le tegole di un tetto se correttamente assicurate. In sostanza la velocità del vento nelle due predette giornate non è assimilabile né a una tromba d'aria né a un ciclone né a un uragano, eventi – questi sì – a carattere eccezionale, che possono interferire anche sulle strutture degli edifici. E in un caso del genere, il danno non si sarebbe certo limitato ad alcune tegole a livello gronda o colmo, come invece è accaduto nella fattispecie” (cfr. CTU pag. 58).
Risulta, infine, provato che, attesa l'inclinazione di falda, le tegole avrebbero dovuto essere inchiodate e fissate all'ordito sottostante, a prescindere dalle condizioni meteorologiche presenti, per l'intrinseco rischio di caduta dovuta agli effetti della forza della gravità sulle altre forze in gioco.
Va, quindi rigettata la quarta censura di appello perché del tutto infondata.
* * *
6. Sulla quinta censura di appello relativa all'erroneità della pronuncia per
l'insussistenza di responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della convenuta per difetto di legittimazione passiva attesa la responsabilità Parte_1 esclusiva del Progettista e TO dei OR e relativa alla omessa valutazione del concorso di colpa del Progettista e TO OR . pag. 10/15 on la quinta censura di appello sostiene di aver dato esecuzione Parte_1
a direttive provenienti dal Progettista e TO OR e di essere, quindi esente da responsabilità. L'appellante sostiene che la pendenza di falda poteva essere rilevata solo da un tecnico, cioè dal TO OR, motivo per cui solo costui avrebbe potuto dare adeguate indicazioni circa il procedimento di fissaggio delle tegole. lamenta inoltre la violazione e/o falsa applicazione degli artt. Parte_1
1227, 2055 e 2056 c.c. per avere “attribuito in toto la responsabilità per i vizi dell'opera appaltata all'impresa appaltatrice e per averla condannata all'integrale risarcimento dei danni, come richiesto da parte attrice, trascurando di valutare il concorso causale efficiente del TO dei OR Ing. , alla produzione dei Per_1 danni subiti dai committenti” (cfr. pag. 22 appello).
La censura è infondata.
Quanto al ruolo del TO OR risulta neutra nei rapporti tra appaltatore e committente la circostanza riferita da cioè di aver seguito le Parte_1 direttive dell'Ingegnere . Invero, da un lato non si è formata piena prova Persona_1 su tale circostanza e dall'altro l'appaltatore deve comunque agire nel rispetto della regola d'arte (violata nel caso di specie come risulta dalla CTU) e, ove se ne discosti, deve dimostrare di aver agito quale nudus minister. La Corte di Cassazione a tale riguardo ha precisato che “l'appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale "nudus minister", per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo. Pertanto, in mancanza di tale prova,
l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né
l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori”
(Cass. 23594/2017).
pag. 11/15 In ogni caso il D.L. non è parte del presente giudizio e quindi nessuna domanda è ammissibile nei suoi confronti.
È, quindi, infondata anche la doglianza relativa alla omessa ripartizione della responsabilità e del danno conseguente tra impresa appaltatrice e TO OR, giacché costoro verso la committenza rispondono in solido. Il TO OR non è stato chiamato in causa, non è parte del giudizio e, quindi, il Tribunale non ha potuto ripartire nei rapporti interni tra impresa appaltatrice e TO OR le diverse responsabilità, ove dimostrate dalla Parte_1
Va, quindi, rigettata anche la quinta censura di appello perché infondata.
* * *
7. Sulla sesta censura di appello relativa alla quantificazione del danno.
Parte appellante con la sesta censura si duole della quantificazione del danno patito dai committenti, e , effettuate dal Controparte_2 Controparte_1
Giudice di prime cure che ha condannato al pagamento a Parte_1 controparte di un risarcimento di 16.186,51 euro oltre Iva.
L'appellante sostiene che controparte non avrebbe provato di aver sostenuto i vari costi di ripristino degli asseriti vizi e che il CTU non avrebbe valutato anche il regime di detraibilità fiscale utilizzato dai committenti.
La censura è infondata.
Il Tribunale di Genova ha liquidato il danno sulla base degli accertamenti della CTU, in misura pari al costo di ripristino dei vizi effettivamente riscontrati ed ascrivibili alla
La CTU è chiara, esaustiva e lineare nelle premesse, nel percorso Parte_1 tecnico seguito e nelle conclusioni rassegnate. Le parti hanno potuto contraddire con il
CTU e questi ha risposto ai rilievi critici. Il CTU ha accertato la presenza di vizi, ha quantificato i costi di ripristino, ha escluso alcune voci e ha contenuto la pretesa risarcitoria degli attori. È poi inconferente il regime fiscale adottato dai committenti, giacché, conclusa la pratica di ristrutturazione i costi per la rimozione dei vizi rappresentano voci comunque estranee alle eventuali agevolazioni fiscali utilizzate.
Va, quindi, rigettata anche la sesta censura di appello perché infondata.
* * *
pag. 12/15
8. Sulla settima censura di appello relativa al mancato scrutinio della domanda riconvenzionale.
Parte appellante con la settima censura si duole del mancato scrutinio da parte del
Tribunale di Genova della propria domanda riconvenzionale dichiarata inammissibile per la ritenuta tardività della costituzione in giudizio. ha chiesto la Parte_1 condanna dei committenti in via riconvenzionale al pagamento del corrispettivo d'appalto ancora dovuto a saldo, pari all'importo di Euro 14.053,83 (al lordo dell'IVA), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del dovuto al saldo.
La quantificazione degli importi dovuti risulta, secondo l'appellante dall'insieme dei documenti versati in atti, cioè dalle varie fatture e da un accordo novativo che sarebbe intercorso tra e i committenti, e Parte_1 Controparte_2
, per il versamento del saldo. L'accordo novativo, secondo Controparte_1 sarebbe provato dal contenuto di mail intercorse tra Parte_1 CP_2
e tra il 24 aprile 2020 ed il 6 maggio 2020 prodotte
[...] Parte_1 come documento 7 nonché dal comportamento tenuto dai committenti Parte_1 quanto ai pagamenti effettuati.
L'esame delle mail prodotte non fornisce prova dell'esistenza di una novazione attesa la genericità e l'equivocità del loro contenuto. Le mail non hanno un contenuto confessorio né si può desumere dal loro contenuto l'effettiva esistenza di un accordo novativo alla luce dell'entità dell'appalto e della molteplicità delle fatture emesse e dei pagamenti effettuati. Quanto a questi ultimi, proprio il loro numero a fronte delle diverse fatture emesse non costituisce prova dell'esistenza della novazione invocata da peraltro mai ammessa dai committenti che nelle loro difese Parte_1 sostengono di nulla dovere all'impresa appaltatrice.
Va, quindi rigettata anche la settima censura di appello.
* * *
9. Sulla pronuncia in punto spese della sentenza di primo grado.
Parte appellante ha chiesto che venisse riformata la sentenza di primo grado anche in punto spese. Il rigetto integrale delle censure avanzate dalla parte appellante, comporta la piena conferma della sentenza di primo grado, anche in punto spese. Quanto alle spese del presente grado va applicato il principio di soccombenza giacché sono state pag. 13/15 rigettate tutte le censure avanzate dall'appellante. Le spese di lite vanno liquidate sulla base del D.M. 10/3/2014 n. 55, come modificato dal D.M. 147/2022, e dei relativi criteri, tenendo conto del decisum (30.240,34 euro), nei valori medi (scaglione fino a
52.000,00 euro), come segue (Cass. 19482/2018 - Cass. 34575/2021 – Cass.
12537/2019): fase di studio 2.058,00 euro, fase introduttiva 1.418,00 euro, fase trattazione 3.045,00 euro, fase decisoria 3.470,00 euro (totale 9.991,00 euro)
* * *
10. Sull'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002.
Si deve dare atto della “sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002”
(Cass. SS.UU. 4315/2020), giacché l'appello nel merito è stato rigettato (Cass.
26907/2018).
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nel giudizio di appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_2
avverso la sentenza n. 2749/2023 emessa dal Tribunale di Controparte_1
Genova e pubblicata l'8/11/2023.
1. RIGETTA
l'appello proposto da parte appellante e per l'effetto
2. CONFERMA per quanto di ragione la sentenza impugnata;
3. CONDANNA la parte appellante a rifondere a favore della parte appellata le spese legali del presente grado di giudizio che liquida in 9.991,00 euro a titolo di compensi, oltre al rimborso forfetario ex art. 2, co. 2, D.M. n. 55/2014 (come modificato dal D.M. 147/2022), I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa, C.P.A. come per legge e alle successive spese occorrende;
4. DA' ATTO
pag. 14/15 della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 giacché l'appello è stato rigettato.
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 09/07/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
MA RO LA IL
pag. 15/15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 152/2024
La Corte D'Appello di Genova, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
LA IL Presidente
Riccardo Baudinelli Consigliere
MA RO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA Oggetto: appalto nel procedimento iscritto al n. 152 /2024 promosso da:
(C.F. ) con sede legale in via Seminella n. 50, Busalla Parte_1 P.IVA_1
(GE), in persona del suo legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli Avvocati
AS ND (C.F. e CodiceFiscale_1 Email_1
CA BR (C.F. PE , CodiceFiscale_2 Email_2 con domicilio eletto presso il loro studio in via XXV Aprile n. 11A/3, Genova, giusta procura in calce all'atto di appello appellante contro
(C.F. ), nata a Pompei (NA) in [...] Controparte_1 C.F._3
6/3/1989 e (CF ) nato a [...] in Controparte_2 C.F._4 data 9/6/1989, entrambi residenti in [...], Genova, rappresentati e difesi dall'Avvocato Innocenti Alessandra (C.F. – PE C.F._5
, con domicilio eletto presso il suo studio in Email_3 via Malta n. 4/1, Genova, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione appellati
* * *
Udienza collegiale di precisazione delle conclusioni del 3/3/2025 nelle forme della trattazione scritta.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
-parte appellante Parte_2
ha rassegnato le seguenti conclusioni:
[...] “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e domanda: in via preliminare: accertare e dichiarare il presente appello della conchiudente società procedibile e l'impugnazione Parte_1 Parte_3 ammissibile e manifestamente fondata, con ogni consequenziale provvedimento per la trattazione e l'istruzione della causa;
nel merito
- respingere le eccezioni e le domande tutte formulate contro la conchiudente appellante società dagli appellati Signori Parte_4
e nel presente giudizio d'appello, in quanto Controparte_2 Controparte_1 inammissibili e/o improcedibili ed, in ogni caso, siccome infondate in fatto e/o i diritto
e/o non provate;
- accogliere i motivi di appello tutti formulati dalla conchiudente appellante società
e, per l'effetto, in riforma integrale Parte_4 dell'impugnata sentenza:
a) in accoglimento del primo motivo di appello, accertare e dichiarare tempestiva la costituzione in giudizio in primo grado della conchiudente società Nordscavi di EL
RI & C. S.n.c., e, per l'effetto, dichiarare ed accertare ammissibili e procedibili le eccezioni e le domande dalla medesima società formulate, anche in via riconvenzionale, con la propria “Comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale” datata 19/10/2021;
b) conseguentemente ed anche in accoglimento degli ulteriori motivi di appello dedotti dalla conchiudente:
- in via istruttoria, disporre la rinnovazione della CTU;
- accogliere le eccezioni e le domande tutte formulate in primo grado dalla conchiudente che, anche ai sensi dell'art. 346 Parte_1 Parte_3
c.p.c., di seguito si ripropongono:
1) in via preliminare, accertare e dichiarare le decadenze e/o la prescrizione maturate ai sensi dell'articolo 1667, commi 1, 2 e 3 c.c. e, per l'effetto respingere le domande dei
Signori e , siccome inammissibili e/o improcedibili Controparte_2 Controparte_1
e, comunque, inaccoglibili siccome infondate;
pag. 2/15 2) nel merito, respingere integralmente le domande dei Sig.ri e Controparte_2
, in quanto infondate in fatto e/o diritto e, comunque, non provate sia Controparte_1 nell'an sia nel quantum;
3) in via riconvenzionale, accertare e dichiarare i Signori e Controparte_2 [...]
debitori verso la Società Nordscavi di EL RI & C. S.n.c., in persona CP_1 del suo legale rappresentante pro tempore, dell'importo di € 14.053,83, o quello minore che risulterà in corso di causa anche per mezzo di valutazione equitativa o a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, a titolo di saldo dei lavori svolti nell'immobile sito in
Genova – Via Al Garbo 33, e, conseguentemente, condannarli, in solido tra loro o come meglio, a corrispondere all'odierna convenuta la somma complessiva di € 14.053,83 o quella minore che risulterà in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al soddisfo, per i motivi tutti meglio dedotti in atti. Con vittoria di spese e compensi professionali ex D.M. 55/14 oltre spese generali 15%, IVA
e CPA come per legge, e delle spese e compensi di CTU, di entrambi gradi, compresa la fase cautelare in grado d'appello”
* * *
-parti appellate e hanno Controparte_1 Controparte_2 rassegnato le seguenti conclusioni:
“Piaccia a Questa Eccellentissima Corte rigettare l'appello ex adverso notificato per le ragioni, eccezioni e difese sopra indicate, confermando integralmente la sentenza di primo grado. In ogni caso, piaccia a Questa Eccellentissima Corte rigettare tutte le domande nuove proposte ex adverso. Vinte le spese del primo e secondo grado di giudizio”
* * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa e sul giudizio di primo grado.
Il Tribunale di Genova, con sentenza n. 2749/2023 pubblicata l'8/11/2023, così decideva:
“CONDANNA a pagare agli attori: Parte_4
-16.186,51 euro oltre Iva, interessi legali e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo, per le ragioni per le ragioni risarcitorie indicate nella motivazione. pag. 3/15 -le spese di lite, che liquida in 545,00 euro per esborsi e 7.616,00 euro per compensi, oltre accessori di legge.
-le spese di Ctu, liquidate con il decreto 11/9/23.
DICHIARA INAMMISSIBILE la domanda riconvenzionale della convenuta”.
Il presente giudizio ha ad oggetto il contratto di appalto stipulato dai signori e con cui commissionavano Controparte_2 Controparte_1 all'impresa i lavori di ristrutturazione dell'immobile di abitazione Parte_1 situato nella località “Garbo” a Rivarolo. L'appalto prevedeva, tra l'altro, il rifacimento della copertura dell'edificio (“inizialmente progettata con l'uso di abbadini di ardesia, e successivamente variata con l'impiego di tegole piane” cfr. pag. 2 sentenza impugnata), nonché la ristrutturazione degli interni dell'abitazione. I lavori erano eseguiti sulla scorta di un progetto dell'Ingegnere che assumeva la veste di TO Persona_1
OR. L'appalto prevedeva due interventi distinti con separati computi metrici (docc. nn. 5 e 6 l'uno per le opere esterne, l'altro per le opere interne. Parte_1
Trascorso poco meno di un anno dal termine delle opere, nell'estate del 2020, a causa di forti eventi temporaleschi si verificava il distacco della finitura intonacata delle pareti laterali dell'abbaino e di numerose tegole, l'innalzamento dei coppi posti a finitura e anche infiltrazioni di acqua provenienti dalla copertura.
e inviavano a controparte una Controparte_2 Controparte_1 lettera di denuncia dei vizi, intimandole di provvedere alla loro sistemazione e ripristino. non provvedeva e così parti attrici si rivolgevano a Parte_1 un'altra impresa.
e evocavano in giudizio la società Controparte_2 Controparte_1
e chiedevano che venisse condannata al risarcimento dei danni Parte_1 subiti (in conseguenza dell'errata esecuzione dei lavori commissionati), quantificati in un importo pari a 27.628,80 euro.
L'atto di citazione, notificato in data 4/5/2021, invitava controparte a comparire alla prima udienza, fissata per il giorno 28/10/2021. Il Tribunale differiva, con provvedimento del 9/7/2021, la prima udienza ex art. 185 bis comma 5, al 10/11/2021.
Si costituiva con comparsa depositata il 20/10/2021, eccependo Parte_1
i) il mancato avvio del procedimento di negoziazione assistita (espletato in corso di pag. 4/15 causa negativamente) e ii) la decadenza e la prescrizione della pretesa avversaria ai sensi dell'art. 1667 c.c..
La convenuta domandava il rigetto nel merito delle pretese di controparte e chiedeva, in via riconvenzionale, il pagamento del residuo saldo dei lavori, pari a 14.053,80 euro.
La causa veniva istruita con l'escussione di testi e a mezzo CTU dalla quale emergeva la presenza di vizi per 16.186,51 euro. Il Tribunale DI Genova: i) rilevava la tardiva costituzione di rispetto alla data di udienza indicata in atto Parte_1 di citazione con la decadenza dalla proposizione di eccezioni e della domanda riconvenzionale;
ii) riteneva, quindi, inammissibile la domanda riconvenzionale;
iii) accoglieva in parte la domanda degli attori condannando al Parte_1 pagamento di 16.186,51 euro.
* * *
2. Sull'oggetto dell'impugnazione. proponeva appello e formulava plurime censure, con cui Parte_1 lamentava: i) la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 166, 167 e 168 bis, comma 5, c.p.c.; ii) l'omessa pronuncia quanto alla fondatezza della eccezione di inoperatività della garanzia ex art. 1667, c. 1, c.c.; iii) l'omessa pronuncia quanto alla fondatezza della eccezione preliminare di decadenza dalla garanzia e/o prescrizione dell'azione attorea ex art. 1667 commi 2 e 3 c.c.; iv) l'erroneità della pronuncia attesa l'insussistenza di qualsivoglia responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della convenuta per la imputabilità dei danni lamentati dagli attori ad un Parte_1 evento atmosferico eccezionale ed imprevedibile e per la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1667 c.c. e/o dell'art. 1669 c.c., nonché per la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1218 e/o 1223 c.c.; v) l'erroneità della pronuncia attesa l'insussistenza di responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della convenuta er difetto di legittimazione passiva attesa la responsabilità esclusiva del Parte_1
Progettista e TO dei OR, per l'omessa valutazione di fatti pacifici e dirimenti con violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1667 c.c. e/o dell'art. 1669 c.c., nonché con violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2056 c.c. e dell'art. 1223 c.c. e difetto assoluto di motivazione;
vi) l'erroneità della pronuncia in punto sussistenza e quantificazione del danno patito dai committenti, con violazione e falsa applicazione pag. 5/15 dell'art. 2056 c.c. e dell'art. 1223 c.c. e pronuncia emessa nell'insussistenza di prova;
vii) la fondatezza della domanda riconvenzionale mai scrutinata dal Giudice di prime cure;
viii) l'erroneità della pronuncia alle spese. L'appellante chiedeva quindi che la sentenza venisse riformata.
Si costituivano che contestavano Controparte_2 Controparte_1 nel merito le diverse censure di controparte e chiedevano la conferma della sentenza impugnata.
La Corte provvedeva sull'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza formulata dall'appellante che accoglieva. Era fissata udienza per tentare la conciliazione che dava esito negativo e la causa era quindi rimessa al collegio per la decisione previa concessione dei termini per precisare le conclusioni e depositare gli atti conclusivi.
* * *
3. Sulla prima censura di appello relativa alla violazione e/o falsa applicazione degli articoli 166, 167 e 168 bis, comma 5, c.p.c.;
Parte appellante con la prima censura lamenta la violazione degli articoli 166, 167 e
168 bis, comma 5 c.p.c.. Il Giudice di prime cure ha dichiarato tardiva la proposizione della domanda riconvenzionale di in applicazione del principio di Parte_1 diritto di cui alla pronuncia della Suprema Corte secondo cui “ Il differimento della prima udienza ex art. 168-bis, comma 5, c.p.c. intervenuto dopo la scadenza del termine per la costituzione del convenuto ex art. 166 c.p.c. non determina la rimessione in termini dello stesso convenuto ai fini della sua tempestiva costituzione e, di conseguenza, restano ferme le decadenze già maturate a suo carico ai sensi dell'art. 167 c.p.c. (Cass. Sez. 3, 03/02/2020, n. 2394, Rv. 657137 - 01).
La Suprema Corte spiega che quando vi sia un differimento di udienza ex art. 168 bis, quinto comma, c.p.c. ( ante riforma) solo “ nell'ipotesi in cui il decreto intervenga dopo la data di comparizione indicata in citazione, non ricorre alcun differimento del termine di costituzione del convenuto di cui all'art. 166 c.p.c” (Cass. Sez. 3, 19/02/2025, n.
4411).
pag. 6/15 L'ordinanza di differimento della prima udienza, nel caso in esame, risale al
9/7/2024, quando il termine ex art. 166 c.p.c. rispetto alla data della prima udienza fissata al 28.10.2024 non era ancora scaduto.
La costituzione di risulta, quindi, tempestiva come le eccezioni Parte_1 spiegate e la domanda riconvenzionale. Invero, rispetto alla data fissata al 10/11/2021 per la prima udienza di comparizione, il termine di almeno venti giorni prima della stessa per la costituzione sarebbe scaduto il 21/10/2021 e la comparsa di costituzione è stata depositata in data 20/10/2021.
Va quindi accolta la prima doglianza dell'appellante.
* * *
4. Sulla seconda e terza censura di appello relative all'omessa pronuncia quanto alla fondatezza della eccezione preliminare di inoperatività della garanzia ex art.
1667, c. 1, c.c. e di decadenza dalla garanzia e/o prescrizione dell'azione attorea ex art. 1667 commi 2 e 3 c.c.. ha riproposto in appello l'eccezione di inoperatività della Parte_1 garanzia per le difformità e vizi dell'opera ai sensi del comma 1 del medesimo art. 1667
c.c., a mente del quale: “La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato
l'opera e le difformità ed i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili”, come formulata in comparsa di costituzione e risposta di primo grado (cfr. pag.
9- I grado
. L'appellante insiste sulla circostanza per cui i committenti Parte_1 sarebbero stati a conoscenza dei presunti vizi relativi alla posa delle tegole, in quanto essi avrebbero accettato l'opera come consegnata dall'impresa ed Parte_1 anche in ragione del fatto che “l'utilizzo da parte di della tecnica della Parte_1
“sovrapposizione con mutuo sostegno” delle tegole era ben nota al TO dei OR
Ing. ” (cfr. pag. 12 appello). Persona_1 eccepisce poi la decadenza e prescrizione ex art. 1667 c. 2 e 3 Parte_1
c.c. delle controparti dalla garanzia per vizi per tardività. Invero, l'appellante, da un lato, sostiene sia pacifica la circostanza dell'ultimazione e consegna delle opere esterne il 21/5/2018, senza che i committenti avanzassero lamentele o riserve di sorta e dall'altro, a fronte del fortunale verificatosi a fine estate del 2020 i committenti avrebbero denunciato “i presunti vizi delle opere esterne di cui alla presente causa … , pag. 7/15 via p.e.c. a solo in data 29 ottobre Parte_5 Parte_1
2020 (v. doc. n. 3 fasc. di I grado)” (cfr. pag. 14 appello). CP_2
Le censure sono infondate.
e hanno agito nei confronti Controparte_2 Controparte_1 dell'appaltatore per i vizi presenti nell'immobile all'esito dell'appalto affidato a e i vizi di cui si discute, cioè relativi al distacco delle tegole hanno Parte_1 comportato infiltrazioni di acqua, distacco di intonaco e di fatto l'impossibilità di un utilizzo ordinario del bene.
In tema di appalto, l'obbligo di denunziare, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla loro scoperta, le difformità o i vizi dell'opera, ex art. 1667, comma 2, c.c., presuppone che tale scoperta sia avvenuta dopo l'accettazione dell'opera, espressa, tacita o presunta, avvenuta, a cura del committente, al momento della consegna o della verifica. (Cass. 18409/2025).
Inoltre “in tema di appalto, la presa in consegna dell'opera da parte del committente non va confusa con l'accettazione della stessa, e non implica di per sé la rinunzia a far valere la garanzia per i difetti conosciuti o conoscibili quando sia seguita dalla denunzia delle difformità e dei vizi dell'opera” (Cass. 1576/2025).
In ogni caso “la consegna dell'opera e la sua accettazione (anche se presunta ai sensi dell'art. 1665, comma 3, c.c.) liberano l'appaltatore esclusivamente dalla responsabilità per vizi palesi e riconoscibili dal committente ex art. 1667 c.c., i quali devono necessariamente essere fatti valere in sede di verifica o collaudo”. (Cass.
11/2019)
I vizi di cui si discute nel caso in esame erano legati alla posa delle tegole, non inchiodate sull'orditura ma solo appoggiate, nonostante la rilevante pendenza. È evidente che, attesa la natura del vizio (mancata inchiodatura delle tegole), i committenti lo hanno potuto percepire solo a seguito del forte temporale e della caduta di diverse tegole con conseguenti infiltrazioni di acqua.
Quanto al ruolo del TO OR è irrilevante che questi potesse sapere della posa non corretta delle tegole nei rapporti tra committenza e Questa Parte_1 avrebbe dovuto dimostrare che il TO OR avesse comunicato alla committenza la scelta di non far fissare le tegole e che e Controparte_2 CP_1
pag. 8/15 , adeguatamente informati sulle specifiche tecniche della scelta, fossero CP_1
d'accordo con tale soluzione. Invero, il TO OR risponde ordinariamente delle errate soluzioni tecniche adottate anche verso la committenza (cfr. Cass. 27045/2024).
Vanno quindi rigettate la seconda e la terza doglianza di appello.
* * *
5. Sulla quarta censura di appello relativa alla asserita insussistenza di qualsivoglia responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della convenuta per la imputabilità dei danni ascrivibili ad un evento atmosferico Parte_1 eccezionale ed imprevedibile.
Parte appellante con la quarta censura lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 1667 e 1669 c.c. perché non sarebbe sussistente alcuna propria responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale giacché il danno lamentato sarebbe imputabile a eventi atmosferici eccezionali ed imprevedibili. allega che “L'eccezionalità di tali eventi atmosferici del 2 e 3 Parte_1 ottobre 2020 è dimostrata dalla dichiarazione dello stato di emergenza di cui al
Decreto del Presidente della Giunta Regionale Ligure n. 6838 del 4 novembre 2020 (v. doc. n. 4 fasc. di I grado) riconosciuto anche al ” (cfr. Parte_1 Controparte_3 pag. 16 appello). ha prodotto i dati ARPAL (cfr. doc. n. 4 dai Parte_1 Parte_1 quali emerge che nelle date del 2-3 ottobre 2020 i livelli di precipitazione
(precipitazione cumulata) raggiungono al massimo il valore di 6.6 (dalle ore 16 alle ore
17 del 2/10/2020), mentre i parametri relativi al vento raggiungono, come si legge anche nell'atto di costituzione di primo grado di parte appellante (“La velocità del vento di
19.90 m/s è, infatti, assai vicina a quella di 20.8 m/s che la scala di FO indica come Livello 9 - “Burrasca Forte”, livello che, secondo la stessa scala, produce gli
“Effetti sulla terra” descritti testualmente: “Possono verificarsi leggeri danni strutturali agli edifici (caduta di tegole e coperchi di camini)”.”), il livello di 19.90 m/s.
La censura è infondata.
In tema di garanzia per difformità e vizi nell'appalto, qualora essi risultino provati,
“si presume la colpa dell'appaltatore, al quale spetta, in base alle regole generali sulla responsabilità del debitore, non solo dimostrare di avere adoperato la diligenza e la pag. 9/15 perizia tecnica dovute, ma anche il fatto specifico, a lui non imputabile, che abbia causato il difetto” (Cass. 7267/2023).
Nel caso in esame l'appaltatore deduce quale esimente e causazione del danno la sussistenza di una “Burrasca moderata” che avrebbe effetti quali “Si staccano rami dagli alberi, ed è generalmente impossibile camminare controvento”.
In realtà secondo i dati scientifici noti solo una “Burrasca Forte”, con livello 9, cioè venti tra i 20.8 e i 24.4 metri al secondo, durante la quale “Possono verificarsi lievi danni strutturali agli edifici (caduta di tegole e coperchi di camini)”, avrebbe potuto concorrere alla causazione del danno.
Va poi evidenziato che il CTU ha considerato i dati ARPAL e a pagina 58 dell'elaborato ha precisato come “i picchi, di cui l'Arpal dà conto in quei giorni nella zona di Certosa, non sono da considerarsi corrispondenti, secondo la tradizionale scala di FO (che esprime la forza del vento, vedasi doc. 13), a venti di burrasca forte, bensì moderata (valore n. 8 della Scala FO), come tale non sufficiente a divellere le tegole di un tetto se correttamente assicurate. In sostanza la velocità del vento nelle due predette giornate non è assimilabile né a una tromba d'aria né a un ciclone né a un uragano, eventi – questi sì – a carattere eccezionale, che possono interferire anche sulle strutture degli edifici. E in un caso del genere, il danno non si sarebbe certo limitato ad alcune tegole a livello gronda o colmo, come invece è accaduto nella fattispecie” (cfr. CTU pag. 58).
Risulta, infine, provato che, attesa l'inclinazione di falda, le tegole avrebbero dovuto essere inchiodate e fissate all'ordito sottostante, a prescindere dalle condizioni meteorologiche presenti, per l'intrinseco rischio di caduta dovuta agli effetti della forza della gravità sulle altre forze in gioco.
Va, quindi rigettata la quarta censura di appello perché del tutto infondata.
* * *
6. Sulla quinta censura di appello relativa all'erroneità della pronuncia per
l'insussistenza di responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della convenuta per difetto di legittimazione passiva attesa la responsabilità Parte_1 esclusiva del Progettista e TO dei OR e relativa alla omessa valutazione del concorso di colpa del Progettista e TO OR . pag. 10/15 on la quinta censura di appello sostiene di aver dato esecuzione Parte_1
a direttive provenienti dal Progettista e TO OR e di essere, quindi esente da responsabilità. L'appellante sostiene che la pendenza di falda poteva essere rilevata solo da un tecnico, cioè dal TO OR, motivo per cui solo costui avrebbe potuto dare adeguate indicazioni circa il procedimento di fissaggio delle tegole. lamenta inoltre la violazione e/o falsa applicazione degli artt. Parte_1
1227, 2055 e 2056 c.c. per avere “attribuito in toto la responsabilità per i vizi dell'opera appaltata all'impresa appaltatrice e per averla condannata all'integrale risarcimento dei danni, come richiesto da parte attrice, trascurando di valutare il concorso causale efficiente del TO dei OR Ing. , alla produzione dei Per_1 danni subiti dai committenti” (cfr. pag. 22 appello).
La censura è infondata.
Quanto al ruolo del TO OR risulta neutra nei rapporti tra appaltatore e committente la circostanza riferita da cioè di aver seguito le Parte_1 direttive dell'Ingegnere . Invero, da un lato non si è formata piena prova Persona_1 su tale circostanza e dall'altro l'appaltatore deve comunque agire nel rispetto della regola d'arte (violata nel caso di specie come risulta dalla CTU) e, ove se ne discosti, deve dimostrare di aver agito quale nudus minister. La Corte di Cassazione a tale riguardo ha precisato che “l'appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale "nudus minister", per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo. Pertanto, in mancanza di tale prova,
l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né
l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori”
(Cass. 23594/2017).
pag. 11/15 In ogni caso il D.L. non è parte del presente giudizio e quindi nessuna domanda è ammissibile nei suoi confronti.
È, quindi, infondata anche la doglianza relativa alla omessa ripartizione della responsabilità e del danno conseguente tra impresa appaltatrice e TO OR, giacché costoro verso la committenza rispondono in solido. Il TO OR non è stato chiamato in causa, non è parte del giudizio e, quindi, il Tribunale non ha potuto ripartire nei rapporti interni tra impresa appaltatrice e TO OR le diverse responsabilità, ove dimostrate dalla Parte_1
Va, quindi, rigettata anche la quinta censura di appello perché infondata.
* * *
7. Sulla sesta censura di appello relativa alla quantificazione del danno.
Parte appellante con la sesta censura si duole della quantificazione del danno patito dai committenti, e , effettuate dal Controparte_2 Controparte_1
Giudice di prime cure che ha condannato al pagamento a Parte_1 controparte di un risarcimento di 16.186,51 euro oltre Iva.
L'appellante sostiene che controparte non avrebbe provato di aver sostenuto i vari costi di ripristino degli asseriti vizi e che il CTU non avrebbe valutato anche il regime di detraibilità fiscale utilizzato dai committenti.
La censura è infondata.
Il Tribunale di Genova ha liquidato il danno sulla base degli accertamenti della CTU, in misura pari al costo di ripristino dei vizi effettivamente riscontrati ed ascrivibili alla
La CTU è chiara, esaustiva e lineare nelle premesse, nel percorso Parte_1 tecnico seguito e nelle conclusioni rassegnate. Le parti hanno potuto contraddire con il
CTU e questi ha risposto ai rilievi critici. Il CTU ha accertato la presenza di vizi, ha quantificato i costi di ripristino, ha escluso alcune voci e ha contenuto la pretesa risarcitoria degli attori. È poi inconferente il regime fiscale adottato dai committenti, giacché, conclusa la pratica di ristrutturazione i costi per la rimozione dei vizi rappresentano voci comunque estranee alle eventuali agevolazioni fiscali utilizzate.
Va, quindi, rigettata anche la sesta censura di appello perché infondata.
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8. Sulla settima censura di appello relativa al mancato scrutinio della domanda riconvenzionale.
Parte appellante con la settima censura si duole del mancato scrutinio da parte del
Tribunale di Genova della propria domanda riconvenzionale dichiarata inammissibile per la ritenuta tardività della costituzione in giudizio. ha chiesto la Parte_1 condanna dei committenti in via riconvenzionale al pagamento del corrispettivo d'appalto ancora dovuto a saldo, pari all'importo di Euro 14.053,83 (al lordo dell'IVA), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del dovuto al saldo.
La quantificazione degli importi dovuti risulta, secondo l'appellante dall'insieme dei documenti versati in atti, cioè dalle varie fatture e da un accordo novativo che sarebbe intercorso tra e i committenti, e Parte_1 Controparte_2
, per il versamento del saldo. L'accordo novativo, secondo Controparte_1 sarebbe provato dal contenuto di mail intercorse tra Parte_1 CP_2
e tra il 24 aprile 2020 ed il 6 maggio 2020 prodotte
[...] Parte_1 come documento 7 nonché dal comportamento tenuto dai committenti Parte_1 quanto ai pagamenti effettuati.
L'esame delle mail prodotte non fornisce prova dell'esistenza di una novazione attesa la genericità e l'equivocità del loro contenuto. Le mail non hanno un contenuto confessorio né si può desumere dal loro contenuto l'effettiva esistenza di un accordo novativo alla luce dell'entità dell'appalto e della molteplicità delle fatture emesse e dei pagamenti effettuati. Quanto a questi ultimi, proprio il loro numero a fronte delle diverse fatture emesse non costituisce prova dell'esistenza della novazione invocata da peraltro mai ammessa dai committenti che nelle loro difese Parte_1 sostengono di nulla dovere all'impresa appaltatrice.
Va, quindi rigettata anche la settima censura di appello.
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9. Sulla pronuncia in punto spese della sentenza di primo grado.
Parte appellante ha chiesto che venisse riformata la sentenza di primo grado anche in punto spese. Il rigetto integrale delle censure avanzate dalla parte appellante, comporta la piena conferma della sentenza di primo grado, anche in punto spese. Quanto alle spese del presente grado va applicato il principio di soccombenza giacché sono state pag. 13/15 rigettate tutte le censure avanzate dall'appellante. Le spese di lite vanno liquidate sulla base del D.M. 10/3/2014 n. 55, come modificato dal D.M. 147/2022, e dei relativi criteri, tenendo conto del decisum (30.240,34 euro), nei valori medi (scaglione fino a
52.000,00 euro), come segue (Cass. 19482/2018 - Cass. 34575/2021 – Cass.
12537/2019): fase di studio 2.058,00 euro, fase introduttiva 1.418,00 euro, fase trattazione 3.045,00 euro, fase decisoria 3.470,00 euro (totale 9.991,00 euro)
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10. Sull'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002.
Si deve dare atto della “sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002”
(Cass. SS.UU. 4315/2020), giacché l'appello nel merito è stato rigettato (Cass.
26907/2018).
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nel giudizio di appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_2
avverso la sentenza n. 2749/2023 emessa dal Tribunale di Controparte_1
Genova e pubblicata l'8/11/2023.
1. RIGETTA
l'appello proposto da parte appellante e per l'effetto
2. CONFERMA per quanto di ragione la sentenza impugnata;
3. CONDANNA la parte appellante a rifondere a favore della parte appellata le spese legali del presente grado di giudizio che liquida in 9.991,00 euro a titolo di compensi, oltre al rimborso forfetario ex art. 2, co. 2, D.M. n. 55/2014 (come modificato dal D.M. 147/2022), I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa, C.P.A. come per legge e alle successive spese occorrende;
4. DA' ATTO
pag. 14/15 della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 giacché l'appello è stato rigettato.
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 09/07/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
MA RO LA IL
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