Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 29/05/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 874/2025 DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE
Dott.ssa Elisabetta DONELLI GIUDICE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 874/2025, promossa con ricorso depositato il 04.03.2025 da:
1) Parte_1
nata a [...] il [...]
cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
con l'Avv. Laura Ambrosetti
2) Parte_2
nato a [...] il [...]
cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...]
con l'Avv. Fabio Bottinelli
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in NA (VA), in data 22 dicembre 2001
pagina1 di 9
separati con sentenza n. 735/2023, pubblicata in data 14.07.2023 passata in giudicato il
30.11.2023.
con i seguenti figli maggiorenni e minorenni:
ato in Varese in data 26.06.1997, maggiorenne ed economicamente indipendente;
Per_1
nato in [...] in data [...], maggiorenne ed economicamente indipendente;
Per_2
nato in [...] in data [...], maggiorenne, studente universitario non Per_3
economicamente indipendente;
nata in [...] in data [...], minorenne;
Per_4
nata in [...] in data [...] minorenne;
Per_5
nata in [...] in data [...], minorenne. Per_6
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 04.03.2025, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1) PRONUNCIA DI SCIOGLIMENTO. Pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile dei coniugi e trascritto negli atti di matrimonio del Comune di Parte_1 Parte_2
NA (anno 2001, Atto n.21- Parte I-Serie -) e, per l'effetto, ordinare al competente Ufficiale
di stato civile di procedere alle dovute annotazioni ed incombenze;
2) ASSEGNAZIONE CASA CONIUGALE. Confermare l'assegnazione della casa coniugale,
di proprietà della RA che ne è unica proprietaria, con tutto l'arredamento, Parte_1
Per_ ove ella abita stabilmente con le due figlie minori ed , e che viene frequentata Per_5
anche da parte degli altri figli. La RA continuerà a farsi carico in via Parte_1
esclusiva del pagamento della rata di mutuo e del finanziamento gravanti sull'immobile ex casa coniugale e che sono intestati al signor . In caso di eventuale futura vendita di tale Pt_2
immobile il signor dichiara sin da ora di non avere nulla da pretendere dalla Parte_2
RA ad alcun titolo in relazione al detto immobile e suoi arredi per rate di Parte_1
pagina2 di 9 muto o finanziamento o altro dallo stesso pagate in passato;
3) RESIDENZA, AFFIDAMENTO E COLLOCAMENTO PREVALENTE DEI FIGLI.
Tutti i figli, escluso il maggiore che ha una propria autonomia di vita, avranno la Per_1
residenza anagrafica presso l'abitazione materna. Le figlie minorenni , ed Per_4 Per_5
vengono affidate congiuntamente ad entrambi i genitori. , di anni 16, per Per_6 Per_4
esigenze di studio e di sport (è iscritta ad una società di calcio a Gavirate e svolge 5 allenamenti a settimana oltre le partite), avrà collocamento prevalente presso l'abitazione paterna, e si rapporterà liberamente ed autonomamente con la madre frequentando l'abitazione di questa in Mondonico secondo le proprie necessità di vita e previ accordi con la stessa. e Per_5
, rispettivamente di anni 14 e 10, invece avranno collocamento prevalente presso Per_6
l'abitazione materna e continueranno a rapportarsi con il padre secondo il calendario che era già stato stabilito in separazione e che verrà sotto meglio dettagliato. , maggiorenne di Per_2
anni 22 ed economicamente indipendente, vivrà prevalentemente con la madre e si rapporterà
con il padre liberamente in base alle proprie disponibilità di tempo. , maggiorenne ma Per_3
studente al primo anno presso l'università Insubria di Varese dividerà il proprio collocamento tra l'abitazione paterna e materna, a seconda delle proprie necessità come dettate dai suoi impegni universitari e sportivi.
I genitori, svolgendo entrambi attività lavorativa, si impegnano a collaborare nella gestione
Per_ quotidiana dei figli, ed in particolare delle due più piccole ed , concordando Per_5
insieme come organizzarsi e a tale fine si impegnano a comunicarsi i rispettivi turni di lavoro settimanali ogni venerdì sera ed a confrontarsi sulle modalità di gestione settimanale.
Onde evitare incomprensioni, si impegnano a comunicare tra loro via mail, anticipando le medesime conversazioni anche sulla piattaforma whatsapp.
Essi si impegnano altresì a comunicarsi reciprocamente ogni questione, di cui verranno a conoscenza diretta o indiretta, riguardanti le scelte di vita, lavorative o di studio anche degli altri figli, anche dei maggiorenni e, ove necessario, a confrontarsi sulle stesse e discuterne pagina3 di 9 insieme ai figli medesimi.
4) MODALITA' DI VISITA DEL PADRE CON LE MINORI E . Il padre Per_5 Per_6
Per_ avrà facoltà di rapportarsi con le minori ed con le seguenti modalità di visita: Per_5
• a week end alternati dalle ore 20 del giovedì alle ore 20 della domenica. Durante la settimana senza il week end il padre potrà prendere le figlie il giovedì all'uscita da scuola tenendole con sé sino alle ore 20 del venerdì sera. Restano salvi diversi e migliori accordi tra i genitori, nel rispetto degli impegni lavorativi dei medesimi e degli impegni scolastici ed extrascolastici delle figlie. I genitori concordano sin da ora, anche in deroga agli accordi ed al calendario citati,
che la figlia , che frequenta le scuole superiori in prossimità dell'abitazione paterna, Per_5
ha la libera facoltà di fermarsi presso quest'ultima per ragioni di studio o di mera comodità;
• le festività natalizie e pasquali seguiranno l'alternanza annuale e verranno, di norma, salvo variazioni concordate, così suddivise: la Vigilia del Natale con un genitore e il giorno del Santo
Natale con l'altro dalle ore 11 sino alla sera alle 21.00 (giorno della vigilia di Natale 2024
con il padre e giorno di Natale 2024 con la madre), il giorno di S. Stefano 26.12.24 con un genitore (2024 con la madre), ultimo dell'anno e primo dell'anno con un genitore (31.12.2024
e 1.1.2025 con madre), l'Epifania con l'altro genitore (2025 con il padre); le festività Pasquali
verranno trascorse quanto alla domenica di Pasqua con un genitore (2025 con la madre) e quanto al lunedì dell'Angelo con l'altro (2025 con il padre), salvo diversi accordi tra i genitori e garantendo sempre l'alternanza annuale. Ad esempio i genitori potranno concordare previamente di gestirsi le vacanze natalizie e pasquali per più giorni consecutivi presso l'uno o l'altro o di gestire parzialmente ciascuno la giornata del Santo Natale (pranzo con un genitore e cena con l'altro).
Per_
• le minori e trascorreranno la festa del papà ed il compleanno di quest'ultimo Per_5
con il signor e la festa della mamma ed il compleanno della stessa con la RA Pt_2
. Per quanto concerne i compleanni di queste due figlie i genitori cercheranno, Pt_1
compatibilmente con i propri impegni lavorativi e di vita, di festeggiare entrambi,
pagina4 di 9 separatamente, la giornata del compleanno;
Per_
• le vacanze estive con i genitori, saranno trascorse dalle minori e per un periodo Per_5
di ferie della durata di 2 settimane, anche consecutive, con facoltà di recarsi nelle località di villeggiatura. Il periodo in questione dovrà essere concordato tra i genitori, di anno in anno,
entro e non oltre il 31 maggio, posto che entrambi hanno l'onere di comunicare tempestivamente il piano di ferie al rispettivo datore di lavoro;
5) MODALITA' DI VISITA DI ANGELICA CON LA MADRE. La figlia minorenne di anni 16 che , come anzidetto per esigenze di studio e di sport, avrà collocamento Per_4
prevalente presso il padre, si rapporterà con la madre in modo libero e in giorni ed orari che deciderà autonomamente con la stessa madre, a seconda delle proprie disponibilità di tempo scolastiche e sportive;
6) NI NA . Entrambi i genitori si Parte_3
impegnano a provvedere al mantenimento ordinario (vitto, alloggio, concorso spese casa,
utenze, consumi, abbigliamento ordinario compresi i cambi di stagione, spese cancelleria scolastica effettuate nel corso dell'anno, ricarica telefonica, paghetta, benzina per spostamenti,
farmaci da banco ed ogni altro costo connesso all'esigenza ordinaria di vita) dei figli ancora studenti e non economicamente indipendenti e in relazione al periodo di Per_3 Per_4
collocamento, prevalente o meno, presso le rispettive abitazioni.
7) NI NA DI AZZURRA ED ALICE. Il padre Parte_2
Per_ verserà alla RA per il mantenimento ordinario di ed un Parte_1 Per_5
assegno mensile di € 400,00= (quattrocentoeuro=) mediante versamento sul conto intestato solo alla RA , i cui dati verranno comunicati. Il versamento dovrà essere effettuato Pt_1
entro il giorno 05 di ogni mese. Detto importo verrà annualmente aggiornato secondo i parametri ISTAT, con decorrenza dall'annualità successiva a quella della sentenza di divorzio;
8) ASSEGNO UNICO. Per accordo dei coniugi, la RA beneficerà Parte_1
dell'assegno unico per tutti i figli residenti con la stessa al 100% che attualmente, per 4 figli pagina5 di 9 studenti di cui uno già maggiorenne, ammonta ad euro 1.014,00= al mese. Tale beneficio a favore della RA resta valido anche qualora la richiesta di assegno familiare, Pt_1
laddove più conveniente, venisse inoltrata presso il competente ente svizzero;
resta inteso tra le parti che la futura decurtazione dell'assegno unico non implicherà un automatico incremento corrispondente compensativo a carico del padre;
9) SPESE STRAORDINARIE PER I FIGLI NON ECONOMICAMENTE
INDIPENDENTI JONAH, , E . I coniugi ripartiranno tra di Per_4 Per_5 Per_6
loro, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie riferite ai figli , , Per_3 Per_4
Per_
ed secondo quanto previsto nelle Linee Guida del Tribunale di Varese e della Per_5
Corte d'Appello di Milano che di seguito si riportano:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c)
trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c)
materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d)
dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
pagina6 di 9 g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno)
dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
- spese da concordare: avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro (tramite comunicazione mail anticipata su whatsapp),
dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo
10 giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di dissenso è
facoltà del genitore proponente rivolgersi al magistrato per valutare l'opportunità del rifiuto dell'altro genitore.
- spese anticipate: il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
A modifica del protocollo i genitori si accordano che eventuali costi di baby sitter,
eventualmente necessari per la gestione quotidiana dei figli, verranno sostenuti in proprio,
senza richiedere all'altro alcun rimborso.
10) I coniugi attualmente sono economicamente autosufficienti e quindi rinunciano al reciproco mantenimento;
11) i coniugi si autorizzano sin da ora al reciproco rilascio e/o rinnovo dei passaporti e dei documenti di identità validi all'espatrio per i figli minori;
pagina7 di 9 12) spese legali compensate tra le parti.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2),
lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in NA (VA), in data 22.12.2001 con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di NA
(anno 2001 atto n. 21 parte I ) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza,
passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 22 maggio 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
pagina8 di 9 Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina9 di 9