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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 12/08/2025, n. 1492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1492 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Seconda Civile
in persona del giudice monocratico dott.ssa Valentina Giasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 120 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021 promossa
DA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Pt_2
(C.F. ), rappresentati e difesi
[...] C.F._2 dall'Avv. Luigi Cerchione, come da procura in atti;
-parte opponente-
CONTRO (P. I. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaele Zurlo e dall'Avv. Andrea Ornati, come da procura in atti;
-parte opposta -
FATTO E DIRITTO Con atto di citazione ex art. 645 c.p.c. e Parte_1 Pt_2 proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 2205/2019
[...] con il quale il Tribunale di Latina aveva ingiunto loro di pagare in favore di € 27.484,51, oltre interessi e spese, quale Controparte_1 saldo passivo del finanziamento n. 19144. Gli opponenti eccepivano l'inefficacia ex art. 644 c.p.c. del decreto ingiuntivo per violazione del termine di notifica, la prescrizione del credito, l'omessa notifica della cessione del credito con conseguente difetto di legittimazione ad agire dell' l'illegittima Controparte_1 applicazione da parte della banca di tassi superiori al tasso soglia usura e la non corretta applicazione di commissioni di massimo scoperto. Chiedevano quindi di annullare o revocare il decreto ingiuntivo e così concludevano: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, 1) preliminarmente l'inefficacia del decreto ingiuntivo nr. 2205/2019; 2) nel merito accertare e dichiarare che nessuna somma
1 è dovuta;
3) con vittoria di spese, competenze e onorari di causa in favore dei sottoscritti procuratori dichiarati antistatari.”. Costituitasi in giudizio eccepiva preliminarmente Controparte_1 l'inammissibilità dell'opposizione per difetto di notifica, nel merito insisteva per il rigetto dell'avversa opposizione e la conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto con vittoria delle spese di lite. Così concludeva: Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, In via preliminare, di rito - dichiarare l'inammissibilità della presente opposizione per la nullità della notifica effettuata a mezzo pec;
In via principale, nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento di quanto sopra formulato condannare, in ogni caso, il Sig. e/o la Sig.ra al Parte_1 Parte_2 pagamento in favore della società della somma Controparte_1 identica a quella ingiunta ( € 27.484,51) o della diversa, maggiore
o minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende”. Conclusa l'istruttoria mediante produzione documentale, la causa veniva assegnata alla scrivente in data 05.09.2024 in esecuzione del decreto n. 85/2024 del Presidente del Tribunale a seguito del trasferimento presso altro ufficio giudiziario del giudice precedentemente assegnatario. All'udienza del 08.04.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza emessa in pari data sulle conclusioni rassegnate dalle parti con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione del provvedimento.
In via preliminare, va dato atto che l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione per difetto di notifica a mezzo pec, sollevata da parte opposta, risulta essere stata già decisa alla prima udienza, con provvedimento del 13.09.2022, in applicazione del principio di superamento del vizio dell'atto in caso di raggiungimento dello scopo (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 14063 del 21/05/2024).
Sempre in via preliminare occorre rilevare che l'opposto solo con le note di trattazione per l'udienza del 16.02.2023 ha eccepito tardivamente l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria. In tema di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda, ma l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza;
ove ciò non avvenga, il giudice d'appello può disporre la mediazione, ma non vi è obbligato, neanche nelle materie indicate
2 dallo stesso art. 5, comma 1-bis, atteso che in grado d'appello l'esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda solo quando è disposta discrezionalmente dal giudice, ai sensi dell'art. 5, comma 2 (cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 25155 del 10/11/2020). Tale eccezione è dunque tardiva e non merita accoglimento.
Tanto premesso, l'opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. apre un normale giudizio di cognizione in cui il ricorrente assume la veste sostanziale di attore ed ha l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa;
spetta all'opponente-convenuto sostanziale invece allegare e provare fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'altrui domanda. Sin dalla fase monitoria risultano prodotti a sostegno della pretesa creditoria il contratto di finanziamento n. 19144 per l'erogazione di un prestito personale, sottoscritto da e Parte_1 Pt_2 con l'atto di cessione del credito pro
[...] Controparte_2 CP_ soluto a società del gruppo pubblicato sulla Controparte_1 Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II, n. 21, del 18/02/2017, in conformità a quanto disposto dall'art. 58, secondo comma, del D.Lgs. 385/1993, nonché documentazione attestante la sufficiente determinazione del credito oggetto di cessione e l'inclusione del credito oggetto del provvedimento monitorio nella operazione di “cessione in blocco” (doc. n. 1, 4, 8, 9 fascicolo monitorio). Con efficacia ex art. 115 c.p.c. parte opponente non ha contestato di aver concluso il contratto e non ha contestato l'inadempimento rispetto all'obbligo di pagamento di tutte le rate mensili contrattualmente previste. A fronte della produzione documentale della parte opposta a dimostrazione del credito ingiunto, gravava su parte opponente l'onere di introdurre in giudizio elementi modificativi, estintivi o impeditivi dell'altrui pretesa.
Gli opponenti hanno eccepito l'inefficacia del decreto ingiuntivo per violazione del termine di notifica di cui all'art. 644 c.p.c., la prescrizione del credito, il difetto di legittimazione ad agire della per difetto di notifica della cessione e l'infondatezza Controparte_1 della pretesa creditoria per illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto e degli interessi oltre il tasso di soglia.
Il motivo di opposizione relativo all'inefficacia del decreto ingiuntivo per violazione del termine di notifica di cui all'art. 644 c.p.c. è fondato e determina l'inefficacia del decreto ingiuntivo nei termini di seguito indicati.
3 Come noto, l'inefficacia del decreto ingiuntivo è vizio attinente all'irregolarità procedurale dell'ingiunzione che, pur ritualmente contestata con l'opposizione (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 36496 del 24/11/2021), non determina, in re ipsa, l'invalidità ovvero la nullità del decreto ingiuntivo opposto, potendo costituire motivo per l'elusione delle spese liquidate in fase monitoria, all'esito della verifica della pretesa monitoria, ove ribadita dal creditore nel giudizio a cognizione piena. Infatti, giurisprudenza condivisa da questo Tribunale ha precisato che la notificazione del decreto ingiuntivo oltre il termine di quaranta giorni dalla pronuncia comporta, ai sensi dell'art. 644 cod. proc. civ., l'inefficacia del provvedimento, quindi rimuove l'intimazione di pagamento con esso espressa ed osta al verificarsi delle conseguenze che l'ordinamento vi correla, ma non tocca, in difetto di previsione in tal senso, la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale. Ne deriva che, ove su detta domanda si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta (in senso sostanziale), la quale eccepisca quell'inefficacia, il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il potere-dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione (con le implicazioni in ordine alle spese della fase monitoria), ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 951 del 16/01/2013). Dunque, in caso di notificazione del decreto ingiuntivo oltre i termini di legge, l'opposizione proposta al fine di eccepirne l'inefficacia non esime il giudice dal decidere non solo sulla proposta eccezione, ma anche sulla fondatezza della pretesa creditoria già azionata in via monitoria (ex plurimis, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3908 del 29/02/2016). Nel caso di specie il decreto ingiuntivo è stato notificato ai debitori ingiunti oltre il termine di gg 60 di cui all'art. 644 c.p.c., atteso che il decreto ingiuntivo risulta emesso in data 03.12.2019 e notificato il 23.11.2020. Deve di conseguenza ritenersi accertata l'inefficacia del provvedimento monitorio, che deve essere revocato. Come detto, occorre in ogni caso valutare nel merito la fondatezza della domanda di accertamento del credito e di condanna al pagamento avanzate da parte creditrice opposta.
Per quanto riguarda l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di sollevata dalla parte opponente, fondata su un Controparte_1 asserito difetto di notifica della cessione del credito con la CP_2
ritiene il Tribunale che l'eccezione sia infondato e
[...] debba essere rigettata.
4 Già nell'ambito del procedimento monitorio ha Controparte_1 prodotto documentazione idonea a dimostrare la propria legittimazione attiva. Risultano, infatti, allegati al ricorso per decreto ingiuntivo il contratto di finanziamento n. 19144 per l'erogazione di un prestito personale, sottoscritto da Parte_1
e con l'atto di cessione
[...] Parte_2 Controparte_2 CP_ del credito pro soluto a società del gruppo Controparte_1 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II, n. 21, del 18/02/2017, contente il credito maturato dalla
[...] in conformità a quanto disposto dall'art. 58, secondo CP_2 comma, del D.Lgs. 385/1993, nonché documentazione attestante la sufficiente determinazione del credito oggetto di cessione e l'inclusione del credito oggetto del provvedimento monitorio nella operazione di “cessione in blocco” (doc. n. 1, 4, 8, 9 fascicolo monitorio). È necessario inoltre evidenziare che detto atto di cessione è stato formalmente notificato ex art. 1264 c.c. con raccomandata ricevuta dal debitore in data 03.05.2017 e da Parte_1 Parte_2 per compita giacenza in data 10.06.2017. Tanto premesso, il Tribunale aderisce al più recente orientamento giurisprudenziale secondo cui la cessione del credito ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata, ed è dettato con riguardo all'interesse del debitore stesso, al fine di ammettere od escludere la portata liberatoria del pagamento fatto al cedente, anziché al cessionario, ma non toglie che la cessione medesima, perfezionatasi con l'accordo fra cedente e cessionario, operi il trasferimento della titolarità del diritto ceduto e, conseguentemente, attribuisca al solo cessionario la legittimazione ad agire contro il debitore, per conseguire la prestazione dovuta (cfr da ultimo, Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 11436 del 30/04/2021; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1012 del 25/01/2012). Il contratto di cessione di credito ha, infatti, natura consensuale;
il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario. Di conseguenza il cessionario assume la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c. (cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 4713 del 19/02/2019). La notifica ex art. 1264 c.c. peraltro è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, ma non esclude la formale titolarità del credito in capo alla cessionaria. La cessione del credito in blocco, contenente anche il credito per cui è causa, sottoscritta in data 16.01.2017 è atto intervenuto tra Banca Ifis s.p.a. e formalmente portato a conoscenza dei Controparte_1 debitori ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1264 c.c.
5 Ne consegue che si tratta di cessione del credito pienamente opponibile al debitore. Facendo applicazione dei sopraesposti principi, si evidenzia che parte opposta ha validamente provato la titolarità del credito fatto valere in giudizio. Il motivo di opposizione, dunque, non merita accoglimento.
Con altro motivo di opposizione, gli opponenti hanno eccepito la prescrizione del credito. Anche Tale motivo è infondato. Come si evince dalla documentazione in atti e dalle allegazioni delle parti, gli opponenti hanno effettuato l'ultimo versamento nel mese di ottobre 2010. È da tale momento che è iniziato a decorrere il termine di prescrizione ordinario decennale. Interveniva poi atto interruttivo della prescrizione, costituito dalla lettera di notifica della cessione e contestuale messa e in mora inviata con raccomandata a/r del 27.07.2017, regolarmente ricevuta dal debitore Parte_1
in data 03.05.2017 e da per compita giacenza
[...] Parte_2 in data 10.06.2017. Ne consegue che al momento del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo nel novembre 2019 il diritto di credito originariamente vantato da (poi oggetto di cessione in favore Controparte_2 di non era ancora prescritto. Controparte_1
Con l'ultimo motivo di opposizione gli opponenti hanno eccepito l'erronea determinazione delle somme oggetto del provvedimento monitorio per illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto, nonché per una asserita applicazione di tassi usurari. Anche tale motivo di opposizione non merita accoglimento. Gli opponenti, infatti, nulla hanno dedotto o contestato in modo specifico, essendosi limitati ad una generica opposizione in merito alla effettiva prova del credito ingiunto ed alla determinazione delle somme oggetto del provvedimento monitorio. E' utile richiamare i più recenti arresti giurisprudenziali in materia, secondo cui “In materia di contratto di conto corrente bancario, ed in riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore al primo gennaio 2010 – data di entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009 – al fine di verificare se sia intervenuto il superamento del tasso soglia dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, occorre effettuare la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) dell'interesse praticato in concreto con il "tasso soglia", nonché della commissione di massimo scoperto (CMS) applicata, con la "CMS soglia", calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali,
6 emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 108 del 2008, compensandosi, quindi, il valore della eventuale eccedenza della CMS praticata in concreto, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il "margine" eventualmente residuo degli interessi, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati. Tale operazione deve essere effettuata con riferimento ad ogni trimestre, dovendosi verificare il superamento della soglia usuraria con riferimento ai diversi valori medi che sono oggetto della rilevazione eseguita con tale periodicità, giusta il disposto di cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 108 del 1996.” (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 1464 del 18/01/2019; Cass. Sez. U - , Sentenza n. 19597 del 18/09/2020). È stato inoltre chiarito che “in prospettiva del confronto con il tasso soglia antiusura non è corretto sommare interessi corrispettivi ed interessi moratori. Alla base di tale conclusione vi è la constatazione che i due tassi sono alternativi tra loro: se il debitore è in termini deve corrispondere gli interessi corrispettivi, quando è in ritardo qualificato dalla mora, al posto degli interessi corrispettivi deve pagare quelli moratori;
di qui la conclusione che i tassi non si possano sommare semplicemente perché si riferiscono a basi di calcolo diverse: il tasso corrispettivo si calcola sul capitale residuo, il tasso di mora si calcola sulla rata scaduta;
ciò vale anche là dove sia stato predisposto, come in questo caso, un piano di ammortamento, a mente del quale la formazione delle varie rate, nella misura composita predeterminata di capitale ed interessi, attiene ad una modalità dell'adempimento dell'obbligazioni gravante sulla società utilizzatrice di restituire la somma capitale aumentata degli interessi;
nella rata concorrono, infatti, la graduale restituzione del costo complessivo del bene e la corresponsione degli interessi;
trattandosi di una pattuizione che ha il solo scopo di scaglionare nel tempo le due distinte obbligazioni” (cfr. in motivazione, Cass., ord. 28.06.2019, n. 17447). Tanto premesso in termini generali, si evidenzia che nessuna specifica allegazione e nessun riscontro probatorio sono stati introdotti in giudizio dagli opponenti. Le eccezioni, infatti, sono state formulate in modo teorico ed astratto, senza alcuno specifico richiamo alle previsioni contrattuali rilevanti nel caso concreto ed appaiono radicalmente prive di ogni necessaria puntuale allegazione e riscontro probatorio e di un conferente richiamo ai rapporti contrattuali posti alla base del ricorso per decreto ingiuntivo. Questi, infatti, deducono genericamente l'applicazione di tassi di interesse ultra legali e dell'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto ma non richiamano alcuna previsione contrattuale rilevante nel caso concreto, non fanno applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità e di merito in materia né descrivono puntualmente il metodo di calcolo utilizzato e le ragioni per cui possa dirsi integrata nel caso
7 concreto l'illegittimità dei criteri di calcolo per la determinazione del credito ingiunto.
Infine, è necessario ribadire come nel caso di specie non potesse essere disposta una consulenza tecnica d'ufficio, pur richiesta da parte opponente. Aderendo al maggioritario e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, la consulenza tecnica di ufficio costituisce un mezzo di ausilio per il giudice, volto alla più approfondita conoscenza dei fatti di causa, che siano però già provati dalle parti e la cui interpretazione richieda competenze tecnico-scientifiche. Non può pertanto essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume e deve essere legittimamente negata dal giudice qualora la parte tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o di prove ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr. Cass. sent. n. 1266/2013; Cass. sent. n. 11359/2002; Cass. sent. n. 11317/2003), atteso che la conseguente CTU sarebbe esplorativa.
I motivi di opposizione esaminati sono quindi infondati. In conclusione, ritiene il Tribunale che parte opposta abbia adeguatamente provato in via documentale la sussistenza e l'entità del credito oggetto del provvedimento monitorio e che gli opponenti, viceversa, non abbiano introdotto in giudizio alcun fatto modificativo, impeditivo o estintivo del credito ingiunto. Attesa la accertata inefficacia del decreto ingiuntivo n. 2205/2019 ex art. 644 c.p.c., lo stesso deve essere revocato e gli opponenti devono essere condannati, in solido, al pagamento in favore di parte opposta di € 27.484,51, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti ex art. 92 c.p.c. in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione,
- accertata l'inefficacia ex art. 644 c.p.c., revoca il decreto ingiuntivo n. 2205/2019;
- condanna gli opponenti, in solido, al pagamento in favore di parte opposta di € 27.484,51, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- compensa tra le parti le spese di lite. Latina, 11.08.2025
Il Giudice dott.ssa Valentina Giasi
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in persona del giudice monocratico dott.ssa Valentina Giasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 120 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021 promossa
DA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Pt_2
(C.F. ), rappresentati e difesi
[...] C.F._2 dall'Avv. Luigi Cerchione, come da procura in atti;
-parte opponente-
CONTRO (P. I. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaele Zurlo e dall'Avv. Andrea Ornati, come da procura in atti;
-parte opposta -
FATTO E DIRITTO Con atto di citazione ex art. 645 c.p.c. e Parte_1 Pt_2 proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 2205/2019
[...] con il quale il Tribunale di Latina aveva ingiunto loro di pagare in favore di € 27.484,51, oltre interessi e spese, quale Controparte_1 saldo passivo del finanziamento n. 19144. Gli opponenti eccepivano l'inefficacia ex art. 644 c.p.c. del decreto ingiuntivo per violazione del termine di notifica, la prescrizione del credito, l'omessa notifica della cessione del credito con conseguente difetto di legittimazione ad agire dell' l'illegittima Controparte_1 applicazione da parte della banca di tassi superiori al tasso soglia usura e la non corretta applicazione di commissioni di massimo scoperto. Chiedevano quindi di annullare o revocare il decreto ingiuntivo e così concludevano: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, 1) preliminarmente l'inefficacia del decreto ingiuntivo nr. 2205/2019; 2) nel merito accertare e dichiarare che nessuna somma
1 è dovuta;
3) con vittoria di spese, competenze e onorari di causa in favore dei sottoscritti procuratori dichiarati antistatari.”. Costituitasi in giudizio eccepiva preliminarmente Controparte_1 l'inammissibilità dell'opposizione per difetto di notifica, nel merito insisteva per il rigetto dell'avversa opposizione e la conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto con vittoria delle spese di lite. Così concludeva: Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, In via preliminare, di rito - dichiarare l'inammissibilità della presente opposizione per la nullità della notifica effettuata a mezzo pec;
In via principale, nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento di quanto sopra formulato condannare, in ogni caso, il Sig. e/o la Sig.ra al Parte_1 Parte_2 pagamento in favore della società della somma Controparte_1 identica a quella ingiunta ( € 27.484,51) o della diversa, maggiore
o minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende”. Conclusa l'istruttoria mediante produzione documentale, la causa veniva assegnata alla scrivente in data 05.09.2024 in esecuzione del decreto n. 85/2024 del Presidente del Tribunale a seguito del trasferimento presso altro ufficio giudiziario del giudice precedentemente assegnatario. All'udienza del 08.04.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza emessa in pari data sulle conclusioni rassegnate dalle parti con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione del provvedimento.
In via preliminare, va dato atto che l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione per difetto di notifica a mezzo pec, sollevata da parte opposta, risulta essere stata già decisa alla prima udienza, con provvedimento del 13.09.2022, in applicazione del principio di superamento del vizio dell'atto in caso di raggiungimento dello scopo (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 14063 del 21/05/2024).
Sempre in via preliminare occorre rilevare che l'opposto solo con le note di trattazione per l'udienza del 16.02.2023 ha eccepito tardivamente l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria. In tema di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda, ma l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza;
ove ciò non avvenga, il giudice d'appello può disporre la mediazione, ma non vi è obbligato, neanche nelle materie indicate
2 dallo stesso art. 5, comma 1-bis, atteso che in grado d'appello l'esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda solo quando è disposta discrezionalmente dal giudice, ai sensi dell'art. 5, comma 2 (cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 25155 del 10/11/2020). Tale eccezione è dunque tardiva e non merita accoglimento.
Tanto premesso, l'opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. apre un normale giudizio di cognizione in cui il ricorrente assume la veste sostanziale di attore ed ha l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa;
spetta all'opponente-convenuto sostanziale invece allegare e provare fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'altrui domanda. Sin dalla fase monitoria risultano prodotti a sostegno della pretesa creditoria il contratto di finanziamento n. 19144 per l'erogazione di un prestito personale, sottoscritto da e Parte_1 Pt_2 con l'atto di cessione del credito pro
[...] Controparte_2 CP_ soluto a società del gruppo pubblicato sulla Controparte_1 Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II, n. 21, del 18/02/2017, in conformità a quanto disposto dall'art. 58, secondo comma, del D.Lgs. 385/1993, nonché documentazione attestante la sufficiente determinazione del credito oggetto di cessione e l'inclusione del credito oggetto del provvedimento monitorio nella operazione di “cessione in blocco” (doc. n. 1, 4, 8, 9 fascicolo monitorio). Con efficacia ex art. 115 c.p.c. parte opponente non ha contestato di aver concluso il contratto e non ha contestato l'inadempimento rispetto all'obbligo di pagamento di tutte le rate mensili contrattualmente previste. A fronte della produzione documentale della parte opposta a dimostrazione del credito ingiunto, gravava su parte opponente l'onere di introdurre in giudizio elementi modificativi, estintivi o impeditivi dell'altrui pretesa.
Gli opponenti hanno eccepito l'inefficacia del decreto ingiuntivo per violazione del termine di notifica di cui all'art. 644 c.p.c., la prescrizione del credito, il difetto di legittimazione ad agire della per difetto di notifica della cessione e l'infondatezza Controparte_1 della pretesa creditoria per illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto e degli interessi oltre il tasso di soglia.
Il motivo di opposizione relativo all'inefficacia del decreto ingiuntivo per violazione del termine di notifica di cui all'art. 644 c.p.c. è fondato e determina l'inefficacia del decreto ingiuntivo nei termini di seguito indicati.
3 Come noto, l'inefficacia del decreto ingiuntivo è vizio attinente all'irregolarità procedurale dell'ingiunzione che, pur ritualmente contestata con l'opposizione (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 36496 del 24/11/2021), non determina, in re ipsa, l'invalidità ovvero la nullità del decreto ingiuntivo opposto, potendo costituire motivo per l'elusione delle spese liquidate in fase monitoria, all'esito della verifica della pretesa monitoria, ove ribadita dal creditore nel giudizio a cognizione piena. Infatti, giurisprudenza condivisa da questo Tribunale ha precisato che la notificazione del decreto ingiuntivo oltre il termine di quaranta giorni dalla pronuncia comporta, ai sensi dell'art. 644 cod. proc. civ., l'inefficacia del provvedimento, quindi rimuove l'intimazione di pagamento con esso espressa ed osta al verificarsi delle conseguenze che l'ordinamento vi correla, ma non tocca, in difetto di previsione in tal senso, la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale. Ne deriva che, ove su detta domanda si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta (in senso sostanziale), la quale eccepisca quell'inefficacia, il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il potere-dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione (con le implicazioni in ordine alle spese della fase monitoria), ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 951 del 16/01/2013). Dunque, in caso di notificazione del decreto ingiuntivo oltre i termini di legge, l'opposizione proposta al fine di eccepirne l'inefficacia non esime il giudice dal decidere non solo sulla proposta eccezione, ma anche sulla fondatezza della pretesa creditoria già azionata in via monitoria (ex plurimis, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3908 del 29/02/2016). Nel caso di specie il decreto ingiuntivo è stato notificato ai debitori ingiunti oltre il termine di gg 60 di cui all'art. 644 c.p.c., atteso che il decreto ingiuntivo risulta emesso in data 03.12.2019 e notificato il 23.11.2020. Deve di conseguenza ritenersi accertata l'inefficacia del provvedimento monitorio, che deve essere revocato. Come detto, occorre in ogni caso valutare nel merito la fondatezza della domanda di accertamento del credito e di condanna al pagamento avanzate da parte creditrice opposta.
Per quanto riguarda l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di sollevata dalla parte opponente, fondata su un Controparte_1 asserito difetto di notifica della cessione del credito con la CP_2
ritiene il Tribunale che l'eccezione sia infondato e
[...] debba essere rigettata.
4 Già nell'ambito del procedimento monitorio ha Controparte_1 prodotto documentazione idonea a dimostrare la propria legittimazione attiva. Risultano, infatti, allegati al ricorso per decreto ingiuntivo il contratto di finanziamento n. 19144 per l'erogazione di un prestito personale, sottoscritto da Parte_1
e con l'atto di cessione
[...] Parte_2 Controparte_2 CP_ del credito pro soluto a società del gruppo Controparte_1 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II, n. 21, del 18/02/2017, contente il credito maturato dalla
[...] in conformità a quanto disposto dall'art. 58, secondo CP_2 comma, del D.Lgs. 385/1993, nonché documentazione attestante la sufficiente determinazione del credito oggetto di cessione e l'inclusione del credito oggetto del provvedimento monitorio nella operazione di “cessione in blocco” (doc. n. 1, 4, 8, 9 fascicolo monitorio). È necessario inoltre evidenziare che detto atto di cessione è stato formalmente notificato ex art. 1264 c.c. con raccomandata ricevuta dal debitore in data 03.05.2017 e da Parte_1 Parte_2 per compita giacenza in data 10.06.2017. Tanto premesso, il Tribunale aderisce al più recente orientamento giurisprudenziale secondo cui la cessione del credito ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata, ed è dettato con riguardo all'interesse del debitore stesso, al fine di ammettere od escludere la portata liberatoria del pagamento fatto al cedente, anziché al cessionario, ma non toglie che la cessione medesima, perfezionatasi con l'accordo fra cedente e cessionario, operi il trasferimento della titolarità del diritto ceduto e, conseguentemente, attribuisca al solo cessionario la legittimazione ad agire contro il debitore, per conseguire la prestazione dovuta (cfr da ultimo, Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 11436 del 30/04/2021; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1012 del 25/01/2012). Il contratto di cessione di credito ha, infatti, natura consensuale;
il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario. Di conseguenza il cessionario assume la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c. (cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 4713 del 19/02/2019). La notifica ex art. 1264 c.c. peraltro è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, ma non esclude la formale titolarità del credito in capo alla cessionaria. La cessione del credito in blocco, contenente anche il credito per cui è causa, sottoscritta in data 16.01.2017 è atto intervenuto tra Banca Ifis s.p.a. e formalmente portato a conoscenza dei Controparte_1 debitori ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1264 c.c.
5 Ne consegue che si tratta di cessione del credito pienamente opponibile al debitore. Facendo applicazione dei sopraesposti principi, si evidenzia che parte opposta ha validamente provato la titolarità del credito fatto valere in giudizio. Il motivo di opposizione, dunque, non merita accoglimento.
Con altro motivo di opposizione, gli opponenti hanno eccepito la prescrizione del credito. Anche Tale motivo è infondato. Come si evince dalla documentazione in atti e dalle allegazioni delle parti, gli opponenti hanno effettuato l'ultimo versamento nel mese di ottobre 2010. È da tale momento che è iniziato a decorrere il termine di prescrizione ordinario decennale. Interveniva poi atto interruttivo della prescrizione, costituito dalla lettera di notifica della cessione e contestuale messa e in mora inviata con raccomandata a/r del 27.07.2017, regolarmente ricevuta dal debitore Parte_1
in data 03.05.2017 e da per compita giacenza
[...] Parte_2 in data 10.06.2017. Ne consegue che al momento del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo nel novembre 2019 il diritto di credito originariamente vantato da (poi oggetto di cessione in favore Controparte_2 di non era ancora prescritto. Controparte_1
Con l'ultimo motivo di opposizione gli opponenti hanno eccepito l'erronea determinazione delle somme oggetto del provvedimento monitorio per illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto, nonché per una asserita applicazione di tassi usurari. Anche tale motivo di opposizione non merita accoglimento. Gli opponenti, infatti, nulla hanno dedotto o contestato in modo specifico, essendosi limitati ad una generica opposizione in merito alla effettiva prova del credito ingiunto ed alla determinazione delle somme oggetto del provvedimento monitorio. E' utile richiamare i più recenti arresti giurisprudenziali in materia, secondo cui “In materia di contratto di conto corrente bancario, ed in riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore al primo gennaio 2010 – data di entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009 – al fine di verificare se sia intervenuto il superamento del tasso soglia dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, occorre effettuare la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) dell'interesse praticato in concreto con il "tasso soglia", nonché della commissione di massimo scoperto (CMS) applicata, con la "CMS soglia", calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali,
6 emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 108 del 2008, compensandosi, quindi, il valore della eventuale eccedenza della CMS praticata in concreto, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il "margine" eventualmente residuo degli interessi, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati. Tale operazione deve essere effettuata con riferimento ad ogni trimestre, dovendosi verificare il superamento della soglia usuraria con riferimento ai diversi valori medi che sono oggetto della rilevazione eseguita con tale periodicità, giusta il disposto di cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 108 del 1996.” (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 1464 del 18/01/2019; Cass. Sez. U - , Sentenza n. 19597 del 18/09/2020). È stato inoltre chiarito che “in prospettiva del confronto con il tasso soglia antiusura non è corretto sommare interessi corrispettivi ed interessi moratori. Alla base di tale conclusione vi è la constatazione che i due tassi sono alternativi tra loro: se il debitore è in termini deve corrispondere gli interessi corrispettivi, quando è in ritardo qualificato dalla mora, al posto degli interessi corrispettivi deve pagare quelli moratori;
di qui la conclusione che i tassi non si possano sommare semplicemente perché si riferiscono a basi di calcolo diverse: il tasso corrispettivo si calcola sul capitale residuo, il tasso di mora si calcola sulla rata scaduta;
ciò vale anche là dove sia stato predisposto, come in questo caso, un piano di ammortamento, a mente del quale la formazione delle varie rate, nella misura composita predeterminata di capitale ed interessi, attiene ad una modalità dell'adempimento dell'obbligazioni gravante sulla società utilizzatrice di restituire la somma capitale aumentata degli interessi;
nella rata concorrono, infatti, la graduale restituzione del costo complessivo del bene e la corresponsione degli interessi;
trattandosi di una pattuizione che ha il solo scopo di scaglionare nel tempo le due distinte obbligazioni” (cfr. in motivazione, Cass., ord. 28.06.2019, n. 17447). Tanto premesso in termini generali, si evidenzia che nessuna specifica allegazione e nessun riscontro probatorio sono stati introdotti in giudizio dagli opponenti. Le eccezioni, infatti, sono state formulate in modo teorico ed astratto, senza alcuno specifico richiamo alle previsioni contrattuali rilevanti nel caso concreto ed appaiono radicalmente prive di ogni necessaria puntuale allegazione e riscontro probatorio e di un conferente richiamo ai rapporti contrattuali posti alla base del ricorso per decreto ingiuntivo. Questi, infatti, deducono genericamente l'applicazione di tassi di interesse ultra legali e dell'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto ma non richiamano alcuna previsione contrattuale rilevante nel caso concreto, non fanno applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità e di merito in materia né descrivono puntualmente il metodo di calcolo utilizzato e le ragioni per cui possa dirsi integrata nel caso
7 concreto l'illegittimità dei criteri di calcolo per la determinazione del credito ingiunto.
Infine, è necessario ribadire come nel caso di specie non potesse essere disposta una consulenza tecnica d'ufficio, pur richiesta da parte opponente. Aderendo al maggioritario e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, la consulenza tecnica di ufficio costituisce un mezzo di ausilio per il giudice, volto alla più approfondita conoscenza dei fatti di causa, che siano però già provati dalle parti e la cui interpretazione richieda competenze tecnico-scientifiche. Non può pertanto essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume e deve essere legittimamente negata dal giudice qualora la parte tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o di prove ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr. Cass. sent. n. 1266/2013; Cass. sent. n. 11359/2002; Cass. sent. n. 11317/2003), atteso che la conseguente CTU sarebbe esplorativa.
I motivi di opposizione esaminati sono quindi infondati. In conclusione, ritiene il Tribunale che parte opposta abbia adeguatamente provato in via documentale la sussistenza e l'entità del credito oggetto del provvedimento monitorio e che gli opponenti, viceversa, non abbiano introdotto in giudizio alcun fatto modificativo, impeditivo o estintivo del credito ingiunto. Attesa la accertata inefficacia del decreto ingiuntivo n. 2205/2019 ex art. 644 c.p.c., lo stesso deve essere revocato e gli opponenti devono essere condannati, in solido, al pagamento in favore di parte opposta di € 27.484,51, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti ex art. 92 c.p.c. in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione,
- accertata l'inefficacia ex art. 644 c.p.c., revoca il decreto ingiuntivo n. 2205/2019;
- condanna gli opponenti, in solido, al pagamento in favore di parte opposta di € 27.484,51, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- compensa tra le parti le spese di lite. Latina, 11.08.2025
Il Giudice dott.ssa Valentina Giasi
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