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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 28/11/2025, n. 4601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4601 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott. Vincenzo Maria
ES ha pronunziato all'udienza del 28.11.2025 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 14090 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
, c.f.: rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Mario Manzo;
Ricorrente
E
1) , in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Carla Filograna;
2) Controparte_2 in persona del Direttore p.t.,
[...] rappresentato e difeso dall'avv. Margherita De Pasquale;
Resistenti
OGGETTO: intimazione di pagamento.
*******
Con ricorso depositato il 18.11.2024 ha premesso di Parte_1 aver ricevuto, in data 8.10.2024, un'intimazione di pagamento (n.
09720249087509267000), facente – tra l'altro - riferimento a varie cartelle esattoriali ed avvisi di addebito, con oggetto somme per premi e CP_2 contributi previdenziali. Ha innanzitutto lamentato la non rituale notificazione degli atti impositivi sottesi all'intimazione di pagamento.
Ha poi sostenuto il decorso dei termini quinquennali di prescrizione dei premi e contributi previdenziali.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio nei confronti dell'
[...]
e dell essi, nel costituirsi in giudizio, hanno preso Controparte_1 CP_2 posizione sui profili controversi, concludendo per l'inammissibilità ed il rigetto delle avverse domande.
All'esito della discussione, la causa è stata decisa come da sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In linea generale, occorre premettere che, in tema di riscossione dei contributi, l'intimazione di pagamento assolve alla funzione, equivalente a quella del precetto, di accertare il mancato pagamento del debito contributivo e disporre al contribuente l'effettuazione del versamento dovuto entro un termine ristretto, con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata (la seconda funzione è eventuale, ha natura sostanziale,
e consiste nel portare a conoscenza del contribuente per la prima volta la pretesa contributiva, ove l'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notifica della cartella esattoriale).
Tanto premesso, è bene subito osservare (cfr. Cass. n. 19549/2025) che le censure di merito (per insussistenza del credito) sollevate dal ricorrente avverso l'intimazione di pagamento, in relazione ai crediti di natura contributiva riportati in avvisi di addebito Inps, sono inammissibili in quanto dirette contro l' , mentre esse andavano Controparte_1 proposte nei confronti dei titolari dei crediti di cui agli avvisi sottesi all'intimazione di pagamento (i vizi formali invece andavano sollevati nelle forme e nei termini dell'opposizione agli atti esecutivi).
Pag. 2 di 5 Come è noto, infatti, con la sentenza n. 7514/2022 le Sezioni Unite della
Cassazione hanno affermato, in materia di riscossione di crediti contributivi per vizi attinenti al merito della pretesa creditoria, che la legittimazione passiva compete al solo Inps ed hanno negato pure il litisconsorzio necessario tra ente impositore ed . Controparte_3
La conclusione presa dalle Sezioni Unite sul terreno processuale è sostenuta dalla scontata premessa sostanziale relativa alla esclusiva titolarità del credito per contributi - costituente obbligazione inderogabile di natura pubblica ex art. 2115, comma 3, c.c. (v. Sez. Unite nn. 683/2003,
3678/2009) - in capo all'Inps.
Essendo titolare del credito contributivo solo l'Inps, non c'è alcuna necessità di litisconsorzio con l'Agente della RI (anche se esso notifica il titolo ed ha poteri esecutori) e la domanda svolta nei suoi confronti va rigettata.
Infatti, quando nel giudizio sussiste un difetto di legittimazione (attiva o passiva), la domanda va sempre rigettata nel merito mancando una condizione dell'azione senza dover dare adito all'integrazione del contraddittorio (valendo quanto evidenziato dalle Sezioni Unite della
Cassazione, con l'importante pronuncia n. 2951/2016, ove appunto si legge che "la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione").
Svolta tale premessa, l'indagine deve concentrarsi sulle questioni attinenti alle cartelle esattoriali nn. 09720180074218269000,
09720190027232026000 e 09720220008283524000 e, in relazione ad esse,
l' ha pienamente documentato di aver Controparte_1 provveduto a rituale notificazione.
Pag. 3 di 5 Tanto chiarito, neppure possono ritenersi spirati i termini di prescrizione dei premi che formano oggetto delle suddette cartelle.
Infatti:
- quanto alla cartella esattoriale n. 09720180074218269000 (notificata il
23.7.2018), la prescrizione è stata sospesa per 542 giorni (per effetto della normativa emergenziale) ed è stata interrotta dalla notificazione dell'intimazione di pagamento n. 09720249087509267/000
(8.10.2024);
- quanto alla cartella esattoriale n. 09720190027232026000 (notificata il
26.1.2019), la prescrizione è stata sospesa per 542 giorni (per effetto della normativa emergenziale) ed è stata interrotta dalla notificazione dell'intimazione di pagamento n. 09720249087509267/000
(8.10.2024);
- quanto alla cartella esattoriale n. 09720220008283524000 (notificata il
23.11.2022), la prescrizione è stata interrotta dalla notificazione dell'intimazione di pagamento n. 09720249087509267/000
(8.10.2024).
Quanto, poi, alla cartella n. 09720170265074207000, se è vero che manca la prova della rituale notificazione della stessa (l'allegato sub 1 della produzione documentale dell reca – infatti Controparte_1
– un avviso di mancata consegna), è parimenti vero che la pretesa è stata portata a conoscenza del ricorrente con l'intimazione di pagamento n.
09720249087509267/000 e che quest'ultima è stata notificata (l'8.10.2024) prima che la prescrizione quinquennale (decorrente dalla data di scadenza del premio, ossia dal 16.5.2017) fosse già spirata, per effetto delle previsioni
(di sospensione) contenute nell'art. 68, comma 1, D.L. 18/2020 e nell'art. 12, comma 1, D.Lgs. 159/2015.
In definitiva, l'opposizione dev'essere integralmente respinta.
Pag. 4 di 5 Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 14090 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna al pagamento delle spese processuali, Parte_1 che liquida
- in complessivi € 1.865,00, oltre maggiorazione spese generali nella misura del 15%, nonché Iva e c.p.a. come per legge, in favore dell'
[...]
, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
Controparte_1
- in complessivi € 886,00, oltre maggiorazione spese generali nella misura del 15%, in favore dell' CP_2
Bari, 28.11.2025
Il giudice della Sezione lavoro
dott. Vincenzo Maria ES
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott. Vincenzo Maria
ES ha pronunziato all'udienza del 28.11.2025 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 14090 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
, c.f.: rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Mario Manzo;
Ricorrente
E
1) , in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Carla Filograna;
2) Controparte_2 in persona del Direttore p.t.,
[...] rappresentato e difeso dall'avv. Margherita De Pasquale;
Resistenti
OGGETTO: intimazione di pagamento.
*******
Con ricorso depositato il 18.11.2024 ha premesso di Parte_1 aver ricevuto, in data 8.10.2024, un'intimazione di pagamento (n.
09720249087509267000), facente – tra l'altro - riferimento a varie cartelle esattoriali ed avvisi di addebito, con oggetto somme per premi e CP_2 contributi previdenziali. Ha innanzitutto lamentato la non rituale notificazione degli atti impositivi sottesi all'intimazione di pagamento.
Ha poi sostenuto il decorso dei termini quinquennali di prescrizione dei premi e contributi previdenziali.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio nei confronti dell'
[...]
e dell essi, nel costituirsi in giudizio, hanno preso Controparte_1 CP_2 posizione sui profili controversi, concludendo per l'inammissibilità ed il rigetto delle avverse domande.
All'esito della discussione, la causa è stata decisa come da sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In linea generale, occorre premettere che, in tema di riscossione dei contributi, l'intimazione di pagamento assolve alla funzione, equivalente a quella del precetto, di accertare il mancato pagamento del debito contributivo e disporre al contribuente l'effettuazione del versamento dovuto entro un termine ristretto, con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata (la seconda funzione è eventuale, ha natura sostanziale,
e consiste nel portare a conoscenza del contribuente per la prima volta la pretesa contributiva, ove l'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notifica della cartella esattoriale).
Tanto premesso, è bene subito osservare (cfr. Cass. n. 19549/2025) che le censure di merito (per insussistenza del credito) sollevate dal ricorrente avverso l'intimazione di pagamento, in relazione ai crediti di natura contributiva riportati in avvisi di addebito Inps, sono inammissibili in quanto dirette contro l' , mentre esse andavano Controparte_1 proposte nei confronti dei titolari dei crediti di cui agli avvisi sottesi all'intimazione di pagamento (i vizi formali invece andavano sollevati nelle forme e nei termini dell'opposizione agli atti esecutivi).
Pag. 2 di 5 Come è noto, infatti, con la sentenza n. 7514/2022 le Sezioni Unite della
Cassazione hanno affermato, in materia di riscossione di crediti contributivi per vizi attinenti al merito della pretesa creditoria, che la legittimazione passiva compete al solo Inps ed hanno negato pure il litisconsorzio necessario tra ente impositore ed . Controparte_3
La conclusione presa dalle Sezioni Unite sul terreno processuale è sostenuta dalla scontata premessa sostanziale relativa alla esclusiva titolarità del credito per contributi - costituente obbligazione inderogabile di natura pubblica ex art. 2115, comma 3, c.c. (v. Sez. Unite nn. 683/2003,
3678/2009) - in capo all'Inps.
Essendo titolare del credito contributivo solo l'Inps, non c'è alcuna necessità di litisconsorzio con l'Agente della RI (anche se esso notifica il titolo ed ha poteri esecutori) e la domanda svolta nei suoi confronti va rigettata.
Infatti, quando nel giudizio sussiste un difetto di legittimazione (attiva o passiva), la domanda va sempre rigettata nel merito mancando una condizione dell'azione senza dover dare adito all'integrazione del contraddittorio (valendo quanto evidenziato dalle Sezioni Unite della
Cassazione, con l'importante pronuncia n. 2951/2016, ove appunto si legge che "la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione").
Svolta tale premessa, l'indagine deve concentrarsi sulle questioni attinenti alle cartelle esattoriali nn. 09720180074218269000,
09720190027232026000 e 09720220008283524000 e, in relazione ad esse,
l' ha pienamente documentato di aver Controparte_1 provveduto a rituale notificazione.
Pag. 3 di 5 Tanto chiarito, neppure possono ritenersi spirati i termini di prescrizione dei premi che formano oggetto delle suddette cartelle.
Infatti:
- quanto alla cartella esattoriale n. 09720180074218269000 (notificata il
23.7.2018), la prescrizione è stata sospesa per 542 giorni (per effetto della normativa emergenziale) ed è stata interrotta dalla notificazione dell'intimazione di pagamento n. 09720249087509267/000
(8.10.2024);
- quanto alla cartella esattoriale n. 09720190027232026000 (notificata il
26.1.2019), la prescrizione è stata sospesa per 542 giorni (per effetto della normativa emergenziale) ed è stata interrotta dalla notificazione dell'intimazione di pagamento n. 09720249087509267/000
(8.10.2024);
- quanto alla cartella esattoriale n. 09720220008283524000 (notificata il
23.11.2022), la prescrizione è stata interrotta dalla notificazione dell'intimazione di pagamento n. 09720249087509267/000
(8.10.2024).
Quanto, poi, alla cartella n. 09720170265074207000, se è vero che manca la prova della rituale notificazione della stessa (l'allegato sub 1 della produzione documentale dell reca – infatti Controparte_1
– un avviso di mancata consegna), è parimenti vero che la pretesa è stata portata a conoscenza del ricorrente con l'intimazione di pagamento n.
09720249087509267/000 e che quest'ultima è stata notificata (l'8.10.2024) prima che la prescrizione quinquennale (decorrente dalla data di scadenza del premio, ossia dal 16.5.2017) fosse già spirata, per effetto delle previsioni
(di sospensione) contenute nell'art. 68, comma 1, D.L. 18/2020 e nell'art. 12, comma 1, D.Lgs. 159/2015.
In definitiva, l'opposizione dev'essere integralmente respinta.
Pag. 4 di 5 Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 14090 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna al pagamento delle spese processuali, Parte_1 che liquida
- in complessivi € 1.865,00, oltre maggiorazione spese generali nella misura del 15%, nonché Iva e c.p.a. come per legge, in favore dell'
[...]
, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
Controparte_1
- in complessivi € 886,00, oltre maggiorazione spese generali nella misura del 15%, in favore dell' CP_2
Bari, 28.11.2025
Il giudice della Sezione lavoro
dott. Vincenzo Maria ES
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