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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 27/03/2025, n. 831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 831 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, Sezione Prima Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
Dott. Guido Santoro Presidente
Dott. Gabriella Zanon
Consigliere
Dott. Luca Marani Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al ruolo il 20/12/2024 al n. 2139/2024
R.G., promossa con reclamo
DA
(p. iva . , con sede Parte_1 PartitaIVA_1
in Havenstraat 18, Schiedam, Olanda, rappresentata e difesa in causa dagli avv.ti
Pazzaglia Gianclaudio e Pazzaglia Federico ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Piazza Della Libertà n. 18, Cecina, come da procura allegata all'atto di reclamo
-reclamante-
CONTRO
pagina 1 di 8 (C.F. ), rappresentata Controparte_1 P.IVA_2
e difesa in causa dagli avv.ti Costa Alessandra e De Angelis Lucia ed elettivamente domiciliata presso lo studio della prima in Via Assarotti, 5/1,
Genova, come in calce alla comparsa di costituzione e risposta
-reclamata-
avente per oggetto: Opposizione all'omologazione del piano di
ristrutturazione,
rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 27.2.2025 , nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLA RECLAMANTE:
I) annullare la sentenza impugnata, nella parte relativa alla condanna della
società “ , alla refusione delle spese, pari ad €. Parte_1
7.616,00, oltre accessori, per i motivi illustrati in narrativa e specificati nelle
presenti note, in particolare per violazione dell'art. 4, quinto comma, del DM
55/2014; Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio;
II) in subordine, nella denegata ipotesi in cui non venisse accolto quanto
richiesto al punto che precede, compensare le spese del giudizio di opposizione,
tra parte appellante e la società appellata, per i motivi illustrati innanzi, con
compensazione, anche delle spese del presente grado di giudizio;
III) in ulteriore subordine, nella denegata ipotesi in cui non venissero accolti i
motivi di appello, di cui ai punti che precedono, ridurre le spese e compensi,
relativi al giudizio di opposizione, a favore di parte appellata, in considerazione
dell'attività difensiva svolta nel medesimo (una memoria ed una sola udienza) ed
pagina 2 di 8 in riferimento, ex art. 5 del DM 55/2014, al valore del credito riconosciuto, con
la sentenza di omologa, a favore di parte appellante, pari ad €. 15.501,54 (14,56
% del credito effettivo), con compensazione totale delle spese del presente
grado.
CONCLUSIONI DELLA RECLAMATA:
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, respingere integralmente,
siccome inammissibili, erronei ed infondati, tutti i motivi di reclamo dedotti da
e per l'effetto confermare la sentenza del Parte_1
Tribunale di Rovigo n. 61/2024. Con vittoria di compensi, spese generali nella
misura del 15%, IVA e CPA.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Il Tribunale di Rovigo con sentenza n. 61/24 del 15.11.2024 respingeva l'opposizione proposta da (nonché quella proposta Parte_1
da ) avverso la domanda di omologazione del piano di Controparte_2
ristrutturazione presentato da Controparte_1
La società opponente aveva criticato la proposta in quanto non aveva tenuto conto della natura privilegiata del suo credito ex art. 552 n. 1 e 6 del Codice della
Navigazione, trattandosi di credito per l'esecuzione di lavori e fornitura di materiale per la conservazione della nave, e non aveva riconosciuto gli interessi ex art. 5 d.lgs. n. 231/2002 fino all'omologa del piano.
Il Tribunale rilevava innanzitutto che le questioni oggetto di causa erano estranee a quelle deducibili con l'opposizione al provvedimento di omologa, spettando,
come da consolidata giurisprudenza in tema di concordato preventivo applicabile pagina 3 di 8 anche alla procedura in esame, al giudice ordinario la decisione sull'esistenza del credito e sul privilegio che lo assiste.
Riteneva, inoltre, non sussistente la causa di prelazione invocata in quanto non aveva fornito la prova che le forniture fossero state effettuate Parte_1
quando la nave era in viaggio e, inoltre, alcune fatture presentate non riguardavano navi in esercizio.
In ogni caso, il privilegio non avrebbe potuto essere riconosciuto in quanto estinto a seguito di alienazione della nave ad Armed Force of Malta avvenuta in data 30.11.2022.
Il secondo motivo di opposizione veniva respinto in quanto “sotto il profilo della
maggior convenienza dell'alternativa rappresentata dalla liquidazione
giudiziale, l'apertura della procedura in questione non determinerebbe alcun
risultato di maggiore utilità per la opponente”.
Dal rigetto dell'opposizione conseguiva la condanna di entrambe le opponenti alle spese in favore di veniva Controparte_1 Parte_1
condannata al pagamento di Euro 7.616,00 per compenso oltre spese generali ed accessori di legge;
veniva condannata al pagamento di Euro Controparte_3
6.164,00 per compenso oltre spese generali ed accessori di legge.
1.2 Avverso la predetta sentenza presentava reclamo affidato a quattro Parte_1
motivi con i quali chiedeva la riforma del capo sulle spese di lite.
Con il primo motivo la reclamante lamentava l'omessa specificazione dei parametri utilizzati e delle fasi considerate, venendole così impedito di verificare la correttezza della liquidazione.
pagina 4 di 8 Con il secondo motivo lamentava la liquidazione di un compenso di importo sproporzionato rispetto all'ammontare del suo credito che sarebbe stato effettivamente pagato nella percentuale prevista dal piano (Euro 15.501.54).
Con il terzo motivo evidenziava la disparità di trattamento rispetto alla liquidazione delle spese che aveva riguardato , condannata al CP_2
pagamento di un importo inferiore nonostante vantasse un credito (assai più
consistente del suo) di Euro 2.626.000,00.
Con il quarto motivo lamentava violazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c. per non avere il Tribunale compensato le spese come, invece, avrebbe dovuto fare in ragione della novità e della peculiarità delle questioni trattate (sotto quest'ultimo profilo evidenziava che essa reclamante, titolare di un credito di Euro
106.466,26, sarebbe stata pagata solo nella sopra ricordata misura di Euro
15.501,54).
Si costituiva sollecitando la declaratoria di Controparte_1
inammissibilità e comunque il rigetto del reclamo.
1.4 All'odierna udienza entrambe le parti insistevano per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate e la Corte riservava la decisione.
*****
2.1 I primi due motivi possono essere trattati congiuntamente e respinti sulla base dell'assorbente rilievo che, pur non avendo il Tribunale indicato in modo espresso i parametri utilizzati, la liquidazione è avvenuta secondo importi corrispondenti ai parametri medi dello scaglione delle cause di valore indeterminabile a complessità bassa. La reclamante avrebbe potuto facilmente pagina 5 di 8 avvedersi del criterio utilizzato procedendo ad un raffronto con gli importi indicati nel D.M. n. 55 del 2014.
Il criterio utilizzato dal Tribunale (a tutto vantaggio dell'opponente giacché la causa è stata ritenuta dai primi giudici “a bassa complessità”) è corretto in quanto l'opposizione aveva ad oggetto anche la natura chirografaria del credito.
Peraltro, qualora tale criterio venisse ritenuto non applicabile al caso di specie, il
Tribunale avrebbe dovuto semmai fare riferimento all'importo del credito di con conseguente liquidazione di una somma più elevata rispetto a Parte_1
quello riconosciuta con la sentenza reclamata giacché lo scaglione sarebbe stato quello delle cause di valore compreso tra Euro 52.000,01 ed Euro 260.000,00.
2.2 Con riferimento al terzo motivo, osserva il Collegio che la reclamante è
priva di interesse a contraddire sulla statuizione che ha riguardato l'altra opponente, fermo restando che la liquidazione di un importo inferiore a carico di
è verosimilmente dovuta alla mancata partecipazione di detta CP_2
opponente all'udienza di discussione dell'8.11.2024 (infatti, l'importo liquidato corrisponde a quello delle cause di valore indeterminabile a bassa complessità
con applicazione dei parametri medi per le prime tre fasi e dei parametri minimi per la fase conclusionale)
2.3 Il quarto motivo è privo di pregio in quanto la compensazione è rimessa ad una valutazione discrezionale dell'organo giudicante, che nel caso di specie non aveva comunque motivi per non applicare la regola della soccombenza. Invero, il
Codice della Crisi all'art. 64 bis richiama diverse norme riguardanti il concordato preventivo, tra cui i primi tre commi dell'art. 48 sul procedimento da seguire, costituendo tale procedura il modello al quale il legislatore ha fatto pagina 6 di 8 riferimento per la disciplina dell'accordo di ristrutturazione con omologa. Tra i principi consolidati in giurisprudenza vi è anche quello secondo cui le controversie sull'accertamento e sulla natura del credito concordatario vanno decise dal giudice ordinario. Inoltre, il privilegio è stato escluso sulla base del chiaro tenore letterale delle norme del Codice della Navigazione invocate dall'odierna reclamante, irrilevante essendo l'assenza di precedenti giurisprudenziali sulle questioni specificamente trattate.
*****
3.1 Il reclamo, pertanto, è respinto.
3.2 Dal rigetto del reclamo consegue la soccombenza nei confronti della reclamata.
Le spese vengono liquidate, attesa la semplicità delle questioni trattate, secondo parametri di poco superiori ai minimi, esclusa la fase istruttoria, previsti dal
D.M. n. 55 del 2014 per le cause di valore compreso tra Euro 5.200,01 ed Euro
26.000,00 (valore così determinato in ragione dell'importo liquidato dal
Tribunale).
4.3 Va altresì dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della società reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da Parte_1
nei confronti di avverso la sentenza n.
[...] Controparte_1
61/2024, pronunciata dal Tribunale di Rovigo in data 15.11.2024, lo rigetta e:
pagina 7 di 8 - condanna la reclamante alla rifusione delle spese della reclamata, che liquida in Euro 2.500,00 per compenso oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- dichiara che ricorrono i presupposti per il versamento da parte della reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma
1-quater, del D.P.R. n. 115/2002;
Venezia, 27 febbraio 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Luca Marani Dott. Guido Santoro
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, Sezione Prima Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
Dott. Guido Santoro Presidente
Dott. Gabriella Zanon
Consigliere
Dott. Luca Marani Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al ruolo il 20/12/2024 al n. 2139/2024
R.G., promossa con reclamo
DA
(p. iva . , con sede Parte_1 PartitaIVA_1
in Havenstraat 18, Schiedam, Olanda, rappresentata e difesa in causa dagli avv.ti
Pazzaglia Gianclaudio e Pazzaglia Federico ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Piazza Della Libertà n. 18, Cecina, come da procura allegata all'atto di reclamo
-reclamante-
CONTRO
pagina 1 di 8 (C.F. ), rappresentata Controparte_1 P.IVA_2
e difesa in causa dagli avv.ti Costa Alessandra e De Angelis Lucia ed elettivamente domiciliata presso lo studio della prima in Via Assarotti, 5/1,
Genova, come in calce alla comparsa di costituzione e risposta
-reclamata-
avente per oggetto: Opposizione all'omologazione del piano di
ristrutturazione,
rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 27.2.2025 , nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLA RECLAMANTE:
I) annullare la sentenza impugnata, nella parte relativa alla condanna della
società “ , alla refusione delle spese, pari ad €. Parte_1
7.616,00, oltre accessori, per i motivi illustrati in narrativa e specificati nelle
presenti note, in particolare per violazione dell'art. 4, quinto comma, del DM
55/2014; Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio;
II) in subordine, nella denegata ipotesi in cui non venisse accolto quanto
richiesto al punto che precede, compensare le spese del giudizio di opposizione,
tra parte appellante e la società appellata, per i motivi illustrati innanzi, con
compensazione, anche delle spese del presente grado di giudizio;
III) in ulteriore subordine, nella denegata ipotesi in cui non venissero accolti i
motivi di appello, di cui ai punti che precedono, ridurre le spese e compensi,
relativi al giudizio di opposizione, a favore di parte appellata, in considerazione
dell'attività difensiva svolta nel medesimo (una memoria ed una sola udienza) ed
pagina 2 di 8 in riferimento, ex art. 5 del DM 55/2014, al valore del credito riconosciuto, con
la sentenza di omologa, a favore di parte appellante, pari ad €. 15.501,54 (14,56
% del credito effettivo), con compensazione totale delle spese del presente
grado.
CONCLUSIONI DELLA RECLAMATA:
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, respingere integralmente,
siccome inammissibili, erronei ed infondati, tutti i motivi di reclamo dedotti da
e per l'effetto confermare la sentenza del Parte_1
Tribunale di Rovigo n. 61/2024. Con vittoria di compensi, spese generali nella
misura del 15%, IVA e CPA.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Il Tribunale di Rovigo con sentenza n. 61/24 del 15.11.2024 respingeva l'opposizione proposta da (nonché quella proposta Parte_1
da ) avverso la domanda di omologazione del piano di Controparte_2
ristrutturazione presentato da Controparte_1
La società opponente aveva criticato la proposta in quanto non aveva tenuto conto della natura privilegiata del suo credito ex art. 552 n. 1 e 6 del Codice della
Navigazione, trattandosi di credito per l'esecuzione di lavori e fornitura di materiale per la conservazione della nave, e non aveva riconosciuto gli interessi ex art. 5 d.lgs. n. 231/2002 fino all'omologa del piano.
Il Tribunale rilevava innanzitutto che le questioni oggetto di causa erano estranee a quelle deducibili con l'opposizione al provvedimento di omologa, spettando,
come da consolidata giurisprudenza in tema di concordato preventivo applicabile pagina 3 di 8 anche alla procedura in esame, al giudice ordinario la decisione sull'esistenza del credito e sul privilegio che lo assiste.
Riteneva, inoltre, non sussistente la causa di prelazione invocata in quanto non aveva fornito la prova che le forniture fossero state effettuate Parte_1
quando la nave era in viaggio e, inoltre, alcune fatture presentate non riguardavano navi in esercizio.
In ogni caso, il privilegio non avrebbe potuto essere riconosciuto in quanto estinto a seguito di alienazione della nave ad Armed Force of Malta avvenuta in data 30.11.2022.
Il secondo motivo di opposizione veniva respinto in quanto “sotto il profilo della
maggior convenienza dell'alternativa rappresentata dalla liquidazione
giudiziale, l'apertura della procedura in questione non determinerebbe alcun
risultato di maggiore utilità per la opponente”.
Dal rigetto dell'opposizione conseguiva la condanna di entrambe le opponenti alle spese in favore di veniva Controparte_1 Parte_1
condannata al pagamento di Euro 7.616,00 per compenso oltre spese generali ed accessori di legge;
veniva condannata al pagamento di Euro Controparte_3
6.164,00 per compenso oltre spese generali ed accessori di legge.
1.2 Avverso la predetta sentenza presentava reclamo affidato a quattro Parte_1
motivi con i quali chiedeva la riforma del capo sulle spese di lite.
Con il primo motivo la reclamante lamentava l'omessa specificazione dei parametri utilizzati e delle fasi considerate, venendole così impedito di verificare la correttezza della liquidazione.
pagina 4 di 8 Con il secondo motivo lamentava la liquidazione di un compenso di importo sproporzionato rispetto all'ammontare del suo credito che sarebbe stato effettivamente pagato nella percentuale prevista dal piano (Euro 15.501.54).
Con il terzo motivo evidenziava la disparità di trattamento rispetto alla liquidazione delle spese che aveva riguardato , condannata al CP_2
pagamento di un importo inferiore nonostante vantasse un credito (assai più
consistente del suo) di Euro 2.626.000,00.
Con il quarto motivo lamentava violazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c. per non avere il Tribunale compensato le spese come, invece, avrebbe dovuto fare in ragione della novità e della peculiarità delle questioni trattate (sotto quest'ultimo profilo evidenziava che essa reclamante, titolare di un credito di Euro
106.466,26, sarebbe stata pagata solo nella sopra ricordata misura di Euro
15.501,54).
Si costituiva sollecitando la declaratoria di Controparte_1
inammissibilità e comunque il rigetto del reclamo.
1.4 All'odierna udienza entrambe le parti insistevano per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate e la Corte riservava la decisione.
*****
2.1 I primi due motivi possono essere trattati congiuntamente e respinti sulla base dell'assorbente rilievo che, pur non avendo il Tribunale indicato in modo espresso i parametri utilizzati, la liquidazione è avvenuta secondo importi corrispondenti ai parametri medi dello scaglione delle cause di valore indeterminabile a complessità bassa. La reclamante avrebbe potuto facilmente pagina 5 di 8 avvedersi del criterio utilizzato procedendo ad un raffronto con gli importi indicati nel D.M. n. 55 del 2014.
Il criterio utilizzato dal Tribunale (a tutto vantaggio dell'opponente giacché la causa è stata ritenuta dai primi giudici “a bassa complessità”) è corretto in quanto l'opposizione aveva ad oggetto anche la natura chirografaria del credito.
Peraltro, qualora tale criterio venisse ritenuto non applicabile al caso di specie, il
Tribunale avrebbe dovuto semmai fare riferimento all'importo del credito di con conseguente liquidazione di una somma più elevata rispetto a Parte_1
quello riconosciuta con la sentenza reclamata giacché lo scaglione sarebbe stato quello delle cause di valore compreso tra Euro 52.000,01 ed Euro 260.000,00.
2.2 Con riferimento al terzo motivo, osserva il Collegio che la reclamante è
priva di interesse a contraddire sulla statuizione che ha riguardato l'altra opponente, fermo restando che la liquidazione di un importo inferiore a carico di
è verosimilmente dovuta alla mancata partecipazione di detta CP_2
opponente all'udienza di discussione dell'8.11.2024 (infatti, l'importo liquidato corrisponde a quello delle cause di valore indeterminabile a bassa complessità
con applicazione dei parametri medi per le prime tre fasi e dei parametri minimi per la fase conclusionale)
2.3 Il quarto motivo è privo di pregio in quanto la compensazione è rimessa ad una valutazione discrezionale dell'organo giudicante, che nel caso di specie non aveva comunque motivi per non applicare la regola della soccombenza. Invero, il
Codice della Crisi all'art. 64 bis richiama diverse norme riguardanti il concordato preventivo, tra cui i primi tre commi dell'art. 48 sul procedimento da seguire, costituendo tale procedura il modello al quale il legislatore ha fatto pagina 6 di 8 riferimento per la disciplina dell'accordo di ristrutturazione con omologa. Tra i principi consolidati in giurisprudenza vi è anche quello secondo cui le controversie sull'accertamento e sulla natura del credito concordatario vanno decise dal giudice ordinario. Inoltre, il privilegio è stato escluso sulla base del chiaro tenore letterale delle norme del Codice della Navigazione invocate dall'odierna reclamante, irrilevante essendo l'assenza di precedenti giurisprudenziali sulle questioni specificamente trattate.
*****
3.1 Il reclamo, pertanto, è respinto.
3.2 Dal rigetto del reclamo consegue la soccombenza nei confronti della reclamata.
Le spese vengono liquidate, attesa la semplicità delle questioni trattate, secondo parametri di poco superiori ai minimi, esclusa la fase istruttoria, previsti dal
D.M. n. 55 del 2014 per le cause di valore compreso tra Euro 5.200,01 ed Euro
26.000,00 (valore così determinato in ragione dell'importo liquidato dal
Tribunale).
4.3 Va altresì dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della società reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da Parte_1
nei confronti di avverso la sentenza n.
[...] Controparte_1
61/2024, pronunciata dal Tribunale di Rovigo in data 15.11.2024, lo rigetta e:
pagina 7 di 8 - condanna la reclamante alla rifusione delle spese della reclamata, che liquida in Euro 2.500,00 per compenso oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- dichiara che ricorrono i presupposti per il versamento da parte della reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma
1-quater, del D.P.R. n. 115/2002;
Venezia, 27 febbraio 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Luca Marani Dott. Guido Santoro
pagina 8 di 8