Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 04/06/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 584/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Il Tribunale, riunito in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott.ssa Barbara Vicario Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato da
( e ( ) Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliati in Fiano Romano, alla piazza della Libertà n. 18, presso lo studio degli avv.ti
Barbara Orsi e Cristina Pieralisi, che li rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, giusta procura rilasciata ai sensi dell'art 83 c.p.c. ed allegata al ricorso ricorrenti con l'intervento del PM ex art. 70 comma 2 c.p.c.
Oggetto: scioglimento del matrimonio
Conclusioni congiunte:
I coniugi vivranno separati, con obbligo di mutuo rispetto.
I figli vengono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, con la seguente collocazione: Il figlio sarà Persona_1 collocato in via prevalente presso il padre nell'abitazione sita in Fiano Romano (RM) mentre il figlio minore Persona_2 sarà collocato in via prevalente presso la madre nell'abitazione sita in Fiano Romano alla via Tiberina nr. 176 int. 1, ciò in quanto il figlio maggiore frequenta il Liceo Scientifico Sportivo presso la scuola Per_1 Controparte_1 nella sede distaccata sita in Roma loc. Trigoria e pratica quotidianamente il calcio in maniera agonistica presso il centro sportivo della A.S. Roma sito sempre in Roma - loc. Trigoria ed il sig. esercita la propria attività lavorativa in Pt_1
Roma, pertanto quest'ultimo provvede ad accompagnarlo a scuola e riprenderlo agli allenamenti, mentre la sig.ra , Pt_2 lavorando in Fiano Romano provvede a seguire il figlio più piccolo che attualmente frequenta la classe II della Per_2 scuola secondaria di primo grado presso l'IC Fiano e ad accompagnarlo a tutte le attività frequentate da quest'ultimo
1
I genitori, nella gestione dell'affidamento, assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute dei medesimi, tenendo conto dei bisogni, delle capacità e delle inclinazioni naturali ed aspirazioni dei minori, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con se';
Il Sig. potrà tenere con sé il figlio quando vorrà, previo accordo con la madre. In ogni caso, Parte_1 Per_2 potrà averlo con sè, quale regime minimo, a fine settimana alternati, dalle ore 20.00 del venerdì fino alle ore 21.00 della domenica, quando provvederà a riportarlo presso l'abitazione materna e per un pomeriggio a settimana da concordare, una settimana per la successiva, anche in base agli impegni lavorativi del medesimo genitore, dall'uscita di scuola fino alle ore
21.00, con facoltà di pernotto, laddove il minore lo desideri.
La sig.ra potrà tenere con sé il figlio quando vorrà, previo accordo con il padre. In ogni caso, potrà averlo Pt_2 Per_1 con sè, quale regime minimo, a fine settimana alternati, dal venerdì sera alle ore 20.30 circa, quando il padre provvederà
a condurlo presso l'abitazione materna dopo averlo ripreso da Trigoria e fino al lunedì sera alle ore 21.00 quando la madre provvederà ad accompagnarlo presso l'abitazione paterna, nonchè un giorno infrasettimanle attualmente indicato nel lunedì, giorno in cui il ragazzo non si allena, fatta sempre salva la facoltà di pernotto, laddove il minore lo desideri.
Le parti concordano che i week end saranno alternati in modo tale da garantire ai ragazzi di stare sempre insieme durante il fine settimana, soggiornando congiuntamente presso il padre o presso la madre.
Durante il periodo estivo di sospensione delle attività didattiche e degli impegni sportivi (allenamenti, fisioterapie, partite, trasferte etc.) di e dunque nel mese di luglio, i due fratelli trascorreranno congiuntamente, con ciascun genitore, 15 Per_1 giorni anche non consecutivi, da concordarsi preventivamente tra i coniugi entro il 30 maggio di ogni anno. In caso di mancato accordo, nel 2023 i ragazzi passeranno con la madre i primi 15 giorni del mese di luglio e con il padre i restanti
15 giorni del mese di luglio, alternando i periodi negli anni successivi.
Nel periodo di non frequenza scolastica, laddove sia ancora occupato con gli impegni sportivi e laddove in futuro Per_1 sussistano anche per impegni similari, i coniugi concordano di derogare al regime di collocamento sopra indicato, Per_2 prevedendo che i ragazzi soggiornino congiuntamente presso uno dei genitori, di volta in volta concordato tra i medesimi, con l'impegno di essi genitori a collaborare tra loro, indipendentemente da dove i figli risiedano, per organizzarsi ed alternarsi, anche secondo i propri impegni lavorativi, nel provvedere agli spostamenti di e alla custodia di Per_1 Per_2
Ciò per consentire ai fratelli di passare quanto più tempo possibile insieme.
Sempre al fine di consentire ai ragazzi di passare del tempo insieme, le parti concordano che nei periodi dell'anno in cui non sussistano le ragioni che hanno determinato il collocamento separato dei minori, i ragazzi stiano insieme stabilmente presso ciascuno dei genitori, alternando tra i predetti soggiorni di eguale durata.
Durante le festività natalizie i ragazzi passeranno, ad anni alterni, con un genitore il periodo compreso tra il 23 ed il 30 dicembre e con l'altro quello dal 31 dicembre al 6 gennaio (iniziando con il Natale 2023 con il padre). Per le Festività
Pasquali, ad anni alterni, i minori potranno trascorrere il Venerdì, il Sabato Santo e la Domenica di Pasqua con un
2 genitore, il Lunedì dell'Angelo ed il martedì con l'altro genitore, iniziando la Pasqua 2024 con il padre. Ciascun genitore trascorrerà il giorno del proprio compleanno con i figli, così come la Festa della mamma e del papà; i genitori si impegnano a trascorrere insieme il giorno del compleanno dei figli o, in subordine, ad anni alterni, i minori trascorreranno il pomeriggio con un genitore e la sera con l'altro, previo accordo da fissarsi almeno 5 giorni prima. I figli trascorreranno le festività come il 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre e/o eventuali ponti, di volta in volta con il genitore a cui spetta il weekend più prossimo, sempre fatti salvi gli impegni sportivi di Il tutto salvo diverso e/o migliore accordo delle parti, che Per_1 potranno modificare giorni ed orari di comune accordo, in ragione delle superiori esigenze dei minori e dei turni lavorativi dei genitori;
In ragione del collocamento dei minori, come declinato nei superiori punti da 2 a 6 le parti attueranno il cosiddetto mantenimento diretto, che non prevede l'erogazione di un assegno periodico da parte del padre o della madre, ma il sostegno diretto ai minori da parte di ciascun genitore, durante i periodi di permanenza presso quest'ultimo. I genitori si impegnano e si obbligano a contribuire in ragione del 50%, alle spese straordinarie, che si rendessero necessarie nell'interesse dei figli.
Sulla qualificazione di spese ordinarie e straordinarie, sulle modalità di anticipazione e rimborso e sulla tipologia di spesa ordinaria e straordinaria si rimanda al “protocollo d'intesa per la disciplina delle spese straordinarie nei casi di separazione personale dei coniugi” sottoscritto a Rieti ed allegato al presente ricorso e che le parti dichiarano di conoscere ed accettare.
I coniugi non prevedono tra loro contributi al mantenimento essendo economicamente indipendenti.
Le parti concordano che l'assegno unico familiare e/o ogni altra provvidenza economica sostituenda e/o assimilata sia percepito al 100% dal padre per il figlio ed al 100% dalla madre per il figlio . Il figlio resta Per_1 Per_2 Per_1 fiscalmente a carico del padre nella misura del 100% così come il figlio resterà fiscalmente a carico della madre Per_2 nella misura del 100%.
Le parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente eventuali cambi di residenza e/o di recapito telefonico nonché a comunicarsi il luogo ove i minori trascorreranno la villeggiatura. Ogni genitore si farà carico del costo delle spese per le vacanze ed i soggiorni che i figli trascorreranno con il medesimo.
I coniugi si prestano sin d'ora reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo dell'altrui passaporto e/ o altro documento valido per l'espatrio.
Nulla a provvedere circa l'assegnazione della casa familiare che in ottemperanza alle pattuizioni raggiunte in sede di separazione consensuale è stata venduta ed il ricavato della vendita utilizzato per il saldo del mutuo ipotecario contratto con la “Banca Popolare di Vicenza soc. Coop per azioni” rogato per Notaio in Roma il 13.10.2011 Persona_3
Rep. 270591 Racc. 16517 ed il residuo diviso tra i coniugi in parti uguali, con espressa reciproca rinuncia a qualsiasi richiesta di ripetizione anche futura nei confronti dell'altro coniuge circa le maggiori somme da ciascuno versate a pagamento delle rate di mutuo.
Null'altro a provvedere relativamente alla regolazione dei rapporti patrimoniali esistenti tra le parti, già definiti e regolati dalle medesime in sede di separazione.
Ragioni di fatto e di diritto
3 Con ricorso congiunto depositato il 10.4.2025 avanti il Tribunale di Rieti, i coniugi sopra indicati hanno chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto il giorno 12.06.2008 in MARCELLINA
(RM) e trascritto nei registri civili (atto n. 1, Parte II, Serie C, Ufficio 1, anno 2008) optando per il regime della comunione dei beni.
A tal fine, i ricorrenti hanno esposto che: dalla unione coniugale sono nati di anni 16 e Persona_1 di anni 12; il titolo di studio licenza media, è dipendente statale nel corpo della Persona_2 Pt_1
Guardia di Finanza e percepisce uno stipendio mensile di circa Euro 2.300,00 netti;
la titolo di Pt_2 studio diploma superiore, solo da pochi anni ha iniziato a lavorare ed attualmente percepisce un rimborso spese mensile di euro 600,00; in costanza di matrimonio i coniugi hanno acquistato in regime di comunione dei beni il seguente bene immobile: abitazione familiare sita nel comune di Fiano Romano alla via Firenze nr. 29M meglio distinta al catasto fabbricati di detto comune al foglio 22 part. 1103 Sub
3 cat A7 classe 5, venduta successivamente alla pubblicazione della sentenza di separazione consensuale;
Il figlio maggiore frequenta il Liceo Scientifico Sportivo presso la scuola Per_1 Controparte_1 nella sede distaccata sita in Roma loc. Trigoria e pratica il calcio in maniera agonistica e, pertanto, quotidianamente si allena presso il centro sportivo della A.S. Roma sito sempre in Roma- loc. Trigoria
e, durante i week end è impegnato nelle partite del girone Under 17 Nazionale;
il esercita la Pt_1 propria attività lavorativa in Roma il predetto si è sempre fatto carico, in via pressochè esclusiva, di seguire il figlio nelle partite e durante le trasferte e di accompagnarlo e riprenderlo agli allenamenti, mentre la sig.ra prima casalinga ed ultimamente impiegata in una ASD ed in una impresa di Pt_2 servizi, entrambe con sedi operative in Fiano Romano, ha sempre provveduto a seguire il figlio più piccolo che attualmente frequenta la classe V della scuola primaria presso l'IC Fiano e ad Per_2 accompagnarlo a tutte le attività frequentate da quest'ultimo sempre a Fiano Romano;
in ragione di quanto detto i genitori hanno concordato, al fine di consentire ai figli di continuare ad esercitare tutte le attività ludiche e sportive che hanno sempre frequentato, di prevedere che i ragazzi siano collocati come segue: in via stabile e prevalente presso il padre e in via stabile e prevalente presso la Per_1 Per_2 madre;
con Sentenza nr. 208/2023 del 10 maggio 2023 emessa nel procedimento avente rgn. 657/2023 il Tribunale di Rieti dichiarava la separazione consensuale dei detti coniugi;
da allora i ricorrenti hanno cessato ogni comunione, sia morale che materiale e hanno sempre vissuto separatamente, senza ripresa neppure temporanea della convivenza e ciascuno ha provveduto, autonomamente, a ricostituirsi una nuova vita ed a ricrearsi nuovi interessi;
è trascorso il periodo di cui all'art. articolo 3 n. 2 lett. b), legge n. 898 del 1970 e sussistono tutte le condizioni oggettive e soggettive per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio.
Con note scritte depositate per la udienza del 17.4.2024 i coniugi hanno confermato la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso, e il giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Data comunicazione al PM ex art. 70 e 71 c.p.c.
4 ***
Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) l. 898/1970 per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio, atteso che dalla separazione conclusosi con sentenza n. 208/2003 la convivenza la convivenza tra i coniugi mai ripresa per cui la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Il Collegio, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli valutata la situazione complessiva delle parti non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Le spese del procedimento si dichiarano interamente compensate.
p.q.m.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
-dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e in Marcellina Parte_1 Parte_2
(RM) il 12 giugno 2008, trascritto nei registri civili al n. 1, parte II, Serie C, Anno 2008, Ufficio 1,
- recepisce le conclusioni riportate in epigrafe da intendersi qui integralmente trascritte;
- dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Marcellina (RM) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Rieti, il 22 maggio 2025
Il Giudice rel.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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