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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 20/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SAVONA
Lavoro e previdenza
Verbale di causa nel procedimento n. 152/ 2024 R.G. Lav.
All'udienza del 20/01/2025 davanti al Giudice del Lavoro dr. Alessandra Coccoli sono comparsi per la ricorrente l'Avv. BRUZZONE GIANLUIGI Parte_1
e per il resistente l'Avv. VERCELLINO LORENZO. CP_1
L'avv. BRUZZONE rappresenta che la ricorrente in opposizione non ha depositato atto di accettazione dell'eredità nel termine assegnato;
insiste come nel ricorso in opposizione.
L'avv. VERCELLINO prende atto della circostanza;
chiede che il Giudice accerti la rinuncia all'eredità della debitrice in corso di causa;
chiede l'integrale compensazione delle spese di lite.
L'avv. BRUZZONE si oppone alla compensazione delle spese.
Il Giudice
dato atto, rinvia all'esito della camera di consiglio per lettura.
Alle ore 17.25 pronuncia sentenza con motivazione contestuale:
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SAVONA
Il Giudice del Lavoro in persona della dott. ssa Alessandra Coccoli all'udienza del 20/01/2025 definendo il giudizio ai sensi dell'art. 429 1 co. c.p.c., ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel proc. n. 152/2024 R.G. Lav. tra
- , elettiv. dom. presso lo studio dell'Avv. BRUZZONE Parte_1
GIANLUIGI, che la rappresenta e difende in forza di mandato in atti
ricorrente e
- , elettiv. domiciliata presso lo studio dell'Avv. VERCELLINO LORENZO, CP_1
il quale la rappresenta e difende in forza di mandato in atti
convenuto sulle conclusioni delle parti come precisate in atti e nell'odierno verbale
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.2.2024 ha proposto Parte_1
opposizione al precetto di pagamento per € 20.554,16 oltre accessori, ed € 1.421,00 per spese della procedura esecutiva n. 943/23 RGE notificatole, nella qualità di coerede del padre il 13.2.2024 da in forza del verbale di conciliazione in Persona_1 CP_1
sede sindacale n. 1/2021 (dichiarato esecutivo dal Tribunale il 13-12-2021), intervenuto tra lo stesso ed i datori di lavoro (poi deceduto) e CP_1 Persona_1 CP_2
, in allora assistiti dal loro amministratore di sostegno.
[...]
L'opponente ha contestato la propria legittimazione a subire l'esecuzione del citato verbale di conciliazione sindacale affermando di rivestire la mera qualità di chiamata all'eredità, non avendo ancora formalizzato alcuna accettazione. In via di subordine, la stessa ha rilevato che l'erede comunque rispondeva dei debiti del de cuius nel limite della propria quota, con conseguente illegittimità dell'intimazione per l'intero, e che non poteva essere chiamata a rispondere delle spese liquidate in favore del nella procedura esecutiva n. 943/2023 CP_1
RGE Tribunale di Savona, contro la sola procedura alla quale non Controparte_2
aveva partecipato.
Si è costituito in giudizio eccependo l'incompetenza per materia del CP_1
giudice adito, contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendo, in via riconvenzionale, accertarsi che aveva tacitamente accettato l'eredità del padre e si Parte_1 Per_1
era opposta all'esecuzione in malafede, con conseguente condanna al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa ex art. 96 c.p.c..
Il convenuto opposto, in particolare, ha dedotto quanto segue:
- il 22.5.2020 aveva sottoscritto con i suoi ex datori di lavoro Controparte_2
e assistiti dal loro amministratore di sostegno, verbale di Persona_1 conciliazione sindacale con il quale costoro si erano impegnati a corrispondergli €
29.000 a saldo delle sue spettanze secondo le modalità ivi indicate;
- l'11.10.2020 era deceduto e né la né le altre Persona_1 CP_2 chiamate all'eredità avevano adempiuto agli obblighi scaturenti dal verbale di conciliazione, con conseguente decadenza dal beneficio del termine;
3 - mai le signore e a avevano Controparte_2 Pt_2 Parte_1
contestato la loro qualità di eredi;
- il verbale di conciliazione sindacale era, quindi, stato dichiarato esecutivo il
13.12.2021 ed erano seguite diverse iniziative che non avevano portato al soddisfacimento del credito;
- l'opposizione a precetto presentata dalla (sola) doveva essere Parte_1
respinta;
- il Giudice adito era incompetente per materia, per essere competente il Tribunale
Civile ordinario;
- doveva comunque trovare applicazione l'art. 34 c.p.c., stante la necessità dell'accertamento incidentale circa la qualità di erede dell'opponente Parte_1
[...]
- l'opposizione era, comunque, infondata nel merito posto che Parte_1 aveva accettato tacitamente l'eredità morendo dimessa dal padre : la stessa, Per_1 infatti, risiedeva nell'immobile sito in Ceriale, via Sant'Eugenio n. 19/1, ancora in comproprietà tra la sig.ra e il de cuius, quindi era nel pieno Controparte_2
possesso di un cespite ereditario;
si era comportata uti dominus anche con riferimento al Bed and Breakfast denominato “Au Caruggiu”, precedentemente gestito dai genitori, che conduceva abitualmente nonostante risultasse formalmente assunta alle dipendenze della madre come colf;
si era impegnata a Controparte_2
saldare un debito ereditario assunto dal padre quando era ancora in vita, svolgendo una suddivisione dell'insoluto sulla scorta delle quote successorie;
- l'opponente, poi, era nel possesso dei beni ereditari e non aveva svolto l'inventario nel termine di tre mesi, quindi doveva considerarsi erede puro e semplice;
- il fatto che l'opponente fosse nel possesso di beni caduti in successione era già stato eccepito dalla sorella di questa TE NOBERASCO, coerede, con comunicazione spedita il 16.4.2021, ed era stato confermato dalla nota di risposta a questa inviata dal procuratore dell'opponente;
4 - la strumentalità dell'opposizione giustificava la condanna della controparte ex art. 96
c.p.c.
Nella memoria di replica alla riconvenzionale, contestava le Parte_1
eccezioni avversarie, affermava di aver sempre contestato la propria qualità di erede ed escludeva di aver accettato tacitamente l'eredità e di essere entrata nel possesso dei beni ereditari, in quanto: risiedeva nell'immobile dei genitori sin dal 2013 in forza di contratto di comodato registrato del 1.7.2013 e non aveva provveduto ad alcuna voltura catastale;
“Bed &
Breakfast” era di proprietà della madre e non del padre, e vi prestava Controparte_2
attività in quanto dipendente della madre sotto l'amministrazione e controllo dell'amministratore di sostegno di questa;
che la comunicazione citata dalla controparte a pretesa prova del pagamento di un debito ereditario costituiva una mera ipotesi di adempimento, mai eseguito, di un debito della sola signora;
la comunicazione del difensore datata 16.4.2021 CP_2
non proveniva da lei e non costituiva comportamento dispositivo, tale da integrare una accettazione tacita.
All'esito della prima udienza il Giudice, esperito senza successo il tentativo di conciliazione, rilevato che il precetto opposto aveva ad oggetto pacificamente un credito di lavoro, portato dal verbale di conciliazione sindacale n. 1/2021 in atti, ha respinto l'istanza di sospensione del giudizio ex art. 34 c.p.c..
Con ordinanza del 12.6.2024 il Giudice dell'Esecuzione, competente nei limiti dei provvedimenti da assumere con ordinanza ex art. 618 bis c.p.c., ha disposto la sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo esclusivamente nei confronti di e Parte_1 limitatamente all'importo di € 5563,42, astrattamente alla stessa spettante.
Essendo la causa documentalmente istruita, in assenza di istanze di prova orale, i difensori hanno illustrato le rispettive argomentazioni e conclusioni.
All'udienza del 2.12.2024 il Giudice ha rinnovato il tentativo di conciliazione e, su istanza del convenuto opposto e nulla opponendo il difensore di parte opponente, ha fissato termine ex art. 481 c.c. e 749 c.p.c. assegnando alla ricorrente 30 giorni Parte_1
5 per emettere dichiarazione di accettazione o rinuncia dell'eredità morendo dismessa da
Persona_1
Ne corso dell'odierna udienza il difensore dell'opponente ha rappresentato che la sua assistita non ha depositato dichiarazione di accettazione dell'eredità ed ha insisto per l'accoglimento dell'opposizione, mentre il difensore del convenuto opposto, preso atto della mancata accettazione dell'eredità nel termine assegnato, ha concluso come in ricorso chiedendo, in subordine, l'integrale compensazione delle spese di lite.
L'opposizione appare fondata nei limiti e per le ragioni che seguono.
Deve, in primo luogo, ribadirsi l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza funzionale del Giudice del Lavoro, posto che il titolo azionato è un verbale di conciliazione sindacale pacificamente relativo a crediti di lavoro.
E', poi, infondata anche l'istanza di sospensione del giudizio avanzata dal convenuto opposto.
Come ha, infatti, chiarito la giurisprudenza di legittimità, nella controversia relativa ad un credito di lavoro nei confronti del ritenuto erede del debitore, le questioni attinenti alla sussistenza o meno di tale qualità di erede rientrano nell'ambito degli accertamenti meramente incidentali e non configurano una causa pregiudiziale, da definire con autorità di giudicato (Cass.
n. 3288/87), tanto che ove venga eccepita la pendenza di una causa ereditaria (che nel caso di specie non sussiste) deve escludersi la ricorrenza dei presupposti per la sospensione necessaria del processo (Cass. n. 11458/22).
Venendo al merito della controversia, si rileva che il convenuto opposto non ha preso posizione in ordine alle domande avanzate dall'opponente in via di subordine.
Tra coeredi, infatti, ai sensi dell'art. 752 c.p.c. non vige il principio di solidarietà passiva
(Cass. n. 3391/23; Cass. n. 19186/16) e ciascuno può essere chiamato a rispondere dei debiti ereditari nei limiti della propria quota.
Il convenuto opposto, poi, non ha contestato che le spese della procedura esecutiva n.
943/2023 RGE Tribunale di Savona fossero relative ad un giudizio promosso nei confronti della sola signora . CP_2
6 Le somme richieste all'opponente avrebbero dovuto, quindi, al Parte_1
più essere determinate in 1/4 della somma portata per capitale ed interessi, oltre ai compensi per l'atto di precetto.
L'opponente ha, comunque, contestato la propria qualità di coerede.
In tema di successioni mortis causa, “la delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è da sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, essendo necessaria l'accettazione da parte del chiamato, mediante "aditio" o per effetto di una "pro herede gestio", oppure la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 c.c.; nell'ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per debiti del "de cuius", incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., l'onere di provare
l'assunzione della qualità di erede, che non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non operando alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella predetta qualità” (Cass. n. 21436/18).
Era, quindi, onere del convenuto opposto creditore dimostrare l'assunzione, da parte di della qualità di erede. Parte_1
in primo luogo, ha chiesto accertarsi che la controparte aveva accettato, CP_1
espressamente o tacitamente, l'eredità del padre.
A norma dell'art. 476 c.c. l'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di fare se non nella qualità di erede.
L'accettazione è, invece, espressa ai sensi dell'art. 475 c.c. quando in un atto pubblico o in una scrittura privata il chiamato all'eredità ha dichiarato di accettarla oppure ha assunto il titolo di erede.
Integrano accettazione tacita di eredità atti posti in essere dal chiamato o a questo riferibili in via mediata, per conferimento di delega ovvero per svolgimento di mansioni procuratorie o attraverso negotiorum gestio, seguiti da ratifica dell'interessato (Cass. n.
22769/24).
7 Per aversi accettazione tacita di eredità, tuttavia, non basta che un atto sia compiuto dal chiamato con l'implicita volontà di accettare, ma è necessario che si tratti di atto che egli non avrebbe avuto diritto di fare, se non nella qualità di erede (Cass. n. 11389/24).
Nel caso in esame, alla luce del contratto di comodato prodotto in atti non appare rilevante il fatto che risieda, sin dal 2013, in un immobile di proprietà Parte_1
della madre e del defunto padre.
Parte convenuta, poi, non ha dimostrato che effettivamente il Bed and Breakfast denominato “Au Caruggiu” fosse riconducibile anche a (circostanza Persona_1
espressamente contestata da parte ricorrente) e che comunque stia Parte_1
gestendo in proprio tale struttura recettiva svolgendo attività esorbitanti il rapporto di lavoro di cui alle buste paga prodotte in atti.
Quanto al pagamento del debito successorio, si rileva che l'opponente con comunicazione mail del 7.2.2022 avente ad oggetto “Pagamento stufa a pellet NO/Manassero/eredi”, pur affermando di non comprendere le ragioni dell'intestazione al padre della fattura emessa Per_1
dal creditore, essendo comunque la fattura stessa intestata al genitore ha scritto: “il debito successorio dell'importo sopra citato come da Lei riportato al mio legale è da suddividersi nel seguente modo: euro 750,00 quota di mia competenza euro 1125,00 quota di competenza di mia madre euro 1125,00 quota di competenza di mia sorella NO TE rappresentata dall'avvocato Vignola. Avendo ricevuto in questi giorni le coordinate bancarie della ditta, previo tutti gli accordi del caso con il mio legale, provvederò a inoltrare in giornata bonifico inerente la quota di mia competenza pari a euro 750,00”.
Il pagamento di debiti ereditari, comunque, non appare significativo a fini di causa: come ha chiarito la Corte di Cassazione, “poiché il pagamento di un debito del "de cuius", che il chiamato all'eredità effettui con danaro proprio, non è un atto dispositivo e, comunque, suscettibile di menomare la consistenza dell'asse ereditario - tale, cioè, che solo l'erede abbia diritto a compiere - ne consegue che rispetto ad esso difetta il secondo dei suddetti requisiti, richiesti in via cumulativa e non disgiuntiva per l'accettazione tacita” (Cass. n. 20878/20).
L'Avv. BRUZZONE, difensore della ricorrente anche nel presente procedimento, poi, nella comunicazione email inviata il 24.5.2021 ai colleghi Avv.ti MASTROGIORGIO e
8 VIGNOLA, ha scritto “a conferma e precisazione di quanto immediatamente comunicato dalla mia assistita con mail del 17-5-2021 ore 22:50, per conto della Signora Parte_1
ribadisco e specifico quanto segue: 1) La Signora accetta l'eredità morendo Parte_1
dismessa dal padre . 2) La Signora aderisce per quanto la Persona_1 Parte_1
concerne all'azione contro il . 3) La Signora concorda sulla necessità CP_1 Parte_1
di regolarizzare catastalmente gli immobili di Vico Chiuso, nei termini già esposti o in quelli che
a giudizio del tecnico nominando saranno necessari...”.
Non si ritiene, tuttavia, che tale comunicazione email, apparentemente redatta (e firmata) solo dall'Avv. BRUZZONE, costituisca una espressione inequivoca della volontà dall'odierna opponente di accettare l'eredità del padre o una assunzione espressa del titolo di erede da parte di questa (Cass. n. 19711/20).
Gli elementi portati dal convenuto opposto, quindi, non sono tali da far ritenere che effettivamente abbia accettato, espressamente o tacitamente, l'eredità Parte_1
morendo dismessa dal padre . Persona_1
Su istanza dello stesso convenuto, avente sicuro interesse, è stato, quindi, assegnato a in corso di causa, il termine previsto dall'art. 481 c.c.. Parte_1
La ricorrente nel termine assegnato non ha dichiarato di accettare l'eredità oggetto di causa.
Quello previsto dall'art. 481 c.c. è un termine di decadenza, quindi la ricorrente ha ormai perso il diritto di accettare l'eredità del padre, né potrà Parte_1 revocare la rinuncia ai sensi dell'art. 525 c.c..
Non avendo assunto la qualità di erede di Parte_1 Per_1
, la stessa nulla deve al convenuto opposto in forza del verbale di
[...] CP_1
conciliazione in sede sindacale del 22.5.2020 ed il precetto del 23.1.2024 deve essere, conseguentemente, annullato limitatamente alla parte relativa alla stessa.
Le spese di lite, essendo la ricorrente decaduta dal potere di accettare l'eredità solo in corso di causa, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così decide:
9 Accerta che ha perso il diritto di accettare l'eredità morendo Parte_1
dismessa dal padre e che quindi la stessa nulla deve al convenuto opposto Persona_1
in forza del verbale di conciliazione in sede sindacale del 22.5.2020; CP_1
conseguentemente annulla il precetto del 23.1.2024 limitatamente alla parte relativa alla stessa
Parte_1
Compensa le spese di lite.
Savona, 20.1.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessandra Coccoli
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