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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 13/03/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 7/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente
Dr. Lucia DALL'ARMELLINA Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 6.01.2022 da
elettivamente domiciliato presso l'avv. Anna Parte_1
Lucia Papa che lo rappresenta e difende per mandato depositato telematicamente
-appellante- contro
, elettivamente Controparte_1
domiciliato presso l'avv. Sergio Sica che lo rappresenta e difende per procura generale alle liti
- appellato-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 145/21 del Tribunale di Rovigo
In punto: fondo garanzia TFR
Causa trattata all'udienza del 20.02.2025
Conclusioni per parte appellante: “In totale riforma dell'impugnata sentenza, accertato il diritto del ricorrente, condannarsi l'
[...]
(c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede legale a
Roma, via Ciro il Grande n.21, quale gestore del Fondo di Garanzia di cui alla legge 297/92, a pagare, per i titoli di cui in premessa, a
la somma capitale lorda di €.2.016,07 o quella Parte_1
eventualmente diversa che risulterà in causa o verrà ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dalle scadenze al saldo. Con vittoria di spese di causa sia del primo che del secondo grado del giudizio”
Conclusioni per parte appellata: “respingersi l'appello, con conferma integrale dell'impugnata sentenza. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del grado, attesa l'assoluta infondatezza dell'appello”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 6.01.2022 ha Parte_1
proposto appello avverso la sentenza indicata in epigrafe con cui il
Tribunale di Rovigo ha rigettato la sua domanda volta ad ottenere l'integrazione della somma liquidata dall' , quale gestore del CP_1
fondo di garanzia per il TFR, ritenuta errata in ragione della mancata considerazione del mancato computo delle somme – anch'esse oggetto di accertamento monitorio – relative alla rivalutazione annua del TFR liquidata in busta paga dal datore di lavoro nei cui confronti era stata
~ 2 ~ Corte d'Appello di Venezia
inutilmente esperita la procedura esecutiva e quella volta ad ottenere la dichiarazione di fallimento.
Il Giudice di prime cure fonda la propria pronuncia sul rilievo che nel ricorso monitorio l'importo dovuto a titolo di TFR era quello poi liquidato al netto dall' (con aggiunta degli interessi maturati CP_1
dalla data di cessazione del rapporto) e anche nell'ultima busta paga risultava il medesimo importo.
L'originario ricorrente ha proposto appello sulla base di un unico motivo in cui censura la sentenza per non aver tenuto conto che tra le somme oggetto di ingiunzione e indicate in busta paga, oltre alla somma capitale per TFR erano indicate le somme liquidate a titolo di rivalutazione annua, ritenute spettanti ai sensi dell'art. 2120 c.c., in forza del quale l'importo dovuto a titolo di trattamento di fine rapporto è incrementato dalla rivalutazione da calcolarsi al 31 dicembre di ogni anno secondo i criteri ivi stabiliti.
Si è costituito in giudizio l sostenendo l'infondatezza CP_1
dell'appello e ribadendo che nel ricorso monitorio l'importo spettante a titolo di TFR è stato indicato nella misura lorda poi liquidata dall' una volta operate le ritenute fiscali di legge, con la CP_1
maggiorazione degli interessi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
La causa, dopo alcuni rinvii giustificati da esigenze di riequilibrio del ruolo d'udienza e dal transito ad altra giurisdizione del precedente relatore, è stata discussa e decisa all'udienza del 20.02.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
~ 3 ~ Corte d'Appello di Venezia
1.1 – Il credito accertato giudizialmente è pari alla somma netta di
Euro 36.191,70, pari alla somma degli importi netti delle buste paga azionate in via monitoria (da gennaio 2016 a dicembre 2016).
L'ultima busta paga comprendeva anche il credito per TFR che, dalla piana lettura del cedolino è pari all'importo lordo di Euro 17.426,63 a titolo di capitale, cui si aggiunge, come previsto dall'art. 2120 c.c. la rivalutazione annua riferita agli anni precedenti e quella dell'anno in corso, anch'esse puntualmente indicate e liquidate nel cedolino paga, ottenendo così l'importo complessivo di Euro 19.442,70 (17.426,63 +
1787,06 + 275,91 – 46,90 quale trattenuta a titolo di imposta sulla rivalutazione dell'anno corrente).
1.2 – L'appellante ha quindi chiesto e ottenuto il decreto monitorio contenente un'ingiunzione di pagamento riferita anche al TFR in tutte le sue componenti.
1.3 – La domanda amministrativa presentata all' aveva ad CP_1
oggetto l'importo complessivo lordo spettante a titolo di TFR, correttamente comprensivo anche della rivalutazione accertata e liquidata in busta paga e in via giudiziale con il decreto ingiuntivo.
1.4 – La mera circostanza che, nel testo del ricorso monitorio, si sia specificato l'importo dovuto a titolo di TFR facendo riferimento alla sola somma capitale, è del tutto irrilevante atteso che la somma richiesta ed ottenuta con il decreto ingiuntivo si riferiva a tutti gli importi netti liquidati nelle buste paga (compresa quella di dicembre
2016) e, pertanto, comprendeva anche gli importi liquidati a titolo di rivalutazione sul TFR e maturati nel corso del rapporto di lavoro.
Nella redazione del ricorso, infatti, è stato azionato l'intero credito di
Euro 36.191,70 che – come visto – comprendeva anche le somme nette degli importi liquidati nella busta paga di dicembre 2016 che, a sua volta, comprendeva l'importo capitale del TFR e la rivalutazione
~ 4 ~ Corte d'Appello di Venezia
maturata. Accanto a tale importo complessivo è stato indicato tra parentesi “(di cui € 17.426,63 per TFR lordo)” ma la mera (erronea) indicazione del solo importo capitale non determina affatto né
l'esclusione dal credito azionato dell'importo dovuto a titolo di rivalutazione maturata, né tantomeno una rinuncia allo stesso.
1.5 – La somma spettante – e giudizialmente accertata – a titolo di
TFR, comprensiva della rivalutazione, è quindi pari ad Euro 19.442,70 lordi.
1.6 – Ne consegue che, in accoglimento dell'appello, l' deve CP_1
essere condannato al pagamento in favore dell'appellante dell'ulteriore importo netto corrispondente alla somma lorda di Euro
2.016,07 (dovranno, infatti, essere operate le necessarie trattenute a titolo di imposta;
cfr. Cass. sez. lav., n. 8406 del 23/03/2023), oltre gli interessi legali dal dovuto al saldo.
2 – Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sulla base di valori minimi di scaglione tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- In accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza di primo grado, condanna al pagamento in favore CP_1
dell'appellante della somma netta corrispondente all'importo lordo di Euro 2.016,07 oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
- Condanna l' al pagamento delle spese di lite che si CP_1
liquidano, quanto al primo grado in Euro 1.030 e quanto al
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secondo grado in Euro 962, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge.
Venezia, 20.02.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Filippo Giordan Gianluca Alessio
~ 6 ~ 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 – L'appello è fondato.