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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 24/01/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Sezione Civile
Il Tribunale , in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario di
Tribunale, dott.ssa Loredana Surace, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 423/2015 , avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale
Promossa da: , in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, signor , rappresentata e difesa Parte_2 dall' Avv. Leonardo Sganga ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dello stesso in Pizzo (VV) alla via Nazionale n. 75i n. 24, giusta procura in calce all' atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo,
- OPPONENTE -
Contro : IN. , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Controparte_1
Elisabetta Reitano e Domenico Servello ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dello stesso in Vibo Valentia al viale Matteotti n. 15, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale,
- OPPOSTO IN RICONVENZIONE -
IN FATTO ED IN DIRITTO
1. - Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 2024/2014 R.G. notificato il 26 febbraio 2015, la società citava in Parte_1 giudizio innanzi al Tribunale di Vibo Valentia l'IN. , per ivi sentir, Controparte_1 in accoglimento della proposta opposizione, revocare il decreto ingiuntivo, con condanna, dello stesso, alla restituzione della somma di euro 6.280,00 percepita in più rispetto a quella dovuta per l'attività prestata nell'interesse della società
[...]
per i lavori di ristrutturazione del palazzo Camarda di Pizzo. Con Parte_1 condanna alle spese di giudizio con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito.
1.1. - Si costituiva con comparsa la in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, la quale chiedeva, in via principale, rigettarsi la proposta opposizione perché infondata in fatto ed in diritto con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in via riconvenzionale, chiedeva condannarsi l'opponente al pagamento degli ulteriori compensi professionali pattuiti sia in relazione al disciplinare del 3 dicembre 2007, e pari ad euro 4.520,00 oltre oneri accessori, sia in relazione al disciplinare del 14 maggio 2010 e pari ad euro 6.400,00 oltre oneri accessori, o comunque pari al complessivo importo di euro 10.920,00 oltre oneri accessori ed interessi moratori di cui al D.Lgs. n. 231/2002 dal dovuto al saldo, o dell'importo che risultasse essere dovuto;
sempre in via riconvenzionale chiedeva condannarsi l'opponente al pagamento degli interessi anatocistici non riconosciuti con il decreto opposto dalla data di notifica dello stesso, nonché agli interessi anatocistici dalla data di deposito della comparsa di costituzione con domanda riconvenzionale per l'ulteriore importo richiesto;
chiedeva, altresì, condannarsi parte opponente oltre che al pagamento delle spese di lite, anche al risarcimento per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. nei termini ritenuti di equità e/o di giustizia.
1.2. - La causa veniva istruita a mezzo produzione documentale e prova per testi
(teste escusso all'udienza del 9 maggio 2017 e teste Sganga Testimone_1
Leonardo escusso all'udienza del 21 novembre 2017), ed infine, dopo una serie di rinvii, sulle conclusioni rassegnate a verbale dai procuratori delle parti, nell'interesse delle stesse, la causa veniva discussa all'udienza del 30 maggio 2024 e trattenuta in decisione.
2. – La società , ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo numero 2024/2014 R.G. emesso dal Tribunale di Vibo Valentia, rilevando la non dovutezza delle somme ingiunte ed il diritto alla restituzione del maggior importo percepito dal presunto creditore opposto in esecuzione dei lavori di cui al disciplinare di incarico sottoscritto in data 3 dicembre 2007.
3. - Tuttavia oggetto della presente opposizione è il decreto ingiuntivo alla stessa notificato dall'IN. , con il quale il professionista è stato incaricato Controparte_1 della redazione della progettazione architettonica ed antincendio di Palazzo “Camarda” sito in Pizzo alla via Savoia, con disciplinare sottoscritto inter partes in data 14 maggio
2010, afferendo, il richiamato disciplinare del 3 dicembre 2007, a differenti e precedenti lavori commissionati al medesimo professionista, seppur realizzati sul medesimo immobile.
3.1. - Ciò trova conferma, oltre che nelle diverse date di sottoscrizione dei disciplinari di incarico professionale, anche in tutta la documentazione allegata ai fascicoli di parte, nonché alle prove testimoniali assunte.
3.2. - Parte opponente, nella narrativa dell'atto di citazione in opposizione con domanda riconvenzionale dà atto di aver corrisposto, a saldo di un precedente incarico svolto dal professionista, IN. , l'importo di euro 32.276,50 di cui alla CP fattura numero 3 del 19 febbraio 2008 (allegato 2 del fascicolo di parte opponente), nonché una ulteriore somma di euro 10.731,15 di cui alla fattura numero 4 del 20 febbraio 2008 (allegato 3 del fascicolo di parte opponente), quale acconto, in relazione all' incarico conferito al medesimo professionista e di cui al richiamato disciplinare del 3 dicembre 2007.
3.3. - Entrambe le fatture richiamate non risultano essere afferenti a quanto costituisce oggetto del presente giudizio di opposizione, poiché il pagamento della fattura numero
3 del 19 febbraio 2008 è relativa, per stessa ammissione di parte opponente, a precedenti lavori svolti dall'IN. ; ed analogamente il pagamento della CP fattura numero 4 del 20 febbraio 2008 deve considerarsi effettuato in acconto di quanto stabilito, a titolo di compensi professionali per l'attività svolta, nel disciplinare di incarico professionale del 3 dicembre 2007, poiché, in caso contrario, non troverebbe giustificazione causale l'emissione ed il pagamento incontestato della fattura numero
4 del 18 gennaio 2012 quale “Acconto progettazione architettonica Parte_3
” da parte della
[...] Parte_4
3.4. - Nella documentazione allegata dall'opponente, vi è anche la copia di un parere di conformità alla normativa di sicurezza antincendio vigente, rilasciato sulla base degli elaborati tecnici presentati in data 18 dicembre 2007, dal Comando Provinciale dei
Vigili del Fuoco di Vibo Valentia (pratica n. 4446), mentre in data 18 ottobre 2010, la stessa Autorità esprime un nuovo parere di conformità sulla base di differenti elaborati grafici e della documentazione tecnica di cui all'istanza del 21 luglio 2010
(pratica 4446) : ciò è indicativo di una variazione sostanziale del progetto originario, ovvero di una nuova progettazione soggetta ad una nuova istruttoria, poiché la procedura per il rilascio di un nuovo parere di conformità antincendio è legata alla modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate, quindi alla modifica delle attività esistenti, con aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, non necessitando, in caso di assenza di variazioni, la richiesta di rilascio di un nuovo parere, ritenendosi sufficiente una richiesta di rinnovo dello stesso, alle scadenze previste dalla legge.
3.5. - Ed ancora, nella documentazione allegata dall'opponente, vi è la copia di una richiesta di rilascio del permesso di costruire, originariamente presentata in data 4 marzo 2008, completa di elaborati tecnici e copie del progetto trasmesse in data 8 giugno 2008, laddove, invece, con nota del 24 agosto 2010 prot. n. 16726, anch' essa allegata dall'opponente, il Comune di Pizzo, pur avendo già acquisito tutti gli elaborati grafici di progetto e le integrazioni documentali e progettuali richieste, subordina il parere favorevole al rilascio del permesso di costruire, alla presentazione dei nuovi elaborati, ovvero dei progetti modificati ( punti 7, 8, 9, 10, 21, 26, 27 della richiesta di integrazioni del 29 agosto 2010 di cui all' istanza prot. n. 12215 del 17 giugno 2010), acquisiti dal Comune di Pizzo in data 17 novembre 2010 al numero di protocollo
174/10.
3.6. - Anche i testi escussi riferiscono di una modifica sostanziale del progetto dell'edificio (avendo, la delibera n.61 dell' 1 dicembre 2009, apportato una variazione al piano di recupero del centro storico di Pizzo, concedendo la possibilità di sfruttare i sottotetti degli edifici ricadenti nel centro storico), rispetto ad un precedente progetto
– teste - e della presentazione di un nuovo progetto adeguato alle Testimone_1 nuove possibilità edificatorie – teste . Testimone_2
4. - Risulta, dall'istruttoria compiuta, che le attività realizzate dall'IN. CP siano, quindi, riconducibili a due distinti incarichi, e quindi a due differenti disciplinari di conferimento incarico, l'uno datato 3 dicembre 2007 e l'atro datato 14 maggio 2010, ed essendo state retribuite solo in parte le attività inerenti il secondo mandato, legittimamente l'odierno creditore opposto richiede il pagamento di quanto dovuto e realmente maturato, come da parcella numero 41 del 29 dicembre 2012.
4.1. - L'IN. ha, infatti, diritto a ricevere il compenso per l'attività di CP riprogettazione architettonica e inizio lavori del Palazzo Camarda nella misura di euro
4.400,00 (40% di euro 11.000) ed euro 2.000,00 per la progettazione antincendio ed il rilascio del parere di conformità (50% di euro 4.000,00), oltre iva e c.n.p.a.i. mentre non è stato documentato nè il raggiungimento del 50% dei lavori di ristrutturazione, né
l'ottenimento del CPI. Peraltro, è lo stesso creditore, nel proprio atto costitutivo, che riconosce l'impossibilità di portare a termine i lavori commissionati, a motivo dell'intervenuta cessione di Palazzo Camarda alla “Pizzo Hotel Società Cooperativa” e della voltura del permesso a costruire già ottenuto dal dante causa, in favore dell'avente causa (voltura n. 27 del 26 settembre 2011) con ulteriore permesso a costruire integrativo (permesso n. 32 del 27 ottobre 2011)
5. - Devono, pertanto, respingersi, nel merito, i motivi di opposizione proposti, anche in relazione alla domanda “riconvenzionale” di restituzione della somma di euro
6.280,00 asseritamente corrisposta in più rispetto a quella dovuta per l'attività prestata nell'interesse della , per quanto sopra motivato. Parte_1
6.- Deve parimenti respingersi, anche se solo in parte, la domanda riconvenzionale formulata dall'IN. poiché le somme percepite dal professionista in CP adempimento del disciplinare del 3 dicembre 2007 sono state corrisposte nella misura richiesta e di cui alla parcella n. 04 del 20 febbraio 2008, senza che alcuno, professionista incaricato o committente, sollevasse contestazioni o obiezioni in merito al pagamento sollecitato ed effettuato.
6.1. - Deve, invece, accogliersi la domanda riconvenzionale nella parte relativa alla richiesta di corresponsione degli interessi anatocistici, seppur gli stessi non siano stati riconosciuti nel decreto ingiuntivo, poiché, nel caso di specie, ricorrono le condizioni di cui all'art. 1283 codice civile, che dispone che gli interessi primari scaduti possano produrre nuovi interessi decorrenti dal giorno della domanda giudiziale, sempre che si tratti di debito scaduti da oltre sei mesi;
inoltre parte opposta ha espressamente e specificatamente formulato domanda diretta ad ottenerli già con il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo (Cass. SS. UU. n. 10156/1998).
7. – Non può trovare accoglimento la domanda, proposta dal creditore opposto, di condanna della società opponente al risarcimento del danno per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 comma 1 c.p.c. che statuisce che la parte soccombente che ha agito o resistito in giudizio con malafede o colpa grave, (c.d. lite temeraria), può essere condannata, su istanza della parte che sia risultata vincitrice, sia al pagamento delle spese di lite, che al risarcimento dei danni che abbia causato alla controparte, in virtù del suo comportamento processuale.
7.1. - Per malafede deve intendersi la consapevolezza dell' infondatezza della domanda o dell' eccezione, mentre per colpa grave si intende la mancanza di avvedutezza nel riconoscerne l' infondatezza (Cass. 8 settembre 2003 n. 13071) : in entrambi i casi il legislatore ha previsto una tutela risarcitoria del vincitore che abbia subito un danno a causa della condotta della controparte, come nel caso in cui, ad esempio, abbia dovuto partecipare ad un giudizio palesemente ingiusto: ipotesi questa, che non può trovare applicazione nel caso di specie, perché l'IN. ha ingiunto alla società CP
il pagamento di una somma non integralmente riconosciuta Parte_1 quale dovuta anche nel presente giudizio di opposizione (poiché non è stato accertato nel giudizio di merito che fosse dovuta una somma superiore a quella riconosciuta dal giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo), ed in ragione di ciò non può considerarsi parte vittoriosa secondo il disposto dell' art. 96 c.p.c.
8.– Le spese di lite seguono la soccombenza, e devono liquidarsi come in dispositivo, nel loro valore medio e secondo lo scaglione considerato (da euro 5.201 ad euro
26.000), in applicazione del D.M. 55/2014 e ss., ridotte del 20% in ragione del non integrale accoglimento delle domande formulate dal creditore opposto.
PQM
- Il Tribunale Civile di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Loredana Surace, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla società in persona del Parte_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore nei confronti dell'IN. CP
, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, cosi' provvede:
[...]
1) Rigetta l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo numero 2024/2014
R.G. emesso dal Tribunale di Vibo Valentia, rigettando anche la domanda riconvenzionale formulata, dall'opponente, per quanto esposto in parte motiva;
2) Condanna la al pagamento, in favore del creditore Parte_1 opposto, dell'importo di euro 6.400,00 oltre iva e c.n.p.a.i. per l'attività professionale svolta oltre interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/2002 dal dovuto al soddisfo ed interessi anatocistici dal giorno della domanda giudiziale al soddisfo, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dal creditore opposto, per quanto motivato;
3) Condanna l'opponente al pagamento, in favore dell' IN. , delle Controparte_1 spese di lite che quantifica in euro 264,00 per spese ed euro 4.061,60 (euro 5.077,00 già ridotto del 20%) per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura di legge, iva e Cassa Avvocati.
Cosi' deciso in Vibo Valentia il 18 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Loredana Surace