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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 23/05/2025, n. 1428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1428 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando, in esito allo scambio di note scritte, sostitutive dell'udienza del 22 maggio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 922/2024 R.G. e vertente tra
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...], Cod. Fisc. Parte_1
, domiciliata in Messina, Corso Cavour n° 106, presso lo studio CodiceFiscale_1 dell'avv. Giuseppe Trischitta, giusta procura in calce al presente atto ricorrente nei confronti di
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore
resistente contumace
Avente ad oggetto: riconoscimento assegno o pensione d'invalidità civile
Ragioni di fatto e diritto della decisione
1. Esame degli atti di causa.
Con ricorso depositato in data 16/02/2024, conveniva in giudizio l' Parte_1 CP_2
proponendo opposizione avverso l'esito del precedente accertamento effettuato nell'ambito del procedimento recante n.r.g. 3523/2022 ex art. 445 bis c.p.c., che aveva ritenuto che le sue infermità non fossero tali da determinare i presupposti per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile e dei benefici ex art. 3 commi 1 e 3 l.104/92. Pertanto, nell'odierno giudizio la ricorrente chiedeva il riconoscimento dell'invalidità nella misura del 74% eventualmente avvalendosi di Ctu medico-legale, con la condanna dell' CP_2
alla corresponsione dei corrispettivi emolumenti dalla domanda amministrativa o dalla decorrenza dovuta. Vittoria di spese e compensi.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, nella contumacia dell' esperita Ctu medico- CP_2
legale e depositate le note a trattazione scritta, il procedimento viene definito come segue.
1. Esame dei presupposti per il diritto.
Nel merito si osserva che, dopo aver proposto atto di dissenso avverso le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio della fase sommaria, parte ricorrente agiva in questa sede lamentandone l'erroneità, deducendo che le gravi patologie di cui soffre integrerebbero il requisito sanitario necessario per la concessione del beneficio richiesto.
Lo studio del caso clinico è stato affrontato nel giudizio di Atp dal consulente nominato dal giudice, dott. che, dopo aver sottoposto a visita la ricorrente ed esaminato la Persona_1
documentazione medica in atti, ha concluso come il complesso morboso da cui il predetta risulta affetta, integrasse una condizione invalidante nella misura del 67% e pertanto non riconosceva i requisiti sanitari necessari per la concessione della provvidenza assistenziale richiesta.
Instaurato il giudizio di opposizione, si riteneva necessario il rinnovo della consulenza medico-legale.
Il dott.– Ctu nominato nel presente giudizio – ha esaminato la documentazione prodotta, accertando che la paziente è portatrice di “CARDIOPATIA IPERTENSIVA IN I CLASSE
NYHA SPONDILOARTROSI CON NOTE DI LIMITAZIONE FUNZIONALE, INIZIALE
SINDROME DI ARNOLD CHIARI, OBESITA”, accertando un grado di invalidità permanente nella misura del 74% dalla domanda amministrativa. possiede quindi i requisiti medico-legali per permettere l'attribuzione Parte_1 dell'assegno mensile d'invalidità ed il ricorso è da ritenersi accolto, alla luce degli esiti della consulenza medico-legale, le cui risultanze devono essere confermate, apparendo essa corretta sotto il piano metodologico, esauriente e priva di vizi logici. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo tenuto conto dei parametri di cui al d.m. 55/2014 e ss.
Le spese di consulenza sono poste a carico dell' CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio promosso dalla ricorrente, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- accoglie il ricorso e riconosce a la condizione di handicap nella misura del 74% Parte_1
con diritto all'assegno ordinario d'invalidità civile dalla domanda amministrativa;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite nella misura di 2.695,00 euro per la CP_2
presente fase ed euro 1.168,50 per la fase di a.t.p. oltre i.v.a. e c.p.a., spese generali al 15%, da distrarre in favore del procuratore costituito;
- pone a carico dell' le spese di Ctu, che liquida in euro 290,00, oltre accessori, in favore CP_2
del dott. . Persona_2
Messina, 23 maggio 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Rando