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Decreto 12 febbraio 2025
Decreto 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, decreto 12/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2338/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO
Il Giudice dott.ssa Giulia Tagliapietra,
letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da (C.F. Parte_1
), P.IVA_1
esaminata la documentazione integrativa dimessa ex art. 640 c.p.c.;
rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
considerato che sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c., ma non quelle per ingiungere il pagamento senza dilazione ex art. 642 c.p.c.; dato atto che la parte nei cui confronti è proposta la domanda è qualificabile come consumatore;
dato atto che sono state esaminate le seguenti clausole del contratto di mutuo fondiario posto a fondamento del ricorso rilevanti in considerazione dell'oggetto della domanda: art. 4 interessi, art. 6 condizioni e spese e art. 9 decadenza;
dato atto che, dall'esame eseguibile allo stato degli atti, le citate clausole non paiono avere carattere vessatorio;
considerato, peraltro, che la domanda formulata dal ricorrente ha ad oggetto esclusivamente l'importo addebitato a titolo di quota capitale, come da estratto conto certificato ex art. 50 TUB versato in atti;
INGIUNGE A
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1
(C.F. ), Controparte_2 C.F._2
di pagare, in solido tra loro, alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di € 85.159,07;
2. gli interessi come da domanda;
3. le spese processuali di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 2.200,00 per compensi ed
€ 406,50 per esborsi, oltre rimborso spese forfettarie 15% sui compensi, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, ed oltre le successive occorrende;
AVVERTE
la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti a questo
Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica con l'assistenza di un difensore e che in difetto il decreto diverrà esecutivo e definitivo e il consumatore decadrà dalla possibilità di far valere l'eventuale carattere vessatorio delle clausole contrattuali.
Varese, 11 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Giulia Tagliapietra
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO
Il Giudice dott.ssa Giulia Tagliapietra,
letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da (C.F. Parte_1
), P.IVA_1
esaminata la documentazione integrativa dimessa ex art. 640 c.p.c.;
rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
considerato che sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c., ma non quelle per ingiungere il pagamento senza dilazione ex art. 642 c.p.c.; dato atto che la parte nei cui confronti è proposta la domanda è qualificabile come consumatore;
dato atto che sono state esaminate le seguenti clausole del contratto di mutuo fondiario posto a fondamento del ricorso rilevanti in considerazione dell'oggetto della domanda: art. 4 interessi, art. 6 condizioni e spese e art. 9 decadenza;
dato atto che, dall'esame eseguibile allo stato degli atti, le citate clausole non paiono avere carattere vessatorio;
considerato, peraltro, che la domanda formulata dal ricorrente ha ad oggetto esclusivamente l'importo addebitato a titolo di quota capitale, come da estratto conto certificato ex art. 50 TUB versato in atti;
INGIUNGE A
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1
(C.F. ), Controparte_2 C.F._2
di pagare, in solido tra loro, alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di € 85.159,07;
2. gli interessi come da domanda;
3. le spese processuali di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 2.200,00 per compensi ed
€ 406,50 per esborsi, oltre rimborso spese forfettarie 15% sui compensi, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, ed oltre le successive occorrende;
AVVERTE
la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti a questo
Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica con l'assistenza di un difensore e che in difetto il decreto diverrà esecutivo e definitivo e il consumatore decadrà dalla possibilità di far valere l'eventuale carattere vessatorio delle clausole contrattuali.
Varese, 11 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Giulia Tagliapietra