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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XVI, sentenza 23/01/2026, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 295/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 16, riunita in udienza il 09/06/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LL GIUSEPPA, Presidente
MACCHIAROLA AR RM, Relatore
MORONI RICCARDOAR, Giudice
in data 09/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6374/2024 depositato il 26/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Dotti - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 068 2024 01033504 83 000 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2332/2025 depositato il
10/06/2025
Richieste delle parti:
come da difese in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 68 2024 01033504 83, notificata dall'Agente della Riscossione il 23 ottobre 2024, relativa all'anno d'imposta 2020, con cui veniva richiesto il pagamento di € 12.793,00 per IRPEF, oltre interessi e sanzioni. La cartella deriva da un controllo formale ai sensi dell'art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973, che ha portato al parziale disconoscimento di un credito d'imposta per imposte estere dichiarate dal ricorrente nel Modello Redditi PF 2021 (rigo RN29). In particolare, il credito d'imposta estero è stato rettificato da € 23.565,00 a € 10.772,00, poiché il reddito estero avrebbe concorso solo parzialmente alla formazione del reddito complessivo in Italia, secondo quanto previsto dall'art. 165, comma 10, del TUIR.
Il controllo formale dell'Ufficio è avvenuto nel giugno 2023, seguito da due integrazioni documentali da parte del contribuente (29 giugno e 15 dicembre 2023), che ha prodotto: 1) attestazione delle ritenute d'imposta versate dal datore di lavoro estero per il 2020; 2) tasso di cambio relativo a dicembre 2020; 3) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sulla mancata presentazione della dichiarazione dei redditi svizzera 2022; 4) attestazione di pagamento della retta scolastica presso l'Istituto Zaccaria di Milano nel 2020.
Tale documentazione è stata ritenuta insufficiente dall'Ufficio per giustificare il maggiore credito d'imposta richiesto. Con una seconda comunicazione di irregolarità del 18 dicembre 2023, notificata il 18 gennaio 2024
e nuovamente inviata via email il 27 settembre 2024, l'Ufficio ha confermato la rettifica del credito d'imposta, motivando che il reddito prodotto all'estero aveva concorso solo parzialmente al reddito complessivo italiano, imponendo quindi una riduzione proporzionale anche dell'imposta estera detraibile.
Il ricorrente ha fondato il proprio ricorso su tre motivi principali: llegittimità della cartella per mancata notifica dell'atto impositivo presupposto;
Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 165, comma 10, del TUIR;
Violazione del principio di non discriminazione e della parità di trattamento tra contribuenti.
Si costituiva telematicamente l'Agenzia delle Entrate la quale, nel confermare la correttezza del proprio operato, chiedeva il rigetto del ricorso e la conferma dell'atto impugnato. Nel merito, l'Ufficio evidenzia che il contribuente non ha dichiarato l'intero reddito estero imponibile, ma solo il 50%, in virtù del regime agevolato per lavoratori “impatriati” (art. 16 D. Lgs. n. 147/2015 e L. n. 232/2016), e ha dedotto la franchigia di € 7.500,00 prevista per i residenti in zona di frontiera (Trattato Italia-Svizzera). Tuttavia, la documentazione prodotta non dimostra il possesso dei requisiti per usufruire di tali regimi agevolativi, né il momento del rientro definitivo in Italia.
Alla prima udienza di comparizione le parti si riportavano ai propri scritti difensivi e l'udienza veniva rinviata al mese di giugno 2025 ove la Corte di Giustizia Tributaria dava lettura alle parti del dispositivo in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti e vista la documentazione prodotta, ritiene che le domande di parte ricorrente siano fondate e meritevoli di attenta analisi, con il conseguente accoglimento del ricorso e annullamento dell'atto impugnato.
Il caso ruota attorno alla corretta applicazione del credito d'imposta per imposte estere e alla proporzionalità della detrazione in presenza di regimi agevolati che riducono la base imponibile in Italia. Il contribuente sostiene di aver già assolto le imposte estere e contesta la riduzione del credito d'imposta, mentre l'Ufficio difende la legittimità della rettifica, richiamando la normativa che impone la riduzione proporzionale del credito in caso di parziale concorso del reddito estero al reddito complessivo italiano. La controversia si incentra anche su aspetti procedurali (notifica degli atti) e sulla prova dei requisiti per i regimi agevolativi, che il contribuente non avrebbe adeguatamente fornito, a dire dell'Agenzia delle Entrate. Il ricorrente riferisce che, a seguito dei primi controlli, non avendo più avuto alcun riscontro né saputo nulla in merito, e non avendo ricevuto il ricorrente alcuna comunicazione, erroneamente il professionista credeva che il controllo formale avesse avuto esito positivo, sennonché a settembre dell'anno seguente verificando congiuntamente al cliente il portale dell'Agenzia della Riscossione è stata riscontrata una cartella di pagamento relativamente all'anno d'imposta 2020 in corso di notifica;
contattata prontamente la funzionaria,
è emerso che la stessa, il lunedì successivo 18/12/2023, senza confrontarsi con il professionista e senza avvisare dell'esito della verifica, ha ritenuto di rettificare parzialmente il credito d'imposta estero.
Tuttavia il controllo formale di cui all'art. 36-ter del D.P.R. 600/1973 prevede un contraddittorio specifico - che è rimasto inalterato anche dopo l'approvazione dell'art.
6-bis della Legge 212/2000, che ha introdotto il contraddittorio preventivo obbligatorio - oltre a richiedere al comma 4 che l'esito venga comunicato al contribuente per permettergli “....la segnalazione di dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di controllo formale ...”.
La Cassazione, Sez. V, con sentenza 15312 del 4/7/2014 (richiamata anche dalla Sentenza
15654 del 11/6/2019), giustamente evidenziate dal ricorrente, ha statuito che la mancata comunicazione dell'esito del controllo formale ex art. 36-ter D.P.R. 600/1973 costituisce omissione che determina la nullità della cartella di pagamento relativa, venendo meno l'indispensabile garanzia di un contraddittorio anteriore all'iscrizione a ruolo.
Nel caso oggetto del ricorso l'esito del controllo formale non è stato comunicato né formalmente né informalmente (venendo meno ai principi di buona fede e leale collaborazione), fino a quando non è stato richiesto dal contribuente via mail a fine settembre 2024, dopo aver riscontrato che era stata emessa la relativa cartella di pagamento.
Per quanto sopra motivato, per la prassi e per la giurisprudenza richiamate la cartella di pagamento impugnata
è nulla per violazione del comma 4, dell'art. 36-ter del D.P.R. 600/1973.
Si ritiene di compensare le spese legali in ragione della semplicità della controversia.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Compensa le spese di lite. Milano, lì 09 giugno 2025 Il Relatore Il Presidente
RI CA CH GI IS
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 16, riunita in udienza il 09/06/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LL GIUSEPPA, Presidente
MACCHIAROLA AR RM, Relatore
MORONI RICCARDOAR, Giudice
in data 09/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6374/2024 depositato il 26/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Dotti - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 068 2024 01033504 83 000 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2332/2025 depositato il
10/06/2025
Richieste delle parti:
come da difese in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 68 2024 01033504 83, notificata dall'Agente della Riscossione il 23 ottobre 2024, relativa all'anno d'imposta 2020, con cui veniva richiesto il pagamento di € 12.793,00 per IRPEF, oltre interessi e sanzioni. La cartella deriva da un controllo formale ai sensi dell'art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973, che ha portato al parziale disconoscimento di un credito d'imposta per imposte estere dichiarate dal ricorrente nel Modello Redditi PF 2021 (rigo RN29). In particolare, il credito d'imposta estero è stato rettificato da € 23.565,00 a € 10.772,00, poiché il reddito estero avrebbe concorso solo parzialmente alla formazione del reddito complessivo in Italia, secondo quanto previsto dall'art. 165, comma 10, del TUIR.
Il controllo formale dell'Ufficio è avvenuto nel giugno 2023, seguito da due integrazioni documentali da parte del contribuente (29 giugno e 15 dicembre 2023), che ha prodotto: 1) attestazione delle ritenute d'imposta versate dal datore di lavoro estero per il 2020; 2) tasso di cambio relativo a dicembre 2020; 3) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sulla mancata presentazione della dichiarazione dei redditi svizzera 2022; 4) attestazione di pagamento della retta scolastica presso l'Istituto Zaccaria di Milano nel 2020.
Tale documentazione è stata ritenuta insufficiente dall'Ufficio per giustificare il maggiore credito d'imposta richiesto. Con una seconda comunicazione di irregolarità del 18 dicembre 2023, notificata il 18 gennaio 2024
e nuovamente inviata via email il 27 settembre 2024, l'Ufficio ha confermato la rettifica del credito d'imposta, motivando che il reddito prodotto all'estero aveva concorso solo parzialmente al reddito complessivo italiano, imponendo quindi una riduzione proporzionale anche dell'imposta estera detraibile.
Il ricorrente ha fondato il proprio ricorso su tre motivi principali: llegittimità della cartella per mancata notifica dell'atto impositivo presupposto;
Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 165, comma 10, del TUIR;
Violazione del principio di non discriminazione e della parità di trattamento tra contribuenti.
Si costituiva telematicamente l'Agenzia delle Entrate la quale, nel confermare la correttezza del proprio operato, chiedeva il rigetto del ricorso e la conferma dell'atto impugnato. Nel merito, l'Ufficio evidenzia che il contribuente non ha dichiarato l'intero reddito estero imponibile, ma solo il 50%, in virtù del regime agevolato per lavoratori “impatriati” (art. 16 D. Lgs. n. 147/2015 e L. n. 232/2016), e ha dedotto la franchigia di € 7.500,00 prevista per i residenti in zona di frontiera (Trattato Italia-Svizzera). Tuttavia, la documentazione prodotta non dimostra il possesso dei requisiti per usufruire di tali regimi agevolativi, né il momento del rientro definitivo in Italia.
Alla prima udienza di comparizione le parti si riportavano ai propri scritti difensivi e l'udienza veniva rinviata al mese di giugno 2025 ove la Corte di Giustizia Tributaria dava lettura alle parti del dispositivo in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti e vista la documentazione prodotta, ritiene che le domande di parte ricorrente siano fondate e meritevoli di attenta analisi, con il conseguente accoglimento del ricorso e annullamento dell'atto impugnato.
Il caso ruota attorno alla corretta applicazione del credito d'imposta per imposte estere e alla proporzionalità della detrazione in presenza di regimi agevolati che riducono la base imponibile in Italia. Il contribuente sostiene di aver già assolto le imposte estere e contesta la riduzione del credito d'imposta, mentre l'Ufficio difende la legittimità della rettifica, richiamando la normativa che impone la riduzione proporzionale del credito in caso di parziale concorso del reddito estero al reddito complessivo italiano. La controversia si incentra anche su aspetti procedurali (notifica degli atti) e sulla prova dei requisiti per i regimi agevolativi, che il contribuente non avrebbe adeguatamente fornito, a dire dell'Agenzia delle Entrate. Il ricorrente riferisce che, a seguito dei primi controlli, non avendo più avuto alcun riscontro né saputo nulla in merito, e non avendo ricevuto il ricorrente alcuna comunicazione, erroneamente il professionista credeva che il controllo formale avesse avuto esito positivo, sennonché a settembre dell'anno seguente verificando congiuntamente al cliente il portale dell'Agenzia della Riscossione è stata riscontrata una cartella di pagamento relativamente all'anno d'imposta 2020 in corso di notifica;
contattata prontamente la funzionaria,
è emerso che la stessa, il lunedì successivo 18/12/2023, senza confrontarsi con il professionista e senza avvisare dell'esito della verifica, ha ritenuto di rettificare parzialmente il credito d'imposta estero.
Tuttavia il controllo formale di cui all'art. 36-ter del D.P.R. 600/1973 prevede un contraddittorio specifico - che è rimasto inalterato anche dopo l'approvazione dell'art.
6-bis della Legge 212/2000, che ha introdotto il contraddittorio preventivo obbligatorio - oltre a richiedere al comma 4 che l'esito venga comunicato al contribuente per permettergli “....la segnalazione di dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di controllo formale ...”.
La Cassazione, Sez. V, con sentenza 15312 del 4/7/2014 (richiamata anche dalla Sentenza
15654 del 11/6/2019), giustamente evidenziate dal ricorrente, ha statuito che la mancata comunicazione dell'esito del controllo formale ex art. 36-ter D.P.R. 600/1973 costituisce omissione che determina la nullità della cartella di pagamento relativa, venendo meno l'indispensabile garanzia di un contraddittorio anteriore all'iscrizione a ruolo.
Nel caso oggetto del ricorso l'esito del controllo formale non è stato comunicato né formalmente né informalmente (venendo meno ai principi di buona fede e leale collaborazione), fino a quando non è stato richiesto dal contribuente via mail a fine settembre 2024, dopo aver riscontrato che era stata emessa la relativa cartella di pagamento.
Per quanto sopra motivato, per la prassi e per la giurisprudenza richiamate la cartella di pagamento impugnata
è nulla per violazione del comma 4, dell'art. 36-ter del D.P.R. 600/1973.
Si ritiene di compensare le spese legali in ragione della semplicità della controversia.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Compensa le spese di lite. Milano, lì 09 giugno 2025 Il Relatore Il Presidente
RI CA CH GI IS