Sentenza 4 febbraio 2009
Massime • 1
In tema di reati contro la moralità pubblica ed il buon costume, ai fini della configurabilità del reato di favoreggiamento della prostituzione è irrilevante il movente dell'azione, in quanto è sufficiente ad integrare il reato qualsiasi condotta consapevole che si risolve in una concreta agevolazione dell'altrui meretricio. (Fattispecie in cui l'accompagnamento della prostituta sul luogo del meretricio, avvenuto con l'auto dell'imputato, era motivato dal rapporto di amicizia e da spirito di cortesia).
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- 1. Favoreggiamento e sfruttamento della prostituzioneFrancesca Servadei · https://www.studiocataldi.it/ · 28 gennaio 2023
- 2. Favoreggiamento e sfruttamento della prostituzioneAccesso limitatoSimone Marani · https://www.altalex.com/ · 24 ottobre 2013
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/02/2009, n. 11575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11575 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ALTIERI Enrico - Presidente - del 04/02/2009
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 00288
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 035111/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PI UI, N. IL 11/03/1939;
avverso SENTENZA del 06/02/2008 CORTE APPELLO di TRIESTE;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SQUASSONI CLAUDIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IZZO Gioacchino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Confermando la decisione del primo Giudice, la Corte di Appello di Trieste ha ritenuto AI UI responsabile del reato di favoreggiamento della prostituzione e lo ha condannato alla pena di giustizia. Per giungere a tale conclusione, la Corte ha ritenuto provato in fatto che l'imputato, una decina di volte, ha accompagnato la sera sul luogo del lavoro, e l'ha ricondotta a casa la mattina seguente, una donna che sapeva dedita alla prostituzione;
ciò faceva non solo per spirito di amicizia, ma per trame un guadagno personale. In diritto, i Giudici hanno concluso come la ricordata condotta integrasse gli estremi del contestato delitto.
Per l'annullamento della sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per Cassazione deducendo difetto di motivazione e violazione di legge, in particolare, rilevando:
- che il favoreggiamento non sussiste quando i rapporti personali o patrimoniali tra un soggetto e la prostituta si svolgono alla insegna della normalità ed abbiano una spiegazione causale diversa da quella di favorire il meretricio: nel caso concreto, l'imputato aveva fatto un piacere personale alla donna (che aveva momentaneamente l'auto non funzionante) chiedendo il ristoro delle spese vive;
- che la Corte avrebbe dovuto rinnovare il dibattimento per assumere la dichiarazione di un teste essenziale (marito della parte lesa). Le deduzioni non sono meritevoli di accoglimento.
Deve puntualizzasi come non sussista incertezza alcuna sulla ricostruzione storica degli episodi, in sunto riferita, posti alla base del processo sulla quale convergono accusa e difesa. L'imputato non contesta i fatti, ma assume la liceità della sua condotta avendo effettuato un trasporto per mero spirito di cortesia;
sostanzialmente il ricorrente sostiene che il movente che lo ha spinto ad agire si incentrava nel rapporto di amicizia con la donna, che gli aveva chiesto un piacere, e non nella finalità di agevolare il di lei meretricio.
A sostegno del suo assunto - circa la non annoverabilità nel concetto di favoreggiamento di ogni prestazione effettuata nei confronti di una prostituta - cita la giurisprudenza di questa Corte che ha ritenuto non punibile il cliente che riaccompagna la donna sul luogo di lavoro o il cameriere della stessa che non oltrepassa i limiti delle sue mansioni tipiche.
La prospettazione non è condivisibile.
Sussistono gli estremi del reato di favoreggiamento della prostituzione quando la condotta materiale dell'agente concretizzi oggettivamente una agevolazione allo esercizio del meretricio;
consegue che non è configurabile il reato quando l'aiuto è prestato alla donna in quanto persona e non abbia la funzione di rendere più facile la sua attività. Esaminando gli esempi proposti dal ricorrente, si osserva che non integra il reato la condotta del cliente che, dopo la prestazione sessuale, riaccompagni con la propria auto la donna sul luogo in cui l'ha prelevata trattandosi di un comportamento che non ha rilevanza autonoma ed è accessorio al rapporto di meretricio (Cass. sezione terza sentenza 1716/2004). La cameriera di una persona che si prostituisce incorre nel reato solo se, oltre ai compiti di collaboratrice domestica, ne esercita altri che in concreto agevolano il meretricio della sua datrice di lavoro (Cass. Sezione terza sentenza 47226/2005). In generale, la giurisprudenza ha escluso la configurabilità del reato in caso di prestazioni contrattuali in favore di una prostituta in adempimento ad obbligazioni identiche a quelle assunte verso qualsiasi altro cliente.
In base a tale principio, è stato ritenuto non punibile un tassista professionale che ottempera ad una obbligazione nascente da un regolare contratto di trasporto a favore di una prostituta ed al prezzo di mercato così come avrebbe fatto nei confronti di qualsiasi altra persona (Cass. Sezione terza sentenza 35718/2007). La situazione in esame si prospettava differente.
Il AI non era un conduttore di tassi tenuto alla sua prestazione erga omnes, ed era consapevole che la donna era in difficoltà nel raggiungere il posto di lavoro perché priva di auto e, qualunque fosse stato il movente del suo gesto, ha posto in essere una condotta che ha avuto una oggettiva ricaduta nel facilitarne il meretricio. Sul punto, è appena il caso di ricordare come integri il reato ogni concreto aiuto alla altrui prostituzione ivi compreso l'accompagnamento della donna con l'auto sul luogo nel quale svolge la sua attività; tale condotta facilita e rende celeri gli spostamenti e, di conseguenza, agevola l'esercizio del meretricio. L'imputato aveva piena consapevolezza dello scopo del suo viaggio che effettuava con la coscienza e volontà di trasportare, e prelevare, una donna nel luogo ove si prostituiva e, pertanto, il reato sussiste a prescindere dal movente e dal fine che animava l'agente. In merito alla residua censura, si osserva come l'imputato abbia rinunciato all'istanza, inserita nei motivi di appello, di rinnovazione del dibattimento per la audizione di un teste e, pertanto non può dolersi della sua mancata assunzione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2009