Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sardegna, sentenza 25/11/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Sardegna |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA Sent n. 176/2025
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA
composta dai seguenti magistrati:
TA CABRAS Presidente Valeria MISTRETTA Consigliere NA BRANDOLINI Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di responsabilità iscritto al nr. 26258 del Registro di Segreteria, promosso dal Procuratore Regionale contro LA TO IT nata a [...] il [...], (c.f.: [...]), residente a [...], elettivamente domiciliata in Cagliari, Via Maddalena n. 40 presso lo studio dell’Avv. Enrico Salone (c.f.: [...]; pec: avvenricosalone@legalmail.it ), che la rappresenta e difende per delega resa in calce alla comparsa di costituzione e risposta ex art. 83 c.p.c.;
Visto l’atto di citazione in giudizio del 21.10.2024;
Vista la memoria difensiva di costituzione e risposta depositata il 21.07.2025;
Vista la richiesta di rito abbreviato presentata contestualmente ai sensi dell’articolo 130 del Codice di giustizia contabile (di seguito c.g.c.);
Visto il previo parere del Pubblico Ministero contabile del 15.07.2025 (trasmesso alla Sezione in pari data);
Visto il Decreto n. 12/2025 del 17.09.2025 emesso da questa Sezione Giurisdizionale, con il quale è stata accolta la predetta istanza di rito abbreviato, determinando in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) la somma dovuta per la definizione alternativa del giudizio;
Uditi, nella Camera di consiglio del 19 novembre 2025, con l’assistenza in qualità di Segretario della Dott.ssa Francesca SERRA, il relatore Consigliere NA BRANDOLINI, il Pubblico Ministero, nella persona del SPG Pellegrino MARINELLI, e l’Avvocato Enrico Salone per la convenuta;
Esaminati gli atti ed i documenti tutti della citata causa
RITENUTO IN FATTO
1. Con atto di citazione depositato il 21 ottobre 2024 la locale Procura ha citato in giudizio innanzi a questa Sezione, tra gli altri, la dott.ssa IT LA TO, all’epoca dei fatti responsabile dell’Area Finanziaria, Amministrativa e Sociale del Comune di Villagrande Strisaili, per ivi sentirla condannare al pagamento a favore di detto Comune della somma di euro 5.022,61, pari al 30% del complessivo danno erariale di euro 16.742,03, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali e spese di giustizia, a cagione della riscontrata condotta inerte, ossia omissiva, e gravemente colposa nonché violativa degli obblighi di servizio, causativa del contestato danno al bilancio dell’ente locale, a questi cagionato con colpa grave, in relazione al debito fuori bilancio, riconosciuto con le delibere del Consiglio Comunale n. 40 del 16/11/2021 e n. 44 del 26/08/2022, riguardante il tardivo pagamento di una serie di fatture per forniture di energia elettrica, afferenti al periodo gennaio 2015 - gennaio 2016.
La vertenza, infatti, ha preso l’avvio dalla trasmissione, ex art. 23, comma 5, della legge 289/2002, della deliberazione del Consiglio comunale di Villagrande Strisaili n. 40 del 16/11/2021, di riconoscimento di un debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lettera a) del D.lgs. n. 267/2000, per l’importo di euro 85.963,95, in esecuzione del decreto ingiuntivo n. 120 – REG 429/2017, reso dal Tribunale di Lanusei, e della sentenza n. 3/2020, resa dal TAR Sardegna a seguito del ricorso per ottemperanza del creditore AN IF, in relazione a fatture non pagate, per la fornitura di energia elettrica, relative al periodo gennaio 2015 - gennaio 2016. Si provvedeva, contestualmente, all’emissione del mandato di pagamento n. 139 di pari importo.
In seguito, con la deliberazione consiliare n. 44 del 26/08/2022 il Consiglio comunale, accertato un errore nel calcolo degli interessi, integrava il riconoscimento del proprio debito che si attestava definitivamente in euro 95.083,28 e la somma residua veniva pagata con mandato n. 3203 del 12/12/2022.
Il pregiudizio subito dal Comune è stato determinato dall’Organo requirente in euro 16.742,03, pari alla differenza tra la somma da questi dovuta all’atto dell’adozione della determinazione del responsabile dell’Area Tecnico Manutentiva n. 729 del 21/12/2018 – emessa a seguito di notifica al Comune del decreto ingiuntivo con formula esecutiva - con cui si provvedeva ad impegnare la spesa di euro 78.341,25 in favore di AN IF (importo a tale data dovuto) e si disponeva la correlata liquidazione e la somma che, invece, l’Ente ha successivamente dovuto riconoscere attraverso le menzionate delibere, a contenzioso concluso, e quindi pagare (euro 95.083,28) a causa della mancata esecuzione della determina n. 729 del 21/12/2018 a cagione di un rilevato errore di imputazione della spesa.
1.2. La Procura, in esito all’istruttoria e valutate le controdeduzioni formulate e gli esiti dell’audizione personale dell’odierna convenuta, ha formalizzato l’atto di citazione in giudizio prefigurando una responsabilità amministrativa per danno erariale, cagionato con condotte gravemente colpose, in violazione degli obblighi di servizio, nel dettaglio descritte nell’atto introduttivo del giudizio, dalla dott.ssa IT LA TO, responsabile all’epoca dei fatti, dell’Area Finanziaria, Amministrativa e Sociale del Comune di Villagrande Strisaili, nonché nei confronti dell’allora responsabile dell’Area Tecnico Manutentiva del predetto Comune.
Per quanto di rilievo in questa sede, alla dott.ssa LA TO è stato ascritto, in sede di invito, un importo di danno pro-quota di euro 8.371,015 (pari al 50% dell’importo totale) e, quindi, valutate le deduzioni difensive dalla stessa prodotte, rideterminato nella misura di euro 5.022,61pari al 30% del complessivo addebito.
1.3. Con decreto del Presidente di questa Sezione Giurisdizionale, il giudizio veniva fissato per l’udienza dibattimentale del 17.09.2025.
La convenuta La Tosa IT, costituitasi in giudizio con il patrocinio dell’Avvocato Enrico Salone, con articolata memoria depositata in data 21.07.2025 ha formulato, in via preliminare, previa richiesta ed ottenimento del parere della Procura, istanza di definizione del giudizio con il rito abbreviato di cui all’articolo 130 c.g.c. mediante pagamento della somma di euro 1.500,00 cifra pari al 30% della pretesa risarcitoria rivendicata nei suoi confronti dall’Ufficio Requirente nell’atto introduttivo del giudizio, nonché, in via subordinata nella ipotesi di mancato accoglimento dell’istanza, il rigetto della domanda per non imputabilità del presunto danno e per carenza di colpa grave.
La Procura regionale ha rilasciato parere favorevole in data 15.07. 2025 dovendosi escludere il doloso arricchimento e potendosi ritenere congrua la somma proposta in pagamento.
Pertanto, con decreto 12/2025 emesso in esito alla Camera di consiglio del 17 settembre 2025, la Sezione ha accolto la richiesta di definizione del giudizio con il rito abbreviato tramite il pagamento di euro 1.500,00, indicando il termine per il versamento di tale somma a favore del Comune di Villagrande Strisaili, e fissando l’odierna Camera di consiglio per la definizione del giudizio.
Nel termine stabilito, la convenuta ha provveduto al pagamento di competenza ed ha trasmesso a questa Sezione la relativa documentazione probatoria (bonifico effettuato il 29.09.2025; quietanza di pagamento del 29.09.2025 e reversale di incasso OPI n. 2155 del 01.10.2025 del Comune).
1.5. Nell’odierna Camera di consiglio la difesa della convenuta ha chiesto la definizione del giudizio, avendo la stessa provveduto al pagamento concordato, di cui è stata data dimostrazione mediante il deposito dei documenti relativi al versamento e all’incameramento della somma da parte del Comune. Il Pubblico Ministero ha concordato in merito all’intervenuto espletamento delle formalità previste dal rito speciale e si è associato alle conclusioni della difesa della parte istante.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il rito abbreviato è stato introdotto dall’articolo 130 del Decreto Legislativo n. 174 del 2016 (c.g.c.) a tenore del quale: “In alternativa al rito ordinario, con funzione deflattiva della giurisdizione di responsabilità e allo scopo di garantire l’incameramento certo e immediato di somme risarcitorie all’erario, il convenuto in primo grado, acquisito il previo e concorde parere del Pubblico Ministero, può presentare, a pena di decadenza nella comparsa di risposta, richiesta di rito abbreviato alla Sezione Giurisdizionale per la definizione alternativa del giudizio mediante il pagamento di una somma non superiore al 50 per cento della pretesa risarcitoria azionata in citazione” (art. 130, comma 1).
In sede di rito abbreviato al Collegio compete di deliberare in merito alla richiesta su cui si è formato l’accordo delle parti, motivando in ordine alla congruità della somma proposta, in ragione della gravità della condotta tenuta dalla convenuta e dell’entità del danno (art. 130, comma 6), mentre qualsiasi altra valutazione va riservata al rito ordinario, ove, nella pienezza del contraddittorio, previo esame delle questioni pregiudiziali e preliminari, il merito della causa può essere adeguatamente esaminato con l’ammissione e l’assunzione dei mezzi di prova dedotti dalle parti ovvero ritenuti necessari dal giudice.
Viene previsto, altresì, che “In caso di accoglimento della richiesta, il collegio determina la somma dovuta e stabilisce un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il versamento. Ove non già fissata, stabilisce l’udienza in camera di consiglio nella quale, sentite le parti, accerta l’avvenuto tempestivo e regolare versamento, in unica soluzione, della somma determinata” (art. 130, comma 7); che “il collegio definisce il giudizio con sentenza provvedendo sulle spese” (art. 130, comma 9) e che “la sentenza pronunciata in primo grado non è impugnabile” (art. 130, comma 9).
Tanto premesso, si osserva che nella presente fattispecie l’intervenuta ammissione della convenuta al rito abbreviato è stata puntualmente seguita dal tempestivo pagamento della somma agevolata fissata nel Decreto n.12/2025, come comprovato dalla documentazione depositata agli atti del giudizio, segnatamente il bonifico effettuato il 29.09.2025, la quietanza di pagamento del 29.09.2025 e la reversale di incasso OPI n. 2155 del 01.10.2025 del Comune di Villagrande Strisaili.
Risultano, pertanto, integrati tutti i presupposti per la definizione alternativa del giudizio nei confronti della convenuta LA TO IT, con conseguente estinzione del medesimo ai sensi dell’art.130, comma 8, del c.g.c.
Quanto alle spese del giudizio, poichè non sussistono le condizioni previste per la compensazione ai sensi dell’articolo 31, comma 3, del c.g.c., le stesse, pertanto, devono essere poste a carico della convenuta e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M
la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando;
Visto l’articolo 130, comma 8, del c.g.c.;
DICHIARA
L’intervenuta definizione alternativa del giudizio nei confronti della convenuta LA TO IT, con conseguente estinzione del medesimo.
Le spese di giudizio, computate dalla Segreteria in euro 122,47 (centoventidue/47), devono essere poste a carico della convenuta e liquidate a favore dell’erario dello Stato.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Cagliari, nella Camera di consiglio del 19 novembre 2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
(f.to digitalmente NA NI) (f.to digitalmente TA BR)
Depositata in Segreteria il 25/11/2025 Il Dirigente
(f.to digitalmente Paolo Carrus)