Rigetto
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 10/12/2025, n. 9756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9756 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09756/2025REG.PROV.COLL.
N. 04681/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4681 del 2023, proposto da:
-OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Luigi di Tolle e Adriano Pilia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati CE De Marini e Barbara Savorelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Parco Agricolo Sud Milano, Città Metropolitana di Milano, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Sezione Quarta, n. -OMISSIS- resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2025 il Cons. CE CO e uditi per le parti gli avvocati Adriano Pilia e CE De Marini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. - La società -OMISSIS- è proprietaria del terreno ubicato nel Comune di -OMISSIS-, località Cascina -OMISSIS-, censita in catasto al Foglio 9, mappali 15, 16, 18, 20, 23 e 24.
Con verbale dell’8 aprile 2015 la Polizia Locale rilevava l’avvenuta realizzazione, sul terreno de quo , di alcune opere abusive. A seguito di sospensione del procedimento per l’intervenuta proposizione dell’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica, in data 23 gennaio 2018 la Polizia Locale espletava un nuovo sopralluogo.
Lo stato dei luoghi evidenziava ulteriormente gli abusi già censiti nel 2015, nonché altri realizzati successivamente.
In particolare, per quanto concerne gli abusi rilevati ex novo , con ordinanza n. 3 del 10 maggio 2018 l’Amministrazione ordinava la demolizione, entro 90 giorni, siccome realizzate sine titulo , delle seguenti opere: « 1) Costruzione n. 1: Sulla particella 23 ed in parte su area demaniale, a margine della zona dell’area cementata, nella porzione sud del sito, è stata collocata, parte su piedistalli in metallo e parte su blocchi di cemento, un casetta in legno con tetto a due falde di dimensioni 7,00x5,00 m. circa, parzialmente avvolta con teli in materiale plastico; 2) Costruzione n. 2: Sulla predetta parte cementata è stato collocato, in posizione coincidente con la parte terminale della voliera insistente sul margine ovest dell’appezzamento, un pergolato in ferro di dimensioni pari a m. 5,50x4,00 circa; 3) Costruzione n. 3: Nella parte individuata dalla particella 18 sub 701, la tettoria in metallo preesistente, posta nella parte più ad ovest dell’edificio, è stata prolungata con un altro tratto di struttura del tutto identica alla preesistente di dimensioni pari a m. 9,00x 2,30 mancante della sola copertura in materiale traslucido », dando atto che le opere descritte « - ricadono nel P.G.T. vigente su “Parco Agricolo Sud Milano - Territori Agricoli di Cintura Metropolitana” classificate come “Insediamenti Rurali Isolati di Interesse Paesistico” disciplinate dall’art. 36 del Piano delle Regole; - alcune sono realizzate su aree del demanio regionale perché hanno occupato parte delle aree individuate sulle planimetrie catastali e del “Reticolo Idrico” come alveo del “IL -OMISSIS-” e che tali aree sono classificate dal vigente PGT come “Fattibilità Geologica di Classe 4: tutela idrogeologica e ambientale delle teste e delle aste dei fontanili” e individuata con Classe di Fattibilità Geologica “4fc” (Fontanili e canali rilevanti - Fattibilità con gravi limitazioni) e “4pr” (Protezione idrogeologica e ambientale - Fattibilità con gravi limitazioni) e nelle quali sono Vietate nuove edificazioni, in conformità all’art. 41 delle NTA del Parco Agricolo Sud Milano ».
Nell’ordinanza n. 3/2018 si precisava, inoltre, che:
« per le opere realizzate: - Quella sopra indicata con il numero 1 si configura quale opera di nuova costruzione e pertanto ricade nella disciplina di cui agli art. 31 e 35 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380; - Quella sopra indicata con il numero 2 è da ritenersi accessoria alla costruzione n° 1 e si configura quali opere di nuova costruzione e pertanto ricade nella disciplina di cui agli art. 31 e 35 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 - Quella sopra indicata con il numero 3 si configura quale opera di nuova costruzione in assenza di segnalazione certificata di inizio attività e pertanto ricade nella disciplina di cui agli art. 37 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380; e che le stesse risultano in contrasto con la normativa urbanistica vigente e parte delle stesse non possono essere suscettibili di sanatoria; Rilevato che le suddette opere abusive possono essere rimosse ovvero demolite e rese conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistico-edilizi, senza il pregiudizio della parte conforme; Attesa la necessità di dover procedere ai sensi degli artt. 31 e 35 del D.P.R. 380/01, ed art. 37 per l’opera indicata con il n° 3, disponendo la demolizione delle opere sopra descritte ed il ripristino dello stato preesistente all’abuso effettuato ».
Detta ordinanza non veniva impugnata.
Decorso il termine di 90 giorni senza che la società proprietaria avesse provveduto al ripristino dello status quo ante , il Responsabile Settore di Difesa del Suolo, Pianificazione e Gestione del Territorio del Comune di -OMISSIS- adottava un nuovo provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 1° agosto 2019 con cui si accertava l’inottemperanza all’ordine di demolizione n. 3 del 10 maggio 2108, e veniva disposta l’acquisizione delle aree interessate da “ opere abusive in località Cascina -OMISSIS- a -OMISSIS- ”.
Le aree oggetto di acquisizione venivano individuate come segue, previa descrizione del relativo criterio di computo (cfr. pag. 2 del provvedimento del 1° agosto 2019):
« Ritenuto che: - nelle zone di inedificabilità assoluta l’area da acquisire debba essere pari al massimo stabilito dalla normativa (art. 31 D.P.R. 380/2001) e quindi pari a dieci volte la superficie utile delle opere abusive e comunque fino alla totalità della superficie del mappale su cui insistono tali opere; - nelle zone esterne al perimetro di inedificabilità assoluta, ma comunque poste all’interno del parco, l’area da acquisire debba essere pari all’area di sedime. […] Le aree da acquisire al patrimonio pubblico sono individuate con i mappali, del foglio n. 9, di seguito riportati: - Mappale 18: la costruzione n° 3 ha superficie utile coincidente con quella di sedime di mq 20,70; per le considerazioni sopra espresse l’area da acquisire è pari mq 20,70; - Mappale 23: la costruzione n° 2 ha superficie utile coincidente con quella di sedime di mq 22,00; per le considerazioni sopra espresse l’area da acquisire è pari mq 220,00; si precisa che tale area è parte del mappale 23 il quale è oggetto interamente di acquisizione ad ente pubblico a seguito di altra constatazione di inottemperanza ».
Con l’ordinanza n. 4 del 5 settembre 2019, inoltre, l’Amministrazione comunale irrogava alla -OMISSIS- la sanzione pecuniaria di cui all’art. 31, comma 4 bis , del d.P.R. n. 380/2001, nella misura massina di € 20.000,00, in ragione dell’inottemperanza all’ordinanza n. 3 del 10 maggio 2018.
2. - Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado r.g. n. -OMISSIS-/2019 (notificato in data 3 ottobre 2019 e depositato in data 17 ottobre 2019) la società-OMISSIS- impugnava dinanzi al T.a.r. Lombardia il provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 1° agosto 2019 del Responsabile Settore di Difesa del Suolo, Pianificazione e Gestione del Territorio recante inottemperanza all’ordine di demolizione n. 3 del 10 maggio 2108 e acquisizione aree interessate da “ opere abusive in località Cascina -OMISSIS- a -OMISSIS- ” e l’ordinanza n. 4 del 5 settembre 2019 recante l’irrogazione della sanzione pecuniaria di € 20.000,00 per inottemperanza all’ordinanza n. 3 del 10 maggio 2018, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:
«- Violazione e falsa applicazione art. 36 Piano delle Regole del PGT - violazione e falsa applicazione artt. 41 e 39 NTA Parco Agricolo Sud Milano - violazione e falsa applicazione art. 6 dpr n. 380/2001 e d.m. 2.3.2018 - falsa applicazione art. 31 e 35 dpr. n. 5 380/2001 - travisamento - erroneità nei presupposti di fatto - difetto di motivazione - violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza - illogicità manifesta .».
3. - Si costituiva in primo grado la Città Metropolitana di Milano. Il Comune di -OMISSIS- instava per la reiezione del ricorso, ritenuto infondato in considerazione dell’inedificabilità disposta dal PGT; sollevava inoltre plurime eccezioni preliminari.
4. - La domanda cautelare, trattata alla camera di consiglio di primo grado del 30 ottobre 2019, veniva accolta ai fini del riesame con ordinanza n. 1433 del 30 ottobre 2019.
Alla camera di consiglio del 20 dicembre 2019 la ricorrente rinunciava all’istanza ex art. 55 cod. proc. amm.
5. - In sede di remand , il Comune depositava la relazione del Responsabile del Settore prot. n. 18928 del 2 dicembre 2019, con cui confermava il calcolo delle superfici acquisite, già esposto nell’ordinanza n. -OMISSIS-/2019, dando atto che:
« L’area da acquisire è quella di sedime aumentata di quella necessaria “secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive”. Le aree in questione - individuate dai mappali 24, 23, 18 parte, 16 e 15 del foglio 9 - hanno destinazione urbanistica: “Parco Agricolo Sud Milano (area tutelata ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs 42/2004) e sono classificate dal vigente PGT come Fattibilità Geologica di Classe 4: tutela idrogeologica e ambientale delle teste e delle aste dei fontanili e individuata con Classe di Fattibilità Geologica “4pr” (Protezione idrogeologica e ambientale - Fattibilità con gravi limitazioni) e nelle quali sono vietate nuove edificazioni, in conformità all’art. 41 delle NTA del PTC del Parco Agricolo Sud Milano”, quindi non esiste alcun indice di fabbricabilità fondiaria o di copertura; opere analoghe a quelle abusivamente realizzate su aree di inedificabilità assoluta non esistono sul territorio ed è per questo motivo che l’ufficio ha fatto riferimento alla superficie pari a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita (area di sedime). Su quelle aree non esistevano costruzioni, la proprietà ha realizzato le opere senza alcun titolo, e le opere sono quelle a cui si riferiscono le ordinanze di demolizione ».
6. - Con ricorso per motivi aggiunti notificato e depositato in data 16 dicembre 2019 la società ricorrente impugnava la suddetta relazione, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:
«I - Violazione e falsa applicazione art. 36 Piano delle Regole del PGT - violazione e falsa applicazione artt. 41 e 38 NTA Parco Agricolo Sud Milano - violazione e falsa applicazione art. 6 dpr n. 380/2001 e d.m. 02.03.2018 “Glossario edilizia libera” - falsa applicazione art. 31 e 35 dpr. n. 380/2001 - travisamento - erroneità nei presupposti di fatto - difetto di motivazione - violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza - illogicità manifesta.
II - Violazione e falsa applicazione art. 36 Piano delle Regole del PGT - violazione e falsa applicazione artt. 41 e 38 e 25 NTA Parco Agricolo Sud Milano - falsa applicazione art. 59 l. r. n. 12/2006 - violazione e falsa applicazione art. 6 dpr n. 380/2001 e d.m. 02.03.2018 “Glossario edilizia libera” - falsa applicazione art. 31 e 35 dpr. n. 380/2001 - travisamento - erroneità nei presupposti di fatto - difetto di motivazione - violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza - illogicità manifesta .».
7. - L’adito T.a.r., con la sentenza segnata in epigrafe, respingeva il ricorso introduttivo e i successivi motivi aggiunti.
8. - Con rituale atto di appello la -OMISSIS- chiedeva la riforma della predetta sentenza, lamentandone l’erroneità e l’ingiustizia alla stregua dei seguenti motivi di gravame:
«I - Violazione e falsa applicazione art. 36 Piano delle Regole del PGT - violazione e falsa applicazione artt. 41 e 39 NTA Parco Agricolo Sud Milano - violazione e falsa applicazione art. 6 dpr n. 380/2001 e d.m. 02.03.2018 “Glossario edilizia libera” - falsa applicazione art. 31 e 35 dpr. n. 380/2001 - travisamento - erroneità nei presupposti di fatto - difetto di motivazione - violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza - illogicità manifesta.
II - Violazione e falsa applicazione art. 36 Piano delle Regole del PGT - violazione e falsa applicazione artt. 41 e 39 NTA Parco Agricolo Sud Milano - violazione e falsa applicazione art. 6 dpr n. 380/2001 e d.m. 02.03.2018 “Glossario edilizia libera” - falsa applicazione art. 31 e 35 dpr. n. 380/2001 - travisamento - erroneità nei presupposti di fatto - difetto di motivazione - violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza - illogicità manifesta.
III - Violazione e falsa applicazione art. 6 dpr n. 380/2001 e d.m. 02.03.2018 “Glossario edilizia libera” - falsa applicazione art. 31 e 35 dpr. n. 380/2001 - travisamento - erroneità nei presupposti di fatto - difetto di motivazione - violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza - illogicità manifesta.
IV - Falsa applicazione art. 31 comma 4 dpr n. 380/2001- erroneità nei presupposti di fatto - difetto di motivazione - violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza - illogicità manifesta .».
9. - Resisteva al gravame il Comune di -OMISSIS-, chiedendone il rigetto.
10. - All’udienza pubblica del 21 ottobre 2025 la causa passava in decisione.
11. - L’appello è infondato.
11.1. - Con il primo motivo di ricorso in appello la ditta istante impugna il capo di sentenza di primo grado con cui il T.a.r. ha confermato l’inedificabilità assoluta dell’area de qua , contestando in particolar modo l’effettiva presenza del fontanile “-OMISSIS-”.
Il motivo non può essere accolto.
Innanzitutto, il provvedimento di ripristino n. 3/2018 a suo tempo notificato e mai impugnato dalla ricorrente espressamente fa riferimento:
- alla consistenza delle opere eseguite in assenza del permesso di costruire e/o di segnalazione certificata di inizio attività come individuate nello stesso;
- alla circostanza che le opere citate ricadono nel PGT vigente su “ Parco Agricolo Sud Milano - Territori Agricoli di Cintura Metropolitana ”, classificate come “ Insediamenti Rurali Isolati di Interesse Paesistico ”, disciplinate dall’art. 36 del Piano delle Regole;
- al fatto che alcune delle stesse sono realizzate su aree del demanio regionale perché hanno occupato parte delle aree individuate sulle planimetrie catastali e del “Reticolo Idrico” come alveo del “ IL -OMISSIS- ” e “… tali aree sono classificate dal vigente PGT come “FATTIBILITA’ GEOLOGICA DI CLASSE 4: tutela idrogeologica e ambientale delle teste e delle aste dei fontanili” e individuata con Classe di Fattibilità Geologica “4fc” (Fontanili e canali rilevanti - Fattibilità con gravi limitazioni) e “4pr” (Protezione idrogeologica e ambientale - Fattibilità con gravi limitazioni) e nelle quali sono Vietate nuove edificazioni, in conformità all’art. 41 delle NTA del Parco Agricolo Sud Milano … ”;
- al rilievo che le opere realizzate si configurano quali opere di nuova costruzione e pertanto ricadono nella disciplina di cui agli art. 31 e 35 e/o 37 (quella indicata al punto 3 del provvedimento n. 3/2018) del d.P.R. n. 380/2001 e che le stesse risultano in contrasto con la normativa urbanistica vigente e parte delle stesse non possono essere suscettibili di sanatoria.
La menzionata ordinanza n. 3/2018, inoltre, con previsione definitiva in quanto non impugnata, ha altresì dato atto che l’Amministrazione avrebbe provveduto, in caso di inottemperanza “… all’acquisizione al patrimonio comunale delle particelle nn. 18 (parte) - 23 (parte) del foglio n. 9 di proprietà della Soc.-OMISSIS- con sede in Liscate (MI) via -OMISSIS- fino alla concorrenza di mq. 570 (pari al sedime dell’abuso edilizio oltre a quello necessario alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive) rilevando che non è ora possibile individuare l’area da acquisire in quanto sugli stessi mappali sono realizzate altre opere adiacenti agli abusi indicati ed oggetto di diversa ordinanza di demolizione …”.
A tal riguardo si rileva che l’art. 36 delle NTA del Piano delle Regole del Comune di -OMISSIS- prevede per gli insediamenti rurali isolati di interesse paesistico, quale quello oggetto di causa, una destinazione agricola, precisando che sono ammessi solo usi colturali e gli altri usi consentiti dal Piano Territoriale del Parco Agricolo Sud di Milano, ai sensi dell’art. 39 dello stesso PTC (cfr. art. 36, punti 1 e 2).
Per dette aree, pertanto, deve applicarsi la relativa normativa del Piano Territoriale del Parco e le disposizioni per le zone agricole dettate dalla legge regionale n. 12/2005 (cfr. articoli dal 59 al 62- bis ) che consentono l’edificazione in zona agricola esclusivamente di opere realizzate in funzione della conduzione del fondo e destinate alla residenza dell’imprenditore agricolo e dei dipendenti dell’azienda, precisando altresì che nelle aree destinate all’agricoltura gli interventi edificatori relativi alla realizzazione di nuovi fabbricati sono assentiti unicamente mediante il rilascio del titolo abilitativo del permesso di costruire (cfr. artt. 59 e 60 della legge regionale n. 12/2005).
La disciplina di Piano del Parco, fra l’altro, vieta i movimenti di terra e le alterazioni morfologiche non dettate dalle consuetudini dell’agricoltura ed espressamente prevede che i mutamenti anche parziali della destinazione agricola originaria siano consentiti solo per l’introduzione di funzioni compatibili con il permanere delle attività agricole o con le finalità del parco, sempre nel rispetto dei caratteri morfologici e tipologici degli edifici e dei caratteri paesaggistici del complesso (cfr. documento n. 30 del fascicolo di primo grado prodotto dalla difesa comunale in particolare art. 39 delle NTA del Parco; e documenti nn. 32 e seguenti del fascicolo di primo grado prodotto dalla difesa comunale contenenti il PGT comunale [cfr. pag. 29]).
Peraltro, in virtù della campitura del PGT comunale (cfr. documento n. 36 del fascicolo di primo grado prodotto dalla difesa comunale), tutta l’area in esame oggetto di causa e disciplinata dall’art. 36 delle NTA comunali, oltre ad avere destinazione di zona a insediamenti rurali isolati di interesse paesistico, ha una destinazione espressamente agricola ex art. 25, comma 1, del PTC del Parco, secondo il quale “ le aree appartenenti ai territori agricoli di cintura metropolitana, per la loro collocazione, compattezza e continuità e per l’alto livello di produttività, sono destinate all’esercizio ed alla conservazione delle funzioni agricolo-produttive, assunte quale settore strategico primario per la caratterizzazione e la qualificazione del parco ”, con la conseguenza che le trasformazioni d’uso, se del caso ammesse, non devono determinare pregiudizi negativi al mantenimento delle attività agricole per la conduzione del fondo.
In forza inoltre della componente geologica della Pianificazione comunale, nell’area in questione è vietata qualsiasi nuova opera edificatoria, e eccezione di opere pubbliche o di interesse pubblico se non altrimenti localizzabili e previo studio di compatibilità idraulica degli interventi.
Infatti, l’immobile ove sono ubicati la maggior parte degli abusi (cfr. planimetria sub documento n. 38 del fascicolo di primo grado della difesa comunale) è “ Area di protezione delle teste di fontanile attive ” (disciplinata dall’art. 41 del PTC Parco Sud sub documento n. 30 del fascicolo di primo grado prodotto dalla difesa comunale) e area a “ Fattibilità geologica di classe 4 ”, che ai sensi dell’art. 46 delle NTA del Piano delle Regole costituisce parte integrante del PGT e definisce vincoli relativi alla difesa del suolo (cfr. documenti n. 28, n. 32 e n. 35 del fascicolo di primo grado prodotto dalla difesa comunale).
Dette disposizioni in particolare:
- vietano ogni edificazione ed ogni opera di trasformazione per una fascia non inferiore a metri 50 dalla testa del fontanile, con obbligo di mantenimento della vegetazione spontanea nell’ambito dei primi 10 metri della fascia, con possibilità di eseguire esclusivamente percorsi pedonali nel massimo rispetto delle caratteristiche dei siti (cfr. art. 41 NTA del Parco sub documento n. 30 del fascicolo di primo grado prodotto dalla difesa comunale);
- vietano ogni nuova opera edificatoria, a eccezione di eventuali infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico solo se non altrimenti localizzabili corredate da uno studio di compatibilità idraulica degli interventi (cfr. art. 46 della NTA e relative planimetrie dei vincoli sub documenti n. 28, n. 32 e n. 35 del fascicolo di primo grado prodotto dalla difesa comunale).
Il provvedimento n. 3/2018 (non gravato), oltre a richiamare i citati art. 36 delle NTA comunali e 41 delle NTA del Parco Agricolo, che comportano l’applicazione delle disposizioni urbanistiche sopra indicate parimenti non impugnate dalla ricorrente, espressamente menziona altresì:
- l’art. 27, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001, in forza del quale, ai fini che interessa, “… Qualora si tratti di aree assoggettate alla tutela di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, o appartenenti ai beni disciplinati dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, nonché delle aree di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il dirigente provvede alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi, previa comunicazione alle amministrazioni competenti le quali possono eventualmente intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa …”;
- l’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 sull’edificazione delle opere in assenza di permesso di costruire, evidenziando come in caso di inottemperanza si sarebbe verificata “… l’acquisizione al patrimonio comunale delle particelle nn. 15 - 16 - 18 (parte) - 23 - 24 del foglio n. 9 di proprietà della Soc.-OMISSIS- con sede in Liscate (MI) via -OMISSIS- fino alla concorrenza di mq. 570 (pari al sedime dell’abuso edilizio oltre a quello necessario alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive) …”;
- l’art. 35 del d.P.R. n. 380/2001 secondo il quale “ Qualora sia accertata la realizzazione, da parte di soggetti diversi da quelli di cui all’articolo 28, di interventi in assenza di permesso di costruire, ovvero in totale o parziale difformità dal medesimo, su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici, il dirigente o il responsabile dell’ufficio, previa diffida non rinnovabile, ordina al responsabile dell’abuso la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, dandone comunicazione all’ente proprietario del suolo ”;
- anche l’art. 36 sempre del d.P.R. n. 380/2001, avvertendo che solo entro il termine dell’accertamento per inottemperanza avrebbe potuto “… essere presentata richiesta di Permesso di costruire in sanatoria (costruzioni n° 1 e 2) e Segnalazione Certificata di Inizio Attività (costruzione n° 3) a condizione che i lavori eseguiti risultino conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione degli stessi, sia al momento della presentazione della domanda di sanatoria …”.
Deve, dunque, darsi atto che il provvedimento di demolizione n. 3/2018 mai impugnato fa esplicito richiamo alle negative verifiche in merito all’accertamento di legittimità delle strutture edilizie, dei vincoli e della disciplina di pianificazione vigente in loco che inibisce la edificabilità, disciplina che non è stata gravata dalla ditta ricorrente.
Sul punto il suddetto ordine di demolizione e ripristino, atto di natura obbligatoria e vincolata, è, pertanto, sufficientemente motivato.
Infatti, come evidenziato da Cons. Stato, Sez. II, 30 ottobre 2024, n. 8657 “… ai fini della legittimità dell’ordine di demolizione è necessaria e sufficiente l’analitica descrizione delle opere abusivamente realizzate, in modo da consentire al destinatario della sanzione di rimuoverle spontaneamente. L’omessa o imprecisa indicazione di un’area che verrà acquisita di diritto al patrimonio pubblico non costituisce, invece, motivo di illegittimità dell’ordinanza di demolizione, poiché l’indicazione dell’area è requisito necessario ai fini dell’acquisizione, che costituisce distinta misura sanzionatoria (Cons. Stato, sez. VII, 14 settembre 2023, n. 8318; sez. VI, 5 luglio 2023, n. 6555); … l’ordinanza di demolizione di un immobile abusivo ha natura di atto dovuto e rigorosamente vincolato, con la conseguenza che essa è dotata di un’adeguata e sufficiente motivazione se contiene la descrizione delle opere abusive e le ragioni della loro abusività. Essa non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legalità violata) che impongono la rimozione dell’abuso, neanche nell’ipotesi in cui l’ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell’abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell’onere di ripristino (cfr., ex multis, Cons. sez. II, 8 febbraio 2024, n. 1298; sez. VI, 22 gennaio 2024, n. 706). …”.
Ne consegue che l’ordinanza di demolizione non richiede una specifica motivazione: l’abusività costituisce di per sé motivazione sufficiente per l’adozione della misura repressiva in argomento. In presenza di un’opera abusiva, l’Autorità amministrativa è tenuta ad intervenire affinché sia ripristinato lo stato dei luoghi, non sussistendo alcuna discrezionalità dell’Amministrazione in relazione al provvedere.
Divenuto definitivo il provvedimento di demolizione n. 3/2018 come sopra descritto, il Comune all’esito dell’accertamento dell’inottemperanza ha pertanto assunto i provvedimenti gravati in questa sede, che tuttavia costituiscono atti dovuti e vincolati, considerato che non è più possibile, come invece sostenuto dall’appellante, porre in discussione la legittimità dell’ordine di demolizione a suo tempo mai impugnato.
Le superiori considerazioni, fatte proprie dalla appellata sentenza n. -OMISSIS- non vengono mai superate dalle argomentazioni della ditta ricorrente, che tenta di sostenere una diversa qualificazione urbanistica delle aree, sempre sul presupposto (non più contestabile) dell’inesistenza del fontanile.
Ne discende la reiezione del motivo di appello.
In ogni caso, come correttamente rilevato dal T.a.r. nella sentenza appellata (cfr. pagg. 8 e 9), non possono essere positivamente apprezzate le contestazioni circa l’esistenza del fontanile.
Invero, il PGT del Comune di -OMISSIS- qualifica le aree di proprietà della ricorrente nella Classe di fattibilità geologica 4 pr (Protezione idrogeologica e ambientale), soggetta all’art. 41 delle NTA del Parco Agricolo Sud Milano, per cui risulta vietata ogni trasformazione.
La società -OMISSIS-, non avendo impugnato i citati strumenti urbanistici, non può ora porne in discussione il contenuto sul presupposto di una presunta soppressione del fontanile, soppressione peraltro mai autorizzata.
Come evidenziato dal T.a.r. nella sentenza impugnata “… A fronte di ciò, nulla può rilevare, nella presente sede, l’affermazione di parte ricorrente circa l’intervenuta soppressione materiale del fontanile. Al riguardo, assume invero valenza decisiva la circostanza che l’area interessata dall’alveo e dalla testa del fontanile, e quella di pertinenza, in parte rientranti nella ex proprietà della società ricorrente, venivano assoggettate dal PGT a vincolo di inedificabilità assoluta. Orbene, in difetto di impugnazione in parte qua dello strumento urbanistico, lo stesso non può che essere applicato da questo Giudice, in quanto: «Non può ammettersi alcuna disapplicazione delle previsioni contenute nel piano regolatore generale e nelle n.t.a. per una sorta di sopravvenuta inattualità delle stesse rispetto alla concreta situazione di fatto, stante la durata indeterminata di tali previsioni, come si desume dall'art. 11 l. 17 agosto 1942 n. 1150 che consente di affermare che una nuova disciplina del territorio consegue solo con l'approvazione di un nuovo p.r.g. o di una variante generale, che costituisce lo strumento per l'adeguamento della disciplina urbanistica alle mutate circostanze di fatto» (Consiglio di Stato, V, 9 settembre 2013, n. 4472) …”.
Il primo Giudice precisa, altresì, che « L’inedificabilità assoluta delle particelle rientranti in classe di fattibilità geologica 4pr è dunque acclarata, e correttamente risulta essere stata invocata dall’Amministrazione nei provvedimenti impugnati ».
Ne discende che i tentativi della parte appellante di contestare l’esistenza del fontanile risultano irrilevanti.
Inoltre, è documentalmente provato come sia stata la stessa ricorrente ad attivare il Consorzio di Bonifica e l’Agenzia del Demanio per ottenere la “ sdemanializzazione ” delle aree in questione (cfr. documenti n. 1 e n. 5 del fascicolo di primo grado prodotto dalla difesa comunale).
Anche sotto questo profilo pertanto il motivo va disatteso.
11.2. - Con il secondo motivo di appello la ditta -OMISSIS- impugna il capo della sentenza relativo alla determinazione dell’area da acquisirsi al patrimonio pubblico, in seguito all’inottemperanza dell’ordine di demolizione.
La doglianza va disattesa.
Sul punto va rilevato che l’acquisizione al patrimonio comunale è misura di carattere sanzionatorio che si realizza di diritto ed automaticamente allo scadere del termine assegnato per l’esecuzione dell’ordine di demolizione, sicché l’accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione a demolire è atto ad efficacia meramente dichiarativa, che si limita a formalizzare l’effetto verificatosi alla scadenza di quel termine con esclusiva funzione certificativa dell’avvenuto trasferimento del diritto di proprietà dal privato al Comune, assumendo rilevanza unicamente come titolo per l’immissione in possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari (cfr., ex multis , Cons. Stato, Sez. II, 24 luglio 2020, n.4725).
Inoltre, la presentazione della domanda di accertamento di conformità determina un arresto dell’efficacia dell’ordine di demolizione, ma tale inefficacia opera in termini di mera sospensione e, in caso di rigetto dell’istanza di sanatoria, l’ordine di demolizione riacquista la sua efficacia.
Invero, come rimarcato da Cons. Stato, Sez. IV, 30 agosto 2022, n. 7542, “… Il principio, secondo il quale nell’ipotesi di rigetto, esplicito o implicito, dell’istanza di accertamento di conformità, l’amministrazione debba riadottare l’ordinanza di demolizione, non può essere condiviso, in quanto equivale al riconoscimento in capo a un soggetto privato, destinatario di un provvedimento sanzionatorio, il potere di paralizzare, attraverso un sostanziale annullamento, quel medesimo provvedimento. … La giurisprudenza ha chiarito che la domanda di accertamento di conformità determina un arresto dell’efficacia dell’ordine di demolizione, ma tale inefficacia opera in termini di mera sospensione. In caso di rigetto dell’istanza di sanatoria, l’ordine di demolizione riacquista la sua efficacia (Cfr. Cons. Stato n. 2681/2017, Cons. Stato n. 1565/2017, Cons. Stato n. 1393/2016, Cons. Stato n. 466/2015, Cons. Stato n. 2307/2014). ... Viene, infatti, radicalmente escluso da siffatto orientamento che, nell’ipotesi di rigetto - esplicito o implicito - dell’istanza di accertamento di conformità, l’Amministrazione debba riadottare una nuova ordinanza di demolizione, dal momento che sostenere il contrario equivarrebbe al riconoscimento, in capo al soggetto privato destinatario di un provvedimento sanzionatorio, del potere di paralizzare, attraverso un sostanziale annullamento, quel medesimo provvedimento (Cons. Stato, Sez. IV, 26/6/2019, n. 4377). Al riguardo viene, infatti, precisato che «Sostenere che la sola presentazione della domanda di accertamento di conformità determina il superamento del provvedimento sanzionatorio innescherebbe un procedimento ricorsivo senza fine perché il soggetto sanzionato potrebbe rinnovare (senza limitazioni di alcun genere) la domanda a seguito della riadozione di quel provvedimento. E ciò in contrasto con i principi dell’ordinamento che impongono l’accertamento delle situazioni giuridiche in via definitiva» (così, da ultimo, Cons. Stato, sez. VI, 16/2/2021, n. 1432, Cons. Stato, sez. VI, 8/1/2021, n. 308) . …”.
Ciò premesso, va comunque osservato che la società ricorrente non ha interesse alla doglianza, in quanto le è indifferente l’Autorità cui la legge destina i beni acquisiti in ragione dell’abuso posto in essere.
In ogni caso l’acquisizione (disposta con l’impugnato provvedimento prot. n. -OMISSIS-/2019) in favore del patrimonio del Parco Agricolo Sud Milano, in quanto Autorità preposta alla tutela del vincolo insistente sui fondi per cui è causa, si giustifica in considerazione della espressa previsione di cui all’art. 31, comma 6, del d.P.R. n. 380/2001 (correttamente richiamato nel corpo del citato provvedimento) in forza del quale “ Per gli interventi abusivamente eseguiti su terreni sottoposti, in base a leggi statali o regionali, a vincolo di inedificabilità, l’acquisizione gratuita, nel caso di inottemperanza all’ingiunzione di demolizione, si verifica di diritto a favore delle amministrazioni cui compete la vigilanza sull’osservanza del vincolo. Tali amministrazioni provvedono alla demolizione delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi a spese dei responsabili dell’abuso. Nella ipotesi di concorso dei vincoli, l’acquisizione si verifica a favore del patrimonio del comune. ”.
Quanto alle contestazioni relative all’omessa motivazione del richiamato provvedimento prot. n. -OMISSIS-/2019 relativamente al quantum delle aree acquisite, va evidenziato che il provvedimento impugnato risulta del tutto legittimo sul punto, dato che l’Amministrazione precisa (cfr. pag. 2) che nelle zone di inedificabilità assoluta l’area da acquisire debba essere pari al massimo stabilito dalla normativa (cfr. art. 31 del d.P.R. 380/2001) e quindi pari a dieci volte la superficie utile delle opere abusive e comunque fino alla totalità della superficie del mappale su cui insistono tali opere, mentre nelle zone esterne al perimetro di inedificabilità assoluta, ma comunque poste all’interno del parco, l’area da acquisire debba essere pari all’area di sedime.
La parte appellante affida, inoltre, le proprie tesi a una non condivisibile interpretazione parcellizzata degli interventi edilizi realizzati, già sconfessata dalla sentenza del T.a.r. Lombardia n. 738/2023 (confermata da questo Consiglio resa all’esito del giudizio di appello r.g. n. 4649/2023), secondo cui i suddetti manufatti, asseritamente legittimi, non possono concorrere al calcolo del decuplo dell’area da acquisirsi.
Il motivo è infondato.
In primis , si ribadisce che dette doglianze avrebbero dovuto essere mosse avverso l’ordinanza di demolizione n. 3/2018, che - come detto - non è mai stata impugnata dalla ditta ricorrente.
In secondo luogo, occorre riaffermare l’illegittimità degli interventi edilizi, che non possono essere scorporati e analizzati singolarmente, dovendosi invece procedere a una valutazione globale e complessiva dell’impatto delle opere sul territorio.
Complessivamente considerati, infatti, i manufatti hanno dato vita a una nuova struttura, una vera e propria struttura ricettiva con piscine, bar e aree ludiche, che ha modificato la destinazione originaria del sito e la configurazione stessa dell’ambiente.
Invero, al fine di valutare l’incidenza sull’assetto del territorio di un intervento edilizio consistente in una pluralità di opere, va compiuto un apprezzamento globale delle opere medesime, atteso che la considerazione “ atomistica ” / “ parcellizzata ” dei singoli interventi non consente di comprendere in modo adeguato l’impatto effettivo degli interventi compiuti (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. V, 7 ottobre 2024, n. 8032).
Nella fattispecie oggetto del presente giudizio è evidente che le opere oggetto dell’ordine di demolizione n. 3/2018 sono tutte funzionali ad un’unica trasformazione urbanistica, ovvero la destinazione dell’area ad usi non agricoli che, come tali, avrebbero complessivamente richiesto il rilascio del permesso di costruire.
Infatti, sono state riscontrate opere che, oltre a creare superfici utili e in taluni casi anche volumi, hanno inciso in modo significativo e stabile sullo stato dei luoghi, apportando modifiche e alterazioni, anche per la tipologia di materiali utilizzati, che sicuramente esulano dalle variazioni ordinarie della forma del territorio e che comunque necessitavano di permesso di costruire.
Né induce a diverse conclusioni l’asserito carattere pertinenziale di alcune opere, essendo notorio che le opere edilizie abusive realizzate in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, quand’anche da ascrivere ad opere pertinenziali o precarie, si considerano comunque eseguite in totale difformità dall’eventuale titolo edilizio, e quindi soggette all’applicazione della sanzione demolitoria, ove non sia stata ottenuta la previa autorizzazione paesaggistica (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 26 settembre 2018, n. 5524).
Né rilevano in modo alcuno le determinazioni positive adottate dalla Città Metropolitana di Milano e dalla Soprintendenza in tema di compatibilità paesaggistica, atteso che mancando il titolo abilitativo sotto il profilo edilizio, gli interventi risultano comunque abusivi e meritevoli di sanzione ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 a prescindere dall’esistenza di qualsivoglia autorizzazione sotto il profilo paesaggistico.
Deve dunque escludersi che gli interventi per cui è causa potessero essere realizzati senza titolo edilizio.
Chiarito quanto sopra, ne deriva l’infondatezza del motivo di appello, atteso che nella determinazione dell’area da acquisire l’Amministrazione ha rispettato i limiti di cui all’art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001, come correttamente riconosciuto anche dal Giudice di primo grado, anche in merito alla motivazione di tale determinazione.
Il motivo è quindi infondato.
11.3. - Con il terzo motivo di appello la ditta ricorrente ripropone la propria interpretazione atomistica e parcellizzata degli abusi edilizi realizzati, secondo cui una lunga serie di manufatti avente carattere essenzialmente pertinenziale (pergolati, tettoie voliere, ecc.) risulterebbero assoggettati a regime di edilizia libera.
Il motivo è innanzitutto inammissibile poiché volto a contestare nel merito non il provvedimento gravato con ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, bensì l’ordinanza di demolizione n. 3/2018 che ne costituisce l’antecedente logico giuridico, mai gravata e pertanto definitiva.
In ogni caso il motivo è nel merito infondato, in virtù della necessaria valutazione globale e complessiva degli interventi di trasformazione del territorio già in precedenza evidenziata.
Il motivo va, dunque, respinto.
11.4. - Anche la doglianza sub IV circa la pretesa illegittimità della sanzione pecuniaria applicata nella misura massima di € 20.000,00 è infondata.
L’importo così come determinato dall’Ufficio costituisce la mera applicazione vincolata e priva di discrezionalità alcuna del disposto dell’art. 31, comma 4 bis , del d.P.R. n. 380/2001, secondo cui la sanzione è sempre irrogata nella misura massima in caso di abusi realizzati - come nella vicenda per cui è causa - sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell’art. 27 del medesimo d.P.R. n. 380/2001, ovvero sulle aree soggette al vincolo paesaggistico di cui al decreto legislativo n. 42/2004: e poiché è incontestato che le aree in questione ricadono nel Parco Agricolo Sud di Milano e dunque sono soggette alla disciplina del vincolo paesaggistico è di tutta evidenza che la sanzione non poteva non essere che quella comminata.
Dette considerazioni sono state confermate in toto dalla sentenza di primo grado che ha riconosciuto la correttezza della sanzione irrogata alla luce della totale inedificabilità delle aree di cui si discute.
Non sono, pertanto, condivisibili le affermazioni della società ricorrente, basate su una diversa pretesa qualificazione delle aree de quibus .
Il motivo è, dunque, infondato e deve essere respinto.
12. - In conclusione, alla stregua delle argomentazioni svolte l’appello deve essere respinto.
13. - Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante -OMISSIS- al pagamento in favore del Comune di -OMISSIS- delle spese di lite che liquida in complessivi € 4.000,00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2025 con l’intervento dei magistrati:
RD FO, Presidente
Cecilia Altavista, Consigliere
CE Guarracino, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
CE CO, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CE CO | RD FO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.