Articolo 1 della Legge 30 dicembre 1958, n. 1209
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10 febbraio 1959
Art. 1. Articolo unico.

I limiti di eta' stabiliti dalla tabella n. 3 annessa alla legge 10 aprile 1954, n. 113 , per la cessazione dal servizio permanente dei generali di squadra aerea, di divisione aerea e di brigata aerea sono modificati come segue:

generali di squadra aerea . . . . . . . . . . . . . . . . . . anni 60 generali di divisione aerea . . . . . . . . . . . . . . . . . anni 58 generali di brigata aerea . . . . . . . . . . . . . . . . . . anni 57
Entrata in vigore il 10 febbraio 1959