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Sentenza 26 gennaio 2024
Sentenza 26 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 26/01/2024, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2024 |
Testo completo
351/22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
In persona dei Consiglieri:
Dott. Marcello Bruno Presidente
Dott.ssa Valeria Albino Consigliere
Dott. Fabrizio Pelosi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente sentenza
nella causa tra:
, Parte_1 Parte_2 Parte_3
e , rappresentate dall'Avv.to Sandra
[...] Parte_4
Biglioli, come da mandato allegato telematicamente alla citazione di appello.
APPELLANTE
CONTRO
, rappresentato ex lege dall'Avvocatura dello Controparte_1
Stato.
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
PER PARTE APPELLANTE: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, nella persona del giudice designato, respinta ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, in accoglimento del presente atto di appello
riformare integralmente la sentenza n.2220/2021 emessa dal
Tribunale di Genova, in persona del giudice Dott. Alberto La Mantia,
pubb. il 13/10/2021 perché affetta da nullità e vizi di motivazione
accogliendo le conclusioni promosse nel giudizio di primo grado dalle
attrici ( , Parte_1 Parte_5 Pt_3 Parte_6
e ) così come precisate nel medesimo giudizio
[...] Parte_7
di primo grado che qui si trascrivono e richiamano integralmente per
comodità di consultazione:
P.Q.M
. “Voglia il Tribunale Ill.mo, disattesa e respinta ogni contraria
istanza, deduzione ed eccezione,
ACCERTARE e DICHIARARE la responsabilità esclusiva del
[...]
nella causazione dell'infermità del signor CP_1 [...]
che lo ha condotto alla morte per le motivazioni ed i titoli CP_2
illustrati nella premessa.
ACCERTARE e DICHIARARE il diritto delle istanti al risarcimento iure
proprio del danno non patrimoniale e del danno biologico per la vedova
così come descritti nella premessa da quantificarsi facendo riferimento
ai “Criteri orientativi per la lesione e la perdita del rapporto parentale”
come di recente rivalutati dall'Osservatorio della giustizia civile di
Milano, oppure facendo uso di altro criterio di quantificazione.
In subordine, ACCERTARE e DICHIARARE il diritto delle istanti al
risarcimento iure proprio del danno non patrimoniale e del danno
biologico per la vedova così come descritti nella premessa da quantificarsi facendo riferimento al giudizio equitativo.
CONDANNARE il al pagamento in favore delle parti Controparte_1
attrici, ognuna per la parte di spettanza, del danno domandato nella
misura quale risulterà all'esito dell'istruttoria.
CONDANNARE il al pagamento delle competenze Controparte_1
e spese del giudizio in favore del difensore che si dichiara antistatario”.
PER PARTE APPELLATA: “Voglia Codesta Ecc.ma Corte d'Appello,
contrariis reiectis, respingere l'avverso gravame, confermando, per
l'effetto, la sentenza impugnata”.
MOTIVI
, Parte_1 Parte_8 Parte_9
e , in qualità, la prima, di moglie, e, le altre, di figlie Parte_7
del defunto hanno citato in giudizio il Controparte_2
innanzi al Tribunale di G enova ed hanno Controparte_1
sostenuto:
- che aveva svolto la propria attività lavorativa di Controparte_2
motorista navale alle dipendenze del , Controparte_1
dall'11/9/1957 fino al congedo, avvenuto il 31/1/1981;
- che, nell'arco del citato periodo, era stato Controparte_2
imbarcato su varie unità navali, occupandosi, in particolare, della manutenzione e della riparazione di “caldaie motrici, di valvole
attraverso la ricerca e l'individuazione del guasto, smontaggio, controllo,
riparazione e rimontaggio di componenti attraverso attività di
smerigliatura, attività anche prolungata per il reinserimento delle parti
finalizzata al completamento della macchina e/o del motore”;
- che le citate funzioni, svolte all'interno delle navi, avevano comportato l'esposizione del familiare ad alte concentrazioni di polveri di amianto;
- che il sig. a seguito della predetta prolungata e costante Pt_7
esposizione, era risultato affetto da “eteroplasia polmonare con
metastasi ossee” ed era deceduto il 26/4/2013;
- che il convenuto era responsabile dell'evento, ai sensi degli CP_1
artt. 2043-2050 c.c., dal momento che questo aveva omesso di adottare le cautele e gli accorgimenti tecnici idonei a salvaguardare l'integrità
fisica del dipendente, nonostante fosse noto il pericolo connesso alla lavorazione dell'amianto.
Le attrici hanno, quindi, chiesto la condanna al risarcimento del danno
iure proprio da perdita del rapporto parentale, da esse attrici subito.
Il , costituitosi in giudizio, ha chiesto di Controparte_1
respingere le domande proposte nei suoi confronti.
La causa, istruita con prove testimoniali e documentali ed a mezzo ctu,
è stata decisa con la sentenza n. 2220/21, con la quale il Tribunale ha così statuito in dispositivo: “respinge le domande proposte dalle attrici
, e Parte_1 Parte_8 Parte_9
, per le ragioni esposte in parte motiva. Parte_7
Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio”.
Il Tribunale ha ritenuto dimostrato che era stato Parte_10
esposto all'amianto nel periodo in cui aveva lavorato alle dipendenze del e che questo aveva “contribuito a causare la malattia che CP_1
portò al decesso il sig. con una probabilità pari a circa 2 volte Pt_7
quella di base propria della popolazione generale non esposta … il sig. nell'ambito delle mansioni svolte presso il Pt_7 Controparte_1
, è venuto in contatto con amianto a livelli significativi, tali da
[...]
poter determinare l'insorgenza di una malattia amianto-correlata, tra cui
anche il tumore polmonare”.
Inoltre, lo stesso Controparte_3
– con decreto nr. 21/1/M aveva
[...]
espressamente riconosciuto la patologia tumorale come “dipendente da causa di servizio”.
Il Tribunale ha, poi, sostenuto che la circostanza che il defunto sig.
[...]
fosse tabagista era irrilevante, dal momento che doveva Pt_2
escludersi che il consumo di sigarette fosse stato di per sé sufficiente a provocare l'insorgenza della malattia, tenut o conto dell'incidenza causale comunque attribuita all'inalazione delle polveri di amianto dalla ctu.
Secondo il Tribunale, poi, il convenuto era responsabile, dal CP_1
momento che, in qualità di datore di lavoro, era tenuto ad adottare dispositivi di protezione individuale, in quanto, all'epoca, era già nota la cancerogenicità dell'amianto.
Il Tribunale, dopo tali premesse, ha, però, respinto le domande proposte, in quanto il aveva già liquidato, a favore delle CP_1
attrici, i seguenti importi:
• a favore della sig.ra € 225.400,00, per le ragioni di Parte_1
cui al documento n. 3 del Ministero, € 1.291,23, a titolo di assegni vitalizi mensili (€ 258,23 + € 1,033,00), a decorrere dal
26/4/2013, per le ragioni indicate nel doc. n. 4, nonché gli importi descritti nella prod. n. 5;
• a favore delle signore pro quota, la speciale elargizione Parte_2
di cui all'art. 5, commi 3 e 1, L. 206/2004, e, a favore di ogni singola figlia del sig. la somma di € Controparte_2
1.533,00, a titolo di assegni vitalizi non reversibili mensili (€
1.033,00 + € 500,00), secondo quanto stabilito nella sentenza del
Tribunale della Spezia n. 314/2017, di cui alla prod. n. 7 di parte convenuta.
Secondo il Tribunale, l'ammontare delle somme spettanti alle attrici a titolo di “speciale elargizione” e a titolo di assegno vitalizio risultava
(già al netto delle capitalizzazioni) ampiamente idoneo a risarcire il danno iure proprio oggetto delle doglianze dedotte in citazione,
calcolato secondo quanto previsto dalle tabelle del Tribunale di Roma.
Tali importi dovevano essere decurtati dal credito risarcitorio riconosciuto nel presente giudizio, fino ad azzerarlo, in applicazione del principio della compensatio lucri cum damno, tenuto conto della coincidenza tra il soggetto (Amministrazione dello St ato) tenuto al risarcimento e quello chiamato ad erogare i benefici e dell'unicità
dell'evento che aveva determinato l'insorgenza delle obbligazioni in esame e dell'identità del presupposto delle erogazioni, ossia l'accertato nesso eziologico tra l'attività lavorativa e la patologia.
Il Tribunale ha, quindi, compensato le spese di lite tra le parti, in considerazione del fatto che solo in epoca recente si è consolidato l'orientamento giurisprudenziale relativo alla problematica dell'ambito applicativo del principio della compensatio lucri cum damno. Le sig.re e hanno impugnato la sentenza in esame ed Pt_1 Parte_2
hanno chiesto, in riforma del provvedimento impugnato, di accogliere le domande di risarcimento del danno da queste proposte.
Il si è costituito in giudizio ed ha chiesto di respingere CP_1
l'appello e di confermare la sentenza in esame.
La causa è stata trattenuta in decisione in data 31 maggio 2023, sulle conclusioni delle parti come riportate in epigrafe.
Rimessa in istruttoria per trovare un accordo transattivo, la causa è
stata definitivamente trattenuta in decisione in data 12 dicembre 2023.
Con il primo motivo di appello, le appellanti hanno sostenuto che il
Tribunale aveva errato nel respingere la domanda, motivando la decisione sulla base della circostanza che gli assegni vitalizi mensili ex l. 206/2004 e la speciale elargizione in quota ex l. 302/1990 da loro ricevute erano superiori al risarcimento spettante. Il Giu dice di primo grado non aveva considerato che le elargizioni in esame a favore delle figlie del erano state riconosciute come dovute con sentenza Parte_2
non ancora passata in giudicato ed i relativi importi non erano stati ancora riscossi. In altre paro le, il credito non era certo e non poteva,
quindi, essere compensato ex art. 1243 c.c.
Con il secondo motivo di appello, le sig.re e hanno Parte_2 Pt_1
sostenuto che il Tribunale aveva sbagliato, laddove si era limitato a respingere la domanda, senza, però, pronunciarsi sul diritto al risarcimento del danno spettante alle appellanti e sen za quantificarlo,
mentre si era limitato a riconoscere solo che il relativo credito era estinto per intervenuta compensazione. Le domande proposte erano 2: accertamento del diritto e condanna al pagamento. La prima domanda avrebbe dovuto essere accolta, mentre solo la domanda di condanna doveva essere respinta. Di ciò, però, non c'era traccia nel dispositivo della sentenza impugnata, che aveva sbrigativamente respinto tout court le domande attoree, violando, così l'art. 112 c.p.c.
Con il terzo motivo, le appellanti hanno sostenuto che il Tribunale era caduto in errore di calcolo, in quanto, pur riconoscendo che la speciale elargizione indicata nell'All. 3 era stata versata alla sig.ra Pt_1
egualmente, l'aveva computata pro quota anche alle figlie, senza, però,
indicare in quale misura era stata calcolata.
Inoltre, non erano state determinate quali somme erano state compensate alla vedova per il DD N. 62/1M del 2018.
Con il quarto motivo, le appellanti hanno sostenuto che le elargizioni ricevute vanno a “pagare” poste diverse di danno rispetto a quello derivante dalla perdita del congiunto, per cui non potevano essere decurtate dal risarcimento.
Va premesso che il non ha inteso contestare il capo della CP_1
sentenza con cui il Tribunale, in motivazione, ha riconosciuto l'an della sua responsabilità.
Nessun argomento è stato speso per inficiare quanto sostenuto convincentemente dal Tribunale nella sentenza impugnata alle pagg. 4 -
7.
In difetto di proposizione di specifiche censure, onde evitare inutili ripetizioni motivazionali, le argomentazioni del Tribunale, ampiamente condivisibili e complete, possono considerarsi qui richiamate per relationem. Si deve, quindi, ritenere dimostrato che la patologia tumorale che colpì il sig. è imputabile all'inadempimento del Pt_7
, suo datore di lavoro. CP_1
Il primo, il terzo ed il quarto motivo di appello possono essere esaminati congiuntamente e sono parzialmente fondati.
La detraibilità degli importi ricevuti dai familiari di un soggetto equiparato alle vittime del dovere (qual è il sig. ex art. 1 co. Parte_2
564 L 266/05), per la morte di quest'ultimo, dal risarcimento del danno deriva dalla previsione di cui all'art. 10 L 302/90, che conferma,
appunto, l'omogeneità tra i rispettivi crediti, per i quali opera il principio della compensatio lucri cum damno.
Come precisato da Cass. 19629/20, richiamata dal Tribunale, con riferimento ai parenti di vittime della strage di Ustica, la cui posizione
è equiparata alle vittime del dovere, i benefici previsti dall'art. 5 della
L 302/90 hanno funzione equipollente a qu ella del risarcimento del danno patito dai superstiti, tant'è che è prevista la surroga dello Stato,
al co. 3 del medesimo articolo. Di conseguenza, opera la compensatio lucri cum damno, anche nell'ipotesi in cui il risarcimento segua il riconoscimento dei benefici di legge.
Tali principi sono stati ribaditi dalla giurisprudenza più recente, anche con specifico riferimento alle “vittime del dovere”, come si evince da
Cass. 14528/23, Cass. 1002/19, Cass. 31007/18, Cass. Sez. Unite
12564, 12565, 12566, 12567 del 2018, Cons. di S tato 3476/22.
Ne discende la correttezza dell'operazione compiuta dal Tribunale con riferimento alla sig.ra unica beneficiaria di tali elargizioni Pt_1 patrimoniali.
Come evidenziato nella sentenza impugnata, a favore della sig.ra Pt_1
sono stati riconosciuti € 225.400,00 (quale speciale elargizione
[...]
ex art. 5, co. 1 e 3 L 206/04) per le ragioni di cui al documento n. 3
del Ministero, € 1.291,23, a titolo di ass egni vitalizi mensili (€ 258,23
+ € 1,033,00), a decorrere dal 26/4/2013, per le ragioni indicate nel doc. n. 4 (art. 5, co. 3 L 206/04), nonché gli importi descritti nella prod. n. 5 a titolo di pensione privilegiata di reversibilità.
Le prime 2 elargizioni superano da sole l'importo massimo liquidabile
(pari ad euro 265.835,00), secondo le tabelle di Milano, in uso presso questa Corte di Appello, a titolo di risarcimento del danno, alla sig.ra per la perdita del coniuge, considerata l'età della donna (72 anni) Pt_1
e del coniuge al momento del decesso di quest'ultimo (72 anni) e la sopravvivenza di 3 figli, con cui condividere il lutto.
Non solo: gli importi ricevuti dalla sig.ra sono superiori anche Pt_7
rispetto a quanto previsto, a titolo di risarcimento massimo, dalle tabelle di Roma (340.684,50).
Per quanto riguarda, invece, la posizione delle figlie del sig. Pt_7
queste non possono vantare alcun credito nei confronti dell'Amministrazione, salvo quello risarcitorio esercitato nel presente giudizio, come si evince dalla ord. 12162/23 della Cass azione,
sopravvenuta rispetto alla pronuncia del Tribunale e prodotta in allegato con la comparsa conclusionale di parte appellante (e sulla quale il non ha preso posizione, neppure dopo la rimessione CP_1
della causa in istruttoria), che ha cassato l a sentenza della Corte di Appello di Genova, che aveva esteso anche alle figlie i benefici spettanti alla moglie della vittima del dovere.
Le sorelle hanno lamentato un danno da lesione parentale. Pt_1
I danni patiti dai congiunti della vittima sono danni conseguenza, nel senso che non coincidono con la lesione dell'interesse protetto dalla fattispecie delittuosa e, dunque, con l'evento (morte del familiare),
bensì con la privazione di un valore personal e, costituito dall'irreversibile perdita del godimento dell'affetto e della vicinanza di un congiunto e della definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali. Più specificamente, la morte di un congiunto può
provocare nella vita del superstite 3 tipi di pregiudizio, tutti riconducibili all'unitaria categoria del danno non patrimoniale (Cass.
7964/20):
a) un danno alla salute medicalmente accertabile (danno biologico)
patito dal superstite;
b) una sofferenza morale interiore patita nel momento in cui la perdita è percepita (sul piano morale soggettivo);
c) una sofferenza che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita (sul piano dinamico-relazionale), determinando una contrazione delle abitudini di vita, senza che, in quest'ultimo caso, per la sua risarcibilità sia necessario il totale sconvolgimento delle stesse (Cass. 7748/20).
E' onere dell'attore allegare e provare, ex art. 1223 c.c., la ricorrenza di tali danni.
Mentre il danno sub a) va provato con documentazione medica e ctu, non potendo essere presunto, per quanto riguarda i danni sub b) e sub c), la giurisprudenza ha precisato che “In tema di risarcimento del
danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, la
sussistenza del pregiudizio è presunta per i soggetti uniti da uno stretto
legame di parentela col defunto (ovvero i membri della c.d. famiglia
nucleare) …” (Cass. 5452/20; Cass. 24689/20; Cass 7748/20; Cass.
3767/2018; Cass. 12146/2016; da ultimo, Cass. 9010/22).
In sostanza, si presume, ex art. 2727 c.c., sulla base del notorio e dell'esperienza comune, che lo stretto legame parentale che lega i prossimi congiunti alla vittima sia sinonimo di un intenso vincolo affettivo, che viene irrimediabilmente reciso dall'ev ento nefasto e che ciò comporti una sofferenza interiore, che si riverbera sulla vita quotidiana di chi è sopravvissuto;
l'impossibilità di condividere alcuni momenti con la vittima (mangiare insieme, sentirsi telefonicamente,
ecc.) costituisce un mutament o delle proprie abitudini interiori di vita,
che merita adeguato ristoro.
La giurisprudenza non richiede, ai fini della prova dell'an, che i congiunti convivessero, in quanto tale dato non assume rilevanza ai fini dell'operare della presunzione (Cass. 18284/21), ma essenzialmente come criterio per la determinazione del quantum, sulla base della nozione di comune esperienza, secondo cui il mutamento delle condizioni di vita e la sofferenza è maggiore per i conviventi.
Nella specie, quindi, il rapporto di parentela esistente tra la vittima primaria e le odierne appellanti, in difetto di prova che la relazione in esame si caratterizzasse per reciproca indifferenza o addirittura in odio, fa presumere il danno conseguenza derivante dalla perdita del congiunto.
Riconosciuto l'an del risarcimento, si deve procedere a determinarne l'ammontare dell'importo da liquidare.
Dal momento che il risarcimento deve ristorare le parti di una perdita incommensurabile, qual è la vita umana e le sue ripercussioni sulla sfera intima ed esistenziale dei congiunti, la cui intensità varia anche in relazione alle rispettive sensibilità e condizioni soggettive, l'unica liquidazione possibile è quella equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c.
Al fine, però, di evitare che l'equità si traduca in arbitrio e per garantire una certa uniformità di trattamento di base e una certa prevedibilità
delle decisioni, gli uffici giudiziari hanno elaborato alcune tabelle per quantificare i suddetti danni, sul la base delle decisioni assunte nei casi simili, da applicare tenendo conto delle peculiarità del caso concreto, onde garantire una liquidazione il più possibile personalizzata.
A tal fine, la giurisprudenza (si veda, ad es., Cass. 37009/22) ha riconosciuto come adeguate le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano
nel 2022 ai fini del risarcimento del danno.
Le nuove tabelle milanesi, che, peraltro, non hanno modificato i valori monetari precedentemente adottati, ma solo i criteri di applicazione,
prevedono un sistema che si basa sulla sommatoria dei vari punti,
tramite un'attribuzione che parte da zero. Ad ogni punto, viene attribuito un valore economico (per il danno da perdita del coniuge/convivente, il valore di ogni punto è pari ad euro 3.365,00). In tal modo, abbiamo una valutazione semioggettiva, per determinare,
in via presuntiva, in che misura si è manifestata, a seguito della morte del congiunto, la sofferenza soggettiva e le compromissioni di carattere dinamico relazionale patite dalla vittima secondaria.
Si tratta di una soluzione che, se da un lato, trasforma il dolore e lo sconvolgimento determinato dalla perdita di un congiunto, in un dato numerico, apparentemente insensibile alla tragedia personale che sta alla base della vicenda di causa, dall'altro, consente, sul piano strettamente giuridico, di limitare l'eccesso di discrezionalità e di esercitare un controllo sull'importo liquidato e di rendere prevedibili,
sul piano degli importi liquidati, le decisioni in materia.
I criteri elaborati dalle tabelle per l'attribuzione dei punti coincidono con quelli utilizzati dalla giurisprudenza (età della vittima primaria e della vittima secondaria, convivenza, sopravvivenza di altri congiunti,
qualità e intensità della specifica r elazione affettiva perduta).
E' ben possibile applicare le nuove tabelle anche in assenza di una specifica richiesta della parte sul punto. Infatti, la giurisprudenza afferma che il danno deve essere liquidato sulla base delle tabelle vigenti al momento della liquidazione (Cass. 33770 /19) ed il Giudice è
tenuto ad applicare le tabelle a punti, in luogo di quelle a forbice, per la liquidazione del danno parentale anche in difetto di specifica domanda (Cass. 11689/22), in quanto è evidente che non ha senso reiterare un'interpretazione giurisprudenziale già cassata dalla
Suprema Corte.
Le nuove tabelle distinguono, tra le circostanze indicate come rilevanti ai fini dell'attribuzione dei punti da convertire in risarcimento monetario, le prime quattro (età della vittima primaria e secondaria,
convivenza, esistenza di altri superstiti), aventi natura “oggettiva” e,
quindi, “provabili” anche con documenti anagrafici, dalla quinta circostanza (lett. “E”, qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto), di natura
“soggettiva” e riguardante sia gli aspetti cc.dd. “esteriori” del danno da perdita del parente (stravolgimento della vita della vittima secondaria in conseguenza della perdita) sia gli aspetti cc.dd. “interiori” di tale danno (sofferenza interiore).
In quest'ottica, quindi, l'applicazione delle tabelle porta a riconoscere a ciascuna delle figlie il seguente punteggio:
1) età della vittima primaria. Quando è deceduto, il sig. Pt_7
aveva 72 anni: 12 punti per ciascuna figlia.
2) età della vittima secondaria. Al momento della morte del genitore,
aveva 41 anni, per cui le vengono riconosciuti 20 punti. Parte_8
aveva 34 anni: 22 punti. aveva anni 39 anni: 22 Pt_7 Pt_3
punti.
3) Non risulta che le figlie convivessero: punti 0.
4) Del nucleo familiare vi sono 3 superstiti (le due sorelle e la madre): punti 9 per ciascuna figlia.
5) qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto: fino a 30 punti. L'unico elemento peculiare dimostrato dalle parti attrici riguarda la lenta agonia di morte del padre. Secondo le tabelle, vanno val orizzate a tal fine “l'agonia/penosità/particolare durata della malattia della
vittima primaria laddove determini una maggiore sofferenza nella
vittima secondaria”. E' fin troppo noto che chi vive a stretto contatto con un soggetto colpito da mesotelioma, ne percepisce il lento spegnersi e la crescente difficoltà respiratoria che portano,
sostanzialmente, al culmine della malattia, ad una morte per asfissia ed è fatto notorio che la vittima non decede immediatamente ma consente al soggetto di rendersi perfettamente conto, poco prima di perdere conoscenza, di ciò che gli sta accadendo. Ciò rende la perdita del congiunto ancora più
penosa. Tali circostanze portano a r iconoscere 20 punti.
Non è stata provata che la maggior vicinanza geografica di una delle figlie si sia tradotta in un rapporto più intenso. Del resto, come si legge nella relazione di accompagnamento delle tabelle di Milano,
“Dal monitoraggio non è emerso che la vicinanza geografica tra i
parenti sia un criterio da cui i giudici presumono in via generalizzata
per tutti -in base alle regole di comune esperienza l'esistenza di una
sofferenza per la perdita del parente: del resto , le controversie
promosse tra parenti che vivono nella stessa città dimostrano che non
sempre la vicinanza geografica è indice di maggiore vicinanza
affettiva rispetto a parenti che abitino lontano e ciò a maggior ragione
nell'epoca attuale in cui anche grazie alla tecnologia è possibile
intrattenere frequentazioni diuturne anche con parenti che abitino a
distanza”.
Alla luce di quanto sin qui detto, si liquidano: • per euro 205.265,00 Parte_8
• per ciascuna delle altre sorelle, euro 211.995,00
L'importo così riconosciuto a titolo di risarcimento, essendo determinato sulla base di tabelle risalenti al gennaio 2022, deve essere attualizzato, e, quindi, rivalutato da tale data sino alla data odierna.
Una volta attualizzato l'importo dovuto, spetta altresì al creditore il risarcimento dell'ulteriore pregiudizio, rappresentato dalla perduta possibilità di disporre tempestivamente della somma dovuta, investirla e ricavarne un lucro finanziario.
Quest'ultimo tipo di pregiudizio va liquidato in via equitativa, sotto forma di interessi (c.d. compensativi), dovuti in misura legale e liquidati d'ufficio (Cass. 4028/17).
La base di calcolo di tali interessi non è rappresentata dal credito rivalutato, ma da quello originario, cioè, espresso nella moneta dell'epoca in cui sorse l'obbligazione, rivalutato anno per anno secondo gli insegnamenti di Cass. Sez. Un. 1712/95.
La somma riconosciuta a titolo di risarcimento deve, quindi, essere devalutata dall'1 gennaio 2022 (data di adozione delle tabelle di Milano)
sino al momento della morte.
Su questa somma, rivalutata anno per anno, devono, poi, essere calcolati gli interessi compensativi fino alla data della presente decisione.
Dalla data della sentenza, sono dovuti gli interessi al tasso legale sul solo importo liquidato, corrispondente al capitale già rivalutato.
La rivalutazione va calcolata, applicando sulle somme gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali
. Gli indici presi in considerazione Org_1 Organizzazione_2
sono quelli del c.d. costo della vita, ovverossia del paniere utilizzato dall per determinare la perdita di capac ità di acquisto con CP_4
riferimento alle tipologie dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati (indice . Org_3
Rimane da decidere il secondo motivo di appello.
Questo rimane in piedi solo per la sig.ra mentre per le altre parti Pt_1
è assorbito dall'accoglimento della domanda proposta.
Il motivo è inammissibile.
Non si vede qual è l'interesse processuale ex art. 100 c.p.c. di parte appellante ad ottenere un dispositivo che attesti l'esistenza del credito e ne riconosca contestualmente l'estinzione, in luogo di una pronuncia di rigetto immediato.
Difetta, quindi, la rilevanza del motivo ex art. 342 c.p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
La sig.ra è soccombente e deve, quindi, rifondere le spese al Pt_1
, mentre quest'ultimo deve rimborsare le spese legali alle altre CP_1
parti appellanti vincitrici. Gli importi sono stati calcolati, applicando i parametri medi in relazione all'ammontare del risarcimento riconosciuto, esclusa la fase istruttoria per il giudizio di appello per le sorelle e gli importi minimi nei confronti della Parte_11
sig.ra Pt_1
PQM
In accoglimento dell'appello proposto da Parte_2 e ed in parziale
[...] Parte_3 Parte_4
riforma della sentenza del Tribunale di Genova n. 2200/21, condanna il a pagare a euro Controparte_5 Parte_2
205.265,00 ed a e euro Parte_3 Parte_4
211.995,00 ciascuna oltre accessori;
condanna il a rifondere a Controparte_1 Parte_2
ed a e le spese
[...] Parte_3 Parte_4
di lite del giudizio di primo grado, spese che liquida in euro 22.457,00
per compensi, oltre accessori di legge;
condanna a rifondere a le spese di Parte_1 Controparte_1
lite del giudizio di primo grado, spese che liquida in euro 5.431,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, accessori di legge;
conferma nel resto la sentenza impugnata;
Condanna il a rifondere a Controparte_1 Parte_2
ed a e le
[...] Parte_3 Parte_4
spese di lite, spese che liquida in euro 14.239,00 per compensi, oltre accessori di legge;
condanna a rifondere a le spese di Parte_1 Controparte_1
lite del giudizio di appello, spese che liquida in euro 4.236,00, oltre spese generali al 15%, accessori di legge.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il pagamento da parte di di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari Parte_1
a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater,
dpr 115/02.
Genova 23 gennaio 2024 Il relatore Il Presidente
Fabrizio Pelosi Marcello Bruno
Provvedimento redatto in collaborazione con l'addetta all'Ufficio per il processo dott.ssa Francesca Milana
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
In persona dei Consiglieri:
Dott. Marcello Bruno Presidente
Dott.ssa Valeria Albino Consigliere
Dott. Fabrizio Pelosi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente sentenza
nella causa tra:
, Parte_1 Parte_2 Parte_3
e , rappresentate dall'Avv.to Sandra
[...] Parte_4
Biglioli, come da mandato allegato telematicamente alla citazione di appello.
APPELLANTE
CONTRO
, rappresentato ex lege dall'Avvocatura dello Controparte_1
Stato.
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
PER PARTE APPELLANTE: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, nella persona del giudice designato, respinta ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, in accoglimento del presente atto di appello
riformare integralmente la sentenza n.2220/2021 emessa dal
Tribunale di Genova, in persona del giudice Dott. Alberto La Mantia,
pubb. il 13/10/2021 perché affetta da nullità e vizi di motivazione
accogliendo le conclusioni promosse nel giudizio di primo grado dalle
attrici ( , Parte_1 Parte_5 Pt_3 Parte_6
e ) così come precisate nel medesimo giudizio
[...] Parte_7
di primo grado che qui si trascrivono e richiamano integralmente per
comodità di consultazione:
P.Q.M
. “Voglia il Tribunale Ill.mo, disattesa e respinta ogni contraria
istanza, deduzione ed eccezione,
ACCERTARE e DICHIARARE la responsabilità esclusiva del
[...]
nella causazione dell'infermità del signor CP_1 [...]
che lo ha condotto alla morte per le motivazioni ed i titoli CP_2
illustrati nella premessa.
ACCERTARE e DICHIARARE il diritto delle istanti al risarcimento iure
proprio del danno non patrimoniale e del danno biologico per la vedova
così come descritti nella premessa da quantificarsi facendo riferimento
ai “Criteri orientativi per la lesione e la perdita del rapporto parentale”
come di recente rivalutati dall'Osservatorio della giustizia civile di
Milano, oppure facendo uso di altro criterio di quantificazione.
In subordine, ACCERTARE e DICHIARARE il diritto delle istanti al
risarcimento iure proprio del danno non patrimoniale e del danno
biologico per la vedova così come descritti nella premessa da quantificarsi facendo riferimento al giudizio equitativo.
CONDANNARE il al pagamento in favore delle parti Controparte_1
attrici, ognuna per la parte di spettanza, del danno domandato nella
misura quale risulterà all'esito dell'istruttoria.
CONDANNARE il al pagamento delle competenze Controparte_1
e spese del giudizio in favore del difensore che si dichiara antistatario”.
PER PARTE APPELLATA: “Voglia Codesta Ecc.ma Corte d'Appello,
contrariis reiectis, respingere l'avverso gravame, confermando, per
l'effetto, la sentenza impugnata”.
MOTIVI
, Parte_1 Parte_8 Parte_9
e , in qualità, la prima, di moglie, e, le altre, di figlie Parte_7
del defunto hanno citato in giudizio il Controparte_2
innanzi al Tribunale di G enova ed hanno Controparte_1
sostenuto:
- che aveva svolto la propria attività lavorativa di Controparte_2
motorista navale alle dipendenze del , Controparte_1
dall'11/9/1957 fino al congedo, avvenuto il 31/1/1981;
- che, nell'arco del citato periodo, era stato Controparte_2
imbarcato su varie unità navali, occupandosi, in particolare, della manutenzione e della riparazione di “caldaie motrici, di valvole
attraverso la ricerca e l'individuazione del guasto, smontaggio, controllo,
riparazione e rimontaggio di componenti attraverso attività di
smerigliatura, attività anche prolungata per il reinserimento delle parti
finalizzata al completamento della macchina e/o del motore”;
- che le citate funzioni, svolte all'interno delle navi, avevano comportato l'esposizione del familiare ad alte concentrazioni di polveri di amianto;
- che il sig. a seguito della predetta prolungata e costante Pt_7
esposizione, era risultato affetto da “eteroplasia polmonare con
metastasi ossee” ed era deceduto il 26/4/2013;
- che il convenuto era responsabile dell'evento, ai sensi degli CP_1
artt. 2043-2050 c.c., dal momento che questo aveva omesso di adottare le cautele e gli accorgimenti tecnici idonei a salvaguardare l'integrità
fisica del dipendente, nonostante fosse noto il pericolo connesso alla lavorazione dell'amianto.
Le attrici hanno, quindi, chiesto la condanna al risarcimento del danno
iure proprio da perdita del rapporto parentale, da esse attrici subito.
Il , costituitosi in giudizio, ha chiesto di Controparte_1
respingere le domande proposte nei suoi confronti.
La causa, istruita con prove testimoniali e documentali ed a mezzo ctu,
è stata decisa con la sentenza n. 2220/21, con la quale il Tribunale ha così statuito in dispositivo: “respinge le domande proposte dalle attrici
, e Parte_1 Parte_8 Parte_9
, per le ragioni esposte in parte motiva. Parte_7
Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio”.
Il Tribunale ha ritenuto dimostrato che era stato Parte_10
esposto all'amianto nel periodo in cui aveva lavorato alle dipendenze del e che questo aveva “contribuito a causare la malattia che CP_1
portò al decesso il sig. con una probabilità pari a circa 2 volte Pt_7
quella di base propria della popolazione generale non esposta … il sig. nell'ambito delle mansioni svolte presso il Pt_7 Controparte_1
, è venuto in contatto con amianto a livelli significativi, tali da
[...]
poter determinare l'insorgenza di una malattia amianto-correlata, tra cui
anche il tumore polmonare”.
Inoltre, lo stesso Controparte_3
– con decreto nr. 21/1/M aveva
[...]
espressamente riconosciuto la patologia tumorale come “dipendente da causa di servizio”.
Il Tribunale ha, poi, sostenuto che la circostanza che il defunto sig.
[...]
fosse tabagista era irrilevante, dal momento che doveva Pt_2
escludersi che il consumo di sigarette fosse stato di per sé sufficiente a provocare l'insorgenza della malattia, tenut o conto dell'incidenza causale comunque attribuita all'inalazione delle polveri di amianto dalla ctu.
Secondo il Tribunale, poi, il convenuto era responsabile, dal CP_1
momento che, in qualità di datore di lavoro, era tenuto ad adottare dispositivi di protezione individuale, in quanto, all'epoca, era già nota la cancerogenicità dell'amianto.
Il Tribunale, dopo tali premesse, ha, però, respinto le domande proposte, in quanto il aveva già liquidato, a favore delle CP_1
attrici, i seguenti importi:
• a favore della sig.ra € 225.400,00, per le ragioni di Parte_1
cui al documento n. 3 del Ministero, € 1.291,23, a titolo di assegni vitalizi mensili (€ 258,23 + € 1,033,00), a decorrere dal
26/4/2013, per le ragioni indicate nel doc. n. 4, nonché gli importi descritti nella prod. n. 5;
• a favore delle signore pro quota, la speciale elargizione Parte_2
di cui all'art. 5, commi 3 e 1, L. 206/2004, e, a favore di ogni singola figlia del sig. la somma di € Controparte_2
1.533,00, a titolo di assegni vitalizi non reversibili mensili (€
1.033,00 + € 500,00), secondo quanto stabilito nella sentenza del
Tribunale della Spezia n. 314/2017, di cui alla prod. n. 7 di parte convenuta.
Secondo il Tribunale, l'ammontare delle somme spettanti alle attrici a titolo di “speciale elargizione” e a titolo di assegno vitalizio risultava
(già al netto delle capitalizzazioni) ampiamente idoneo a risarcire il danno iure proprio oggetto delle doglianze dedotte in citazione,
calcolato secondo quanto previsto dalle tabelle del Tribunale di Roma.
Tali importi dovevano essere decurtati dal credito risarcitorio riconosciuto nel presente giudizio, fino ad azzerarlo, in applicazione del principio della compensatio lucri cum damno, tenuto conto della coincidenza tra il soggetto (Amministrazione dello St ato) tenuto al risarcimento e quello chiamato ad erogare i benefici e dell'unicità
dell'evento che aveva determinato l'insorgenza delle obbligazioni in esame e dell'identità del presupposto delle erogazioni, ossia l'accertato nesso eziologico tra l'attività lavorativa e la patologia.
Il Tribunale ha, quindi, compensato le spese di lite tra le parti, in considerazione del fatto che solo in epoca recente si è consolidato l'orientamento giurisprudenziale relativo alla problematica dell'ambito applicativo del principio della compensatio lucri cum damno. Le sig.re e hanno impugnato la sentenza in esame ed Pt_1 Parte_2
hanno chiesto, in riforma del provvedimento impugnato, di accogliere le domande di risarcimento del danno da queste proposte.
Il si è costituito in giudizio ed ha chiesto di respingere CP_1
l'appello e di confermare la sentenza in esame.
La causa è stata trattenuta in decisione in data 31 maggio 2023, sulle conclusioni delle parti come riportate in epigrafe.
Rimessa in istruttoria per trovare un accordo transattivo, la causa è
stata definitivamente trattenuta in decisione in data 12 dicembre 2023.
Con il primo motivo di appello, le appellanti hanno sostenuto che il
Tribunale aveva errato nel respingere la domanda, motivando la decisione sulla base della circostanza che gli assegni vitalizi mensili ex l. 206/2004 e la speciale elargizione in quota ex l. 302/1990 da loro ricevute erano superiori al risarcimento spettante. Il Giu dice di primo grado non aveva considerato che le elargizioni in esame a favore delle figlie del erano state riconosciute come dovute con sentenza Parte_2
non ancora passata in giudicato ed i relativi importi non erano stati ancora riscossi. In altre paro le, il credito non era certo e non poteva,
quindi, essere compensato ex art. 1243 c.c.
Con il secondo motivo di appello, le sig.re e hanno Parte_2 Pt_1
sostenuto che il Tribunale aveva sbagliato, laddove si era limitato a respingere la domanda, senza, però, pronunciarsi sul diritto al risarcimento del danno spettante alle appellanti e sen za quantificarlo,
mentre si era limitato a riconoscere solo che il relativo credito era estinto per intervenuta compensazione. Le domande proposte erano 2: accertamento del diritto e condanna al pagamento. La prima domanda avrebbe dovuto essere accolta, mentre solo la domanda di condanna doveva essere respinta. Di ciò, però, non c'era traccia nel dispositivo della sentenza impugnata, che aveva sbrigativamente respinto tout court le domande attoree, violando, così l'art. 112 c.p.c.
Con il terzo motivo, le appellanti hanno sostenuto che il Tribunale era caduto in errore di calcolo, in quanto, pur riconoscendo che la speciale elargizione indicata nell'All. 3 era stata versata alla sig.ra Pt_1
egualmente, l'aveva computata pro quota anche alle figlie, senza, però,
indicare in quale misura era stata calcolata.
Inoltre, non erano state determinate quali somme erano state compensate alla vedova per il DD N. 62/1M del 2018.
Con il quarto motivo, le appellanti hanno sostenuto che le elargizioni ricevute vanno a “pagare” poste diverse di danno rispetto a quello derivante dalla perdita del congiunto, per cui non potevano essere decurtate dal risarcimento.
Va premesso che il non ha inteso contestare il capo della CP_1
sentenza con cui il Tribunale, in motivazione, ha riconosciuto l'an della sua responsabilità.
Nessun argomento è stato speso per inficiare quanto sostenuto convincentemente dal Tribunale nella sentenza impugnata alle pagg. 4 -
7.
In difetto di proposizione di specifiche censure, onde evitare inutili ripetizioni motivazionali, le argomentazioni del Tribunale, ampiamente condivisibili e complete, possono considerarsi qui richiamate per relationem. Si deve, quindi, ritenere dimostrato che la patologia tumorale che colpì il sig. è imputabile all'inadempimento del Pt_7
, suo datore di lavoro. CP_1
Il primo, il terzo ed il quarto motivo di appello possono essere esaminati congiuntamente e sono parzialmente fondati.
La detraibilità degli importi ricevuti dai familiari di un soggetto equiparato alle vittime del dovere (qual è il sig. ex art. 1 co. Parte_2
564 L 266/05), per la morte di quest'ultimo, dal risarcimento del danno deriva dalla previsione di cui all'art. 10 L 302/90, che conferma,
appunto, l'omogeneità tra i rispettivi crediti, per i quali opera il principio della compensatio lucri cum damno.
Come precisato da Cass. 19629/20, richiamata dal Tribunale, con riferimento ai parenti di vittime della strage di Ustica, la cui posizione
è equiparata alle vittime del dovere, i benefici previsti dall'art. 5 della
L 302/90 hanno funzione equipollente a qu ella del risarcimento del danno patito dai superstiti, tant'è che è prevista la surroga dello Stato,
al co. 3 del medesimo articolo. Di conseguenza, opera la compensatio lucri cum damno, anche nell'ipotesi in cui il risarcimento segua il riconoscimento dei benefici di legge.
Tali principi sono stati ribaditi dalla giurisprudenza più recente, anche con specifico riferimento alle “vittime del dovere”, come si evince da
Cass. 14528/23, Cass. 1002/19, Cass. 31007/18, Cass. Sez. Unite
12564, 12565, 12566, 12567 del 2018, Cons. di S tato 3476/22.
Ne discende la correttezza dell'operazione compiuta dal Tribunale con riferimento alla sig.ra unica beneficiaria di tali elargizioni Pt_1 patrimoniali.
Come evidenziato nella sentenza impugnata, a favore della sig.ra Pt_1
sono stati riconosciuti € 225.400,00 (quale speciale elargizione
[...]
ex art. 5, co. 1 e 3 L 206/04) per le ragioni di cui al documento n. 3
del Ministero, € 1.291,23, a titolo di ass egni vitalizi mensili (€ 258,23
+ € 1,033,00), a decorrere dal 26/4/2013, per le ragioni indicate nel doc. n. 4 (art. 5, co. 3 L 206/04), nonché gli importi descritti nella prod. n. 5 a titolo di pensione privilegiata di reversibilità.
Le prime 2 elargizioni superano da sole l'importo massimo liquidabile
(pari ad euro 265.835,00), secondo le tabelle di Milano, in uso presso questa Corte di Appello, a titolo di risarcimento del danno, alla sig.ra per la perdita del coniuge, considerata l'età della donna (72 anni) Pt_1
e del coniuge al momento del decesso di quest'ultimo (72 anni) e la sopravvivenza di 3 figli, con cui condividere il lutto.
Non solo: gli importi ricevuti dalla sig.ra sono superiori anche Pt_7
rispetto a quanto previsto, a titolo di risarcimento massimo, dalle tabelle di Roma (340.684,50).
Per quanto riguarda, invece, la posizione delle figlie del sig. Pt_7
queste non possono vantare alcun credito nei confronti dell'Amministrazione, salvo quello risarcitorio esercitato nel presente giudizio, come si evince dalla ord. 12162/23 della Cass azione,
sopravvenuta rispetto alla pronuncia del Tribunale e prodotta in allegato con la comparsa conclusionale di parte appellante (e sulla quale il non ha preso posizione, neppure dopo la rimessione CP_1
della causa in istruttoria), che ha cassato l a sentenza della Corte di Appello di Genova, che aveva esteso anche alle figlie i benefici spettanti alla moglie della vittima del dovere.
Le sorelle hanno lamentato un danno da lesione parentale. Pt_1
I danni patiti dai congiunti della vittima sono danni conseguenza, nel senso che non coincidono con la lesione dell'interesse protetto dalla fattispecie delittuosa e, dunque, con l'evento (morte del familiare),
bensì con la privazione di un valore personal e, costituito dall'irreversibile perdita del godimento dell'affetto e della vicinanza di un congiunto e della definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali. Più specificamente, la morte di un congiunto può
provocare nella vita del superstite 3 tipi di pregiudizio, tutti riconducibili all'unitaria categoria del danno non patrimoniale (Cass.
7964/20):
a) un danno alla salute medicalmente accertabile (danno biologico)
patito dal superstite;
b) una sofferenza morale interiore patita nel momento in cui la perdita è percepita (sul piano morale soggettivo);
c) una sofferenza che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita (sul piano dinamico-relazionale), determinando una contrazione delle abitudini di vita, senza che, in quest'ultimo caso, per la sua risarcibilità sia necessario il totale sconvolgimento delle stesse (Cass. 7748/20).
E' onere dell'attore allegare e provare, ex art. 1223 c.c., la ricorrenza di tali danni.
Mentre il danno sub a) va provato con documentazione medica e ctu, non potendo essere presunto, per quanto riguarda i danni sub b) e sub c), la giurisprudenza ha precisato che “In tema di risarcimento del
danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, la
sussistenza del pregiudizio è presunta per i soggetti uniti da uno stretto
legame di parentela col defunto (ovvero i membri della c.d. famiglia
nucleare) …” (Cass. 5452/20; Cass. 24689/20; Cass 7748/20; Cass.
3767/2018; Cass. 12146/2016; da ultimo, Cass. 9010/22).
In sostanza, si presume, ex art. 2727 c.c., sulla base del notorio e dell'esperienza comune, che lo stretto legame parentale che lega i prossimi congiunti alla vittima sia sinonimo di un intenso vincolo affettivo, che viene irrimediabilmente reciso dall'ev ento nefasto e che ciò comporti una sofferenza interiore, che si riverbera sulla vita quotidiana di chi è sopravvissuto;
l'impossibilità di condividere alcuni momenti con la vittima (mangiare insieme, sentirsi telefonicamente,
ecc.) costituisce un mutament o delle proprie abitudini interiori di vita,
che merita adeguato ristoro.
La giurisprudenza non richiede, ai fini della prova dell'an, che i congiunti convivessero, in quanto tale dato non assume rilevanza ai fini dell'operare della presunzione (Cass. 18284/21), ma essenzialmente come criterio per la determinazione del quantum, sulla base della nozione di comune esperienza, secondo cui il mutamento delle condizioni di vita e la sofferenza è maggiore per i conviventi.
Nella specie, quindi, il rapporto di parentela esistente tra la vittima primaria e le odierne appellanti, in difetto di prova che la relazione in esame si caratterizzasse per reciproca indifferenza o addirittura in odio, fa presumere il danno conseguenza derivante dalla perdita del congiunto.
Riconosciuto l'an del risarcimento, si deve procedere a determinarne l'ammontare dell'importo da liquidare.
Dal momento che il risarcimento deve ristorare le parti di una perdita incommensurabile, qual è la vita umana e le sue ripercussioni sulla sfera intima ed esistenziale dei congiunti, la cui intensità varia anche in relazione alle rispettive sensibilità e condizioni soggettive, l'unica liquidazione possibile è quella equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c.
Al fine, però, di evitare che l'equità si traduca in arbitrio e per garantire una certa uniformità di trattamento di base e una certa prevedibilità
delle decisioni, gli uffici giudiziari hanno elaborato alcune tabelle per quantificare i suddetti danni, sul la base delle decisioni assunte nei casi simili, da applicare tenendo conto delle peculiarità del caso concreto, onde garantire una liquidazione il più possibile personalizzata.
A tal fine, la giurisprudenza (si veda, ad es., Cass. 37009/22) ha riconosciuto come adeguate le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano
nel 2022 ai fini del risarcimento del danno.
Le nuove tabelle milanesi, che, peraltro, non hanno modificato i valori monetari precedentemente adottati, ma solo i criteri di applicazione,
prevedono un sistema che si basa sulla sommatoria dei vari punti,
tramite un'attribuzione che parte da zero. Ad ogni punto, viene attribuito un valore economico (per il danno da perdita del coniuge/convivente, il valore di ogni punto è pari ad euro 3.365,00). In tal modo, abbiamo una valutazione semioggettiva, per determinare,
in via presuntiva, in che misura si è manifestata, a seguito della morte del congiunto, la sofferenza soggettiva e le compromissioni di carattere dinamico relazionale patite dalla vittima secondaria.
Si tratta di una soluzione che, se da un lato, trasforma il dolore e lo sconvolgimento determinato dalla perdita di un congiunto, in un dato numerico, apparentemente insensibile alla tragedia personale che sta alla base della vicenda di causa, dall'altro, consente, sul piano strettamente giuridico, di limitare l'eccesso di discrezionalità e di esercitare un controllo sull'importo liquidato e di rendere prevedibili,
sul piano degli importi liquidati, le decisioni in materia.
I criteri elaborati dalle tabelle per l'attribuzione dei punti coincidono con quelli utilizzati dalla giurisprudenza (età della vittima primaria e della vittima secondaria, convivenza, sopravvivenza di altri congiunti,
qualità e intensità della specifica r elazione affettiva perduta).
E' ben possibile applicare le nuove tabelle anche in assenza di una specifica richiesta della parte sul punto. Infatti, la giurisprudenza afferma che il danno deve essere liquidato sulla base delle tabelle vigenti al momento della liquidazione (Cass. 33770 /19) ed il Giudice è
tenuto ad applicare le tabelle a punti, in luogo di quelle a forbice, per la liquidazione del danno parentale anche in difetto di specifica domanda (Cass. 11689/22), in quanto è evidente che non ha senso reiterare un'interpretazione giurisprudenziale già cassata dalla
Suprema Corte.
Le nuove tabelle distinguono, tra le circostanze indicate come rilevanti ai fini dell'attribuzione dei punti da convertire in risarcimento monetario, le prime quattro (età della vittima primaria e secondaria,
convivenza, esistenza di altri superstiti), aventi natura “oggettiva” e,
quindi, “provabili” anche con documenti anagrafici, dalla quinta circostanza (lett. “E”, qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto), di natura
“soggettiva” e riguardante sia gli aspetti cc.dd. “esteriori” del danno da perdita del parente (stravolgimento della vita della vittima secondaria in conseguenza della perdita) sia gli aspetti cc.dd. “interiori” di tale danno (sofferenza interiore).
In quest'ottica, quindi, l'applicazione delle tabelle porta a riconoscere a ciascuna delle figlie il seguente punteggio:
1) età della vittima primaria. Quando è deceduto, il sig. Pt_7
aveva 72 anni: 12 punti per ciascuna figlia.
2) età della vittima secondaria. Al momento della morte del genitore,
aveva 41 anni, per cui le vengono riconosciuti 20 punti. Parte_8
aveva 34 anni: 22 punti. aveva anni 39 anni: 22 Pt_7 Pt_3
punti.
3) Non risulta che le figlie convivessero: punti 0.
4) Del nucleo familiare vi sono 3 superstiti (le due sorelle e la madre): punti 9 per ciascuna figlia.
5) qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto: fino a 30 punti. L'unico elemento peculiare dimostrato dalle parti attrici riguarda la lenta agonia di morte del padre. Secondo le tabelle, vanno val orizzate a tal fine “l'agonia/penosità/particolare durata della malattia della
vittima primaria laddove determini una maggiore sofferenza nella
vittima secondaria”. E' fin troppo noto che chi vive a stretto contatto con un soggetto colpito da mesotelioma, ne percepisce il lento spegnersi e la crescente difficoltà respiratoria che portano,
sostanzialmente, al culmine della malattia, ad una morte per asfissia ed è fatto notorio che la vittima non decede immediatamente ma consente al soggetto di rendersi perfettamente conto, poco prima di perdere conoscenza, di ciò che gli sta accadendo. Ciò rende la perdita del congiunto ancora più
penosa. Tali circostanze portano a r iconoscere 20 punti.
Non è stata provata che la maggior vicinanza geografica di una delle figlie si sia tradotta in un rapporto più intenso. Del resto, come si legge nella relazione di accompagnamento delle tabelle di Milano,
“Dal monitoraggio non è emerso che la vicinanza geografica tra i
parenti sia un criterio da cui i giudici presumono in via generalizzata
per tutti -in base alle regole di comune esperienza l'esistenza di una
sofferenza per la perdita del parente: del resto , le controversie
promosse tra parenti che vivono nella stessa città dimostrano che non
sempre la vicinanza geografica è indice di maggiore vicinanza
affettiva rispetto a parenti che abitino lontano e ciò a maggior ragione
nell'epoca attuale in cui anche grazie alla tecnologia è possibile
intrattenere frequentazioni diuturne anche con parenti che abitino a
distanza”.
Alla luce di quanto sin qui detto, si liquidano: • per euro 205.265,00 Parte_8
• per ciascuna delle altre sorelle, euro 211.995,00
L'importo così riconosciuto a titolo di risarcimento, essendo determinato sulla base di tabelle risalenti al gennaio 2022, deve essere attualizzato, e, quindi, rivalutato da tale data sino alla data odierna.
Una volta attualizzato l'importo dovuto, spetta altresì al creditore il risarcimento dell'ulteriore pregiudizio, rappresentato dalla perduta possibilità di disporre tempestivamente della somma dovuta, investirla e ricavarne un lucro finanziario.
Quest'ultimo tipo di pregiudizio va liquidato in via equitativa, sotto forma di interessi (c.d. compensativi), dovuti in misura legale e liquidati d'ufficio (Cass. 4028/17).
La base di calcolo di tali interessi non è rappresentata dal credito rivalutato, ma da quello originario, cioè, espresso nella moneta dell'epoca in cui sorse l'obbligazione, rivalutato anno per anno secondo gli insegnamenti di Cass. Sez. Un. 1712/95.
La somma riconosciuta a titolo di risarcimento deve, quindi, essere devalutata dall'1 gennaio 2022 (data di adozione delle tabelle di Milano)
sino al momento della morte.
Su questa somma, rivalutata anno per anno, devono, poi, essere calcolati gli interessi compensativi fino alla data della presente decisione.
Dalla data della sentenza, sono dovuti gli interessi al tasso legale sul solo importo liquidato, corrispondente al capitale già rivalutato.
La rivalutazione va calcolata, applicando sulle somme gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali
. Gli indici presi in considerazione Org_1 Organizzazione_2
sono quelli del c.d. costo della vita, ovverossia del paniere utilizzato dall per determinare la perdita di capac ità di acquisto con CP_4
riferimento alle tipologie dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati (indice . Org_3
Rimane da decidere il secondo motivo di appello.
Questo rimane in piedi solo per la sig.ra mentre per le altre parti Pt_1
è assorbito dall'accoglimento della domanda proposta.
Il motivo è inammissibile.
Non si vede qual è l'interesse processuale ex art. 100 c.p.c. di parte appellante ad ottenere un dispositivo che attesti l'esistenza del credito e ne riconosca contestualmente l'estinzione, in luogo di una pronuncia di rigetto immediato.
Difetta, quindi, la rilevanza del motivo ex art. 342 c.p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
La sig.ra è soccombente e deve, quindi, rifondere le spese al Pt_1
, mentre quest'ultimo deve rimborsare le spese legali alle altre CP_1
parti appellanti vincitrici. Gli importi sono stati calcolati, applicando i parametri medi in relazione all'ammontare del risarcimento riconosciuto, esclusa la fase istruttoria per il giudizio di appello per le sorelle e gli importi minimi nei confronti della Parte_11
sig.ra Pt_1
PQM
In accoglimento dell'appello proposto da Parte_2 e ed in parziale
[...] Parte_3 Parte_4
riforma della sentenza del Tribunale di Genova n. 2200/21, condanna il a pagare a euro Controparte_5 Parte_2
205.265,00 ed a e euro Parte_3 Parte_4
211.995,00 ciascuna oltre accessori;
condanna il a rifondere a Controparte_1 Parte_2
ed a e le spese
[...] Parte_3 Parte_4
di lite del giudizio di primo grado, spese che liquida in euro 22.457,00
per compensi, oltre accessori di legge;
condanna a rifondere a le spese di Parte_1 Controparte_1
lite del giudizio di primo grado, spese che liquida in euro 5.431,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, accessori di legge;
conferma nel resto la sentenza impugnata;
Condanna il a rifondere a Controparte_1 Parte_2
ed a e le
[...] Parte_3 Parte_4
spese di lite, spese che liquida in euro 14.239,00 per compensi, oltre accessori di legge;
condanna a rifondere a le spese di Parte_1 Controparte_1
lite del giudizio di appello, spese che liquida in euro 4.236,00, oltre spese generali al 15%, accessori di legge.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il pagamento da parte di di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari Parte_1
a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater,
dpr 115/02.
Genova 23 gennaio 2024 Il relatore Il Presidente
Fabrizio Pelosi Marcello Bruno
Provvedimento redatto in collaborazione con l'addetta all'Ufficio per il processo dott.ssa Francesca Milana