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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 11/12/2025, n. 2638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2638 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1821/2023
TRIBUNALE DI CATANZARO Sezione specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione internazionale e Libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Daniela Linarello: Nella causa civile iscritta al n. r.g. 1821/2023, promossa da:
, con l'avv. Anna Pisani Parte_1
RICORRENTE contro
, CON L'AVV.ANTONELLO MEMBRINI- Controparte_1
AVVOCATURA DELLO STATO DI CATANZARO, Controparte_2
[...] Controparte_3
RESISTENTE/I Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art 281 decies c.p.c. e 22 D.lgs. 30/2007, il ricorrente conveniva in giudizio, davanti il Tribunale di Catanzaro, l'Amministrazione in epigrafe per ottenere la sospensione, nonché l'annullamento del decreto emesso dal Prefetto della Provincia
[...]
in data 02.04.2023 e notificato dalla Questura di in data 02.04.2023 CP_2 CP_2 uale veniva disposto l'allontanamento dal ter ale per motivi di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 20, co 10 del D.lgs. 30/2007.
A sostegno del ricorso, deduceva la illegittimità del provvedimento in quanto emesso dal vice prefetto in assenza di delega del prefetto, nonché la insussistenza dei requisiti ex 20 D.lgs. 30/2007 ai fini dell'allontanamento, in virtù dell'integrazione lavorativa del ricorrente sul territorio nazionale. l'Amministrazione si costituiva in giudizio, impugnando e contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito in quanto destituito in ogni fondamento chiedendo il rigetto ella domanda del ricorrente. **********
1.Preliminarmnete, sulla legittimità del provvedimento per assenza di delega del Vice Prefetto occorre chiarire che la normativa di riferimento è contenuta all'interno del D.lgs nr.286 del 1998, all'art. 13 laddove individua nella figura del Prefetto la persona che ha l'autonomia ad adottare e firmare gli atti nonché legittimazione esclusiva a contraddire in giudizio. Tuttavia, in caso di impedimento la legittimazione a compiere atti riservati spetta al Vice Prefetto vicario che ha qualifica dirigenziale equivalente a quella del primo dirigente legittimato al compimento degli atti. Pertanto sotto tale profilo, l'eccezione è priva di fondamento.
2. Venendo al caso di specie all'odierno ricorrente in data 02\04\2023 veniva notificato, dalla Questura di decreto di allontanamento emesso in data 02\04\2023, CP_2 dal Prefetto della con cui veniva disposto“…l'allontanamento per CP_2 motivi imperativi di pubblica sicurezza […] che l'interessato lasci il Territorio Nazionale .art.20,c.10 del dLgs 30\2007”; Il provvedimento di allontanamento del Prefetto veniva emesso“…esaminati gli atti della Questura di ”…. Che a carico dell'odierno ricorrente risulta un precedente CP_2 penale:572 .; che“…l'interessato rientra in una delle categorie del D.Lgs159\2011, di cui all'art 1,ovvero sulla base di elementi di fatto tra coloro che per il loro comportamento debba ritenersi che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza
o la tranquillità pubblica”.
2.1 Ai sensi dell'art. 20 comma 4, D. Lgs. 30\2007 e ss mm, il legislatore ha espressamente evidenziato che “L'esistenza di condanne penali non giustifica di per sé l'adozione di tali provvedimenti”. Sul punto si è espressa recente giurisprudenza di merito che con sentenza n. 3729\2020, ha sottolineato la necessità per il magistrato di sorveglianza, chiamato a formulare un giudizio sulla pericolosità sociale dello straniero destinatario della misura in commento, di rispettare i criteri di cui all'art. 27, co. 2, dir. 2004/38/CE (recepito dall'art. 20 d.lgs. 30/2007), secondo cui “I provvedimenti adottati per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza rispettano il principio di proporzionalità e sono adottati, esclusivamente in relazione al comportamento personale della persona, nei riguardi della quale essi sono applicati. La sola esistenza di condanne penali non giustifica automaticamente l'adozione di tali provvedimenti“. Pertanto, “l'allontanamento dal territorio dello Stato non può ritenersi validamente disposto, qualora non sia stata disposta alcuna verifica in ordine alla pericolosità sociale del soggetto“. (Trib. Roma, sent. pen. n. 3729\2020).
Il provvedimento di allontanamento oggi opposto viene applicato soltanto in considerazione di una precedente sentenza di condanna.
Dalla documentazione in atti e dal casellario giudiziale si rileva che il sig. Pt_1 ha scontato una sola condanna per maltrattamenti ex art. 572 c.p. che certamen una certo allarme sociale ma è anche vero che in ambito di detenzione carceraria lo stesso ha dimostrato un atteggiamento collaborativo, finalizzato ad una Parte_1 concreta integrazione nel contesto sociale, come si legge da ordinanza del Magistrato di Sorveglianza in atti ove si legge che:” “ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione, facendo, inoltre registrare una condotta regolare nei semestri maturati […], ragion per cui merita accoglimento l'istanza di liberazione anticipata”.
Si deve inoltre osservare come negli anni trascorsi sul territorio italiano il ricorrente abbia radicato qui la propria vita privata, sia per l'attività lavorativa svolta che per le relazioni – affettive, amicali, nei rapporti di lavoro e sociali – inevitabilmente intrecciate con tutti i suoi contatti sociali. L'inserimento nel contesto italiano è confermato anche da una buona conoscenza della lingua e trova riscontro nella documentazione prodotta, da cui si ha conferma che il ricorrente vive in un appartamento in forza di un contratto di locazione, ove risulta essere uno dei conduttori (cfr. contratto di locazione. Appare inoltre particolarmente significativo riguardo al suo radicamento nel contsto italiano che il medesimo abbia perfezionato da ultimo un contratto in regola, a tempo indeterminato presso
[...] con mansioni di operaio. CP_4
Per altro verso, non può dubitarsi che alla durata del soggiorno in Italia corrisponda un progressivo sfilacciamento dei legami con il paese d'origine.
A fronte di tali circostanze, non emergono elementi che inducano ad assumere che nell'attualità l'espulsione si renda necessaria «per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica», e ciò per le ragioni che seguono.
V'è di più, l'applicazione del provvedimento di allontanamento andrebbe a distruggere il percorso di integrazione e di recupero che lo stesso ha già effettuato. Difatti, come da documentazione che si allega, il sig. , già nel febbraio 2022, Parte_1 aveva dimostrato la volontà di una fattibile e concreta reintegrazione, tantè che lo stesso veniva assunto dalla Non solo, occorre tener in debito conto anche l'attuale CP_5 comportamento ch assunto dopo il periodo detentivo nei confronti della Pt_1 allora persona offesa, con la quale pur non avendo più contatti, i rapporti sono rimasti civili.
Pertanto, anche alla luce del comportamento assunto dall' durante e dopo Pt_1 la carcerazione, (l' ancor prima della detenzione svol ità lavorativa di Pt_1 manovale) allo stato i comportamenti individuali del ricorrente non rappresentano una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza, e, pertanto, sono inidonei a legittimare l'adozione di un provvedimento di allontanamento.
Nell'adottare il provvedimento di allontanamento l'autorità amministrativa deve guardare ad altri interessi di rilevanza costituzionale quali il principio di proporzionalità e la vita familiare del soggetto. Per giustificare un allontanamento dal territorio italiano occorre la formulazione di un giudizio di pericolosità sociale effettuato in concreto, il quale induca a concludere che lo straniero rappresenti una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico e la sicurezza, tale da rendere recessive la valutazione degli ulteriori elementi indicate dalla norma. È evidente che un allontanamento forzato fondato solo in ragione di una pregressa condanna, comporterebbe la violazione del principio di proporzionalità e del diritto fondamentale di integrità familiare tutelata dall'art.9 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dall'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Nel caso de quo manca una ponderazione valutativa delle ipotesi delineante dal legislatore ritenendo il provvedimento di allontanamento “un atto dovuto in presenza delle condizioni previste dalla legge (appartenenza del soggetto alle categorie di persone pericolose individuate attraverso i parametri previsti dall'art.1, d.lgs.159/2011)”. L'autorità amministrativa nel provvedimento di allontanamento, oggi opposto, richiama soltanto il contenuto della norma di cui al D.Lgs.159\2011,n.1 ,mentre, non sussistono, quegli elementi accusatori ovvero un giudizio di fatto, capaci di cristallizzar e un modus operandi del ricorrente che possa costituire un pericolo o un danno per la garanzia della sicurezza e il mantenimento dell'ordine pubblico all'interno del Paese oggi ospitante.
Si richiama sul punto la sentenza, Cass.civ.sez.I,ord.15654/2021,pubblicata il 4.6.2021, che ha annullato la decisione del Giudice di pace di Treviso“evidenziando come, secondo i il costante orientamento giurisprudenziale di legittimità, il riscontro circa l'appartenenza dell'espellendo alle categorie di persone pericolose delineate all'art.1,d.lgs.159/2011,debba essere condotto alla luce dei criteri indicati all'art.116 del medesimo decreto legislativo e, segnatamente, sulla base dell'accertamento oggettivo e non meramente soggettivo degli elementi che giustificano sospetti e presunzioni, dell'attualità della pericolosiità, infine, dell'esame completo della personalità del soggetto quale risulta da tutte le manifestazioni sociali della sua vita di relazione”.Il Supremo Collegio specifica inoltre, conformemente a precedenti giurisprudenziali, che “il giudice, nella verifica dei presupposti della pericolosità, ha dei poteri di accertamento pieni e non deve trincerarsi dietro un'insussistente discrezionalità dell'amministrazione”.
Ciò posto, va osservato come la condanna riportata in materia di maltrattamenti e tentata violenza sessuale, pur evidenziando una condotta che appare di particolare gravità e allarme sociale, non consenta di formulare nell'attualità un giudizio prognostico sfavorevole posto che si tratta di un solo episodio per il quale il ricorrente ha già scontato una pena ed ha dimostrato in costanza di regime carcerario una buona condotta e che successivamente il ricorrente ha svolto e sta svolgendo, come detto, una regolare attività lavorativa, la quale consente di assumere che si sia affrancato dalle scelte del passato. Dunque gli elementi acquisiti non consentono al Tribunale di assumere accertato, nell'attualità, un quadro prognostico sfavorevole e di assumere che il ricorrente verosimilmente tornerà a commettere reati. Va pure osservato, d'altra parte, come l'eventuale manifestarsi di ulteriori condotte pregiudizievoli potrà comunque dare luogo, tenuto conto della loro eventuale gravità, alla revoca del permesso di soggiorno. La ravvisata presenza di positivi riferimenti, unitamente al manifesto pregiudizio che verrebbe sicuramente patito dal ricorrente in ipotesi di subitaneo sradicamento dal territorio italiano e ai gravissimi disagi conseguenti alla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine, ormai lasciato da anni, inducono ad affermare dunque la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, attesa la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione di suoi diritti fondamentali e inviolabili.
3.Sussistono, in conclusione, le condizioni per accogliere il ricorso e revocare il provvedimento di allontanamento
4.Atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio, sussistono nella specie i presupposti di cui all'art. 92, secondo comma c.p.c. per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Ogni ulteriore domanda respinta, ACCOGLIE il ricorso e revoca il provvedimento di allontanamento emesso dalla Questura di;
CP_2
DISPONE di conseguenza la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del conseguente permesso di soggiorno avente durata di due anni, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite. Catanzaro 01.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Linarello