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Sentenza 19 ottobre 2025
Sentenza 19 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 19/10/2025, n. 471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 471 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pesaro
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Maurizio Paganelli ai sensi dell'art. 127 ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 806/2023 R.G. (che riunisce la causa n. 81/2024) promossa da: Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. CANCELLIERI GIACOMO;
RICORRENTE
contro
:
rappresentato e difeso dall'Avv. LUZI MARCO;
CP_1
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.09.2023 la società Parte_1
contestava il verbale ispettivo congiunto dell' e dell' di Pesaro del
[...] CP_1
pagina 1 di 10 - l'omessa corresponsione e contribuzione sulle indennità sostitutive di
ROL ed ex festività;
- il recupero di ore lavorate in regime di part-time da parte del lavoratore
, che secondo gli ispettori avrebbe invece svolto un Parte_2
orario a tempo pieno;
- la mancata contribuzione sulle assenze ingiustificate dei dipendenti;
- l'assoggettamento a contribuzione di somme erogate a titolo di trasferte e rimborsi spese;
- il recupero di ore di lavoro straordinario non regolarmente retribuite e denunciate;
- la differenza di inquadramento contrattuale per la dipendente Per_1
, cui sarebbe spettato un livello superiore rispetto a quello
[...]
formalmente attribuito.
La società ricorrente, nel proprio atto introduttivo, contestava integralmente la ricostruzione operata dagli ispettori, sostenendo che i ROL erano stati regolarmente indicati in busta paga e che nulla risultava dovuto all' sotto CP_1
tale profilo.
In relazione al rapporto di lavoro del sig. , la società evidenziava Parte_2
come questi, pensionato dal 2004, fosse stato assunto con contratto part-time e avesse sempre svolto l'orario pattuito, dedicando il resto della giornata ad attività personali, tra cui la pratica sportiva del ciclismo, comprovata dall'utilizzo dell'applicazione Strava e dalla partecipazione ad un'associazione sportiva, nonché dalla frequentazione di un centro sociale e dalla coltivazione di un orto. La difesa della società insisteva sul fatto che l'accertamento ispettivo fosse viziato da errori sia in fatto che in diritto, non potendosi desumere la sussistenza di un rapporto a tempo pieno sulla base di mere dichiarazioni,
pagina 2 di 10 peraltro ritenute approssimative o non veritiere. Veniva inoltre richiamato l'art. 10 del D.Lgs. 81/2015, secondo cui la conversione del rapporto a tempo pieno può essere dichiarata solo su domanda del lavoratore e con effetti limitati alle prestazioni effettivamente rese, senza automatismi in ordine al versamento dei contributi sull'intero orario pieno.
Quanto alle assenze ingiustificate, la società sosteneva che, in assenza di retribuzione, non sussistesse alcun obbligo contributivo, richiamando anche la circolare n. 94/2022. CP_1
In ordine alle trasferte e ai rimborsi spese, la società affermava che le stesse erano state effettive e debitamente documentate, mentre rispetto al lavoro straordinario contestava la sussistenza di ore eccedenti non retribuite, sottolineando la flessibilità degli orari aziendali e la mancanza di badge o sistemi di rilevazione delle presenze, nonché la discordanza delle dichiarazioni raccolte dagli ispettori.
Infine, in relazione all'inquadramento della dipendente , la società Persona_1
si rimetteva alle determinazioni del giudice.
L' costituendosi in giudizio, chiedeva il rigetto del ricorso, CP_1
sostenendo la piena legittimità del verbale ispettivo. L' , ripercorrendo le CP_3
risultanze dell'accertamento, ribadiva che la società non si era attenuta alle prescrizioni del CCNL in materia di ROL ed ex festività, omettendo la corresponsione delle relative indennità e il versamento dei contributi. In merito al rapporto di lavoro del sig. , l' evidenziava come dalle Parte_2 CP_1
dichiarazioni acquisite in sede ispettiva fosse emerso che il lavoratore aveva sempre svolto un orario a tempo pieno, analogamente agli altri dipendenti, e che la documentazione prodotta dalla società (in particolare i dati dell'applicazione “Strava”) non fosse idonea a dimostrare il contrario,
pagina 3 di 10 trattandosi di elementi non univoci e non riferibili con certezza alla persona interessata. Quanto alle assenze ingiustificate, l' richiamava il principio, CP_3
consolidato anche in giurisprudenza, secondo cui l'obbligo contributivo sussiste indipendentemente dalla corresponsione della retribuzione, dovendo i contributi essere calcolati sulla base della retribuzione dovuta secondo il CCNL, salvo le ipotesi di sospensione previste dalla legge o dal contratto collettivo. In ordine alle trasferte e ai rimborsi spese, l' sottolineava che la CP_1
documentazione prodotta dalla società presentava incongruenze e duplicazioni, tali da far venir meno i presupposti per l'esenzione contributiva. Relativamente al lavoro straordinario, l' ribadiva che le ore erano state accertate sulla CP_3
base di dichiarazioni concordanti dei dipendenti e di ulteriori elementi, quali messaggi della chat aziendale, e che la società non aveva fornito prova contraria sufficiente. Infine, quanto all'inquadramento della dipendente , Persona_1
l' confermava che dalle risultanze ispettive era emerso lo svolgimento di CP_1
mansioni superiori, con conseguente diritto al riconoscimento del livello superiore e al recupero della relativa contribuzione.
Al ricorso veniva riunita la causa iscritta al n. 81/2024, avente ad oggetto l'avviso di addebito numero n. 382 2023 00012170 46000, notificato in data 30 dicembre 2023. L'avviso di addebito. Aveva ad oggetto. Le medesime pretese contributive. Illustrati in relazione. Al verbale di accertamento precedentemente impugnato.
***
1. Indennità sostitutiva ROL ed ex festività. A fronte della contestazione dell' parte ricorrente si è limitata a dedurre che i ROL sono stati CP_1
indicati in busta paga e che pertanto nulla è dovuto all'ente previdenziale.
Poiché tali indennità sono dovute in base all'art. 49 del CCNL era onere pagina 4 di 10 della ricorrente provare di aver assoggettato il relativo imponibile a contribuzione previdenziale. Non avendo l'istante provveduto a depositare le buste paga dei lavoratori interessati né altro documento attestante la contribuzione versata, la pretesa dell' è da reputarsi fondata. CP_1
2. Recupero ore part-time simulato relativo al dipendente Parte_2
.
[...]
Si tratta del rilievo ispettivo economicamente più consistente. Parte_2
, padre del titolare, veniva assunto il 07.10.2015 con contratto part
[...]
time. Gli ispettori, sulla base delle dichiarazioni dei lavoratori, hanno ritenuto che lavorasse a tempo pieno. Su questa base hanno stimato l'imponibile contributivo dovuto in € 73.569,00 per il periodo dall'anno
2017 al 2022..
Parte ricorrente ha contestato i rilievi suddetti deducendo che il Parte_2
era spesso impegnato in attività sportivo amatoriali che registrava mediante un software (“Strava”) dal quale si desumeva che dal 2017 al 2022 aveva effettuato 91 uscite con durate tra i 90 e i 180 minuti.
L'impiego del sig. solo in orario mattutino, secondo Parte_2
quanto previsto dal contratto di assunzione (doc. 3, ric.) è sconfessato dalle dichiarazioni nette e univoche delle ex dipendenti ( Parte_3 [...]
era sempre presente in produzione con orario uguale a quello dei dipendenti e Parte_4
occasionalmente il sabato mattina” , (“I parenti del titolare padre, Per_2 Parte_2
sorella e moglie lavorano in azienda di sicuro il pomeriggio”), (“Il padre Per_3
lavorava in modo più autonomo, mattina e pomeriggio”), (“La sorella Pt_4 Per_4
lavora solo al mattino;
padre e moglie del titolare anche di pomeriggio”), NF (“Moglie
e sorelle del titolare lavoravano solo di mattina, il padre anche di pomeriggio“) e pagina 5 di 10 (“Il padre del titolare lavorava sempre, dal lun al ven sia al mattino che al Pt_5
pomeriggio”), che coprono un lasso temporale che va dal 2017 al 2022.
Le sigg.re e hanno sostanzialmente confermato in Parte_3 Per_3
giudizio le dichiarazioni rese agli ispettori, mentre la teste ha Per_4
dichiarato di non saper dire se il lavorasse anche di pomeriggio. Parte_2
Considerata la posizione di dipendente ma anche figlio Parte_2
del titolare della società ricorrente l'eventualità che egli potesse rendere una prestazione di lavoro più flessibile degli altri dipendenti non stupisce ed è del resto riferita da alcuni testimoni. E' quindi credibile l'allegazione di parte ricorrente secondo cui egli coltivava la passione per il ciclismo amatoriale, effettuando uscite anche infrasettimanali, documentate dal software “Strava”. Nel periodo 2017/2022 le uscite documentate sono pari a 91, su complessivi 1306 giorni lavorativi (esclusi sabato, domenica e festivi). L'incidenza è di circa il 7%. Nella seguente percentuale è perciò ridotto l'imponibile contributivo contestato dall' CP_1
Circa la frequentazione del circolo Arci e la cura dell'orto da parte del la deposizione di è di scarso rilievo poiché Parte_2 Testimone_1
prima del 2022 il teste usciva in bicicletta solo il sabato e la domenica mentre la frequenza del circolo era solo domenicale o in orario serale.
Anche la deposizione del teste non ha un tenore tale da superare Tes_2
le evidenze rappresentate dall' Il teste ha dichiarato che “Vedo il CP_1
ricorrente quasi tutti i giorni presso il bar Parco dei Tigli presso la frazione Borgo santa
Maria che frequento da circa 5/6 anni. Lo vedo quasi tutti i giorni quando io mi ci reco nel pomeriggio dalle 14 alle 17 circa. Il signor a volte lascia il bar dicendo Parte_2
di andare a curare l'orto o a fare i giri in bicicletta. Quando si trattiene e gioca anche a carte con noi. Non lo vedo necessariamente tutti i giorni ma lo vedo spesso.”. Egli ha pagina 6 di 10 così descritto la frequenza attuale del (“quasi tutti i giorni”) ma Parte_2
ciò non implica automaticamente una frequenza costante e assidua negli anni precedenti.
Nel complesso le evidenze istruttorie portate in giudizio dall' sono CP_1
robuste perché plurime e convergenti. Provengono, diversamente dalle testimoni di parte ricorrente, anche da soggetti privi di interesse (di fatto) alla controversia.
Per le ragioni esposte, per il profilo in esame, il ricorso è accolto in parte, riducendo ad € 68.419,17 (-7%) l'imponibile contributivo.
3. Recupero imponibile per assenze ingiustificate.
In base all'art. 1, del d.l. 338 del 1989, “la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore
a quello previsto dal contratto collettivo.”. Poiché il rapporto retributivo è distinto dal rapporto contributivo, eventuali accordi, legittimi, tra datore di lavoro e lavoratore che sospendano il rapporto di lavoro e l'obbligazione retributiva al di fuori delle ipotesi previste dalla legge o dal contratto collettivo non riducono l'entità dell'imponibile contributivo. Così, secondo
Cass. 15120/2019, “La regola del cd. minimale contributivo, che deriva dal principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell'obbligazione retributiva, opera anche con riferimento all'orario di lavoro, che va parametrato a quello previsto dalla contrattazione collettiva, o dal contratto individuale, e superiore;
ne deriva che la contribuzione è dovuta anche in caso di assenze o di sospensione concordata della
pagina 7 di 10 prestazione che non trovino giustificazione nella legge o nel contratto collettivo, bensì in un accordo tra le parti che derivi da una libera scelta del datore di lavoro.”.
Nel caso in esame la ricorrente si limita a dedurre che le assenze per le quali non ha corrisposto la retribuzione erano “ingiustificate”. Non allega alcuna causale legale o collettiva in grado di giustificare l'esonero dalla contribuzione. In realtà, in difetto di reazione disciplinare, deve presumersi che le assenze siano il frutto di un accordo che, come si è detto, non può derogare la regola del minimale contributivo (Cass. 23360/2021).
4. Trasferte e rimborsi spese.
Il ricorso non merita accoglimento poiché l'istante non ha confutato la circostanza dedotta dall' che le trasferte e i rimborsi spese contestati CP_1
risultano registrati in taluni casi in maniera doppia e in altri in occasione di giorni non lavorativi, ciò che fa presumere il loro carattere fittizio.
5. Recupero ore straordinario. La contestazione concerne le dipendenti e Parte_6 Persona_5 Persona_6 Persona_7
nel periodo dal maggio 2018 ad aprile 2022. Persona_1
Lo svolgimento di lavoro straordinario è stato riferito dalla , Parte_3
secondo cui l'orario pomeridiano si protraeva regolarmente di un'ora rispetto a quanto formalmente stabilito;
altro lavoro straordinario veniva svolto, 3 volte al mese, il sabato mattina. Gli stessi orari seguivano Per_1
, e che però non hanno confermato le
[...] Persona_6 Persona_8
dichiarazioni della collega.
ha riferito di aver svolto lavoro straordinario, una o Testimone_3
due ore solo nel primo periodo di impiego (un mese). Altri dipendenti hanno riferito che non facevano straordinario ( e NF). Per_2 Per_4
pagina 8 di 10 ha lavorato per la ricorrente da luglio 2021 ad aprile 2022 come Pt_5
apprendista. Ha riferito che lavorava dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 17.00 ma che spesso capitava di lavorare mezzora in più dal lunedì al venerdì ed inoltre che in due occasioni aveva lavorato anche di sabato. Riferisce poi de relato dello straordinario di Anche altre dipendenti Persona_6
hanno fatto analoghe dichiarazioni, non confermate dalle dirette interessate.
Nel complesso non risultano evidenze univoche di un utilizzo sistematico del lavoro straordinario, come quello riferito dalla e posto a Parte_3
base della contestazione dall' Poiché l'onere della prova al riguardo è CP_1
in capo all'ente previdenziale, per tale profilo il ricorso va accolto.
6. Differente inquadramento contrattuale della dipendente Per_1
.
[...]
Parte ricorrente si è rimessa a giustizia, non contestando l'assunto degli ispettori – che risulta dalle dichiarazioni delle colleghe di lavoro – secondo cui la dipendente svolgeva mansioni di responsabile del reparto produzione. Pertanto, il livello 4° ritenuto congruo dall va CP_1
confermato.
7. Spese di lite.
Le spese di lite sostenute dall' sono liquidate in complessivi € 5858,00 CP_1
e, in ragione del parziale accoglimento del ricorso, sono compensate per la metà.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattese, accoglie parzialmente il ricorso e dichiara che l' ha diritto al pagamento della CP_1
pagina 9 di 10 contribuzione oggetto del verbale di accertamento e dell'avviso di addebito opposti, nei limiti meglio specificati in parte motiva.
Liquida le spese di lite in complessivi € 5.858,00 per compenso al difensore e spese forfettarie, oltre iva e cpa come per legge e le compensa per la metà..
Pesaro, 20/10/2025.
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Paganelli
pagina 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
24 gennaio 2023, con cui le venivano contestate una serie di inadempienze contributive, conseguenti a presunte violazioni di norme in materia di previdenza sociale. In particolare, l'accertamento ispettivo aveva riguardo a sei profili:
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pesaro
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Maurizio Paganelli ai sensi dell'art. 127 ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 806/2023 R.G. (che riunisce la causa n. 81/2024) promossa da: Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. CANCELLIERI GIACOMO;
RICORRENTE
contro
:
rappresentato e difeso dall'Avv. LUZI MARCO;
CP_1
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.09.2023 la società Parte_1
contestava il verbale ispettivo congiunto dell' e dell' di Pesaro del
[...] CP_1
pagina 1 di 10 - l'omessa corresponsione e contribuzione sulle indennità sostitutive di
ROL ed ex festività;
- il recupero di ore lavorate in regime di part-time da parte del lavoratore
, che secondo gli ispettori avrebbe invece svolto un Parte_2
orario a tempo pieno;
- la mancata contribuzione sulle assenze ingiustificate dei dipendenti;
- l'assoggettamento a contribuzione di somme erogate a titolo di trasferte e rimborsi spese;
- il recupero di ore di lavoro straordinario non regolarmente retribuite e denunciate;
- la differenza di inquadramento contrattuale per la dipendente Per_1
, cui sarebbe spettato un livello superiore rispetto a quello
[...]
formalmente attribuito.
La società ricorrente, nel proprio atto introduttivo, contestava integralmente la ricostruzione operata dagli ispettori, sostenendo che i ROL erano stati regolarmente indicati in busta paga e che nulla risultava dovuto all' sotto CP_1
tale profilo.
In relazione al rapporto di lavoro del sig. , la società evidenziava Parte_2
come questi, pensionato dal 2004, fosse stato assunto con contratto part-time e avesse sempre svolto l'orario pattuito, dedicando il resto della giornata ad attività personali, tra cui la pratica sportiva del ciclismo, comprovata dall'utilizzo dell'applicazione Strava e dalla partecipazione ad un'associazione sportiva, nonché dalla frequentazione di un centro sociale e dalla coltivazione di un orto. La difesa della società insisteva sul fatto che l'accertamento ispettivo fosse viziato da errori sia in fatto che in diritto, non potendosi desumere la sussistenza di un rapporto a tempo pieno sulla base di mere dichiarazioni,
pagina 2 di 10 peraltro ritenute approssimative o non veritiere. Veniva inoltre richiamato l'art. 10 del D.Lgs. 81/2015, secondo cui la conversione del rapporto a tempo pieno può essere dichiarata solo su domanda del lavoratore e con effetti limitati alle prestazioni effettivamente rese, senza automatismi in ordine al versamento dei contributi sull'intero orario pieno.
Quanto alle assenze ingiustificate, la società sosteneva che, in assenza di retribuzione, non sussistesse alcun obbligo contributivo, richiamando anche la circolare n. 94/2022. CP_1
In ordine alle trasferte e ai rimborsi spese, la società affermava che le stesse erano state effettive e debitamente documentate, mentre rispetto al lavoro straordinario contestava la sussistenza di ore eccedenti non retribuite, sottolineando la flessibilità degli orari aziendali e la mancanza di badge o sistemi di rilevazione delle presenze, nonché la discordanza delle dichiarazioni raccolte dagli ispettori.
Infine, in relazione all'inquadramento della dipendente , la società Persona_1
si rimetteva alle determinazioni del giudice.
L' costituendosi in giudizio, chiedeva il rigetto del ricorso, CP_1
sostenendo la piena legittimità del verbale ispettivo. L' , ripercorrendo le CP_3
risultanze dell'accertamento, ribadiva che la società non si era attenuta alle prescrizioni del CCNL in materia di ROL ed ex festività, omettendo la corresponsione delle relative indennità e il versamento dei contributi. In merito al rapporto di lavoro del sig. , l' evidenziava come dalle Parte_2 CP_1
dichiarazioni acquisite in sede ispettiva fosse emerso che il lavoratore aveva sempre svolto un orario a tempo pieno, analogamente agli altri dipendenti, e che la documentazione prodotta dalla società (in particolare i dati dell'applicazione “Strava”) non fosse idonea a dimostrare il contrario,
pagina 3 di 10 trattandosi di elementi non univoci e non riferibili con certezza alla persona interessata. Quanto alle assenze ingiustificate, l' richiamava il principio, CP_3
consolidato anche in giurisprudenza, secondo cui l'obbligo contributivo sussiste indipendentemente dalla corresponsione della retribuzione, dovendo i contributi essere calcolati sulla base della retribuzione dovuta secondo il CCNL, salvo le ipotesi di sospensione previste dalla legge o dal contratto collettivo. In ordine alle trasferte e ai rimborsi spese, l' sottolineava che la CP_1
documentazione prodotta dalla società presentava incongruenze e duplicazioni, tali da far venir meno i presupposti per l'esenzione contributiva. Relativamente al lavoro straordinario, l' ribadiva che le ore erano state accertate sulla CP_3
base di dichiarazioni concordanti dei dipendenti e di ulteriori elementi, quali messaggi della chat aziendale, e che la società non aveva fornito prova contraria sufficiente. Infine, quanto all'inquadramento della dipendente , Persona_1
l' confermava che dalle risultanze ispettive era emerso lo svolgimento di CP_1
mansioni superiori, con conseguente diritto al riconoscimento del livello superiore e al recupero della relativa contribuzione.
Al ricorso veniva riunita la causa iscritta al n. 81/2024, avente ad oggetto l'avviso di addebito numero n. 382 2023 00012170 46000, notificato in data 30 dicembre 2023. L'avviso di addebito. Aveva ad oggetto. Le medesime pretese contributive. Illustrati in relazione. Al verbale di accertamento precedentemente impugnato.
***
1. Indennità sostitutiva ROL ed ex festività. A fronte della contestazione dell' parte ricorrente si è limitata a dedurre che i ROL sono stati CP_1
indicati in busta paga e che pertanto nulla è dovuto all'ente previdenziale.
Poiché tali indennità sono dovute in base all'art. 49 del CCNL era onere pagina 4 di 10 della ricorrente provare di aver assoggettato il relativo imponibile a contribuzione previdenziale. Non avendo l'istante provveduto a depositare le buste paga dei lavoratori interessati né altro documento attestante la contribuzione versata, la pretesa dell' è da reputarsi fondata. CP_1
2. Recupero ore part-time simulato relativo al dipendente Parte_2
.
[...]
Si tratta del rilievo ispettivo economicamente più consistente. Parte_2
, padre del titolare, veniva assunto il 07.10.2015 con contratto part
[...]
time. Gli ispettori, sulla base delle dichiarazioni dei lavoratori, hanno ritenuto che lavorasse a tempo pieno. Su questa base hanno stimato l'imponibile contributivo dovuto in € 73.569,00 per il periodo dall'anno
2017 al 2022..
Parte ricorrente ha contestato i rilievi suddetti deducendo che il Parte_2
era spesso impegnato in attività sportivo amatoriali che registrava mediante un software (“Strava”) dal quale si desumeva che dal 2017 al 2022 aveva effettuato 91 uscite con durate tra i 90 e i 180 minuti.
L'impiego del sig. solo in orario mattutino, secondo Parte_2
quanto previsto dal contratto di assunzione (doc. 3, ric.) è sconfessato dalle dichiarazioni nette e univoche delle ex dipendenti ( Parte_3 [...]
era sempre presente in produzione con orario uguale a quello dei dipendenti e Parte_4
occasionalmente il sabato mattina” , (“I parenti del titolare padre, Per_2 Parte_2
sorella e moglie lavorano in azienda di sicuro il pomeriggio”), (“Il padre Per_3
lavorava in modo più autonomo, mattina e pomeriggio”), (“La sorella Pt_4 Per_4
lavora solo al mattino;
padre e moglie del titolare anche di pomeriggio”), NF (“Moglie
e sorelle del titolare lavoravano solo di mattina, il padre anche di pomeriggio“) e pagina 5 di 10 (“Il padre del titolare lavorava sempre, dal lun al ven sia al mattino che al Pt_5
pomeriggio”), che coprono un lasso temporale che va dal 2017 al 2022.
Le sigg.re e hanno sostanzialmente confermato in Parte_3 Per_3
giudizio le dichiarazioni rese agli ispettori, mentre la teste ha Per_4
dichiarato di non saper dire se il lavorasse anche di pomeriggio. Parte_2
Considerata la posizione di dipendente ma anche figlio Parte_2
del titolare della società ricorrente l'eventualità che egli potesse rendere una prestazione di lavoro più flessibile degli altri dipendenti non stupisce ed è del resto riferita da alcuni testimoni. E' quindi credibile l'allegazione di parte ricorrente secondo cui egli coltivava la passione per il ciclismo amatoriale, effettuando uscite anche infrasettimanali, documentate dal software “Strava”. Nel periodo 2017/2022 le uscite documentate sono pari a 91, su complessivi 1306 giorni lavorativi (esclusi sabato, domenica e festivi). L'incidenza è di circa il 7%. Nella seguente percentuale è perciò ridotto l'imponibile contributivo contestato dall' CP_1
Circa la frequentazione del circolo Arci e la cura dell'orto da parte del la deposizione di è di scarso rilievo poiché Parte_2 Testimone_1
prima del 2022 il teste usciva in bicicletta solo il sabato e la domenica mentre la frequenza del circolo era solo domenicale o in orario serale.
Anche la deposizione del teste non ha un tenore tale da superare Tes_2
le evidenze rappresentate dall' Il teste ha dichiarato che “Vedo il CP_1
ricorrente quasi tutti i giorni presso il bar Parco dei Tigli presso la frazione Borgo santa
Maria che frequento da circa 5/6 anni. Lo vedo quasi tutti i giorni quando io mi ci reco nel pomeriggio dalle 14 alle 17 circa. Il signor a volte lascia il bar dicendo Parte_2
di andare a curare l'orto o a fare i giri in bicicletta. Quando si trattiene e gioca anche a carte con noi. Non lo vedo necessariamente tutti i giorni ma lo vedo spesso.”. Egli ha pagina 6 di 10 così descritto la frequenza attuale del (“quasi tutti i giorni”) ma Parte_2
ciò non implica automaticamente una frequenza costante e assidua negli anni precedenti.
Nel complesso le evidenze istruttorie portate in giudizio dall' sono CP_1
robuste perché plurime e convergenti. Provengono, diversamente dalle testimoni di parte ricorrente, anche da soggetti privi di interesse (di fatto) alla controversia.
Per le ragioni esposte, per il profilo in esame, il ricorso è accolto in parte, riducendo ad € 68.419,17 (-7%) l'imponibile contributivo.
3. Recupero imponibile per assenze ingiustificate.
In base all'art. 1, del d.l. 338 del 1989, “la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore
a quello previsto dal contratto collettivo.”. Poiché il rapporto retributivo è distinto dal rapporto contributivo, eventuali accordi, legittimi, tra datore di lavoro e lavoratore che sospendano il rapporto di lavoro e l'obbligazione retributiva al di fuori delle ipotesi previste dalla legge o dal contratto collettivo non riducono l'entità dell'imponibile contributivo. Così, secondo
Cass. 15120/2019, “La regola del cd. minimale contributivo, che deriva dal principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell'obbligazione retributiva, opera anche con riferimento all'orario di lavoro, che va parametrato a quello previsto dalla contrattazione collettiva, o dal contratto individuale, e superiore;
ne deriva che la contribuzione è dovuta anche in caso di assenze o di sospensione concordata della
pagina 7 di 10 prestazione che non trovino giustificazione nella legge o nel contratto collettivo, bensì in un accordo tra le parti che derivi da una libera scelta del datore di lavoro.”.
Nel caso in esame la ricorrente si limita a dedurre che le assenze per le quali non ha corrisposto la retribuzione erano “ingiustificate”. Non allega alcuna causale legale o collettiva in grado di giustificare l'esonero dalla contribuzione. In realtà, in difetto di reazione disciplinare, deve presumersi che le assenze siano il frutto di un accordo che, come si è detto, non può derogare la regola del minimale contributivo (Cass. 23360/2021).
4. Trasferte e rimborsi spese.
Il ricorso non merita accoglimento poiché l'istante non ha confutato la circostanza dedotta dall' che le trasferte e i rimborsi spese contestati CP_1
risultano registrati in taluni casi in maniera doppia e in altri in occasione di giorni non lavorativi, ciò che fa presumere il loro carattere fittizio.
5. Recupero ore straordinario. La contestazione concerne le dipendenti e Parte_6 Persona_5 Persona_6 Persona_7
nel periodo dal maggio 2018 ad aprile 2022. Persona_1
Lo svolgimento di lavoro straordinario è stato riferito dalla , Parte_3
secondo cui l'orario pomeridiano si protraeva regolarmente di un'ora rispetto a quanto formalmente stabilito;
altro lavoro straordinario veniva svolto, 3 volte al mese, il sabato mattina. Gli stessi orari seguivano Per_1
, e che però non hanno confermato le
[...] Persona_6 Persona_8
dichiarazioni della collega.
ha riferito di aver svolto lavoro straordinario, una o Testimone_3
due ore solo nel primo periodo di impiego (un mese). Altri dipendenti hanno riferito che non facevano straordinario ( e NF). Per_2 Per_4
pagina 8 di 10 ha lavorato per la ricorrente da luglio 2021 ad aprile 2022 come Pt_5
apprendista. Ha riferito che lavorava dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 17.00 ma che spesso capitava di lavorare mezzora in più dal lunedì al venerdì ed inoltre che in due occasioni aveva lavorato anche di sabato. Riferisce poi de relato dello straordinario di Anche altre dipendenti Persona_6
hanno fatto analoghe dichiarazioni, non confermate dalle dirette interessate.
Nel complesso non risultano evidenze univoche di un utilizzo sistematico del lavoro straordinario, come quello riferito dalla e posto a Parte_3
base della contestazione dall' Poiché l'onere della prova al riguardo è CP_1
in capo all'ente previdenziale, per tale profilo il ricorso va accolto.
6. Differente inquadramento contrattuale della dipendente Per_1
.
[...]
Parte ricorrente si è rimessa a giustizia, non contestando l'assunto degli ispettori – che risulta dalle dichiarazioni delle colleghe di lavoro – secondo cui la dipendente svolgeva mansioni di responsabile del reparto produzione. Pertanto, il livello 4° ritenuto congruo dall va CP_1
confermato.
7. Spese di lite.
Le spese di lite sostenute dall' sono liquidate in complessivi € 5858,00 CP_1
e, in ragione del parziale accoglimento del ricorso, sono compensate per la metà.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattese, accoglie parzialmente il ricorso e dichiara che l' ha diritto al pagamento della CP_1
pagina 9 di 10 contribuzione oggetto del verbale di accertamento e dell'avviso di addebito opposti, nei limiti meglio specificati in parte motiva.
Liquida le spese di lite in complessivi € 5.858,00 per compenso al difensore e spese forfettarie, oltre iva e cpa come per legge e le compensa per la metà..
Pesaro, 20/10/2025.
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Paganelli
pagina 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
24 gennaio 2023, con cui le venivano contestate una serie di inadempienze contributive, conseguenti a presunte violazioni di norme in materia di previdenza sociale. In particolare, l'accertamento ispettivo aveva riguardo a sei profili: