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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/11/2025, n. 3714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3714 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori Magistrati:
dott.ssa IE AN Presidente rel. dott.ssa Isabella Parolari Consigliere dott.ssa Sara Foderaro Consigliere
all'udienza del 12.11.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A C O N T E S T U A L E
nella causa civile in grado di appello n. 1112/2023 Registro Generale Lavoro, vertente
TRA
, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, nella qualità di chiamati all'eredità di , deceduto, originario
[...] Persona_1
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giada Ferrara, presso il cui studio elettivamente domicilia in Catania, alla Via Vincenzo Giuffrida, n. 2/B
APPELLATA
NONCHÈ
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela Bellassai per procura alle liti del 23.01.2023 a rogito del Notaio di Roma, elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Per_2
Cesare Beccaria n. 29, presso l'Ufficio dell'Avvocatura Metropolitana dell'Istituto
APPELLATO
1 Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone, in funzione di giudice del lavoro, n. 53/2023 pubblicata il 17/01/2023
Conclusioni delle parti: come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Frosinone, in funzione di giudice del lavoro, proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. Persona_1
04720229000328865000 e quattro avvisi di addebito ad esso sottesi. Eccepiva, in particolare, la mancata notifica degli avvisi di addebito e la prescrizione dei crediti da essi portati.
Si costituiva in giudizio l' , la quale deduceva il proprio difetto Controparte_1 di legittimazione passiva giusta SS.UU. 7514/2022 e, nel merito, la regolarità della notifica degli atti interruttivi della prescrizione.
Si costituiva, altresì, l' il quale produceva prova della regolare notifica degli avvisi di CP_2 addebito opposti e deduceva la presenza di una istanza di rateizzazione, interruttiva del corso della prescrizione, da parte del ricorrente, e l'esecuzione di pagamenti parziali fino al 2018.
All'esito del giudizio il Tribunale, ritenuta la regolarità della notifica degli avvisi di addebito e degli atti interruttivi della prescrizione, rigettava il ricorso, con condanna del alle spese Pt_1 del giudizio.
Avverso tale decisione proponeva appello , censurando la sentenza impugnata Persona_1 laddove aveva ritenuto “regolari le notifiche degli atti impugnati e dei presunti atti di interruzione della prescrizione” e aveva erroneamente valutato la documentazione depositata dall' e le CP_2 risultanze istruttorie. Sosteneva che non fosse maturata la prescrizione e pertanto così concludeva:
“accogliere il ricorso e annullare le cartelle esattoriali impugnate ed ogni atto consequenziale e successivo”, con vittoria di spese da distrarsi.
Resistevano nel grado l' e l' . Controparte_1 CP_2
All'udienza del 26.11.2024 il difensore di ne dichiarava il decesso e il Persona_1
Collegio, preso atto, interrompeva il giudizio ex art. 300 c.p.c.
Con istanza del 13.4.2025 l' , rilevato che era spirato il Controparte_1 termine previsto dall'art. 305 c.p.c. senza che il processo fosse stato proseguito e/o riassunto, chiedeva che ne fosse dichiarata l'estinzione.
All'udienza dell'8 luglio 2025, fissata a seguito di detta istanza compariva soltanto l' ; il CP_2
Collegio, rilevata la nullità della notifica effettuata al procuratore dell'originario appellante, disponeva rinnovarsi la stessa nei confronti degli eredi di , nelle forme di legge. Persona_1
2 Con note depositate il 10.9.2025 e il 15.9.2025 l' Controparte_1 documentava l'identità dei soggetti chiamati all'eredità di , nei cui confronti aveva Persona_1 provveduto alla notifica dell'istanza depositata il 13.4.2025.
All'odierna udienza del 12.11.2025, sulle conclusioni delle parti come in atti, la causa è stata decisa mediante lettura della presente sentenza.
2. Occorre, in via preliminare, rilevare che la notifica dell'istanza depositata dall'
[...]
datata 13.4.2025 - da qualificarsi come riassunzione del giudizio, sia pure Controparte_1 al fine di farne dichiarare l'estinzione - ai soggetti chiamati all'eredità di ( Persona_1 Parte_1
e ) consente di ritenere integro il
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 contraddittorio e di pronunciare la presente sentenza;
e ciò nonostante i predetti soggetti abbiano rinunciato all'eredità (cfr. “rinuncia all'eredità” in data 20.12.2023, in atti).
Infatti, il ricorso per riassunzione ad opera della parte non colpita dall'evento interruttivo, notificato individualmente nei confronti dei chiamati all'eredità, è idoneo ad instaurare validamente il rapporto processuale tra notificante e destinatario della notifica se questi riveste la qualità di successore universale della parte deceduta ex art. 110 cod. proc. civ. (Sez. 3, Sentenza n. 22870 del
2015)
3. Come noto, l'art. 305 c.p.c. stabilisce che “Il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue”.
Nella specie, il processo è stato interrotto in data 26.11.2024, essendo deceduto Per_1
in data 21.10.2023; pertanto, già alla data dell'istanza avanzata dall'
[...] Controparte_1
datata 13.4.2025 era trascorso il termine di tre mesi utile alla sua riassunzione.
[...]
Ne segue che il giudizio è estinto.
4. Per quanto concerne la disciplina delle spese di lite, trova applicazione la regola stabilita dall'art. 310, ultimo comma c.p.c., secondo la quale «Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate». Non vi è luogo, dunque, a pronunciare sulle spese processuali.
La declaratoria di estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13 comma 1 quater, del d.P.R. n.
115 del 2002, che consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità
o improcedibilità dell'impugnazione (Cass. n. 25485 del 2018, richiamata anche da Sez. L, Ordinanza
n. 27845 del 2025).
3 dichiara estinto il giudizio.
P.Q.M.
Il Presidente est.
IE AN
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