Ordinanza cautelare 12 maggio 2023
Rigetto
Sentenza 6 ottobre 2023
Ordinanza collegiale 6 febbraio 2024
Sentenza 17 maggio 2024
Accoglimento
Sentenza 31 ottobre 2024
Rigetto
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 09/07/2025, n. 5964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5964 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05964/2025REG.PROV.COLL.
N. 03128/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3128 del 2025, proposto da
MA UL, RT UL e FL UL, rappresentati e difesi dall'avvocato Filippo De Jorio, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza del Fante, n. 10;
contro
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'ottemperanza
della sentenza del Consiglio di Stato n. 8677/2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2025 il Cons. Giordano Lamberti e uditi per le parti gli avvocati Filippo De Jorio e dello Stato Paola Maria Zerman;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - Con ricorso per ottemperanza proposto dinanzi al TAR per il Lazio, parte ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza, passata in giudicato, n. 14138 del 10 dicembre 2019 dello stesso TAR, con la quale veniva accolta la domanda di risarcimento del danno promossa dalla società Idea Tv S.r.l. e ordinato al Ministero resistente di formulare una proposta risarcitoria alla ricorrente, ex art. 34, comma 4, c.p.a., attenendosi ai seguenti criteri: “ deve senz’altro essere riconosciuto il danno emergente individuato nel pagamento di tasse e canoni di concessione corrisposti a partire dal 1997 sino al 2008 equivalenti alla somma di euro 16.911,59, e di euro 9.492,85 quale canone di concessioni radio televisive private in ambito locale. Deve essere riconosciuto anche il lucro cessante per aver percepito in misura non equa i contributi previsti dall’art. 45, comma 3, l. 488/1988 e per i minori introiti derivanti dalla mancata acquisizione di pubblicità, in quanto danno derivante direttamente dal comportamento omissivo. Al fine di identificare quest’ultima voce di danno deve essere preso in considerazione il fatturato medio delle emittenti concorrenti avuto a riguardo il risultato economico netto (utile o perdita), in quanto ai potenziali ricavi devono essere sottratti tutti i costi, ad essi direttamente riferibili, che la Società avrebbe dovuto sostenere, nel medesimo periodo, per trasmettere sulla propria emittente. Devono poi essere riconosciuti alla ricorrente gli interessi legali e la rivalutazione monetaria come per legge, atteso che sul dovuto a titolo di risarcimento del danno, che è debito di valore, competono rivalutazione monetaria e interessi nella misura legale fino al soddisfo ”.
1.1 – Il TAR, con la sentenza n. 9933/2024, rilevata la mancata esecuzione della predetta sentenza, ha ordinato al Ministero di sottoporre ai ricorrenti una proposta risarcitoria che soddisfacesse le seguenti prescrizioni: a) corresponsione dell’importo liquidato nella suddetta sentenza a titolo di danno emergente nella misura di euro 16.911,59 e di euro 9.492,85; b) i minori introiti derivanti dalla mancata acquisizione di pubblicità nel periodo dal 2000 al 2008 dovranno essere determinati prendendo come riferimento l’utile realizzato da emittenti televisive aventi il requisito per beneficiare del contributo ex art. 45, comma 3, l. 488/98 e autorizzate, come la ricorrente, a diffondere in relazione ai bacini RO e Roma (ovvero, in mancanza, da emittenti autorizzate a diffondere in relazione a bacini equivalenti, quanto a numero di potenziali telespettatori, a quelli di RO e Roma);
c) il lucro cessante per aver percepito in misura non equa i contributi previsti dall’art. 45, comma 3, l. 488/1988 dovrà essere determinato avendo riguardo, per gli anni in cui la società ha presentato la richiesta di contributo, all’entità media del contributo incassato dalle emittenti indicate al precedente punto b), qualora maggiore rispetto alle somme percepite a tale titolo dalla società;
d) alle somme liquidate secondo gli indicati parametri vanno aggiunti sia la rivalutazione monetaria secondo l’indice medio dei prezzi al consumo elaborato dall’Istat, sia gli interessi compensativi (determinati in via equitativa assumendo come parametro il tasso di interesse legale), calcolati sulla somma periodicamente rivalutata (volti a compensare la mancata disponibilità di tale somma fino al giorno della liquidazione del danno) e con decorrenza: - per le somme di cui al punto a), dalla data di ogni singolo pagamento (come indicate alle pagg. 6 e 7 della CTP prodotta dai ricorrenti il 29 novembre 2023); - dal 1 gennaio dell’anno successivo a quello in cui avrebbero dovuto essere percepiti i (maggiori) contributi di cui al punto c); - dal 1 gennaio dell’anno successivo a quello in cui si sarebbero dovuti realizzare i maggiori introiti di cui al punto b);
e) sulla somma così determinata si computeranno gli interessi legali calcolati dalla data di deposito della sentenza di merito fino all’effettivo soddisfo.
1.2 - Il TAR, inoltre, provvedeva all’individuazione di un commissario ad acta nell’ipotesi di mancata esecuzione da parte dell’amministrazione dei propri precetti entro 90 giorni.
1.3 - Veniva, invece, respinta la richiesta di penalità di mora, come la domanda risarcitoria – con la quale i ricorrenti rivendicavano un danno pari a € 200.000, per ognuno degli istanti derivante dal “fatto che sono stati privati della disponibilità di una cospicua somma di danaro” –, non avendo i ricorrenti allegato (né comprovato) puntuali elementi idonei a supportare il quantum della pretesa risarcitoria per la parte non coperta dal riconoscimento degli interessi compensativi.
2 – A parziale riforma di tali statuizioni, con la sentenza indicata in epigrafe, la Sezione ha precisato che l’amministrazione avrebbe dovuto contestare la quantificazione del danno a favore degli odierni appellanti durante il giudizio di cognizione e non durante la fase esecutiva del giudicato. Per l’effetto, a parziale correzione della sentenza di primo grado, ha stabilito, per quel che rileva in questa sede, che, quanto al lucro cessante, il Ministero resistente dovrà sottoporre ai ricorrenti una proposta risarcitoria che soddisfi le seguenti prescrizioni:
b) i minori introiti derivanti dalla mancata acquisizione di pubblicità nel periodo dal 2000 al 2008 dovranno essere determinati prendendo come riferimento l’utile realizzato da emittenti televisive operanti nella Regione Lazio aventi il requisito per beneficiare del contributo ex art. 45, comma 3, l. 488/98;
c) il lucro cessante per aver percepito in misura non equa i contributi previsti dall’art. 45, comma 3, l. 488/1988 dovrà essere determinato avendo riguardo, per gli anni in cui la società ha presentato la richiesta di contributo, all’entità media del contributo incassato dalle emittenti indicate al precedente punto b), qualora maggiore rispetto alle somme percepite a tale titolo dalla società.
3 – Con il ricorso in esame si lamenta che il Ministero sarebbe ancora inadempiente, dal momento che avrebbe offerto somme addirittura inferiori rispetto a quelle offerte in precedenza, nonostante l’esito favorevole derivante dalla sentenza della Sezione innanzi ricordata.
A sostegno del ricorso, parte ricorrente richiama il criterio dettato dall’ottemperanda sentenza per cui debbono essere riconosciuti: “ b) i minori introiti derivanti dalla mancata acquisizione pubblicità nel periodo dal 2000 al 2008 dovranno essere determinati prendendo come riferimento l’utile realizzato da emittenti televisive operanti nella Regione Lazio aventi il requisito per beneficiare del contributo ex art. 45, comma 3 legge 488/98 ” e contesta che:
- nella nota contenente l’offerta risarcitoria, non vi sono calcoli, non vi sono parametri di riferimento degli utili conseguiti dalle emittenti che trasmettevano in tutto il Lazio (e non certo quelle sub-regionali di cui alla nota del 22/11/2023 e successive), né tantomeno si opera una media tra tutte le emittenti, ma vengono selezionate solo quelle di minori dimensioni o che versavano in condizioni patrimoniali assai modeste;
- il completo travisamento dei fatti da parte dell’amministrazione, allorquando asserisce che la primigenia proposta risarcitoria dovesse essere modificata in quanto il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 8677/2024, avrebbe modificato i criteri di calcolo.
Secondo parte ricorrente, il Ministero, al fine di offrire una somma enormemente minore di quella dovuta, avrebbe impostato il proprio conteggio prendendo in considerazione non solo le TV regionali che, al pari di IDEA TV, erano abilitate ad irradiare in tutta la regione (e quindi definibili realmente in posizione di concorrenza con IDEA TV), ma anche quelle a irradiazione subregionale. Attraverso tale interpretazione il calcolo della media degli “utili” è stato fatto per un verso facendo confluire nel totale degli utili da porre a base del calcolo della media i modesti utili delle emittenti subregionali; per altro verso, nel caso di alcune emittenti subregionali prive di utili, inserendo al posto degli utili (per arrivare alla somma su cui calcolare la media), i dati relative alle perdite.
4 – Premesso che non possono essere esaminati i motivi di censura di cui alla memoria successivamente depositata e non notificata alla controparte, ma solo quelli di cui al ricorso originario, le doglianze di parte appellante non possono trovare accoglimento per i motivi di seguito spiegati.
Il Ministero ha dato corretta applicazione al criterio sub b) dell’ottemperanda sentenza per cui “ i minori introiti derivanti dalla mancata acquisizione di pubblicità nel periodo dal 2000 al 2008 dovranno essere determinati prendendo come riferimento l’utile realizzato da emittenti televisive operanti nella Regione Lazio aventi il requisito per beneficiare del contributo ex art. 45, comma 3, l. 488/98 ”.
Infatti, in esecuzione del criterio sopra evidenziato, è stata effettuata la media degli utili realizzati da tutte le emittenti televisive operanti nel Lazio risultanti dalle graduatorie Corecom, in possesso dei requisiti necessari per beneficiare del contributo ex art. 45, comma 3, L. 488/98 per ciascuno degli anni di riferimento.
Tali utili sono stati estratti dai bilanci depositati presso la Camera di Commercio dalle stesse società, quindi liberamente consultabili sul relativo sito e, come noto ed evidente dalle risultanze riportate negli atti componenti il bilancio di esercizio, possono in alcuni casi avere valore negativo ed essere ivi indicate quali perdite di esercizio.
La prospettazione di parte ricorrente per cui nel conteggio non dovrebbe tenersi conto delle emittenti sub regionali non trova riscontro del criterio innanzi citato, che, come detto, include nel calcolo tutte le “ emittenti televisive operanti nella Regione Lazio aventi il requisito per beneficiare del contributo ex art. 45, comma 3, l. 488/98 ”.
Non può neppure essere condiviso l’assunto per cui non dovrebbe tenersi conto di quelle emittenti che hanno chiuso l’esercizio in perdita, dal momento che il solito criterio richiede di individuare un valore medio conseguito dagli operatori del settore, alla formazione del quale non può non contribuire anche un utile negativo di taluna emittente (al riguardo vedi anche sentenza del Tar n. 14138 del 10 dicembre 2019).
Più in generale, a fronte delle doglianze di parte ricorrente, va inoltre ricordato che, nel caso di specie, la liquidazione del lucro cessante relativamente ai mancati introiti pubblicitari non può che avvenire in via equitativa. Ciò precisato, i calcoli proposti dall’amministrazione non appaiono arbitrari ed inoltre, come innanzi evidenziato, si sono attenuti ai criteri dettati dall’ottemperanda sentenza ed appaiono adeguati a ristorare il danno subito da parte appellante.
7 - Va dunque ribadito che l’amministrazione dovrà procedere alla liquidazione del lucro cessante relativo ai minori introiti derivanti dalla mancata acquisizione di pubblicità - nel periodo dal 2000 al 2008 - determinati prendendo come riferimento l’utile – o la perdita - realizzati da emittenti televisive operanti nella Regione Lazio – e cioè da tutte le emittenti televisive operanti nel Lazio risultanti dalle graduatorie Corecom - aventi il requisito per beneficiare del contributo ex art. 45, comma 3, l. 488/98.
8 - Ne deriva che contrariamente alla prospettazione di parte appellante, risulta corretta anche l’applicazione del criterio sub c) quanto alla percezione dei contributi.
Invero, correttamente “sono state considerate solo le annualità in cui la società è stata ammessa in graduatoria percependo i contributi in misura inferiore rispetto alla media delle altre società presenti nella graduatoria medesima”. Infatti, nel 2004 e 2008 la società non è stata ammessa per mancanza dei requisiti e nel 2005 non ha presentato la domanda.
L’infondatezza della prospettazione di parte ricorrente determina anche l’inconsistenza della richiesta di risarcimento “ del danno ex art. 112, comma 3°, c.p.a. in considerazione della sistematica inottemperanza delle decisioni del G.A. in cui la P.A. è rimasta soccombente ”, essendo invece comprovato che l’amministrazione si è comunque attivata per ottemperare ai giudicati favorevoli a parte ricorrente.
9 - Per le ragioni esposte il ricorso non può trovare accoglimento.
Il risarcimento, per la componente contestata relativa al lucro cessante, dovrà essere definitivamente liquidato sulla base delle precisazioni di cui ai punti 7 e 8 della presente sentenza, oltre accessori come già stabilito nei precedenti giudicati.
10 - Le spese di lite, vista la complessità della causa, possono essere compensate.
Per le stesse ragioni deve essere disattesa la richiesta di parte appellata, formulata ai sensi dell’art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge il ricorso e compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Sergio De Felice, Presidente
Dario Simeoli, Consigliere
Giordano Lamberti, Consigliere, Estensore
Davide Ponte, Consigliere
Thomas Mathà, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giordano Lamberti | Sergio De Felice |
IL SEGRETARIO